Sentenza 10 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2018, n. 20789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20789 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GI MA N. IL 13/01/1969 avverso l'ordinanza n. 1014/2017 TRIB. LIBERTA' di BARI, del 09/10/2017 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Yto e, O 41-1' 3 ,e/3 F-2 e (1--i e Lj- /1-1 Uditi difensor Avv.; ,1,-; 47-1 r, (2.4
RITENUTO IN FATTO
Ricorre per cassazione GI MA avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame di Bari che, il 9.10.2017, in accoglimento dell'appello del P.M. presentato avverso l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Bari in data 16.8.2017, gli ha revocato l'obbligo di presentazione alla P.G. e ripristinato la misura degli arresti domiciliari. Il Tribunale, premesso che GI MA è indagato per concorso nei reati di cui agli artt. 416 ter co 1 e 2 c.p., 90 Dpr 507/90, art. 7 L. n. 203/1991 , per aver accettato la promessa di procurare voti in cambio di denaro avanzata da esponenti del clan Di SO e per aver impedito il libero esercizio del diritto di voto ad un numero indeterminato di elettori, invitandoli, mediante l'esercizio della forza di intimidazione promanante dall'associazione mafiosa locale, a votare per il candidato al Consiglio regionale della Puglia, LA Natale, dava atto che l'indagato aveva impugnato avanti il Tribunale del Riesame il provvedimento di rigetto del GIP di sostituzione della detenzione in carcere applicata con la misura genetica e che la decisione del Tribunale di applicazione degli arresti domiciliari era stata oggetto di impugnazione da parte del P.M. avanti la Corte di Cassazione che, con sentenza in data 21.6.2017, aveva confermato la decisione con conseguente formazione del giudicato cautelare, su tutte le questioni dedotte e deducibili. Riteneva pertanto che la successiva ordinanza del GIP con la quale era stata sostituita la misura degli arresti domiciliari, da poco applicata, con l'obbligo di firma e che fondava la decisione sulla scorta di elementi già valutati dal Tribunale del Riesame nel provvedimento di sostituzione della misura genetica (incensuratezza, inserimento sociale, stabile attività lavorativa, distanza temporale intercorsa fra la data di commissione del delitto ed il momento di applicazione della misura cautelare inframuraria) non si fondava su elementi nuovi se non il rispetto delle prescrizioni, elemento da considerarsi neutro perché doveroso, così come doveva considerarsi irrilevante il tempo trascorso alla luce dei numerosi arresti di questa Corte. Sottolineava anche che la nuova misura, restituendo pienamente libertà di spostamento e di comunicazione all'imputato, non si appalesava adeguata rispetto alle esigenze cautela ri. Deduce il ricorrente:
1. che l'appello del pubblico ministero doveva essere dichiarata inammissibile per genericità dei motivi 2. che non vi era stata la formazione del giudicato cautelare perché il difensore all'udienza davanti al tribunale ex articolo 310 c.p.p., udienza nella quale si discuteva il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere, allora in atto, aveva delimitato la sua richiesta alla sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari. Ne consegue che non erano necessari elementi nuovi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato alla luce delle seguenti considerazioni. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità. Situazione che non sussisteva nel caso in esame attesa l'enunciazione e l'argomentazione di rilievi critici relativi alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento del provvedimento impugnato e considerato anche che lo stesso indagato nella memoria allegata in atti concludeva per manifesta infondatezza dell'impugnazione, condizione che non è espressamente menzionata quale causa di inammissibilità dell'appello (SSUU n. 8825 del 27/10/2016 Rv. 268823) Il secondo motivo è infondato. È principio consolidato attraverso reiterate pronunce delle Sezioni unite di questa corte (sentenze 31 marzo 2004, n. 18339, Donelli, rv. 227359; 25 giugno 1997, n. 8, Gibilras, rv. 208313; 8 luglio 1994, n. 11, Buffa, rv. 198213; 12 ottobre 1993, n. 20, Durante, rv. 195354; 19 dicembre 2007 n. 14535, Librato Rv. 235908 ) che rispetto alle ordinanze in materia cautelare, all'esito del procedimento di impugnazione, si forma una preclusione processuale, anche se di portata più modesta di quella relativa alla cosa giudicata, perché è limitata allo stato degli atti e copre solo le questioni esplicitamente o implicitamente dedotte. Di conseguenza una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa con efficacia preclusiva non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame. Altrimenti ogni questione sarebbe riproponibile un numero infinito di volte e risulterebbe vanificata la previsione legislativa dei termini per impugnare i provvedimenti cautelari. Ciò premesso deve rilevarsi che questa Corte con la sentenza del 21.6.2017, decidendo su ricorso del P.M. avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari che, provvedendo ai sensi dell'ad 310 cpp, sul rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della custodia in carcere da parte del Gip, aveva applicato a GI MA la misura cautelare degli arresti domiciliari per i delitti di cui all'art 416 ter 2 cp e coercizione elettorale, aggravata ai sensi dell'ad 7 legge 203/91, ha affermato che la motivazione dell'ordinanza che ha sostituito la custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari in località diversa da quella che era stata ritenuta come il centro operativo del sodalizio mafioso,con l'ulteriore divieto di comunicazione anche tramite telefono, internet od altri mezzi, appariva in linea con la lettera dell'alt 275/3 cpp e con l'interpretazione che la giurisprudenza di questa Corte ne ha dato. In particolare è stato ricordato che la disposizione richiamata pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari che, per quanto attiene ai delitti di cui all'art 51/3 bis e 3 quater dello stesso codice, può essere superata tramite l'acquisizione di elementi specifici dai quali risulti che, in relazione a tutte le circostanze della fattispecie concreta, le esigenze ravvisate possano essere salvaguardate con altre misure, meno afflittive. E' stato così sottolineato che il Tribunale aveva razionalmente osservato, così indicando gli elementi specifici tramite il cui apprezzamento aveva superato la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere, che il delitto di cui GI era incolpato presupponeva la necessità di una completa libertà d'azione ed aveva aggiunto che l'indagato incensurato ed alla sua prima esperienza detentiva, aveva già trascorso un apprezzabile periodo in custodia carceraria, conseguendone un sicuro effetto deterrente ed aveva concluso che, alla luce di tali premesse, non vi erano motivi per dubitare della sua capacità di autocontrollo circa il rispetto delle prescrizioni degli arresti domiciliari. In sintesi questa Corte nel provvedimento indicato aveva ritenuta idonea la misura della detenzione domiciliare con l'ulteriore divieto di comunicazione sul presupposto che il delitto di cui ricorrente era incolpato presupponeva la necessità di una completa libertà d'azione valutando l'incensuratezza e il tempo trascorso. E' indubbio pertanto che all'esito di detta decisione si è formato giudicato cautelare con riguardo alla adeguatezza della detenzione domiciliare, così come applicata, sulla scorta delle questioni dedotte che hanno investito l'incensuratezza, il decorso del tempo e la libertà di movimento con la conseguenza che detta preclusione può essere superata solo laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito. Situazione che, come correttamente indicato dal Tribunale nella pronuncia impugnata non si è verificato nel caso in esame fondandosi il provvedimento del GIP con il quale era stata sostituita la misura degli arresti domiciliari, da poco applicata, con l'obbligo di firma, su elementi già valutati nel provvedimento di sostituzione della misura genetica non mancando tra l'altro di sottolineare, l'inadeguatezza della nuova misura che restituiva piena libertà di spostamento. Il ricorso deve pertanto essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. Cod. proc. pen. Così deliberato in Roma il