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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/04/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 2182/2023
Il Tribunale di Padova, in persona del giudice Maddalena Saturni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado promossa da
RAPPRESENTATA DA (C.F. Parte_1 Controparte_1
), assistito e difeso dall'Avv. BUGARO FEDERICA P.IVA_1
attrice
contro
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Controparte_2 C.F._1
LORENZO ZAPPARTERRA
convenuta
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP C.F._2
VALENTINO CIRRI
convenuto
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. _4 C.F._3
MARCO PIRAS
convenuta
CP_5
convenuto contumace
CP_6
convenuta contumace
con l'intervento di: RAPPRESENTATA DA (C.F. , Controparte_7 Controparte_1 P.IVA_2
assistito e difeso dall'Avv. BUGARO FEDERICA
intervenuto
CONCLUSIONI:
per parte intervenuta , depositate il 28.11.2024: CP_7
“IN VIA PRELIMINARE
Atteso l'intervento nel presente procedimento di CP_7
rappresentata da disporsi ex art. 111, terzo comma, Controparte_1
Cpc l'estromissione di rappresentata da Parte_1 [...]
. CP_1
IN VIA PRINCIPALE:
I. accertato e dichiarato il pregiudizio alle ragioni creditorie
dell'attrice rappresentata da Parte_1 CP_1
e dell'intervenuta rappresentata da
[...] CP_7 CP_1
, derivante dalla stipulazione dei seguenti atti:
[...]
1) Atto di compravendita del 22.6.2020, a rogito del Notaio Per_1
di Padova, Rep. 37596/20072, trascritto il 23.06.2020 Reg.
[...]
Part. 3294 e 4731 Reg. Gen. presso l'Ufficio Provinciale di Vicenza,
servizio di pubblicità immobiliare di Bassano del Grappa, mediante il
quale la debitrice unitamente al fratello Controparte_2 CP_5
(cf. ) residente in [...] via
[...] C.F._4
Borgo n. 31 e alla madre (cf. ) residente CP_6 C.F._5
in AL ET (PD) via Borgo n. 31 cedevano alla sig.ra _4
(cf. ) residente in [...]di Pinè (TN), fraz.
[...] C.F._3
Miola, via Di Bugno n. 12, la proprietà dei seguenti beni immobili
(per la quota di 1/3 ciascuno):
Catasto Fabbricati, Comune di AL ET, foglio 8, particelle:
pag. 2/30 1039 sub 2 (già 342 sub 2) (già 342), via Borgo n. 31, piano S1-T-1,
cat. A/7, cl. 1, vani 12, superficie catastale totale mq. 355, totale
escluse aree scoperte mq. 349, rendita catastale euro 1332,46
1039 sub 1 (già 342 sub 1) (già 342), via Borgo n. 31, piano T,
cortile, bene comune non censibile al sub 2
913 sub 3, via Borgo n. 31, piano T, cat. C/6, cl. 2, mq.14,
superficie catastale totale mq. 16, rendita catastale euro 31,09
913 sub 4, via Borgo n. 31, piano T, cat. C/6, cl. 2, mq.12,
superficie catastale totale mq. 14, rendita catastale euro 26,65
Catasto Terreni, Comune di AL ET, foglio 8, particella:
1039 di are 12.40, ente urbano, derivante dalla fusione delle partt.
124 di are 11.54 e 859 (ex 123 parte) di are 00.86.
2) Atto di compravendita del 10.7.2020, a rogito del Notaio Per_1
di Padova, Rep. 37733/20161, trascritto il 15.07.2020 Reg.
[...]
Part. 3861 e 5495 Reg. Gen. presso l'Ufficio Provinciale di Vicenza,
servizio di pubblicità immobiliare di Bassano del Grappa, mediante il
quale la debitrice unitamente al fratello Controparte_2 CP_5
(cf. ) residente in [...] via
[...] C.F._4
Borgo n. 31 cedevano alla società (P.Iva Controparte_8 P.IVA_3
sita in Padova via Sacro Cuore n. 15/B, in persona del unico socio ed
amministratore sig. la proprietà (per la quota di ½ CP_5
ciascuno) dei seguenti beni immobili:
Catasto Fabbricati, Comune di AL ET, foglio 8, particelle:
860 via Borgo n. 29, piano T, cat. C/2, cl. 3, mq. 102, superficie
catastale totale mq. 120, rendita catastale euro 226,52
Catasto Terreni, Comune di AL ET, foglio 8, particella:
860 di are 01.92, ente urbano, area coperta e scoperta di pertinenza.
3) Atto di compravendita del 10.7.2020, a rogito del Notaio Per_1
di Padova, Rep. 37733/20161, trascritto il 15.07.2020 Reg.
[...] pag. 3/30 Part. 3862 e 5496 Reg. Gen presso l'Ufficio Provinciale di Vicenza,
servizio di pubblicità immobiliare di Bassano del Grappa, mediante il
quale la debitrice unitamente al fratello Controparte_2 CP_5
(cf. ) residente in [...] via
[...] C.F._4
Borgo n. 31 e alla madre (cf. ) residente CP_6 C.F._5
in AL ET (PD) via Borgo n. 31
cedevano alla società (P.Iva sita in Controparte_8 P.IVA_3
Padova via Sacro Cuore n. 15/B, in persona del socio unico ed
amministratore unico sig. la proprietà (per la quota CP_5
di 1/3 ciascuno) dei seguenti beni immobili:
Catasto Fabbricati, Comune di AL ET, foglio 8, particelle:
911 e 913 sub 2 via Borgo n. 31, piano T, cat. C/2, cl. 3, mq. 80,
superficie catastale mq. 92, rendita catastale euro 177,66
Catasto Terreni, Comune di AL ET, foglio 8, particella:
911 di are 00.85, ente urbano, area coperta e scoperta esclusiva.
Ivi compresa l'area di sedime identificata al catasto terrenti del
Comune di AL ET, foglio 8, con la particella 913.
4) Atto di compravendita del 24.7.2020, a rogito del Notaio Per_1
di Padova, Rep. 37818/20220, trascritto il 29.7.2020 Reg.
[...]
Part. 4258 e 6053 Reg. Gen. presso l'Ufficio Provinciale di Vicenza,
servizio di pubblicità immobiliare di Bassano del Grappa, mediante il
quale la debitrice unitamente al fratello Controparte_2 CP_5
(cf. ) residente in [...] via
[...] C.F._4
Borgo n. 31 e alla madre (cf. ) residente CP_6 C.F._5
in AL ET (PD) via Borgo n. 31 cedevano al sig. CP
(cf. ) residente in [...] C.F._2
int. 2, quale unico titolare dell'Impresa Individuale “ CP
(P.Iva sita in AL ET (PD) via Strà n. 24, la P.IVA_4
proprietà dei seguenti beni immobili (per la quota di 1/3 ciascuno):
pag. 4/30 Catasto Terreni, Comune di AL ET, foglio 8, particella:
976 di are 00.82, sem irr arb, Cl. 1, reddito dominicale euro 1,06,
reddito agrario 0,53 969 di are 00.82, rel acq es, senza reddito 857
di are 38.30, sem irr arb, Cl. 1, reddito dominicale euro 49,45,
reddito agrario 24,73
II. per le ragioni tutte esposte, accertarsi e dichiararsi la
simulazione assoluta – ex art. 1414 Cod. Civ. – degli atti di
compravendita sopra descritti, con conseguente restituzione degli
immobili in capo alle parti venditrici.
IN VIA GRADATA:
III. accertata e dichiarata la sussistenza tanto dell'eventus damni
quanto della scientia damni nonché di ogni altro presupposto di Legge,
per l'effetto accertarsi e dichiararsi l'inefficacia, ai sensi e per
gli effetti di cui agli artt. 2901 e ss. Cod. Civ., nei confronti
dell'attrice rappresentata da Parte_1 CP_1
e dell'intervenuta rappresentata da
[...] CP_7 CP_1
, dei seguenti atti di compravendita:
[...]
1) Atto di compravendita del 22.6.2020, a rogito del Notaio Per_1
di Padova, Rep. 37596/20072, trascritto il 23.06.2020 Reg.
[...]
Part. 3294 e 4731 Reg. Gen. presso l'Ufficio Provinciale di Vicenza,
servizio di pubblicità immobiliare di Bassano del Grappa, mediante il
quale la debitrice unitamente al fratello Controparte_2 CP_5
(cf. ) residente in [...] via
[...] C.F._4
Borgo n. 31 e alla madre (cf. ) residente CP_6 C.F._5
in AL ET (PD) via Borgo n. 31 cedevano alla sig.ra _4
(cf. ) residente in [...]di Pinè (TN), fraz.
[...] C.F._3
Miola, via Di Bugno n. 12, la proprietà dei seguenti beni immobili
(per la quota di 1/3 ciascuno):
Catasto Fabbricati, Comune di AL ET, foglio 8, particelle:
pag. 5/30 1039 sub 2 (già 342 sub 2) (già 342), via Borgo n. 31, piano S1-T-1,
cat. A/7, cl. 1, vani 12, superficie catastale totale mq. 355, totale
escluse aree scoperte mq. 349, rendita catastale euro 1332,46
1039 sub 1 (già 342 sub 1) (già 342), via Borgo n. 31, piano T,
cortile, bene comune non censibile al sub 2
913 sub 3, via Borgo n. 31, piano T, cat. C/6, cl. 2, mq.14,
superficie catastale totale mq. 16, rendita catastale euro 31,09
913 sub 4, via Borgo n. 31, piano T, cat. C/6, cl. 2, mq.12,
superficie catastale totale mq. 14, rendita catastale euro 26,65
Catasto Terreni, Comune di AL ET, foglio 8, particella:
1039 di are 12.40, ente urbano, derivante dalla fusione delle partt.
124 di are 11.54 e 859 (ex 123 parte) di are 00.86.
2) Atto di compravendita del 10.7.2020, a rogito del Notaio Per_1
di Padova, Rep. 37733/20161, trascritto il 15.07.2020 Reg.
[...]
Part. 3861 e 5495 Reg. Gen. presso l'Ufficio Provinciale di Vicenza,
servizio di pubblicità immobiliare di Bassano del Grappa, mediante il
quale la debitrice unitamente al fratello Controparte_2 CP_5
(cf. ) residente in [...] via
[...] C.F._4
Borgo n. 31 cedevano alla società (P.Iva Controparte_8 P.IVA_3
sita in Padova via Sacro Cuore n. 15/B, in persona del unico socio ed
amministratore sig. la proprietà (per la quota di ½ CP_5
ciascuno) dei seguenti beni immobili:
Catasto Fabbricati, Comune di AL ET, foglio 8, particelle:
860 via Borgo n. 29, piano T, cat. C/2, cl. 3, mq. 102, superficie
catastale totale mq. 120, rendita catastale euro 226,52
Catasto Terreni, Comune di AL ET, foglio 8, particella:
860 di are 01.92, ente urbano, area coperta e scoperta di pertinenza.
3) Atto di compravendita del 10.7.2020, a rogito del Notaio Per_1
di Padova, Rep. 37733/20161, trascritto il 15.07.2020 Reg.
[...] pag. 6/30 Part. 3862 e 5496 Reg. Gen presso l'Ufficio Provinciale di Vicenza,
servizio di pubblicità immobiliare di Bassano del Grappa, mediante il
quale la debitrice unitamente al fratello Controparte_2 CP_5
(cf. ) residente in [...] via
[...] C.F._4
Borgo n. 31 e alla madre (cf. ) residente CP_6 C.F._5
in AL ET (PD) via Borgo n. 31 cedevano alla società
[...]
(P.Iva sita in Padova via Sacro Cuore n. 15/B, CP_8 P.IVA_3
in persona del socio unico ed amministratore unico sig. CP_5
, la proprietà (per la quota di 1/3 ciascuno) dei seguenti beni
[...]
immobili:
Catasto Fabbricati, Comune di AL ET, foglio 8, particelle:
911 e 913 sub 2 via Borgo n. 31, piano T, cat. C/2, cl. 3, mq. 80,
superficie catastale mq. 92, rendita catastale euro 177,66
Catasto Terreni, Comune di AL ET, foglio 8, particella:
911 di are 00.85, ente urbano, area coperta e scoperta esclusiva.
Ivi compresa l'area di sedime identificata al catasto terrenti del
Comune di AL ET, foglio 8, con la particella 913.
4) Atto di compravendita del 24.7.2020, a rogito del Notaio Per_1
di Padova, Rep. 37818/20220, trascritto il 29.7.2020 Reg.
[...]
Part. 4258 e 6053 Reg. Gen. presso l'Ufficio Provinciale di Vicenza,
servizio di pubblicità immobiliare di Bassano del Grappa, mediante il
quale la debitrice unitamente al fratello Controparte_2 CP_5
(cf. ) residente in [...] via
[...] C.F._4
Borgo n. 31 e alla madre (cf. ) residente CP_6 C.F._5
in AL ET (PD) via Borgo n. 31 cedevano al sig. CP
(cf. ) residente in [...] C.F._2
int. 2, quale unico titolare dell'Impresa Individuale “ CP
(P.Iva sita in AL ET (PD) via Strà n. 24, la P.IVA_4
proprietà dei seguenti beni immobili (per la quota di 1/3 ciascuno):
pag. 7/30 Catasto Terreni, Comune di AL ET, foglio 8, particella:
976 di are 00.82, sem irr arb, Cl. 1, reddito dominicale euro 1,06,
reddito agrario 0,53 969 di are 00.82, rel acq es, senza reddito 857
di are 38.30, sem irr arb, Cl. 1, reddito dominicale euro 49,45,
reddito agrario 24,73
Ordinarsi al competente Conservatore dei Registri Immobiliari
l'Ufficio Provinciale di Vicenza, servizio di pubblicità immobiliare
di Bassano del Grappa di annotare, senza responsabilità alcuna,
l'emananda sentenza, sui pubblici registri.
IN VIA DI MERO SUBORDINE:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle eccezioni
preliminari svolte dalla convenuta previo Controparte_2
accoglimento delle domande svolte in via principale ed in via gradata
svolte dall'attrice e dall'intervenuta, limitarsi le stesse alla sola
quota di proprietà della stessa convenuta degli immobili oggetto delle
compravendite impugnate
IN VIA ISTRUTTORIA [omissis]”;
per parte convenuta come risulta da comparsa di Controparte_2
costituzione:
“In via pregiudiziale, accertare la nullità dell'atto di citazione ex
art. 164 co.4 c.p.c., in ragione dell'assoluta indeterminatezza
dell'oggetto della domanda di accertamento della simulazione assoluta
dei contratti di compravendita conclusi da Controparte_2 CP_5
e in data 22-6-2020, 10-7-2020 e 24-7-2020, con,
[...] CP_6
nell'ordine, la sig.ra la società e _4 Controparte_8
il sig. aventi ad oggetto unità immobiliari site nel CP
Comune di AL ET (PD), Via Borgo n. 29/31adottare i
provvedimenti conseguenti al fine di integrare la domanda;
2) In via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità, per carenza di
pag. 8/30 legittimazione ad agire e di interesse ad agire, della domanda di
accertamento della simulazione assoluta dei contratti di compravendita
conclusi da e in data 22- Controparte_2 CP_5 CP_6
6-2020, 10-7-2020 e 24-7-2020, con, nell'ordine, la sig.ra _4
, la società e il sig. aventi
[...] Controparte_8 CP
ad oggetto unità immobiliari site nel Comune di AL ET (PD),
Via Borgo n. 29/31.
3) In via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità, per carenza di
legittimazione ad agire e di interesse ad agire, della domanda di
accertamento dell'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti della
società quale mandataria di Controparte_1 Parte_1
, dei contratti di compravendita conclusi da
[...] Controparte_2
e in data 22-6-2020, 10-7-2020 e 24-7-2020, CP_5 CP_6
con, nell'ordine, la sig.ra la società _4 CP_8
e il sig. aventi ad oggetto unità immobiliari
[...] CP
site nel Comune di AL ET (PD), Via Borgo n. 29/31.
4) Nel merito, rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto,
la domanda di accertamento della simulazione assoluta dei seguenti
atti di compravendita:
a) datato 22 giugno 2020 in virtù della quale Controparte_2 CP_5
e con atto di rep. n. 37596 notaio dott.
[...] CP_6 Per_1
di Padova, trascritto alla Conservatoria di Bassano del
[...]
Grappa il 23 giugno 2020 ai nn. 4731/ 3294 RG.RP. hanno venduto _4
i seguenti immobile di loro proprietà: Comune di AL
[...]
ET, Via Borgo n. 31 NCEU Foglio 8 particelle 1039 sub 2 (già 342
sub 2) (già 342), P S1-T-1, cat. A/7, cl 1, vani 12 superficie
catastale 355 totale, escluse aree scoperte mq 349; rendita catastale
1332,46; mappale 1039 sub 1 (già 342 sub 1) (già 342) –PT –cortile
pag. 9/30 bene comune non censibile al sub 2; mappale 913 sub 3, PT cat. C/6 cl.
2 mq 14 superficie catastale mq 16, rendita catastale euro
31,09; mappale 913 sub 4 PT cat. C/6 cl 2 mq 12 superficie
catastale totale mq 14 rendita catastale 26,65; NCT foglio 8
particella 1039 di are 12.40 ente urbano derivante dalla fusione delle
particelle 124 di are 11.54 ed 859 (ex 123 parte) di are 00,86;
b) datato 10 luglio 2020, in virtù del quale Controparte_2
con atto di rep. n. 37733 notaio Dott. CP_5 CP_6
di Padova, trascritto alla Conservatoria di Bassano Persona_1
del Grappa il 15 luglio 2020 ai nn.5495/3861 RG.RP., hanno venduto
alla i seguenti beni immobili: Comune di AL Controparte_8
ET, Via Borgo 29NCEU Foglio 8 particelle 860 PT, cat. C/2 cl 3
mq102, sup. catastale totale mq 120, rendita catastale € 226,52; NCT
Foglio 8 particella 860 di are 01.92, ente urbano, area coperta e
scoperta di pertinenza;
Comune di AL ET, Via Borgo 31/b
NCEU, Foglio 8, particelle 911 e 913 sub 2 PT cat C/2 cl. 3 mq80
superficie catastale mq 92 rendita catastale 177,66; NCT Foglio 8
particella 911 di are 00.85 ente urbano, area coperta e scoperta
esclusiva;
c) datato 24 luglio 2020, in virtù del quale Controparte_2
con atto di rep. n. 37818 notaio Dott. CP_5 CP_6
di Padova, trascritto alla Conservatoria di Bassano Persona_1
del Grappa il 29 luglio 2020 ai nn. 6053/4258RG.RP., hanno venduto a
i seguenti immobili;
Comune di AL ET NCT CP
Foglio 8 –particella 976 di are 00.82, sem. ir. arb., cl 1, reddito
domenicale € 1,06, reddito agrario € 0,53, particella 969 13 di are
00.82 rel.acq.es. senza reddito, particella 857 di are 38.30,
sem. ir. arb., cl 1, reddito domenicale € 49,45, reddito agrario24.73;
pag. 10/30 5) Nel merito, rigettare, in quanto infondata in fatto e in
diritto, la domanda di accertamento dell'inefficacia ex art. 2901
c.c., nei confronti della società quale mandataria Controparte_1
di , dei seguenti atti di compravendita: Parte_1
a) datato 22 giugno 2020 in virtù della quale Controparte_2
e con atto di rep. n. 37596 notaio dott. CP_5 CP_6
di Padova, trascritto alla Conservatoria di Bassano Persona_1
del Grappa il 23 giugno 2020 ai nn. 4731/ 3294 RG.RP. hanno venduto
i seguenti immobile di loro proprietà: Comune di _4
AL ET, Via Borgo n. 31 NCEU Foglio 8 particelle 1039 sub 2
(già 342 sub 2) (già 342), P S1-T-1, cat. A/7, cl 1, vani 12
superficie catastale 355 totale, escluse aree scoperte mq 349; rendita
catastale 1332,46; mappale 1039 sub 1 (già 342 sub 1) (già 342) –PT –
cortile bene comune non censibile al sub 2; mappale 913 sub 3, PT cat.
C/6 cl. 2 mq 14 superficie catastale mq 16, rendita catastale euro
31,09; mappale 913 sub 4 PT cat. C/6 cl 2 mq 12 superficie catastale
totale mq 14 rendita catastale 26,65; NCT foglio 8 particella 1039 di
are 12.40 ente urbano derivante dalla fusione delle particelle 124 di
are 11.54 ed 859 (ex 123 parte) di are 00,86;
b) datato 10 luglio 2020, in virtù del quale Controparte_2
con atto di rep. n. 37733 notaio Dott. CP_5 CP_6
di Padova, trascritto alla Conservatoria di Bassano Persona_1
del Grappa il 15 luglio 2020 ai nn.5495/3861 RG.RP., hanno venduto
alla i seguenti beni immobili: Comune di AL Controparte_8
ET, Via Borgo 29 NCEU Foglio 8 particelle 860 PT, cat. C/2 cl 3
mq102, sup. catastale totale mq 120, rendita catastale € 226,52; NCT
Foglio 8 particella 860 di are 01.92, ente urbano, area coperta e
scoperta di pertinenza;
Comune di AL ET, Via Borgo 31/b
NCEU, Foglio 8, particelle 911 e 913 sub 2 PT cat C/2 cl. 3 mq80
pag. 11/30 superficie catastale mq 92 rendita catastale 177,66; NCT Foglio 8
particella 911 di are 00.85 ente urbano, area coperta e scoperta
esclusiva;
c) datato 24 luglio 2020, in virtù del quale Controparte_2
con atto di rep. n. 37818 notaio Dott. CP_5 CP_6
di Padova, trascritto alla Conservatoria di Bassano Persona_1
del Grappa il 29 luglio 2020 ai nn. 6053/4258RG.RP., hanno venduto a
i seguenti immobili;
Comune di AL ET NCT CP
Foglio 8 –particella 976 di are 00.82, sem. ir. arb., cl 1, reddito
domenicale € 1,06, reddito agrario € 0,53, particella 969 13 di are
00.82 rel.acq.es. senza reddito, particella 857 di are 38.30, sem. ir.
arb., cl 1, reddito domenicale € 49,45, reddito agrario24.73;
6) Con rifusione delle spese di lite, oltre a spese generali,
oneri e accessori di legge.
In via istruttoria [omissis]”;
per parte convenuta come risulta da comparsa di CP
costituzione:
“NEL MERITO: rigettare le domande formulate in atto di citazione, in
via principale, di simulazione assoluta ex art. 1414 cod. civile e, in
via gradata, di inefficacia ex art. 2901 codice civile dell'atto
datato 24 luglio 2020 tra e e Controparte_2 CP_5 CP_6
e con atto rep. 37818 notaio Dott.
[...] CP Per_1
di Padova, in quanto inammissibili poiché prive dei requisiti
[...]
normativi previsti nonché infondate in fatto ed in diritto per quanto
esposto nel presente atto.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: accertato che non aveva CP
alcuna conoscenza dello stato di insolvenza della società CP_9
né di e e e non
[...] Controparte_2 CP_5 CP_6
aveva alcuna consapevolezza che e e Controparte_2 CP_5 pag. 12/30 potessero arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, CP_6
rigettare le domande formulate da parte attrice, in via principale, di
simulazione assoluta ex art. 1414 cod. civile e, in via gradata, di
inefficacia ex art. 2901 dell'atto datato 24 luglio 2020 tra CP_2
e e e con atto rep.
[...] CP_5 CP_6 CP
37818 notaio Dott. di Padova, in quanto Persona_1
inammissibili nonché infondate in fatto ed in diritto.
NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: rigettare le domande
formulate in atto di citazione, in via principale, di simulazione
assoluta ex art. 1414 cod. civile e, in via gradata, di inefficacia ex
art. 2901 codice civile dell'atto datato 24 luglio 2020 tra CP_2
e e e con atto rep.
[...] CP_5 CP_6 CP
37818 notaio Dott. di Padova, in quanto Persona_1
inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge e rimborso forfettario (15%)
IN VIA ISTRUTTORIA [omissis]”;
per parte convenuta come risulta da comparsa di _4
costituzione:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza,
deduzione e conclusione respinta, per le causali tutte esposte in
premessa e previa ogni più opportuna declaratoria di legge:
1. respingere siccome infondate in fatto e diritto e/o inammissibili,
e/o improcedibili e comunque non provate, le domande tutte così come
formulate da quale rappresentante di Controparte_1 [...]
nei confronti della signora con atto di Parte_1 _4
citazione notificato;
2. in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale
della domanda di accertamento della simulazione assoluta del contratto
pag. 13/30 di compravendita concluso, ovvero della dell'azione revocatoria ex
art. 2901 c.c. proposte da parte attrice, accertare il diritto della
signora nei confronti dei signori _4 Controparte_2
e ad essere tenuta indenne dalle CP_5 CP_6
conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla revoca dell'atto tra loro
intercorso, e, per l'effetto, condannare gli stessi al risarcimento di
tutti i danni patiti e patiendi dalla signora . _4
Con vittoria di compensi e spese di causa rimborso spese forf., C.P.A.
ed IVA come per legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 20.3.2023,
rappresentata da in Parte_2 Controparte_1
qualità di società esercente l'attività di recupero crediti, conveniva in giudizio Controparte_2 Controparte_10 [...]
, e domandando che venisse accertata CP CP_6 _4
e dichiarata la simulazione assoluta ex art. 1414 c.c., ovvero, in subordine, l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei propri confronti dei quattro atti di compravendita posti in essere dalla propria debitrice
, come di seguito specificati: Controparte_2
1. compravendita del 22.6.2020, con la quale il Controparte_2
fratello e la madre cedevano a Persona_2 CP_6 _4
la proprietà, per la quota di 1/3 ciascuno, di un
[...]
fabbricato e un terreno, come meglio descritti in atti (pp. 12-
13 atto di citazione);
2. compravendita del 10.7.2020, con la quale e il Controparte_2
fratello cedevano a la Persona_2 Controparte_8
proprietà, per la quota di ½ ciascuno, di un fabbricato e un pag. 14/30 terreno, come meglio descritti in atti (p. 13 atto di citazione);
3. compravendita del 10.7.2020, con la quale il Controparte_2
fratello e la madre cedevano a Persona_2 CP_6 [...]
la proprietà, per la quota di 1/3 ciascuno di un CP_8
fabbricato e un terreno, come specificato in atti (pp. 13-14
atto di citazione);
4. compravendita del 24.7.2020, con la quale il Controparte_2
fratello e la madre cedevano a Persona_2 CP_6 CP
la proprietà, per la quota di 1/3 ciascuno di un terreno
[...]
come specificato in atti (pp. 14 e 15 atto di citazione).
I fatti di causa sono così riassumibili.
Con d.i. provvisoriamente esecutivo n. 700/2023, emesso il 3.3.2023 il
Tribunale di Padova ingiungeva alla nonché ad Parte_3
personalmente (quale fideiussore della s.r.l.) di Controparte_2
pagare in favore di l'importo complessivo Controparte_11
di € 219.575,85, oltre interessi, spese ed esborsi sostenuti nel procedimento monitorio (pari a € 2.242,00 + € 407,00).
L'esposizione debitoria della società si componeva come CP_9
segue: € 208.247,38 derivanti da un contratto di apertura di credito per anticipi fatture, connesso al conto di corrispondenza n.
1000/00001878 del 24.8.2015 (docc. 2 e 3 all'interno dell'allegato E
parte attrice); € 10.605,99, quale saldo a debito sul medesimo conto corrente (doc. 2 parte attrice); € 722,48 quale residuo debitorio risultante da un contratto di finanziamento stipulato il 26.05.2020
(doc. n. 17 all'interno dell'allegato E parte attrice).
Il debito non veniva onorato.
Parte attrice rilevava quindi che nella estate del 2020 la convenuta si era spogliata di ogni diritto su beni immobili Controparte_2 pag. 15/30 sopra descritti, con i 4 atti dispositivi di cui ora si chiede la revoca;
ad oggi non risulta più proprietaria di alcun Controparte_2
bene immobile.
Il contraddittorio era regolarmente instaurato con e Controparte_2
con tutte le controparti dei vari atti dispositivi, come indicate nei
4 atti qui impugnati.
Si costituivano in giudizio:
- assistita dall'Avv. Claudio Pretin poi Controparte_2
sostituito dall'Avv. Lorenzo Zappaterra;
- gli acquirenti e Controparte_8 CP _4
, tutti contestando integralmente chiedendo le domande
[...]
attoree e chiedendone il rigetto.
Diversamente, e non si costituivano. CP_5 CP_6
Con ordinanza del 14.12.2023 il Tribunale disponeva c.t.u. sul valore degli immobili ceduti e sulla congruità dei prezzi di vendita pattuiti nei 4 atti revocandi.
Il 27.12.2023, depositava comparsa di costituzione e Controparte_7
intervento, precisando che, in virtù di un contratto di cessione con efficacia dal 13.3.2023, aveva acquistato da Parte_1
tutti i crediti derivati da contratti di finanziamento concessi a persone fisiche e giuridiche nel periodo 1.10.1995-13.3.2023 (doc. c parte intervenuta da cui si evince l'avvertimento pubblicato nella
G.U.).
La società intervenuta faceva proprie le difese di parte attrice.
Con atto depositato in data 23.1.2025, il difensore della società
comunicava che la società, con sentenza n. Controparte_8
101/2023, era stata posta in liquidazione giudiziale.
Con l'accordo di parte intervenuta (p. 2 delle note di Controparte_7
trattazione depositate il 28.2025), il Tribunale, con ordinanza del pag. 16/30 29.1.2025, dichiarava l'interruzione parziale del giudizio limitatamente alle domande proposte da nei confronti Parte_1
di e Controparte_2 CP_5 CP_6 Controparte_8
di cui ai punti 2 e 3 della citazione introduttiva (ossia interruzione limitata alle domande coinvolgenti gli atti dispositivi di cui
[...]
era parte). CP_8
*
La causa passa ora in decisione sulle domande formulate da parte attrice, esclusivamente per quanto concerne gli atti dispositivi posti in essere da in favore degli acquirenti Controparte_2 _4
(compravendita del 22.06.2020) a (compravendita del CP
24.7.2020).
*
1. Sulla titolarità del diritto tutelando
Nel corso del giudizio è intervenuta allegando che in Controparte_7
forza di un contratto di cessione avente efficacia dal 13.2023, ha acquistato da l'intero portafoglio crediti Parte_1
derivante da contratti di finanziamento concessi a persone fisiche e giuridiche nel periodo 1.10.1995-13.3.2023.
Nessuna contestazione in proposito è stata mossa dalle controparti.
*
2. Sulla simulazione assoluta
Parte attrice sostiene che gli atti dispositivi compiuti dalla debitrice siano affetti da simulazione assoluta. Controparte_2
A fondamento di tale tesi valorizza il legame affettivo intercorrente tra le parti, evidenziando che:
- era il compagno della debitrice ed CP Controparte_2
avevano anche comune residenza (doc. n. 6 parte attrice);
pag. 17/30 - era affettivamente legata a _4 CP_5
fratello della debitrice.
Sulla base di tali elementi, parte attrice qualifica gli acquirenti come meri “contraenti di comodo”, evidenziando, altresì, la mancata menzione negli atti rogati del pagamento del corrispettivo in forma certificata e tracciabile, nonché la stretta vicinanza temporale delle operazioni, ritenendo tali elementi indizianti della natura fittizia degli atti dispositivi.
La domanda attorea deve essere rigettata in quanto priva di adeguato supporto probatorio.
In via preliminare, si osserva che – come correttamente sollevato dalla convenuta e precisato da parte intervenuta nella Controparte_2
propria comparsa conclusionale – tutte le domande proposte da Pt_1
(e poi da ) devono essere riguardate esclusivamente in relazione CP_7
alla quota di proprietà della stessa sui beni oggetto Controparte_2
di compravendita.
Non risultano, infatti, titoli di credito dalla nei confronti CP_11
del fratello e della madre la conseguenza CP_5 CP_6
è che non sussiste alcun interesse di (e poi di ) a Pt_1 CP_7
proporre domanda di simulazione contro le cessioni di quota di proprietà poste in essere dai parenti di (ossia il Controparte_2
fratello e la madre ). CP_5 CP_6
Sul piano sostanziale, è noto che la simulazione assoluta richiede la mancanza di volontà effettiva – da parte di tutti i soggetti coinvolti
– di concludere il contratto apparente.
L'accordo simulatorio deve escludere l'efficacia giuridica dell'atto concluso, lasciando immutata la situazione patrimoniale preesistente.
Benché i terzi possano provare la simulazione anche tramite presunzioni, nel caso di specie l'onere probatorio non risulta assolto pag. 18/30 e anzi la domanda si manifesta come infondata sin dalla sua prospettazione.
La stessa banca afferma in citazione che l'unica volontà delle parti fosse quella di sottrarre i beni alla garanzia della banca creditrice,
con ciò confermando quindi che l'effetto desiderato delle disposizioni patrimoniali era esattamente quello di spogliarsi di tali beni, per non essere più (la proprietaria degli stessi ed evitare così CP_2
aggressioni da parte dei creditori.
La tesi sostenuta da parte attrice appare intrinsecamente contraddittoria e l'intera costruzione si scontra con un evidente cortocircuito logico, che rende la domanda priva di fondamento e meritevole di rigetto.
*
3. Sulla domanda revocatoria
La domanda attorea, nei limiti già delinati, ovvero limitatamente agli atti dispositivi posti in essere da e aventi ad Controparte_2
oggetto il trasferimento della proprietà della sua quota parte degli immobili come specificati in atti, a favore di e _4 [...]
, è fondata e merita accoglimento. CP
I presupposti per l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. sono i seguenti:
a) la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore;
b) l'atto di disposizione compiuto dal debitore;
c) il pregiudizio arrecato dall'atto alla garanzia patrimoniale del creditore (“eventus damni”);
d) la “scientia damni” che, in caso di atto a titolo oneroso,
consiste nella consapevolezza del debitore e del terzo acquirente di arrecare, con il proprio atto, un pregiudizio al creditore.
pag. 19/30 *
a) sulla sussistenza del credito
La convenuta non ha contestato l'esistenza del credito di CP_2
e successivamente l'intervenuta cessione del credito in favore Pt_1
di . CP_7
L'anteriorità del credito vantato dall'Istituto rispetto agli atti dispositivi compiuti dalla convenuta, risulta provata Controparte_2
da parte attrice ed è pacifica tra le parti non essendo stata oggetto di contestazione.
Occorre far riferimento all'effettiva insorgenza dell'esposizione debitoria in capo al debitore, che si verifica, in caso di fideiussione per operazioni bancarie, al momento dell'accreditamento concesso dalla banca al debitore garantito (Cass. sent. n. 1413/2006,
Cass. n. 10824/2019, Cass. n. 10522/2020).
Le fideiussioni della rilasciate a garanzia dei vari Controparte_2
rapporti bancari intrattenuti della società sono state CP_9
firmate nel maggio del 2019 e sono documentate nel fascicolo del monitorio (depositato da ). Pt_1
La formazione della maggior parte del debito di CP_9
(relativamente al contratto di apertura di credito per anticipi fatture a valere sul conto di corrispondenza) è specificamente indicata da alla pagina 3 del ricorso monitorio in atti, ove si Pt_1
chiariscono le fatture in base alle quali è stato concesso il credito di cui oggi risponde trattasi di 11 fatture della Controparte_2
tutte emesse a cavallo tra la fine del 2019 ed il CP_9
febbraio del 2020.
Gli atti dispositivi sono stati compiuti dal fideiussore CP_2
dopo, nella estate del 2020.
[...]
* pag. 20/30 b) sugli atti dispositivi
Dagli atti di causa, come già precisato, emerge pacificamente che si tratta di atti a titolo oneroso.
La deduzione attorea, secondo cui dagli atti rogitati non risulta alcun prezzo pagato a titolo di corrispettivo, non è sufficiente per sostenere la gratuità degli stessi, potendo al limite dimostrarne l'inadempimento o essere valorizzata ad altri fini come poi si dirà.
Ad ogni modo si rileva che la onerosità dell'atto rileva al fine di individuare l'esatta portata dell'elemento soggettivo in capo ai contraenti terzi che, per quanto si dirà, è dimostrato anche con riferimento alla onerosità dell'atto revocando, poiché posteriore al sorgere del credito.
*
c) eventus damni
Quanto al pregiudizio derivato al creditore, l'attore ha rilevato che a seguito dei suddetti contratti di compravendita, non Controparte_2
risulta più intestataria di alcun bene in grado di soddisfare le ragioni creditorie (p. 3 atto di citazione).
Parte convenuta, ha eccepito l'insussistenza di un Controparte_2
pregiudizio, sostenendo che la vendita dei propri beni fosse l'unico mezzo per reperire liquidità e fronteggiare l'indebitamento della società di famiglia, destinando i proventi all'estinzione delle passività dei creditori che avevano titolo legittimo di prelazione,
quale ad esempio Polo s.p.a. o Banco Desio.
Il riferimento è al solo atto dispositivo a favore di . _4
Per questa vendita parte convenuta ha sostenuto che Controparte_2
essendo stato destinato parte del corrispettivo ad estinguere la posizione debitoria della nei confronti della Parte_3
società Polo s.p.a. (che vantava ipoteca giudiziale sull'immobile pag. 21/30 oggetto della compravendita), e di Banco Desio, tale atto dispositivo non sarebbe revocabile.
La ricostruzione prospettata da parte convenuta deve essere superata dal diverso orientamento giurisprudenziale secondo cui “È
assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art.
2901 c.c., l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore,
anche se il relativo prezzo sia stato destinato, in parte, al
pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, non potendo tale
circostanza ex se escludere la sussistenza dell'"eventus damni" (In
applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello
che, nel rigettare la domanda avanzata dal creditore ai sensi
dell'art. 2901 c.c., aveva rilevato che il debitore aveva venduto il
proprio immobile e utilizzato una parte del prezzo ricavato per
l'estinzione di debiti scaduti, senza però accertare l'eventuale
rilevanza del residuo patrimoniale rimasto al debitore ai fini della
tutela delle ragioni creditorie)” (Cass. sez. 6-3, ord. n. 2552 del
27/01/2023, nel medesimo senso Cass. sez. 6 - 3, ord.
n. 8992 del 15/05/2020 8992/2020).
Invero nel caso in esame l'atto dispositivo in favore di _4
(Compravendita del 22-06-2020) prevedeva un prezzo di acquisto pattuito di € di 320.000,00.
Di tale prezzo Euro 38 .500,00 sono stati versati (mediante assegno circolare non trasferibile) al terzo creditore Polo spa, ciò su espressa richiesta della parte venditrice al fine di ottenere la cancellazione dell'ipoteca giudiziale precedentemente iscritta (cfr.
art. 5 atto impugnato).
Ancora, secondo la ricostruzione della convenuta , una quota CP_2
del prezzo corrisposto dalla (quota non precisate dalla difesa _4
della convenuta) sarebbe stata impiegata per estinguere il debito pag. 22/30 derivante dal mutuo ipotecario n. 76844 dell'importo di 190.000,00
euro erogato da Banco Desio s.p.a. a in data 17 7 2014, CP_9
garantito da ipoteca.
Le due deduzioni non sono dirimenti.
In particolare, ciò che il Tribunale deve valorizzare è che la convenuta non ha allegato né documentato alcun residuo Controparte_2
patrimoniale ancora a suo favore, da far valere ai fini della tutela delle ragioni creditorie.
Non solo: secondo Cass. n. 31941 del 16/11/2023 l'alienazione di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti non è soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, comma 3,
c.c., a condizione che il debitore provi la strumentalità della cessione di quel bene rispetto all'esigenza di estinguere il debito e,
cioè, qualora dimostri che essa rappresentava l'unico modo per poter saldare il debito.
Nemmeno tale prova è stata offerta dalla debitrice . CP_2
Per queste ragioni non può escludersi l'eventus damni anche dell'atto dispositivo a favore di . Parte_4
*
d) Sulla scientia damni
Preliminarmente, occorre ricordare che, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo de quo, è sufficiente la consapevolezza, in capo al debitore alienante ed al terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione fra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso,
anteriore al sorgere di detto credito (Cass. n. 16825/2013).
pag. 23/30 Per quanto riguarda la convenuta si rileva che Controparte_2
l'elemento soggettivo deve ritenersi integrato essendo a conoscenza della propria posizone debitoria e, conseguentemente, consapevole che gli atti dispositivi contestati avrebbero pregiudicato le ragioni creditorie del ceto bancario e risultando, in seguito, priva di alcun bene in grado di soddisfare il credito dell'attrice.
*
d.1.) con riferimento alla posizione di CP
Dagli atti di causa emerge uno stretto rapporto tra la debitrice e l'acquirente . Controparte_2 CP
Secondo l'attrice l'acquirente sarebbe il compagno della CP
; i due risultano residenti nello stesso immobile sito in CP_2
Tombolo (PD) Via Bussolo n. 3/A interno 2 (doc. n. 6 parte attrice).
Costituendosi in giudizio sia che hanno CP Controparte_2
escluso l'esistenza di un legame affettivo tra loro ed hanno anche negato la loro coabitazione e convivenza presso l'immobile di Tombolo.
Quanto alla circostanza (pacifica) che i due risultano residenti presso la stessa abitazione, i convenuti per giustificarla danno due versioni divergenti: il , proprietario dell'immobile di Via CP
Bussolo ove entrambi risiedono, deduce di aver concesso alla CP_2
di vivere nel bene di sua proprietà in forza di comodato gratuito temporaneo.
Deduce poi di essendosi trasferito a vivere dai propri genitori, che abitano nelle vicinanze, al fine di accudire l'anziano padre.
invece in comparsa ha sostenuto: “la convenuta ha Controparte_2
posto solo formalmente la residenza a Tombolo, via Bussolo n. 3/A, al
fine di ricevere più facilmente le raccomandate postali, ma ha sempre
vissuto altrove”.
pag. 24/30 Orbene il Tribunale formula in proposito le seguenti considerazioni al fine di affermare raggiunta la prova, in via indiziaria,
dell'esistenza di un legame amicale e/o di stretta confidenza tra il e la : CP CP_2
- le due versioni discordanti fornite dai convenuti rendono molto incerta la rispettiva credibilità sul punto (e soprattutto il fatto che la non ha confermato l'esistenza di un Tes_1
comodato sull'immobile, rende non provato l'accordo tra i due);
- nessuna delle due versioni risulta poi credibile secondo un criterio di regolarità causale basato sull'id quod plerumque
accidit;
- non è comprensibile quale comodità vi sia nel ricevere le raccomandate presso un immobile in cui non si vive e non si capisce da chi sia abitato (tesi della ); CP_2
- non è circostanza comune il concedere ad un terzo (la ) CP_2
in comodato gratuito un proprio bene senza accordi scritti con determinazione di tempo del comodato stesso, salvo il caso dell'esistenza di un forte legale di amicizia e fiducia reciproca.
In tal senso si richiama l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: “La prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria per
l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui
l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito,
può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la
sussistenza di rapporti di convivenza extramatrimoniale tra il
debitore e il terzo tali da rendere estremamente inverosimile che
quest'ultimo non fosse a conoscenza della situazione debitoria
gravante sul disponente” (Cass. Sez. 6 -
3, Ord. n. 10928 del 09/06/2020).
pag. 25/30 Nel caso di specie, quindi, la prova della partecipatio fraudis del terzo si ricava dalla presunzione semplice dell'esistenza di un CP
forte legame di amicizia e fiducia reciproca come sopra argomentato,
tale da rendere inverosimile la non concoscenza della situazione economica della . CP_2
*
d.2) con riferimento alla posizione di _4
L'elemento soggettivo si ritiene provato anche in merito alla posizione dell'acquirente . _4
L'attrice ha dedotto che la fosse legata sentimentalmente a _4
, fratello di . CP_5 Controparte_2
La circostanza non è stata contestata dalla convenuta;
questo _4
dato rende evidente, di per sé solo, l'esistenza di quella normale familiarità e conoscenza intima che giustifica presunzione di conoscenza della situazione debitoria gravante sulla disponente
(di fatto, cognata della ). Controparte_2 _4
La permanenza della residenza di madre della debitrice CP_6
nell'immobile oggetto di compravendita costituisce Controparte_2
poi ulteriore elemento da cui desumere la stretta connessione familiare con la debitrice e conseguentemente la conoscibilità della posizione debitoria in cui si trovava . Controparte_2
Inoltre, anche la destinazione di una parte del prezzo all'estinzione del debito di verso la società Polo S.p.A. è Controparte_2
indicativa della conoscenza della situazione patrimoniale della venditrice, la quale ha saldato il debito della per CP_2
l'ammontare di € 38.500,00, al fine di liberare l'immobile comprato dall'ipoteca giudiziale (p. 15 convenuta ). Controparte_2
Da questi elmenti si coglie la prova presuntiva della participatio
fraudis del terzo.
pag. 26/30 *
In conclusione, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2091 c.c.
può ritenersi, in questa sede, accertato per tutte le posizioni.
Pertanto, in accoglimento delle domande attoree va dichiarata l'inefficacia degli atti dipositivi indicati nell'atto di citazione posti in essere da . Controparte_2
*
4. Sul risarcimento dei danni patiti da _4
conseguentemente alla revoca dell'atto dispositivo contestato
nelle conclusioni della propria comparsa di _4
costituzione, chiede di essere tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli derivati dalla revoca, nella quota parte di titolarità
di , dell'atto dispositivo contestato da parte attrice. Controparte_2
Preliminarmente, occorre ricordare che l'azione revocatoria non ha effetto restitutorio rendendo semplicemente inefficace l'atto impugnato nei confronti del crediotre procedente, il quale potrà
promuovere su detto bene (nel caso di specie sulla quota parte già di proprietà di azioni esecutive o conservative come se Controparte_2
il bene non fosse mai uscito dal patrimonio del debiotre.
In merito alla domanda risarcitoria proposta da si _4
rileva che la stessa è ammissibile quale domanda di condanna generica
(proposta in via subordinata per l'ipotesi di accoglimento dell'azione revocatoria ai suoi danni).
Il precedente richiamato dalla Sgarro di Cass. 07/11/2018, n. 28428
reso in caso del tutto assimilabile al presente, è condivisibile e viene qui integralmente richiamato.
Il terzo acquirente (soggetto passivo dell'azione _4
esecutiva che il creditore può promuovere a seguito della CP_7
pag. 27/30 dichiarazione d'inefficacia dell'atto dispositivo) può proporre azione di manleva ovvero di garanzia nei confronti di . Controparte_2
La domanda in esame quindi non può che essere formulata nel senso di essere tenuto indenne dalle conseguenze pregiudizievoli, non note ancora, dell'instaurata azione revocatoria, non potendosi per ciò solo ritenere la domanda stessa generica e non specifica.
Per tutto quanto sopra esposto, la domanda va accolta dichiarando tenuta a manlevare l'acquirente da ogni Controparte_2 _4
conseguenza pregiudizievole derivata alla medesima dall'azione revocatoria ordinaria qui accolta e dalla conseguente azione esecutiva se ed in quanto verrà intrapresa dalla creditrice . CP_7
*
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e vengono liquidate da dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014 aggiornato al d.m.
147/2022, in favore di per le fasi di studio, Parte_2
introduttiva e istruttoria ai valori minimi tabellari (escludendo la fase decisoria cui non ha partecipato); per l'intervenuta Pt_1 [...]
fase di studio, introduttiva e decisionale ai valori CP_12
minimi, scaglione di valore da € 52.000,01 a € 260.000,00 individuato in base al credito tutelato.
Quanto ai rapporti tra la e la atteso l'accoglimento _4 CP_2
della domanda di manleva, la convenuta è tenuta a rifondere CP_2
alla le spese di lite liquidate sullo scaglione di valore _4
indeterminato c.d. basso (da € 26.000,00 ad € 52.000,00) per le 4 fasi tabellari ai valori minimi.
*
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda eccezione e istanza rigettata così provvede:
pag. 28/30 1. dichiara l'inefficacia del trasferimento della proprietà di quota parte di nei confronti di e Controparte_2 Parte_1
dei seguenti beni immobili: Controparte_7
1.1. atti dispositivi a favore di _4
Catasto Fabbricati, Comune di AL ET, foglio 8,
particelle:
- 1039 sub 2 (già 342 sub 2) (già 342), via Borgo n. 31, piano S1-
T-1, cat. A/7, cl. 1, vani 12, superficie catastale totale mq.
355, totale escluse aree scoperte mq. 349, rendita catastale euro 1332,46
- 1039 sub 1 (già 342 sub 1) (già 342), via Borgo n. 31, piano T,
cortile, bene comune non censibile al sub 2
- 913 sub 3, via Borgo n. 31, piano T, cat. C/6, cl. 2, mq.14,
superficie catastale totale mq. 16, rendita catastale euro 31,09
- 913 sub 4, via Borgo n. 31, piano T, cat. C/6, cl. 2, mq.12,
superficie catastale totale mq. 14, rendita catastale euro 26,65
Catasto Terreni, Comune di AL ET, foglio 8,
particella:
- 1039 di are 12.40, ente urbano, derivante dalla fusione delle partt. 124 di are 11.54 e 859 (ex 123 parte) di are 00.86.
1.2. Atto dispositivo a favore di CP_13
Terreni, Comune di AL ET, foglio 8,
[...]
particella:
- 976 di are 00.82, sem irr arb, Cl. 1, reddito dominicale euro
1,06, reddito agrario 0,53
- 969 di are 00.82, rel acq es, senza reddito
- 857 di are 38.30, sem irr arb, Cl. 1, reddito dominicale euro
49,45, reddito agrario 24,73
pag. 29/30 2. dichiara tenuta a manlevare l'acquirente Controparte_2 _4
da ogni conseguenza pregiudizievole che deriverà alla medesima
[...]
dall'azione revocatoria ordinaria qui accolta e dalla conseguente azione esecutiva se ed in quanto verrà intrapresa dalla creditrice
; CP_7
3. condanna tutti i convenuti, in solido fra loro, al pagamento in favore di e della delle spese Controparte_11 Controparte_7
del presente procedimento che si liquidano in € 844,50 per esborsi e per compensi € 4.925,00 a favore di e € 4.216,50 in Parte_1
favore di il tutto oltre il 15% rimborso forfettario, Controparte_7
Iva e c.p.a.;
4. condanna a rifondere in favore di le Controparte_2 _4
spese di lite per € 3.808,00 per compenso, oltre 15% rimborso forfettario, iva e cassa.
Così deciso in data 9/04/2025.
il giudice
Maddalena Saturni
pag. 30/30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 2182/2023
Il Tribunale di Padova, in persona del giudice Maddalena Saturni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado promossa da
RAPPRESENTATA DA (C.F. Parte_1 Controparte_1
), assistito e difeso dall'Avv. BUGARO FEDERICA P.IVA_1
attrice
contro
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Controparte_2 C.F._1
LORENZO ZAPPARTERRA
convenuta
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP C.F._2
VALENTINO CIRRI
convenuto
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. _4 C.F._3
MARCO PIRAS
convenuta
CP_5
convenuto contumace
CP_6
convenuta contumace
con l'intervento di: RAPPRESENTATA DA (C.F. , Controparte_7 Controparte_1 P.IVA_2
assistito e difeso dall'Avv. BUGARO FEDERICA
intervenuto
CONCLUSIONI:
per parte intervenuta , depositate il 28.11.2024: CP_7
“IN VIA PRELIMINARE
Atteso l'intervento nel presente procedimento di CP_7
rappresentata da disporsi ex art. 111, terzo comma, Controparte_1
Cpc l'estromissione di rappresentata da Parte_1 [...]
. CP_1
IN VIA PRINCIPALE:
I. accertato e dichiarato il pregiudizio alle ragioni creditorie
dell'attrice rappresentata da Parte_1 CP_1
e dell'intervenuta rappresentata da
[...] CP_7 CP_1
, derivante dalla stipulazione dei seguenti atti:
[...]
1) Atto di compravendita del 22.6.2020, a rogito del Notaio Per_1
di Padova, Rep. 37596/20072, trascritto il 23.06.2020 Reg.
[...]
Part. 3294 e 4731 Reg. Gen. presso l'Ufficio Provinciale di Vicenza,
servizio di pubblicità immobiliare di Bassano del Grappa, mediante il
quale la debitrice unitamente al fratello Controparte_2 CP_5
(cf. ) residente in [...] via
[...] C.F._4
Borgo n. 31 e alla madre (cf. ) residente CP_6 C.F._5
in AL ET (PD) via Borgo n. 31 cedevano alla sig.ra _4
(cf. ) residente in [...]di Pinè (TN), fraz.
[...] C.F._3
Miola, via Di Bugno n. 12, la proprietà dei seguenti beni immobili
(per la quota di 1/3 ciascuno):
Catasto Fabbricati, Comune di AL ET, foglio 8, particelle:
pag. 2/30 1039 sub 2 (già 342 sub 2) (già 342), via Borgo n. 31, piano S1-T-1,
cat. A/7, cl. 1, vani 12, superficie catastale totale mq. 355, totale
escluse aree scoperte mq. 349, rendita catastale euro 1332,46
1039 sub 1 (già 342 sub 1) (già 342), via Borgo n. 31, piano T,
cortile, bene comune non censibile al sub 2
913 sub 3, via Borgo n. 31, piano T, cat. C/6, cl. 2, mq.14,
superficie catastale totale mq. 16, rendita catastale euro 31,09
913 sub 4, via Borgo n. 31, piano T, cat. C/6, cl. 2, mq.12,
superficie catastale totale mq. 14, rendita catastale euro 26,65
Catasto Terreni, Comune di AL ET, foglio 8, particella:
1039 di are 12.40, ente urbano, derivante dalla fusione delle partt.
124 di are 11.54 e 859 (ex 123 parte) di are 00.86.
2) Atto di compravendita del 10.7.2020, a rogito del Notaio Per_1
di Padova, Rep. 37733/20161, trascritto il 15.07.2020 Reg.
[...]
Part. 3861 e 5495 Reg. Gen. presso l'Ufficio Provinciale di Vicenza,
servizio di pubblicità immobiliare di Bassano del Grappa, mediante il
quale la debitrice unitamente al fratello Controparte_2 CP_5
(cf. ) residente in [...] via
[...] C.F._4
Borgo n. 31 cedevano alla società (P.Iva Controparte_8 P.IVA_3
sita in Padova via Sacro Cuore n. 15/B, in persona del unico socio ed
amministratore sig. la proprietà (per la quota di ½ CP_5
ciascuno) dei seguenti beni immobili:
Catasto Fabbricati, Comune di AL ET, foglio 8, particelle:
860 via Borgo n. 29, piano T, cat. C/2, cl. 3, mq. 102, superficie
catastale totale mq. 120, rendita catastale euro 226,52
Catasto Terreni, Comune di AL ET, foglio 8, particella:
860 di are 01.92, ente urbano, area coperta e scoperta di pertinenza.
3) Atto di compravendita del 10.7.2020, a rogito del Notaio Per_1
di Padova, Rep. 37733/20161, trascritto il 15.07.2020 Reg.
[...] pag. 3/30 Part. 3862 e 5496 Reg. Gen presso l'Ufficio Provinciale di Vicenza,
servizio di pubblicità immobiliare di Bassano del Grappa, mediante il
quale la debitrice unitamente al fratello Controparte_2 CP_5
(cf. ) residente in [...] via
[...] C.F._4
Borgo n. 31 e alla madre (cf. ) residente CP_6 C.F._5
in AL ET (PD) via Borgo n. 31
cedevano alla società (P.Iva sita in Controparte_8 P.IVA_3
Padova via Sacro Cuore n. 15/B, in persona del socio unico ed
amministratore unico sig. la proprietà (per la quota CP_5
di 1/3 ciascuno) dei seguenti beni immobili:
Catasto Fabbricati, Comune di AL ET, foglio 8, particelle:
911 e 913 sub 2 via Borgo n. 31, piano T, cat. C/2, cl. 3, mq. 80,
superficie catastale mq. 92, rendita catastale euro 177,66
Catasto Terreni, Comune di AL ET, foglio 8, particella:
911 di are 00.85, ente urbano, area coperta e scoperta esclusiva.
Ivi compresa l'area di sedime identificata al catasto terrenti del
Comune di AL ET, foglio 8, con la particella 913.
4) Atto di compravendita del 24.7.2020, a rogito del Notaio Per_1
di Padova, Rep. 37818/20220, trascritto il 29.7.2020 Reg.
[...]
Part. 4258 e 6053 Reg. Gen. presso l'Ufficio Provinciale di Vicenza,
servizio di pubblicità immobiliare di Bassano del Grappa, mediante il
quale la debitrice unitamente al fratello Controparte_2 CP_5
(cf. ) residente in [...] via
[...] C.F._4
Borgo n. 31 e alla madre (cf. ) residente CP_6 C.F._5
in AL ET (PD) via Borgo n. 31 cedevano al sig. CP
(cf. ) residente in [...] C.F._2
int. 2, quale unico titolare dell'Impresa Individuale “ CP
(P.Iva sita in AL ET (PD) via Strà n. 24, la P.IVA_4
proprietà dei seguenti beni immobili (per la quota di 1/3 ciascuno):
pag. 4/30 Catasto Terreni, Comune di AL ET, foglio 8, particella:
976 di are 00.82, sem irr arb, Cl. 1, reddito dominicale euro 1,06,
reddito agrario 0,53 969 di are 00.82, rel acq es, senza reddito 857
di are 38.30, sem irr arb, Cl. 1, reddito dominicale euro 49,45,
reddito agrario 24,73
II. per le ragioni tutte esposte, accertarsi e dichiararsi la
simulazione assoluta – ex art. 1414 Cod. Civ. – degli atti di
compravendita sopra descritti, con conseguente restituzione degli
immobili in capo alle parti venditrici.
IN VIA GRADATA:
III. accertata e dichiarata la sussistenza tanto dell'eventus damni
quanto della scientia damni nonché di ogni altro presupposto di Legge,
per l'effetto accertarsi e dichiararsi l'inefficacia, ai sensi e per
gli effetti di cui agli artt. 2901 e ss. Cod. Civ., nei confronti
dell'attrice rappresentata da Parte_1 CP_1
e dell'intervenuta rappresentata da
[...] CP_7 CP_1
, dei seguenti atti di compravendita:
[...]
1) Atto di compravendita del 22.6.2020, a rogito del Notaio Per_1
di Padova, Rep. 37596/20072, trascritto il 23.06.2020 Reg.
[...]
Part. 3294 e 4731 Reg. Gen. presso l'Ufficio Provinciale di Vicenza,
servizio di pubblicità immobiliare di Bassano del Grappa, mediante il
quale la debitrice unitamente al fratello Controparte_2 CP_5
(cf. ) residente in [...] via
[...] C.F._4
Borgo n. 31 e alla madre (cf. ) residente CP_6 C.F._5
in AL ET (PD) via Borgo n. 31 cedevano alla sig.ra _4
(cf. ) residente in [...]di Pinè (TN), fraz.
[...] C.F._3
Miola, via Di Bugno n. 12, la proprietà dei seguenti beni immobili
(per la quota di 1/3 ciascuno):
Catasto Fabbricati, Comune di AL ET, foglio 8, particelle:
pag. 5/30 1039 sub 2 (già 342 sub 2) (già 342), via Borgo n. 31, piano S1-T-1,
cat. A/7, cl. 1, vani 12, superficie catastale totale mq. 355, totale
escluse aree scoperte mq. 349, rendita catastale euro 1332,46
1039 sub 1 (già 342 sub 1) (già 342), via Borgo n. 31, piano T,
cortile, bene comune non censibile al sub 2
913 sub 3, via Borgo n. 31, piano T, cat. C/6, cl. 2, mq.14,
superficie catastale totale mq. 16, rendita catastale euro 31,09
913 sub 4, via Borgo n. 31, piano T, cat. C/6, cl. 2, mq.12,
superficie catastale totale mq. 14, rendita catastale euro 26,65
Catasto Terreni, Comune di AL ET, foglio 8, particella:
1039 di are 12.40, ente urbano, derivante dalla fusione delle partt.
124 di are 11.54 e 859 (ex 123 parte) di are 00.86.
2) Atto di compravendita del 10.7.2020, a rogito del Notaio Per_1
di Padova, Rep. 37733/20161, trascritto il 15.07.2020 Reg.
[...]
Part. 3861 e 5495 Reg. Gen. presso l'Ufficio Provinciale di Vicenza,
servizio di pubblicità immobiliare di Bassano del Grappa, mediante il
quale la debitrice unitamente al fratello Controparte_2 CP_5
(cf. ) residente in [...] via
[...] C.F._4
Borgo n. 31 cedevano alla società (P.Iva Controparte_8 P.IVA_3
sita in Padova via Sacro Cuore n. 15/B, in persona del unico socio ed
amministratore sig. la proprietà (per la quota di ½ CP_5
ciascuno) dei seguenti beni immobili:
Catasto Fabbricati, Comune di AL ET, foglio 8, particelle:
860 via Borgo n. 29, piano T, cat. C/2, cl. 3, mq. 102, superficie
catastale totale mq. 120, rendita catastale euro 226,52
Catasto Terreni, Comune di AL ET, foglio 8, particella:
860 di are 01.92, ente urbano, area coperta e scoperta di pertinenza.
3) Atto di compravendita del 10.7.2020, a rogito del Notaio Per_1
di Padova, Rep. 37733/20161, trascritto il 15.07.2020 Reg.
[...] pag. 6/30 Part. 3862 e 5496 Reg. Gen presso l'Ufficio Provinciale di Vicenza,
servizio di pubblicità immobiliare di Bassano del Grappa, mediante il
quale la debitrice unitamente al fratello Controparte_2 CP_5
(cf. ) residente in [...] via
[...] C.F._4
Borgo n. 31 e alla madre (cf. ) residente CP_6 C.F._5
in AL ET (PD) via Borgo n. 31 cedevano alla società
[...]
(P.Iva sita in Padova via Sacro Cuore n. 15/B, CP_8 P.IVA_3
in persona del socio unico ed amministratore unico sig. CP_5
, la proprietà (per la quota di 1/3 ciascuno) dei seguenti beni
[...]
immobili:
Catasto Fabbricati, Comune di AL ET, foglio 8, particelle:
911 e 913 sub 2 via Borgo n. 31, piano T, cat. C/2, cl. 3, mq. 80,
superficie catastale mq. 92, rendita catastale euro 177,66
Catasto Terreni, Comune di AL ET, foglio 8, particella:
911 di are 00.85, ente urbano, area coperta e scoperta esclusiva.
Ivi compresa l'area di sedime identificata al catasto terrenti del
Comune di AL ET, foglio 8, con la particella 913.
4) Atto di compravendita del 24.7.2020, a rogito del Notaio Per_1
di Padova, Rep. 37818/20220, trascritto il 29.7.2020 Reg.
[...]
Part. 4258 e 6053 Reg. Gen. presso l'Ufficio Provinciale di Vicenza,
servizio di pubblicità immobiliare di Bassano del Grappa, mediante il
quale la debitrice unitamente al fratello Controparte_2 CP_5
(cf. ) residente in [...] via
[...] C.F._4
Borgo n. 31 e alla madre (cf. ) residente CP_6 C.F._5
in AL ET (PD) via Borgo n. 31 cedevano al sig. CP
(cf. ) residente in [...] C.F._2
int. 2, quale unico titolare dell'Impresa Individuale “ CP
(P.Iva sita in AL ET (PD) via Strà n. 24, la P.IVA_4
proprietà dei seguenti beni immobili (per la quota di 1/3 ciascuno):
pag. 7/30 Catasto Terreni, Comune di AL ET, foglio 8, particella:
976 di are 00.82, sem irr arb, Cl. 1, reddito dominicale euro 1,06,
reddito agrario 0,53 969 di are 00.82, rel acq es, senza reddito 857
di are 38.30, sem irr arb, Cl. 1, reddito dominicale euro 49,45,
reddito agrario 24,73
Ordinarsi al competente Conservatore dei Registri Immobiliari
l'Ufficio Provinciale di Vicenza, servizio di pubblicità immobiliare
di Bassano del Grappa di annotare, senza responsabilità alcuna,
l'emananda sentenza, sui pubblici registri.
IN VIA DI MERO SUBORDINE:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle eccezioni
preliminari svolte dalla convenuta previo Controparte_2
accoglimento delle domande svolte in via principale ed in via gradata
svolte dall'attrice e dall'intervenuta, limitarsi le stesse alla sola
quota di proprietà della stessa convenuta degli immobili oggetto delle
compravendite impugnate
IN VIA ISTRUTTORIA [omissis]”;
per parte convenuta come risulta da comparsa di Controparte_2
costituzione:
“In via pregiudiziale, accertare la nullità dell'atto di citazione ex
art. 164 co.4 c.p.c., in ragione dell'assoluta indeterminatezza
dell'oggetto della domanda di accertamento della simulazione assoluta
dei contratti di compravendita conclusi da Controparte_2 CP_5
e in data 22-6-2020, 10-7-2020 e 24-7-2020, con,
[...] CP_6
nell'ordine, la sig.ra la società e _4 Controparte_8
il sig. aventi ad oggetto unità immobiliari site nel CP
Comune di AL ET (PD), Via Borgo n. 29/31adottare i
provvedimenti conseguenti al fine di integrare la domanda;
2) In via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità, per carenza di
pag. 8/30 legittimazione ad agire e di interesse ad agire, della domanda di
accertamento della simulazione assoluta dei contratti di compravendita
conclusi da e in data 22- Controparte_2 CP_5 CP_6
6-2020, 10-7-2020 e 24-7-2020, con, nell'ordine, la sig.ra _4
, la società e il sig. aventi
[...] Controparte_8 CP
ad oggetto unità immobiliari site nel Comune di AL ET (PD),
Via Borgo n. 29/31.
3) In via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità, per carenza di
legittimazione ad agire e di interesse ad agire, della domanda di
accertamento dell'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti della
società quale mandataria di Controparte_1 Parte_1
, dei contratti di compravendita conclusi da
[...] Controparte_2
e in data 22-6-2020, 10-7-2020 e 24-7-2020, CP_5 CP_6
con, nell'ordine, la sig.ra la società _4 CP_8
e il sig. aventi ad oggetto unità immobiliari
[...] CP
site nel Comune di AL ET (PD), Via Borgo n. 29/31.
4) Nel merito, rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto,
la domanda di accertamento della simulazione assoluta dei seguenti
atti di compravendita:
a) datato 22 giugno 2020 in virtù della quale Controparte_2 CP_5
e con atto di rep. n. 37596 notaio dott.
[...] CP_6 Per_1
di Padova, trascritto alla Conservatoria di Bassano del
[...]
Grappa il 23 giugno 2020 ai nn. 4731/ 3294 RG.RP. hanno venduto _4
i seguenti immobile di loro proprietà: Comune di AL
[...]
ET, Via Borgo n. 31 NCEU Foglio 8 particelle 1039 sub 2 (già 342
sub 2) (già 342), P S1-T-1, cat. A/7, cl 1, vani 12 superficie
catastale 355 totale, escluse aree scoperte mq 349; rendita catastale
1332,46; mappale 1039 sub 1 (già 342 sub 1) (già 342) –PT –cortile
pag. 9/30 bene comune non censibile al sub 2; mappale 913 sub 3, PT cat. C/6 cl.
2 mq 14 superficie catastale mq 16, rendita catastale euro
31,09; mappale 913 sub 4 PT cat. C/6 cl 2 mq 12 superficie
catastale totale mq 14 rendita catastale 26,65; NCT foglio 8
particella 1039 di are 12.40 ente urbano derivante dalla fusione delle
particelle 124 di are 11.54 ed 859 (ex 123 parte) di are 00,86;
b) datato 10 luglio 2020, in virtù del quale Controparte_2
con atto di rep. n. 37733 notaio Dott. CP_5 CP_6
di Padova, trascritto alla Conservatoria di Bassano Persona_1
del Grappa il 15 luglio 2020 ai nn.5495/3861 RG.RP., hanno venduto
alla i seguenti beni immobili: Comune di AL Controparte_8
ET, Via Borgo 29NCEU Foglio 8 particelle 860 PT, cat. C/2 cl 3
mq102, sup. catastale totale mq 120, rendita catastale € 226,52; NCT
Foglio 8 particella 860 di are 01.92, ente urbano, area coperta e
scoperta di pertinenza;
Comune di AL ET, Via Borgo 31/b
NCEU, Foglio 8, particelle 911 e 913 sub 2 PT cat C/2 cl. 3 mq80
superficie catastale mq 92 rendita catastale 177,66; NCT Foglio 8
particella 911 di are 00.85 ente urbano, area coperta e scoperta
esclusiva;
c) datato 24 luglio 2020, in virtù del quale Controparte_2
con atto di rep. n. 37818 notaio Dott. CP_5 CP_6
di Padova, trascritto alla Conservatoria di Bassano Persona_1
del Grappa il 29 luglio 2020 ai nn. 6053/4258RG.RP., hanno venduto a
i seguenti immobili;
Comune di AL ET NCT CP
Foglio 8 –particella 976 di are 00.82, sem. ir. arb., cl 1, reddito
domenicale € 1,06, reddito agrario € 0,53, particella 969 13 di are
00.82 rel.acq.es. senza reddito, particella 857 di are 38.30,
sem. ir. arb., cl 1, reddito domenicale € 49,45, reddito agrario24.73;
pag. 10/30 5) Nel merito, rigettare, in quanto infondata in fatto e in
diritto, la domanda di accertamento dell'inefficacia ex art. 2901
c.c., nei confronti della società quale mandataria Controparte_1
di , dei seguenti atti di compravendita: Parte_1
a) datato 22 giugno 2020 in virtù della quale Controparte_2
e con atto di rep. n. 37596 notaio dott. CP_5 CP_6
di Padova, trascritto alla Conservatoria di Bassano Persona_1
del Grappa il 23 giugno 2020 ai nn. 4731/ 3294 RG.RP. hanno venduto
i seguenti immobile di loro proprietà: Comune di _4
AL ET, Via Borgo n. 31 NCEU Foglio 8 particelle 1039 sub 2
(già 342 sub 2) (già 342), P S1-T-1, cat. A/7, cl 1, vani 12
superficie catastale 355 totale, escluse aree scoperte mq 349; rendita
catastale 1332,46; mappale 1039 sub 1 (già 342 sub 1) (già 342) –PT –
cortile bene comune non censibile al sub 2; mappale 913 sub 3, PT cat.
C/6 cl. 2 mq 14 superficie catastale mq 16, rendita catastale euro
31,09; mappale 913 sub 4 PT cat. C/6 cl 2 mq 12 superficie catastale
totale mq 14 rendita catastale 26,65; NCT foglio 8 particella 1039 di
are 12.40 ente urbano derivante dalla fusione delle particelle 124 di
are 11.54 ed 859 (ex 123 parte) di are 00,86;
b) datato 10 luglio 2020, in virtù del quale Controparte_2
con atto di rep. n. 37733 notaio Dott. CP_5 CP_6
di Padova, trascritto alla Conservatoria di Bassano Persona_1
del Grappa il 15 luglio 2020 ai nn.5495/3861 RG.RP., hanno venduto
alla i seguenti beni immobili: Comune di AL Controparte_8
ET, Via Borgo 29 NCEU Foglio 8 particelle 860 PT, cat. C/2 cl 3
mq102, sup. catastale totale mq 120, rendita catastale € 226,52; NCT
Foglio 8 particella 860 di are 01.92, ente urbano, area coperta e
scoperta di pertinenza;
Comune di AL ET, Via Borgo 31/b
NCEU, Foglio 8, particelle 911 e 913 sub 2 PT cat C/2 cl. 3 mq80
pag. 11/30 superficie catastale mq 92 rendita catastale 177,66; NCT Foglio 8
particella 911 di are 00.85 ente urbano, area coperta e scoperta
esclusiva;
c) datato 24 luglio 2020, in virtù del quale Controparte_2
con atto di rep. n. 37818 notaio Dott. CP_5 CP_6
di Padova, trascritto alla Conservatoria di Bassano Persona_1
del Grappa il 29 luglio 2020 ai nn. 6053/4258RG.RP., hanno venduto a
i seguenti immobili;
Comune di AL ET NCT CP
Foglio 8 –particella 976 di are 00.82, sem. ir. arb., cl 1, reddito
domenicale € 1,06, reddito agrario € 0,53, particella 969 13 di are
00.82 rel.acq.es. senza reddito, particella 857 di are 38.30, sem. ir.
arb., cl 1, reddito domenicale € 49,45, reddito agrario24.73;
6) Con rifusione delle spese di lite, oltre a spese generali,
oneri e accessori di legge.
In via istruttoria [omissis]”;
per parte convenuta come risulta da comparsa di CP
costituzione:
“NEL MERITO: rigettare le domande formulate in atto di citazione, in
via principale, di simulazione assoluta ex art. 1414 cod. civile e, in
via gradata, di inefficacia ex art. 2901 codice civile dell'atto
datato 24 luglio 2020 tra e e Controparte_2 CP_5 CP_6
e con atto rep. 37818 notaio Dott.
[...] CP Per_1
di Padova, in quanto inammissibili poiché prive dei requisiti
[...]
normativi previsti nonché infondate in fatto ed in diritto per quanto
esposto nel presente atto.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: accertato che non aveva CP
alcuna conoscenza dello stato di insolvenza della società CP_9
né di e e e non
[...] Controparte_2 CP_5 CP_6
aveva alcuna consapevolezza che e e Controparte_2 CP_5 pag. 12/30 potessero arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, CP_6
rigettare le domande formulate da parte attrice, in via principale, di
simulazione assoluta ex art. 1414 cod. civile e, in via gradata, di
inefficacia ex art. 2901 dell'atto datato 24 luglio 2020 tra CP_2
e e e con atto rep.
[...] CP_5 CP_6 CP
37818 notaio Dott. di Padova, in quanto Persona_1
inammissibili nonché infondate in fatto ed in diritto.
NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: rigettare le domande
formulate in atto di citazione, in via principale, di simulazione
assoluta ex art. 1414 cod. civile e, in via gradata, di inefficacia ex
art. 2901 codice civile dell'atto datato 24 luglio 2020 tra CP_2
e e e con atto rep.
[...] CP_5 CP_6 CP
37818 notaio Dott. di Padova, in quanto Persona_1
inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge e rimborso forfettario (15%)
IN VIA ISTRUTTORIA [omissis]”;
per parte convenuta come risulta da comparsa di _4
costituzione:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza,
deduzione e conclusione respinta, per le causali tutte esposte in
premessa e previa ogni più opportuna declaratoria di legge:
1. respingere siccome infondate in fatto e diritto e/o inammissibili,
e/o improcedibili e comunque non provate, le domande tutte così come
formulate da quale rappresentante di Controparte_1 [...]
nei confronti della signora con atto di Parte_1 _4
citazione notificato;
2. in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale
della domanda di accertamento della simulazione assoluta del contratto
pag. 13/30 di compravendita concluso, ovvero della dell'azione revocatoria ex
art. 2901 c.c. proposte da parte attrice, accertare il diritto della
signora nei confronti dei signori _4 Controparte_2
e ad essere tenuta indenne dalle CP_5 CP_6
conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla revoca dell'atto tra loro
intercorso, e, per l'effetto, condannare gli stessi al risarcimento di
tutti i danni patiti e patiendi dalla signora . _4
Con vittoria di compensi e spese di causa rimborso spese forf., C.P.A.
ed IVA come per legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 20.3.2023,
rappresentata da in Parte_2 Controparte_1
qualità di società esercente l'attività di recupero crediti, conveniva in giudizio Controparte_2 Controparte_10 [...]
, e domandando che venisse accertata CP CP_6 _4
e dichiarata la simulazione assoluta ex art. 1414 c.c., ovvero, in subordine, l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei propri confronti dei quattro atti di compravendita posti in essere dalla propria debitrice
, come di seguito specificati: Controparte_2
1. compravendita del 22.6.2020, con la quale il Controparte_2
fratello e la madre cedevano a Persona_2 CP_6 _4
la proprietà, per la quota di 1/3 ciascuno, di un
[...]
fabbricato e un terreno, come meglio descritti in atti (pp. 12-
13 atto di citazione);
2. compravendita del 10.7.2020, con la quale e il Controparte_2
fratello cedevano a la Persona_2 Controparte_8
proprietà, per la quota di ½ ciascuno, di un fabbricato e un pag. 14/30 terreno, come meglio descritti in atti (p. 13 atto di citazione);
3. compravendita del 10.7.2020, con la quale il Controparte_2
fratello e la madre cedevano a Persona_2 CP_6 [...]
la proprietà, per la quota di 1/3 ciascuno di un CP_8
fabbricato e un terreno, come specificato in atti (pp. 13-14
atto di citazione);
4. compravendita del 24.7.2020, con la quale il Controparte_2
fratello e la madre cedevano a Persona_2 CP_6 CP
la proprietà, per la quota di 1/3 ciascuno di un terreno
[...]
come specificato in atti (pp. 14 e 15 atto di citazione).
I fatti di causa sono così riassumibili.
Con d.i. provvisoriamente esecutivo n. 700/2023, emesso il 3.3.2023 il
Tribunale di Padova ingiungeva alla nonché ad Parte_3
personalmente (quale fideiussore della s.r.l.) di Controparte_2
pagare in favore di l'importo complessivo Controparte_11
di € 219.575,85, oltre interessi, spese ed esborsi sostenuti nel procedimento monitorio (pari a € 2.242,00 + € 407,00).
L'esposizione debitoria della società si componeva come CP_9
segue: € 208.247,38 derivanti da un contratto di apertura di credito per anticipi fatture, connesso al conto di corrispondenza n.
1000/00001878 del 24.8.2015 (docc. 2 e 3 all'interno dell'allegato E
parte attrice); € 10.605,99, quale saldo a debito sul medesimo conto corrente (doc. 2 parte attrice); € 722,48 quale residuo debitorio risultante da un contratto di finanziamento stipulato il 26.05.2020
(doc. n. 17 all'interno dell'allegato E parte attrice).
Il debito non veniva onorato.
Parte attrice rilevava quindi che nella estate del 2020 la convenuta si era spogliata di ogni diritto su beni immobili Controparte_2 pag. 15/30 sopra descritti, con i 4 atti dispositivi di cui ora si chiede la revoca;
ad oggi non risulta più proprietaria di alcun Controparte_2
bene immobile.
Il contraddittorio era regolarmente instaurato con e Controparte_2
con tutte le controparti dei vari atti dispositivi, come indicate nei
4 atti qui impugnati.
Si costituivano in giudizio:
- assistita dall'Avv. Claudio Pretin poi Controparte_2
sostituito dall'Avv. Lorenzo Zappaterra;
- gli acquirenti e Controparte_8 CP _4
, tutti contestando integralmente chiedendo le domande
[...]
attoree e chiedendone il rigetto.
Diversamente, e non si costituivano. CP_5 CP_6
Con ordinanza del 14.12.2023 il Tribunale disponeva c.t.u. sul valore degli immobili ceduti e sulla congruità dei prezzi di vendita pattuiti nei 4 atti revocandi.
Il 27.12.2023, depositava comparsa di costituzione e Controparte_7
intervento, precisando che, in virtù di un contratto di cessione con efficacia dal 13.3.2023, aveva acquistato da Parte_1
tutti i crediti derivati da contratti di finanziamento concessi a persone fisiche e giuridiche nel periodo 1.10.1995-13.3.2023 (doc. c parte intervenuta da cui si evince l'avvertimento pubblicato nella
G.U.).
La società intervenuta faceva proprie le difese di parte attrice.
Con atto depositato in data 23.1.2025, il difensore della società
comunicava che la società, con sentenza n. Controparte_8
101/2023, era stata posta in liquidazione giudiziale.
Con l'accordo di parte intervenuta (p. 2 delle note di Controparte_7
trattazione depositate il 28.2025), il Tribunale, con ordinanza del pag. 16/30 29.1.2025, dichiarava l'interruzione parziale del giudizio limitatamente alle domande proposte da nei confronti Parte_1
di e Controparte_2 CP_5 CP_6 Controparte_8
di cui ai punti 2 e 3 della citazione introduttiva (ossia interruzione limitata alle domande coinvolgenti gli atti dispositivi di cui
[...]
era parte). CP_8
*
La causa passa ora in decisione sulle domande formulate da parte attrice, esclusivamente per quanto concerne gli atti dispositivi posti in essere da in favore degli acquirenti Controparte_2 _4
(compravendita del 22.06.2020) a (compravendita del CP
24.7.2020).
*
1. Sulla titolarità del diritto tutelando
Nel corso del giudizio è intervenuta allegando che in Controparte_7
forza di un contratto di cessione avente efficacia dal 13.2023, ha acquistato da l'intero portafoglio crediti Parte_1
derivante da contratti di finanziamento concessi a persone fisiche e giuridiche nel periodo 1.10.1995-13.3.2023.
Nessuna contestazione in proposito è stata mossa dalle controparti.
*
2. Sulla simulazione assoluta
Parte attrice sostiene che gli atti dispositivi compiuti dalla debitrice siano affetti da simulazione assoluta. Controparte_2
A fondamento di tale tesi valorizza il legame affettivo intercorrente tra le parti, evidenziando che:
- era il compagno della debitrice ed CP Controparte_2
avevano anche comune residenza (doc. n. 6 parte attrice);
pag. 17/30 - era affettivamente legata a _4 CP_5
fratello della debitrice.
Sulla base di tali elementi, parte attrice qualifica gli acquirenti come meri “contraenti di comodo”, evidenziando, altresì, la mancata menzione negli atti rogati del pagamento del corrispettivo in forma certificata e tracciabile, nonché la stretta vicinanza temporale delle operazioni, ritenendo tali elementi indizianti della natura fittizia degli atti dispositivi.
La domanda attorea deve essere rigettata in quanto priva di adeguato supporto probatorio.
In via preliminare, si osserva che – come correttamente sollevato dalla convenuta e precisato da parte intervenuta nella Controparte_2
propria comparsa conclusionale – tutte le domande proposte da Pt_1
(e poi da ) devono essere riguardate esclusivamente in relazione CP_7
alla quota di proprietà della stessa sui beni oggetto Controparte_2
di compravendita.
Non risultano, infatti, titoli di credito dalla nei confronti CP_11
del fratello e della madre la conseguenza CP_5 CP_6
è che non sussiste alcun interesse di (e poi di ) a Pt_1 CP_7
proporre domanda di simulazione contro le cessioni di quota di proprietà poste in essere dai parenti di (ossia il Controparte_2
fratello e la madre ). CP_5 CP_6
Sul piano sostanziale, è noto che la simulazione assoluta richiede la mancanza di volontà effettiva – da parte di tutti i soggetti coinvolti
– di concludere il contratto apparente.
L'accordo simulatorio deve escludere l'efficacia giuridica dell'atto concluso, lasciando immutata la situazione patrimoniale preesistente.
Benché i terzi possano provare la simulazione anche tramite presunzioni, nel caso di specie l'onere probatorio non risulta assolto pag. 18/30 e anzi la domanda si manifesta come infondata sin dalla sua prospettazione.
La stessa banca afferma in citazione che l'unica volontà delle parti fosse quella di sottrarre i beni alla garanzia della banca creditrice,
con ciò confermando quindi che l'effetto desiderato delle disposizioni patrimoniali era esattamente quello di spogliarsi di tali beni, per non essere più (la proprietaria degli stessi ed evitare così CP_2
aggressioni da parte dei creditori.
La tesi sostenuta da parte attrice appare intrinsecamente contraddittoria e l'intera costruzione si scontra con un evidente cortocircuito logico, che rende la domanda priva di fondamento e meritevole di rigetto.
*
3. Sulla domanda revocatoria
La domanda attorea, nei limiti già delinati, ovvero limitatamente agli atti dispositivi posti in essere da e aventi ad Controparte_2
oggetto il trasferimento della proprietà della sua quota parte degli immobili come specificati in atti, a favore di e _4 [...]
, è fondata e merita accoglimento. CP
I presupposti per l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. sono i seguenti:
a) la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore;
b) l'atto di disposizione compiuto dal debitore;
c) il pregiudizio arrecato dall'atto alla garanzia patrimoniale del creditore (“eventus damni”);
d) la “scientia damni” che, in caso di atto a titolo oneroso,
consiste nella consapevolezza del debitore e del terzo acquirente di arrecare, con il proprio atto, un pregiudizio al creditore.
pag. 19/30 *
a) sulla sussistenza del credito
La convenuta non ha contestato l'esistenza del credito di CP_2
e successivamente l'intervenuta cessione del credito in favore Pt_1
di . CP_7
L'anteriorità del credito vantato dall'Istituto rispetto agli atti dispositivi compiuti dalla convenuta, risulta provata Controparte_2
da parte attrice ed è pacifica tra le parti non essendo stata oggetto di contestazione.
Occorre far riferimento all'effettiva insorgenza dell'esposizione debitoria in capo al debitore, che si verifica, in caso di fideiussione per operazioni bancarie, al momento dell'accreditamento concesso dalla banca al debitore garantito (Cass. sent. n. 1413/2006,
Cass. n. 10824/2019, Cass. n. 10522/2020).
Le fideiussioni della rilasciate a garanzia dei vari Controparte_2
rapporti bancari intrattenuti della società sono state CP_9
firmate nel maggio del 2019 e sono documentate nel fascicolo del monitorio (depositato da ). Pt_1
La formazione della maggior parte del debito di CP_9
(relativamente al contratto di apertura di credito per anticipi fatture a valere sul conto di corrispondenza) è specificamente indicata da alla pagina 3 del ricorso monitorio in atti, ove si Pt_1
chiariscono le fatture in base alle quali è stato concesso il credito di cui oggi risponde trattasi di 11 fatture della Controparte_2
tutte emesse a cavallo tra la fine del 2019 ed il CP_9
febbraio del 2020.
Gli atti dispositivi sono stati compiuti dal fideiussore CP_2
dopo, nella estate del 2020.
[...]
* pag. 20/30 b) sugli atti dispositivi
Dagli atti di causa, come già precisato, emerge pacificamente che si tratta di atti a titolo oneroso.
La deduzione attorea, secondo cui dagli atti rogitati non risulta alcun prezzo pagato a titolo di corrispettivo, non è sufficiente per sostenere la gratuità degli stessi, potendo al limite dimostrarne l'inadempimento o essere valorizzata ad altri fini come poi si dirà.
Ad ogni modo si rileva che la onerosità dell'atto rileva al fine di individuare l'esatta portata dell'elemento soggettivo in capo ai contraenti terzi che, per quanto si dirà, è dimostrato anche con riferimento alla onerosità dell'atto revocando, poiché posteriore al sorgere del credito.
*
c) eventus damni
Quanto al pregiudizio derivato al creditore, l'attore ha rilevato che a seguito dei suddetti contratti di compravendita, non Controparte_2
risulta più intestataria di alcun bene in grado di soddisfare le ragioni creditorie (p. 3 atto di citazione).
Parte convenuta, ha eccepito l'insussistenza di un Controparte_2
pregiudizio, sostenendo che la vendita dei propri beni fosse l'unico mezzo per reperire liquidità e fronteggiare l'indebitamento della società di famiglia, destinando i proventi all'estinzione delle passività dei creditori che avevano titolo legittimo di prelazione,
quale ad esempio Polo s.p.a. o Banco Desio.
Il riferimento è al solo atto dispositivo a favore di . _4
Per questa vendita parte convenuta ha sostenuto che Controparte_2
essendo stato destinato parte del corrispettivo ad estinguere la posizione debitoria della nei confronti della Parte_3
società Polo s.p.a. (che vantava ipoteca giudiziale sull'immobile pag. 21/30 oggetto della compravendita), e di Banco Desio, tale atto dispositivo non sarebbe revocabile.
La ricostruzione prospettata da parte convenuta deve essere superata dal diverso orientamento giurisprudenziale secondo cui “È
assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art.
2901 c.c., l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore,
anche se il relativo prezzo sia stato destinato, in parte, al
pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, non potendo tale
circostanza ex se escludere la sussistenza dell'"eventus damni" (In
applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello
che, nel rigettare la domanda avanzata dal creditore ai sensi
dell'art. 2901 c.c., aveva rilevato che il debitore aveva venduto il
proprio immobile e utilizzato una parte del prezzo ricavato per
l'estinzione di debiti scaduti, senza però accertare l'eventuale
rilevanza del residuo patrimoniale rimasto al debitore ai fini della
tutela delle ragioni creditorie)” (Cass. sez. 6-3, ord. n. 2552 del
27/01/2023, nel medesimo senso Cass. sez. 6 - 3, ord.
n. 8992 del 15/05/2020 8992/2020).
Invero nel caso in esame l'atto dispositivo in favore di _4
(Compravendita del 22-06-2020) prevedeva un prezzo di acquisto pattuito di € di 320.000,00.
Di tale prezzo Euro 38 .500,00 sono stati versati (mediante assegno circolare non trasferibile) al terzo creditore Polo spa, ciò su espressa richiesta della parte venditrice al fine di ottenere la cancellazione dell'ipoteca giudiziale precedentemente iscritta (cfr.
art. 5 atto impugnato).
Ancora, secondo la ricostruzione della convenuta , una quota CP_2
del prezzo corrisposto dalla (quota non precisate dalla difesa _4
della convenuta) sarebbe stata impiegata per estinguere il debito pag. 22/30 derivante dal mutuo ipotecario n. 76844 dell'importo di 190.000,00
euro erogato da Banco Desio s.p.a. a in data 17 7 2014, CP_9
garantito da ipoteca.
Le due deduzioni non sono dirimenti.
In particolare, ciò che il Tribunale deve valorizzare è che la convenuta non ha allegato né documentato alcun residuo Controparte_2
patrimoniale ancora a suo favore, da far valere ai fini della tutela delle ragioni creditorie.
Non solo: secondo Cass. n. 31941 del 16/11/2023 l'alienazione di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti non è soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, comma 3,
c.c., a condizione che il debitore provi la strumentalità della cessione di quel bene rispetto all'esigenza di estinguere il debito e,
cioè, qualora dimostri che essa rappresentava l'unico modo per poter saldare il debito.
Nemmeno tale prova è stata offerta dalla debitrice . CP_2
Per queste ragioni non può escludersi l'eventus damni anche dell'atto dispositivo a favore di . Parte_4
*
d) Sulla scientia damni
Preliminarmente, occorre ricordare che, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo de quo, è sufficiente la consapevolezza, in capo al debitore alienante ed al terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione fra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso,
anteriore al sorgere di detto credito (Cass. n. 16825/2013).
pag. 23/30 Per quanto riguarda la convenuta si rileva che Controparte_2
l'elemento soggettivo deve ritenersi integrato essendo a conoscenza della propria posizone debitoria e, conseguentemente, consapevole che gli atti dispositivi contestati avrebbero pregiudicato le ragioni creditorie del ceto bancario e risultando, in seguito, priva di alcun bene in grado di soddisfare il credito dell'attrice.
*
d.1.) con riferimento alla posizione di CP
Dagli atti di causa emerge uno stretto rapporto tra la debitrice e l'acquirente . Controparte_2 CP
Secondo l'attrice l'acquirente sarebbe il compagno della CP
; i due risultano residenti nello stesso immobile sito in CP_2
Tombolo (PD) Via Bussolo n. 3/A interno 2 (doc. n. 6 parte attrice).
Costituendosi in giudizio sia che hanno CP Controparte_2
escluso l'esistenza di un legame affettivo tra loro ed hanno anche negato la loro coabitazione e convivenza presso l'immobile di Tombolo.
Quanto alla circostanza (pacifica) che i due risultano residenti presso la stessa abitazione, i convenuti per giustificarla danno due versioni divergenti: il , proprietario dell'immobile di Via CP
Bussolo ove entrambi risiedono, deduce di aver concesso alla CP_2
di vivere nel bene di sua proprietà in forza di comodato gratuito temporaneo.
Deduce poi di essendosi trasferito a vivere dai propri genitori, che abitano nelle vicinanze, al fine di accudire l'anziano padre.
invece in comparsa ha sostenuto: “la convenuta ha Controparte_2
posto solo formalmente la residenza a Tombolo, via Bussolo n. 3/A, al
fine di ricevere più facilmente le raccomandate postali, ma ha sempre
vissuto altrove”.
pag. 24/30 Orbene il Tribunale formula in proposito le seguenti considerazioni al fine di affermare raggiunta la prova, in via indiziaria,
dell'esistenza di un legame amicale e/o di stretta confidenza tra il e la : CP CP_2
- le due versioni discordanti fornite dai convenuti rendono molto incerta la rispettiva credibilità sul punto (e soprattutto il fatto che la non ha confermato l'esistenza di un Tes_1
comodato sull'immobile, rende non provato l'accordo tra i due);
- nessuna delle due versioni risulta poi credibile secondo un criterio di regolarità causale basato sull'id quod plerumque
accidit;
- non è comprensibile quale comodità vi sia nel ricevere le raccomandate presso un immobile in cui non si vive e non si capisce da chi sia abitato (tesi della ); CP_2
- non è circostanza comune il concedere ad un terzo (la ) CP_2
in comodato gratuito un proprio bene senza accordi scritti con determinazione di tempo del comodato stesso, salvo il caso dell'esistenza di un forte legale di amicizia e fiducia reciproca.
In tal senso si richiama l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: “La prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria per
l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui
l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito,
può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la
sussistenza di rapporti di convivenza extramatrimoniale tra il
debitore e il terzo tali da rendere estremamente inverosimile che
quest'ultimo non fosse a conoscenza della situazione debitoria
gravante sul disponente” (Cass. Sez. 6 -
3, Ord. n. 10928 del 09/06/2020).
pag. 25/30 Nel caso di specie, quindi, la prova della partecipatio fraudis del terzo si ricava dalla presunzione semplice dell'esistenza di un CP
forte legame di amicizia e fiducia reciproca come sopra argomentato,
tale da rendere inverosimile la non concoscenza della situazione economica della . CP_2
*
d.2) con riferimento alla posizione di _4
L'elemento soggettivo si ritiene provato anche in merito alla posizione dell'acquirente . _4
L'attrice ha dedotto che la fosse legata sentimentalmente a _4
, fratello di . CP_5 Controparte_2
La circostanza non è stata contestata dalla convenuta;
questo _4
dato rende evidente, di per sé solo, l'esistenza di quella normale familiarità e conoscenza intima che giustifica presunzione di conoscenza della situazione debitoria gravante sulla disponente
(di fatto, cognata della ). Controparte_2 _4
La permanenza della residenza di madre della debitrice CP_6
nell'immobile oggetto di compravendita costituisce Controparte_2
poi ulteriore elemento da cui desumere la stretta connessione familiare con la debitrice e conseguentemente la conoscibilità della posizione debitoria in cui si trovava . Controparte_2
Inoltre, anche la destinazione di una parte del prezzo all'estinzione del debito di verso la società Polo S.p.A. è Controparte_2
indicativa della conoscenza della situazione patrimoniale della venditrice, la quale ha saldato il debito della per CP_2
l'ammontare di € 38.500,00, al fine di liberare l'immobile comprato dall'ipoteca giudiziale (p. 15 convenuta ). Controparte_2
Da questi elmenti si coglie la prova presuntiva della participatio
fraudis del terzo.
pag. 26/30 *
In conclusione, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2091 c.c.
può ritenersi, in questa sede, accertato per tutte le posizioni.
Pertanto, in accoglimento delle domande attoree va dichiarata l'inefficacia degli atti dipositivi indicati nell'atto di citazione posti in essere da . Controparte_2
*
4. Sul risarcimento dei danni patiti da _4
conseguentemente alla revoca dell'atto dispositivo contestato
nelle conclusioni della propria comparsa di _4
costituzione, chiede di essere tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli derivati dalla revoca, nella quota parte di titolarità
di , dell'atto dispositivo contestato da parte attrice. Controparte_2
Preliminarmente, occorre ricordare che l'azione revocatoria non ha effetto restitutorio rendendo semplicemente inefficace l'atto impugnato nei confronti del crediotre procedente, il quale potrà
promuovere su detto bene (nel caso di specie sulla quota parte già di proprietà di azioni esecutive o conservative come se Controparte_2
il bene non fosse mai uscito dal patrimonio del debiotre.
In merito alla domanda risarcitoria proposta da si _4
rileva che la stessa è ammissibile quale domanda di condanna generica
(proposta in via subordinata per l'ipotesi di accoglimento dell'azione revocatoria ai suoi danni).
Il precedente richiamato dalla Sgarro di Cass. 07/11/2018, n. 28428
reso in caso del tutto assimilabile al presente, è condivisibile e viene qui integralmente richiamato.
Il terzo acquirente (soggetto passivo dell'azione _4
esecutiva che il creditore può promuovere a seguito della CP_7
pag. 27/30 dichiarazione d'inefficacia dell'atto dispositivo) può proporre azione di manleva ovvero di garanzia nei confronti di . Controparte_2
La domanda in esame quindi non può che essere formulata nel senso di essere tenuto indenne dalle conseguenze pregiudizievoli, non note ancora, dell'instaurata azione revocatoria, non potendosi per ciò solo ritenere la domanda stessa generica e non specifica.
Per tutto quanto sopra esposto, la domanda va accolta dichiarando tenuta a manlevare l'acquirente da ogni Controparte_2 _4
conseguenza pregiudizievole derivata alla medesima dall'azione revocatoria ordinaria qui accolta e dalla conseguente azione esecutiva se ed in quanto verrà intrapresa dalla creditrice . CP_7
*
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e vengono liquidate da dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014 aggiornato al d.m.
147/2022, in favore di per le fasi di studio, Parte_2
introduttiva e istruttoria ai valori minimi tabellari (escludendo la fase decisoria cui non ha partecipato); per l'intervenuta Pt_1 [...]
fase di studio, introduttiva e decisionale ai valori CP_12
minimi, scaglione di valore da € 52.000,01 a € 260.000,00 individuato in base al credito tutelato.
Quanto ai rapporti tra la e la atteso l'accoglimento _4 CP_2
della domanda di manleva, la convenuta è tenuta a rifondere CP_2
alla le spese di lite liquidate sullo scaglione di valore _4
indeterminato c.d. basso (da € 26.000,00 ad € 52.000,00) per le 4 fasi tabellari ai valori minimi.
*
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda eccezione e istanza rigettata così provvede:
pag. 28/30 1. dichiara l'inefficacia del trasferimento della proprietà di quota parte di nei confronti di e Controparte_2 Parte_1
dei seguenti beni immobili: Controparte_7
1.1. atti dispositivi a favore di _4
Catasto Fabbricati, Comune di AL ET, foglio 8,
particelle:
- 1039 sub 2 (già 342 sub 2) (già 342), via Borgo n. 31, piano S1-
T-1, cat. A/7, cl. 1, vani 12, superficie catastale totale mq.
355, totale escluse aree scoperte mq. 349, rendita catastale euro 1332,46
- 1039 sub 1 (già 342 sub 1) (già 342), via Borgo n. 31, piano T,
cortile, bene comune non censibile al sub 2
- 913 sub 3, via Borgo n. 31, piano T, cat. C/6, cl. 2, mq.14,
superficie catastale totale mq. 16, rendita catastale euro 31,09
- 913 sub 4, via Borgo n. 31, piano T, cat. C/6, cl. 2, mq.12,
superficie catastale totale mq. 14, rendita catastale euro 26,65
Catasto Terreni, Comune di AL ET, foglio 8,
particella:
- 1039 di are 12.40, ente urbano, derivante dalla fusione delle partt. 124 di are 11.54 e 859 (ex 123 parte) di are 00.86.
1.2. Atto dispositivo a favore di CP_13
Terreni, Comune di AL ET, foglio 8,
[...]
particella:
- 976 di are 00.82, sem irr arb, Cl. 1, reddito dominicale euro
1,06, reddito agrario 0,53
- 969 di are 00.82, rel acq es, senza reddito
- 857 di are 38.30, sem irr arb, Cl. 1, reddito dominicale euro
49,45, reddito agrario 24,73
pag. 29/30 2. dichiara tenuta a manlevare l'acquirente Controparte_2 _4
da ogni conseguenza pregiudizievole che deriverà alla medesima
[...]
dall'azione revocatoria ordinaria qui accolta e dalla conseguente azione esecutiva se ed in quanto verrà intrapresa dalla creditrice
; CP_7
3. condanna tutti i convenuti, in solido fra loro, al pagamento in favore di e della delle spese Controparte_11 Controparte_7
del presente procedimento che si liquidano in € 844,50 per esborsi e per compensi € 4.925,00 a favore di e € 4.216,50 in Parte_1
favore di il tutto oltre il 15% rimborso forfettario, Controparte_7
Iva e c.p.a.;
4. condanna a rifondere in favore di le Controparte_2 _4
spese di lite per € 3.808,00 per compenso, oltre 15% rimborso forfettario, iva e cassa.
Così deciso in data 9/04/2025.
il giudice
Maddalena Saturni
pag. 30/30