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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/10/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2136 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato ROSSINI STEFANIA
e
, c.f. , nata a [...] il [...], CP_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato D'AGOSTINI ANNALISA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi Conclusioni delle parti: chiedono l'emanazione della sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati alle condizioni stabilite dalla legge - che dichiarano essere loro note - con obbligo di reciproco rispetto e correttezza;
2) In relazione al fatto che in data 1.8.2025 la figlia è diventata maggiorenne, la stessa Per_1 continuerà a vivere nell'abitazione familiare sita in Camisano Vicentino (VI), viale Margherita, 17A di proprietà del padre, con residenza prevalente presso il medesimo. In un'ottica collaborativa e per far fronte alle esigenze della figlia la madre potrà frequentare la casa familiare e rientrare nella stessa, anche con pernottamento, quando il padre sarà assente per lavoro così da seguire e aiutare la figlia come avviene attualmente, e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di . Il sig. Per_1
, pertanto, avviserà con congruo anticipo la sig.ra della sua assenza e del suo rientro CP_1 CP_2 presso l'abitazione familiare. In ragione di ciò la Signora deterrà un mazzo di chiavi per poter CP_2 accedere all'abitazione del sig. per intrattenersi con . Si precisa che la sig.ra avrà CP_1 Per_1 CP_2 titolo per accedere all'immobile del sig. solamente per l'adempimento di quanto sopra CP_1 concordato.
3) I genitori concordano che il padre si farà integralmente carico del mantenimento ordinario di Per_1 mentre la madre provvederà al suo mantenimento quando la figlia le farà visita e ciò fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa.
4) Ciascun genitore contribuirà alle spese straordinarie nella misura del 50%, da intendersi come quelle individuate nel protocollo d'intesa per le spese straordinarie in materia di separazione stipulato in data 26/10/2017 dal Presidente del Tribunale di Vicenza e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza che i coniugi si danno atto di ben conoscere e che, comunque, i medesimi hanno sottoscritto per presa visione ed espressa accettazione, contestualmente al ricorso introduttivo, protocollo allegato sub doc. 19. Il rimborso verrà effettuato al genitore che ha sostenuto la spesa dietro l'esibizione delle pezze giustificative.
5) La casa di abitazione del Sig. viene assegnata allo stesso che ivi conviverà con Si dà CP_1 Per_1 atto che la Sig.ra ha già rilasciato l'abitazione familiare, portando con sè i suoi effetti CP_2 personali, tranne quanto necessario per la permanenza nell'abitazione familiare con la figlia durante l'assenza del sig. . La sig.ra SA ha, altresì, già proceduto al cambio di residenza. I coniugi CP_1 concordano che la sig.ra asporterà la cameretta di quando la figlia cesserà di convivere CP_2 Per_1 con il padre presso l'abitazione familiare.
7) L'assegno unico universale spetterà alla madre. Eventuali altri benefici fiscali saranno percepiti dai genitori nella misura del 50% ciascuno, con l'accordo pertanto, che ciascun coniuge esprime sin d'ora il relativo consenso a formulare ogni richiesta e/o istanza del caso, qualora dovesse essere necessaria la presentazione di una domanda congiunta.
8) Le detrazioni fiscali verranno richieste dai genitori nella misura del 50% ciascuno ai sensi della vigente normativa, così come gli oneri / spese detraibili o deducibili.
9) Stante l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi e atteso che tra di essi non sussistono reciproche ragioni di debito o credito o altre pretese patrimoniali di sorta, nessuno corrisponderà all'altro assegno a titolo di contributo per il mantenimento;
10) I coniugi dichiarano di aver già provveduto a regolare ogni altro rapporto patrimoniale tra loro e danno reciprocamente atto di non avere più alcuna pretesa o ragione da rivendicare l'uno nei confronti dell'altro;
11) I genitori si impegnano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, e a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura, ove si recano con la figlia.
12) Le spese del presente procedimento di separazione si intendono integralmente compensate tra le parti.
13) I coniugi dichiarano, ai sensi dell'art. 473 bis 51 comma 2 c.p.c., che non intendono riconciliarsi
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 09/06/2025 i coniugi e , CP_1 CP_2 premesso di aver contratto matrimonio in MESTRINO (PD) in data 24/03/2007 e che l'unione è entrata in irreversibile crisi, hanno chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 2/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, entrambe le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Preliminarmente deve darsi atto che la figlia è divenuta maggiorenne in corso di causa motivo Per_1 per cui nulla si dispone in ordine al suo affidamento.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di disporre, con riguardo alla figlia , maggiorenne ma Per_1 economicamente non autosufficiente, che il mantenimento ordinario della stessa sia posto a carico del padre (salvo il mantenimento diretto a carico dell'altro nei periodi di permanenza presso di sé) ed, inoltre, che siano poste a carico dei coniugi al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
sul punto ritiene il Collegio che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Camisano Vicentino
(VI), viale Margherita, 17 A, in favore di quale genitore convivente con la figlia CP_1 maggiorenne ma non autosufficiente;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in CP_1 CP_2 matrimonio in MESTRINO (PD) in data 24/03/2007 con atto trascritto al n. 1, parte II, serie A, anno
2007, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MESTRINO (PD) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 14.10.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo dott.ssa Giovanna Sanfratello