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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/05/2025, n. 2794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2794 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
Dr.ssa Sonia Di Gesu Presidente
Dr.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1965/2024 R.G., avente ad oggetto Separazione giudiziale promossa
DA
, nata a [...] il [...] ( ), rappr. Parte_1 C.F._1
e dif. per mandato a margine del ricorso introduttivo dall'avv. Seria Rosa, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] ( ); Controparte_1 C.F._2
Resistente/contumace
Con l'intervento del pubblico ministero. Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 23.04.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ex art. 473 bis. 12 c.p.c. in data il 27/02/2024, Parte_1
chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da CP_1
.
[...]
Esponeva parte ricorrente che il matrimonio, celebrato il 27/07/2004 a Biancavilla (CT) e dal quale sono nati i figli il 29/08/2004, il 25/10/2005, il 04/04/2009, Per_1 Per_2 Per_3
il 28/08/2013, il 28/10/2020, era entrato irrimediabilmente in crisi. Per_4 Per_5
Chiedeva quindi di pronunciare la separazione personale dei coniugi e di disporre a carico del marito un assegno di mantenimento a suo favore.
Quanto ai figli minori, precisava che con sentenza del Tribunale dei minori del 17.05.2024, era stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale dei figli minori avuti dal
, presso il quale i figli erano stati collocati con affidamento esclusivo e con divieto CP_1 per l'odierna ricorrente di rientrare nell'abitazione familiare.
Il resistente, seppur regolarmente citato, non compariva in giudizio.
All'udienza del 23.10.2024, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, stante anche la contumacia del , il Giudice delegato rinviava la trattazione della causa per CP_1
le questioni accessorie.
Ciò posto, transitata la causa per le incombenze istruttorie, all'udienza del 23.04.2025, parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso depositato, insistendo nella domanda di mantenimento a carico del marito.
Il G.D. rimetteva la causa in decisione.
Il pubblico ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Quanto alla domanda di mantenimento per la ricorrente a carico del , questa deve CP_1
essere rigettata.
Va premesso che la è stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale nei Pt_1
confronti dei figli minori avuti con e che tutti e cinque i figli della coppia vivono CP_1
insieme al padre che li mantiene in via esclusiva, per come si evince dalla sentenza emessa dal Tribunale dei minori.
La stessa è sottoposta al divieto di avvicinamento alla casa familiare dove Pt_1
risiedono i figli.
Quanto agli asseriti episodi di violenza familiare denunciati dalla , la Procura ha Pt_1
ritenuto di archiviare il procedimento ex art. 612 bis c.p. a carico del marito, come da provvedimento allegato al fascicolo telematico.
Ciò posto, non ricorrono i presupposti per la concessione del richiesto assegno di mantenimento, non avendo la ricorrente provato la sperequazione reddituale tra di essi coniugi, anzi, la ricorrente in seno all'udienza di comparizione riferiva di aver costituito un nuovo nucleo familiare e di vivere insieme al nuovo compagno, aiutata dai suoi parenti, e non ha dedotto in che misura la patologia di natura psichiatrica inciderebbe sulla sua capacità lavorativa.
D'altro canto , in costanza di matrimonio -per come dichiarato dalla ricorrente- CP_1
svolgeva saltuariamente l'attività di bracciante agricolo percependo circa 1.000 € mensili;
non sussiste, quindi, alcuna sperequazione reddituale tra le parti posto che al reddito del vanno, comunque, detratti gli oneri per il mantenimento dei 5 figli della coppia, CP_1
di cui tre minori a lui affidati in via esclusiva, né può riconoscersi il contributo della nella formazione e crescita familiare, anche in considerazione del nuovo nucleo Pt_1
familiare formato dalla ricorrente, che abbandonava il figlio più piccolo (nato nel 2020) per iniziare una nuova convivenza.
Infine il Tribunale, pronunciando d'ufficio venendo in esame la posizione di tre minori, premesso che l'obbligo di mantenimento grava su ciascun genitore anche se decaduto dalla responsabilità genitoriale (“in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, i provvedimenti adottati ex art. 330 c.c. hanno la funzione di impedire che la prole subisca pregiudizi a causa della condotta dei genitori, ma non hanno alcuna valenza liberatoria rispetto all'obbligo di provvedere al mantenimento della prole” - Cass. Pen. sez. VI, 24 aprile 2007 n 16559), ritiene che si debba stabilire a carico della ricorrente l'obbligo di versare a un assegno di mantenimento per i tre figli minori con lui collocati di € CP_1
450,00 (150,00 per ciascun figlio), da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie, pronuncia su cui il Tribunale è chiamato a statuire d'ufficio trattandosi di diritto soggettivo concernente i figli minori.
Stante la contumacia del resistente, le spese legali vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1965/24 R.G., così statuisce:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
- dispone in capo a l'obbligo di versare a a titolo di Parte_1 Controparte_1
contributo al mantenimento dei tre figli minori , e , entro il giorno Per_3 Per_4 Per_5
5 di ogni mese, la somma di euro 450,00 (150,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla sentenza;
- rigetta la richiesta di mantenimento formulata dalla ricorrente;
- dichiara irripetibili le spese del giudizio;
- ordina che a cura della cancelleria la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Biancavilla (CT) per l'annotazione nel registro degli atti di matrimonio dello Stato civile del Comune suddetto atto. N. 19 P 1, anno 2004, ai sensi del DPR 396/2000.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale, il 16/05/2025 IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mariaconcetta Gennaro Sonia Di Gesu
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
Dr.ssa Sonia Di Gesu Presidente
Dr.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1965/2024 R.G., avente ad oggetto Separazione giudiziale promossa
DA
, nata a [...] il [...] ( ), rappr. Parte_1 C.F._1
e dif. per mandato a margine del ricorso introduttivo dall'avv. Seria Rosa, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] ( ); Controparte_1 C.F._2
Resistente/contumace
Con l'intervento del pubblico ministero. Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 23.04.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ex art. 473 bis. 12 c.p.c. in data il 27/02/2024, Parte_1
chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da CP_1
.
[...]
Esponeva parte ricorrente che il matrimonio, celebrato il 27/07/2004 a Biancavilla (CT) e dal quale sono nati i figli il 29/08/2004, il 25/10/2005, il 04/04/2009, Per_1 Per_2 Per_3
il 28/08/2013, il 28/10/2020, era entrato irrimediabilmente in crisi. Per_4 Per_5
Chiedeva quindi di pronunciare la separazione personale dei coniugi e di disporre a carico del marito un assegno di mantenimento a suo favore.
Quanto ai figli minori, precisava che con sentenza del Tribunale dei minori del 17.05.2024, era stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale dei figli minori avuti dal
, presso il quale i figli erano stati collocati con affidamento esclusivo e con divieto CP_1 per l'odierna ricorrente di rientrare nell'abitazione familiare.
Il resistente, seppur regolarmente citato, non compariva in giudizio.
All'udienza del 23.10.2024, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, stante anche la contumacia del , il Giudice delegato rinviava la trattazione della causa per CP_1
le questioni accessorie.
Ciò posto, transitata la causa per le incombenze istruttorie, all'udienza del 23.04.2025, parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso depositato, insistendo nella domanda di mantenimento a carico del marito.
Il G.D. rimetteva la causa in decisione.
Il pubblico ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Quanto alla domanda di mantenimento per la ricorrente a carico del , questa deve CP_1
essere rigettata.
Va premesso che la è stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale nei Pt_1
confronti dei figli minori avuti con e che tutti e cinque i figli della coppia vivono CP_1
insieme al padre che li mantiene in via esclusiva, per come si evince dalla sentenza emessa dal Tribunale dei minori.
La stessa è sottoposta al divieto di avvicinamento alla casa familiare dove Pt_1
risiedono i figli.
Quanto agli asseriti episodi di violenza familiare denunciati dalla , la Procura ha Pt_1
ritenuto di archiviare il procedimento ex art. 612 bis c.p. a carico del marito, come da provvedimento allegato al fascicolo telematico.
Ciò posto, non ricorrono i presupposti per la concessione del richiesto assegno di mantenimento, non avendo la ricorrente provato la sperequazione reddituale tra di essi coniugi, anzi, la ricorrente in seno all'udienza di comparizione riferiva di aver costituito un nuovo nucleo familiare e di vivere insieme al nuovo compagno, aiutata dai suoi parenti, e non ha dedotto in che misura la patologia di natura psichiatrica inciderebbe sulla sua capacità lavorativa.
D'altro canto , in costanza di matrimonio -per come dichiarato dalla ricorrente- CP_1
svolgeva saltuariamente l'attività di bracciante agricolo percependo circa 1.000 € mensili;
non sussiste, quindi, alcuna sperequazione reddituale tra le parti posto che al reddito del vanno, comunque, detratti gli oneri per il mantenimento dei 5 figli della coppia, CP_1
di cui tre minori a lui affidati in via esclusiva, né può riconoscersi il contributo della nella formazione e crescita familiare, anche in considerazione del nuovo nucleo Pt_1
familiare formato dalla ricorrente, che abbandonava il figlio più piccolo (nato nel 2020) per iniziare una nuova convivenza.
Infine il Tribunale, pronunciando d'ufficio venendo in esame la posizione di tre minori, premesso che l'obbligo di mantenimento grava su ciascun genitore anche se decaduto dalla responsabilità genitoriale (“in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, i provvedimenti adottati ex art. 330 c.c. hanno la funzione di impedire che la prole subisca pregiudizi a causa della condotta dei genitori, ma non hanno alcuna valenza liberatoria rispetto all'obbligo di provvedere al mantenimento della prole” - Cass. Pen. sez. VI, 24 aprile 2007 n 16559), ritiene che si debba stabilire a carico della ricorrente l'obbligo di versare a un assegno di mantenimento per i tre figli minori con lui collocati di € CP_1
450,00 (150,00 per ciascun figlio), da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie, pronuncia su cui il Tribunale è chiamato a statuire d'ufficio trattandosi di diritto soggettivo concernente i figli minori.
Stante la contumacia del resistente, le spese legali vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1965/24 R.G., così statuisce:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
- dispone in capo a l'obbligo di versare a a titolo di Parte_1 Controparte_1
contributo al mantenimento dei tre figli minori , e , entro il giorno Per_3 Per_4 Per_5
5 di ogni mese, la somma di euro 450,00 (150,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla sentenza;
- rigetta la richiesta di mantenimento formulata dalla ricorrente;
- dichiara irripetibili le spese del giudizio;
- ordina che a cura della cancelleria la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Biancavilla (CT) per l'annotazione nel registro degli atti di matrimonio dello Stato civile del Comune suddetto atto. N. 19 P 1, anno 2004, ai sensi del DPR 396/2000.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale, il 16/05/2025 IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mariaconcetta Gennaro Sonia Di Gesu