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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 266/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
D'SS NI, Presidente AN GIORGIO, Relatore LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 174/2020 depositato il 09/02/2020
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030301226 IRES-ALTRO 2014 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030301226 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030301226 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.174/20 Ricorrente_1 Rappr_1 La società “ Srl.” in persona del legale rappresentante sig. , a mezzo del Difensore_2dott. N. , impugnava avviso di accertamento n. TVK 030301226/2019, anno d'imposta 2014 per imposta Irpef - Altro, notificato, in data 30/07/2019 da Agenzia Entrate Dir. Prov. di Foggia a seguito di accesso mirato presso la società e ispezionare documentazione contabile dalla quale scaturiva un maggior reddito impresa.
Motivi ricorso
Premesse le vicende societarie che portavano alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art.161 c.6 L.F., presso il Tribunale di Foggia e la successiva dichiarazione di fallimento, in seguito su autorizzazione del Giudice del Fallimento, veniva autorizzato a riassumere il giudizio in trattazione;
ritenendo illegittimo l'atto, in particolare deduce,
• Nullità dell'atto impugnato in ragione della mancata (apparente) indicazione delle norme in forza delle quali è stato emesso l'avviso di accertamento;
• L'irragionevolezza dell'avviso di accertamento con riguardo alla procedura di concordato Ric_1preventivo della Srl. all'attendibilità delle risultanze contabili assunte dagli organi del concordato preventivo, e all'accesso mirato eseguito dai funzionari della direzione provinciale di foggia in data 11 dicembre 2015;
• Palese violazione del divieto, fissato dall'art.163 del Tuir, di doppia imposizione economica in capo a soggetti diversi, relativamente ai rilievi n.1, n.2 e n.3, in ragione della non dovuta valutazione da parte dell'ufficio dei rapporti contrattuali e della documentazione probatoria depositata, contestuale alla richiesta del concordato;
• Chiede quindi, l'annullamento dell'impugnato atto, con vittoria di spese ed onorari di causa, da distrarsi a favore del difensore costituito. L'Agenzia Entrate, costituita in giudizio, controdeduce sulle eccezioni in ricorso e contesta quanto dedotto, perché infondati in fatto e in diritto, insistendo sulle legittimità dell'atto promanato.
Ric_1 Evidenzia, in via preliminare, che i rapporti intrattenuti tra la società ricorrente e la società
, aveva la medesima compagine sociale e anche per i rapporti intrattenuti con le altre società, la documentazione esibita alquanto generica, non permetteva di accertare il reale valore delle prestazioni, così da comportare ex art.109 Tuir la indeducibilità dei costi;
circa la legittimità dell'accertamento, richiama Cassazione n.24379/2016.
Conclude per il rigetto della sospensione e del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in pubblica udienza, esaminati gli atti, decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che il ricorso merita rigetto.
La Corte, preliminarmente osserva, in ragione di consolidata giurisprudenza di legittimità, che l'utilizzo dell'Ufficio, in linea fattuale, in sede giudiziale, di presunzioni, con elementi gravi, precisi e concordanti, siano utili a legittimare la ripresa a tassazione nei confronti del soggetto, secondo i principi statuiti dalla giurisprudenza di legittimità, e quindi spetta alla parte ricorrente l'onere della prova.
La Corte rileva che l'assunto dell'Ufficio, trova fondamento nella precisa sequenza delle operazioni riprese a tassazione, ed ha posto in rilievo, le diverse modalità di pagamento, comunque indimostrati per le specifiche operazioni contestate, che non presentano i requisiti normativi. Ne sussegue che i costi sostenuti non sono certi ne determinabili, dovendo la società anche fornire la prova della loro inerenza, anche in senso quantitativo, alla produzione di ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito ai sensi dell'art. 109 Tuir.
La Corte, circa la dedotta violazione del divieto di doppia imposizione, ritiene ciò infondato, posto che non sussiste, in tale ipotesi, alcuna violazione del divieto della cd. doppia imposizione, ravvisabile solo quando una medesima imposta gravi sullo stesso soggetto e non già invece quando l'ente impositore la richieda a persone diverse.
Per le ulteriori doglianze si rileva che parte ricorrente contrasta genericamente i rilievi dell'Ufficio e non puntualmente, rappresentando elementi probatori utili a dimostrare, la effettività degli interventi fatturati nonché motivazioni fattive circa le modalità di pagamento.
Pertanto la Corte, in linea con precedente di questa stessa Corte, sentenza n.1642/2025, per l'annualità 2013, tra le stesse parti, ritiene che l'assunto dell'Ufficio, fondato sulla stessa certezza, della carente individuazione delle prestazioni fatturate, la irregolarità fiscale riscontrata per il fornitore e la stessa modalità di pagamento non tracciabile, costituiscano elementi caratterizzati da requisiti gravi precisi e concordanti e così legittimare il disconoscimento dei costi e la ripresa a tassazione.
La Corte, assorbita ogni altra eccezione, rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese di giudizio che si liquidano in € 5.000,00 oltre diritti se dovuti. Così deciso in Foggia il 14 novembre 2025
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
D'SS NI, Presidente AN GIORGIO, Relatore LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 174/2020 depositato il 09/02/2020
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030301226 IRES-ALTRO 2014 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030301226 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030301226 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.174/20 Ricorrente_1 Rappr_1 La società “ Srl.” in persona del legale rappresentante sig. , a mezzo del Difensore_2dott. N. , impugnava avviso di accertamento n. TVK 030301226/2019, anno d'imposta 2014 per imposta Irpef - Altro, notificato, in data 30/07/2019 da Agenzia Entrate Dir. Prov. di Foggia a seguito di accesso mirato presso la società e ispezionare documentazione contabile dalla quale scaturiva un maggior reddito impresa.
Motivi ricorso
Premesse le vicende societarie che portavano alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art.161 c.6 L.F., presso il Tribunale di Foggia e la successiva dichiarazione di fallimento, in seguito su autorizzazione del Giudice del Fallimento, veniva autorizzato a riassumere il giudizio in trattazione;
ritenendo illegittimo l'atto, in particolare deduce,
• Nullità dell'atto impugnato in ragione della mancata (apparente) indicazione delle norme in forza delle quali è stato emesso l'avviso di accertamento;
• L'irragionevolezza dell'avviso di accertamento con riguardo alla procedura di concordato Ric_1preventivo della Srl. all'attendibilità delle risultanze contabili assunte dagli organi del concordato preventivo, e all'accesso mirato eseguito dai funzionari della direzione provinciale di foggia in data 11 dicembre 2015;
• Palese violazione del divieto, fissato dall'art.163 del Tuir, di doppia imposizione economica in capo a soggetti diversi, relativamente ai rilievi n.1, n.2 e n.3, in ragione della non dovuta valutazione da parte dell'ufficio dei rapporti contrattuali e della documentazione probatoria depositata, contestuale alla richiesta del concordato;
• Chiede quindi, l'annullamento dell'impugnato atto, con vittoria di spese ed onorari di causa, da distrarsi a favore del difensore costituito. L'Agenzia Entrate, costituita in giudizio, controdeduce sulle eccezioni in ricorso e contesta quanto dedotto, perché infondati in fatto e in diritto, insistendo sulle legittimità dell'atto promanato.
Ric_1 Evidenzia, in via preliminare, che i rapporti intrattenuti tra la società ricorrente e la società
, aveva la medesima compagine sociale e anche per i rapporti intrattenuti con le altre società, la documentazione esibita alquanto generica, non permetteva di accertare il reale valore delle prestazioni, così da comportare ex art.109 Tuir la indeducibilità dei costi;
circa la legittimità dell'accertamento, richiama Cassazione n.24379/2016.
Conclude per il rigetto della sospensione e del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in pubblica udienza, esaminati gli atti, decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che il ricorso merita rigetto.
La Corte, preliminarmente osserva, in ragione di consolidata giurisprudenza di legittimità, che l'utilizzo dell'Ufficio, in linea fattuale, in sede giudiziale, di presunzioni, con elementi gravi, precisi e concordanti, siano utili a legittimare la ripresa a tassazione nei confronti del soggetto, secondo i principi statuiti dalla giurisprudenza di legittimità, e quindi spetta alla parte ricorrente l'onere della prova.
La Corte rileva che l'assunto dell'Ufficio, trova fondamento nella precisa sequenza delle operazioni riprese a tassazione, ed ha posto in rilievo, le diverse modalità di pagamento, comunque indimostrati per le specifiche operazioni contestate, che non presentano i requisiti normativi. Ne sussegue che i costi sostenuti non sono certi ne determinabili, dovendo la società anche fornire la prova della loro inerenza, anche in senso quantitativo, alla produzione di ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito ai sensi dell'art. 109 Tuir.
La Corte, circa la dedotta violazione del divieto di doppia imposizione, ritiene ciò infondato, posto che non sussiste, in tale ipotesi, alcuna violazione del divieto della cd. doppia imposizione, ravvisabile solo quando una medesima imposta gravi sullo stesso soggetto e non già invece quando l'ente impositore la richieda a persone diverse.
Per le ulteriori doglianze si rileva che parte ricorrente contrasta genericamente i rilievi dell'Ufficio e non puntualmente, rappresentando elementi probatori utili a dimostrare, la effettività degli interventi fatturati nonché motivazioni fattive circa le modalità di pagamento.
Pertanto la Corte, in linea con precedente di questa stessa Corte, sentenza n.1642/2025, per l'annualità 2013, tra le stesse parti, ritiene che l'assunto dell'Ufficio, fondato sulla stessa certezza, della carente individuazione delle prestazioni fatturate, la irregolarità fiscale riscontrata per il fornitore e la stessa modalità di pagamento non tracciabile, costituiscano elementi caratterizzati da requisiti gravi precisi e concordanti e così legittimare il disconoscimento dei costi e la ripresa a tassazione.
La Corte, assorbita ogni altra eccezione, rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese di giudizio che si liquidano in € 5.000,00 oltre diritti se dovuti. Così deciso in Foggia il 14 novembre 2025