Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/03/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 19/03/2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 1861/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. CONCETTA DI GENNARO;
Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ELISA NANNUCCI;
CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 15/03/2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., introdotto al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità, dell' indennità di accompagnamento e delle condizioni di cui alla L.104/92 art. 3 comma 3 ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Ha dedotto parte ricorrente di essere affetta da “Esiti di amputazione coscia dx, grave stato depressivo maggiore in trattamento farmacologico, cardiopatia ipertensiva, ipostenia emilato sx con ridotte capacità motorie, deambulazione con appoggio ed instabile”. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1° a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità. A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non
Quanto al merito della domanda, osserva il giudicante che le censure mosse dal ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono – prima facie - destituite di fondamento. Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui la ricorrente è affetta, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, approfondendo le patologie riscontrate. Con l'opposizione proposta, parte ricorrente contestava le risultanze della CTU per la superficialità clinica- argomentativa con cui il consulente avrebbe escluso la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il riconoscimento delle prestazioni invocate, contestando nello specifico i codici assegnati alle varie patologie dal CTU.
Tali critiche ad avviso del giudicante non sono giustificate alla luce di quanto è emerso in corso di causa, sia a livello documentale che di esame obiettivo. Ed invero, quanto all'apparato osteo-articolare il CTU in perizia dava atto che alla visita la deambulazione appariva difficoltosa e instabile (per la presenza di protesi meccanica); tuttavia,
è noto come la sussistenza di una situazione di difficoltà nella deambulazione, con necessità di appoggio bilaterale, non appare, ex sé, circostanza idonea ad integrare il presupposto sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento (cfr. Cass. Ordinanza 24 febbraio 2021 n.4994). Nel ricorso in opposizione, parte ricorrente ha lamentato, altresì, l'erronea attribuzione all'amputazione di coscia del codice 7411 in luogo del codice 7408 (amputazione di coscia) e del codice 2209 (sindrome depressiva endogena media) in luogo del codice 2210 alla patologia depressiva. Va tuttavia osservato come il riferimento al codice 7411 applicato dal CTU appare corretto in quanto attiene all'amputazione di coscia terzo medio, ipotesi che ricorre nel caso di specie come risulta dal certificato di Visita Ortopedica c/o Distretto Sanitario 48 Marigliano del 23/02/2022 in cui si attesta “ Amputato di coscia dopo al terzo medio (per trauma stradale nel 2007)” e di visita Neurologica c/o Distretto Sanitario 49 Nola(NA) del 17/03/2022 attestante “esiti di trauma della strada con amputazione arto inf. terzo medio a dx”. Quanto alla valutazione della sindrome depressiva, per la quale la parte istante invoca in applicazione del codice 2210 (sindrome depressiva endogena grave) una percentuale fissa del
65%, si rileva come non essendo state messe in evidenza eventuali devianze della CTU dalle nozioni correnti della scienza medica o omissioni di accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non poteva prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, la censura costituisce un mero dissenso diagnostico, che non può trovare spazio in questa sede ai fini di un rinnovo della ctu.
Analogamente va detto in relazione alla percentuale di invalidità del 41% invocata dalla parte per l'anchilosi all'anca in assenza di alcuno specifico riferimento al riguardo anche quanto alla documentazione sanitaria da cui la stessa risulterebbe e che il CTU avrebbe omesso di considerare.
In effetti, le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza.
Concludendo, seppure il quadro patologico sia suggestivo per una condizione di invalidità di grado marcato, tuttavia non condiziona la deambulazione né lo svolgimento degli atti quotidiani della vita. Stante l'assenza di documentazione attestante un eventuale aggravamento delle condizioni di salute della parte ne discende che un eventuale approfondimento a mezzo di una c.t.u. avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri di parte.
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP
e condivisibilmente con essa, parte ricorrente non ha diritto alla pensione di inabilità ed all'indennità di accompagnamento né al riconoscimento dello status di cui alla L.104/92 art. 3 comma 3. Alla luce dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e della dichiarazione allegata al ricorso, le spese di lite sono compensate, eccetto le spese di CTU poste a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e compensa le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 19/03/2025
Il Giudice del Lavoro Dott. Francesca Fucci