TRIB
Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 02/05/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 825/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Abiuso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado, appello avverso sentenza del Giudice di Pace, tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Nathalie Tomaselli;
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. OSETTO ALESSANDRO;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate in via telematica in vista dell'udienza del 26.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e (in atti identificati) venivano citati a giudizio avanti CP_1 Parte_2
al Giudice di Pace di Rovigo per rispondere del reato di lesioni dolose (del 28/2/19) nei confronti di (come meglio specificato nel capo di imputazione Parte_1
contestato), costituito parte civile all'udienza del 25/5/23.
L'istruttoria dibattimentale in primo grado si svolgeva mediante l'esame dei testi indicati dalle parti e la produzione documentale richiesta, fra cui la (copiosa) certificazione sanitaria della persona offesa. La persona offesa, , sentito all'udienza del 12/10/24, riferiva i fatti di Parte_1 cui al capo di imputazione ed, in particolare, di essere stato “affrontato” dai due imputati, i quali, iniziavano a strattonarlo, tanto da farlo cadere (ed in particolare, il lo spingeva sul petto e la , da tergo, lo tirava per la maglia), sbattendo CP_1 Parte_2
la mano destra, continuando a strattonarlo anche dopo che si era rialzato. Precisava il
[...]
che sua moglie ( ) si trovava alla finestra del bagno e che Pt_1 Parte_3
successivamente si era recato al P.S., come da documentazione medica che riconosceva, soffrendo ancora per le ferite alla mano destra.
La persona offesa, tuttavia, a domanda delle parti, precisava di essere stato colpito alla mano con un oggetto, che, tuttavia, non aveva visto.
Alla medesima udienza, veniva anche prodotta la documentazione medica richiamata dal . Parte_1
Veniva, quindi, sentita anche (moglie della p.o.), la quale precisava Parte_3
di aver udito delle urla, affacciandosi, poi, alla finestra, vedendo gli imputati
“strattonare” il marito (il da davanti e la da tergo), con successiva CP_1 Parte_2
caduta del marito con conseguenti lesioni. Nulla riferiva la testimone di eventuali oggetti nella disponibilità dei due imputati.
I due imputati, quindi, venivano esaminati (sempre all'udienza del 12/10/23), negando fortemente la loro responsabilità, affermando, anzi, che era stato il ad Pt_1
aggredirli inizialmente (sferrando un pugno sullo zigomo sinistro del ). CP_1
All'esito dell'istruttoria di primo grado, il Giudice di Pace, con sentenza n. 283/23 RG
Sent., del 12/10/23, assolveva entrambi gli imputati, a norma dell'art. 530 c. 2 c.p.p., in quanto riteneva “contraddittoria la prova che il fatto sussista”.
La parte civile ha, quindi, proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace, ai soli effetti civili, a norma dell'art. 576 c.p.p., ritenendo che fosse stata provata la penale responsabilità degli imputati, con conseguente condanna degli stessi al risarcimento dei danni, sollevando, nuovamente, in via pregiudiziale, l'eccezione di incompetenza per materia del Giudice (di Pace) adito.
pag. 2/5 Il processo, incardinato, inizialmente, avanti il Tribunale penale di Rovigo, quindi, veniva rinviato -per prosecuzione- davanti al Giudice Civile, a norma dell'art. 573 c.1 bis cpp e dopo l'udienza del 27/11/24, in cui si verificava la non regolare costituzione del contraddittorio verso gli imputati/appellati, il Giudice si riservava, rinviando all'udienza del 5.03.2025, e assegnando nuovo termine per la notifica dell'atto di appello agli imputati/appellati.
Verificata la regolare costituzione in giudizio degli appellati e ritenuta la causa matura per la decisione, le parti procedevano alla discussione orale della stessa ai sensi dell'art. 281sexies, 3 co. C.p.c. e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
In via preliminare, sono inammissibili i documenti allegati alla comparsa di costituzione e risposta dei due imputati del 19/2/25, di cui ai nn. 5 e 6, trattandosi di documenti nuovi, non producibili in grado di appello e già preventivamente a disposizione delle parti.
Ciò posto, l'appello proposto dev'essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza appellata.
In via preliminare deve essere rigettata la eccezione di incompetenza per materia del
Giudice di pace adito, in quanto, spetta solamente al PM la contestazione di eventuali aggravanti e nel caso de quo il PM, come si evince espressamente dal verbale di udienza del 25/5/23 ha ritenuto di non modificare il capo di imputazione.
Pertanto, corretta è la competenza del Giudice di Pace in primo grado.
Ciò detto, nel merito della vicenda, come si evince da quanto precedentemente riportato, non è assolutamente chiara la dinamica dei fatti, anche considerando il fatto che la persona offesa ha dichiarato di essere stato colpito con un oggetto, che non aveva visto, mentre la moglie ( ) nulla diceva sul punto. Parte_3
La peraltro, nemmeno aveva assistito all'intera dinamica dei fatti, ma solamente Pt_3
alla fase finale.
pag. 3/5 E gli stessi imputati, sentiti nel corso del dibattimento di primo grado, negavano fortemente la loro responsabilità, affermando, anzi, di essere stati, in precedenza aggrediti dal . Pt_1
Vi è, quindi, un invincibile dubbio circa la dinamica dei fatti e la causa della caduta della persona offesa, con conseguente impossibilità di affermare la penale responsabilità degli imputati, a prescindere da eventuali sue lesioni (riconducibili, eventualmente, anche ad un suo atto di aggressione verso il ). CP_1
Come noto, infatti, la giurisprudenza della Corte di Cassazione in proposito ha, nel corso degli anni, indicato una precisa scansione logica nel processo valutativo delle dichiarazioni della persona offesa, dovendo il giudice: procedere all'analisi della
“capacità a testimoniare”, che è presunta fino a prova del contrario salvo che ricorrano specifiche situazioni che possano porla in dubbio;
procedere alla disamina della
“credibilità” soggettiva, onde verificare che il narrato non sia inquinato da situazioni, attinenti alla sfera personale del dichiarante, in grado di alterarne la genuinità; quindi, procedere al vaglio della attendibilità “intrinseca”, intesa come capacità del racconto di offrire una rappresentazione coerente e logicamente congrua degli eventi evocati;
infine, ove presenti, ai riscontri oggettivi al fine di valutare l'attendibilità “estrinseca” del dichiarato, anche se le dichiarazioni della persona offesa possono da sole essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa valutazione, penetrante e rigorosa della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, in ragione della posizione antagonista rispetto all'imputato in relazione all'esito del processo (v. Cass. Cassazione Penale, Sez.
III, 10maggio 2023(19 aprile 2023), n. 19599 - Pres. Ramacci - Rel. Galanti).
Sul punto, si evidenzia, infatti, che, anche di recente, la Suprema Corte ha affermato che
“Il giudizio sulla credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa deve seguire criteri maggiormente rigorosi e puntuali rispetto a quelli usati per verificare le affermazioni di un testimone che sia terzo rispetto ai fatti” (v. Cassazione Penale, Sez.
III, 5 giugno 2015 - 3 febbraio 2016, n. 4358, Cass. Sez. Unite 41461/12).
pag. 4/5 Di conseguenza, non si può affermare con certezza che le lesioni subite dalla parte appellante siano dovute ad una condotta volontaria dei due imputati, in assenza di accertamenti e/o riscontri che possano univocamente chiarire la vicenda de quo, considerando, anche, che, come noto, rientra nel libero convincimento del Giudice valutare il contrasto fra le dichiarazioni degli imputati e della persona offesa, (v. sul punto, Cass. pen., sez. III, 3 maggio 2017, n. 20884) al fine dell'accertamento del fatto e, ovviamente, valutare anche la credibilità ed attendibilità della persona offesa.
Detto in altri termini, sussiste un invincibile dubbio, rientrante, appunto, nell'alveo dell'art. 530 c.2 cpp, stante, appunto, la non chiara esposizione dei fatti del , la Pt_1
mancanza di esatto riscontro nelle parole della moglie e la opposta versione dei fatti dei due imputati.
In assenza di prova della responsabilità nell'an della condotta e nella causazione delle lesioni, nulla può essere addebitato alle parti appellate a titolo di risarcimento dei danni in favore dell'appellante, con rigetto della domanda avanzata sul punto.
La sentenza impugnata deve dunque essere confermata, con conseguente condanna della parte appellante al pagamento delle spese del grado di appello. Le spese di lite si liquidano come da DM 55/2014, alla luce dell'attività di giudizio svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo in composizione monocratica, ogni diversa domanda disattesa, così dispone:
1) RIGETTA l'appello proposto da avverso la sentenza n. 283/23 Parte_1
del Giudice di pace di Rovigo a e, per l'effetto, conferma la sentenza medesima;
2) Condanna la parte appellante al pagamento in favore delle parti Parte_1
appellate delle spese del secondo grado, che si liquidano in euro 3.700,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Rovigo, 02/05/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 5/5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Abiuso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado, appello avverso sentenza del Giudice di Pace, tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Nathalie Tomaselli;
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. OSETTO ALESSANDRO;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate in via telematica in vista dell'udienza del 26.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e (in atti identificati) venivano citati a giudizio avanti CP_1 Parte_2
al Giudice di Pace di Rovigo per rispondere del reato di lesioni dolose (del 28/2/19) nei confronti di (come meglio specificato nel capo di imputazione Parte_1
contestato), costituito parte civile all'udienza del 25/5/23.
L'istruttoria dibattimentale in primo grado si svolgeva mediante l'esame dei testi indicati dalle parti e la produzione documentale richiesta, fra cui la (copiosa) certificazione sanitaria della persona offesa. La persona offesa, , sentito all'udienza del 12/10/24, riferiva i fatti di Parte_1 cui al capo di imputazione ed, in particolare, di essere stato “affrontato” dai due imputati, i quali, iniziavano a strattonarlo, tanto da farlo cadere (ed in particolare, il lo spingeva sul petto e la , da tergo, lo tirava per la maglia), sbattendo CP_1 Parte_2
la mano destra, continuando a strattonarlo anche dopo che si era rialzato. Precisava il
[...]
che sua moglie ( ) si trovava alla finestra del bagno e che Pt_1 Parte_3
successivamente si era recato al P.S., come da documentazione medica che riconosceva, soffrendo ancora per le ferite alla mano destra.
La persona offesa, tuttavia, a domanda delle parti, precisava di essere stato colpito alla mano con un oggetto, che, tuttavia, non aveva visto.
Alla medesima udienza, veniva anche prodotta la documentazione medica richiamata dal . Parte_1
Veniva, quindi, sentita anche (moglie della p.o.), la quale precisava Parte_3
di aver udito delle urla, affacciandosi, poi, alla finestra, vedendo gli imputati
“strattonare” il marito (il da davanti e la da tergo), con successiva CP_1 Parte_2
caduta del marito con conseguenti lesioni. Nulla riferiva la testimone di eventuali oggetti nella disponibilità dei due imputati.
I due imputati, quindi, venivano esaminati (sempre all'udienza del 12/10/23), negando fortemente la loro responsabilità, affermando, anzi, che era stato il ad Pt_1
aggredirli inizialmente (sferrando un pugno sullo zigomo sinistro del ). CP_1
All'esito dell'istruttoria di primo grado, il Giudice di Pace, con sentenza n. 283/23 RG
Sent., del 12/10/23, assolveva entrambi gli imputati, a norma dell'art. 530 c. 2 c.p.p., in quanto riteneva “contraddittoria la prova che il fatto sussista”.
La parte civile ha, quindi, proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace, ai soli effetti civili, a norma dell'art. 576 c.p.p., ritenendo che fosse stata provata la penale responsabilità degli imputati, con conseguente condanna degli stessi al risarcimento dei danni, sollevando, nuovamente, in via pregiudiziale, l'eccezione di incompetenza per materia del Giudice (di Pace) adito.
pag. 2/5 Il processo, incardinato, inizialmente, avanti il Tribunale penale di Rovigo, quindi, veniva rinviato -per prosecuzione- davanti al Giudice Civile, a norma dell'art. 573 c.1 bis cpp e dopo l'udienza del 27/11/24, in cui si verificava la non regolare costituzione del contraddittorio verso gli imputati/appellati, il Giudice si riservava, rinviando all'udienza del 5.03.2025, e assegnando nuovo termine per la notifica dell'atto di appello agli imputati/appellati.
Verificata la regolare costituzione in giudizio degli appellati e ritenuta la causa matura per la decisione, le parti procedevano alla discussione orale della stessa ai sensi dell'art. 281sexies, 3 co. C.p.c. e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
In via preliminare, sono inammissibili i documenti allegati alla comparsa di costituzione e risposta dei due imputati del 19/2/25, di cui ai nn. 5 e 6, trattandosi di documenti nuovi, non producibili in grado di appello e già preventivamente a disposizione delle parti.
Ciò posto, l'appello proposto dev'essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza appellata.
In via preliminare deve essere rigettata la eccezione di incompetenza per materia del
Giudice di pace adito, in quanto, spetta solamente al PM la contestazione di eventuali aggravanti e nel caso de quo il PM, come si evince espressamente dal verbale di udienza del 25/5/23 ha ritenuto di non modificare il capo di imputazione.
Pertanto, corretta è la competenza del Giudice di Pace in primo grado.
Ciò detto, nel merito della vicenda, come si evince da quanto precedentemente riportato, non è assolutamente chiara la dinamica dei fatti, anche considerando il fatto che la persona offesa ha dichiarato di essere stato colpito con un oggetto, che non aveva visto, mentre la moglie ( ) nulla diceva sul punto. Parte_3
La peraltro, nemmeno aveva assistito all'intera dinamica dei fatti, ma solamente Pt_3
alla fase finale.
pag. 3/5 E gli stessi imputati, sentiti nel corso del dibattimento di primo grado, negavano fortemente la loro responsabilità, affermando, anzi, di essere stati, in precedenza aggrediti dal . Pt_1
Vi è, quindi, un invincibile dubbio circa la dinamica dei fatti e la causa della caduta della persona offesa, con conseguente impossibilità di affermare la penale responsabilità degli imputati, a prescindere da eventuali sue lesioni (riconducibili, eventualmente, anche ad un suo atto di aggressione verso il ). CP_1
Come noto, infatti, la giurisprudenza della Corte di Cassazione in proposito ha, nel corso degli anni, indicato una precisa scansione logica nel processo valutativo delle dichiarazioni della persona offesa, dovendo il giudice: procedere all'analisi della
“capacità a testimoniare”, che è presunta fino a prova del contrario salvo che ricorrano specifiche situazioni che possano porla in dubbio;
procedere alla disamina della
“credibilità” soggettiva, onde verificare che il narrato non sia inquinato da situazioni, attinenti alla sfera personale del dichiarante, in grado di alterarne la genuinità; quindi, procedere al vaglio della attendibilità “intrinseca”, intesa come capacità del racconto di offrire una rappresentazione coerente e logicamente congrua degli eventi evocati;
infine, ove presenti, ai riscontri oggettivi al fine di valutare l'attendibilità “estrinseca” del dichiarato, anche se le dichiarazioni della persona offesa possono da sole essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa valutazione, penetrante e rigorosa della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, in ragione della posizione antagonista rispetto all'imputato in relazione all'esito del processo (v. Cass. Cassazione Penale, Sez.
III, 10maggio 2023(19 aprile 2023), n. 19599 - Pres. Ramacci - Rel. Galanti).
Sul punto, si evidenzia, infatti, che, anche di recente, la Suprema Corte ha affermato che
“Il giudizio sulla credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa deve seguire criteri maggiormente rigorosi e puntuali rispetto a quelli usati per verificare le affermazioni di un testimone che sia terzo rispetto ai fatti” (v. Cassazione Penale, Sez.
III, 5 giugno 2015 - 3 febbraio 2016, n. 4358, Cass. Sez. Unite 41461/12).
pag. 4/5 Di conseguenza, non si può affermare con certezza che le lesioni subite dalla parte appellante siano dovute ad una condotta volontaria dei due imputati, in assenza di accertamenti e/o riscontri che possano univocamente chiarire la vicenda de quo, considerando, anche, che, come noto, rientra nel libero convincimento del Giudice valutare il contrasto fra le dichiarazioni degli imputati e della persona offesa, (v. sul punto, Cass. pen., sez. III, 3 maggio 2017, n. 20884) al fine dell'accertamento del fatto e, ovviamente, valutare anche la credibilità ed attendibilità della persona offesa.
Detto in altri termini, sussiste un invincibile dubbio, rientrante, appunto, nell'alveo dell'art. 530 c.2 cpp, stante, appunto, la non chiara esposizione dei fatti del , la Pt_1
mancanza di esatto riscontro nelle parole della moglie e la opposta versione dei fatti dei due imputati.
In assenza di prova della responsabilità nell'an della condotta e nella causazione delle lesioni, nulla può essere addebitato alle parti appellate a titolo di risarcimento dei danni in favore dell'appellante, con rigetto della domanda avanzata sul punto.
La sentenza impugnata deve dunque essere confermata, con conseguente condanna della parte appellante al pagamento delle spese del grado di appello. Le spese di lite si liquidano come da DM 55/2014, alla luce dell'attività di giudizio svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo in composizione monocratica, ogni diversa domanda disattesa, così dispone:
1) RIGETTA l'appello proposto da avverso la sentenza n. 283/23 Parte_1
del Giudice di pace di Rovigo a e, per l'effetto, conferma la sentenza medesima;
2) Condanna la parte appellante al pagamento in favore delle parti Parte_1
appellate delle spese del secondo grado, che si liquidano in euro 3.700,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Rovigo, 02/05/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 5/5