Art. 12. (Contributo per la costruzione di impianti di dissalamento delle acque di mare)
Il contributo in conto capitale, previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale 23 marzo 1968 per la costruzione di impianti di dissalamento delle acque di mare, e' elevato al 50 per cento delle spese ammissibili, ove si tratti di impianti per la produzione di acqua potabile occorrente al fabbisogno delle isole minori.
Agli esercenti nelle isole minori attivita' di produzione e di distribuzione di energia elettrica, che provvederanno alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui al precedente comma, non e' applicabile il limite previsto dall' articolo 4, n. 8) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 .
Il contributo in conto capitale, previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale 23 marzo 1968 per la costruzione di impianti di dissalamento delle acque di mare, e' elevato al 50 per cento delle spese ammissibili, ove si tratti di impianti per la produzione di acqua potabile occorrente al fabbisogno delle isole minori.
Agli esercenti nelle isole minori attivita' di produzione e di distribuzione di energia elettrica, che provvederanno alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui al precedente comma, non e' applicabile il limite previsto dall' articolo 4, n. 8) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 .