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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/07/2025, n. 3876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3876 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2718/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA – I SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Venera Condorelli Presidente est.
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa Maria Concetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2718/2024 R.G.V.G., avente per oggetto:
“Affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio (congiunto)”
promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. RUSTICO ANGELA, giusta procura in atti;
e da
, nato a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. EMMANUELE MARCO, giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Posta in decisione all'esito dell'udienza del 09/12/2024 sulle conclusioni precisate come da note scritte depositate dalle parti. CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c. e , Parte_1 CP_1
premettendo di aver avuto una convivenza more uxorio da cui è nata la figlia a Per_1
Modica (RG) il 16/05/2018, hanno chiesto congiuntamente a questo Tribunale di disciplinare le modalità di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minorenne, nonché i tempi di visita e permanenza della stessa col genitore non collocatario, indicando le seguenti condizioni:
Per_
“1) la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, in regime di affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre;
2) il sig. presta sin da ora il consenso al trasferimento di residenza della minore nel CP_1
comune di Ragusa, ove la madre intende trasferirsi in tempi brevi e comunque entro e non oltre il mese di settembre 2024; pertanto non si rende necessario adottare alcun provvedimento in tema di assegnazione della casa familiare;
3) in considerazione di detto trasferimento, motivato dall'esigenza per la NO di Pt_2
ricevere aiuto e assistenza da parte dei propri genitori per la gestione della bambina durante i propri turni lavorativi, il diritto di visita del sig. verrà regolamentato nel modo più ampio CP_1
possibile, consentendo allo stesso di poter vedere la bambina ogniqualvolta si rechi a Ragusa
nei giorni infrasettimanali, previa comunicazione alla madre e compatibilmente con le esigenze
Per_ primarie della minore, nonché di tenere con sé per due fine settimana al mese, con diritto di pernotto;
il padre potrà, altresì, tenere con sé la figlia, ad anni alterni, nelle festività della
Vigilia di Natale o di Natale, della Vigilia di Capodanno o Capodanno, di Pasqua o del Lunedì
dell'Angelo, nonché per quindici giorni, anche non consecutivi, durante i mesi di luglio e agosto da concordarsi tra i genitori con un congruo anticipo e comunque entro e non oltre il mese di maggio. Rimane ferma la possibilità per entrambi i genitori, di comune accordo, di apportare modifiche alla superiore regolamentazione, purché vengano rispettate le necessità primarie della minore;
4) il sig. si obbliga a corrispondere alla NO , a titolo di contributo al CP_1 Pt_2
mantenimento della minore, un assegno mensile di importo pari ad € 500,00, oltre rivalutazione
ISTAT come per legge, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese;
si obbliga, altresì, a corrispondere alla NO l'ulteriore somma mensile di € 150,00, da versarsi Pt_2
contestualmente all'assegno di mantenimento, a titolo di contributo per il pagamento del canone di locazione relativo all'immobile sito nel comune di Ragusa presso cui la si trasferirà Pt_2
entro e non oltre il mese di settembre 2024. Le parti concordano espressamente che il contributo di € 150,00 mensili verrà corrisposto dal sig. alla NO solo fintanto che la CP_1 Pt_2
stessa continuerà ad abitare in un immobile condotto in locazione, mentre il relativo obbligo cesserà nel momento in cui dovesse mutare il titolo legittimante la detenzione;
5) le spese straordinarie relative alla minore graveranno sulle parti in ragione del 50% ciascuno e saranno regolamentate sulla scorta del protocollo adottato dal Tribunale di Catania in data
25/7/2018, che si allega al presente ricorso;
6) il sig. nelle more del trasferimento da parte della NO nel Comune di CP_1 Pt_2
Ragusa, si impegna a pagare il canone relativo alla casa familiare sita in Catania, via Francesco
Battiato n. 38, nonché le spese condominiali e le relative utenze;
detto obbligo, da intendersi sostitutivo del contributo al mantenimento della minore e del contributo per il canone di locazione, cesserà nel momento in cui la trasferirà la propria residenza nel Comune di Pt_2
Ragusa, prendendo in locazione una nuova abitazione;
le parti concordano altresì che il sig.
fornirà il proprio aiuto fisico per il trasloco della NO a Ragusa. CP_1 Pt_2
7) le parti convengono, da ultimo, che l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla
NO .” Pt_2
All'udienza del 09/12/2024, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni chiedendo al Tribunale l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso congiunto,
quindi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il Collegio osserva che le condizioni indicate dalle parti in ricorso vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al d.lgs n. 154/2013. Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia minorenne condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Il Collegio prende atto degli ulteriori accordi che esulano dall'oggetto del presente giudizio.
Nulla sulle spese di giudizio, stante la natura congiunta del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 337-bis e ss. c.c., definitivamente pronunciando:
accoglie la domanda alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
24/7/2025.
. Il Presidente est.
dott.ssa Venera Condorelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA – I SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Venera Condorelli Presidente est.
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa Maria Concetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2718/2024 R.G.V.G., avente per oggetto:
“Affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio (congiunto)”
promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. RUSTICO ANGELA, giusta procura in atti;
e da
, nato a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. EMMANUELE MARCO, giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Posta in decisione all'esito dell'udienza del 09/12/2024 sulle conclusioni precisate come da note scritte depositate dalle parti. CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c. e , Parte_1 CP_1
premettendo di aver avuto una convivenza more uxorio da cui è nata la figlia a Per_1
Modica (RG) il 16/05/2018, hanno chiesto congiuntamente a questo Tribunale di disciplinare le modalità di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minorenne, nonché i tempi di visita e permanenza della stessa col genitore non collocatario, indicando le seguenti condizioni:
Per_
“1) la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, in regime di affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre;
2) il sig. presta sin da ora il consenso al trasferimento di residenza della minore nel CP_1
comune di Ragusa, ove la madre intende trasferirsi in tempi brevi e comunque entro e non oltre il mese di settembre 2024; pertanto non si rende necessario adottare alcun provvedimento in tema di assegnazione della casa familiare;
3) in considerazione di detto trasferimento, motivato dall'esigenza per la NO di Pt_2
ricevere aiuto e assistenza da parte dei propri genitori per la gestione della bambina durante i propri turni lavorativi, il diritto di visita del sig. verrà regolamentato nel modo più ampio CP_1
possibile, consentendo allo stesso di poter vedere la bambina ogniqualvolta si rechi a Ragusa
nei giorni infrasettimanali, previa comunicazione alla madre e compatibilmente con le esigenze
Per_ primarie della minore, nonché di tenere con sé per due fine settimana al mese, con diritto di pernotto;
il padre potrà, altresì, tenere con sé la figlia, ad anni alterni, nelle festività della
Vigilia di Natale o di Natale, della Vigilia di Capodanno o Capodanno, di Pasqua o del Lunedì
dell'Angelo, nonché per quindici giorni, anche non consecutivi, durante i mesi di luglio e agosto da concordarsi tra i genitori con un congruo anticipo e comunque entro e non oltre il mese di maggio. Rimane ferma la possibilità per entrambi i genitori, di comune accordo, di apportare modifiche alla superiore regolamentazione, purché vengano rispettate le necessità primarie della minore;
4) il sig. si obbliga a corrispondere alla NO , a titolo di contributo al CP_1 Pt_2
mantenimento della minore, un assegno mensile di importo pari ad € 500,00, oltre rivalutazione
ISTAT come per legge, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese;
si obbliga, altresì, a corrispondere alla NO l'ulteriore somma mensile di € 150,00, da versarsi Pt_2
contestualmente all'assegno di mantenimento, a titolo di contributo per il pagamento del canone di locazione relativo all'immobile sito nel comune di Ragusa presso cui la si trasferirà Pt_2
entro e non oltre il mese di settembre 2024. Le parti concordano espressamente che il contributo di € 150,00 mensili verrà corrisposto dal sig. alla NO solo fintanto che la CP_1 Pt_2
stessa continuerà ad abitare in un immobile condotto in locazione, mentre il relativo obbligo cesserà nel momento in cui dovesse mutare il titolo legittimante la detenzione;
5) le spese straordinarie relative alla minore graveranno sulle parti in ragione del 50% ciascuno e saranno regolamentate sulla scorta del protocollo adottato dal Tribunale di Catania in data
25/7/2018, che si allega al presente ricorso;
6) il sig. nelle more del trasferimento da parte della NO nel Comune di CP_1 Pt_2
Ragusa, si impegna a pagare il canone relativo alla casa familiare sita in Catania, via Francesco
Battiato n. 38, nonché le spese condominiali e le relative utenze;
detto obbligo, da intendersi sostitutivo del contributo al mantenimento della minore e del contributo per il canone di locazione, cesserà nel momento in cui la trasferirà la propria residenza nel Comune di Pt_2
Ragusa, prendendo in locazione una nuova abitazione;
le parti concordano altresì che il sig.
fornirà il proprio aiuto fisico per il trasloco della NO a Ragusa. CP_1 Pt_2
7) le parti convengono, da ultimo, che l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla
NO .” Pt_2
All'udienza del 09/12/2024, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni chiedendo al Tribunale l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso congiunto,
quindi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il Collegio osserva che le condizioni indicate dalle parti in ricorso vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al d.lgs n. 154/2013. Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia minorenne condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Il Collegio prende atto degli ulteriori accordi che esulano dall'oggetto del presente giudizio.
Nulla sulle spese di giudizio, stante la natura congiunta del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 337-bis e ss. c.c., definitivamente pronunciando:
accoglie la domanda alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
24/7/2025.
. Il Presidente est.
dott.ssa Venera Condorelli