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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 07/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
R.G. 508/2023
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il gop, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 25 novembre 2024; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che il decreto, con cui la stessa è stata sostituita con lo scambio di note scritte, è stato comunicato alle parti, che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che entro il termine fissato le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 7 gennaio 2025
Il gop dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 508/2023 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
PROMOSSA DA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07/04/1967, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti
Stefano Romano e Paola Penna ed elettivamente domiciliata come in atti
opponente
CONTRO
P. IVA - ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
Marotta ed elettivamente domiciliata come in atti
opposta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 94/2023 R.G. 321/2023 emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 03/03/2023 in favore di per la Controparte_1 somma di €.107.758,00 oltre interessi, spese, accessori e compensi.
In via preliminare eccepiva l'incompetenza per territorio del Giudice adito per essere competente il Tribunale di Roma e nel merito
Pag. 2 l'infondatezza della pretesa creditoria. Spiegava, altresì, domanda riconvenzionale per la restituzione della somma di € 29.610,00 per la fornitura e posa in opera di materiali mai consegnati né tantomeno installati.
Si costituiva la opposta società che contestava l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale e nel merito riteneva fondata la pretesa creditoria e nello stesso tempo riteneva infondata la domanda riconvenzionale.
Il giudice ritenuti insussistenti i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione, ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza per la discussione ex artt. 281 sexie e 127 ter c.p.c..
All'esito dell'udienza del 25 novembre 2024, esaminate le note di trattazione depositate dalle parti, la causa viene decisa con l'emissione della presente sentenza.
In via preliminare va esaminata la sollevata eccezione di incompetenza per territorio.
Innanzitutto, la stessa risulta ammissibile in quanto formulata nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo notificato nei termini.
Parte opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Lagonegro in applicazione dei criteri di cui agli artt. 18 ("Foro generale delle persone fisiche" e 20 c.p.c. (Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione"), per essere competente il Tribunale di Roma.
L'eccezione di incompetenza per territorio così come formulata dall'opponente risulta fondata.
In particolare, risulta per tabulas che l'opponente Parte_1
risulta residente in [...], cosi come indicato e dichiarato dalla stessa società opposta nel ricorso monitorio e luogo ove
è stata effettuata la notificazione del decreto ingiuntivo.
Orbene, quanto al forum destinatae solutionis, esso va individuato nel domicilio del debitore - e, dunque, nel Tribunale di Roma -, atteso che le
Pag. 3 obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182, co. 3, c.c., sono esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare o indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale (ex multis, Cass., S.U. n. 17989/2016), non essendo sufficiente, ai fini della liquidità del credito, la pura e semplice precisazione, da parte del ricorrente, della somma di danaro dedotta in giudizio ed indicata nelle fatture.
Inoltre, quanto al forum contractus, la società opposta non ha contestato la circostanza, dedotta dalla opponente nell'atto introduttivo, secondo cui il contratto su cui si fonda il credito azionato in sede monitoria sarebbe stato concluso a Roma.
Alla luce di tanto, non risultando circostanze che, in applicazione del citato art. 20 c.p.c., consentono di radicare la causa presso il giudice prescelto dal ricorrente per la richiesta monitoria, va dichiarata la competenza del Tribunale di Roma.
Nel caso di specie, infatti, come sottolineato da costante giurisprudenza trova applicazione il principio secondo cui in causa relativa a diritti di obbligazione, qualora la domanda venga proposta davanti a giudice diverso da quello del foro generale di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. ed il convenuto ritualmente contesti la competenza di tale giudice anche secondo gli alternativi criteri di collegamento contemplati dall'art. 20 cod. proc. civ. (forum contractus e forum destinatae solutionis), la competenza medesima può essere affermata solo quando, alla stregua delle prove fornite dall'attore, o, in difetto, sulla scorta degli atti, risultino le circostanze che consentono, in applicazione del citato art. 20, di radicare la causa presso il giudice prescelto dall'attore (ex multis, Cass.,
Sez. 1, 13 giugno 1984, n. 3537; Cass., Sez. 2, 11 gennaio 1990, п. 33;
Cass., Sez. 3, 17 dicembre 1999, n. 14236; Cass., Sez. 3, 20 marzo 2007,
n. 6652; Cass., Sez. 3, 4 luglio 2007, n. 15110).
Pag. 4 Alla luce di tanto, viene meno la condizione di ammissibilità del decreto con la necessità di dichiarare invalido il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso da giudice incompetente (cfr. Corte cost., sentenza n. 410 del 2005).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii., secondo i compensi medi sullo scaglione di valore compreso tra €.52.000,00 e €.260.000,00, ridotti del 50%, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, della scarsa complessità della controversia ed in ragione dell'intervenuta definizione in rito.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 508/2023, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale proposta da parte opponente e dichiara che il Tribunale di Lagonegro non era competente a decidere sul ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla
[...]
nei confronti di essendo Controparte_1 Parte_1
competente a decidere il Tribunale di Roma;
- revoca, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto n. 94/2023 R.G.
321/2023 emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 03/03/2023 in favore di per la somma di €.107.758,00, Controparte_1
dichiarandolo nullo e privo di effetti;
fissa ex art. 50 c.p.c., per la riassunzione dinanzi al Tribunale competente, il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza;
- condanna parte opposta in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della opponente Parte_1 delle spese di lite che liquida in €.406,50 per esborsi ed in
[...]
€.4.217,00, oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., con
Pag. 5 distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Stefano Romano e Paola
Penna che si dichiarano antistatari.
Così deciso in Lagonegro 7 gennaio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 6
SEZIONE CIVILE
R.G. 508/2023
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il gop, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 25 novembre 2024; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che il decreto, con cui la stessa è stata sostituita con lo scambio di note scritte, è stato comunicato alle parti, che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che entro il termine fissato le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 7 gennaio 2025
Il gop dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 508/2023 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
PROMOSSA DA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07/04/1967, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti
Stefano Romano e Paola Penna ed elettivamente domiciliata come in atti
opponente
CONTRO
P. IVA - ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
Marotta ed elettivamente domiciliata come in atti
opposta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 94/2023 R.G. 321/2023 emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 03/03/2023 in favore di per la Controparte_1 somma di €.107.758,00 oltre interessi, spese, accessori e compensi.
In via preliminare eccepiva l'incompetenza per territorio del Giudice adito per essere competente il Tribunale di Roma e nel merito
Pag. 2 l'infondatezza della pretesa creditoria. Spiegava, altresì, domanda riconvenzionale per la restituzione della somma di € 29.610,00 per la fornitura e posa in opera di materiali mai consegnati né tantomeno installati.
Si costituiva la opposta società che contestava l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale e nel merito riteneva fondata la pretesa creditoria e nello stesso tempo riteneva infondata la domanda riconvenzionale.
Il giudice ritenuti insussistenti i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione, ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza per la discussione ex artt. 281 sexie e 127 ter c.p.c..
All'esito dell'udienza del 25 novembre 2024, esaminate le note di trattazione depositate dalle parti, la causa viene decisa con l'emissione della presente sentenza.
In via preliminare va esaminata la sollevata eccezione di incompetenza per territorio.
Innanzitutto, la stessa risulta ammissibile in quanto formulata nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo notificato nei termini.
Parte opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Lagonegro in applicazione dei criteri di cui agli artt. 18 ("Foro generale delle persone fisiche" e 20 c.p.c. (Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione"), per essere competente il Tribunale di Roma.
L'eccezione di incompetenza per territorio così come formulata dall'opponente risulta fondata.
In particolare, risulta per tabulas che l'opponente Parte_1
risulta residente in [...], cosi come indicato e dichiarato dalla stessa società opposta nel ricorso monitorio e luogo ove
è stata effettuata la notificazione del decreto ingiuntivo.
Orbene, quanto al forum destinatae solutionis, esso va individuato nel domicilio del debitore - e, dunque, nel Tribunale di Roma -, atteso che le
Pag. 3 obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182, co. 3, c.c., sono esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare o indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale (ex multis, Cass., S.U. n. 17989/2016), non essendo sufficiente, ai fini della liquidità del credito, la pura e semplice precisazione, da parte del ricorrente, della somma di danaro dedotta in giudizio ed indicata nelle fatture.
Inoltre, quanto al forum contractus, la società opposta non ha contestato la circostanza, dedotta dalla opponente nell'atto introduttivo, secondo cui il contratto su cui si fonda il credito azionato in sede monitoria sarebbe stato concluso a Roma.
Alla luce di tanto, non risultando circostanze che, in applicazione del citato art. 20 c.p.c., consentono di radicare la causa presso il giudice prescelto dal ricorrente per la richiesta monitoria, va dichiarata la competenza del Tribunale di Roma.
Nel caso di specie, infatti, come sottolineato da costante giurisprudenza trova applicazione il principio secondo cui in causa relativa a diritti di obbligazione, qualora la domanda venga proposta davanti a giudice diverso da quello del foro generale di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. ed il convenuto ritualmente contesti la competenza di tale giudice anche secondo gli alternativi criteri di collegamento contemplati dall'art. 20 cod. proc. civ. (forum contractus e forum destinatae solutionis), la competenza medesima può essere affermata solo quando, alla stregua delle prove fornite dall'attore, o, in difetto, sulla scorta degli atti, risultino le circostanze che consentono, in applicazione del citato art. 20, di radicare la causa presso il giudice prescelto dall'attore (ex multis, Cass.,
Sez. 1, 13 giugno 1984, n. 3537; Cass., Sez. 2, 11 gennaio 1990, п. 33;
Cass., Sez. 3, 17 dicembre 1999, n. 14236; Cass., Sez. 3, 20 marzo 2007,
n. 6652; Cass., Sez. 3, 4 luglio 2007, n. 15110).
Pag. 4 Alla luce di tanto, viene meno la condizione di ammissibilità del decreto con la necessità di dichiarare invalido il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso da giudice incompetente (cfr. Corte cost., sentenza n. 410 del 2005).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii., secondo i compensi medi sullo scaglione di valore compreso tra €.52.000,00 e €.260.000,00, ridotti del 50%, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, della scarsa complessità della controversia ed in ragione dell'intervenuta definizione in rito.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 508/2023, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale proposta da parte opponente e dichiara che il Tribunale di Lagonegro non era competente a decidere sul ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla
[...]
nei confronti di essendo Controparte_1 Parte_1
competente a decidere il Tribunale di Roma;
- revoca, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto n. 94/2023 R.G.
321/2023 emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 03/03/2023 in favore di per la somma di €.107.758,00, Controparte_1
dichiarandolo nullo e privo di effetti;
fissa ex art. 50 c.p.c., per la riassunzione dinanzi al Tribunale competente, il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza;
- condanna parte opposta in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della opponente Parte_1 delle spese di lite che liquida in €.406,50 per esborsi ed in
[...]
€.4.217,00, oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., con
Pag. 5 distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Stefano Romano e Paola
Penna che si dichiarano antistatari.
Così deciso in Lagonegro 7 gennaio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
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