Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 15/05/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00831/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01147/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1147 del 2024, proposto da
ES LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Leporace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pietrapaola, non costituito in giudizio;
per l’accertamento:
dell’illegittimità del silenzio prestato dal comune sull’istanza/diffida inviata dal ricorrente con PEC del 30 maggio 2023 per la determinazione della scelta da parte dell’ente locale tra la restituzione dei terreni di proprietà del ricorrente, illegittimamente occupati, ovvero in alternativa, per procedere all'acquisizione degli immobili mediante un valido titolo di acquisito, che sarebbe potuto essere quello di cui all'art. 42- bis , d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
ovvero per la condanna del Comune resistente alla restituzione in favore del ricorrente e previa riduzione in pristino, dei predetti terreni, con il connesso pagamento degli importi previsti dalla legge a titolo indennitario e risarcitorio per l’occupazione illegittima dei terreni stessi e per i pregiudizi arrecati alla residua proprietà del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 il dott. ES Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – ES LL, proprietario di alcuni appezzamenti di terreno siti nel territorio del Comune di Pietrapaola, identificati in catasto al foglio 5, particelle nn. 25, 26 e 68, si è rivolto a questo Tribunale Amministrativo Regionale, deducendo che su porzioni di tali terreni sono state realizzate delle strade comunali.
In particolare, la particella 25, complessivamente estesa mq. 13.370,00, risulta occupata da viabilità pubblica esistente per una porzione di mq. 800,00 circa; la particella 26, complessivamente estesa mq. 980,00, risulta occupata da viabilità pubblica esistente per una porzione di mq. 330,00; la particella 68, complessivamente estesa mq. 780,00, risulta occupata da viabilità pubblica esistente per una porzione di mq. 560,00.
Come ammesso dalla medesima amministrazione comunale, all’esito dell’istanza di accesso agli atti della procedura espropriativa riguardante l’area occupata da strade, non esiste alcun provvedimento ablatorio della proprietà privata.
Dunque, con nota trasmessa a mezzo PEC il 30 maggio 2023, ES LL ha richiesto al Comune di Pietrapaola di determinarsi tra la restituzione, previa riduzione in pristino, delle aree de quibus e la loro acquisizione mercé di un titolo idoneo, da individuare nell’acquisizione sanate di cui all’art. 42- bis l. 8 giugno 2021, n. 327.
Rimasta priva di riscontro la nota, egli ha quindi dedotto al Tribunale l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione comunale, chiedendone la condanna a provvedere sull’istanza.
2. – Nonostante la rituale notifica del ricorso, avvenuta il 21 giugno 2024, il Comune di Pietrapaola non si è costituito in giudizio.
3. – La causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 14 maggio 2025.
4. – Per costante giurisprudenza, si osserva in via generale che l'obbligo giuridico di provvedere, di cui all'art. 2 l. 7 agosto 1990, n. 241, sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento e, quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni dell'amministrazione, qualunque esse siano (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 273).
Orbene, sebbene l'art. 42- bis d.P.R. n. 327 del 2001 non contempli espressamente un avvio del procedimento ad istanza di parte, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il privato possa sollecitare l'amministrazione ad avviare il relativo procedimento e che quest'ultima abbia l'obbligo di provvedere al riguardo, essendo l'eventuale inerzia configurabile quale silenzio-inadempimento impugnabile dinanzi al giudice amministrativo (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 9 febbraio 2016 n. 2).
L'amministrazione ha, dunque, l'obbligo giuridico di esaminare le istanze dei proprietari volte ad attivare il procedimento di cui all'art. 42- bis d.P.R. n. 327 del 2001, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto e facendo venir meno la situazione di occupazione sine titulo dell'immobile con il ripristino della legalità.
Invero, tale articolo, come autorevolmente affermato dall'DU LE (con la citata sentenza del 9 febbraio 2016 n. 2), «configura un procedimento ablatorio sui generis, caratterizzato da una precisa base legale, semplificato nella struttura (uno actu perficitur), complesso negli effetti (che si producono sempre e comunque ex nunc), il cui scopo non è (e non può essere) quello di sanatoria di un precedente illecito perpetrato dall'Amministrazione (perché altrimenti integrerebbe una espropriazione indiretta per ciò solo vietata), bensì quello autonomo, rispetto alle ragioni che hanno ispirato la pregressa occupazione contra ius, consistente nella soddisfazione di imperiose esigenze pubbliche, redimibili esclusivamente attraverso il mantenimento e la gestione di qualsiasi opera dell'infrastruttura realizzata sine titulo» .
La natura di "norma di chiusura", propria dell'art. 42- bis , rende evidente la finalità di ricondurre nell'alveo legale del sistema tutte le situazioni in cui l'amministrazione, quale che ne sia la causa, si trovi ad avere utilizzato la proprietà privata per ragioni di pubblico interesse, ma in difetto di un valido titolo legittimante (Cons. Stato, Sez. IV, 17 ottobre 2024, n. 8327).
Tuttavia, la scelta tra acquisizione e restituzione rimane riservata alla sfera di discrezionalità dell'amministrazione, non potendo, in sede di giurisdizione di legittimità, il giudice amministrativo sostituire le proprie valutazioni a quelle dell'autorità competente.
5. – Venendo al caso concreto sottoposto all’attenzione del Tribunale, nonostante la mancanza di qualsiasi traccia di esercizio del potere pubblico rispetto alle aree occupate da strade di uso pubblico, sussisteva in capo al Comune di Pietrapaola l’obbligo di pronunciarsi sull’istanza avanzata dal privato e volta alla rimozione della situazione illecita.
Il ricorso va quindi accolto, intimando all’amministrazione convenuta di determinarsi nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza e nominando sin d’ora, per il caso di inerzia, un Commissario ad AC , individuato nel Segretario comunale del Comune di Cariati, che provvederà, su richiesta informale del ricorrente, nell’ulteriore termine di 90 giorni decorrente dalla richiesta.
In caso di intervento del Commissario ad AC , il compenso a questi spettante viene già posto a carico del Comune intimato, inadempiente.
6. – Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Pietrapaola di determinarsi, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, sull’istanza proposta dalla parte ricorrente in data 30 maggio 2023.
Nominando sin d’ora, per il caso di ulteriore inerzia, un Commissario ad AC , individuato nel Segretario comunale del Comune di Cariati, che provvederà, su richiesta informale del ricorrente, nell’ulteriore termine di 90 giorni decorrente dalla richiesta.
Condanna il Comune di Pietrapaola, in persona del Sindaco in carica, alla rifusione, in favore di ES LL, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di €2.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
ES Tallaro, Consigliere, Estensore
Vittorio Carchedi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES Tallaro | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO