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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/03/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1271/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 11/03/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1271/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASELLI ALESSIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. GIORGINI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LANZA CALOGERO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GIARRATANA MATTEO, elettivamente domiciliato in VIA SAN MARTINO, 19, MILANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha ottenuto dal Tribunale di Monza il decreto ingiuntivo n. 4568/2022, emesso Controparte_1 in data 20 dicembre 2022, con il quale era stato ingiunto a di pagare la somma di € Parte_1 19.284,59, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. propose opposizione evidenziando che il credito ingiunto era richiesto quanto alla somma Parte_1 di € 11.204,51 in relazione al contratto di finanziamento n. 22146743 del 20.05.2020, quanto alla somma di € 4.915,12 in relazione al contratto di finanziamento n. 22962458 del 24.09.2020 e quanto alla somma di € 3.164,96 in relazione al contratto di carta di credito ad opzione easy (credito revolving) n. 32101224152 del 24.09.2020. Eccepì l'indeterminatezza del credito per difetto di prova scritta, essendo i tre documenti rubricati estratti conto (docc. 4 – 8 - 11 del fascicolo monitorio) del tutto inidonei a fornire la prova scritta del credito per mancanza della ricostruzione contabile del presunto saldo negativo, nonché del TAN, stante la mancata pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione. In particolare, osservò che nel documento contrattuale non è menzionato come sarebbe stata calcolata la rata, né le quote capitali e le quote interessi. Lamentò che CP_1 non aveva espressamente indicato il tasso di mora in caso di inadempimento, in quanto al par.
3.1 del contratto, rubricato “costi connessi”, aveva rappresentato che, in caso di ritardato pagamento, avrebbe applicato un interesse moratorio pari al 15% dell'importo scaduto per il primo insoluto ed al 20% per i successivi, mentre in caso di decadenza dal beneficio del termine sarebbero stati addebitati al cliente costi pari al 5% del capitale divenuto immediatamente esigibile, oltre ai costi per le spese legali, e l'interesse di mora in misura pari al 1% sulla quota capitale dell'intero debito insoluto, con conseguente indeterminatezza del tasso, non essendo state comprese neppure tutte le ulteriori spese poste a carico della cliente in caso di suo inadempimento, ed effetti d'indeterminatezza riflessi anche sul TAEG. Eccepì, inoltre, l'indeterminatezza anche delle clausole negoziali del finanziamento n. 22146743, posto che nelle condizioni economiche pattuite nel contratto è indicato un TAN fisso del 11,50% e un TAEG del 13,33%, che non trovano corrispondenza nella documentazione contabile, e per la mancata pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione, nonché del tasso moratorio per le medesime ragioni sopra esposte. Contestò la difformità tra il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG o
ISC) pattuito e pubblicizzato nella fase precontrattuale rispetto a quello effettivamente applicato, non essendo stati inseriti nel computo dei costi che concorrono alla determinazione di tale onere, fra gli altri, anche le spese di assicurazione, essendo riscontrabili tutti i requisiti indicati dalla giurisprudenza al fine di ritenere la polizza come obbligatoria (e non facoltativa). Sollevò, infine, analoghe contestazioni d'indeterminatezza del piano di rimborso del prestito con riferimento al fido collegato alla carta di credito, sostenendo che il tasso moratorio è pari al 21,40% dell'insoluto + 20% + 5% e, pertanto, nettamente superiore al tasso soglia d'usura vigente nel terzo trimestre 2020, per la categoria di riferimento del credito revolving, pari al 23,9375%. si costituì evidenziando che gli importi azionati in sede monitoria non Controparte_1 comprendono interessi di mora e /o qualsivoglia penale. Aggiunse di aver prodotto, contestualmente alla costituzione, l'estratto conto analitico rappresentante l'intera movimentazione. In ordine alle eccezioni d'indeterminatezza, osservò che il piano di ammortamento dei contratti di finanziamento, come contrattualmente previsto (cfr. modello c.d. “Secci” e art. 5 del contratto) è costruito con il metodo di ammortamento “alla francese” che tiene distinto per l'intero periodo il capitale dagli interessi e con precisa indicazione della modalità di calcolo, caratterizzata da una rata costante, ciascuna composta da una quota interessi, calcolata sul debito in linea capitale residuo al termine del periodo precedente, e da una quota capitale, pari alla differenza tra l'importo costante della rata e l'ammontare degli interessi come sopra determinato. Al termine di ciascun periodo, dunque, la quota interessi è calcolata sul debito in linea capitale residuo al termine del periodo precedente, tenendo così distinto per l'intero periodo il capitale dagli interessi, non generando in tal modo alcuna determinazione di interessi su interessi. Aggiunse che gli interessi di mora, seppur legittimamente previsti nel contratto, non erano stati richiesti nel procedimento monitorio, essendosi limitata a domandare il pagamento degli interessi legali sul capitale residuo e sulla quota capitale delle rate scadute e non pagate.
Precisò che il contratto prevede, oltre agli interessi di mora, dovuti dal momento della dichiarazione di pagina 2 di 8 decadenza dal beneficio del termine, la pattuizione di ulteriori importi qualificati come “indennizzi” dovuti in caso di ritardi nei pagamenti e/o di decadenza dal beneficio del termine, ma correlati ad eventuali interventi di recupero stragiudiziale svolti o di eventuali interventi legali. In particolare, gli interessi di mora risultano quantificati in misura dell'1 % mensile, mentre l'art. 13 del contratto specifica che il tasso di mora non si applica per il mero ritardo, ma solo a seguito dell'intimazione della decadenza dal beneficio del termine e solo sulla quota capitale dell'intero debito residuo, con esclusione di qualsiasi possibilità di sommatoria tra interessi di mora ed indennizzi. Gli interessi di mora sono dovuti, dunque, solo sulla quota capitale, deducendo la quota degli interessi pattuiti.
Quanto al TAEG, osservò che in esso non vanno inclusi gli oneri da inadempimento perché tale dato presuppone che il finanziatore e il consumatore adempiano ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito. Inoltre, il TAEG, con riferimento al finanziamento, ai sensi dell'art. 121 comma 2 e 3 del T.U.B. nonché del D.M. 117 del 02.03.2011 e dal relativo Provvedimento di Banca d'Italia appositamente emanato ratione temporis applicabile, deve includere solo le spese per l'assicurazione che garantisca il credito o altro contratto per un servizio accessorio obbligatorio per ottenere il credito e per ottenerlo alle medesime condizioni. Per quanto riguarda la mancata inclusione della polizza assicurativa nel calcolo del TAEG, spiegò che, a differenza della normativa antiusura, l'art 121 TUB non annovera tra gli elementi rilevanti la mera contestualità cronologica. Nella specie, dalla lettura del contratto, sezione “costi del credito”, emerge la natura facoltativa della polizza sottoscritta. In ogni caso, affermò di aver offerto condizioni contrattuali simili, anche senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio, e di aver concesso il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito. Inoltre, il contratto indica, oltre al TAEG, pari al 13,33%, anche la misura del TEG, pari al 14,83%, nel quale è inclusa la polizza, ancorché facoltativa, cosicché il consumatore aveva avuto piena contezza dell'impatto in termini economici della propria scelta volontaria di adesione ad un prodotto contrattualmente descritto ed accettato come facoltativo. Anche in relazione alla linea di credito, evidenziò che, in sede monitoria, era stato richiesto unicamente l'importo capitale, maggiorato dei soli interessi corrispettivi, sino a quel momento maturati. Contestò l'accusa di usurarietà, spiegando che gli interessi di mora non nascono dal TAEG aumentato del 20%, ma sono pari al TAN aumentato del 20% del TAN, quindi sotto soglia (tenuto conto della maggiorazione per gli interessi di mora di 3,1 punti da sommarsi al tasso soglia, giuste istruzioni di Banca d'Italia). Quanto agli utilizzi della linea di credito, precisò che essi generano un'esposizione debitoria a carico del cliente fruttifera di interessi convenzionali a favore dell'ente finanziatore: la rata pagata dal cliente, nella misura pattuita, va a rimborsare parte delle spese dallo stesso effettuate (c.d. quota capitale) ed il totale di interessi ed oneri addebitati nel mese, cosicché la sola quota di capitale rimborsata (e non l'intero importo della rata) ricostituisce, in pari misura, la disponibilità di spesa del cliente, nel limite del fido accordato, per il mese successivo. Infatti, il credito revolving non prevede l'applicazione di interessi anatocistici, perché la rata non è interamente finalizzata al ripristino del credito/fido concesso, in quanto deve dapprima rimborsare gli interessi e le altre spese maturate nel mese e poi ripristinare il capitale: tale meccanismo, in base al quale gli interessi addebitati vengono subito rimborsati dal cliente con il pagamento della rata e non rimangono “compresi” nel saldo della carta a generare ulteriori interessi, non può produrre anatocismo. Con ordinanza del 14 settembre 2023, venne concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
Precisate le conclusioni nel termine del 28 novembre 2024, in modalità di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione a norma dell'art. 190 cod. proc. civ..
--------- L'opposizione va respinta. Per quanto riguarda la contestazione circa la prova del credito, va osservato che, in ipotesi di rapporti di finanziamento, non assume rilevanza l'autocertificazione del credito, quanto piuttosto l'allegazione dei relativi contratti che, a fronte del dedotto inadempimento, sono di per sé idonei a costituire prova del credito restitutorio e della sua entità, rappresentata dalle rate di rimborso, già predeterminate all'origine ed eventualmente riprodotte nel piano d'ammortamento. Nella fattispecie, la pagina 3 di 8 documentazione contrattuale ed i piani d'ammortamento sono stati prodotti sin dalla fase monitoria e corredati dalla predetta certificazione, mentre nel corso del giudizio d'opposizione è stato prodotto anche il dettaglio della movimentazione. Era onere del debitore dimostrare di aver esattamente adempiuto all'obbligazione restitutoria o sollevare specifiche contestazioni che, invece, sono del tutto mancate. sostiene, inoltre, che la pratica anatocistica sia insita nel sistema di ammortamento alla Parte_1 francese applicato ai finanziamenti con rata costante. Il mutuante, dunque, si troverebbe a pagare un tasso di interessi effettivo più elevato di quello pattuito in contratto. Il regime composto applicato per la determinazione degli interessi passivi comporta, secondo l'opponente, una rata maggiorata ed un maggior esborso a titolo di interessi rispetto al regime semplice, che è interamente ascrivibile alla lievitazione esponenziale degli interessi determinata dalla capitalizzazione degli stessi. Ciò renderebbe indeterminato l'oggetto della clausola contrattuale che prevede il tasso di interesse che, dunque, dovrebbe essere considerata nulla. In luogo del tasso contrattuale, quindi, si dovrebbe applicare il tasso minimo dei BOT ai sensi dell'art. 117 TUB. In caso di un mutuo con ammortamento rateale cosiddetto “alla francese”, il meccanismo di ammortamento prevede, come noto, una rata costante che si compone di una quota di interessi e di una quota capitale. L'importo della rata costante dell'ammortamento è calcolato sulla base della somma dovuta per capitale, del tasso di interesse e del numero delle rate, attraverso l'impiego del principio dell'interesse composto. Tale sistema non determina, in sé, alcun fenomeno anatocistico, in quanto gli interessi vengono calcolati all'origine unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. Ogni rata determina il pagamento, unicamente, degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, importo che viene, quindi, integralmente pagato con la rata, laddove la rimanente parte della quota serve ad abbattere il capitale. La quota di interessi di cui alla rata successiva è calcolata unicamente sulla residua quota di capitale, cioè sul capitale non ancora restituito. Pertanto, se il piano di ammortamento viene regolarmente adempiuto mediante il tempestivo pagamento delle rate, gli interessi non hanno modo di capitalizzarsi e di produrre interessi su interessi. Il totale ammontare degli interessi è stabilito in via preventiva, sin dal giorno della stipula, in rapporto alla durata del mutuo, riguardando la strutturazione del piano stesso.
Si consideri che, a differenza di quanto accade per i rapporti a tempo indeterminato, nei quali il bilanciamento tra le reciproche prestazioni e rischi non è parametrato alla durata del contratto, essendo rapporti dai quali è possibile recedere in ogni momento, per quelli di durata a tempo determinato, come ad esempio il mutuo, le parti valutano vantaggi e svantaggi economici del contratto al momento della sua conclusione, parametrandoli all'intera durata del rapporto. Con la stipula di un mutuo a tasso fisso o variabile il mutuatario persegue proprio lo scopo di evitare o perseguire l'alea della modifica dei tassi. Correlativamente, la banca richiede un determinato tasso fisso o variabile proprio perché quella è la remunerazione che, al termine del contratto, le assicurerà di rientrare del capitale, delle spese, del guadagno previsto, dei rischi di insolvenza, ecc.. Dopo la conclusione del contratto e l'erogazione del finanziamento, l'obbligazione residua è solo quella restitutoria costituita da un debito già predeterminato (o, comunque, predeterminabile) nel suo ammontare. La prestazione complessiva del mutuatario viene, sin dall'origine, riprodotta nel piano di ammortamento ed è già conteggiata e calcolata in maniera frazionata per tutto il tempo di durata del contratto, senza che possa verificarsi alcuna indeterminatezza dell'oggetto del contratto. Ciò indipendentemente dal fatto che al contratto sia stata allegata o meno l'esplicazione contabile del piano di ammortamento, perché essa rappresenta solo lo sviluppo numerico delle clausole negoziali ed economiche contenute nel contratto nella prospettiva del rimborso, ma non costituisce un requisito di validità del contratto stesso.
pagina 4 di 8 Infatti, è sufficiente esaminare ciascun contratto di finanziamento per rilevare che esso contiene tutti i parametri per individuare il costo complessivo del prestito, caratterizzato dall'ammontare della singola rata mensile per il numero delle rate da rimborsare, cioè il medesimo importo sostanzialmente riprodotto nei piani di rimborso dettagliati in atti.
Nella specie, si trattava, peraltro, di due mutui a tasso fisso, con conseguente stabilità del piano d'ammortamento, neppure influenzato dalla variabilità dei tassi. L'omessa menzione del regime finanziario applicato nella formulazione della rata costante e nello sviluppo dell'ammortamento ha mera valenza informativa, ma non assume rilievo decisivo ai fini della formazione del consenso in relazione al costo del finanziamento, validamente raggiunto, per quanto s'è detto, mediante la conoscenza dell'entità dell'importo da restituire, del numero e cadenza delle rate e dell'entità della singola rata, elementi questi risultanti dal contratto ed esplicitati nel “prospetto delle condizioni finanziarie”, oltre che sviluppati nei piani d'ammortamento allegati. Dunque, nel regime composto, con pagamento previsto alla scadenza di ogni frazione, secondo la strutturazione propria del piano di rimborso, il calcolo degli interessi maturati sul debito residuo non comporta alcuna produzione di interessi su interessi. La formula matematica della tecnica finanziaria che calcola l'importo della rata impiegando il tempo (n) all'esponente, anziché a fattore, cioè usando la legge dell'interesse composto, non determina necessariamente anatocismo. Non è corretta, in ogni caso, la tesi secondo cui nel mutuo rateale gli interessi dovrebbero essere corrisposti necessariamente secondo il regime dell'interesse semplice, come se si trattasse di finanziamento da restituire solo al termine del rapporto.
La questione riguarda la pattuizione delle modalità di restituzione del prestito e la convenzione consente che i contraenti possano anche concordemente stabilire che gli interessi vengano periodicamente capitalizzati per produrne altri, senza che si ponga alcun problema di nullità od indeterminatezza del contratto, ma solo di correttezza nell'informazione circa le conseguenze prodotte dalla costruzione della rata di rimborso del debito, pattuita e riprodotta nel piano di restituzione rateale prescelto, che realizza il costo complessivo dell'operazione, noto e determinato (o determinabile, di volta in volta, in caso di tasso passivo variabile), indipendentemente dal regime finanziario applicato. L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, essendo volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. n. 28824 e 36026/2023, n. 17110/2019, n. 8028/2018, n.
25205/2014). Il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento alla francese “non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente” (cfr. Cass. S.U. n. 15130 del 29 maggio 2024).
Si osservi, altresì, che la disposizione dell'art. 821 cod. civ. si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera, ma non prescrive che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) piuttosto che geometrica (interesse composto). La regolamentazione, pertanto, dipende dal titolo che può disciplinare la decorrenza degli interessi corrispettivi o compensativi ed anche regolarne l'esigibilità. Nel mutuo rateale, l'esigibilità degli interessi è correlata a quella del credito principale: il diritto agli interessi sorge e diviene in parte esigibile alla scadenza delle singole rate, in cui è esigibile il corrispondente capitale.
pagina 5 di 8 Il regime dell'interesse composto costituisce, dunque, un criterio di calcolo impiegato per la
“costruzione” della somma rateizzata dovuta per la restituzione frazionata del prestito: rappresenta cioè una modalità pattizia di quantificazione della prestazione restitutoria. Qualora la scelta dei contraenti privilegi un prestito a rata costante di rimborso, si deve ritenere che l'interesse preminente sia stato non tanto il costo complessivo dell'operazione, quanto quello di poter differire nel tempo l'onere restitutorio, ma avendo la certezza dell'entità costante della rata, proprio perché strutturalmente ripartita in parti uguali.
Peraltro, il fatto che il prestito con piano di ammortamento alla francese possa apparire maggiormente oneroso rispetto ad altre modalità di restituzione dipende dal più lento ritmo del rimborso, non già dal tasso effettivo del prestito. D'altra parte, anche l'opzione dell'applicazione del regime finanziario dell'interesse semplice non potrebbe prescindere dall'accordo tra le parti, con la conseguenza che il minor onere dovuto per interessi per il mutuatario, ben potrebbe essere compensato da un più elevato tasso d'interesse passivo richiesto dal finanziatore al fine di ottenere la medesima remunerazione. Il maggior costo del finanziamento con piano di ammortamento alla francese, dunque, non è l'effetto della violazione dell'art. 1283 cod. civ., bensì del modo in cui è stata configurata la composizione della rata, in applicazione della regola di cui all'art. 1194 cod. civ., con prioritaria imputazione dei pagamenti periodici agli interessi ed alle spese, piuttosto che al capitale: regola non derogabile senza il consenso del creditore e, conseguentemente, deve ritenersi perfettamente legittima la convenzione che applica il regime dell'interesse composto, anziché semplice. Inoltre, il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 cod. civ. presuppone l'esistenza di un debito per interessi già scaduto per essersi verificata la scadenza del termine di adempimento, ipotesi che non ricorre nel piano di ammortamento redatto con metodo francese perché al momento della composizione della rata non vi sono interessi corrispettivi "scaduti" e produttivi di interessi ulteriori. Analoghe considerazioni valgono per il credito revolving di cui al contratto della carta di credito concessa fino al limite di utilizzo del fido pari ad € 3.000,00. Infatti, anche in tal caso, la composizione delle rate fisse da rimborsare, rapportata all'entità del fido utilizzato (rate mensili d'importo pari a euro 50,00 in caso di saldo tra 50,00 e 1.000,00 euro;
di importo pari ad euro 100,00 in caso di saldo tra 1.000,01 e 2.000,00 euro;
di importo pari ad euro 150,00 in caso di saldo tra 2.000,01 e 3.000,00 euro e di importo pari a euro 250,00 in caso di saldi superiori ad euro 3.000,00) e sempre ammesso il rimborso, in un'unica soluzione, senza addebito di interessi, è costituita dal capitale erogato sul quale maturano gli interessi corrispettivi nella misura pattuita: per quanto non sia determinabile in anticipo nel numero rate, dipendendo dalla modalità di rimborso prevista e dagli utilizzi effettuati, il rimborso avviene in base a rate predeterminate, ai sensi dell'art. 1194 cod. civ., mediante il pagamento degli interessi e/o delle spese secondo l'ordine dell'imputazione prioritario agli interessi, alle spese e, da ultimo, al capitale, senza che si realizzi alcuna maturazione di interessi su interessi. contesta, inoltre, che il costo effettivo del denaro risulta superiore a quello indicato, Parte_1 dovendosi ricomprendere nei costi anche quello della polizza assicurativa stipulata a garanzia della restituzione del finanziamento, cosicché il TAEG indicato sarebbe inferiore rispetto a quello applicato in concreto, non essendo stato inserito tale onere nel computo dei costi che concorrono alla determinazione del costo complessivo del finanziamento.
Sostiene, in particolare, che la polizza assicurativa associata al contratto di finanziamento non fosse facoltativa, essendo documentale che la polizza era stata accesa contestualmente alla sottoscrizione del finanziamento, che il costo della polizza era stato ricompreso nell'importo totale del credito concesso e che la compagnia assicurativa non era stata scelta dal cliente, ma di fatto imposta dalla Finanziaria,
In realtà, come specificamente indicato in contratto, la polizza assicurativa, peraltro stipulata solo per il finanziamento da € 5.000,00, aveva carattere facoltativo, essendo espressamente previsto che non era necessaria la sua sottoscrizione “per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali” e con la specifica precisazione, riprodotta in grassetto ed a carattere aumentato, che “il cliente può pagina 6 di 8 scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato. In caso di scelta di una polizza sul mercato, l'importo del premio assicurativo non sarà finanziato da (art. 3). CP_1 A fronte del chiaro tenore letterale del disposto contrattuale circa la non indispensabilità della garanzia assicurativa per ottenere il finanziamento, il carattere obbligatorio della polizza non può essere desunto dalla contiguità della sua sottoscrizione rispetto alla richiesta di concessione del finanziamento.
Si consideri che la presunzione di collegamento alla concessione del credito nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo, sancita dalla giurisprudenza indicata dall'opponente, è richiamata ai fini della verifica usuraria della spesa inerente al contratto assicurativo, stante la sua natura comunque remunerativa, mentre non ha alcun rilievo nella prospettiva dei costi del credito, che devono ritenersi legittimamente pattuiti se mantenuti entro i limiti del tasso soglia. Inoltre, il contratto indica, oltre al TAEG pari al 13,33%, anche la misura del TEG, pari al 14,83%, comprensiva del costo della polizza assicurativa, ancorché facoltativa. Questo dimostra che il consumatore ha avuto piena contezza dell'impatto in termini economici della propria scelta volontaria di adesione ad un prodotto contrattualmente descritto ed accettato come facoltativo. Peraltro, ha dimostrato la non obbligatorietà dell'assicurazione, anche in Controparte_1 concreto, attraverso la produzione, a titolo esemplificativo, di altri contratti in cui i clienti avevano avuto accesso al credito, nel medesimo periodo, a condizioni del tutto simili, pur non avendo stipulato alcuna copertura assicurativa.
La facoltatività della suddetta polizza, inoltre, risulta ulteriormente avvalorata dalla facoltà prevista nelle condizioni di assicurazione di recedere liberamente dal contratto (cfr. art. 3 e 9): “il Cliente ha diritto di recedere dalle coperture assicurative finanziate, conformemente a quanto previsto dalla relativa documentazione precontrattuale e contrattuale assicurativa” e “Il recesso si estende automaticamente ai contratti assicurativi connessi al finanziamento eventualmente sottoscritti per adesione dal Cliente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore”. Per quanto riguarda l'asserita indeterminatezza del contratto di finanziamento in riferimento al tasso di mora che sarebbe stato applicato al cliente in caso di suo inadempimento, premesso che gli importi chiesti con l'ingiunzione non comprendono interessi di mora e penali di sorta, va osservato che il contratto distingue la pattuizione degli interessi di mora, stabiliti in misura dell' 1% mensile calcolato sulla quota capitale dell'intero debito residuo dal momento della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, dalla pattuizione di altri costi dovuti “in caso di ritardo nel pagamento”, qualificati come “indennizzi”, aventi carattere facoltativo (“potranno essere addebitati”) e, comunque, correlati al verificarsi di un evento ulteriore, quale l'eventuale intervento di “recupero stragiudiziale” o per
“interventi legali”, l'entità dei quali e la modalità di calcolo è riportata nell'ambito della clausola stessa. Non sono, quindi, individuabili profili d'incertezza o d'indeterminatezza dei tassi moratori, né dei distinti indennizzi (o penali). Quanto, infine, alla pretesa pattuizione di un tasso nettamente superiore alla soglia d'usura pro tempore vigente nel terzo trimestre 2020, pari al 23,9375% per la categoria di riferimento del credito revolving, va rilevato che, anche in questo caso, in sede monitoria, non è stato richiesto alcun interesse moratorio, bensì unicamente l'importo capitale, maggiorato degli interessi corrispettivi sino a quel momento maturati. Ciò posto, va ricordato che il tema dell'interesse moratorio usurario è stato compiutamente esaminato dalla Suprema Corte, a sezioni unite, che ha definitivamente affermato il principio per cui le norme dettate a contrasto dell'usura si applicano anche al patto di fissazione del saggio degli interessi moratori, pur legittimando l'applicabilità dei criteri “correttivi” del tasso soglia. Già Cass. n.26286/19 aveva affermato che “Non è di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d'Italia non prevedano l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio), che costituisce la base sulla quale determinare il "tasso soglia". Infatti, poiché la Banca d'Italia
pagina 7 di 8 provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è possibile individuare il "tasso soglia di mora" del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dall'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996”. Infatti, “La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto" (Cass. S.U. 19597 del 18 settembre 2020).
Nel caso di specie, pertanto, esclusa, in ogni caso, la possibilità di sommatoria tra il tasso moratorio, pari al 21,40% dell'insoluto, con le maggiorazioni eventuali per indennizzi e penali (20% + 5%), l'applicazione del criterio “correttivo” (3,1 punti da sommarsi al tasso soglia) renderebbe oltremodo irrealizzabile il superamento del tasso soglia. D'altra parte, la Suprema Corte ha precisato, in proposito, che, pur essendo meritevole di tutela l'interesse ad agire in relazione ad una clausola reputata in tesi nulla o inefficace sin dalla pattuizione della medesima (cfr. Cass. 31 luglio 2015, n. 16262), tuttavia ciò non implica necessariamente l'attualità della lesione, perché il tasso rilevante è quello in concreto applicato dopo l'inadempimento.
Infatti, realizzatosi l'inadempimento, rileva unicamente il tasso che di fatto sia stato ri-chiesto ed applicato al debitore inadempiente, mentre viene meno l'interesse ad agire per l'accertamento dell'eventuale illegittimità del tasso astratto non applicato (Cass. S.U. 19597 del 18 settembre 2020). Come si è detto, nel caso in esame, non sono stati richiesti interessi moratori, né penali.
Pertanto, il decreto ingiuntivo va confermato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, con pronuncia definitiva, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 4568/2022, emesso dal Tribunale di Monza in data 20 dicembre 2022 nei confronti di dichiarandone Parte_1 l'esecutorietà ex art. 654 cod. proc. civ.;
2. condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in Parte_1 Controparte_1 complessivi Euro 5.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
3. con sentenza esecutiva.
Monza, 11 marzo 2024.
IL GIUDICE dr. Mirko Buratti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 11/03/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1271/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASELLI ALESSIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. GIORGINI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LANZA CALOGERO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GIARRATANA MATTEO, elettivamente domiciliato in VIA SAN MARTINO, 19, MILANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha ottenuto dal Tribunale di Monza il decreto ingiuntivo n. 4568/2022, emesso Controparte_1 in data 20 dicembre 2022, con il quale era stato ingiunto a di pagare la somma di € Parte_1 19.284,59, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. propose opposizione evidenziando che il credito ingiunto era richiesto quanto alla somma Parte_1 di € 11.204,51 in relazione al contratto di finanziamento n. 22146743 del 20.05.2020, quanto alla somma di € 4.915,12 in relazione al contratto di finanziamento n. 22962458 del 24.09.2020 e quanto alla somma di € 3.164,96 in relazione al contratto di carta di credito ad opzione easy (credito revolving) n. 32101224152 del 24.09.2020. Eccepì l'indeterminatezza del credito per difetto di prova scritta, essendo i tre documenti rubricati estratti conto (docc. 4 – 8 - 11 del fascicolo monitorio) del tutto inidonei a fornire la prova scritta del credito per mancanza della ricostruzione contabile del presunto saldo negativo, nonché del TAN, stante la mancata pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione. In particolare, osservò che nel documento contrattuale non è menzionato come sarebbe stata calcolata la rata, né le quote capitali e le quote interessi. Lamentò che CP_1 non aveva espressamente indicato il tasso di mora in caso di inadempimento, in quanto al par.
3.1 del contratto, rubricato “costi connessi”, aveva rappresentato che, in caso di ritardato pagamento, avrebbe applicato un interesse moratorio pari al 15% dell'importo scaduto per il primo insoluto ed al 20% per i successivi, mentre in caso di decadenza dal beneficio del termine sarebbero stati addebitati al cliente costi pari al 5% del capitale divenuto immediatamente esigibile, oltre ai costi per le spese legali, e l'interesse di mora in misura pari al 1% sulla quota capitale dell'intero debito insoluto, con conseguente indeterminatezza del tasso, non essendo state comprese neppure tutte le ulteriori spese poste a carico della cliente in caso di suo inadempimento, ed effetti d'indeterminatezza riflessi anche sul TAEG. Eccepì, inoltre, l'indeterminatezza anche delle clausole negoziali del finanziamento n. 22146743, posto che nelle condizioni economiche pattuite nel contratto è indicato un TAN fisso del 11,50% e un TAEG del 13,33%, che non trovano corrispondenza nella documentazione contabile, e per la mancata pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione, nonché del tasso moratorio per le medesime ragioni sopra esposte. Contestò la difformità tra il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG o
ISC) pattuito e pubblicizzato nella fase precontrattuale rispetto a quello effettivamente applicato, non essendo stati inseriti nel computo dei costi che concorrono alla determinazione di tale onere, fra gli altri, anche le spese di assicurazione, essendo riscontrabili tutti i requisiti indicati dalla giurisprudenza al fine di ritenere la polizza come obbligatoria (e non facoltativa). Sollevò, infine, analoghe contestazioni d'indeterminatezza del piano di rimborso del prestito con riferimento al fido collegato alla carta di credito, sostenendo che il tasso moratorio è pari al 21,40% dell'insoluto + 20% + 5% e, pertanto, nettamente superiore al tasso soglia d'usura vigente nel terzo trimestre 2020, per la categoria di riferimento del credito revolving, pari al 23,9375%. si costituì evidenziando che gli importi azionati in sede monitoria non Controparte_1 comprendono interessi di mora e /o qualsivoglia penale. Aggiunse di aver prodotto, contestualmente alla costituzione, l'estratto conto analitico rappresentante l'intera movimentazione. In ordine alle eccezioni d'indeterminatezza, osservò che il piano di ammortamento dei contratti di finanziamento, come contrattualmente previsto (cfr. modello c.d. “Secci” e art. 5 del contratto) è costruito con il metodo di ammortamento “alla francese” che tiene distinto per l'intero periodo il capitale dagli interessi e con precisa indicazione della modalità di calcolo, caratterizzata da una rata costante, ciascuna composta da una quota interessi, calcolata sul debito in linea capitale residuo al termine del periodo precedente, e da una quota capitale, pari alla differenza tra l'importo costante della rata e l'ammontare degli interessi come sopra determinato. Al termine di ciascun periodo, dunque, la quota interessi è calcolata sul debito in linea capitale residuo al termine del periodo precedente, tenendo così distinto per l'intero periodo il capitale dagli interessi, non generando in tal modo alcuna determinazione di interessi su interessi. Aggiunse che gli interessi di mora, seppur legittimamente previsti nel contratto, non erano stati richiesti nel procedimento monitorio, essendosi limitata a domandare il pagamento degli interessi legali sul capitale residuo e sulla quota capitale delle rate scadute e non pagate.
Precisò che il contratto prevede, oltre agli interessi di mora, dovuti dal momento della dichiarazione di pagina 2 di 8 decadenza dal beneficio del termine, la pattuizione di ulteriori importi qualificati come “indennizzi” dovuti in caso di ritardi nei pagamenti e/o di decadenza dal beneficio del termine, ma correlati ad eventuali interventi di recupero stragiudiziale svolti o di eventuali interventi legali. In particolare, gli interessi di mora risultano quantificati in misura dell'1 % mensile, mentre l'art. 13 del contratto specifica che il tasso di mora non si applica per il mero ritardo, ma solo a seguito dell'intimazione della decadenza dal beneficio del termine e solo sulla quota capitale dell'intero debito residuo, con esclusione di qualsiasi possibilità di sommatoria tra interessi di mora ed indennizzi. Gli interessi di mora sono dovuti, dunque, solo sulla quota capitale, deducendo la quota degli interessi pattuiti.
Quanto al TAEG, osservò che in esso non vanno inclusi gli oneri da inadempimento perché tale dato presuppone che il finanziatore e il consumatore adempiano ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito. Inoltre, il TAEG, con riferimento al finanziamento, ai sensi dell'art. 121 comma 2 e 3 del T.U.B. nonché del D.M. 117 del 02.03.2011 e dal relativo Provvedimento di Banca d'Italia appositamente emanato ratione temporis applicabile, deve includere solo le spese per l'assicurazione che garantisca il credito o altro contratto per un servizio accessorio obbligatorio per ottenere il credito e per ottenerlo alle medesime condizioni. Per quanto riguarda la mancata inclusione della polizza assicurativa nel calcolo del TAEG, spiegò che, a differenza della normativa antiusura, l'art 121 TUB non annovera tra gli elementi rilevanti la mera contestualità cronologica. Nella specie, dalla lettura del contratto, sezione “costi del credito”, emerge la natura facoltativa della polizza sottoscritta. In ogni caso, affermò di aver offerto condizioni contrattuali simili, anche senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio, e di aver concesso il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito. Inoltre, il contratto indica, oltre al TAEG, pari al 13,33%, anche la misura del TEG, pari al 14,83%, nel quale è inclusa la polizza, ancorché facoltativa, cosicché il consumatore aveva avuto piena contezza dell'impatto in termini economici della propria scelta volontaria di adesione ad un prodotto contrattualmente descritto ed accettato come facoltativo. Anche in relazione alla linea di credito, evidenziò che, in sede monitoria, era stato richiesto unicamente l'importo capitale, maggiorato dei soli interessi corrispettivi, sino a quel momento maturati. Contestò l'accusa di usurarietà, spiegando che gli interessi di mora non nascono dal TAEG aumentato del 20%, ma sono pari al TAN aumentato del 20% del TAN, quindi sotto soglia (tenuto conto della maggiorazione per gli interessi di mora di 3,1 punti da sommarsi al tasso soglia, giuste istruzioni di Banca d'Italia). Quanto agli utilizzi della linea di credito, precisò che essi generano un'esposizione debitoria a carico del cliente fruttifera di interessi convenzionali a favore dell'ente finanziatore: la rata pagata dal cliente, nella misura pattuita, va a rimborsare parte delle spese dallo stesso effettuate (c.d. quota capitale) ed il totale di interessi ed oneri addebitati nel mese, cosicché la sola quota di capitale rimborsata (e non l'intero importo della rata) ricostituisce, in pari misura, la disponibilità di spesa del cliente, nel limite del fido accordato, per il mese successivo. Infatti, il credito revolving non prevede l'applicazione di interessi anatocistici, perché la rata non è interamente finalizzata al ripristino del credito/fido concesso, in quanto deve dapprima rimborsare gli interessi e le altre spese maturate nel mese e poi ripristinare il capitale: tale meccanismo, in base al quale gli interessi addebitati vengono subito rimborsati dal cliente con il pagamento della rata e non rimangono “compresi” nel saldo della carta a generare ulteriori interessi, non può produrre anatocismo. Con ordinanza del 14 settembre 2023, venne concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
Precisate le conclusioni nel termine del 28 novembre 2024, in modalità di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione a norma dell'art. 190 cod. proc. civ..
--------- L'opposizione va respinta. Per quanto riguarda la contestazione circa la prova del credito, va osservato che, in ipotesi di rapporti di finanziamento, non assume rilevanza l'autocertificazione del credito, quanto piuttosto l'allegazione dei relativi contratti che, a fronte del dedotto inadempimento, sono di per sé idonei a costituire prova del credito restitutorio e della sua entità, rappresentata dalle rate di rimborso, già predeterminate all'origine ed eventualmente riprodotte nel piano d'ammortamento. Nella fattispecie, la pagina 3 di 8 documentazione contrattuale ed i piani d'ammortamento sono stati prodotti sin dalla fase monitoria e corredati dalla predetta certificazione, mentre nel corso del giudizio d'opposizione è stato prodotto anche il dettaglio della movimentazione. Era onere del debitore dimostrare di aver esattamente adempiuto all'obbligazione restitutoria o sollevare specifiche contestazioni che, invece, sono del tutto mancate. sostiene, inoltre, che la pratica anatocistica sia insita nel sistema di ammortamento alla Parte_1 francese applicato ai finanziamenti con rata costante. Il mutuante, dunque, si troverebbe a pagare un tasso di interessi effettivo più elevato di quello pattuito in contratto. Il regime composto applicato per la determinazione degli interessi passivi comporta, secondo l'opponente, una rata maggiorata ed un maggior esborso a titolo di interessi rispetto al regime semplice, che è interamente ascrivibile alla lievitazione esponenziale degli interessi determinata dalla capitalizzazione degli stessi. Ciò renderebbe indeterminato l'oggetto della clausola contrattuale che prevede il tasso di interesse che, dunque, dovrebbe essere considerata nulla. In luogo del tasso contrattuale, quindi, si dovrebbe applicare il tasso minimo dei BOT ai sensi dell'art. 117 TUB. In caso di un mutuo con ammortamento rateale cosiddetto “alla francese”, il meccanismo di ammortamento prevede, come noto, una rata costante che si compone di una quota di interessi e di una quota capitale. L'importo della rata costante dell'ammortamento è calcolato sulla base della somma dovuta per capitale, del tasso di interesse e del numero delle rate, attraverso l'impiego del principio dell'interesse composto. Tale sistema non determina, in sé, alcun fenomeno anatocistico, in quanto gli interessi vengono calcolati all'origine unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. Ogni rata determina il pagamento, unicamente, degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, importo che viene, quindi, integralmente pagato con la rata, laddove la rimanente parte della quota serve ad abbattere il capitale. La quota di interessi di cui alla rata successiva è calcolata unicamente sulla residua quota di capitale, cioè sul capitale non ancora restituito. Pertanto, se il piano di ammortamento viene regolarmente adempiuto mediante il tempestivo pagamento delle rate, gli interessi non hanno modo di capitalizzarsi e di produrre interessi su interessi. Il totale ammontare degli interessi è stabilito in via preventiva, sin dal giorno della stipula, in rapporto alla durata del mutuo, riguardando la strutturazione del piano stesso.
Si consideri che, a differenza di quanto accade per i rapporti a tempo indeterminato, nei quali il bilanciamento tra le reciproche prestazioni e rischi non è parametrato alla durata del contratto, essendo rapporti dai quali è possibile recedere in ogni momento, per quelli di durata a tempo determinato, come ad esempio il mutuo, le parti valutano vantaggi e svantaggi economici del contratto al momento della sua conclusione, parametrandoli all'intera durata del rapporto. Con la stipula di un mutuo a tasso fisso o variabile il mutuatario persegue proprio lo scopo di evitare o perseguire l'alea della modifica dei tassi. Correlativamente, la banca richiede un determinato tasso fisso o variabile proprio perché quella è la remunerazione che, al termine del contratto, le assicurerà di rientrare del capitale, delle spese, del guadagno previsto, dei rischi di insolvenza, ecc.. Dopo la conclusione del contratto e l'erogazione del finanziamento, l'obbligazione residua è solo quella restitutoria costituita da un debito già predeterminato (o, comunque, predeterminabile) nel suo ammontare. La prestazione complessiva del mutuatario viene, sin dall'origine, riprodotta nel piano di ammortamento ed è già conteggiata e calcolata in maniera frazionata per tutto il tempo di durata del contratto, senza che possa verificarsi alcuna indeterminatezza dell'oggetto del contratto. Ciò indipendentemente dal fatto che al contratto sia stata allegata o meno l'esplicazione contabile del piano di ammortamento, perché essa rappresenta solo lo sviluppo numerico delle clausole negoziali ed economiche contenute nel contratto nella prospettiva del rimborso, ma non costituisce un requisito di validità del contratto stesso.
pagina 4 di 8 Infatti, è sufficiente esaminare ciascun contratto di finanziamento per rilevare che esso contiene tutti i parametri per individuare il costo complessivo del prestito, caratterizzato dall'ammontare della singola rata mensile per il numero delle rate da rimborsare, cioè il medesimo importo sostanzialmente riprodotto nei piani di rimborso dettagliati in atti.
Nella specie, si trattava, peraltro, di due mutui a tasso fisso, con conseguente stabilità del piano d'ammortamento, neppure influenzato dalla variabilità dei tassi. L'omessa menzione del regime finanziario applicato nella formulazione della rata costante e nello sviluppo dell'ammortamento ha mera valenza informativa, ma non assume rilievo decisivo ai fini della formazione del consenso in relazione al costo del finanziamento, validamente raggiunto, per quanto s'è detto, mediante la conoscenza dell'entità dell'importo da restituire, del numero e cadenza delle rate e dell'entità della singola rata, elementi questi risultanti dal contratto ed esplicitati nel “prospetto delle condizioni finanziarie”, oltre che sviluppati nei piani d'ammortamento allegati. Dunque, nel regime composto, con pagamento previsto alla scadenza di ogni frazione, secondo la strutturazione propria del piano di rimborso, il calcolo degli interessi maturati sul debito residuo non comporta alcuna produzione di interessi su interessi. La formula matematica della tecnica finanziaria che calcola l'importo della rata impiegando il tempo (n) all'esponente, anziché a fattore, cioè usando la legge dell'interesse composto, non determina necessariamente anatocismo. Non è corretta, in ogni caso, la tesi secondo cui nel mutuo rateale gli interessi dovrebbero essere corrisposti necessariamente secondo il regime dell'interesse semplice, come se si trattasse di finanziamento da restituire solo al termine del rapporto.
La questione riguarda la pattuizione delle modalità di restituzione del prestito e la convenzione consente che i contraenti possano anche concordemente stabilire che gli interessi vengano periodicamente capitalizzati per produrne altri, senza che si ponga alcun problema di nullità od indeterminatezza del contratto, ma solo di correttezza nell'informazione circa le conseguenze prodotte dalla costruzione della rata di rimborso del debito, pattuita e riprodotta nel piano di restituzione rateale prescelto, che realizza il costo complessivo dell'operazione, noto e determinato (o determinabile, di volta in volta, in caso di tasso passivo variabile), indipendentemente dal regime finanziario applicato. L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, essendo volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. n. 28824 e 36026/2023, n. 17110/2019, n. 8028/2018, n.
25205/2014). Il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento alla francese “non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente” (cfr. Cass. S.U. n. 15130 del 29 maggio 2024).
Si osservi, altresì, che la disposizione dell'art. 821 cod. civ. si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera, ma non prescrive che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) piuttosto che geometrica (interesse composto). La regolamentazione, pertanto, dipende dal titolo che può disciplinare la decorrenza degli interessi corrispettivi o compensativi ed anche regolarne l'esigibilità. Nel mutuo rateale, l'esigibilità degli interessi è correlata a quella del credito principale: il diritto agli interessi sorge e diviene in parte esigibile alla scadenza delle singole rate, in cui è esigibile il corrispondente capitale.
pagina 5 di 8 Il regime dell'interesse composto costituisce, dunque, un criterio di calcolo impiegato per la
“costruzione” della somma rateizzata dovuta per la restituzione frazionata del prestito: rappresenta cioè una modalità pattizia di quantificazione della prestazione restitutoria. Qualora la scelta dei contraenti privilegi un prestito a rata costante di rimborso, si deve ritenere che l'interesse preminente sia stato non tanto il costo complessivo dell'operazione, quanto quello di poter differire nel tempo l'onere restitutorio, ma avendo la certezza dell'entità costante della rata, proprio perché strutturalmente ripartita in parti uguali.
Peraltro, il fatto che il prestito con piano di ammortamento alla francese possa apparire maggiormente oneroso rispetto ad altre modalità di restituzione dipende dal più lento ritmo del rimborso, non già dal tasso effettivo del prestito. D'altra parte, anche l'opzione dell'applicazione del regime finanziario dell'interesse semplice non potrebbe prescindere dall'accordo tra le parti, con la conseguenza che il minor onere dovuto per interessi per il mutuatario, ben potrebbe essere compensato da un più elevato tasso d'interesse passivo richiesto dal finanziatore al fine di ottenere la medesima remunerazione. Il maggior costo del finanziamento con piano di ammortamento alla francese, dunque, non è l'effetto della violazione dell'art. 1283 cod. civ., bensì del modo in cui è stata configurata la composizione della rata, in applicazione della regola di cui all'art. 1194 cod. civ., con prioritaria imputazione dei pagamenti periodici agli interessi ed alle spese, piuttosto che al capitale: regola non derogabile senza il consenso del creditore e, conseguentemente, deve ritenersi perfettamente legittima la convenzione che applica il regime dell'interesse composto, anziché semplice. Inoltre, il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 cod. civ. presuppone l'esistenza di un debito per interessi già scaduto per essersi verificata la scadenza del termine di adempimento, ipotesi che non ricorre nel piano di ammortamento redatto con metodo francese perché al momento della composizione della rata non vi sono interessi corrispettivi "scaduti" e produttivi di interessi ulteriori. Analoghe considerazioni valgono per il credito revolving di cui al contratto della carta di credito concessa fino al limite di utilizzo del fido pari ad € 3.000,00. Infatti, anche in tal caso, la composizione delle rate fisse da rimborsare, rapportata all'entità del fido utilizzato (rate mensili d'importo pari a euro 50,00 in caso di saldo tra 50,00 e 1.000,00 euro;
di importo pari ad euro 100,00 in caso di saldo tra 1.000,01 e 2.000,00 euro;
di importo pari ad euro 150,00 in caso di saldo tra 2.000,01 e 3.000,00 euro e di importo pari a euro 250,00 in caso di saldi superiori ad euro 3.000,00) e sempre ammesso il rimborso, in un'unica soluzione, senza addebito di interessi, è costituita dal capitale erogato sul quale maturano gli interessi corrispettivi nella misura pattuita: per quanto non sia determinabile in anticipo nel numero rate, dipendendo dalla modalità di rimborso prevista e dagli utilizzi effettuati, il rimborso avviene in base a rate predeterminate, ai sensi dell'art. 1194 cod. civ., mediante il pagamento degli interessi e/o delle spese secondo l'ordine dell'imputazione prioritario agli interessi, alle spese e, da ultimo, al capitale, senza che si realizzi alcuna maturazione di interessi su interessi. contesta, inoltre, che il costo effettivo del denaro risulta superiore a quello indicato, Parte_1 dovendosi ricomprendere nei costi anche quello della polizza assicurativa stipulata a garanzia della restituzione del finanziamento, cosicché il TAEG indicato sarebbe inferiore rispetto a quello applicato in concreto, non essendo stato inserito tale onere nel computo dei costi che concorrono alla determinazione del costo complessivo del finanziamento.
Sostiene, in particolare, che la polizza assicurativa associata al contratto di finanziamento non fosse facoltativa, essendo documentale che la polizza era stata accesa contestualmente alla sottoscrizione del finanziamento, che il costo della polizza era stato ricompreso nell'importo totale del credito concesso e che la compagnia assicurativa non era stata scelta dal cliente, ma di fatto imposta dalla Finanziaria,
In realtà, come specificamente indicato in contratto, la polizza assicurativa, peraltro stipulata solo per il finanziamento da € 5.000,00, aveva carattere facoltativo, essendo espressamente previsto che non era necessaria la sua sottoscrizione “per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali” e con la specifica precisazione, riprodotta in grassetto ed a carattere aumentato, che “il cliente può pagina 6 di 8 scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato. In caso di scelta di una polizza sul mercato, l'importo del premio assicurativo non sarà finanziato da (art. 3). CP_1 A fronte del chiaro tenore letterale del disposto contrattuale circa la non indispensabilità della garanzia assicurativa per ottenere il finanziamento, il carattere obbligatorio della polizza non può essere desunto dalla contiguità della sua sottoscrizione rispetto alla richiesta di concessione del finanziamento.
Si consideri che la presunzione di collegamento alla concessione del credito nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo, sancita dalla giurisprudenza indicata dall'opponente, è richiamata ai fini della verifica usuraria della spesa inerente al contratto assicurativo, stante la sua natura comunque remunerativa, mentre non ha alcun rilievo nella prospettiva dei costi del credito, che devono ritenersi legittimamente pattuiti se mantenuti entro i limiti del tasso soglia. Inoltre, il contratto indica, oltre al TAEG pari al 13,33%, anche la misura del TEG, pari al 14,83%, comprensiva del costo della polizza assicurativa, ancorché facoltativa. Questo dimostra che il consumatore ha avuto piena contezza dell'impatto in termini economici della propria scelta volontaria di adesione ad un prodotto contrattualmente descritto ed accettato come facoltativo. Peraltro, ha dimostrato la non obbligatorietà dell'assicurazione, anche in Controparte_1 concreto, attraverso la produzione, a titolo esemplificativo, di altri contratti in cui i clienti avevano avuto accesso al credito, nel medesimo periodo, a condizioni del tutto simili, pur non avendo stipulato alcuna copertura assicurativa.
La facoltatività della suddetta polizza, inoltre, risulta ulteriormente avvalorata dalla facoltà prevista nelle condizioni di assicurazione di recedere liberamente dal contratto (cfr. art. 3 e 9): “il Cliente ha diritto di recedere dalle coperture assicurative finanziate, conformemente a quanto previsto dalla relativa documentazione precontrattuale e contrattuale assicurativa” e “Il recesso si estende automaticamente ai contratti assicurativi connessi al finanziamento eventualmente sottoscritti per adesione dal Cliente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore”. Per quanto riguarda l'asserita indeterminatezza del contratto di finanziamento in riferimento al tasso di mora che sarebbe stato applicato al cliente in caso di suo inadempimento, premesso che gli importi chiesti con l'ingiunzione non comprendono interessi di mora e penali di sorta, va osservato che il contratto distingue la pattuizione degli interessi di mora, stabiliti in misura dell' 1% mensile calcolato sulla quota capitale dell'intero debito residuo dal momento della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, dalla pattuizione di altri costi dovuti “in caso di ritardo nel pagamento”, qualificati come “indennizzi”, aventi carattere facoltativo (“potranno essere addebitati”) e, comunque, correlati al verificarsi di un evento ulteriore, quale l'eventuale intervento di “recupero stragiudiziale” o per
“interventi legali”, l'entità dei quali e la modalità di calcolo è riportata nell'ambito della clausola stessa. Non sono, quindi, individuabili profili d'incertezza o d'indeterminatezza dei tassi moratori, né dei distinti indennizzi (o penali). Quanto, infine, alla pretesa pattuizione di un tasso nettamente superiore alla soglia d'usura pro tempore vigente nel terzo trimestre 2020, pari al 23,9375% per la categoria di riferimento del credito revolving, va rilevato che, anche in questo caso, in sede monitoria, non è stato richiesto alcun interesse moratorio, bensì unicamente l'importo capitale, maggiorato degli interessi corrispettivi sino a quel momento maturati. Ciò posto, va ricordato che il tema dell'interesse moratorio usurario è stato compiutamente esaminato dalla Suprema Corte, a sezioni unite, che ha definitivamente affermato il principio per cui le norme dettate a contrasto dell'usura si applicano anche al patto di fissazione del saggio degli interessi moratori, pur legittimando l'applicabilità dei criteri “correttivi” del tasso soglia. Già Cass. n.26286/19 aveva affermato che “Non è di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d'Italia non prevedano l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio), che costituisce la base sulla quale determinare il "tasso soglia". Infatti, poiché la Banca d'Italia
pagina 7 di 8 provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è possibile individuare il "tasso soglia di mora" del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dall'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996”. Infatti, “La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto" (Cass. S.U. 19597 del 18 settembre 2020).
Nel caso di specie, pertanto, esclusa, in ogni caso, la possibilità di sommatoria tra il tasso moratorio, pari al 21,40% dell'insoluto, con le maggiorazioni eventuali per indennizzi e penali (20% + 5%), l'applicazione del criterio “correttivo” (3,1 punti da sommarsi al tasso soglia) renderebbe oltremodo irrealizzabile il superamento del tasso soglia. D'altra parte, la Suprema Corte ha precisato, in proposito, che, pur essendo meritevole di tutela l'interesse ad agire in relazione ad una clausola reputata in tesi nulla o inefficace sin dalla pattuizione della medesima (cfr. Cass. 31 luglio 2015, n. 16262), tuttavia ciò non implica necessariamente l'attualità della lesione, perché il tasso rilevante è quello in concreto applicato dopo l'inadempimento.
Infatti, realizzatosi l'inadempimento, rileva unicamente il tasso che di fatto sia stato ri-chiesto ed applicato al debitore inadempiente, mentre viene meno l'interesse ad agire per l'accertamento dell'eventuale illegittimità del tasso astratto non applicato (Cass. S.U. 19597 del 18 settembre 2020). Come si è detto, nel caso in esame, non sono stati richiesti interessi moratori, né penali.
Pertanto, il decreto ingiuntivo va confermato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, con pronuncia definitiva, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 4568/2022, emesso dal Tribunale di Monza in data 20 dicembre 2022 nei confronti di dichiarandone Parte_1 l'esecutorietà ex art. 654 cod. proc. civ.;
2. condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in Parte_1 Controparte_1 complessivi Euro 5.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
3. con sentenza esecutiva.
Monza, 11 marzo 2024.
IL GIUDICE dr. Mirko Buratti
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