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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 3710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3710 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I R O M A
___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Federico Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 13273 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione il 20 maggio 2024 (data di scadenza del termine per depositare le memorie di replica) e vertente
TRA
Avv. IC TE, in proprio ex art. 96 c.p.c.
attore
E
in Controparte_1 Controparte_1 persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t.
Controparte_2
(Avvocatura Generale dello Stato)
convenuti
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.2.2024 i difensori delle parti così concludevano: per l'attore, riportandosi all'atto di citazione: “- In via pregiudiziale elevare la questione di costituzionalità per la parte dell'art. 3 D.L. n° 5 del 4 febbraio 2022, per contrasto con gli artt. 1, 3, 13, 16 e 32 della Costituzione della Repubblica Italiana per le ragioni dedotte in narrativa. In via principale: - Accertare e dichiarare la nullità, invalidità, annullabilità, inefficacia inapplicabilità e, per l'effetto, disapplicare l'art. 3 del Decreto
Legge n° 5 del 4 febbraio 2022, e di ogni normativa nazionale connessa e consequenziale sia precedente che futura, limitatamente ed esclusivamente nella parte in cui permette, ai soli soggetti provenienti da uno stato estero e non a quelli provenienti dallo stato italiano, e quindi nella misura in cui non acconsente all'odierno attore, provenendo dallo Stato Italiano “l'accesso ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione di cui al comma 2 , lettere a), b) e c-bis), c.d. green pass TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
rafforzato, dopo il decorso di sei mesi dalla vaccinazione primaria o dalla guarigione, al solo possesso della certificazione verde base (previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare)” per contrarietà e violazione degli artt. 12, 13, 15 comma 2, 20, 21 e
45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea oltre per contrarietà agli articoli
1, 3, 13, 16 e 32 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- Accertare e dichiarare conseguentemente il diritto dell'attore a svolgere tutte le attività ed a fruire di tutti i servizi come e richiamati nell'art. 3 del D.L. n° 5 del 4 febbraio 2022 (attività di cui al comma 2 , lettere a), b) e c-bis) e come elencate nella parte narrativa del presente atto, al solo possesso della certificazione verde base (non rafforzata); - accertare e dichiarare il diritto dell'attore al risarcimento del danno non patrimoniale anche di tipo esistenziale per violazione del diritto dell'Unione ed a causa della lesione di diritti primari di rango costituzionale e, per l'effetto, - Condannare le convenute, in solido tra loro al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e subendi per le violazioni del diritto costituzionale ed eurounitario, dal 1 febbraio 2022 al 31 marzo 2022, per l'ammontare di euro 5.200,00
(leggasi cinquemiladuecento/00), o di quella somma inferiore ritenuta dal equitativamente dal giudice congrua ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. Con riserva di chiedere ulteriori danni patrimoniali in separato e futuro giudizio;
- Condannare le convenute al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari, con attribuzione al sottoscritto procuratore difensore di se medesimo ex art. 86 c.p.c.”; per i convenuti, riportandosi alla comparsa di risposta: “affinché l'adito Tribunale civile voglia dichiarare la cessata materia del contendere rispetto alla prima domanda spiegata dalla controparte e voglia rigettare la domanda risarcitoria, condannando la medesima controparte al pagamento delle spese di lite della fase di merito e della pregressa fase cautelare”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione notificato via pec in data 15.2.2022 l'avvocato IC
AN ha convenuto in giudizio il Consiglio dei Ministri, il
[...]
e il – proponendo contestualmente la Controparte_3 Controparte_2 domanda cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c. – chiedendo di dichiarare “la nullità, invalidità, annullabilità, inefficacia, inapplicabilità” e, per l'effetto, disapplicare l'art. 3 del decreto legge del 4.2.2022, n. 5, per contrarietà e violazione degli artt. 12, 13, 15, comma 2, 20, 21 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea oltre che per contrarietà agli artt. 1, 3, 13, 16 e
32 della Costituzione limitatamente alla parte in cui permetteva ai soli soggetti provenienti da uno Stato estero (e non a quelli provenienti dallo Stato Italiano, come lo stesso attore), dopo il decorso di sei mesi dalla vaccinazione primaria contro il Covid-19 o dalla guarigione, l'accesso a servizi e attività con il possesso della sola certificazione verde base, previa esecuzione del test antigenico rapido
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o molecolare con esito negativo al virus, mentre sul territorio nazionale sussisteva l'obbligo di possedere il c.d. green pass rafforzato (che si conseguiva con un ciclo vaccinale completo o con la guarigione da Covid-19). .
A sostegno della domanda l'attore ha dedotto: di essere in possesso del c.d. green pass base, rilasciato a seguito della somministrazione delle prime due dosi di vaccino Pfizer per la prevenzione del virus Covid-19; che la rapida successione di modifiche normative alla disciplina del green pass aveva comportato la riduzione dell'efficacia della certificazione sanitaria in un primo momento da dodici a nove mesi con il d.l. n. 172/2021, convertito con modificazioni nella legge n. 3/2022 – che contestualmente prevedeva la somministrazione di una terza dose (c.d. booster) – e, in un secondo momento, la riduzione ulteriore a sei mesi a seguito del d.l. n. 221/2021 convertito con modificazioni nella l. n. 11/2022; che, non avendo intenzione di sottoporsi alla c.d. dose booster, la validità del proprio green pass base era scaduta il 31.1.2022 per cui gli erano precluse, a partire dal 1.2.2022, una molteplicità di attività e servizi (indicando a titolo esemplificativo la consumazione di pasti o bevande al tavolo di un bar o di un ristorante, tanto all'interno quanto all'esterno dei locali,
l'uso del trasporto pubblico locale e dei mezzi di trasporto a lunga percorrenza, quali treni e aerei, l'impossibilità di recarsi negli uffici giudiziari per esercitare le attività inerenti la propria professione); l'art. 3 del d.l. n. 5/2022 (recante misure urgenti in materia di certificazioni verdi Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo) disponeva tali preclusioni solo nei confronti dei soggetti provenienti dallo Stato italiano sprovvisti di green pass rafforzato (come lo stesso attore) e non invece per i cittadini provenienti da uno Stato estero, per i quali era sufficiente possedere il green pass base, previo test antigenico o molecolare con esito negativo al virus.
L'attore ha successivamente limitato la domanda cautelare al preteso contrasto della normativa indicata con il diritto comunitario e, nel merito, ha lamentato la violazione dei canoni di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. poiché la distinzione tra residenti e non residenti in Italia era priva di fondamento razionale.
Ha concluso chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e subendi a partire dal 1.2.2022 fino al 31.3.2022 (data di cessazione dello stato di emergenza), in considerazione dei continui impedimenti incontrati nella vita quotidiana e nello svolgimento della professione svolta per un totale di €
5.900,00, ridotti in € 5.200,00, ai sensi delle tabelle risarcitorie che riconoscono per ogni giorno di invalidità la somma di € 100,00.
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
I convenuti si sono costituiti eccependo l'inammissibilità della domanda cautelare per difetto di pregiudizio imminente e irreparabile ed eccependo la cessazione della materia del contendere alla luce delle modifiche normative nel frattempo intervenute che prevedevano la graduale eliminazione del green pass, sia base che rafforzato, ex artt. 6 e 7 d.l. n. 54/2022 e d.l. n. 24/2022. Hanno dedotto inoltre l'insussistenza dell'asserito contrasto con i principi di uguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 Cost. in quanto la disciplina oggetto di contestazione prevedeva un trattamento diverso per situazioni soggettivamente e oggettivamente diverse, mirando a estendere la somministrazione della dose booster ai residenti in Italia in quanto fruitori del servizio sanitario nazionale.
Con ordinanza del 4.4.2022 il giudice ha respinto la domanda cautelare proposta dall'attore, non ritendendo integrato alcun pregiudizio imminente e irreparabile, e la causa, istruita con le produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.2.2024.
2 – Parte attrice, nell'atto di citazione, ha chiesto di sollevare la questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 3, d. l. n. 5/2022, norma successivamente confluita nell'art. 2-quater del d.l. n. 1/2022 poi convertito in legge n. 18/2022, ritenendo che tale disposizione contrastasse con i principi di ragionevolezza e uguaglianza, nonché di libertà di circolazione, sanciti negli artt.
3 e 16 Cost., in quanto avrebbe introdotto una disparità di trattamento nei confronti dei cittadini italiani ai quali non sarebbe stato consentito, al pari di quelli stranieri, l'accesso a determinati servizi anche con il possesso della sola certificazione verde base.
Premesso che – pur essendo nelle more cessati gli obblighi imposti dalla norma primaria suddetta – questa non può essere disapplicata per violazione dei principi costituzionali, né il giudice può dichiararne le dedotte nullità, invalidità, annullabilità, inefficacia o inapplicabilità conseguenti alla non conformità al dettato costituzionale, al fine di riconoscere la sussistenza del diritto al risarcimento del danno che sarebbe stato conseguenza di quella disposizione. La non conformità della norma alla Costituzione, il cui riconoscimento costituisce il presupposto dell'illecito imputato alle Amministrazioni convenute, può invece essere accertata e dichiarata soltanto dalla Corte Costituzionale, a seguito della rimessione ad essa della decisione in merito alla questione di legittimità.
Ritenuta la sussistenza del requisito della rilevanza, perché l'origine del danno risiederebbe proprio nella dedotta illegittimità della legge, e dovendo quindi vagliarsi il requisito della non manifesta infondatezza, il tribunale ritiene che la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, per quanto di seguito esposto.
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In primo luogo, nel caso in esame va esclusa la disparità di trattamento con i cittadini provenienti da uno Stato estero come invece lamentato dall'attore.
L'accesso ai servizi e alle attività di cui l'attore lamenta la privazione, infatti, era concesso alle persone provenienti dall'estero mediante l'esibizione di un green pass base rilasciato, tuttavia, sulla base di un test antigenico molecolare con risultato negativo, effettuato nelle quarantotto ore precedenti. La diversità di trattamento quindi era giustificata dall'esigenza di disporre un trattamento diverso per situazioni oggettivamente e soggettivamente diverse, al fine di estendere quanto più possibile sul territorio nazionale la vaccinazione, la cui efficacia protettiva da forme severe della patologia tendeva a ridursi nel tempo: la somministrazione della c.d. dose booster veniva pertanto raccomandata ai residenti in Italia (e non soltanto cittadini italiani, come invece lamentato dall'attore), ossia ai soggetti sottoposti alla sovranità territoriale dello Stato italiano ed immediati fruitori del servizio sanitario nazionale (al contrario dei non residenti, verosimilmente curati dal sistema sanitario dello Stato di provenienza).
Inoltre, in tema di legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia, il legislatore ha effettuato un bilanciamento degli interessi costituzionali fondamentali coinvolti (libertà personale ex art. 13 Cost., libertà di circolazione ex art. 16 Cost., libertà di riunione ex art. 17 Cost., da un lato, e diritto alla salute ex art. 32 Cost., dall'altro). La norma censurata, inclusa tra le misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto e in quel momento in crescente diffusione, era finalizzata ad introdurre forme di protezione e di tutela, coinvolgendo necessariamente molteplici valori costituzionali tra cui rientravano, oltre alla libertà di autodeterminazione individuale nelle scelte inerenti alle cure sanitarie, anche la tutela della salute individuale e collettiva, sancito nell'art. 32 Cost. Nel caso in esame il legislatore non ha imposto all'intera collettività l'obbligatorietà delle vaccinazioni contro il
Covid-19, come probabilmente avrebbe potuto, ma ha operato un bilanciamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute non irragionevole né sproporzionato, a fronte di un virus respiratorio altamente contagioso, anche alla luce delle conoscenze medico-scientifiche del momento.
Non sussisteva pertanto alcun obbligo vaccinale nei confronti dell'attore il quale, dopo essersi sottoposto al primo ciclo vaccinale e aver conseguito il c.d. green pass base, decideva liberamente di sottrarsi alla somministrazione della terza dose.
Ebbene, la conseguenza di tale decisione, che può ben trovare fondamento nell'autodeterminazione del singolo nelle scelte inerenti alle cure sanitarie (diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13 e 32 Cost. e dagli artt. 1, 2, 3
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Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea), ha comportato tuttavia l'assunzione della responsabilità delle conseguenze previste dalla legge, anche in considerazione del fatto che la decisione di rinunciare al trattamento sanitario e di non completare il ciclo vaccinale non è stata supportata, in questa sede, da un'adeguata motivazione, né da alcun riferimento specifico riguardante la presenza di eventuali controindicazioni per lo stato di salute dell'attore.
Nel caso di specie la conseguenza della mancata assunzione della terza dose del vaccino, da cui presumibilmente non sarebbe derivato alcun rischio specifico per l'attore, era rappresentata dall'impossibilità di accedere a determinate attività
e servizi fino alla eventuale somministrazione della terza dose ovvero fino alla durata dello stato di emergenza: la scelta del legislatore, pertanto, non rivestiva natura sanzionatoria e alla luce degli interessi coinvolti, risultava calibrata.
Il Tribunale ritiene di escludere che le doglianze di incostituzionalità formulate dell'attore siano fondate in quanto l'impossibilità di fruire di determinate attività e la privazione alla soddisfazione individuale di tali interessi, ovvero di spostarsi con mezzi di trasporto pubblico sul territorio nazionale, seppure potrebbero avere determinato delle conseguenze potenzialmente pregiudizievoli per il singolo – essendo attività volte allo sviluppo della persona e meritevoli di tutela (sono state indicate, infatti, a titolo esemplificativo la consumazione di pasti o bevande in spazi chiusi al bar, locali o ristoranti, l'uso di mezzi di trasporto locale o a medio- lunga percorrenza) – non ha generato una compressione non consentita dei diritti fondamentali della persona e non possono rilevare di fronte all'interesse pubblico generale alla salvaguardia della salute delle persone.
La giurisprudenza costituzionale in materia di vaccinazioni è salda nell'affermare che l'art. 32 Cost. postuli il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco interesse della collettività a preservare lo stato di salute degli altri (Corte Cost. n.
5/2018). E' quindi possibile ritenere: che la predeterminazione da parte del legislatore delle concrete modalità di esercizio di determinate attività e la conseguente impossibilità di fruizione che ne era derivata per l'attore, stante la mancata somministrazione della terza dose del vaccino, avessero generato un'ipotesi di mero disagio per l'Avv. AN;
che tale disagio è stato circoscritto a un periodo esiguo, ossia dall'1.2.2022 (data di cessazione della validità della certificazione verde dell'attore) al 31.3.2022 (data di cessazione dello stato di emergenza), stante la rapida successione di modifiche normative che, attraverso un sistema di monitoraggio periodico e sempre in evoluzione, avevano disposto la graduale eliminazione del c.d. green pass, sia base che rafforzato.
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In conclusione, la norma impugnata di incostituzionalità, inclusa tra le stringenti misure volte a contenere le conseguenze della diffusione del contagio, era giustificata, sul piano della ragionevolezza, dalla finalità di tutela della salute collettiva e non scalfiva i valori costituzionali fondamentali coinvolti.
3 – Parimenti non sussiste il preteso contrasto con la Carta dei diritti
Fondamentali dell'Unione Europea.
I diritti e le libertà fondamentali sanciti dagli atti di diritto dell'Unione non rilevano, infatti, nel caso in esame in quanto le misure di prevenzione e di contrasto alla diffusione di un'epidemia tra la popolazione nazionale sono da ricondursi ad esigenze di natura sanitaria e, pertanto, riguardano la materia della tutela della salute e della gestione e organizzazione del sistema sanitario nazionale, la quale rientra a pieno titolo nella competenza dei singoli Stati membri e non dell'Unione
Europea.
4 – Alla ritenuta non illegittimità delle contestate disposizioni normative, la cui efficacia è stata opportunamente modulata con riferimento all'espansione della pandemia sul territorio e al suo ritrarsi, consegue che le lamentate – e verosimilmente sussistenti – limitazioni di alcuni diritti dei destinatari di quelle misure non configurano alcun illecito risarcibile, sicché non può essere accolta la domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale proposta dall'attore.
5 – Alla soccombenza segue la condanna dell'attore al pagamento in favore della controparte delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo (d'ufficio, in difetto di presentazione della relativa nota) secondo i criteri previsti dal D.M. Giustizia n.
55 del 2014, tenendo conto dell'attività processuale effettivamente svolta dalle
Amministrazioni convenute, che non hanno redatto memorie istruttorie e memorie conclusive, e del valore della causa (€ 5.200,00)
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza,
definitivamente decidendo sulle domande proposte da IC TE nei confronti della e Controparte_1 [...]
in persona del p.t., e del CP_1 Controparte_3
, così provvede: Controparte_2
a) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 d.l. n. 5/2002 (poi confluito nell'art. 2-quater della l. n. 18/2022, introdotto in sede di conversione del d.l. n. 1/2022 contestualmente
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all'abrogazione dell'intero d.l. n. 5/2022) per contrasto con gli artt. 1, 3, 13, 16 e
32 Cost., sollevate dall'attore;
b) rigetta le domande;
c) condanna IC AN al pagamento in favore delle Amministrazioni convenute al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.702,00 per compensi professionali (di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria ed € 426,00 per la fase decisionale), oltre alle eventuali spese prenotate a debito e altri eventuali oneri accessori.
Così deciso in Roma, l'11.3.2025.
Il Giudice
Federico Salvati
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Federico Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 13273 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione il 20 maggio 2024 (data di scadenza del termine per depositare le memorie di replica) e vertente
TRA
Avv. IC TE, in proprio ex art. 96 c.p.c.
attore
E
in Controparte_1 Controparte_1 persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t.
Controparte_2
(Avvocatura Generale dello Stato)
convenuti
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.2.2024 i difensori delle parti così concludevano: per l'attore, riportandosi all'atto di citazione: “- In via pregiudiziale elevare la questione di costituzionalità per la parte dell'art. 3 D.L. n° 5 del 4 febbraio 2022, per contrasto con gli artt. 1, 3, 13, 16 e 32 della Costituzione della Repubblica Italiana per le ragioni dedotte in narrativa. In via principale: - Accertare e dichiarare la nullità, invalidità, annullabilità, inefficacia inapplicabilità e, per l'effetto, disapplicare l'art. 3 del Decreto
Legge n° 5 del 4 febbraio 2022, e di ogni normativa nazionale connessa e consequenziale sia precedente che futura, limitatamente ed esclusivamente nella parte in cui permette, ai soli soggetti provenienti da uno stato estero e non a quelli provenienti dallo stato italiano, e quindi nella misura in cui non acconsente all'odierno attore, provenendo dallo Stato Italiano “l'accesso ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione di cui al comma 2 , lettere a), b) e c-bis), c.d. green pass TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
rafforzato, dopo il decorso di sei mesi dalla vaccinazione primaria o dalla guarigione, al solo possesso della certificazione verde base (previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare)” per contrarietà e violazione degli artt. 12, 13, 15 comma 2, 20, 21 e
45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea oltre per contrarietà agli articoli
1, 3, 13, 16 e 32 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- Accertare e dichiarare conseguentemente il diritto dell'attore a svolgere tutte le attività ed a fruire di tutti i servizi come e richiamati nell'art. 3 del D.L. n° 5 del 4 febbraio 2022 (attività di cui al comma 2 , lettere a), b) e c-bis) e come elencate nella parte narrativa del presente atto, al solo possesso della certificazione verde base (non rafforzata); - accertare e dichiarare il diritto dell'attore al risarcimento del danno non patrimoniale anche di tipo esistenziale per violazione del diritto dell'Unione ed a causa della lesione di diritti primari di rango costituzionale e, per l'effetto, - Condannare le convenute, in solido tra loro al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e subendi per le violazioni del diritto costituzionale ed eurounitario, dal 1 febbraio 2022 al 31 marzo 2022, per l'ammontare di euro 5.200,00
(leggasi cinquemiladuecento/00), o di quella somma inferiore ritenuta dal equitativamente dal giudice congrua ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. Con riserva di chiedere ulteriori danni patrimoniali in separato e futuro giudizio;
- Condannare le convenute al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari, con attribuzione al sottoscritto procuratore difensore di se medesimo ex art. 86 c.p.c.”; per i convenuti, riportandosi alla comparsa di risposta: “affinché l'adito Tribunale civile voglia dichiarare la cessata materia del contendere rispetto alla prima domanda spiegata dalla controparte e voglia rigettare la domanda risarcitoria, condannando la medesima controparte al pagamento delle spese di lite della fase di merito e della pregressa fase cautelare”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione notificato via pec in data 15.2.2022 l'avvocato IC
AN ha convenuto in giudizio il Consiglio dei Ministri, il
[...]
e il – proponendo contestualmente la Controparte_3 Controparte_2 domanda cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c. – chiedendo di dichiarare “la nullità, invalidità, annullabilità, inefficacia, inapplicabilità” e, per l'effetto, disapplicare l'art. 3 del decreto legge del 4.2.2022, n. 5, per contrarietà e violazione degli artt. 12, 13, 15, comma 2, 20, 21 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea oltre che per contrarietà agli artt. 1, 3, 13, 16 e
32 della Costituzione limitatamente alla parte in cui permetteva ai soli soggetti provenienti da uno Stato estero (e non a quelli provenienti dallo Stato Italiano, come lo stesso attore), dopo il decorso di sei mesi dalla vaccinazione primaria contro il Covid-19 o dalla guarigione, l'accesso a servizi e attività con il possesso della sola certificazione verde base, previa esecuzione del test antigenico rapido
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o molecolare con esito negativo al virus, mentre sul territorio nazionale sussisteva l'obbligo di possedere il c.d. green pass rafforzato (che si conseguiva con un ciclo vaccinale completo o con la guarigione da Covid-19). .
A sostegno della domanda l'attore ha dedotto: di essere in possesso del c.d. green pass base, rilasciato a seguito della somministrazione delle prime due dosi di vaccino Pfizer per la prevenzione del virus Covid-19; che la rapida successione di modifiche normative alla disciplina del green pass aveva comportato la riduzione dell'efficacia della certificazione sanitaria in un primo momento da dodici a nove mesi con il d.l. n. 172/2021, convertito con modificazioni nella legge n. 3/2022 – che contestualmente prevedeva la somministrazione di una terza dose (c.d. booster) – e, in un secondo momento, la riduzione ulteriore a sei mesi a seguito del d.l. n. 221/2021 convertito con modificazioni nella l. n. 11/2022; che, non avendo intenzione di sottoporsi alla c.d. dose booster, la validità del proprio green pass base era scaduta il 31.1.2022 per cui gli erano precluse, a partire dal 1.2.2022, una molteplicità di attività e servizi (indicando a titolo esemplificativo la consumazione di pasti o bevande al tavolo di un bar o di un ristorante, tanto all'interno quanto all'esterno dei locali,
l'uso del trasporto pubblico locale e dei mezzi di trasporto a lunga percorrenza, quali treni e aerei, l'impossibilità di recarsi negli uffici giudiziari per esercitare le attività inerenti la propria professione); l'art. 3 del d.l. n. 5/2022 (recante misure urgenti in materia di certificazioni verdi Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo) disponeva tali preclusioni solo nei confronti dei soggetti provenienti dallo Stato italiano sprovvisti di green pass rafforzato (come lo stesso attore) e non invece per i cittadini provenienti da uno Stato estero, per i quali era sufficiente possedere il green pass base, previo test antigenico o molecolare con esito negativo al virus.
L'attore ha successivamente limitato la domanda cautelare al preteso contrasto della normativa indicata con il diritto comunitario e, nel merito, ha lamentato la violazione dei canoni di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. poiché la distinzione tra residenti e non residenti in Italia era priva di fondamento razionale.
Ha concluso chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e subendi a partire dal 1.2.2022 fino al 31.3.2022 (data di cessazione dello stato di emergenza), in considerazione dei continui impedimenti incontrati nella vita quotidiana e nello svolgimento della professione svolta per un totale di €
5.900,00, ridotti in € 5.200,00, ai sensi delle tabelle risarcitorie che riconoscono per ogni giorno di invalidità la somma di € 100,00.
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
I convenuti si sono costituiti eccependo l'inammissibilità della domanda cautelare per difetto di pregiudizio imminente e irreparabile ed eccependo la cessazione della materia del contendere alla luce delle modifiche normative nel frattempo intervenute che prevedevano la graduale eliminazione del green pass, sia base che rafforzato, ex artt. 6 e 7 d.l. n. 54/2022 e d.l. n. 24/2022. Hanno dedotto inoltre l'insussistenza dell'asserito contrasto con i principi di uguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 Cost. in quanto la disciplina oggetto di contestazione prevedeva un trattamento diverso per situazioni soggettivamente e oggettivamente diverse, mirando a estendere la somministrazione della dose booster ai residenti in Italia in quanto fruitori del servizio sanitario nazionale.
Con ordinanza del 4.4.2022 il giudice ha respinto la domanda cautelare proposta dall'attore, non ritendendo integrato alcun pregiudizio imminente e irreparabile, e la causa, istruita con le produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.2.2024.
2 – Parte attrice, nell'atto di citazione, ha chiesto di sollevare la questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 3, d. l. n. 5/2022, norma successivamente confluita nell'art. 2-quater del d.l. n. 1/2022 poi convertito in legge n. 18/2022, ritenendo che tale disposizione contrastasse con i principi di ragionevolezza e uguaglianza, nonché di libertà di circolazione, sanciti negli artt.
3 e 16 Cost., in quanto avrebbe introdotto una disparità di trattamento nei confronti dei cittadini italiani ai quali non sarebbe stato consentito, al pari di quelli stranieri, l'accesso a determinati servizi anche con il possesso della sola certificazione verde base.
Premesso che – pur essendo nelle more cessati gli obblighi imposti dalla norma primaria suddetta – questa non può essere disapplicata per violazione dei principi costituzionali, né il giudice può dichiararne le dedotte nullità, invalidità, annullabilità, inefficacia o inapplicabilità conseguenti alla non conformità al dettato costituzionale, al fine di riconoscere la sussistenza del diritto al risarcimento del danno che sarebbe stato conseguenza di quella disposizione. La non conformità della norma alla Costituzione, il cui riconoscimento costituisce il presupposto dell'illecito imputato alle Amministrazioni convenute, può invece essere accertata e dichiarata soltanto dalla Corte Costituzionale, a seguito della rimessione ad essa della decisione in merito alla questione di legittimità.
Ritenuta la sussistenza del requisito della rilevanza, perché l'origine del danno risiederebbe proprio nella dedotta illegittimità della legge, e dovendo quindi vagliarsi il requisito della non manifesta infondatezza, il tribunale ritiene che la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, per quanto di seguito esposto.
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In primo luogo, nel caso in esame va esclusa la disparità di trattamento con i cittadini provenienti da uno Stato estero come invece lamentato dall'attore.
L'accesso ai servizi e alle attività di cui l'attore lamenta la privazione, infatti, era concesso alle persone provenienti dall'estero mediante l'esibizione di un green pass base rilasciato, tuttavia, sulla base di un test antigenico molecolare con risultato negativo, effettuato nelle quarantotto ore precedenti. La diversità di trattamento quindi era giustificata dall'esigenza di disporre un trattamento diverso per situazioni oggettivamente e soggettivamente diverse, al fine di estendere quanto più possibile sul territorio nazionale la vaccinazione, la cui efficacia protettiva da forme severe della patologia tendeva a ridursi nel tempo: la somministrazione della c.d. dose booster veniva pertanto raccomandata ai residenti in Italia (e non soltanto cittadini italiani, come invece lamentato dall'attore), ossia ai soggetti sottoposti alla sovranità territoriale dello Stato italiano ed immediati fruitori del servizio sanitario nazionale (al contrario dei non residenti, verosimilmente curati dal sistema sanitario dello Stato di provenienza).
Inoltre, in tema di legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia, il legislatore ha effettuato un bilanciamento degli interessi costituzionali fondamentali coinvolti (libertà personale ex art. 13 Cost., libertà di circolazione ex art. 16 Cost., libertà di riunione ex art. 17 Cost., da un lato, e diritto alla salute ex art. 32 Cost., dall'altro). La norma censurata, inclusa tra le misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto e in quel momento in crescente diffusione, era finalizzata ad introdurre forme di protezione e di tutela, coinvolgendo necessariamente molteplici valori costituzionali tra cui rientravano, oltre alla libertà di autodeterminazione individuale nelle scelte inerenti alle cure sanitarie, anche la tutela della salute individuale e collettiva, sancito nell'art. 32 Cost. Nel caso in esame il legislatore non ha imposto all'intera collettività l'obbligatorietà delle vaccinazioni contro il
Covid-19, come probabilmente avrebbe potuto, ma ha operato un bilanciamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute non irragionevole né sproporzionato, a fronte di un virus respiratorio altamente contagioso, anche alla luce delle conoscenze medico-scientifiche del momento.
Non sussisteva pertanto alcun obbligo vaccinale nei confronti dell'attore il quale, dopo essersi sottoposto al primo ciclo vaccinale e aver conseguito il c.d. green pass base, decideva liberamente di sottrarsi alla somministrazione della terza dose.
Ebbene, la conseguenza di tale decisione, che può ben trovare fondamento nell'autodeterminazione del singolo nelle scelte inerenti alle cure sanitarie (diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13 e 32 Cost. e dagli artt. 1, 2, 3
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Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea), ha comportato tuttavia l'assunzione della responsabilità delle conseguenze previste dalla legge, anche in considerazione del fatto che la decisione di rinunciare al trattamento sanitario e di non completare il ciclo vaccinale non è stata supportata, in questa sede, da un'adeguata motivazione, né da alcun riferimento specifico riguardante la presenza di eventuali controindicazioni per lo stato di salute dell'attore.
Nel caso di specie la conseguenza della mancata assunzione della terza dose del vaccino, da cui presumibilmente non sarebbe derivato alcun rischio specifico per l'attore, era rappresentata dall'impossibilità di accedere a determinate attività
e servizi fino alla eventuale somministrazione della terza dose ovvero fino alla durata dello stato di emergenza: la scelta del legislatore, pertanto, non rivestiva natura sanzionatoria e alla luce degli interessi coinvolti, risultava calibrata.
Il Tribunale ritiene di escludere che le doglianze di incostituzionalità formulate dell'attore siano fondate in quanto l'impossibilità di fruire di determinate attività e la privazione alla soddisfazione individuale di tali interessi, ovvero di spostarsi con mezzi di trasporto pubblico sul territorio nazionale, seppure potrebbero avere determinato delle conseguenze potenzialmente pregiudizievoli per il singolo – essendo attività volte allo sviluppo della persona e meritevoli di tutela (sono state indicate, infatti, a titolo esemplificativo la consumazione di pasti o bevande in spazi chiusi al bar, locali o ristoranti, l'uso di mezzi di trasporto locale o a medio- lunga percorrenza) – non ha generato una compressione non consentita dei diritti fondamentali della persona e non possono rilevare di fronte all'interesse pubblico generale alla salvaguardia della salute delle persone.
La giurisprudenza costituzionale in materia di vaccinazioni è salda nell'affermare che l'art. 32 Cost. postuli il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco interesse della collettività a preservare lo stato di salute degli altri (Corte Cost. n.
5/2018). E' quindi possibile ritenere: che la predeterminazione da parte del legislatore delle concrete modalità di esercizio di determinate attività e la conseguente impossibilità di fruizione che ne era derivata per l'attore, stante la mancata somministrazione della terza dose del vaccino, avessero generato un'ipotesi di mero disagio per l'Avv. AN;
che tale disagio è stato circoscritto a un periodo esiguo, ossia dall'1.2.2022 (data di cessazione della validità della certificazione verde dell'attore) al 31.3.2022 (data di cessazione dello stato di emergenza), stante la rapida successione di modifiche normative che, attraverso un sistema di monitoraggio periodico e sempre in evoluzione, avevano disposto la graduale eliminazione del c.d. green pass, sia base che rafforzato.
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In conclusione, la norma impugnata di incostituzionalità, inclusa tra le stringenti misure volte a contenere le conseguenze della diffusione del contagio, era giustificata, sul piano della ragionevolezza, dalla finalità di tutela della salute collettiva e non scalfiva i valori costituzionali fondamentali coinvolti.
3 – Parimenti non sussiste il preteso contrasto con la Carta dei diritti
Fondamentali dell'Unione Europea.
I diritti e le libertà fondamentali sanciti dagli atti di diritto dell'Unione non rilevano, infatti, nel caso in esame in quanto le misure di prevenzione e di contrasto alla diffusione di un'epidemia tra la popolazione nazionale sono da ricondursi ad esigenze di natura sanitaria e, pertanto, riguardano la materia della tutela della salute e della gestione e organizzazione del sistema sanitario nazionale, la quale rientra a pieno titolo nella competenza dei singoli Stati membri e non dell'Unione
Europea.
4 – Alla ritenuta non illegittimità delle contestate disposizioni normative, la cui efficacia è stata opportunamente modulata con riferimento all'espansione della pandemia sul territorio e al suo ritrarsi, consegue che le lamentate – e verosimilmente sussistenti – limitazioni di alcuni diritti dei destinatari di quelle misure non configurano alcun illecito risarcibile, sicché non può essere accolta la domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale proposta dall'attore.
5 – Alla soccombenza segue la condanna dell'attore al pagamento in favore della controparte delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo (d'ufficio, in difetto di presentazione della relativa nota) secondo i criteri previsti dal D.M. Giustizia n.
55 del 2014, tenendo conto dell'attività processuale effettivamente svolta dalle
Amministrazioni convenute, che non hanno redatto memorie istruttorie e memorie conclusive, e del valore della causa (€ 5.200,00)
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza,
definitivamente decidendo sulle domande proposte da IC TE nei confronti della e Controparte_1 [...]
in persona del p.t., e del CP_1 Controparte_3
, così provvede: Controparte_2
a) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 d.l. n. 5/2002 (poi confluito nell'art. 2-quater della l. n. 18/2022, introdotto in sede di conversione del d.l. n. 1/2022 contestualmente
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all'abrogazione dell'intero d.l. n. 5/2022) per contrasto con gli artt. 1, 3, 13, 16 e
32 Cost., sollevate dall'attore;
b) rigetta le domande;
c) condanna IC AN al pagamento in favore delle Amministrazioni convenute al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.702,00 per compensi professionali (di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria ed € 426,00 per la fase decisionale), oltre alle eventuali spese prenotate a debito e altri eventuali oneri accessori.
Così deciso in Roma, l'11.3.2025.
Il Giudice
Federico Salvati
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