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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 23/12/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4055/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4055/2025 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
CINTI DANIELE;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_2
TU RE e GA DE.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:“1) I coniugi vivranno separati e con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Dal 1.9.2025 il Signor farà rientro nella casa coniugale sita a Filottrano (An), in Via G. Pt_2
Schiavoni n. 22, p. 4, mentre la sig.ra si trasferirà in altro immobile di civile abitazione di Parte_1 proprietà del Sig. e sita a Filottrano (An), in Via Vittorio Veneto n. 34, nella quale potrà Pt_2 risiedere a titolo gratuito con le figlie fino al 30/06/2026, periodo durante il quale si farà carico delle utenze e ciò fino al trasferimento definitivo presso l'abitazione di proprietà della predetta Signora sita a Filottrano (AN) in via Lazio n.
2. Sino al trasferimento finale, pertanto, le parti non Parte_1 muteranno la propria residenza.
La Signora potrà asportare dalla casa coniugale gli arredi, utensili ed elettrodomestici Parte_1 ritenuti utili ad entrambe le residenze di Via Vittorio Veneto e di Via Lazio, previa comunicazione al
Sig. dei beni in questione. Pt_2
- 1 - Quand'anche l'abitazione di Via Lazio n. 2, di proprietà della Sig.ra non fosse libera e Parte_1 disponibile entro la data pattuita per il trasferimento della stessa, i coniugi convengono che la casa coniugale rimarrà nella esclusiva disponibilità del Sig. Pt_2
3) I coniugi si danno atto della attuale reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
4) Le figlie minori, e , verranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocamento prevalente presso la residenza della madre, per accordo tra le parti, ovvero prima provvisoriamente presso la residenza di Via Vittorio Veneto n. 34 ed in seguito in quella di proprietà della sig.ra sita in Via Lazio n. 2; Parte_1
5) Il figlio , ormai maggiorenne e prossimo all'indipendenza economica, continuerà ad Per_3 abitare nella casa coniugale di Via Schiavoni n. 22, con il padre, potendo vedere la madre e/o intrattenersi con la stessa ogni volta che vorrà;
6) La responsabilità genitoriale sulle figlie minori sarà esercitata congiuntamente da ambo i genitori con riferimento alle questioni più importanti relative alla educazione, alla istruzione (es. scelta della scuola, ecc…), alla salute (es. scelta dei medici, valutazione sulla opportunità/necessità di visite, esami, terapie, eventuali interventi); mentre le decisioni quotidiane di ordinaria amministrazione verranno assunte, alternativamente, dal genitore presso il quale le figlie si troveranno.
Le minori frequenteranno entrambi i genitori secondo il seguente schema minimo a seguire che si intende anche quale vero e proprio piano genitoriale concordato:
- Il padre vedrà e terrà con sé le figlie minori a fine settimana alterni e, quindi, dal venerdì sera dalle ore 19.00 quando le preleverà dalla residenza della madre e fino al lunedì mattina successivo quando avrà cura di accompagnarle a scuola o comunque alla fermata del bus.
Durante la settimana il padre potrà tenere con sé le figlie per due sere la settimana, delle quali una sarà comunque non coincidente con quelle in cui la figlia ha gli allenamenti, dalle ore 19.00 Per_1 quando le preleverà dalla residenza della madre e fino al mattino successivo quando avrà cura di accompagnarle a scuola o comunque alla fermata del bus. Il padre continuerà a portare la figlia agli allenamenti come da loro consuetudine. Per_1
In ogni caso, il padre si impegna a tenere con sé entrambe le figlie per due sere la settimana dando priorità alle esigenze scolastiche, educative ed organizzative di ed , in accordo con Per_1 Per_2 la madre anche alla luce degli impegni delle medesime.
I genitori si danno atto che, in caso di impedimenti durante i giorni di propria spettanza nel tenere le figlie o di necessità e/o impegni scolastici e/o extrascolastici delle minori, si avvarranno con prevalenza dell'aiuto e del sostegno dell'altro genitore, facendo ricorso alla figura dei nonni materni e paterni o zii solo in via residuale.
- 2 - In tale ottica, le parti si impegnano a collaborare tra loro per quanto riguarda le attività scolastiche ed extrascolastiche dei minori e ciò indipendentemente dallo schema di frequentazione stabilito, di modo da garantire appieno le inclinazioni ed aspirazioni di ambo i minori, condividendo tra loro le scelte di maggiore interesse e/o utili al loro sviluppo anche rendendone partecipi le figlie.
A tal fine, le parti si impegnano assieme a rappresentare ai figli il nuovo schema di frequentazione che hanno condiviso.
Fermo quanto stabilito, i genitori saranno sempre liberi, tra loro in accordo e nel rispetto della volontà dei minori, delle esigenze lavorative di ciascuno e delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori, di decidere tempi e giorni diversi e più ampi di quelli indicati, impegnandosi a comunicare e collaborare tra loro, portandosi reciproco rispetto;
- Durante il periodo estivo o in caso di assenza da scuola in periodo scolastico, qualora la mattina le ragazze non abbiano parenti disponibili a stare con loro sino al rientro della madre o del padre, i genitori potranno ricorrere all'aiuto di una baby-sitter e le relative spese saranno suddivise per il
70% a carico del padre e per il 30% a carico della madre;
- Durante le vacanze natalizie, le minori saranno affidate, sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale, ad un genitore (ad iniziare dalla madre per l'anno 2025) dall'uscita della scuola dell'ultimo giorno di scuola e fino al 27/12 compreso e dalla mattina del 28/12 e sino al 31/12 compreso il relativo pernotto con l'altro genitore.
Nei giorni successivi al 31/12 e, quindi, a partire dal 01/01 e sino all'inizio delle scuole, e fatti salvi migliori accordi tra i coniugi, le figlie minori resteranno affidate per due giorni consecutivi ad un genitore e due giorni consecutivi all'altro;
- Durante le vacanze di Pasqua, le minori trascorreranno, sempre in maniera alternata di anno in anno, con un genitore dal primo giorno di vacanza (giovedì) sino a Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo fino al martedì successivo compreso, sino all'inizio della scuola con l'altro genitore;
iniziando per l'anno 2026 con il padre.
Nei giorni della “festa della mamma” e del suo compleanno, così come analogamente, nei giorni della “festa del papà” e del suo compleanno, i figli staranno rispettivamente con la madre e con il padre sino alle 21:30 per poi riprendere con il regime ordinario. Le restanti festività infrannuali (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il 25 Aprile, 1° Maggio, 15 agosto e 8 Dicembre, ecc.) le figlie minori saranno affidate a ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza annuale;
- Qualora i genitori, per qualsiasi ragione, non potessero festeggiare assieme il compleanno dei figli, si seguirà il criterio anche in questo caso dell'alternanza annale tra i genitori,
- Per il periodo estivo di vacanza, le minori potranno trascorre con ciascun genitore un periodo continuativo che andrà da tre a sette giorni, previo accordo tra le parti da raggiungersi
- 3 - indicativamente entro il 15 luglio di ogni anno. Ciascun genitore avrà cura di comunicare all'altro il luogo di destinazione e se del caso i dettagli delle vacanze.
Eventuali vacanze e/o spostamenti all'estero con le figlie minori, dovranno essere condivise dai genitori per iscritto con piena validità anche della messaggistica e/o e-mail, con preavviso di almeno
30 giorni ove possibile;
7) In ragione di quanto stabilito e delle rispettive capacità reddituali, il Signor Parte_2 verserà alla Signora la somma mensile di euro 1.300,00 (milletrecento/00), a Parte_1 titolo di mantenimento ordinario delle minori e (euro 650,00 cadauna). L'importo Per_1 Per_2 complessivo dovrà essere versato a mezzo di bonifico bancario da eseguirsi sulle seguenti coordinate
IBAN [...], entro il giorno 5 di ogni mese e ciò a partire dal mese di settembre 2025, somma da rivalutarsi come per legge annualmente secondo gli Indici Istat.
Tenuto conto che il figlio maggiore è prossimo all'indipendenza economica, il padre verserà Per_3 la somma mensile di euro 100,00 (cento/00), a titolo di contributo al suo mantenimento ordinario.
Per accordo delle parti, il pagamento avverrà mediante versamento bancario diretto a stesso, Per_3 entro il giorno 5 di ogni mese e ciò a partire dal mese di settembre 2025.
8) Quale ulteriore accordo in funzione della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi pattuiscono consensualmente che, relativamente all'immobile sito in Filottrano, via Vittorio Veneto n. 34, censito al catasto fabbricati foglio 33, particella 285, sub 3, rendita catastale 453,19, categoria A/2, di proprietà esclusiva del , quest'ultimo resti obbligato a trasferirne la piena proprietà, Parte_2 in esecuzione del presente accordo, entro 60 giorni dal deposito della sentenza di omologa di separazione, al figlio . Persona_4
Il trasferimento del bene immobile descritto, con accessori e pertinenze, avverrà in esecuzione degli accordi di separazione e senza corrispettivo alcuno, presso il Notaio designato dal signor Pt_2
, innanzi al quale i coniugi si obbligano a comparire.
[...]
Si precisa che, a fronte delle spese sostenute dal Sig. per i lavori di ristrutturazione Pt_2 dell'immobile sopra identificato, le detrazioni fiscali spettanti ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR, non ancora utilizzate, non formeranno oggetto di trasferimento e, pertanto, rimarranno nella titolarità del medesimo Sig. , il quale continuerà a detrarle secondo le regole ordinarie fiscali. Parte_2
Viene sin da ora chiesta l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 della Legge 6 marzo 1987
n. 74, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999, e quindi l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale, nonchè da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa, trattandosi di atto costituente attuazione degli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale.
- 4 - 8bis) Sempre in esecuzione degli accordi di separazione ed al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti i figli, il Sig. si impegna a realizzare in favore delle figlie e Pt_2 Per_1
, al raggiungimento della loro maggiore età, attribuzioni patrimoniali analoghe e di pari Per_2 valore a quella disposta in favore di . Per_3
9) Le spese straordinarie occorrenti per i figli, da intendersi quelle richiamate e previste dal
Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Ancona del 10/7/2024, saranno ripartite per quota al 70% a carico del padre e per quota al 30% a carico della madre.
Di tali spese, di cui comunque ciascun genitore è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'altro e se del caso a richiederne l'accordo, dovrà essere fornita idonea documentazione giustificativa e, se anticipate globalmente da uno dei due coniugi, dovranno essere rimborsate dall'altro genitore, nella prevista misura (70%-30%) entro il giorno 10 del mese successivo, salvo diverso accordo e/o eventuali compensazioni tra i coniugi. Ciascuno dei coniugi potrà portare in detrazione la spesa nei limiti del pagamento effettuato;
10) Le somme erogate a titolo di assegno unico e universale per i figli a carico erogato da Inps verrà riconosciuto a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso in via integrale alla Signora
; Parte_1
11) Ulteriori pattuizioni riguardanti beni familiari non espressamente disciplinate con il presente accordo saranno oggetto di eventuale futura e separata pattuizione tra i coniugi;
12) Spese e compensi professionali di lite sono da compensarsi tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono sposati Parte_1 Parte_2
a Filottrano (AN) il 7/06/2003, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 18/11/2025, ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
- 5 - 5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie minorenni e del figlio , maggiorenne e prossimo Per_3 all'indipendenza economica.
Le parti hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto delle minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 Parte_2 matrimonio a Filottrano (AN) il 07/06/2003, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Filottrano (AN) al n. 10, parte 2, serie A dell'anno 2003; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Filottrano (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22.12.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 6 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4055/2025 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
CINTI DANIELE;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_2
TU RE e GA DE.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:“1) I coniugi vivranno separati e con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Dal 1.9.2025 il Signor farà rientro nella casa coniugale sita a Filottrano (An), in Via G. Pt_2
Schiavoni n. 22, p. 4, mentre la sig.ra si trasferirà in altro immobile di civile abitazione di Parte_1 proprietà del Sig. e sita a Filottrano (An), in Via Vittorio Veneto n. 34, nella quale potrà Pt_2 risiedere a titolo gratuito con le figlie fino al 30/06/2026, periodo durante il quale si farà carico delle utenze e ciò fino al trasferimento definitivo presso l'abitazione di proprietà della predetta Signora sita a Filottrano (AN) in via Lazio n.
2. Sino al trasferimento finale, pertanto, le parti non Parte_1 muteranno la propria residenza.
La Signora potrà asportare dalla casa coniugale gli arredi, utensili ed elettrodomestici Parte_1 ritenuti utili ad entrambe le residenze di Via Vittorio Veneto e di Via Lazio, previa comunicazione al
Sig. dei beni in questione. Pt_2
- 1 - Quand'anche l'abitazione di Via Lazio n. 2, di proprietà della Sig.ra non fosse libera e Parte_1 disponibile entro la data pattuita per il trasferimento della stessa, i coniugi convengono che la casa coniugale rimarrà nella esclusiva disponibilità del Sig. Pt_2
3) I coniugi si danno atto della attuale reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
4) Le figlie minori, e , verranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocamento prevalente presso la residenza della madre, per accordo tra le parti, ovvero prima provvisoriamente presso la residenza di Via Vittorio Veneto n. 34 ed in seguito in quella di proprietà della sig.ra sita in Via Lazio n. 2; Parte_1
5) Il figlio , ormai maggiorenne e prossimo all'indipendenza economica, continuerà ad Per_3 abitare nella casa coniugale di Via Schiavoni n. 22, con il padre, potendo vedere la madre e/o intrattenersi con la stessa ogni volta che vorrà;
6) La responsabilità genitoriale sulle figlie minori sarà esercitata congiuntamente da ambo i genitori con riferimento alle questioni più importanti relative alla educazione, alla istruzione (es. scelta della scuola, ecc…), alla salute (es. scelta dei medici, valutazione sulla opportunità/necessità di visite, esami, terapie, eventuali interventi); mentre le decisioni quotidiane di ordinaria amministrazione verranno assunte, alternativamente, dal genitore presso il quale le figlie si troveranno.
Le minori frequenteranno entrambi i genitori secondo il seguente schema minimo a seguire che si intende anche quale vero e proprio piano genitoriale concordato:
- Il padre vedrà e terrà con sé le figlie minori a fine settimana alterni e, quindi, dal venerdì sera dalle ore 19.00 quando le preleverà dalla residenza della madre e fino al lunedì mattina successivo quando avrà cura di accompagnarle a scuola o comunque alla fermata del bus.
Durante la settimana il padre potrà tenere con sé le figlie per due sere la settimana, delle quali una sarà comunque non coincidente con quelle in cui la figlia ha gli allenamenti, dalle ore 19.00 Per_1 quando le preleverà dalla residenza della madre e fino al mattino successivo quando avrà cura di accompagnarle a scuola o comunque alla fermata del bus. Il padre continuerà a portare la figlia agli allenamenti come da loro consuetudine. Per_1
In ogni caso, il padre si impegna a tenere con sé entrambe le figlie per due sere la settimana dando priorità alle esigenze scolastiche, educative ed organizzative di ed , in accordo con Per_1 Per_2 la madre anche alla luce degli impegni delle medesime.
I genitori si danno atto che, in caso di impedimenti durante i giorni di propria spettanza nel tenere le figlie o di necessità e/o impegni scolastici e/o extrascolastici delle minori, si avvarranno con prevalenza dell'aiuto e del sostegno dell'altro genitore, facendo ricorso alla figura dei nonni materni e paterni o zii solo in via residuale.
- 2 - In tale ottica, le parti si impegnano a collaborare tra loro per quanto riguarda le attività scolastiche ed extrascolastiche dei minori e ciò indipendentemente dallo schema di frequentazione stabilito, di modo da garantire appieno le inclinazioni ed aspirazioni di ambo i minori, condividendo tra loro le scelte di maggiore interesse e/o utili al loro sviluppo anche rendendone partecipi le figlie.
A tal fine, le parti si impegnano assieme a rappresentare ai figli il nuovo schema di frequentazione che hanno condiviso.
Fermo quanto stabilito, i genitori saranno sempre liberi, tra loro in accordo e nel rispetto della volontà dei minori, delle esigenze lavorative di ciascuno e delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori, di decidere tempi e giorni diversi e più ampi di quelli indicati, impegnandosi a comunicare e collaborare tra loro, portandosi reciproco rispetto;
- Durante il periodo estivo o in caso di assenza da scuola in periodo scolastico, qualora la mattina le ragazze non abbiano parenti disponibili a stare con loro sino al rientro della madre o del padre, i genitori potranno ricorrere all'aiuto di una baby-sitter e le relative spese saranno suddivise per il
70% a carico del padre e per il 30% a carico della madre;
- Durante le vacanze natalizie, le minori saranno affidate, sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale, ad un genitore (ad iniziare dalla madre per l'anno 2025) dall'uscita della scuola dell'ultimo giorno di scuola e fino al 27/12 compreso e dalla mattina del 28/12 e sino al 31/12 compreso il relativo pernotto con l'altro genitore.
Nei giorni successivi al 31/12 e, quindi, a partire dal 01/01 e sino all'inizio delle scuole, e fatti salvi migliori accordi tra i coniugi, le figlie minori resteranno affidate per due giorni consecutivi ad un genitore e due giorni consecutivi all'altro;
- Durante le vacanze di Pasqua, le minori trascorreranno, sempre in maniera alternata di anno in anno, con un genitore dal primo giorno di vacanza (giovedì) sino a Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo fino al martedì successivo compreso, sino all'inizio della scuola con l'altro genitore;
iniziando per l'anno 2026 con il padre.
Nei giorni della “festa della mamma” e del suo compleanno, così come analogamente, nei giorni della “festa del papà” e del suo compleanno, i figli staranno rispettivamente con la madre e con il padre sino alle 21:30 per poi riprendere con il regime ordinario. Le restanti festività infrannuali (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il 25 Aprile, 1° Maggio, 15 agosto e 8 Dicembre, ecc.) le figlie minori saranno affidate a ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza annuale;
- Qualora i genitori, per qualsiasi ragione, non potessero festeggiare assieme il compleanno dei figli, si seguirà il criterio anche in questo caso dell'alternanza annale tra i genitori,
- Per il periodo estivo di vacanza, le minori potranno trascorre con ciascun genitore un periodo continuativo che andrà da tre a sette giorni, previo accordo tra le parti da raggiungersi
- 3 - indicativamente entro il 15 luglio di ogni anno. Ciascun genitore avrà cura di comunicare all'altro il luogo di destinazione e se del caso i dettagli delle vacanze.
Eventuali vacanze e/o spostamenti all'estero con le figlie minori, dovranno essere condivise dai genitori per iscritto con piena validità anche della messaggistica e/o e-mail, con preavviso di almeno
30 giorni ove possibile;
7) In ragione di quanto stabilito e delle rispettive capacità reddituali, il Signor Parte_2 verserà alla Signora la somma mensile di euro 1.300,00 (milletrecento/00), a Parte_1 titolo di mantenimento ordinario delle minori e (euro 650,00 cadauna). L'importo Per_1 Per_2 complessivo dovrà essere versato a mezzo di bonifico bancario da eseguirsi sulle seguenti coordinate
IBAN [...], entro il giorno 5 di ogni mese e ciò a partire dal mese di settembre 2025, somma da rivalutarsi come per legge annualmente secondo gli Indici Istat.
Tenuto conto che il figlio maggiore è prossimo all'indipendenza economica, il padre verserà Per_3 la somma mensile di euro 100,00 (cento/00), a titolo di contributo al suo mantenimento ordinario.
Per accordo delle parti, il pagamento avverrà mediante versamento bancario diretto a stesso, Per_3 entro il giorno 5 di ogni mese e ciò a partire dal mese di settembre 2025.
8) Quale ulteriore accordo in funzione della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi pattuiscono consensualmente che, relativamente all'immobile sito in Filottrano, via Vittorio Veneto n. 34, censito al catasto fabbricati foglio 33, particella 285, sub 3, rendita catastale 453,19, categoria A/2, di proprietà esclusiva del , quest'ultimo resti obbligato a trasferirne la piena proprietà, Parte_2 in esecuzione del presente accordo, entro 60 giorni dal deposito della sentenza di omologa di separazione, al figlio . Persona_4
Il trasferimento del bene immobile descritto, con accessori e pertinenze, avverrà in esecuzione degli accordi di separazione e senza corrispettivo alcuno, presso il Notaio designato dal signor Pt_2
, innanzi al quale i coniugi si obbligano a comparire.
[...]
Si precisa che, a fronte delle spese sostenute dal Sig. per i lavori di ristrutturazione Pt_2 dell'immobile sopra identificato, le detrazioni fiscali spettanti ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR, non ancora utilizzate, non formeranno oggetto di trasferimento e, pertanto, rimarranno nella titolarità del medesimo Sig. , il quale continuerà a detrarle secondo le regole ordinarie fiscali. Parte_2
Viene sin da ora chiesta l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 della Legge 6 marzo 1987
n. 74, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999, e quindi l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale, nonchè da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa, trattandosi di atto costituente attuazione degli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale.
- 4 - 8bis) Sempre in esecuzione degli accordi di separazione ed al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti i figli, il Sig. si impegna a realizzare in favore delle figlie e Pt_2 Per_1
, al raggiungimento della loro maggiore età, attribuzioni patrimoniali analoghe e di pari Per_2 valore a quella disposta in favore di . Per_3
9) Le spese straordinarie occorrenti per i figli, da intendersi quelle richiamate e previste dal
Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Ancona del 10/7/2024, saranno ripartite per quota al 70% a carico del padre e per quota al 30% a carico della madre.
Di tali spese, di cui comunque ciascun genitore è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'altro e se del caso a richiederne l'accordo, dovrà essere fornita idonea documentazione giustificativa e, se anticipate globalmente da uno dei due coniugi, dovranno essere rimborsate dall'altro genitore, nella prevista misura (70%-30%) entro il giorno 10 del mese successivo, salvo diverso accordo e/o eventuali compensazioni tra i coniugi. Ciascuno dei coniugi potrà portare in detrazione la spesa nei limiti del pagamento effettuato;
10) Le somme erogate a titolo di assegno unico e universale per i figli a carico erogato da Inps verrà riconosciuto a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso in via integrale alla Signora
; Parte_1
11) Ulteriori pattuizioni riguardanti beni familiari non espressamente disciplinate con il presente accordo saranno oggetto di eventuale futura e separata pattuizione tra i coniugi;
12) Spese e compensi professionali di lite sono da compensarsi tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono sposati Parte_1 Parte_2
a Filottrano (AN) il 7/06/2003, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 18/11/2025, ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
- 5 - 5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie minorenni e del figlio , maggiorenne e prossimo Per_3 all'indipendenza economica.
Le parti hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto delle minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 Parte_2 matrimonio a Filottrano (AN) il 07/06/2003, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Filottrano (AN) al n. 10, parte 2, serie A dell'anno 2003; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Filottrano (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22.12.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 6 -