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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 02/07/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Alessandra Lulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 5207 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA con sede legale Latina, Via Amaseno n. 24, codice fiscale Parte_1
e P. IV , nella persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Mascia Parte_2
Cicchitti, elettivamente domiciliata nel suo studio in Latina, via Pontinia n. 78; opponente
E con sede in Piazza San Silvestro n. 8, 00187 Roma, P. IV , in CP_1 P.IVA_2 persona del proprio Counsel e procuratore speciale, Avv. , CP_2 Controparte_3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv. Marco Passalacqua e Francesca Radi, elettivamente domiciliata nel loro studio in Roma, Via Vittoria Colonna n. 39; opposta
OGGETTO: giudizio di opposizione a precetto ex art. 615, 1° comma c.p.c.
CONCLUSIONI
Con provvedimento del 1.06.2025, emesso all'esito dell'udienza del 21.05.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositate le note di trattazione scritta e gli scritti conclusivi, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinqiues c.p.c.
Conclusioni di parte opponente: “In via principale e nel merito: Accogliere integralmente
l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiarare che non ha diritto a procedere CP_1 ad esecuzione forzata in forza dei titoli azionati con l'atto di precetto notificato il 6 novembre
2023, per intervenuta estinzione del credito per compensazione giudiziale con il maggior controcredito vantato dalla o comunque per le ragioni tutte esposte in Parte_3 atti.
In ogni caso: Respingere la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da controparte, stante la sua manifesta infondatezza e, anzi, valutare il comportamento processuale della stessa alla luce delle omissioni sopra evidenziate. CP_1
Con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio.”.
Conclusioni di parte opposta: “nel merito: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'efficacia del
Titolo Esecutivo e del Precetto;
- accertare e dichiarare la sussistenza (i) della responsabilità aggravata ex art. 96, co. 1, c.p.c. della e condannare quest'ultima al risarcimento di Pt_2 tutti i danni subiti da quantificati sin d'ora nella somma di Euro 50.000 o nella CP_1 diversa, minore o maggiore, somma che verrà accertata e liquidata in corso di causa, anche, se del caso, in via equitativa;
e/o, in ogni caso (ii) della responsabilità della ex art. 96, co. Pt_2
3, c.p.c. e condannare la stessa al pagamento della “somma equitativamente determinata” in favore di così come previsto da tale disposto normativo;
e, in ogni caso condannare la CP_1
ai sensi dell'art. 96, co. 4, c.p.c., al pagamento di un importo pari ad Euro 5.000 in Pt_2 favore della cassa delle ammende.
Con riserva di ulteriormente e meglio dedurre, produrre, eccepire, richiedere mezzi istruttori, emendare ed integrare le presenti conclusioni nei termini di legge e, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa come per legge, maggiorato delle spese generali, oltre ad
IVA e CPA”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha proposto Parte_4 opposizione avverso l'atto di precetto ad essa notificato in data 6.11.2023, con il quale l'opposta ha intimato il pagamento della somma di euro 61.081,68, oltre interessi legali, in virtù dei titoli esecutivi costituiti dal decreto del Tribunale di Roma del 3.11.2020, emesso all'esito della procedura prefallimentare R.G. n. 1355/2020, e dal decreto della Corte di Appello di Roma del
14.05.2021, emesso a conclusione del procedimento R.G. n. 52023/2020.
A fondamento dell'opposizione l'opponente ha dedotto l'inesistenza del diritto dell'opposta a procedere esecutivamente nei suoi confronti, stante l'intervenuta estinzione, per compensazione giudiziale, del credito consacrato nei titoli esecutivi azionati, con il maggior controcredito (oltre
5 miliardi di euro) che essa opponente vanta nei confronti dell'opposta in virtù delle fatture emesse (e non pagate) per l'utilizzo, da parte delle società controllate dall'opposta, delle licenze di software e di brevetto del Sistema Sicve, di proprietà dell'opponente.
Ha formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli esecutivi e ha concluso come in atti. Con comparsa depositata l'8.02.2024 si è costituita la la quale - dopo aver chiesto CP_1 la fissazione di una nuova udienza stante l'assenza nell'atto di citazione degli elementi funzionali alla vocatio in ius, (nello specifico, dell'invito a costituirsi nei termini stabiliti dall'art. 166 c.p.c. e dell'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art. 163 c.p.c.), ed aver eccepito la nullità della procura alle liti rilasciata dall'opponente al procuratore costituito stante la mancata autenticazione da parte di quest'ultimo della autografia rilasciata dal proprio cliente - ha dedotto:
- la totale estraneità della rispetto ai rapporti intercorsi tra Autostrade per CP_1
l'Italia (in breve AS) e la Parte_4
- che nonostante tale estraneità, l'opponente ha emesso nei suoi confronti, in qualità di controllante della AS, diverse fatture, le quali sono state debitamente contestate dall'opposta e denunciate presso l'Agenzia delle Entrate e presso la Procura della
Repubblica;
- l'inesistenza del credito portato in compensazione, privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità;
- l'insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora richiesti ai fini dell'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
- la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Ha concluso come in atti e come sopra riportato.
Sanato il vizio dell'atto di citazione, con ordinanza del 19.07.2024, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.7.2024, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli atteso che “ad un esame sommario, tipico della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, non si ravvisi né il fumus di verosimile fondatezza degli argomenti addotti dall'opponente, né il periculum in mora, non essendo stato allegato alcun pregiudizio imminente ed irreparabile” peraltro “i concetti di certezza del credito e di pronta e facile liquidazione non appaiono invocabili nel caso di specie, atteso che la complessità della vicenda, come ricostruita dalla società opponente – la quale assume di vantare un controcredito di oltre 5 miliardi di euro – esige un approfondimento che non si concilia con la struttura della presente fase dell'opposizione, ai fini dello scrutinio dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo” inoltre “l'esistenza di un notevole contrasto tra le parti, sulla vicenda dalla quale il controcredito deriverebbe, renda ancora più incerta, ai fini della decisione del presente giudizio, l'esistenza del credito”.
La causa è stata assunta in decisione con provvedimento comunicato il 2.06.2025. Parte opponente non ha provveduto a depositare i propri scritti conclusivi.
***
In punto di qualificazione, l'opposizione proposta va ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 615, 1° comma c.p.c., avendo, l'opponente, contestato il diritto dell'opposta a procedere esecutivamente nei suoi confronti, stante l'intervenuta estinzione, per compensazione giudiziale, del credito risultante dai titoli esecutivi azionati con il maggior controcredito che l'opponente vanta nei confronti dell'opposta. Risulta, dunque, messo in dubbio proprio l'an debeatur e non il quomodo della paventata esecuzione.
La domanda è infondata e non merita accoglimento per i motivi che seguono.
Preliminarmente, deve osservarsi che l'opposta non ha coltivato l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, sollevata per far valere il difetto dell'attestazione di autenticità della sottoscrizione apposta sulla procura alle liti, rilasciata dall'opponente al suo procuratore costituito.
Tale domanda non risulta, infatti, riproposta al momento della precisazione delle conclusioni, né il contegno processuale tenuto dall'opposta nel corso del giudizio fa presumere una volontà diversa.
Ad ogni buon conto, l'eccezione di inammissibilità va disattesa.
Sul punto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 25032 del 28.11.2005, dirimendo il contrasto giurisprudenziale sorto sulla validità o meno della procura alle liti non sottoscritta per autentica dall'avvocato, ha enunciato il seguente principio di diritto “L'articolo
83 comma 3 cpc, che richiede per la procura speciale alla lite conferita in calce od a margine di determinati atti, la certificazione da parte del difensore dell'autografia della sottoscrizione del conferente, è osservato sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come “per autentica” o “vera”), sia quando tale firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce. […] Tale firma, infatti, esprimendo da parte del difensore assunzione della paternità dell'atto in tutte le sue componenti, inclusa la procura speciale in calce od a margine (che ne è elemento non separabile), non può non integrare un'attestazione inequivoca, ancorché indiretta, tanto della sussistenza e dell'effettività del mandato, quanto dell'autenticità della sottoscrizione, vale a dire della sua provenienza dal soggetto (identificato o comunque conosciuto) che si dichiara conferente, trattandosi di presupposti per il corretto espletamento dell'incarico ricevuto. […]. L'esigere una seconda firma del difensore, appositamente collocata in sequela dopo la firma del mandato da parte del soggetto rappresentato, non risponderebbe ad alcun apprezzabile scopo, e sarebbe del tutto ultroneo, dato che la rilevata unitarietà dell'atto e la non scindibilità della procura dal documento che la contiene ostano alla possibilità di riferire la firma del difensore ad una sola porzione del documento stesso, con esclusione di quella in cui si trova la procura”.
Ebbene, nel caso di specie, l'atto di citazione, in calce al quale è stata rilasciata la procura alle liti, è stato sottoscritto dal procuratore costituito, sicché, in forza del condivisibile principio summenzionato, la procura alle liti rilasciata dall'opponente è pienamente valida ed efficace.
Ciò premesso, nel merito, si evidenzia l'infondatezza dell'unico motivo di opposizione proposto.
Secondo la prospettazione dell'opponente, il credito portato dai titoli esecutivi azionati (e non contestati), è estinto per intervenuta compensazione giudiziale con il maggior controcredito
(pari ad oltre 5 miliardi di euro) che l'opponente afferma di vantare nei confronti dell'opposta, in virtù dell'utilizzo abusivo da parte di Autostrade per l'Italia s.p.a. (detta anche “AS”), società controllata dall'opposta, delle licenze di software e di brevetto del Sistema Sicve, di proprietà dell'opponente. Detta proprietà, secondo l'opponente è stata confermata dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 12850 del 28.03.2025, pronunciata all'esito del giudizio proposto dall'AS e da (già gruppo , avverso la sentenza CP_4 CP_1
n. 7942/2022 della Corte di Appello di Roma;
sentenza con la quale il Giudice di seconde cure, confermando la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Roma (sent. n. 120/2019), aveva respinto le domande di AS e volte ad accertare la titolarità dei diritti di CP_4 proprietà intellettuale sul software del sistema SICVE e, dunque, a negare i crediti vantati dal gruppo per lo sfruttamento di detto software. Pt_4
Ebbene, gli argomenti di parte opponente non sono condivisibili.
Ai fini dell'operatività della compensazione, legale e/o giudiziale, è necessario che il controcredito opposto in compensazione sia certo, cioè definitivamente verificato giudizialmente o incontestato, liquido, o di pronta e facile liquidazione, ed esigibile.
Peraltro, a norma dell'art. 1243 c.c., la compensazione è legale quando i due crediti hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e sono ugualmente liquidi ed esigibili, mentre è giudiziale quando il credito posto in compensazione non è liquido, ma è di facile e pronta liquidazione, di modo che il giudice può determinarne l'entità all'esito dell'attività di accertamento compiuta nel corso del giudizio in cui la compensazione è opposta.
Dunque, requisito imprescindibile ai fini dell'operatività della compensazione è che il controcredito posto in compensazione sia certo nella sua esistenza, nell'an, o perché incontestato o perché giudizialmente accertato;
non deve trattarsi, pertanto, di un controcredito contestato, meramente ipotetico o sperato.
In proposito, si richiama quanto statuito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 23225/2016 a mente della quale “i requisiti prescritti dall'art. 1243 c.c., comma 1, per la compensazione legale, e cioè l'omogeneità dei debiti, la liquidità, l'esigibilità e la certezza, devono sussistere necessariamente anche per la compensazione giudiziale, il secondo comma di detta norma si limita a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione soltanto se il suo ammontare è facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo. Ma per esercitare questo potere discrezionale – esclusivo e specifico (Cass., 3 ottobre 2012, n. 16844, Cass., 4 dicembre 2010, n. 25272) – al fine di dichiarare la compensazione giudiziale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza e cioè non controverso. Se il controcredito è contestato, come prevede l'art. 35 c.p.c., allora non è certo, e quindi non è idoneo ad operare come compensativo sul piano sostanziale,
e l'eccezione di compensazione va respinta.
L'ambito di contestazione del controcredito opposto in compensazione secondo l'art. 1243 c.c., secondo comma, è infatti limitato alla liquidità del credito, mentre la contestazione sulla sua esistenza – a meno che essa sia prima facie pretestuosa e infondata (Cass. 6237 del 1991) – lo espunge dalla compensazione legale (Cass. 10352 del 1993). Soltanto la contestazione sulla liquidità del credito opposto in compensazione consente al giudice del credito principale – con accertamento discrezionale di merito, che presuppone la sua competenza, incensurabile in
Cassazione – di determinarne l'ammontare se è facile e pronto, sopperendo alla mancanza di questo requisito mediante un'attività ricognitiva - attuativa del titolo, funzionale all'eccezione di compensazione.
La disciplina contenuta nell'art. 1243 c.c., comma 2, consiste nell'inoperatività dell'eccezione di compensazione, sia legale che giudiziale, se è controverso l'an del controcredito, analogamente al caso in cui il credito opposto in compensazione non è di pronta e facile liquidazione.”
In altre parole, per l'operatività della compensazione occorre che il titolo del controcredito opposto in compensazione sia incontrovertibile, ossia non più soggetto a modificazioni (cfr.
Cass. Civ. Sez. I, 3 novembre 2023 n. 30677).
Ebbene, i requisiti elencati, non si rinvengono nel caso di specie, nel quale, le allegazioni delle parti, nonché la copiosa documentazione versata in atti, evidenziano un forte contrasto sulla certezza del controcredito, il quale dunque, è incerto nell'an, oltre che di non pronta e facile liquidazione.
L'affermazione della società opponente - secondo la quale il controcredito eccepito in compensazione trova la sua ragion d'essere nell'acclarato e accertato utilizzo abusivo, da parte della AS (società controllata dall'opposta, delle licenze di software e di brevetto del Sistema
Sicve, di proprietà dell'opponente) - non trova riscontro nella documentazione prodotta e, in particolare, nelle varie pronunce emesse all'esito dei plurimi giudizi tra le odierne parti processuali e/o società da loro controllate.
Anzi, da alcune di esse emerge esattamente il contrario. Invero, nell'ambito del procedimento monitorio R.G. n. 52518/2020, avviato dalla nei confronti della società, il Tribunale di Pt_4
Roma ha rigettato il ricorso non ritenendo sussistenti i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito (cfr. doc. 12 parte opposta). Ed ancora, nel decreto emesso dal Tribunale di Roma all'esito della procedura prefallimentare R.G. n. 1355/2020, avviata dalla nei Pt_4 confronti di il Collegio ha rigettato il ricorso, non avendo l'istante dato prova Controparte_5 dell'esistenza del credito nei confronti di Autostrade per l'Italia spa e della controllante CP_5
ai sensi dell'art. 2497 c.c.
[...]
Rilevava, infatti, il Collegio che i rapporti intercorrenti tra la e Autostrade per l'Italia spa Pt_4 erano ancora sub iudice e non poteva essere invocata la responsabilità dell'obbligata da controllo ex art. 2497 c.c. in quanto, a parte ogni ulteriore considerazione, non sussisteva ancora il credito né tantomeno l'inadempimento della controllata. Il decreto è stato poi confermato in sede di reclamo, all'esito del quale la Corte di Appello di Roma, nel rigettare le domande formulate dalla ha affermato che “I motivi di reclamo vanno del tutto disattesi ritenendo Pt_4 la Corte, in via assorbente, che la società istante – reclamante non abbia dimostrato la sua qualità di creditrice ai sensi dell'art. 6 l. fall. Come già rilevato dal Tribunale.
È principio noto, infatti, quello secondo il quale la dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento. In tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare
l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione.
Parte reclamante sostiene, tra l'altro, che stante l'elevato importo del credito azionato via sia una sorta di presunzione sull'esistenza anche di un minor credito per cui l'accertamento incidentale rimesso al tribunale avrebbe dovuto essere positivamente concluso: sulla base di un contezioso ancora in atto tra la società reclamante e Autostrade per l'Italia; tenendo conto dell'inserimento delle fatture nel bilancio di e su una responsabilità ex art. 2497 c.c. di CP_5 quest'ultima nei confronti dei creditori della controllata Autostrade e da ciò si dovrebbe ritenere incidentalmente esistente un credito della di oltre 300 milioni Parte_4 di euro.
Ora, è indubitabile che a fronte di un unico credito azionato dell'importo indicato nei confronti di una società delle dimensioni di , al contrario di quanto affermato dalla CP_5 reclamante, l'indagine rimessa al Tribunale fallimentare ai sensi dell'art. 6 l. fall. debba essere particolarmente rigorosa e non può fondarsi su circostanze allegate ma in alcun modo provate.
Nessun provvedimento di condanna anche solo provvisoriamente esecutivo in favore della società reclamante è stato emesso né a danno di Autostrade per l'Italia né, tanto più, in danno di mentre è la stessa società reclamante che ammette come le sia stato rigettato CP_5 ricorso per decreto ingiuntivo per difetto di certezza e liquidità del credit. Né, pertanto, la società reclamante può pretendere che tale provvedimento sia in sostanza sostituito dalla stessa dichiarazione di fallimento in quanto ciò sovverte del tutto i presupposti in ordine all'iniziativa di fallimento che presuppongono un'idonea iniziativa di parte.
Da ciò discende, poi, la superficialità di ogni indagine in ordine ai pretesi indizi di decozione della società reclamata essendo, come già ritenuto dal Tribunale, pregiudiziale e dirimente il difetto, allo stato, di ogni prova del credito azionato sulla base soltanto di fatture emesse dalla società reclamante.”
Né può desumersi il contrario dall'ordinanza della Corte di Cassazione, Prima Sezione, n.
12850/2025 (R.G. 4295/2023), emessa all'esito dell'impugnazione proposta da
[...]
(gruppo avverso la sentenza della Corte di Appello di Parte_5 CP_1
Roma n. 7942/2022 la quale, confermando la sentenza di primo grado, aveva rigettato le domande di AS e volte ad accertare la propria titolarità dei diritti di proprietà CP_4 intellettuale sul software SICVE ed a negare i crediti vantati dal gruppo per lo Pt_2 sfruttamento di detto software. Diversamente da quanto dedotto dall'opponente, in detta ordinanza non vi è alcun accertamento del credito che quest'ultima asserisce di vantare nei confronti dell'opposta e che vorrebbe porre alla base della richiesta di compensazione.
Dalle pronunce su richiamate si evince soltanto che nel giudizio di accertamento negativo del credito incardinato dalla AS e da nei confronti del il Tribunale, CP_4 CP_6 prima (sentenza n. 120/2019), e la Corte territoriale, poi (sentenza n. 4295/2023), hanno ritenuto che le attrici (poi appellanti) non sono riuscite a fornire la prova circa la titolarità del software, con la precisazione che detta prova avrebbe dovuto fornita, in un eventuale diverso giudizio proposto dalla quale asserita proprietaria. Pt_4
Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, difettando nel controcredito eccepito in compensazione il requisito della certezza l'opposizione, fondata su tale unico motivo, deve essere rigettata.
Quanto, infine, alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla società opposta, la stessa non può essere accolta atteso che non ne ricorrono i presupposti. Infatti, da un lato la società non ha neppure allegato il pregiudizio che le sarebbe derivato dal presente giudizio e, dall'altro lato, la condanna alle spese di lite risulta già satisfattiva del suo interesse.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni (D.M. 127/2022), tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta, detratti i compensi relativi alla fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da Parte_4 condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore dell'opposta nella misura di euro 4.900,00 (di cui euro 1.500,00 per la fase di studio;
euro CP_1
1.300,00 per la fase introduttiva ed euro 2.100,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al
15%, IVA se dovuta e c.p.a. come per legge;
rigetta la domanda formulata dall'opposta ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Latina il 2.07.2025
Il giudice
Dott.ssa Alessandra Lulli