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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 31/10/2025, n. 2790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2790 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1692/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1692/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA MARSALA 6 40126 BOLOGNA presso il difensore avv.
Parte_1
ATTORE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale:
a. dichiarare (C.F. ), nato in [...] il Controparte_1 C.F._2 22/10/1982, tenuto al pagamento, in favore dell'Avv. delle spese e delle Parte_1 competenze, oltre accessori di legge, relativi all'attività da quest'ultimo svolta in sua difesa nel processo penale iscritto al R.G.N.R. 21686/2007 dinanzi al Tribunale di Bologna e R.G.APP. 1079/2013 dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna e, conseguentemente,
b. condannare il medesimo al pagamento in favore dell'Avv. della somma ritenuta Parte_1 di giustizia per il procedimento dinanzi al Tribunale di Bologna iscritto al R.G.N.R. 21686/2007 e per il procedimento dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna iscritto al R.G.APP. 1079/2013, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, e agli interessi legali dalla costituzione in mora (24/06/2020) sino alla domanda, comunque nei limiti della competenza per valore dell'autorità adita, e agli interessi moratori dalla domanda (28/01/2022) al saldo;
c. con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti i gradi e le fasi del giudizio, spese generali, IVA e CPA come per Legge”.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'avvocato in data 9 novembre 2021, depositava innanzi all'intestato Tribunale Parte_1 ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni nei confronti di CP_1
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna A. dichiarare (C.F. ), nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 tenuto al pagamento, in favore dell'Avv. delle spese e delle competenze, oltre accessori Parte_1 di legge, relativi all'attività da quest'ultimo svolta in sua difesa nel processo penale iscritto al R.G.N.R. 21686/2007 dinanzi al Tribunale di Bologna e R.G.APP. 1079/2013 dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna e, conseguentemente, B. condannare il medesimo al pagamento in favore dell'Avv. della somma ritenuta di Parte_1 giustizia per il procedimento dinanzi al Tribunale di Bologna iscritto al R.G.N.R. 21686/2007 e per il procedimento dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna iscritto al R.G.APP. 1079/2013, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, e agli interessi legali dalla costituzione in mora sino alla domanda, comunque nei limiti della competenza per valore dell'autorità adita, e agli interessi moratori dalla domanda al saldo;
C. con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, spese generali, IVA e CPA come per Legge.”.
Il procedimento così instaurato era iscritto al n. R.G. 13217/2021. Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Anna Lisa Marconi, pronunciava ordinanza di incompetenza territoriale dichiarando, in applicazione dell'art. 33 c. 2 lett. u) del D.lgs. 206/2005, la competenza del Tribunale di Ferrara. Quindi, l'avvocato proponeva regolamento necessario di competenza, il quale Parte_1 veniva accolto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 31358/2023. Più segnatamente, con tale provvedimento era dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di
Bologna; per conseguenza, l'attore riassumeva l'originario giudizio di cui al n. 13217/2021 davanti al
Tribunale di Bologna instaurando, così, l'odierno procedimento.
Il convenuto, ritualmente citato, non si costituiva e all'udienza dell'11 luglio 2024 ne era dichiarata la contumacia. Infine, il Giudice, rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3 luglio
2025, al termine della quale, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
La domanda dell'avvocato fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di seguito esplicati. Pt_1
A riguardo, si rileva che l'attore ha pienamente assolto al proprio onere probatorio con riguardo all'attività professionale prestata su incarico del signor Controparte_1
Invero, dalla documentazione prodotta emerge quanto segue:
l'avvocato ha assistito il convenuto nell'ambito del Parte_1 Controparte_1 procedimento penale N. 21686/2007 R.G.N.R. (N. 1542/2011 R.G. DIB.; N. 1079/2013 APP.) nel quale il convenuto era indagato e poi imputato del delitto previsto dall'art. 6 comma 6, L.
401/1989 “per aver omesso di presentarsi ai Carabinieri di San Giorgio di Piano in occasione degli incontri di calcio, come prescritto dal Questore di Bologna con provvedimento di divieto di accesso ai luoghi del territorio nazionale interessati da manifestazioni sportive di carattere agonistico il 24.06.2005 n.15/05”;
in particolare, la nomina di ufficio dell'odierno attore quale difensore del avvenuta CP_1
a seguito della rinuncia al mandato del precedente difensore, è contenuta nel decreto di pagina 2 di 4 citazione a giudizio, con cui l'imputato è stato citato a comparire innanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica all'udienza del 23 marzo 2011 (doc. 2 fascicolo attoreo);
si apriva la fase dibattimentale nel corso della quale venivano celebrate le udienze nelle date:
-23.03.2011 (doc.3)
-17.10.2011 (doc.4)
-28.11.2011 (doc.5)
all'esito di tale ultima udienza veniva emessa sentenza n. 4221/2011 con motivazione contestuale (doc. 6);
l'imputato proponeva appello avverso tale decisione (doc.7);
la Corte d'Appello di Bologna, Prima sezione Penale, con sentenza n. 724/2019 in riforma del provvedimento impugnato dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'appellante per essere il reato ascritto estinto per intervenuta prescrizione (doc.8).
Così riassunta la vicenda processuale, l'attore ha documentato il conferimento dell'incarico, avvenuto di ufficio, nonché il diligente espletamento dell'attività difensiva.
Tale attività è consistita in assistenza dell'imputato nella fase dibattimentale davanti al Tribunale di
Bologna in composizione monocratica nonchè assistenza nella fase di impugnazione della sentenza di primo grado davanti alla Corte di Appello di Bologna, Prima Sezione Penale.
Per l'attività difensiva svolta nel processo penale dinnanzi al Tribunale di Bologna iscritto al R.G.N.R.
21686/2007 e per il procedimento dinnanzi alla Corte d'Appello di Bologna iscritto al R.G.APP.
1079/2013, l'attore richiede a titolo di compenso la somma ritenuta di giustizia allegando, all'uopo, nota spese pari ad € 9.586,42 (doc.9).
Ebbene, la domanda merita accoglimento nei limiti di seguito spiegati.
Giova a tal fine premettere che, come ribadito dal Giudice di Legittimità, “in caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione (…).” (cfr. ex multis Cass. Civ. sez. II, 3 settembre 2021, n.
23873; Cass. civ. n. 30529/2017; Cass. civ. n. 18680/2017; Corte di Cassazione, Sez. II civile, sentenza
29 novembre 2011, n. 25351).
Ad ogni modo, i parametri hanno natura non retroattiva e si applicano solo alle prestazioni professionali rese successivamente alla loro entrata in vigore (si veda, ex multis, Cassazione Civile Sez.
2 Ordinanza N. 20466 Anno 2025).
Ne discende che per il compenso maturato per la fase dibattimentale avanti al Tribunale di Bologna, conclusasi con il deposito della sentenza n. 4221 del 2011, debba farsi riferimento al D.M. 8 aprile
2004 n. 127.
Per il compenso maturato, invece, per la fase avanti la Corte di Appello di Bologna, che si è conclusa con la sentenza n. 724/2019, trovano applicazione i parametri cui al D.M. 55/2014.
In applicazione di quanto sopra, si osserva che l'importo complessivo richiesto dall'avvocato er l'attività sopra descritta, di cui è agli atti ampia prova documentale, è certamente Pt_1 congruo per quanto concerne la fase di appello.
pagina 3 di 4 In particolare, per il compenso maturato in relazione all'attività professionale prestata nel giudizio avanti la Corte di Appello, in applicazione del D.M. 55/2014, appare congrua la cifra di €2.700,00 (fase di studio € 450,00; fase introduttiva € 900,00; fase decisionale € 1.350,00) oltre accessori di legge.
Quanto, invece, al compenso per l'attività professionale prestata nel giudizio di primo grado innanzi al
Tribunale monocratico, tenuto conto di quanto emerge dall'esame della documentazione allegata e delle tariffe previste dal D.M. 127/2004, pare congruo l'importo di €1.000,00, oltre accessori di legge.
Chiarito quanto sopra, come da conclusioni rassegnate in comparsa in riassunzione, sull'importo predetto spettano a parte attrice gli interessi legali dalla data della messa in mora (14 giugno 2020, data della richiesta stragiudiziale di adempimento) sino alla domanda, come statuito sul punto dalla recente sentenza Cass. n. 8611 dell'11 marzo 2022, che ha affermato il seguente principio di diritto: “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore”, nonché competono all'attore gli interessi moratori dalla domanda al saldo.
Secondo il principio della soccombenza le spese del presente giudizio, nonché del procedimento N.
1321/2021 e del procedimento davanti alla Cassazione vanno poste a carico del convenuto contumace, liquidate in applicazione del D.M. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto della bassa complessità del giudizio, del decisum, della nota spese e dell'attività difensiva concretamente prestata, come segue:
Fase ricorso ex art. 702 bis c.p.c. R.G.N.R. 1321/21: €10,65 per spese, €1.689,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Fase Ricorso per regolamento di competenza in Cassazione: €10,65 per spese, € 1.541,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Fase riassunzione R.G.N.R. 1692/24: €26,03 per spese, €2.040,00 per compenso professionale
(comprensivo dell'aumento del 20% ex art. 4, comma 1bis, D.M. 55/2014) oltre rimborso forfetario ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Dunque, complessivamente: €47,33 per spese, €5.270,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'avvocato Controparte_1 [...] per i titoli di cui in motivazione, dell'importo di €3.700,00, oltre interessi legali dalla Pt_1 messa in mora sino alla domanda e interessi moratori dalla domanda al saldo.
2) Condanna il resistente al pagamento in favore dell'avvocato Controparte_1 [...] delle spese di giudizio, che si liquidano in € €47,33 per spese, €5.270,00 per Pt_1 compenso professionale, oltre rimborso forfetario ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bologna 31.10.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1692/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA MARSALA 6 40126 BOLOGNA presso il difensore avv.
Parte_1
ATTORE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale:
a. dichiarare (C.F. ), nato in [...] il Controparte_1 C.F._2 22/10/1982, tenuto al pagamento, in favore dell'Avv. delle spese e delle Parte_1 competenze, oltre accessori di legge, relativi all'attività da quest'ultimo svolta in sua difesa nel processo penale iscritto al R.G.N.R. 21686/2007 dinanzi al Tribunale di Bologna e R.G.APP. 1079/2013 dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna e, conseguentemente,
b. condannare il medesimo al pagamento in favore dell'Avv. della somma ritenuta Parte_1 di giustizia per il procedimento dinanzi al Tribunale di Bologna iscritto al R.G.N.R. 21686/2007 e per il procedimento dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna iscritto al R.G.APP. 1079/2013, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, e agli interessi legali dalla costituzione in mora (24/06/2020) sino alla domanda, comunque nei limiti della competenza per valore dell'autorità adita, e agli interessi moratori dalla domanda (28/01/2022) al saldo;
c. con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti i gradi e le fasi del giudizio, spese generali, IVA e CPA come per Legge”.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'avvocato in data 9 novembre 2021, depositava innanzi all'intestato Tribunale Parte_1 ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni nei confronti di CP_1
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna A. dichiarare (C.F. ), nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 tenuto al pagamento, in favore dell'Avv. delle spese e delle competenze, oltre accessori Parte_1 di legge, relativi all'attività da quest'ultimo svolta in sua difesa nel processo penale iscritto al R.G.N.R. 21686/2007 dinanzi al Tribunale di Bologna e R.G.APP. 1079/2013 dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna e, conseguentemente, B. condannare il medesimo al pagamento in favore dell'Avv. della somma ritenuta di Parte_1 giustizia per il procedimento dinanzi al Tribunale di Bologna iscritto al R.G.N.R. 21686/2007 e per il procedimento dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna iscritto al R.G.APP. 1079/2013, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, e agli interessi legali dalla costituzione in mora sino alla domanda, comunque nei limiti della competenza per valore dell'autorità adita, e agli interessi moratori dalla domanda al saldo;
C. con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, spese generali, IVA e CPA come per Legge.”.
Il procedimento così instaurato era iscritto al n. R.G. 13217/2021. Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Anna Lisa Marconi, pronunciava ordinanza di incompetenza territoriale dichiarando, in applicazione dell'art. 33 c. 2 lett. u) del D.lgs. 206/2005, la competenza del Tribunale di Ferrara. Quindi, l'avvocato proponeva regolamento necessario di competenza, il quale Parte_1 veniva accolto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 31358/2023. Più segnatamente, con tale provvedimento era dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di
Bologna; per conseguenza, l'attore riassumeva l'originario giudizio di cui al n. 13217/2021 davanti al
Tribunale di Bologna instaurando, così, l'odierno procedimento.
Il convenuto, ritualmente citato, non si costituiva e all'udienza dell'11 luglio 2024 ne era dichiarata la contumacia. Infine, il Giudice, rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3 luglio
2025, al termine della quale, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
La domanda dell'avvocato fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di seguito esplicati. Pt_1
A riguardo, si rileva che l'attore ha pienamente assolto al proprio onere probatorio con riguardo all'attività professionale prestata su incarico del signor Controparte_1
Invero, dalla documentazione prodotta emerge quanto segue:
l'avvocato ha assistito il convenuto nell'ambito del Parte_1 Controparte_1 procedimento penale N. 21686/2007 R.G.N.R. (N. 1542/2011 R.G. DIB.; N. 1079/2013 APP.) nel quale il convenuto era indagato e poi imputato del delitto previsto dall'art. 6 comma 6, L.
401/1989 “per aver omesso di presentarsi ai Carabinieri di San Giorgio di Piano in occasione degli incontri di calcio, come prescritto dal Questore di Bologna con provvedimento di divieto di accesso ai luoghi del territorio nazionale interessati da manifestazioni sportive di carattere agonistico il 24.06.2005 n.15/05”;
in particolare, la nomina di ufficio dell'odierno attore quale difensore del avvenuta CP_1
a seguito della rinuncia al mandato del precedente difensore, è contenuta nel decreto di pagina 2 di 4 citazione a giudizio, con cui l'imputato è stato citato a comparire innanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica all'udienza del 23 marzo 2011 (doc. 2 fascicolo attoreo);
si apriva la fase dibattimentale nel corso della quale venivano celebrate le udienze nelle date:
-23.03.2011 (doc.3)
-17.10.2011 (doc.4)
-28.11.2011 (doc.5)
all'esito di tale ultima udienza veniva emessa sentenza n. 4221/2011 con motivazione contestuale (doc. 6);
l'imputato proponeva appello avverso tale decisione (doc.7);
la Corte d'Appello di Bologna, Prima sezione Penale, con sentenza n. 724/2019 in riforma del provvedimento impugnato dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'appellante per essere il reato ascritto estinto per intervenuta prescrizione (doc.8).
Così riassunta la vicenda processuale, l'attore ha documentato il conferimento dell'incarico, avvenuto di ufficio, nonché il diligente espletamento dell'attività difensiva.
Tale attività è consistita in assistenza dell'imputato nella fase dibattimentale davanti al Tribunale di
Bologna in composizione monocratica nonchè assistenza nella fase di impugnazione della sentenza di primo grado davanti alla Corte di Appello di Bologna, Prima Sezione Penale.
Per l'attività difensiva svolta nel processo penale dinnanzi al Tribunale di Bologna iscritto al R.G.N.R.
21686/2007 e per il procedimento dinnanzi alla Corte d'Appello di Bologna iscritto al R.G.APP.
1079/2013, l'attore richiede a titolo di compenso la somma ritenuta di giustizia allegando, all'uopo, nota spese pari ad € 9.586,42 (doc.9).
Ebbene, la domanda merita accoglimento nei limiti di seguito spiegati.
Giova a tal fine premettere che, come ribadito dal Giudice di Legittimità, “in caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione (…).” (cfr. ex multis Cass. Civ. sez. II, 3 settembre 2021, n.
23873; Cass. civ. n. 30529/2017; Cass. civ. n. 18680/2017; Corte di Cassazione, Sez. II civile, sentenza
29 novembre 2011, n. 25351).
Ad ogni modo, i parametri hanno natura non retroattiva e si applicano solo alle prestazioni professionali rese successivamente alla loro entrata in vigore (si veda, ex multis, Cassazione Civile Sez.
2 Ordinanza N. 20466 Anno 2025).
Ne discende che per il compenso maturato per la fase dibattimentale avanti al Tribunale di Bologna, conclusasi con il deposito della sentenza n. 4221 del 2011, debba farsi riferimento al D.M. 8 aprile
2004 n. 127.
Per il compenso maturato, invece, per la fase avanti la Corte di Appello di Bologna, che si è conclusa con la sentenza n. 724/2019, trovano applicazione i parametri cui al D.M. 55/2014.
In applicazione di quanto sopra, si osserva che l'importo complessivo richiesto dall'avvocato er l'attività sopra descritta, di cui è agli atti ampia prova documentale, è certamente Pt_1 congruo per quanto concerne la fase di appello.
pagina 3 di 4 In particolare, per il compenso maturato in relazione all'attività professionale prestata nel giudizio avanti la Corte di Appello, in applicazione del D.M. 55/2014, appare congrua la cifra di €2.700,00 (fase di studio € 450,00; fase introduttiva € 900,00; fase decisionale € 1.350,00) oltre accessori di legge.
Quanto, invece, al compenso per l'attività professionale prestata nel giudizio di primo grado innanzi al
Tribunale monocratico, tenuto conto di quanto emerge dall'esame della documentazione allegata e delle tariffe previste dal D.M. 127/2004, pare congruo l'importo di €1.000,00, oltre accessori di legge.
Chiarito quanto sopra, come da conclusioni rassegnate in comparsa in riassunzione, sull'importo predetto spettano a parte attrice gli interessi legali dalla data della messa in mora (14 giugno 2020, data della richiesta stragiudiziale di adempimento) sino alla domanda, come statuito sul punto dalla recente sentenza Cass. n. 8611 dell'11 marzo 2022, che ha affermato il seguente principio di diritto: “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore”, nonché competono all'attore gli interessi moratori dalla domanda al saldo.
Secondo il principio della soccombenza le spese del presente giudizio, nonché del procedimento N.
1321/2021 e del procedimento davanti alla Cassazione vanno poste a carico del convenuto contumace, liquidate in applicazione del D.M. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto della bassa complessità del giudizio, del decisum, della nota spese e dell'attività difensiva concretamente prestata, come segue:
Fase ricorso ex art. 702 bis c.p.c. R.G.N.R. 1321/21: €10,65 per spese, €1.689,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Fase Ricorso per regolamento di competenza in Cassazione: €10,65 per spese, € 1.541,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Fase riassunzione R.G.N.R. 1692/24: €26,03 per spese, €2.040,00 per compenso professionale
(comprensivo dell'aumento del 20% ex art. 4, comma 1bis, D.M. 55/2014) oltre rimborso forfetario ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Dunque, complessivamente: €47,33 per spese, €5.270,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'avvocato Controparte_1 [...] per i titoli di cui in motivazione, dell'importo di €3.700,00, oltre interessi legali dalla Pt_1 messa in mora sino alla domanda e interessi moratori dalla domanda al saldo.
2) Condanna il resistente al pagamento in favore dell'avvocato Controparte_1 [...] delle spese di giudizio, che si liquidano in € €47,33 per spese, €5.270,00 per Pt_1 compenso professionale, oltre rimborso forfetario ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bologna 31.10.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 4 di 4