TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/07/2025, n. 7965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7965 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 10258/2025 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Maria Teresa Vallefuoco) Parte_1 contro
Controparte_1
(Avv. SANTINI SILVA)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato e ritualmente notificato all'amministrazione convenuta di cui in epigrafe, unitamente al decreto di fissazione di udienza, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato tribunale, chiedendo che, ai fini delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il periodo 2024 - 2027, per le quali aveva presentato tempestiva domanda di aggiornamento, il servizio militare di leva dallo stesso prestato non in costanza di nomina venisse equiparato a quello prestato in costanza di nomina, con conseguente attribuzione del punteggio di 0,50 per ogni mese di servizio militare di leva svolto. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del giudizio, da distrarsi. Deduceva, in particolare, di aver conseguito il diploma di maturità scientifica il 10.07.1995 e di aver svolto il servizio militare di leva presso il Comando Regione Carabinieri Lazio dal 18.12.1998 al 17.12.1999 (12 mesi). Rivendicava, quindi, di aver diritto al riconoscimento integrale del punteggio relativo al servizio di leva militare prestato non in costanza di rapporto di impiego al pari del servizio militare di leva (o servizio ad esso equiparato) prestato in costanza di rapporto di impiego, con conseguente riconoscimento del punteggio di 0,50 per ogni mese o frazione di mese. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente il quale, in via CP_1 preliminare, sollevava eccezione di difetto di giurisdizione e di competenza del giudice adito, mentre nel merito chiedeva il rigetto del ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto. Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è infondata e, pertanto, non può essere accolta. In via preliminare si rende necessario esaminare le eccezioni pregiudiziali sollevate dal resistente, il quale contesta, in primis, la giurisdizione del giudice ordinario CP_1 ritenendo che questa debba essere devoluta al giudice amministrativo. Tale eccezione non può trovare accoglimento, dovendo ritenersi invece sussistente, nel caso in esame, la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, posto che l'atto introduttivo del presente ricorso è volto ad ottenere il riconoscimento di un diritto, quale quello a vedersi riconosciuto il punteggio pieno per il servizio militare svolto, traente origine da una norma di legge primaria, individuata dal ricorrente nel D. Lgs 297/94. A sostegno di quanto affermato, si ritiene utile richiamare quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “È stato affermato da questa Corte (v. di recente Cass., Sez. Un., 26 giugno 2019, n. 17123) che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. Il suddetto principio, che ha ripreso quello, conforme, di cui a Cass., Sez. Un., 15 dicembre 2016, n. 25836, è stato ribadito da Cass., Sez. Un., 20 luglio 2022, n. 22693 che ha definitivamente superato il diverso orientamento espresso da Cass., Sez. Un., 13 settembre 2017, n. 21198. (S.U. Civili, ordinanza n. 9330 del 2023; in senso conforme Tribunale di Roma, ord. RG 30123-1_2023: “Nel caso di specie, parte ricorrente invoca il diritto al conseguimento del maggior punteggio proprio in forza di norme primarie (art. 569, comma 3, D. Lgs. n. 297/1994, art. 485, comma 7 D. Lgs. 297/1994, art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010), previa disapplicazione di una norma secondaria (DM n. 50 del 03.03.2021) asseritamente contrastante.”). Parimenti infondata è l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal resistente, il quale ritiene che il giudizio avrebbe dovuto incardinarsi innanzi al Tribunale di Perugia, motivando tale assunto sulla base della preferenza espressa dal ricorrente in ordine alle sedi, tutte situate in provincia di Perugia.
pagina 2 di 4 Ciò posto, deve darsi atto che nell'atto introduttivo del presente giudizio parte ricorrente ha dichiarato di non aver mai prestato servizio presso il convenuto e che CP_1 quest'ultimo non ha specificatamente contestato tale circostanza. Ed allora, richiamando altro precedente di questo Ufficio, deve concludersi come segue “… Non risulta, invero, contestato che al momento della proposizione del presente giudizio il ricorrente non prestasse servizio, per cui si rende inapplicabile alla fattispecie il disposto di cui all'art.413 comma 5 c.p.c., operando invece il criterio residuale per cui la competenza per territorio spetta al giudice ove ha sede la persona giuridica convenuta e quindi nella specie al Tribunale di Roma”(Tribunale di Roma, sent. 3215/2024, in senso conforme Tribunale di Roma, sent. 40204/2023). Nel merito, si osserva. In punto di diritto, la giurisprudenza di legittimità più recente, ha rettificato il precedente orientamento giurisprudenziale, testualmente ritenendo che: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto». (Cass. L, sent. 22432/2024 del 08.08.2024). A sostegno di tale conclusione la Suprema Corte ha evidenziato infatti come “… l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.” (Cass. cit., in senso analogo Cass. L., ord. 13705/2025). Peraltro, come già ritenuto dalla giurisprudenza di questo Ufficio, che si trascrive testualmente, ex art.118 disp. Att. C.p.c., “… a ben vedere, tale previsione è totalmente conforme a quanto stabilito dalla stessa giurisprudenza della S.C. citata dal ricorrente (ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020) la quale ha statuito che il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cod. ordinamento militare), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto pagina 3 di 4 per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2 co.
6. D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009 v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343); - che, quindi, come agevolmente si ricava da quanto appena riportato, vanno disapplicate solo le norme che non valutano per nulla il servizio militare, non certo quelle che valutano con un peso diverso il servizio militare reso in costanza di rapporto di impiego pubblico rispetto a quello reso anteriormente ad esso” (Tribunale di Roma, sent. 8174/2023). Si ritiene, quindi, di aderire al predetto orientamento, a modifica del precedente assunto da questo giudice, in ragione della maggiore pervasività delle argomentazioni articolate dalla Suprema Corte, dalle quali non si ritiene di doversi discostare e i cui arresti, mutatis mutandis, si ritengono estendibili anche al recente D.M. 89/2024. Alla luce di ciò, il ricorso non potrà pertanto trovare accoglimento. Per quanto attiene la regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che queste vadano integralmente compensate in ragione dei precedenti contrastanti.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Roma, 27 giugno 2025 Il giudice Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
pagina 4 di 4
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 10258/2025 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Maria Teresa Vallefuoco) Parte_1 contro
Controparte_1
(Avv. SANTINI SILVA)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato e ritualmente notificato all'amministrazione convenuta di cui in epigrafe, unitamente al decreto di fissazione di udienza, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato tribunale, chiedendo che, ai fini delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il periodo 2024 - 2027, per le quali aveva presentato tempestiva domanda di aggiornamento, il servizio militare di leva dallo stesso prestato non in costanza di nomina venisse equiparato a quello prestato in costanza di nomina, con conseguente attribuzione del punteggio di 0,50 per ogni mese di servizio militare di leva svolto. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del giudizio, da distrarsi. Deduceva, in particolare, di aver conseguito il diploma di maturità scientifica il 10.07.1995 e di aver svolto il servizio militare di leva presso il Comando Regione Carabinieri Lazio dal 18.12.1998 al 17.12.1999 (12 mesi). Rivendicava, quindi, di aver diritto al riconoscimento integrale del punteggio relativo al servizio di leva militare prestato non in costanza di rapporto di impiego al pari del servizio militare di leva (o servizio ad esso equiparato) prestato in costanza di rapporto di impiego, con conseguente riconoscimento del punteggio di 0,50 per ogni mese o frazione di mese. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente il quale, in via CP_1 preliminare, sollevava eccezione di difetto di giurisdizione e di competenza del giudice adito, mentre nel merito chiedeva il rigetto del ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto. Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è infondata e, pertanto, non può essere accolta. In via preliminare si rende necessario esaminare le eccezioni pregiudiziali sollevate dal resistente, il quale contesta, in primis, la giurisdizione del giudice ordinario CP_1 ritenendo che questa debba essere devoluta al giudice amministrativo. Tale eccezione non può trovare accoglimento, dovendo ritenersi invece sussistente, nel caso in esame, la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, posto che l'atto introduttivo del presente ricorso è volto ad ottenere il riconoscimento di un diritto, quale quello a vedersi riconosciuto il punteggio pieno per il servizio militare svolto, traente origine da una norma di legge primaria, individuata dal ricorrente nel D. Lgs 297/94. A sostegno di quanto affermato, si ritiene utile richiamare quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “È stato affermato da questa Corte (v. di recente Cass., Sez. Un., 26 giugno 2019, n. 17123) che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. Il suddetto principio, che ha ripreso quello, conforme, di cui a Cass., Sez. Un., 15 dicembre 2016, n. 25836, è stato ribadito da Cass., Sez. Un., 20 luglio 2022, n. 22693 che ha definitivamente superato il diverso orientamento espresso da Cass., Sez. Un., 13 settembre 2017, n. 21198. (S.U. Civili, ordinanza n. 9330 del 2023; in senso conforme Tribunale di Roma, ord. RG 30123-1_2023: “Nel caso di specie, parte ricorrente invoca il diritto al conseguimento del maggior punteggio proprio in forza di norme primarie (art. 569, comma 3, D. Lgs. n. 297/1994, art. 485, comma 7 D. Lgs. 297/1994, art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010), previa disapplicazione di una norma secondaria (DM n. 50 del 03.03.2021) asseritamente contrastante.”). Parimenti infondata è l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal resistente, il quale ritiene che il giudizio avrebbe dovuto incardinarsi innanzi al Tribunale di Perugia, motivando tale assunto sulla base della preferenza espressa dal ricorrente in ordine alle sedi, tutte situate in provincia di Perugia.
pagina 2 di 4 Ciò posto, deve darsi atto che nell'atto introduttivo del presente giudizio parte ricorrente ha dichiarato di non aver mai prestato servizio presso il convenuto e che CP_1 quest'ultimo non ha specificatamente contestato tale circostanza. Ed allora, richiamando altro precedente di questo Ufficio, deve concludersi come segue “… Non risulta, invero, contestato che al momento della proposizione del presente giudizio il ricorrente non prestasse servizio, per cui si rende inapplicabile alla fattispecie il disposto di cui all'art.413 comma 5 c.p.c., operando invece il criterio residuale per cui la competenza per territorio spetta al giudice ove ha sede la persona giuridica convenuta e quindi nella specie al Tribunale di Roma”(Tribunale di Roma, sent. 3215/2024, in senso conforme Tribunale di Roma, sent. 40204/2023). Nel merito, si osserva. In punto di diritto, la giurisprudenza di legittimità più recente, ha rettificato il precedente orientamento giurisprudenziale, testualmente ritenendo che: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto». (Cass. L, sent. 22432/2024 del 08.08.2024). A sostegno di tale conclusione la Suprema Corte ha evidenziato infatti come “… l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.” (Cass. cit., in senso analogo Cass. L., ord. 13705/2025). Peraltro, come già ritenuto dalla giurisprudenza di questo Ufficio, che si trascrive testualmente, ex art.118 disp. Att. C.p.c., “… a ben vedere, tale previsione è totalmente conforme a quanto stabilito dalla stessa giurisprudenza della S.C. citata dal ricorrente (ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020) la quale ha statuito che il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cod. ordinamento militare), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto pagina 3 di 4 per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2 co.
6. D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009 v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343); - che, quindi, come agevolmente si ricava da quanto appena riportato, vanno disapplicate solo le norme che non valutano per nulla il servizio militare, non certo quelle che valutano con un peso diverso il servizio militare reso in costanza di rapporto di impiego pubblico rispetto a quello reso anteriormente ad esso” (Tribunale di Roma, sent. 8174/2023). Si ritiene, quindi, di aderire al predetto orientamento, a modifica del precedente assunto da questo giudice, in ragione della maggiore pervasività delle argomentazioni articolate dalla Suprema Corte, dalle quali non si ritiene di doversi discostare e i cui arresti, mutatis mutandis, si ritengono estendibili anche al recente D.M. 89/2024. Alla luce di ciò, il ricorso non potrà pertanto trovare accoglimento. Per quanto attiene la regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che queste vadano integralmente compensate in ragione dei precedenti contrastanti.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Roma, 27 giugno 2025 Il giudice Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
pagina 4 di 4