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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/12/2025, n. 4555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4555 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, in persona del G.M. dott.ssa Paola
Caserta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia civile iscritta al n. 13372/2022 del RGAC, vertente
TRA
(C.F./P.IVA: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., e per esso il Procuratore p.t., elettivamente dom.ta in
Napoli, alla Via Aquila n. 144, presso lo studio dell'avv. Marianna Brandi (C.F.:
), dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti C.F._1
(domicilio digitale indicato in atti);
Parte_2
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_3 C.F._2
CR (NA) alla via Limitone n. 31, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Franzese
(C.F.: ), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._3
(domicilio digitale indicato in atti);
-APPELLATO-
NONCHE'
(C.F. , in persona del legale rapp.te p.t, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
-APPELLATA CONTUMACE-
OGGETTO: Appello avverso sentenza del giudice di pace.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
1. ha proposto appello tempestivo avverso la Parte_1
sentenza n. 1048/2022 del Giudice di Pace di Frattamaggiore, pubblicata il 17.06.2022, con cui, in accoglimento della domanda proposta da , era stata Parte_4
dichiarata la prescrizione e l'illegittimità della pretesa creditoria e/o l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in relazione alla cartella di pagamento n.
07120120115336201 risultante dall'intimazione di pagamento n. 07120219013920233000.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato l'intervenuta prescrizione, avendo essa fornito prova della regolare notifica della cartella di pagamento a mani della moglie ed essendo stato successivamente notificato preavviso di fermo amministrativo.
Si è costituito l'appellato , il quale spiegando le proprie difese ha Parte_3
chiesto il rigetto dell'appello.
1.2. La , benché ritualmente citata in giudizio, ha omesso di Controparte_1
costituirsi, talché ne va dichiarata la contumacia.
2. Tanto premesso, le parti costituite hanno rappresento che la cartella di pagamento oggetto di giudizio è stata integralmente azzerata per effetto dell'applicazione dell'art. 1, comma 222 della legge n. 197/2022.
In effetti, sussistono le condizioni per ritenere applicabile la citata disposizione.
Il carico erariale affidato dalla all' Controparte_2 Parte_1
con il ruolo 2012/8428, oggetto di annullamento in primo grado e portato
[...]
dalla cartella di pagamento n. 07120120115336201 era di importo inferiore ad euro
1.000,00, per cui si applica d'ufficio la sopravvenuta Legge 197/2022 (Legge di Bilancio
2023) che, a decorrere dalla data del 30 aprile 2023, all'articolo 1, commi 222- 230, prevede la cancellazione automatica, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all' dalle amministrazioni statali, dalle Controparte_3
agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2015, di importo residuo fino a mille euro.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere.
Il giudice, infatti, in qualsiasi stato e grado del processo, può dare atto, anche d'ufficio, della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (cfr. Cass n. 6909 del 20/03/2009).
Più in particolare, la pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone la cessazione della posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali - quali l'annullamento dell'atto oggetto di impugnazione - incidenti sul "petitum" e sulla "causa petendi" della lite contestata e idonei, perciò, far venir meno l'interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia (cfr.
Cass. n. 5351 del 27/02/2020).
3. In ordine alle spese di lite, si ritiene che la compensazione delle spese di lite in primo grado e nel presente grado di appello sia giustificata dallo ius superveniens costituito dalla Legge 197/2022 (legge bilancio 2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Paola Caserta, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al 13372/2022
RGAC, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- 1) dichiara la contumacia della;
Controparte_1
- 2) dichiara cessata la materia del contendere;
- 3) compensa integralmente le spese del presente grado tra le parti.
Così deciso in Aversa il 27.12.2025.
Il Giudice
dott.ssa Paola Caserta