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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/04/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11957/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11957/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARAVELLI SARA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DELLA ZECCA 1 BOLOGNA presso il difensore avv.
BARAVELLI SARA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARAVELLI SARA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in VIA DELLA ZECCA 1 BOLOGNA presso il difensore avv.
BARAVELLI SARA
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07.10.2024 il sig. (nato a [...], Parte_1 l'11.10.1955) proponeva avverso la sig.ra (nata a [...], il CP_1
15.09.1979) domanda di scioglimento del matrimonio.
Si premette che i signori hanno contratto matrimonio civile a Bologna il 20.10.2005 con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del suddetto Comune N. 539 P.1 anno 2005.
A seguito della loro unione è nato un figlio: , nato a [...] il Persona_1
19.08.2003, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
pagina 1 di 3 Si precisa che con sentenza pubblicata il 10.06.2007 (R.G. 18163/2007) il Tribunale di Bologna, data l'assenza di volontà di riconciliazione e ripresa della convivenza, pronunciava la separazione personale fra i coniugi.
Il Giudice delegato fissava per il 24.01.2025 termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc), come da espressa richiesta delle parti che dichiaravano di rinunciare a comparire personalmente.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
Voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti il 20.10.2005 a Bologna (BO), con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di annotare la sentenza negli appositi registri alle seguenti condizioni:
1. i ricorrenti, come già avviene, vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. si dà atto che il figlio dei coniugi, è maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente;
3. le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti, con reciproca rinuncia alla corresponsione dell'assegno di divorzio;
4. le parti si danno reciprocamente atto di non avere presentato, depositato, o in altro modo formalizzato, prima della sottoscrizione del presente atto, alcuna ulteriore e diversa iniziativa giuridica (denuncia, querela, esposti o simili) di alcun genere nei riguardi del coniuge e - in caso contrario - si impegnano al loro ritiro e/o remissione, obbligandosi espressamente, in ogni caso, a sopportare le conseguenze, patrimoniali e non patrimoniali che dovessero derivare a carico dell'altro, a qualunque titolo e nella corrispondente misura.
4 bis. le parti danno atto di aver già regolato ogni altro rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio e dichiarano di non avere più null'altro a pretendere reciprocamente, ad eccezione dell'adempimento del presente accordo di divorzio;
5. tutte le spese relative all'assistenza professionale ed a qualsivoglia titolo connesse o conseguenti al presente procedimento sono poste integralmente a carico del sig. con espressa Parte_1 rinuncia ad ogni diritto di rivalsa nei confronti della sig.ra . CP_1
*****
Così limitata oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
Invero la separazione personale tra i coniugi è stata pronunciata con sentenza pubblicata in data
10.06.2007 e sono trascorsi più di 12 mesi dalla data dell'udienza di comparizione delle parti senza che le stesse si siano riappacificate o abbiano ripreso la convivenza matrimoniale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonché dalle allegazioni di parte ricorrente.
Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Non vi sono, inoltre, altre domande, ad esempio attinenti alla regolamentazione di rapporti parentali o patrimoniali, data l'assenza di prole minore (l'unico figlio della coppia è ormai maggiorenne ed indipendente economicamente).
pagina 2 di 3 Inoltre, le parti danno atto di essere economicamente indipendenti e di aver già regolato ogni altro rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio e dichiarano di non avere più null'altro a pretendere reciprocamente.
Ad avviso del Tribunale, visti i termini della presente decisione e le ragioni poste alla sua base, nonché ll'accordo delle parti, vi sono ragioni a che le spese siano integralmente a carico del sig.
Parte_1
P.Q.M
Il Tribunale, decidendo definitivamente, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra:
(nato a [...], l'[...]) Parte_1
e
(nata a [...], il [...]) CP_1
unitisi in matrimonio civile a Bologna il 20.10.2005 con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del suddetto Comune N. 539 P.1 anno 2005. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 12.03.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11957/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARAVELLI SARA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DELLA ZECCA 1 BOLOGNA presso il difensore avv.
BARAVELLI SARA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARAVELLI SARA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in VIA DELLA ZECCA 1 BOLOGNA presso il difensore avv.
BARAVELLI SARA
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07.10.2024 il sig. (nato a [...], Parte_1 l'11.10.1955) proponeva avverso la sig.ra (nata a [...], il CP_1
15.09.1979) domanda di scioglimento del matrimonio.
Si premette che i signori hanno contratto matrimonio civile a Bologna il 20.10.2005 con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del suddetto Comune N. 539 P.1 anno 2005.
A seguito della loro unione è nato un figlio: , nato a [...] il Persona_1
19.08.2003, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
pagina 1 di 3 Si precisa che con sentenza pubblicata il 10.06.2007 (R.G. 18163/2007) il Tribunale di Bologna, data l'assenza di volontà di riconciliazione e ripresa della convivenza, pronunciava la separazione personale fra i coniugi.
Il Giudice delegato fissava per il 24.01.2025 termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc), come da espressa richiesta delle parti che dichiaravano di rinunciare a comparire personalmente.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
Voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti il 20.10.2005 a Bologna (BO), con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di annotare la sentenza negli appositi registri alle seguenti condizioni:
1. i ricorrenti, come già avviene, vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. si dà atto che il figlio dei coniugi, è maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente;
3. le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti, con reciproca rinuncia alla corresponsione dell'assegno di divorzio;
4. le parti si danno reciprocamente atto di non avere presentato, depositato, o in altro modo formalizzato, prima della sottoscrizione del presente atto, alcuna ulteriore e diversa iniziativa giuridica (denuncia, querela, esposti o simili) di alcun genere nei riguardi del coniuge e - in caso contrario - si impegnano al loro ritiro e/o remissione, obbligandosi espressamente, in ogni caso, a sopportare le conseguenze, patrimoniali e non patrimoniali che dovessero derivare a carico dell'altro, a qualunque titolo e nella corrispondente misura.
4 bis. le parti danno atto di aver già regolato ogni altro rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio e dichiarano di non avere più null'altro a pretendere reciprocamente, ad eccezione dell'adempimento del presente accordo di divorzio;
5. tutte le spese relative all'assistenza professionale ed a qualsivoglia titolo connesse o conseguenti al presente procedimento sono poste integralmente a carico del sig. con espressa Parte_1 rinuncia ad ogni diritto di rivalsa nei confronti della sig.ra . CP_1
*****
Così limitata oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
Invero la separazione personale tra i coniugi è stata pronunciata con sentenza pubblicata in data
10.06.2007 e sono trascorsi più di 12 mesi dalla data dell'udienza di comparizione delle parti senza che le stesse si siano riappacificate o abbiano ripreso la convivenza matrimoniale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonché dalle allegazioni di parte ricorrente.
Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Non vi sono, inoltre, altre domande, ad esempio attinenti alla regolamentazione di rapporti parentali o patrimoniali, data l'assenza di prole minore (l'unico figlio della coppia è ormai maggiorenne ed indipendente economicamente).
pagina 2 di 3 Inoltre, le parti danno atto di essere economicamente indipendenti e di aver già regolato ogni altro rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio e dichiarano di non avere più null'altro a pretendere reciprocamente.
Ad avviso del Tribunale, visti i termini della presente decisione e le ragioni poste alla sua base, nonché ll'accordo delle parti, vi sono ragioni a che le spese siano integralmente a carico del sig.
Parte_1
P.Q.M
Il Tribunale, decidendo definitivamente, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra:
(nato a [...], l'[...]) Parte_1
e
(nata a [...], il [...]) CP_1
unitisi in matrimonio civile a Bologna il 20.10.2005 con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del suddetto Comune N. 539 P.1 anno 2005. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 12.03.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 3 di 3