CASS
Sentenza 6 maggio 2026
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/05/2026, n. 16318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16318 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso i! TRIBUNALE di PISA nei procedimento a carico di: OT AM ZI (Cui 06c4vq5) nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/12/2025 del TRIBUNALE di Pisa Il ollegio, preliminarmente, rileva che il procedimento de quo ha ad oggetto un provvedimento di convalida dell'arresto, per il quale non è prevista la trattazione orale. Invita le parti presenti ad esprimersi sul punto. Il Procuratore generale chiede che venga dichiarata l'inammissibilità della richiesta di discussione orale, dovendo provvedersi in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti ai sensi dell'art. 611, comma 1, c.p.p. L'Avv. Domenico Giustiniani del foro di Roma, difensore di OT AM ZI insiste nella richiesta di trattazione orale, La Corte, dopo essersi ritirata, ha emesso la seguente ordinanza: i! Collegio, sentite !e parti, rilevato che la regiudicanda attiene a un ricorso avverso provvedimento di convalida dell'arresto onde non può essere adottato il rito della trattazione orale;
rilevato che tuttavia vi è stato un provvedimento ammissivo che ha determinato nel difensore un legittimo affidamento nell'espletamento del rito a trattazione orale, ammette il rito a trattazione orale. UD la relazione svolta dal Consigliere RI Bruno;
sentito il Sostituto Procuratore generale SILVIA SALVADORI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16318 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 01/04/2026 sentito l'Avvocato Domenico Giustiniani dei foro di Roma, il quale si è riportato alla memoria scritta depositata, chiedendo il rigetto del ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ricorre per cassazione il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Pisa avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Pisa in data 18/12/2025, con cui non era convalidato l'arresto in flagranza di OT AM ZI per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. All'esito dell'udienza di convalida il giudice esprimeva la seguente motivazione: "Non convalida l'arresto in quanto non emergono elementi di pericolosità sociale né di gravità: trattasi infatti soltanto di 0,29 grammi di cocaina di cui peraltro non è dato conoscere l'efficacia drogante, e inoltre non emergono precedenti penali né precedenti di polizia a carico dell'arrestato, quanto alla richiesta di misura cautelare si evidenzia che nonostante vi sia una discrasia tra quanto dichiarato dall'imputato e quanto accertato dalla PG circa il bilancino, in ogni caso allo stato, tenuto conto anche delle dichiarazioni dell'indagato, non sussiste la gravità indiziaria in ordine alla finalità di spaccio". 2. Il P.M. ha impugnato l'ordinanza, adducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il giudice, si legge nel ricorso, confondendo il doveroso controllo circa l'esistenza del "fumus commissi delictin con l'accertamento dei gravi indizi di colpevolezza fondanti una eventuale applicazione di misura cautelare, ha errato nell'adozione del provvedimento impugnato. La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il giudizio sulla legittimità dell'arresto debba essere effettuato ex ante e che il giudice della convalida debba limitarsi ad accertare il rispetto delle condizioni previste dagli artt. 380 e ss. cod. proc. pen., motivando in ordine alla sussistenza degli estremi della flagranza, alla configurabilità di una delle ipotesi criminose che consentono l'arresto, all'osservanza dei termini imposti dalla procedura de qua, ma non anche riguardo alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza, che devono essere valutati in altra sede. Nel caso di specie, l'arresto facoltativo era giustificato dalla pericolosità del soggetto e dalle modalità e circostanze della condotta: nonostante la giovane età e l'incensuratezza formale, l'arrestato appariva essere inserito a pieno titolo nel contesto della nota piazza di spaccio della Stazione ferroviaria di Pisa;
í Carabinieri attestano che lo stesso stazionava in compagnia di un altro soggetto che è riuscito a fuggire;
al momento dell'intervento dei personale operante era trovato in possesso di una sola dose di cocaina già pronta per lo spaccio. E' 3 modus operandi degli spacciatori della zona, al fine di eludere i controlli e diminuire il rischio di sequestri, tenere un deposito nelle zone limitrofe e portare sulla "piazza" una sola dose per volta. Nel provvedimento impugnato non viene minimamente valorizzata la circostanza che l'imputato è stato trovato in possesso di un bilancino di precisione e della somma contante di euro 150, elementi sintomatici di un'attività di spaccio svolta in modo professionale, trattandosi peraltro di soggetto privo di redditi leciti e riferimenti sul territorio. Il Giudice, non convalidando l'arresto, ha minimizzato l'importanza della detenzione del bilancino e, al cospetto delle dichiarazioni dell'arrestato, che ha negato di detenere il bilancino all'interno del marsupio, ha messo in dubbio quanto attestato dalle Forze di polizia nel verbale di arresto. 3. li Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, a cui si è riportato in udienza, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. La difesa ha depositato memoria di replica alle conclusioni del P.G., chiedendo che il ricorso sia rigettato per infondatezza dei motivi proposti. La difesa di OT ha anche depositato richiesta di trattazione orale, a cui è stata ammessa come da ordinanza allegata al verbale. 4. Nel merito il ricorso promosso dal P.M. avverso l'ordinanza di non convalida dell'arresto è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati. In sede di convalida il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386 comma 3, cod. proc. pen. e art. 390, comma 1, cod. proc. pen., deve controllare la ricorrenza dei presupposti che consentono l'adozione del provvedimento di arresto e, pertanto, valutare la legittimità dell'operato della Polizia sulla base di una verifica, ispirata a criteri di ragionevolezza, che coinvolge lo stato di flagranza e la ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381, cod. proc. pen. Tale valutazione, secondo i principi più volte ribaditi dalla Corte di legittimità, deve essere esercitata su aspetti che non devono riguardare nè !a gravità indiziarla e le esigenze cautelari, né l'apprezzamento sulla responsabilità dell'arrestato (ex multis Sez. 5, n. 5040 dei 01/10/2015, Rv. 266048; Sez. 6, n. 8341 dei 12/02/2015, Rv. 262502). Invero, il primo profilo, riguarda il giudizio da esperirsi in sede di adozione delle misure cautelari;
il secondo profilo, riguarda la fase del giudizio di merito (Sez. 6, n. 25625 del 12/04/2012, Eebrihim, Rv. 253022). 4 Si è inoltre precisato che la valutazione da rendere al momento della convalida deve tenere conto della situazione di fatto conosciuta dalle Forze di polizia all'atto dell'adozione dei provvedimento restrittivo o, comunque, conoscibile in quel momento con la dovuta diligenza da adoperarsi da parte del personale che procede all'arresto (così Sez. 1, n. 8708 dell'8/02/2012, Rosiichuk, Rv. 252217; Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, Hraich, Rv. 252949). Occorre, quindi, tenere distinto il piano del controllo dell'operato della Polizia da quello della prova necessaria a sostenere un provvedimento cautelare, nonché, a maggior ragione, da quello attinente al merito dell'imputazione, che è riservato alla fase dell'accertamento processuale. 5. Ebbene, occorre rilevare come il giudice della convalida non abbia fatto buon governo dei richiamati principi. Lungi dal verificare la ragionevolezza dell'atto di piolizia in relazione allo stato di flagranza ed alla configurabilità astratta dei reato che consentiva il provvedimento restrittivo, ha introdotto elementi valutativi estranei al giudizio di convalida, che coinvolgono aspetti da riservarsi alla fase del merito. Il controllo sulla legittimità dell'operato della Polizia giudiziaria va effettuato sulla base del criterio di ragionevolezza, ovvero sull'uso ragionevole del potere discrezionale riservato alle Forze di polizia, e solo quando il giudice ravvisi un eccesso o un malgoverno di tale potere lo stesso giudice può negare la convalida, fornendo in proposito adeguata motivazione. Ne discende che, in sede di convalida dell'arresto, il decidente deve limitarsi a verificare il rispetto delle condizioni previste dagli artt. 380, 381 e 382 cod. proc. pen., ossia se ricorrono gli estremi della flagranza e se sia configurabile, con riguardo alle connotazioni del caso concreto, una delle ipotesi criminose che consentono l'arresto, ma non deve sconfinare nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, il cui accertamento è riservato alla successiva fase 121~ le della applicazione della misura cautelare. 6. In linea con l'orientamento prevalente della Corte di legittimità, (Sez. 2, n. 21389 del 11/03/2015, P.M. in proc. Morelli, Rv. 264026; Sez. 5, n. 12508 del 07/02/2014, P.M. in proc. Scognamiglio, Rv. 260000; Sez. 1, n. 5983 del 21/01/2009, P.M. in proc. AL AH, Rv. 243358) deve pervenirsi all'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di non convalida dell'arresto, attesa i'inutilità di investire il giudice "a quo" di una pronuncia che avrebbe valore meramente formale, essendo già stata riconosciuta in questa sede la legittimità dell'operato della Polizia giudiziaria. 5 IL FUNZIONAR' Dott.ssa I
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perchè l'arresto è stato legittimamente eseguito. Così deciso in data 1 aprile 2026
rilevato che tuttavia vi è stato un provvedimento ammissivo che ha determinato nel difensore un legittimo affidamento nell'espletamento del rito a trattazione orale, ammette il rito a trattazione orale. UD la relazione svolta dal Consigliere RI Bruno;
sentito il Sostituto Procuratore generale SILVIA SALVADORI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16318 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 01/04/2026 sentito l'Avvocato Domenico Giustiniani dei foro di Roma, il quale si è riportato alla memoria scritta depositata, chiedendo il rigetto del ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ricorre per cassazione il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Pisa avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Pisa in data 18/12/2025, con cui non era convalidato l'arresto in flagranza di OT AM ZI per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. All'esito dell'udienza di convalida il giudice esprimeva la seguente motivazione: "Non convalida l'arresto in quanto non emergono elementi di pericolosità sociale né di gravità: trattasi infatti soltanto di 0,29 grammi di cocaina di cui peraltro non è dato conoscere l'efficacia drogante, e inoltre non emergono precedenti penali né precedenti di polizia a carico dell'arrestato, quanto alla richiesta di misura cautelare si evidenzia che nonostante vi sia una discrasia tra quanto dichiarato dall'imputato e quanto accertato dalla PG circa il bilancino, in ogni caso allo stato, tenuto conto anche delle dichiarazioni dell'indagato, non sussiste la gravità indiziaria in ordine alla finalità di spaccio". 2. Il P.M. ha impugnato l'ordinanza, adducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il giudice, si legge nel ricorso, confondendo il doveroso controllo circa l'esistenza del "fumus commissi delictin con l'accertamento dei gravi indizi di colpevolezza fondanti una eventuale applicazione di misura cautelare, ha errato nell'adozione del provvedimento impugnato. La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il giudizio sulla legittimità dell'arresto debba essere effettuato ex ante e che il giudice della convalida debba limitarsi ad accertare il rispetto delle condizioni previste dagli artt. 380 e ss. cod. proc. pen., motivando in ordine alla sussistenza degli estremi della flagranza, alla configurabilità di una delle ipotesi criminose che consentono l'arresto, all'osservanza dei termini imposti dalla procedura de qua, ma non anche riguardo alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza, che devono essere valutati in altra sede. Nel caso di specie, l'arresto facoltativo era giustificato dalla pericolosità del soggetto e dalle modalità e circostanze della condotta: nonostante la giovane età e l'incensuratezza formale, l'arrestato appariva essere inserito a pieno titolo nel contesto della nota piazza di spaccio della Stazione ferroviaria di Pisa;
í Carabinieri attestano che lo stesso stazionava in compagnia di un altro soggetto che è riuscito a fuggire;
al momento dell'intervento dei personale operante era trovato in possesso di una sola dose di cocaina già pronta per lo spaccio. E' 3 modus operandi degli spacciatori della zona, al fine di eludere i controlli e diminuire il rischio di sequestri, tenere un deposito nelle zone limitrofe e portare sulla "piazza" una sola dose per volta. Nel provvedimento impugnato non viene minimamente valorizzata la circostanza che l'imputato è stato trovato in possesso di un bilancino di precisione e della somma contante di euro 150, elementi sintomatici di un'attività di spaccio svolta in modo professionale, trattandosi peraltro di soggetto privo di redditi leciti e riferimenti sul territorio. Il Giudice, non convalidando l'arresto, ha minimizzato l'importanza della detenzione del bilancino e, al cospetto delle dichiarazioni dell'arrestato, che ha negato di detenere il bilancino all'interno del marsupio, ha messo in dubbio quanto attestato dalle Forze di polizia nel verbale di arresto. 3. li Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, a cui si è riportato in udienza, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. La difesa ha depositato memoria di replica alle conclusioni del P.G., chiedendo che il ricorso sia rigettato per infondatezza dei motivi proposti. La difesa di OT ha anche depositato richiesta di trattazione orale, a cui è stata ammessa come da ordinanza allegata al verbale. 4. Nel merito il ricorso promosso dal P.M. avverso l'ordinanza di non convalida dell'arresto è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati. In sede di convalida il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386 comma 3, cod. proc. pen. e art. 390, comma 1, cod. proc. pen., deve controllare la ricorrenza dei presupposti che consentono l'adozione del provvedimento di arresto e, pertanto, valutare la legittimità dell'operato della Polizia sulla base di una verifica, ispirata a criteri di ragionevolezza, che coinvolge lo stato di flagranza e la ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381, cod. proc. pen. Tale valutazione, secondo i principi più volte ribaditi dalla Corte di legittimità, deve essere esercitata su aspetti che non devono riguardare nè !a gravità indiziarla e le esigenze cautelari, né l'apprezzamento sulla responsabilità dell'arrestato (ex multis Sez. 5, n. 5040 dei 01/10/2015, Rv. 266048; Sez. 6, n. 8341 dei 12/02/2015, Rv. 262502). Invero, il primo profilo, riguarda il giudizio da esperirsi in sede di adozione delle misure cautelari;
il secondo profilo, riguarda la fase del giudizio di merito (Sez. 6, n. 25625 del 12/04/2012, Eebrihim, Rv. 253022). 4 Si è inoltre precisato che la valutazione da rendere al momento della convalida deve tenere conto della situazione di fatto conosciuta dalle Forze di polizia all'atto dell'adozione dei provvedimento restrittivo o, comunque, conoscibile in quel momento con la dovuta diligenza da adoperarsi da parte del personale che procede all'arresto (così Sez. 1, n. 8708 dell'8/02/2012, Rosiichuk, Rv. 252217; Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, Hraich, Rv. 252949). Occorre, quindi, tenere distinto il piano del controllo dell'operato della Polizia da quello della prova necessaria a sostenere un provvedimento cautelare, nonché, a maggior ragione, da quello attinente al merito dell'imputazione, che è riservato alla fase dell'accertamento processuale. 5. Ebbene, occorre rilevare come il giudice della convalida non abbia fatto buon governo dei richiamati principi. Lungi dal verificare la ragionevolezza dell'atto di piolizia in relazione allo stato di flagranza ed alla configurabilità astratta dei reato che consentiva il provvedimento restrittivo, ha introdotto elementi valutativi estranei al giudizio di convalida, che coinvolgono aspetti da riservarsi alla fase del merito. Il controllo sulla legittimità dell'operato della Polizia giudiziaria va effettuato sulla base del criterio di ragionevolezza, ovvero sull'uso ragionevole del potere discrezionale riservato alle Forze di polizia, e solo quando il giudice ravvisi un eccesso o un malgoverno di tale potere lo stesso giudice può negare la convalida, fornendo in proposito adeguata motivazione. Ne discende che, in sede di convalida dell'arresto, il decidente deve limitarsi a verificare il rispetto delle condizioni previste dagli artt. 380, 381 e 382 cod. proc. pen., ossia se ricorrono gli estremi della flagranza e se sia configurabile, con riguardo alle connotazioni del caso concreto, una delle ipotesi criminose che consentono l'arresto, ma non deve sconfinare nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, il cui accertamento è riservato alla successiva fase 121~ le della applicazione della misura cautelare. 6. In linea con l'orientamento prevalente della Corte di legittimità, (Sez. 2, n. 21389 del 11/03/2015, P.M. in proc. Morelli, Rv. 264026; Sez. 5, n. 12508 del 07/02/2014, P.M. in proc. Scognamiglio, Rv. 260000; Sez. 1, n. 5983 del 21/01/2009, P.M. in proc. AL AH, Rv. 243358) deve pervenirsi all'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di non convalida dell'arresto, attesa i'inutilità di investire il giudice "a quo" di una pronuncia che avrebbe valore meramente formale, essendo già stata riconosciuta in questa sede la legittimità dell'operato della Polizia giudiziaria. 5 IL FUNZIONAR' Dott.ssa I
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perchè l'arresto è stato legittimamente eseguito. Così deciso in data 1 aprile 2026