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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 18/09/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Erika Capanna Piscè, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3271/2019 r.g. e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 patrocinio dell'avv. FISAULI GIUSEPPE
OPPONENTI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. PUGNO Controparte_1
STEFANO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 6.3.2025. pagina 1 di 9 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio, richiedeva al Tribunale di Teramo l'emissione di un decreto ingiuntivo Controparte_1 nei confronti della della e del OR , quest'ultimi Parte_2 Parte_1 Parte_1 quali garanti della predetta società, in relazione al debito di € 39.350,00 oltre accessori, derivante dal mancato pagamento di cinque canoni mensili, dovuti in forza del contratto di locazione finanziaria n. IM/7015 sottoscritto tra l'originaria (attualmente e la Parte_3 Controparte_1 Parte_2
Il provvedimento monitorio (n. 983/2019) veniva notificato:
a) alla (debitrice principale), la quale non si opponeva al decreto, che, quindi, veniva Parte_2 Parte_2 dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c.;
b) alla ed al OR (nella sua duplice qualità di legale rappresentante della Parte_1 Parte_1
e quale soggetto ingiunto), i quali soli si opponevano al provvedimento monitorio nella loro Parte_1 veste di garanti.
In punto di fatto emergeva che:
1) (già con sede legale in 10125 Torino – via San Pio V, n. 5, a seguito di Controparte_1 Controparte_2 fusione per incorporazione del 10.04.2017 a rogito notaio iscritta al collegio notarile dei distretti Persona_1 riuniti di Torino e PI con repertorio n. 126527 e raccolta n. 31011 e già con sede legale in Parte_3
64100 Teramo – Corso San Giorgio, n. 115 a seguito di modifica statutaria a rogito notaio del Persona_2
28.04.2008 con repertorio n. 30503 e raccolta n. 7082 docc. 01 – 03), in data 03.08.2005, sottoscriveva con la contratto di locazione finanziaria n. IM/7015, avente durata dall'1.9.2005 al 3.8.2017 e Parte_2 avente ad oggetto i seguenti immobili:
«a) diritti pari all'intero di piena proprietà su locali laboratori posti al secondo piano, confinanti con residua proprietà della parte venditrice, proprietà comune, proprietà “ salvo se altri o variati;
riportati Parte_4 nel n.c.e.u. di detto comune al foglio 7 particelle n. 222/18, viale I Maggio, piano 2, cat. d/7, r.c. € 6.214,00; n.
222/37, viale I Maggio, piano 2, cat. d/7, r.c. € 1.720,00: n. 222/19, viale I Maggio, piano 2, cat. d/7, r.c. €
2.546,00;
b) diritti pari all'intero di piena proprietà su appartamento posto al piano secondo della consistenza di 4,5 vani catastali, confinante con unità immobiliari sopra descritte, area comune a più lati, salvo se altri o variati;
riportato nel n.c.e.u. di detto comune al foglio 7, particella n. 222/36, viale I Maggio, piano 2, cat. a/2, classe i, vani 4,5, r.c. € 290,17;
c) diritti pari all'intera proprietà su parcheggio auto esterno al piano terra, confinante con proprietà Pt_4
, proprietà “ a più lati, salvo se altri o variati;
riportato nel n.c.e.u. di
[...] Parte_1 Parte_1 detto comune al foglio 7, particella n. 222/40, viale I Maggio, piano t, cat. c/6, classe 1, mq 48, r.c. € 44,62
pagina 2 di 9 d) diritti pari all'intero di piena proprietà su vani scala ad uso uscita sicurezza che conducono al piano primo e al piano secondo, confinanti con proprietà “ , area pertinenziale a più lati, salvo se altri o variati;
Parte_4 riportati nel n.c.e.u. di detto comune al foglio 7 particelle n. 222/39, viale I Maggio, piano t-1-2 (in corso di definizione) e n. 225/25, viale I Maggio, piano t-1-2 (in corso di definizione);
e) diritti pari all'intero di piena proprietà su vano ascensore compreso sala macchine al piano terra, confinante con proprietà ”, area pertinenziale a più lati, salvo se altri o variati;
riportato nel n.c.e.u. di detto Parte_4 comune al foglio 7, particella n. 222/28, viale I Maggio, piano t-1-2 (in corso di definizione);
f) diritti pari all'intero di piena proprietà su lastrico solare di copertura di locale ad uso centrale di aria compressa e magazzino, della superficie di metri quadrati novantuno (mq. 91), confinante con proprietà di
donato, proprietà “ , area comune, salvo se altri o variati;
riportato nel n.c.e.u. di detto Pt_1 Parte_4 comune al foglio 7, particella n. 222/15, viale I Maggio, piano 2 (latrico solare di mq 91);
g) diritti pari a cinquecento millesimi (500/1000) di piena proprietà su vasca accumulo acqua per impianto antincendio, centrale idrica con scala esterna di accesso, pianerottolo adibito a centrale termica con scala esterna di accesso, sviluppantesi in piano seminterrato, terra e primo, confinanti nell'insieme con area comune
a più lati, salvo se, altri o variati, riportati in n.c.e.u. di detto comune al foglio 7, particelle n. 222/29, viale I
Maggio, piano t-1 (in corso di definizione) e n. 222/22, viale i maggio, piano s1-t (in corso di definizione):
h) beni comuni non censibili individuati nel n.c.e.u. del Comune di Nereto al foglio 7, particella n. 222/23
(disimpegno al piano secondo e vano scala comuni ai sub. 18, 19, 36 e 37) e particella 222/38 (ballatoio al piano secondo comune ai sub 36 e 37) e i diritti proporzionali sui beni comuni non censibili individuati nel
n.c.e.u. del Comune di Nereto al foglio 7, particelle n. 222/34, n. 222/35 e n. 222/24» per un corrispettivo pattuito complessivo di € 1.519.294,50 + iva da corrispondersi con le seguenti modalità: €
65.000,00 + iva quale anticipo alla stipula del contratto;
n. 143 rate mensili da € 8.064,00 + iva cadauna;
€
301.142,50 quale prezzo finale di riscatto;
2) i descritti beni immobili venivano acquistati in data 03.08.2005 dalla dalla Parte_3 Parte_1
(in relazione agli immobili di cui alle superiori lett. c, d, e, f, g) e dal OR (in relazione Parte_1 agli immobili di cui alle superiori lett. a, b, d) e immediatamente rimessi nella disponibilità della
[...]
ai sensi del citato contratto di leasing immobiliare e in forza del contratto di compravendita;
Parte_2 Par 3) del detto negozio si costituivano garanti, con separati contratti, la ed il OR Parte_1 Parte_1
;
[...]
4) la si rendeva inadempiente al contratto, con morosità accumulata a partire dal mese di Parte_2 febbraio 2017 e, in data 18.01.2018, restituiva spontaneamente l'immobile, non versando più alcunché a titolo di leasing;
pagina 3 di 9 5) il contratto di leasing n. IM/7438 del 24.10.2006 veniva fatto oggetto di cessione alla Adriatico Finance Sme
s.r.l. in relazione all'operazione di cartolarizzazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 36 del 25 marzo 2008, che ne diveniva pertanto la legittima titolare, con procura alla (ora Controparte_2 CP_1
di gestire i contratti ed i relativi crediti cartolarizzati;
[...]
6) il debito calcolato dalla pretesa creditrice e fatto oggetto di ingiunzione di pagamento ammontava ad €
39.350,75 per canoni scaduti, spese, interessi di mora maturati, così determinato:
+ € 34.507,02 per n. 5 canoni scaduti e non pagati (dal n. 139 al n. 143) oltre ad un'ulteriore rata pagata solo parzialmente (n. 138);
+ € 4.843,73 per interessi moratori (alla data del 07.06.2019) sulle dette rate scadute e non pagate.
Nell'atto di opposizione, i garanti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo, specificando, in primo luogo, la natura fideiussoria della garanzia prestata e la loro conseguente possibilità di sollevare, nei riguardi della pretesa creditrice, ogni eccezione spettante alla debitrice principale ex art. 1945 c.c. e, nel merito, contestavano la spettanza della somma ingiunta, invocando l'applicazione della disciplina della vendita con riserva di proprietà di cui all'art. 1526 c.c.
Con comparsa di costituzione e risposta del 4.2.2020, si costituiva la parte opposta, contestando le avverse deduzioni, specificando la natura autonoma della garanzia prestata dagli opponenti e instando per la conferma del provvedimento monitorio, attesa l'applicabilità, alla fattispecie in esame, della disciplina introdotta dalla legge n. 214 del 2017.
Preliminarmente, occorre evidenziare che il Tribunale statuirà sulle sole domande tempestivamente proposte dalle parti e non anche su quelle introdotte, per la prima volta, in sede di deposito degli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c.
Sempre in via preliminare, mette conto rilevare l'inammissibilità della produzione documentale allegata dalla parte opposta alla comparsa conclusionale (doc. 23), in quanto, sebbene sopravvenuta al termine di deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., è stata prodotta con circa due anni di ritardo (9.5.2025) rispetto alla data di formazione (5.6.2023), di fatto, risultando tardiva (poiché non depositata nella prima difesa utile) ponendo, conseguentemente, la controparte nell'impossibilità di contraddire adeguatamente sulla stessa.
Va, inoltre, rimarcato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, la mancata opposizione al decreto ingiuntivo comporta che, nei confronti del solo condebitore non opponente (nella specie, , Parte_2 si formi non solo un titolo esecutivo autonomamente azionabile, ma anche un giudicato sostanziale che può risultare in contrasto col giudicato eventualmente venutosi a formare nei confronti delle parti opponenti, ove questi abbiano proposto opposizione a decreto ingiuntivo e l'opposizione sia stata accolta.
pagina 4 di 9 Tanto premesso, occorre, innanzitutto, qualificare giuridicamente il contratto stipulato tra i garanti/odierni opponenti e la società di leasing, chiarendo in via preliminare le caratteristiche fondamentali che contraddistinguono il contratto autonomo di garanzia rispetto al contratto di fideiussione, poiché ben potrebbe ricorrere un contratto di fideiussione atipico, ex art.1322 cod.civ., in cui le parti hanno derogato alla disciplina codicistica, senza però snaturare il negozio fideiussorio.
Premesso che il nomen iuris utilizzato dalle parti per designare la garanzia è privo di valore in quanto
“l'accertamento della natura giuridica del negozio così concluso è, poi, questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice del merito” (Cass. Sez. 3, 04/04/2001, n. 4981), il criterio essenziale per orientare l'interprete verso l'autonomia della vicenda di garanzia è costituito dalla carenza dell'elemento dell'accessorietà: il garante “autonomo” si impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni né in ordine alla validità né all'efficacia del rapporto di base.
E, dunque, sarebbero inapplicabili al contratto autonomo di garanzia alcune norme in tema di fideiussione collegate al carattere accessorio quali gli art.1939, 1941, 1957 cod. civ.
Secondo un primo orientamento l'assenza di accessorietà si evincerebbe dalle clausole che sanciscono l'impossibilità, per il garante, di proporre nei confronti del creditore le eccezioni relative al rapporto base che spettano al debitore principale (cfr. Cass.31.07.2002, n11368); invece in altre pronunce si ritengono significative altre clausole, quali la previsione di un termine breve entro cui il garante obbligato al pagamento, l'espressa esclusione del beneficio della preventiva escussione (cfr. Trib. Milano 22.10.2001).
Altresì, rilevante appare la previsione, nelle condizioni contrattuali, di clausole di pagamento con la dicitura “a semplice richiesta” o “a prima richiesta (o domanda)”o “senza eccezioni”, che rappresentano una deroga alla disciplina legale della fideiussione in quanto attribuiscono al creditore-beneficiario il potere di esigere dal garante il pagamento immediato, a prescindere da qualsiasi accertamento (e della prova da parte del creditore) in ordine all'effettiva sussistenza dell'inadempimento del debitore principale. Tuttavia, occorre chiarire se tali clausole introducano nel tessuto negoziale una mera deroga alla disciplina legale della fideiussione oppure un'alterazione del tipo negoziale fideiussorio tale da condurre al modello del contratto autonomo di garanzia.
A tal proposito, sulla idoneità o sufficienza della clausola di "pagamento a prima o semplice richiesta" (o senza eccezioni) a trasformare il contratto di fideiussione in contratto autonomo di garanzia, è sorto un contrasto di giurisprudenza, poi composto dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, con la sentenza del 18/02/2010, n.3947.
La Suprema Corte ha ritenuto di aderire all'orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis Cass.8248/1998) secondo cui l'utilizzo di tali clausole vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione: “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con
pagina 5 di 9 il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”. Va precisato che l'inciso “a prima richiesta” già contiene in sé quale effetto l'impossibilità dal parte del garante di sollevare le eccezioni relative al rapporto-base spettanti al debitore, perché dovendo provvedere al pagamento nell'immediatezza, il garante non avrebbe il tempo di proporle;
per cui l'inserimento dell'inciso “senza eccezioni” deve essere inteso quale ulteriore precisazione.
Sotto il profilo causale, il contratto autonomo di garanzia ha quale causa concreta quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione della prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure non.
Ciò posto, la più rilevante differenza operativa tra la fideiussione ed il contratto autonomo di garanzia non riguarda il momento del pagamento (cui anche il fideiussore atipico può essere tenuto immediatamente ed a semplice richiesta del creditore), ma il regime delle azioni di rivalsa dopo l'avvenuto pagamento. Infatti, qualora il pagamento risulti non dovuto, il fideiussore che abbia pagato a semplice richiesta, può agire in ripetizione con
l'actio indebiti ex art.2033 cod.civ. nei confronti del creditore beneficiario, facendo valere le eccezioni alla base del rapporto di valuta che poteva proporre il debitore principale. Il garante “autonomo”, invece, non potrà agire in ripetizione nei confronti del creditore ma potrà esperire esclusivamente l'azione di regresso ex art. 1950 cod. civ. nei confronti del debitore garantito. Infatti, il contratto autonomo di garanzia tiene indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale;
il contratto del fideiussore, invece, garantisce l'adempimento dell'obbligazione principale altrui. Da tale distinzione deriva che mentre il fideiussore è un 'vicario' del debitore, il garante autonomo è titolare di un'obbligazione del tutto autonoma rispetto all'obbligazione principale, essendo qualitativamente diversa da quella garantita.
Nel caso di specie, la piana lettura della lettera di garanzia induce a configurare, con ragionevole certezza, la sussistenza di una classica fideiussione. Invero, nel corpo dell'atto è presente una clausola d'impegno con cui gli opponenti garantiscono, in caso di inadempimento del contratto di leasing da parte dell'utilizzatore, di intervenire, in luogo e per conto suo, nel pagamento dello scaduto (canoni, interessi di mora ed accessori) e di quanto ancora a scadere, oltre che nell'adempimento degli obblighi contrattuali, essendo, di contro, totalmente assenti espressioni o clausole volte ad escludere il rapporto di accessorietà con il rapporto garantito.
Pertanto, dal contenuto negoziale del contratto stipulato vi sono inconfutabili elementi che inducono a ravvisare la configurabilità di una fideiussione, con conseguente possibilità per i garanti di sollevare tutte le eccezioni di competenza del debitore principale ex art. 1945 c.c.
Tanto premesso e passando, a questo punto, alla disciplina applicabile al contratto di leasing in esame, va innanzitutto rammentata la distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento. Come noto, il contratto di locazione finanziaria può essere caratterizzato da una funzione di finanziamento ovvero di trasferimento, a pagina 6 di 9 seconda della concreta conformazione degli interessi che le parti abbiano cristallizzato nel regolamento contrattuale: “in tema di locazione finanziaria, ricorre la figura del leasing di godimento se l'insieme dei canoni
è significativamente inferiore alla remunerazione del capitale investito nell'operazione di acquisto e concessione in locazione del bene e lascia non coperta una parte rilevante di questo capitale, mentre il prezzo pattuito per
l'opzione è di corrispondente livello;
ricorre, invece, la figura del leasing traslativo se l'insieme dei canoni remunera interamente il capitale impiegato e il prevedibile valore del bene alla scadenza del contratto sopravanza in modo non indifferente il prezzo di opzione” (Cass. n. 13965/2019).
Nel caso di specie, il contratto è certamente caratterizzato, valutando l'operazione nel suo complesso, da una funzione traslativa in considerazione della natura del bene, dell'entità dei canoni mensili e del prezzo finale di acquisto che appare inferiore al valore residuo dell'immobile.
Considerando le premesse, e quindi presupposta la qualifica del contratto in oggetto quale leasing traslativo, si intende dare seguito all'orientamento giurisprudenziale che ritiene doversi applicare la disciplina prevista per la vendita con riserva di proprietà ricorrendo al procedimento analogico: “l'applicazione al leasing traslativo della disciplina di carattere inderogabile di cui all'art. 1526 c.c. in tema di vendita con riserva della proprietà comporta, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la restituzione dei canoni già corrisposti e il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell'utilizzo dei beni, tale da remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi. Ne consegue che il concedente, mantenendo la proprietà della cosa ed acquisendo i canoni maturati fino al momento della risoluzione, non può ottenere un indebito vantaggio derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene”
(Cass. n. 1581/2020).
Sul punto è, peraltro, intervenuta la decisiva pronuncia delle Sezioni Unite del 28.01.2021 che, in ipotesi di leasing traslativo, ha affermato l'applicazione dell'art. 1526 c.c., in relazione ai rapporti risoltisi in data antecedente l'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, come nel caso di specie: “la legge n. 124 del 2017
(art. 1, commi 136-140) non ha effetti retroattivi e trova, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l'inadempimento dell'utilizzatore non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore;
sicché, per i contratti risolti in precedenza e rispetto ai quali sia intervenuto il fallimento dell'utilizzatore soltanto successivamente alla risoluzione contrattuale, rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, dovendo per quest'ultimo tipo negoziale applicarsi, in via analogica, la disciplina di cui all'art. 1526 c.c. e non quella dettata dall'art. 72-quater l.f., rispetto alla quale non possono pagina 7 di 9 ravvisarsi, nella specie, le condizioni per il ricorso all'analogia legis, né essendo altrimenti consentito giungere in via interpretativa ad una applicazione retroattiva della legge n. 124 del 2017” (S.U. n. 2061 del 28.01.2021).
Orbene, nel caso che interessa, i “presupposti” convenzionali della risoluzione per l'(incontestato) inadempimento dell'utilizzatore, risultano maturati a marzo 2017 - considerato che la Parte_2 morosità denunciata dalla concedente/opposta decorre dal mese di febbraio 2017, come dalla stessa allegato e rimasto privo di contestazione, e che all'art. 6 del contratto principale le parti hanno stabilito espressamente di quantificare la “misura” dell'inadempimento rilevante a fini risolutori nel mancato pagamento di una rata mensile di corrispettivo – quando, pertanto, non era ancora vigente la l. 124/2017 (entrata in vigore il 14.8.2017), con conseguente applicazione analogica della disciplina dell'art. 1526 cod. civ., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72-quater L.Fall. (cfr.
Cass. sez. un. 28.1.2021, n. 2061 (Rv. 660307-01); Cass. (ord.) 14.3.2023, n. 7367, secondo cui ai contratti di leasing traslativo risolti anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, in assenza di una regolazione legislativa, si applica in via analogica la disciplina dell'art. 1526 cod. civ.).
Per l'inapplicabilità della legge n. 124/2017 depone anche la data di naturale scadenza del contratto di leasing
(3.8.2017), anch'essa antecedente alla data di entrata in vigore della stessa (14.8.2017), essendosi, pertanto,
l'intero rapporto svolto nella vigenza della pregressa disciplina.
A fronte del disposto del primo comma dell'art. 1526 c.c.: “Se la risoluzione del contratto ha luogo per
l'inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno”, il Tribunale ha ritenuto di dover disporre CTU affinchè si quantificasse “l'equo compenso per l'uso della cosa” comprensivo della remunerazione del godimento del bene, del deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e del logoramento per l'uso, al fine di accertare le rispettive partite di dare-avere e comprendere, conseguentemente, la spettanza della pretesa sottesa al decreto ingiuntivo, avente ad oggetto il pagamento dei canoni insoluti fino alla restituzione dell'immobile e i relativi accessori.
Con relazione depositata il 3.9.2024, l'Ing. ha statuito che l'equo compenso per l'uso della cosa è Controparte_3 dato dalla somma degli importi seguenti:
1) Remunerazione del godimento del bene: € 910.922,01;
2) Deprezzamento conseguente all'incommerciabilità come nuovo e del logoramento per l'uso: € 83.050,00;
3) Interventi di manutenzione e ripristino degli immobili € 45.000,00; per un totale di € 1.038.972,01.
pagina 8 di 9
Considerato che
la differenza tra l'importo (rimasto incontestato) che, a dire degli opponenti, la debitrice principale, avrebbe corrisposto sino a marzo 2017 alla concedente (€ 1.128,960,00) e Parte_2
l'equo compenso a carico dell'utilizzatrice (€ 1.038.972,01) è superiore all'importo richiesto in via monitoria
(pari ad € 39.350,75), occorre disporre la revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di CTU (liquidate con decreto del 19.9.2024) e di lite vanno poste definitivamente a carico dell'opposta, risultata soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 983/2019 emesso dal Tribunale di Teramo;
- condanna l'opposta al rimborso delle spese di lite in favore degli opponenti, che si liquidano nella somma di € 286,00 per esborsi e in € 7616,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto del 19.9.2024 definitivamente a carico dell'opposta.
Teramo, 18.9.2025.
Il Giudice dott.ssa Erika Capanna Piscè
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Erika Capanna Piscè, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3271/2019 r.g. e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 patrocinio dell'avv. FISAULI GIUSEPPE
OPPONENTI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. PUGNO Controparte_1
STEFANO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 6.3.2025. pagina 1 di 9 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio, richiedeva al Tribunale di Teramo l'emissione di un decreto ingiuntivo Controparte_1 nei confronti della della e del OR , quest'ultimi Parte_2 Parte_1 Parte_1 quali garanti della predetta società, in relazione al debito di € 39.350,00 oltre accessori, derivante dal mancato pagamento di cinque canoni mensili, dovuti in forza del contratto di locazione finanziaria n. IM/7015 sottoscritto tra l'originaria (attualmente e la Parte_3 Controparte_1 Parte_2
Il provvedimento monitorio (n. 983/2019) veniva notificato:
a) alla (debitrice principale), la quale non si opponeva al decreto, che, quindi, veniva Parte_2 Parte_2 dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c.;
b) alla ed al OR (nella sua duplice qualità di legale rappresentante della Parte_1 Parte_1
e quale soggetto ingiunto), i quali soli si opponevano al provvedimento monitorio nella loro Parte_1 veste di garanti.
In punto di fatto emergeva che:
1) (già con sede legale in 10125 Torino – via San Pio V, n. 5, a seguito di Controparte_1 Controparte_2 fusione per incorporazione del 10.04.2017 a rogito notaio iscritta al collegio notarile dei distretti Persona_1 riuniti di Torino e PI con repertorio n. 126527 e raccolta n. 31011 e già con sede legale in Parte_3
64100 Teramo – Corso San Giorgio, n. 115 a seguito di modifica statutaria a rogito notaio del Persona_2
28.04.2008 con repertorio n. 30503 e raccolta n. 7082 docc. 01 – 03), in data 03.08.2005, sottoscriveva con la contratto di locazione finanziaria n. IM/7015, avente durata dall'1.9.2005 al 3.8.2017 e Parte_2 avente ad oggetto i seguenti immobili:
«a) diritti pari all'intero di piena proprietà su locali laboratori posti al secondo piano, confinanti con residua proprietà della parte venditrice, proprietà comune, proprietà “ salvo se altri o variati;
riportati Parte_4 nel n.c.e.u. di detto comune al foglio 7 particelle n. 222/18, viale I Maggio, piano 2, cat. d/7, r.c. € 6.214,00; n.
222/37, viale I Maggio, piano 2, cat. d/7, r.c. € 1.720,00: n. 222/19, viale I Maggio, piano 2, cat. d/7, r.c. €
2.546,00;
b) diritti pari all'intero di piena proprietà su appartamento posto al piano secondo della consistenza di 4,5 vani catastali, confinante con unità immobiliari sopra descritte, area comune a più lati, salvo se altri o variati;
riportato nel n.c.e.u. di detto comune al foglio 7, particella n. 222/36, viale I Maggio, piano 2, cat. a/2, classe i, vani 4,5, r.c. € 290,17;
c) diritti pari all'intera proprietà su parcheggio auto esterno al piano terra, confinante con proprietà Pt_4
, proprietà “ a più lati, salvo se altri o variati;
riportato nel n.c.e.u. di
[...] Parte_1 Parte_1 detto comune al foglio 7, particella n. 222/40, viale I Maggio, piano t, cat. c/6, classe 1, mq 48, r.c. € 44,62
pagina 2 di 9 d) diritti pari all'intero di piena proprietà su vani scala ad uso uscita sicurezza che conducono al piano primo e al piano secondo, confinanti con proprietà “ , area pertinenziale a più lati, salvo se altri o variati;
Parte_4 riportati nel n.c.e.u. di detto comune al foglio 7 particelle n. 222/39, viale I Maggio, piano t-1-2 (in corso di definizione) e n. 225/25, viale I Maggio, piano t-1-2 (in corso di definizione);
e) diritti pari all'intero di piena proprietà su vano ascensore compreso sala macchine al piano terra, confinante con proprietà ”, area pertinenziale a più lati, salvo se altri o variati;
riportato nel n.c.e.u. di detto Parte_4 comune al foglio 7, particella n. 222/28, viale I Maggio, piano t-1-2 (in corso di definizione);
f) diritti pari all'intero di piena proprietà su lastrico solare di copertura di locale ad uso centrale di aria compressa e magazzino, della superficie di metri quadrati novantuno (mq. 91), confinante con proprietà di
donato, proprietà “ , area comune, salvo se altri o variati;
riportato nel n.c.e.u. di detto Pt_1 Parte_4 comune al foglio 7, particella n. 222/15, viale I Maggio, piano 2 (latrico solare di mq 91);
g) diritti pari a cinquecento millesimi (500/1000) di piena proprietà su vasca accumulo acqua per impianto antincendio, centrale idrica con scala esterna di accesso, pianerottolo adibito a centrale termica con scala esterna di accesso, sviluppantesi in piano seminterrato, terra e primo, confinanti nell'insieme con area comune
a più lati, salvo se, altri o variati, riportati in n.c.e.u. di detto comune al foglio 7, particelle n. 222/29, viale I
Maggio, piano t-1 (in corso di definizione) e n. 222/22, viale i maggio, piano s1-t (in corso di definizione):
h) beni comuni non censibili individuati nel n.c.e.u. del Comune di Nereto al foglio 7, particella n. 222/23
(disimpegno al piano secondo e vano scala comuni ai sub. 18, 19, 36 e 37) e particella 222/38 (ballatoio al piano secondo comune ai sub 36 e 37) e i diritti proporzionali sui beni comuni non censibili individuati nel
n.c.e.u. del Comune di Nereto al foglio 7, particelle n. 222/34, n. 222/35 e n. 222/24» per un corrispettivo pattuito complessivo di € 1.519.294,50 + iva da corrispondersi con le seguenti modalità: €
65.000,00 + iva quale anticipo alla stipula del contratto;
n. 143 rate mensili da € 8.064,00 + iva cadauna;
€
301.142,50 quale prezzo finale di riscatto;
2) i descritti beni immobili venivano acquistati in data 03.08.2005 dalla dalla Parte_3 Parte_1
(in relazione agli immobili di cui alle superiori lett. c, d, e, f, g) e dal OR (in relazione Parte_1 agli immobili di cui alle superiori lett. a, b, d) e immediatamente rimessi nella disponibilità della
[...]
ai sensi del citato contratto di leasing immobiliare e in forza del contratto di compravendita;
Parte_2 Par 3) del detto negozio si costituivano garanti, con separati contratti, la ed il OR Parte_1 Parte_1
;
[...]
4) la si rendeva inadempiente al contratto, con morosità accumulata a partire dal mese di Parte_2 febbraio 2017 e, in data 18.01.2018, restituiva spontaneamente l'immobile, non versando più alcunché a titolo di leasing;
pagina 3 di 9 5) il contratto di leasing n. IM/7438 del 24.10.2006 veniva fatto oggetto di cessione alla Adriatico Finance Sme
s.r.l. in relazione all'operazione di cartolarizzazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 36 del 25 marzo 2008, che ne diveniva pertanto la legittima titolare, con procura alla (ora Controparte_2 CP_1
di gestire i contratti ed i relativi crediti cartolarizzati;
[...]
6) il debito calcolato dalla pretesa creditrice e fatto oggetto di ingiunzione di pagamento ammontava ad €
39.350,75 per canoni scaduti, spese, interessi di mora maturati, così determinato:
+ € 34.507,02 per n. 5 canoni scaduti e non pagati (dal n. 139 al n. 143) oltre ad un'ulteriore rata pagata solo parzialmente (n. 138);
+ € 4.843,73 per interessi moratori (alla data del 07.06.2019) sulle dette rate scadute e non pagate.
Nell'atto di opposizione, i garanti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo, specificando, in primo luogo, la natura fideiussoria della garanzia prestata e la loro conseguente possibilità di sollevare, nei riguardi della pretesa creditrice, ogni eccezione spettante alla debitrice principale ex art. 1945 c.c. e, nel merito, contestavano la spettanza della somma ingiunta, invocando l'applicazione della disciplina della vendita con riserva di proprietà di cui all'art. 1526 c.c.
Con comparsa di costituzione e risposta del 4.2.2020, si costituiva la parte opposta, contestando le avverse deduzioni, specificando la natura autonoma della garanzia prestata dagli opponenti e instando per la conferma del provvedimento monitorio, attesa l'applicabilità, alla fattispecie in esame, della disciplina introdotta dalla legge n. 214 del 2017.
Preliminarmente, occorre evidenziare che il Tribunale statuirà sulle sole domande tempestivamente proposte dalle parti e non anche su quelle introdotte, per la prima volta, in sede di deposito degli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c.
Sempre in via preliminare, mette conto rilevare l'inammissibilità della produzione documentale allegata dalla parte opposta alla comparsa conclusionale (doc. 23), in quanto, sebbene sopravvenuta al termine di deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., è stata prodotta con circa due anni di ritardo (9.5.2025) rispetto alla data di formazione (5.6.2023), di fatto, risultando tardiva (poiché non depositata nella prima difesa utile) ponendo, conseguentemente, la controparte nell'impossibilità di contraddire adeguatamente sulla stessa.
Va, inoltre, rimarcato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, la mancata opposizione al decreto ingiuntivo comporta che, nei confronti del solo condebitore non opponente (nella specie, , Parte_2 si formi non solo un titolo esecutivo autonomamente azionabile, ma anche un giudicato sostanziale che può risultare in contrasto col giudicato eventualmente venutosi a formare nei confronti delle parti opponenti, ove questi abbiano proposto opposizione a decreto ingiuntivo e l'opposizione sia stata accolta.
pagina 4 di 9 Tanto premesso, occorre, innanzitutto, qualificare giuridicamente il contratto stipulato tra i garanti/odierni opponenti e la società di leasing, chiarendo in via preliminare le caratteristiche fondamentali che contraddistinguono il contratto autonomo di garanzia rispetto al contratto di fideiussione, poiché ben potrebbe ricorrere un contratto di fideiussione atipico, ex art.1322 cod.civ., in cui le parti hanno derogato alla disciplina codicistica, senza però snaturare il negozio fideiussorio.
Premesso che il nomen iuris utilizzato dalle parti per designare la garanzia è privo di valore in quanto
“l'accertamento della natura giuridica del negozio così concluso è, poi, questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice del merito” (Cass. Sez. 3, 04/04/2001, n. 4981), il criterio essenziale per orientare l'interprete verso l'autonomia della vicenda di garanzia è costituito dalla carenza dell'elemento dell'accessorietà: il garante “autonomo” si impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni né in ordine alla validità né all'efficacia del rapporto di base.
E, dunque, sarebbero inapplicabili al contratto autonomo di garanzia alcune norme in tema di fideiussione collegate al carattere accessorio quali gli art.1939, 1941, 1957 cod. civ.
Secondo un primo orientamento l'assenza di accessorietà si evincerebbe dalle clausole che sanciscono l'impossibilità, per il garante, di proporre nei confronti del creditore le eccezioni relative al rapporto base che spettano al debitore principale (cfr. Cass.31.07.2002, n11368); invece in altre pronunce si ritengono significative altre clausole, quali la previsione di un termine breve entro cui il garante obbligato al pagamento, l'espressa esclusione del beneficio della preventiva escussione (cfr. Trib. Milano 22.10.2001).
Altresì, rilevante appare la previsione, nelle condizioni contrattuali, di clausole di pagamento con la dicitura “a semplice richiesta” o “a prima richiesta (o domanda)”o “senza eccezioni”, che rappresentano una deroga alla disciplina legale della fideiussione in quanto attribuiscono al creditore-beneficiario il potere di esigere dal garante il pagamento immediato, a prescindere da qualsiasi accertamento (e della prova da parte del creditore) in ordine all'effettiva sussistenza dell'inadempimento del debitore principale. Tuttavia, occorre chiarire se tali clausole introducano nel tessuto negoziale una mera deroga alla disciplina legale della fideiussione oppure un'alterazione del tipo negoziale fideiussorio tale da condurre al modello del contratto autonomo di garanzia.
A tal proposito, sulla idoneità o sufficienza della clausola di "pagamento a prima o semplice richiesta" (o senza eccezioni) a trasformare il contratto di fideiussione in contratto autonomo di garanzia, è sorto un contrasto di giurisprudenza, poi composto dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, con la sentenza del 18/02/2010, n.3947.
La Suprema Corte ha ritenuto di aderire all'orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis Cass.8248/1998) secondo cui l'utilizzo di tali clausole vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione: “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con
pagina 5 di 9 il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”. Va precisato che l'inciso “a prima richiesta” già contiene in sé quale effetto l'impossibilità dal parte del garante di sollevare le eccezioni relative al rapporto-base spettanti al debitore, perché dovendo provvedere al pagamento nell'immediatezza, il garante non avrebbe il tempo di proporle;
per cui l'inserimento dell'inciso “senza eccezioni” deve essere inteso quale ulteriore precisazione.
Sotto il profilo causale, il contratto autonomo di garanzia ha quale causa concreta quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione della prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure non.
Ciò posto, la più rilevante differenza operativa tra la fideiussione ed il contratto autonomo di garanzia non riguarda il momento del pagamento (cui anche il fideiussore atipico può essere tenuto immediatamente ed a semplice richiesta del creditore), ma il regime delle azioni di rivalsa dopo l'avvenuto pagamento. Infatti, qualora il pagamento risulti non dovuto, il fideiussore che abbia pagato a semplice richiesta, può agire in ripetizione con
l'actio indebiti ex art.2033 cod.civ. nei confronti del creditore beneficiario, facendo valere le eccezioni alla base del rapporto di valuta che poteva proporre il debitore principale. Il garante “autonomo”, invece, non potrà agire in ripetizione nei confronti del creditore ma potrà esperire esclusivamente l'azione di regresso ex art. 1950 cod. civ. nei confronti del debitore garantito. Infatti, il contratto autonomo di garanzia tiene indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale;
il contratto del fideiussore, invece, garantisce l'adempimento dell'obbligazione principale altrui. Da tale distinzione deriva che mentre il fideiussore è un 'vicario' del debitore, il garante autonomo è titolare di un'obbligazione del tutto autonoma rispetto all'obbligazione principale, essendo qualitativamente diversa da quella garantita.
Nel caso di specie, la piana lettura della lettera di garanzia induce a configurare, con ragionevole certezza, la sussistenza di una classica fideiussione. Invero, nel corpo dell'atto è presente una clausola d'impegno con cui gli opponenti garantiscono, in caso di inadempimento del contratto di leasing da parte dell'utilizzatore, di intervenire, in luogo e per conto suo, nel pagamento dello scaduto (canoni, interessi di mora ed accessori) e di quanto ancora a scadere, oltre che nell'adempimento degli obblighi contrattuali, essendo, di contro, totalmente assenti espressioni o clausole volte ad escludere il rapporto di accessorietà con il rapporto garantito.
Pertanto, dal contenuto negoziale del contratto stipulato vi sono inconfutabili elementi che inducono a ravvisare la configurabilità di una fideiussione, con conseguente possibilità per i garanti di sollevare tutte le eccezioni di competenza del debitore principale ex art. 1945 c.c.
Tanto premesso e passando, a questo punto, alla disciplina applicabile al contratto di leasing in esame, va innanzitutto rammentata la distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento. Come noto, il contratto di locazione finanziaria può essere caratterizzato da una funzione di finanziamento ovvero di trasferimento, a pagina 6 di 9 seconda della concreta conformazione degli interessi che le parti abbiano cristallizzato nel regolamento contrattuale: “in tema di locazione finanziaria, ricorre la figura del leasing di godimento se l'insieme dei canoni
è significativamente inferiore alla remunerazione del capitale investito nell'operazione di acquisto e concessione in locazione del bene e lascia non coperta una parte rilevante di questo capitale, mentre il prezzo pattuito per
l'opzione è di corrispondente livello;
ricorre, invece, la figura del leasing traslativo se l'insieme dei canoni remunera interamente il capitale impiegato e il prevedibile valore del bene alla scadenza del contratto sopravanza in modo non indifferente il prezzo di opzione” (Cass. n. 13965/2019).
Nel caso di specie, il contratto è certamente caratterizzato, valutando l'operazione nel suo complesso, da una funzione traslativa in considerazione della natura del bene, dell'entità dei canoni mensili e del prezzo finale di acquisto che appare inferiore al valore residuo dell'immobile.
Considerando le premesse, e quindi presupposta la qualifica del contratto in oggetto quale leasing traslativo, si intende dare seguito all'orientamento giurisprudenziale che ritiene doversi applicare la disciplina prevista per la vendita con riserva di proprietà ricorrendo al procedimento analogico: “l'applicazione al leasing traslativo della disciplina di carattere inderogabile di cui all'art. 1526 c.c. in tema di vendita con riserva della proprietà comporta, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la restituzione dei canoni già corrisposti e il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell'utilizzo dei beni, tale da remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi. Ne consegue che il concedente, mantenendo la proprietà della cosa ed acquisendo i canoni maturati fino al momento della risoluzione, non può ottenere un indebito vantaggio derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene”
(Cass. n. 1581/2020).
Sul punto è, peraltro, intervenuta la decisiva pronuncia delle Sezioni Unite del 28.01.2021 che, in ipotesi di leasing traslativo, ha affermato l'applicazione dell'art. 1526 c.c., in relazione ai rapporti risoltisi in data antecedente l'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, come nel caso di specie: “la legge n. 124 del 2017
(art. 1, commi 136-140) non ha effetti retroattivi e trova, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l'inadempimento dell'utilizzatore non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore;
sicché, per i contratti risolti in precedenza e rispetto ai quali sia intervenuto il fallimento dell'utilizzatore soltanto successivamente alla risoluzione contrattuale, rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, dovendo per quest'ultimo tipo negoziale applicarsi, in via analogica, la disciplina di cui all'art. 1526 c.c. e non quella dettata dall'art. 72-quater l.f., rispetto alla quale non possono pagina 7 di 9 ravvisarsi, nella specie, le condizioni per il ricorso all'analogia legis, né essendo altrimenti consentito giungere in via interpretativa ad una applicazione retroattiva della legge n. 124 del 2017” (S.U. n. 2061 del 28.01.2021).
Orbene, nel caso che interessa, i “presupposti” convenzionali della risoluzione per l'(incontestato) inadempimento dell'utilizzatore, risultano maturati a marzo 2017 - considerato che la Parte_2 morosità denunciata dalla concedente/opposta decorre dal mese di febbraio 2017, come dalla stessa allegato e rimasto privo di contestazione, e che all'art. 6 del contratto principale le parti hanno stabilito espressamente di quantificare la “misura” dell'inadempimento rilevante a fini risolutori nel mancato pagamento di una rata mensile di corrispettivo – quando, pertanto, non era ancora vigente la l. 124/2017 (entrata in vigore il 14.8.2017), con conseguente applicazione analogica della disciplina dell'art. 1526 cod. civ., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72-quater L.Fall. (cfr.
Cass. sez. un. 28.1.2021, n. 2061 (Rv. 660307-01); Cass. (ord.) 14.3.2023, n. 7367, secondo cui ai contratti di leasing traslativo risolti anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, in assenza di una regolazione legislativa, si applica in via analogica la disciplina dell'art. 1526 cod. civ.).
Per l'inapplicabilità della legge n. 124/2017 depone anche la data di naturale scadenza del contratto di leasing
(3.8.2017), anch'essa antecedente alla data di entrata in vigore della stessa (14.8.2017), essendosi, pertanto,
l'intero rapporto svolto nella vigenza della pregressa disciplina.
A fronte del disposto del primo comma dell'art. 1526 c.c.: “Se la risoluzione del contratto ha luogo per
l'inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno”, il Tribunale ha ritenuto di dover disporre CTU affinchè si quantificasse “l'equo compenso per l'uso della cosa” comprensivo della remunerazione del godimento del bene, del deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e del logoramento per l'uso, al fine di accertare le rispettive partite di dare-avere e comprendere, conseguentemente, la spettanza della pretesa sottesa al decreto ingiuntivo, avente ad oggetto il pagamento dei canoni insoluti fino alla restituzione dell'immobile e i relativi accessori.
Con relazione depositata il 3.9.2024, l'Ing. ha statuito che l'equo compenso per l'uso della cosa è Controparte_3 dato dalla somma degli importi seguenti:
1) Remunerazione del godimento del bene: € 910.922,01;
2) Deprezzamento conseguente all'incommerciabilità come nuovo e del logoramento per l'uso: € 83.050,00;
3) Interventi di manutenzione e ripristino degli immobili € 45.000,00; per un totale di € 1.038.972,01.
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Considerato che
la differenza tra l'importo (rimasto incontestato) che, a dire degli opponenti, la debitrice principale, avrebbe corrisposto sino a marzo 2017 alla concedente (€ 1.128,960,00) e Parte_2
l'equo compenso a carico dell'utilizzatrice (€ 1.038.972,01) è superiore all'importo richiesto in via monitoria
(pari ad € 39.350,75), occorre disporre la revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di CTU (liquidate con decreto del 19.9.2024) e di lite vanno poste definitivamente a carico dell'opposta, risultata soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 983/2019 emesso dal Tribunale di Teramo;
- condanna l'opposta al rimborso delle spese di lite in favore degli opponenti, che si liquidano nella somma di € 286,00 per esborsi e in € 7616,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto del 19.9.2024 definitivamente a carico dell'opposta.
Teramo, 18.9.2025.
Il Giudice dott.ssa Erika Capanna Piscè
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