Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 07/04/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Maria Recalcati ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1513/2024 promossa da:
(C.F. - pec: , in persona Parte_1 P.IVA_1 Email_1
del legale rappresentante pro tempore con sede in AZ BB (VA) via Parte_2
Marconi n. 39, rappresentata e difesa dall'avv. Irene Ambrogia Visconti, presso il cui Studio in
Varese via Morazzone n. 12 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE OPPONENTE contro
C.F. e P.IVA ), con sede legale in LL Controparte_1 P.IVA_2
(VA) Via Cantoni n. 1, in persona dell'Amministratore Unico, legale rappresentante pro tempore, sig. rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio De Risi, presso il cui studio in Controparte_2
LL (VA) Via Cantoni n. 1 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso monitorio
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI per l'attore opponente (come da fogli depositati telematicamente in data 18 febbraio 2025)
“Voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi esposti negli scritti difensivi di parte attrice opponente,
In via preliminare e/o pregiudiziale:
• dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito e rimettere le parti dinanzi al giudice competente, ossia innanzi al Tribunale di Busto Arsizio e per l'effetto revocare, annullare o con qualsivoglia ulteriore formula dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n.
1
965/2024 e notificato in data 27.5.2024;
• rigettare richiesta di concessione dell'esecuzione provvisoria del Decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc, per le motivazioni di cui in premessa.
Nel merito
In via principale: revocare, annullare o con qualsivoglia ulteriore formula dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 326/2024 emesso dal Tribunale di Varese in data 20.5.2024 nell'ambito del procedimento n. RG 965/2024 e notificato in data 27.5.2024, perché infondato ed illegittimo per le motivazioni di cui in premessa.
In via subordinata: accertare e dichiarare che nulla deve alla società Parte_1 [...]
per i titoli e le ragioni avanzate nel decreto ingiuntivo opposto. CP_1
In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda della società opposta, condannare al pagamento della minor somma che verrà Parte_1 accertata in corso di causa, per le motivazioni di cui in premessa.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio maggiorate degli accessori di legge, IVA e CPA, come da nota spese allegata.
*** *** ***
In via istruttoria
La scrivente difesa si riporta e richiama tutta la documentazione già versata in atti (docc. 1 – 13) ed altresì chiede ammettersi interrogatorio formale e prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che tra luglio ed agosto 2023 ha eseguito lavori di riparazione e di demolizione sul forno
Botta presso la società sita in Lozzolo in provincia di Vercelli, come risulta dalla fattura di cui al CP_1 documento n. 3 del fascicolo della società opponente che si rammostra al teste;
2) Vero che l'intervento della società si rendeva necessario in quanto gli strumenti forniti CP_3 dalla società risultavano inadeguati rispetto alle lavorazioni Controparte_1 commissionate dalla società opponente alla Controparte_1
3) Vero che tra luglio ed agosto 2023 si recava per conto di presso la società Parte_1 sita in Lozzoloin provincia di Vercelli per aiutare ad eseguire i lavori di Controparte_1 demolizione del forno Botta, dal momento che si erano verificati ritardi nell'esecuzione dei lavori commissionati alla società opposta;
4) Vero che si era impegnata a vendere alla società messicana il forno Parte_1 CP_4
Botta;
5) Vero che per procedere alla vendita del forno alla società messicana si erano Per_1 CP_4 rese necessarie delle lavorazioni sul predetto forno, tra le quali la demolizione del refrattario;
6) Vero che la società ad agosto 2023 commissionava alla società opposta il Parte_1 rifacimento refrattario del forno;
7) Vero che durante l'esecuzione dei lavori si verificavano continui ritardi che comportavano lo slittamento della data di consegna del forno Botta alla società sita in Messico, come CP_4 risulta dai messaggi WhatsApp prodotti al documento 9 del fascicolo di parte opponente;
2 8) Vero che la società messicana acquirente finale del forno, ha rilevato danni CP_4 strutturali ed al rivestimento refrattario del forno Botta acquistato da come Parte_1 risulta dalla relazione tecnica prodotta al documento 12 del fascicolo di parte opponente.
Si indicano come testimoni:
presso Bioedil MB di LO Mattia in Biandronno (VA), Via Matteotti n. 5, Testimone_1 sui capitoli di prova n. 1) e 2);
residente in [...] Aprile n. 47, sul capitolo di prova n. Tes_2
3);
residente in [...], sul capitolo di Tes_3 prova n. 3);
presso EWT, S.L.U. Pol.Vallveric - C. dels Remences Remences, 66, Matarò CP_5
(Barcellona), sui capitoli di prova n. 4), 5), 6), 7) e 8).
Con ogni più ampia riserva”.
per parte convenuta (come da fogli depositati telematicamente in data 14 febbraio 2025)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: in via pregiudiziale di rito:
- rigettare l'avversa eccezione di incompetenza territoriale per tutte le ragioni esposte in narrativa e quindi confermare la competenza del Tribunale di Varese adito da
[...] in sede monitoria, Controparte_1 in via subordinata, sempre in via pregiudiziale di rito:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale ex adverso avanzata da parte attrice opponente, concedere termine
[...] per procedere con la riassunzione del presente giudizio avanti il Tribunale di Controparte_6
Busto Arsizio ovvero dinanzi al Tribunale ritenuto competente;
in via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione come esposto in narrativa;
in via principale, nel merito:
- respingere tutte le domande avversarie (ivi compresa l'avversa eccezione di incompetenza territoriale) in quanto tutte infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo opposto;
in via subordinata,
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda spiegata in via principale, accertare e dichiarare che in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, è debitrice nei confronti di in persona Controparte_1 dell'Amministratore Unico, legale rappresentante pro tempore, sig. della Controparte_2 somma di €.50.630,00.= oggetto della fattura n. 287 di data 30.10.2023, ovvero della
3 maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre interessi moratori dalla scadenza della fattura al saldo e, quindi, condannare in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di in persona Controparte_1 dell'Amministratore Unico, legale rappresentante pro tempore, sig. della Controparte_2 somma di €.50.630,00.= oggetto della fattura n. 287 di data 30.10.2023, ovvero della maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre interessi moratori dalla scadenza della fattura al saldo;
Con vittoria di spese e compensi di causa
- in via istruttoria:
in persona dell'Amministratore Unico, legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, sig. chiede la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: Controparte_2
- Vero che nel mese di agosto 2023 la società ha ricevuto incarico Controparte_1 dalla società di procedere alla pulizia, intonacata e sistemazione Parte_1 generale del refrattario di un forno botta FTS 27/12 di un proprio cliente terzo - testimonianze del sig. del sig. , della sig.ra Testimone_4 Testimone_5 [...]
CP_7
- Vero che durante le prime operazioni di pulizia interna del forno FTS 27-12 di Per_1 proprietà del cliente finale di è stata riscontrata all'interno del bacino Parte_1 del forno una cospicua formazione di abbondante e massiccio corindone, tale da richiedere perla sua demolizione ulteriori e più complesse attività e lavorazioni nonché
l'impiego di ulteriori mezzi rispetto a quanto originariamente previsto con l'iniziale ordine formulato da ad agosto 2023 - testimonianze del sig. Parte_1 Tes_4
del sig.
[...] Testimone_5
- Vero che nel mese di agosto, settembre e sino ai primi giorni del mese di ottobre 2023, ha eseguito i lavori commissionati da nel Controparte_1 Parte_1 rispetto degli ordini ricevuti ad agosto ed a settembre 2023, anche avvalendosi per le ulteriori lavorazioni di demolizione ed estrazione del blocco di corindone di ulteriori mezzi e maestranze ovvero incaricando per suo conto ditte specializzate quali la società
Techno Ref S.r.l. e la società Negro Servizi S.r.l. - testimonianze del sig. Testimone_4 del sig. , della sig.ra Testimone_5 Controparte_7
- Vero che nel mese di settembre 2023 la società Techno Ref S.r.l. ha ricevuto incarico dal sig. di procedere alla demolizione del Controparte_8 rivestimento refrattario vecchio (corindone), alla rimozione delle scorie interne, nonché alla saldatura degli ancoraggi, del forno Botta FTS 27-12 di proprietà del cliente finale di come anche dichiarato nella relazione a firma di Techno Ref S.r.l. Parte_1 che si rammostra sub. doc.
9 - testimonianze del sig. del sig. CP_9 Per_2
, del sig. del sig. del sig.
[...] Persona_3 Testimone_4 Testimone_5
- Vero che durante l'esecuzione dei lavori la ruspetta demolitrice / escavatore messo a disposizione da è risultata inidonea e quindi inutilizzabile per le attività Parte_1 di demolizione del corindone presente all'interno del bacino del forno Botta FTS 27-12 e che quindi le attività di demolizione sono state effettuate dalla società Techno Ref S.r.l.
4 mediante un proprio particolare demolitore radiocomandato denominato BROKK, come anche dichiarato nella relazione a firma di Techno Ref S.r.l. che si rammostra sub. doc. 9
- testimonianze del sig. del sig. , del sig. CP_9 Persona_2 Persona_3 del sig. del sig. Testimone_4 Testimone_5
- Vero che, durante l'esecuzione dei lavori di demolizione, all'interno del bacino del forno
Botta FTS 27-12 di proprietà del cliente finale di è stata rilevata una Parte_1 consistente formazione di corindone, tanto da risultare un unico monoblocco, impossibile da rompere ed estrarre dalla porta di carico a causa delle eccessive dimensioni, tanto da rendersi necessario l'intervento di uno specifico camion gru che avesse dimensioni del braccio opportune a supportare il peso del blocco di corindone interno ed estrarlo obbligatoriamente dalla torre verticale e che tale intervento è stato eseguito in data
22.09.2023 dalla società Negro Servizi S.r.l. incaricata da CP_1 Controparte_1 comeanche dichiarato nella relazione a firma di Techno Ref S.r.l. che si rammostra sub. doc.
9 - testimonianze del sig. del sig. , del sig. CP_9 Persona_2 [...]
del sig. del sig. , della sig.ra Per_3 Testimone_4 Testimone_5 Controparte_7
- Vero che la società Techno Ref S.r.l. ha portato a termine e con esito positivo le attività di demolizione del rivestimento refrattario vecchio (corindone), di rimozione delle scorie interne, nonché di saldatura degli ancoraggi del forno Botta FTS 27-12 di proprietà del cliente finale di come anche dichiarato nella relazione a firma di Parte_1
Techno Ref S.r.l. che si rammostra sub. doc.
9 - testimonianze del sig. del sig. CP_9
, del sig. del sig. del sig. Persona_2 Persona_3 Testimone_4 Tes_5
[...]
- Vero che, ultimate le lavorazioni, per il tramite del proprio Parte_1 vettore/trasportatore incaricato ha provveduto in data Parte_3
13.10.2023 a ritirare presso lo stabilimento di in Lozzolo (VC) Controparte_1
Via Galizia 1 il forno FTS 27-12, come da documento di trasporto sub. doc. 14 che Per_1
Le si rammostra - testimonianze del sig. del sig. , della Testimone_4 Testimone_5 sig.ra Controparte_7
Sui capitoli di prova sopra indicati si citano come testimoni:
- presso con sede legale in LL (VA) Via Testimone_4 Controparte_1
Cantoni n. 1 e stabilimento in Lozzolo (VC) Via Galizia 1
- presso con sede legale in LL (VA) Via Controparte_7 Controparte_1
Cantoni n. 1 , residente in [...] Testimone_5
- presso Techno Ref S.r.l. con sede legale in Chiari (BS) Via G. Mazzini 29/A CP_9
- , presso Techno Ref S.r.l. con sede legale in Chiari (BS) Via G. Mazzini Persona_2
29/A
- presso Techno Ref S.r.l. con sede legale in Chiari (BS) Via G. Mazzini Persona_3
29/A nonché a prova contraria indiretta, chiede l'ammissione della prova Controparte_1 testimoniale sulla seguente circostanza:
5 - Vero che nei giorni antecedenti il ritiro del forno avvenuto un data 13.10.2023, si è recata presso lo stabilimento di in Lozzolo Parte_1 Controparte_1
(VC) Via Galizia 1 provvedendo in completa autonomia a sistemare o, meglio, rattoppare la carpenteria del forno botta FTS 27/12, che si presentava già particolarmente danneggiata al momento della sua consegna presso lo stabilimento Controparte_10
e più precisamente procedendo con le seguenti attività i) di rattoppo/chiusura del
[...] buco presente nella parte esterna del forno in prossimità del bruciatore, ii) di sigillatura di numerosi angoli/punti della carpenteria, iii) di rattoppo e rivestimento dei tubi esterni con nastro adesivo a logo della stessa iv) di tinteggiatura della Parte_1 carpenteria del forno, come da fotografie che Le si rammostranno sub. docc. 17 e 18
Si citano per la testimonianza i testi già indicati a prova diretta nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di data 20.11.2024:
- presso con sede legale in LL (VA) Testimone_4 Controparte_1
Via Cantoni n. 1 e stabilimento in Lozzolo (VC) Via Galizia 1
- , residente in [...] Testimone_5 con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare istanze istruttorie nei termini di rito, indicare testimoni a favore ed eventuali capitoli di prova, anche in considerazione delle avverse espositive, chiedendo sin d'ora il rigetto delle istanze istruttorie avversarie e di essere ammessi a prova contraria in caso di accoglimento dei mezzi istruttori ex adverso proposti.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, si opponeva al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 362/2024 emesso dal Tribunale di Varese in data 20 maggio 2024 in favore di
, chiedendo la revoca dello stesso. Controparte_1
L'attrice opponente eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito e, nel merito, contestava il corretto adempimento della convenuta alle proprie prestazioni, nonché la correttezza dell'ammontare richiesto dalla stessa a titolo di corrispettivo.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 30 settembre 2024, si costituiva chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria Controparte_1
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, la conferma dello stesso essendo l'opposizione infondata in fatto e in diritto.
All'esito della prima udienza celebrata il 10 dicembre 2024, con ordinanza dell'8 gennaio 2025, il Giudice, ritenuta fondata l'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente, fissava udienza
6 di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 18 febbraio 2025.
Alla fissata udienza le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. L'eccezione di incompetenza
2.1 Come anticipato, l'attrice, opponendosi al decreto ingiuntivo n. 362/2024 emesso dal
Tribunale di Varese, ha preliminarmente eccepito l'incompetenza dell'intestato Tribunale che ha emesso il decreto ingiuntivo in questa sede opposto, avendo le parti individuato il Tribunale di
Busto Arsizio quale foro esclusivo per ogni controversia scaturente dal contratto tra le stesse concluso.
L'opposta, nella comparsa di costituzione e risposta, ha contestato la fondatezza dell'eccezione sollevata dalla controparte evidenziando: i) che la clausola contrattuale con la quale era stato indicato come foro esclusivo quello di Busto Arsizio doveva ritenersi invalida in quanto non ritualmente approvata per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., essendo la sottoscrizione avvenuta in calce a un generico richiamo “in blocco” di tutte le clausole previste nell'offerta; ii) che l'eccezione non era stata ritualmente svolta, avendo la controparte omesso di indicare nella prima difesa utile l'incompetenza del Tribunale adito con riferimento a tutti i criteri in astratto concorrenti.
L'opponente ha replicato nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. che la clausola era, invero, stata correttamente sottoscritta e che in caso di foro esclusivo convenzionale non era necessario contestare tutti i fori alternativamente concorrenti.
2.2 L'eccezione è fondata, dovendo ritenersi competente il Tribunale di Busto Arsizio, per le ragioni di seguito esposte.
2.2.1 Le parti hanno concluso in data 22 settembre 2023 a AZ BB contratto avente a oggetto la consegna e il montaggio di un forno in favore dell'opponente. L'art. 5 delle condizioni generali del contratto così dispone: “[…] per ogni controversia sarà competente, in via esclusiva, il foro di Busto Arsizio (VA)”.
Ora, considerato che in base alle regole di competenza generali (artt. 19 e 20 c.p.c.) sarebbe competente il Tribunale di Varese in quanto luogo in cui ha sede la società sostanzialmente convenuta, ovvero (art. 19 cpc), e in cui è sorta e deve eseguirsi la prestazione Parte_1
(art. 20 cpc), la clausola contenuta nell'art. 5 delle condizioni generali del contratto è sicuramente
7 riconducibile nell'alveo dell'art. 28 c.p.c., contenendo una deroga alla competenza per territorio concordata tra le parti.
Tale accordo rispetta i requisiti formali richiesti dall'art. 29 c.p.c., rivestendo la forma scritta, e deve ritenersi volto ad attribuire al giudice designato la competenza esclusiva, essendo così espressamente stabilito (cfr. doc. 1 fascicolo attrice dove si legge all'art. 5 delle condizioni generali del contratto “in via esclusiva”).
Sul punto giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche di recente ribadito (Cass. n. 33203/2024), secondo il quale “la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, dovendo essere inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (cfr., ex multis, Cass. n. 37159 del 2021; Cass. n. 21362 del 2020; Cass. n. 1838 del 2018; Cass. n. 18707 del 2014; Cass. n.
17449 del 2007; Cass. n. 4757 del 2005); in particolare, è stato chiarito che, ove sia riferito ad una prescrizione contenutistica di un atto a forma scritta, l'avverbio "espressamente" significa che l'atto deve recare parole scritte che esplicitino quel contenuto in modo chiaro ed inequivocabile (Cass. 20/09/2023, n. 26924, non mass.); ebbene, nel disciplinare la forma e gli effetti dell'accordo con cui le parti scelgono il giudice competente per territorio con riferimento ad uno o più affari determinati, l'art. 29, primo comma, cod. proc. civ. dispone appunto che tale accordo deve risultare da atto scritto e il secondo comma di detta norma aggiunge che esso attribuisce al giudice designato competenza esclusiva solo ove ciò sia espressamente stabilito;
occorre pertanto che l'accordo predichi esplicitamente l'esclusività del foro convenzionalmente designato, o utilizzando l'aggettivo corrispondente
("esclusivo") oppure adottando espressioni (ad es.: "in ogni caso", necessariamente", "senza possibilità di altri fori", ecc.) rilevatrici della inequivoca intenzione di attribuire tale carattere”.
2.2.2 Ritenuta, dunque, presente una clausola contrattuale contenente l'individuazione di un foro competente in via esclusiva, deve essere accertata la validità della stessa, contestata dalla convenuta opposta.
A tale fine deve, innanzitutto, rilevarsi che il contratto in esame intercorso tra le parti rientra tra i c.d. contratti per adesione (nello specifico concluso tra due professionisti), atteso che il contenuto del contratto è stato predisposto unilateralmente da , senza che Controparte_1
8 abbia avuto possibilità di modificarlo e apparendo lo schema contrattuale e Parte_1
le condizioni generali come predisposte per essere dirette a una pluralità indifferenziata di soggetti sia dal punto di vista sostanziale che da quello formale (si veda in tal senso la recente pronuncia della Cass. n. 234/2024, espressione di un consolidato orientamento, dove si legge:
“Per riconoscere l'esistenza dell'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'articolo 1341, comma 2, del Cc, non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie”).
Si aggiunga, in ogni caso, che non è contestata tra le parti la riconducibilità del contratto all'interno della categoria dei c.d. contratti per adesione, ai quali si applicano le disposizioni previste dagli artt. 1341 e 1342 c.c., atteso che entrambe le parti ritengono tali disposizioni applicabili al caso in esame, sebbene pervenendo a conclusioni opposte con riguardo al rispetto delle stesse.
Ciò posto, deve rilevarsi che in calce al contratto intercorso tra le parti si legge “ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cc la Committente dichiara di aver preso visione e di approvare specificatamente le clausole di cui sopra riportate” e sotto tale enunciato è presente la sottoscrizione della . Parte_1
Ora, considerata la tipologia di contratto e la modalità di sottoscrizione dello stesso e delle clausole da ritenersi vessatorie ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c., l'art. 5 delle condizioni generali del contratto, derogativo della competenza territoriale, non risulta validamente sottoscritto, atteso che la sottoscrizione “in blocco” delle clausole vessatorie per potersi considerare rispettosa del disposto della norma sopra citata necessita della presenza di un elenco preciso e dettagliato, che riporti solo alcune clausole delle condizioni generali del contratto identificate attraverso un richiamo numerico ed una breve indicazione del contenuto, così da rendere edotto e consapevole il contraente "debole" di quanto sta per approvare con la sua sottoscrizione (ex multis Cass. n. 17939/2018; Cass. n. 12739/2017). Nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso in esame.
9 Ciò posto, ritiene il Tribunale che, sebbene la clausola derogativa della competenza contenuta nel contratto in esame sia effettivamente invalida ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c. in quanto avente natura vessatoria e non essendo stata validamente sottoscritta, tale invalidità non possa essere invocata dalla parte opposta, che ha predisposto il contratto e in favore della quale la clausola risulta formulata.
In tale senso si è pronunciata in diverse occasioni la Suprema Corte, con motivazione condivisibile. Nel dettaglio, ad avviso della Corte di Cassazione, “essendo la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie requisito per l'opponibilità delle clausole medesime al contraente aderente, quest'ultimo è il solo legittimato a farne valere l'eventuale mancanza, sicché la nullità di una clausola onerosa senza specifica approvazione scritta dell'aderente non può essere invocata dal predisponente (Cass. n. 27320/2020; Cass. n.
20205/2017; Cass. n. 12591/2014; Cass. n. 14570/2012; Cass. n. 11213/1991; Cass. n. 79/1978; contra Cass. n. 16394/2009; Cass. n. 547/2002; Cass. 1606/1995; Cass. n. 1647/1976; Cass.
S.U. n. 3508/1974; Cass. n. 777/1966)”.
2.2.3 Infine, ritenuta valida la clausola che individuava un foro convenzionale esclusivo, deve rilevarsi che l'eccezione di incompetenza è stata validamente sollevata dall'opponente. E infatti, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito “che la parte la quale eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta anche a contestare tutti i fori alternativamente previsti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione (sentenza 1 agosto 2001, n.
10449, confermata dall'ordinanza 18 giugno 2018, n. 15958) Ne consegue che, una volta accertata la validità e operatività della clausola derogatoria contenente l'indicazione di un foro esclusivo, non occorre verificare la validità della deroga anche in relazione ai fori generali richiamati nel secondo motivo di ricorso (artt. 18,19 e 20 c.p.c.)” (così Cass. n. 20713/2023, si vede anche Cass. n.33203/2024).
In conclusione, l'eccezione di incompetenza formulata da parte opponente è fondata e deve, pertanto, essere dichiara l'incompetenza del Tribunale di Varese in favore del Tribunale di Busto
Arsizio e il decreto ingiuntivo emesso dal giudice incompetente essere revocato, in quanto nullo
(Cass. n. 34820/23; Cass. n. 15988/2023).
10 3. Le spese di lite
Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere poste a carico della convenuta opposta, in applicazione dell'ormai pacifico principio della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale
“allorquando il Giudice dichiara la propria incompetenza chiudendo il processo avanti a sé, è tenuto a provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rimettere la relativa pronuncia al Giudice dichiarato competente, atteso che tale dichiarazione chiude il processo avanti a detto Giudice a nulla rilevando l'impossibilità di far ricorso al criterio della soccombenza dovendosi identificare la parte soccombente con quella che ha comunque dato causa alla fase processuale rivelatasi inutile costringendo l'altra parte a sostenere le spese conseguenti a tale fase" (Cass. 14.5.2008 n.
12137 nonché Cass. 20.10.2006 n. 22541; Cass. 14.10.2005 n. 19958)”.
Le spese di lite devono, quindi, essere poste a carico della convenuta opposta e si liquidano, come da dispositivo, applicando i valori medi ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della domanda, con una riduzione del 40% con riguardo alla fase istruttoria, consistita nel solo deposito delle memorie, e della fase decisionale, svoltasi nelle modalità dell'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, così decide:
1. DICHIARA la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Busto Arsizio;
2. FISSA il termine di legge di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa innanzi al giudice competente;
3. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 362/2024 emesso dal Tribunale di Varese;
4. CONDANNA parte opposta, al pagamento delle spese di Controparte_1
lite in favore di , che si liquidano in euro 6.056, oltre al 15% per spese Parte_1
generali, IVA (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e CPA.
Così deciso in Varese il 7 aprile 2025.
Il Giudice
Marta Maria Recalcati
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