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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/07/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 105/2022 tra con il patrocinio dell'avv. Maurizio Savasta Parte_1
-appellante-
c/ on il patrocinio dagli avv.ti Luca Griselli, Marco Salina ed Annalisa Controparte_1
Lobascio.
-appellato ed appellante incidentale-
e rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Savasta CP_2
e
contumace Controparte_3
-appellati-
Conclusioni delle parti: come da udienza di precisazione delle conclusioni e note conclusionali che qui devono intendersi integralmente richiamate.
Motivazione
conveniva in giudizio il la ed il Parte_2 Controparte_4 CP_2
in epigrafe indicato, al fine di ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate CP_3
a titolo di Cosap al Comune di cui innanzi, e con riferimento agli anni dal 2009 al 2014.
Pagina 1 Deduceva al riguardo che le somme corrisposte dovevano ritenersi non dovute, in quanto pagate per una superficie che pur concessa in utilizzo dal Comune di specie, era invece demanio marittimo di titolarità dello Stato, sostenendo quindi essere state corrisposte indebitamente somme nel corso di vari anni.
Il chiedeva il rigetto della domanda, deducendo che le somme richieste per Cosap Pt_1 avevano riguardato solo la zona denominata LA EN, rivendicando la proprietà comunale delle relative aree;
veniva peraltro eccepita la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.
Ad analoghe conclusioni perveniva la -costituita con lo stesso difensore del che CP_2 Pt_1 eccepiva in primis il proprio difetto di legittimazione in quanto mero concessionario per la riscossione, contestando comunque la domanda avversa.
Il non si costituiva in giudizio. CP_3
Con sentenza n. 1544/2021 (del 16/6/2021), il Tribunale di Foggia riteneva la carenza di legittimazione della ed infondata l'eccezione di prescrizione -ritenendo essere la prescrizione CP_2 decennale-, ed accoglieva la domanda nei confronti del condannandolo a pagare, in favore Pt_1 della srl richiedente, la somma di € 125.822,00 oltre accessori.
Condannava il a pagare le spese di lite alla e tale ultima al Pt_1 Controparte_1 pagamento delle spese di lite a favore della , nella misura determinata in dispositivo;
CP_2 compensava le spese nei confronti del . CP_3
Riteneva il Tribunale che nelle indicazioni della concessione resa a favore della CP_1 fossero rilevabili errori.
Nella specie si riteneva che, pur non essendo indicata espressamente la “LA NG” quale zona oggetto di concessione, dovesse tale area comunque esser compresa nella relativa convenzione, tanto essendo in particolare evincibile dallo stralcio cartografico.
Si riteneva pertanto che la concessione, essendo attinente alla superficie di mq. 432 dovesse, vista l'estensione, comprendere necessariamente anche la LA NG, oltre che l'altra zona concessa in utilizzo -LA EN-.
Nello specifico il Tribunale considerava che:
a) Si trattava di rinnovo di concessione;
b) La presupposta richiesta -del 18/10/2007- faceva riferimento alla concessione demaniale marittima del 13/6/2002, che era riferita a concessioni precedenti aventi ad oggetto entrambe le suddette Cale e per la superficie di mq. 432.
c) La domanda riportava lo stralcio cartografico che comprendeva anche LA NG;
d) La superficie oggetto di concessione era pari a mq. 432, mentre la LA EN aveva una superficie di mq. 260, e quella di LA NG risultava essere pari a mq. 172.
Pagina 2 e) La natura demaniale si desumeva dagli stessi atti di concessione, essendo previsto
“…l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene….”, ed anche sulla scorta di una missiva dell'Avvocatura dello Stato nella quale si affermava l'appartenenza al demanio marittimo delle aree de quibus.
In definitiva il Tribunale, ritenendo essere le aree oggetto di concessione di proprietà demaniale, Co considerava indebite le somme pagate dalla di specie.
Proponeva appello il deducendo che errata era stata l'interpretazione data dal Giudice di Pt_1 prime cure, sulla portata ed estensione dell'atto di concessione de quo.
Si affermava che le concessioni in uso concernevano due distinte situazioni, e nello specifico quella di “LA EN” e quella di “LA NG” disciplinate in maniera distinta e con sottoscrizione di separato contratto di locazione.
Veniva peraltro evidenziato che le due Cale di cui sopra, erano finanche ubicate in differenti siti;
ed ancora che con l'atto di concessione n. 1/2009 era stata prevista la sola disciplina per l'utilizzo di
“LA delle EN”.
Si imputava al Tribunale di aver avuto un approccio sbagliato ed in termini induttivi, e che il verbale ricognitivo in atti era stato oggetto di erronea interpretazione, deducendo in particolare che:
- le aree concesse alla non erano di proprietà demaniale, CP_1
- all'esito di un procedimento in contraddittorio con il , erano state CP_3 delimitate le aree rientranti nel demanio marittimo, e che tanto rendeva legittime le richieste di pagamento della Cosap, formulate a partire dal 2009.
- dovevano ritenersi erronee le assiomatiche deduzioni del Giudice di prime cure;
- dovevano essere nella specie considerate anche le concessioni originarie, più specificamente rilevando che la concessione n. 1/2009 doveva ritenersi direttamente discendente dalle precedenti, e riferita a superfici e zone assegnate in concessione;
- non corretto doveva ritenersi quanto desunto dal Tribunale circa la identificazione della superficie totale -mq. 432-, ritenuta nella specie sommatoria della estensione di LA EN -per una superficie di mq. 260- e di
LA NG -per una superficie di mq. 172-;
- le due suddette erano ubicate in zone ben distinte e separate, deducendo Pt_3 non potersi conglobare in un'unica superficie.
- non vi erano elementi tali da consentire di dirimere la questione posta sulla titolarità del demanio statale.
Pagina 3 - con una nota del 26/4/2012, la aveva riconosciuto che LA CP_5
EN era di proprietà comunale
- il Comune aveva chiesto il pagamento della Cosap solo con riferimento a LA
EN
- per la LA NG era stato sottoscritto un separato contratto di locazione tra la ed il Comune Controparte_1
- la Cosap doveva ritenersi cumulabile con i canoni di locazione per il demanio statale
- l'eccezione di prescrizione doveva ritenersi fondata, posto che la Cosap matura periodicamente ed ogni anno,
Si deduceva inoltre che non avendo la srl de qua proceduto all'impugnazione dei relativi atti di accertamento, dovevano ritenersi conseguiti effetti di consolidamento delle pretese del Pt_1
Si asseriva quindi che ove la zona di LA EN non fosse stata di proprietà comunale, non ci sarebbe stata neppure la possibilità di concedere l'utilizzo del sito da parte del Pt_1
Veniva in definitiva chiesto di rigettare la domanda, o in subordine di rideterminare la quota dovuta in restituzione dal e nello specifico di: Pt_1
a) In riforma della sentenza 7857/2015 del Tribunale di Foggia rigettare tutte le domande formulate dall'attrice perché inammissibili, infondate e comunque prescritte;
b) Confermare in ogni caso la piena legittimità e validità dei versamenti a titolo di canone COSAP impugnati;
c) In subordine ove l'Ill.mo Giudicante dovesse considerare legittima la richiesta come formulata dall'Ente, determinare la quota dovuta dall'attrice per LA delle EN sino al 2014;
d) Riformare il capo relativo al pagamento delle spese di causa deducendo al riguardo non essere stata svolta alcuna attività istruttoria
La s.r.l. appellata si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto e richiesto, concludendo per il rigetto dell'appello, e proponendo appello incidentale parziale chiedendo di “riformare la sentenza nella parte in cui ha affermato il difetto di legittimazione passiva della con ogni CP_2 conseguente statuizione e, in ogni caso, riformare la medesima sentenza nella parte in cui ha Co condannato a rifondere le spese di lite, come illustrato nell'appello incidentale.”
Deduceva al riguardo che essendo la concessionario per la riscossione per conto del CP_2
sulla medesima gravava l'obbligo di verifica della correttezza delle proprie richieste. Pt_1
Si rilevava poi che la era risultata parte interamente vittoriosa nel giudizio di Controparte_1 primo grado e, dunque, non avrebbe dovuto esser condannata al pagamento delle spese.
Pagina 4 Veniva anche contestata la quantificazione delle spese in quanto sproporzionata, e quasi pari a quelle poste a carico del rilevando che la si era costituita con lo stesso difensore del Pt_1 CP_2
limitandosi a sollevare l'eccezione di difetto di legittimazione. Pt_1
Si costituiva la che, rilevando che la decisione sul difetto di legittimazione era passata in CP_2 giudicato, in quanto non impugnata, eccepiva l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo, perché proposto contro una parte diversa dall'impugnante principale, ed essendo le cause scindibili;
nel merito deduceva la estraneità rispetto alla controversia.
La causa veniva introitata per la decisione e quindi con ordinanza di rimessione sul ruolo, la Corte, viste le varie questioni poste dalle parti, disponeva acquisirsi dal Ministero e dal Comune informative ex art. 213 c.p.c., oltre che specifici chiarimenti dati dalle parti, supportati da documentazione per verificare:
1) se la zona detta LA delle EN delle Isole Tremiti, fosse di titolarità del demanio statale, ed a quale epoca risale tale titolarità, e quindi se risalente ad epoca antecedente alla concessione n.
1/2009 del Comune;
2) se la zona detta LA degli NG delle fosse di titolarità del demanio statale, ed a Parte_1 quale epoca risale tale titolarità, e quindi se risalente ad epoca antecedente alla concessione n.
1/2009 del Comune;
3) Se la superficie di mq. 432 data in concessione dal Comune con il provvedimento n. 1/2009, inglobasse o meno LA degli NG, posto che le due Cale risulterebbero (secondo quanto prospettato dal Comune) ben distinte ed ubicate in differenti zone dell'Isola (circostanza facilmente verificabile), e non essendo LA degli NG affatto menzionata nella concessione n. 1/2009;
Successivamente, prendendo atto della inidoneità, ai fini della soluzione delle questioni controverse, delle produzioni e chiarimenti resi, veniva disposta ctu, espletata la quale, la causa veniva nuovamente introitata per la decisione.
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L' appello principale è infondato e deve essere rigettato.
Deve in primis ritenersi infondata l'eccezione ex art. 342 c.p.c.; occorre osservare che secondo quanto chiarito dalle SSUU della S.C. (S.U. n. 27199/2017) “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 , vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, restando tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
Pagina 5 rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.”
Per quanto oggetto di correlata verifica ed alla stregua del dictum delle SSUU testè richiamato, deve ritenersi che l'atto di appello risulta essere idoneamente e sufficientemente motivato, essendo state trasposti ed essendo ben evincibili i motivi di doglianza, le parti della sentenza oggetto di contestazione e le richieste formulate al riguardo.
Va, sempre in via preliminare, va affrontata la questione della prescrizione.
La relativa eccezione deve ritenersi infondata, essendo la domanda della finalizzata ad CP_1 ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato, richiesta che, in quanto tale, deve ritenersi assoggettata alla prescrizione decennale;
peraltro sono state dalla inoltrate più Controparte_1 richieste di rimborso e correlate diffide negli anni 2012, 2013 e 2015, come documentato in atti, avendo la suddetta società, proceduto ai pagamenti sempre con riserva di restituzione.
Infondata è peraltro l'eccezione concernente il consolidamento dei crediti per mancata impugnazione dei relativi avvisi di accertamento/pagamento.
Va al riguardo considerato che la Cosap non ha natura tributaria -e difatti le relative controversie sono di competenza del G.O.- essendo un canone e non un tributo, e che quindi può essere formulata richiesta di restituzione di quanto indebitamente pagato, nei termini ex lege previsti. Co
Occorre, quanto al merito della vicenda, considerare che oggetto di richiesta dalla appellata è la restituzione delle somme versate indebitamente per Cosap, che si deduce non essere dovute perché le aree soggette a concessione -LA EN e LA NG- ricadono nel demanio marittimo, essendo, quindi, di titolarità dello Stato e non del Pt_1
Tale ultimo deducendo che la concessione n. 1/2009 concerneva solo LA EN, e che la Cosap era stata richiesta solo per le aree occupate nella suddetta LA, affermava che la zona in concessione, riguardate la p.lla n. 96 del fg. 4, era stata in titolarità del fino a quando, era Pt_1 intervenuta la delimitazione ex art. 32 del codice della navigazione dalla Capitaneria di porto;
si è al riguardo sostenuto che il verbale di delimitazione ha natura meramente ricognitiva e non può valere per il passato.
Il Tribunale ha interpretato quanto oggetto della concessione n. 1/2009, giungendo a ritenere che tale concessione pur essendo riferita alla sola LA EN, dovesse ritenersi includere anche LA degli NG, non compresa nella concessione per un mero errore materiale, valorizzando al riguardo sia le missive riconducibili al sia il contenuto degli avvisi di accertamento Pt_1 CP_2
(riferiti alle due Cale).
Pagina 6 Ha poi ritenuto la demanialità statale -demanio marittimo- delle aree sulla base di quanto anche indicato nello stesso atto di concessione.
Va comunque considerato che il deduce di aver richiesto il pagamento della Cosap solo Pt_1 per LA EN;
non è tuttavia dimostrato che i pagamenti siano stati limitati alla sola predetta LA;
al riguardo si rileva difatti che gli avvisi di pagamento della fanno riferimento ad entrambe le CP_2
Cale.
Il Comune appellante lamenta avere, il Giudice di prime cure, dato una interpretazione errata, e basata su una lettura assiomatica degli atti, evidenziando che LA inglesi, oltre a trovarsi in una diversa zona rispetto a LA EN, era stata oggetto di un separato contratto di locazione tra la ed il Comune Controparte_1
Si è sostenuto non potersi conglobare le due Cale in unica superficie, e giungere a ritenere sulla sola scorta della indicazione della estensione della zona in concessione per 432 mq., che entrambe le Cale fossero oggetto di concessione.
Si è anche dedotto che non vi erano elementi tali da consentire di dirimere la questione posta sulla titolarità del demanio statale.
Va al riguardo considerato che la questione di fondo, che coinvolge la legittimazione del a Pt_1 chiedere il pagamento della Cosap, attiene proprio all'accertamento della titolarità delle due o Pt_3 di porzioni di esse, in capo al o allo Stato. Pt_1
Tanto perché la srl di specie ha, con l'originaria azione, dedotto che entrambe le Cale di cui innanzi, non sono di titolarità del chiedendo la restituzione di quanto pagato per Cosap nel Pt_1 corso degli anni.
A nulla rileva poi che -con una nota del 26/4/2012- la abbia riconosciuto che LA CP_5
EN era in parte di proprietà comunale, dovendo comunque essere accertata la relativa titolarità - anche eventualmente in parte qua-, presupposto per consentire di esigere la Cosap.
Gli indici che deporrebbero a favore della titolarità statale -come ritenuta dal Tribunale-, si riscontrano nella stessa concessione n. 1/2009, posto che si precisa che il concessionario “con
l'obbligo di corrispondere all'Erario, in considerazione della demanialità del bene, il corrispettivo”, e che “la presente concessione si intende rilasciata nei limiti che competono al
Comune…”; peraltro, occorre considerare che in una nota dell'Avvocatura dello Stato -del
25/11/2015, si afferma “non essendovi d'altronde contestazioni sull'appartenenza al demanio marittimo delle aree per cui è causa”.
La questione della titolarità andava e va comunque verificata su altri e diversi riscontri rispetto al richiamo di quanto indicato nella concessione e dall'Avvocatura dello Stato.
Pagina 7 Va, quanto alla controversa questione avente ad oggetto i limiti della concessione, considerato che il relativo atto concerne sì una superficie di mq. 432, ma l'ambito della concessione sarebbe limitato
-per quanto indicato specificamente nell'atto concessorio- alla sola p.lla 96 del fg. 4/B, di proprietà comunale.
Tale p.lla, per quanto documentato in atti -cfr. visure catastali- ha una estensione di are 05.04.
Per quanto innanzi il sostiene di aver dato in concessione la sola p.lla 96, e per LA Pt_1
EN, e non LA NG.
Peraltro deve essere rilevato che la stessa -con missiva del 26/4/2012, indirizza a CP_1
Comune e Gesap- affermava che 1) LA NG ricade tutta in zona demaniale, e pertanto non è dovuto nulla al 2) LA EN insiste solo in parte sulla p.lla 96 del fg.
4 -oggetto di Pt_1 concessione 1/2009- ed è soggetta solo in parte al pagamento del canone per l'occupazione del suolo a favore del Comune “e per maggior precisione per la sola porzione oltre la linea dei 10 mt dal mare”, indicata pari a “mq.91,37”.
Quindi la stessa s.r.l., avrebbe considerato la parziale titolarità del sulla suddetta p.lla 96 Pt_1 del fg. 4.
Va comunque ed al riguardo considerato che si ravvisano, quanto poi ai limiti ed estensione della
Concessione, ex actis una serie di riscontri che contrastano con quanto dedotto in merito dal
Pt_1
Si rileva infatti che anche gli avvisi della fanno riferimento a canoni concernenti le due CP_2 cale.
Può inoltre rilevarsi che la concessione originaria -del 1985- della capitaneria di porto alla CP_1 aveva ad oggetto l'utilizzo della LA EN (per mq. 260 ) e di LA i NG (per mq. 161) per un totale di mq. 421
Le successive concessioni, dal 1987 in poi sono riferite a totali 432 mq, dei quali 172 per LA
NG e sempre 260 per LA EN, e quindi alla superficie totale indicata nella concessione n.
1/2009.
Nel 2001, secondo la relazione tecnica in atti prodotta, la parte in concessione di LA EN avrebbe una superficie di mq. 202,59, e LA NG una superficie di mq.229,41; il totale è sempre pari a 432 mq. Co
Ed ancora si rileva che nel 2007 il concede alla un'area di mq.432 senza indicare Pt_1 alcuna LA, ma sempre per la p.lla 96, e sempre “con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in considerazione della demanialità del bene, il corrispettivo”.
Riscontro ancor più significativo in contrasto con quanto sostenuto dal sui limiti della Pt_1 concessione n. 1/2009, proviene dallo stesso Ente.
Pagina 8 Ed infatti è proprio il Comune che con una comunicazione alla del 25/11/2011, facendo CP_1 riferimento alla concessione del 2009 (n. 1) ed alla richiesta della srl di rinunciare a parte delle aree in concessione in località LA NG, puntualizza che le aree soggette a concessione, già tenuto conto della rinuncia sono:
- mq. 202,59 per LA delle EN
- e mq. 109,41 per LA degli NG,
per un totale di mq. 312,00 (rispetto ai 432,00) -già detratta la superficie oggetto di rinuncia-
Tali indicazioni possono anche esser considerate un atto ricognitivo del che risulta aver Pt_1 fornito precisazioni sull'oggetto e portata della concessione, e che consentirebbe di ritenere che la concessione originaria doveva riferirsi ad entrambe le Cale.
Con tale prospettazione, supportata da riscontri significativi, appare essere in contrasto poi la circostanza -documentata come in atti- relativa alla stipula -il 17/11/2011- di un contratto di affitto
(in rinnovo) per LA NG, per la durata di anni 9 e per superficie mq. 4.000, riferito alle p.lle 4 e
581 del fg. 4.
Va tuttavia osservato che non è dato comprendere se vi sia coincidenza con la porzione della suddetta LA oggetto di concessione sin dal 1985, e quindi se il contratto sia riferito ad altre zone.
A fronte del descritto quadro, occorreva comunque -si ribadisce- accertare la titolarità dei beni concessi in utilizzo alla e quindi chiarire se e per quale estensione sia di proprietà Controparte_1
Comunale o di titolarità statale.
Va al riguardo rilevato che il 7 maggio 2014 venivano effettuate le operazioni di delimitazione in loco, precisando che “la nuova dividente demaniale è quella che risulta rappresentata in rosso nella allegata planimetria”.
La planimetria in atti, essendo in bianco e nero, non ha dato la possibilità di individuare la suddetta linea.
Non è stato quindi possibile ricavare, dalla documentazione concernente la detta delimitazione, le superfici di titolarità comunale e quelle del demanio marittimo.
Per poter addivenire ad una soluzione e definizione delle relative questioni è stato inizialmente disposto, come da ordinanza della Corte e per le finalità nella stessa evidenziate, acquisirsi dal e dal informative ex art. 213 c.p.c., oltre che specifici chiarimenti dalle parti, CP_3 Pt_1 supportati da documentazione;
tanto per acclarare i limiti della titolarità comunale e statale.
A riscontro di tali richieste -non avendo peraltro il fornito chiarimenti ed ulteriore Pt_1 documentazione- sono pervenute due note.
Una dalla Capitaneria di Porto di Termoli, sezione demanio e contenzioso, nella quale si afferma:
“Per quanto attiene ai punti 1) e 2) (per i quesiti sopra richiamati, dell'ordinanza resa dalla
Pagina 9 Corte), la natura demaniale marittima delle aree “LA delle EN” e “LA degli NG” presso le non risulta essere mai mutata, attesa anche la natura ricognitiva del procedimento Parte_1 di delimitazione, e che dal verbale di delimitazione n. 01/2014 in data 7 maggio 2014 della
Capitaneria di Porto di Termoli risultano ricomprese tra le aree demaniali quelle oggetto delle concessioni antecedenti alla concessione n. 1/2009 del Comune di ” Parte_1
Ed ancora “Quanto al punto 3), a suo tempo, l'allora competente Capitaneria di Porto di
Manfredonia ha rilasciato la CDM n. 59/2002 relativamente a distinte porzioni di area presso LA delle EN e presso LA degli NG per complessivi 432 mq.”, precisando quindi che “Per ciò che riguarda l'esatto contenuto della CDM n. 01/2009 rilasciata dal Comune di ogni Parte_1 informazione dovrà essere reperita presso il suddetto Comune, che legge per conoscenza, in qualità di amministrazione competente.”
Il ha quindi fornito riscontri rispetto all'ordinanza richiamata, precisando in primis che CP_3
“..occorre premettere, che, per poter compiere accertamenti puntuali, sono necessari i riferimenti catastali delle singole particelle di interesse (foglio, sezione e numero al Catasto Terreni, con indicazione dei mappali correlati al Catasto Fabbricati, ove presenti), in quanto i soli toponimi non consentono di identificare in maniera specifica le aree di interesse.” e che “In linea generale, poi,
è necessario specificare che il dato desumibile dal SID Il Portale del Mare è, in quanto derivante da quello Catastale, non probatorio.“.
Quindi si afferma che “..per quanto rilevabile da verifiche effettuate tramite il SID Il Portale del
Mare e visura Catastale per alcune particelle indicative, si rileva quanto segue:
1) il toponimo “LA delle EN” identifica una zona costiera che risulta, per quanto rilevabile in mappa, all'attualità censita in Catasto Terreni in capo al
[...]
(fg. 4 p.lle 1675, 1676, 744, 1670) e Controparte_7
(nn. 742, 745), al CP_7 Controparte_8
(n. 116) e al Comune delle per le p.lle 2162 e 96. A
[...] Parte_1 quest'ultima particella risulta riferita, dal Sistema, la concessione 1/2009 rilasciata dal Comune di e sulla stessa risulta insistere attualmente la concessione Parte_1
02/2018 assentita alla Società . Parte_4
Ed ancora “Di seguito i dati desumibili da visura catastale per le p.lle principali, rimandando alle stesse per la verifica dei passaggi intermedi:
- le p.lle n. 742, 744, 745 sono state identificate come demaniali dalla creazione
(anno 2001, dato indicato in visura catastale) in quanto derivanti dalle acque marine. La n. 1675 deriva per frazionamento dalla n. 744;
Pagina 10 - la p.lla n. 116 risulta intestata al Controparte_8
dall'Impianto catastale (anno 1976);
[...]
- la p.lla n. 96 risulta intestata al dall'impianto Controparte_4
Catastale (anno 1976).
All'impianto del SID (anno 2007), la situazione risultava simile per le particelle intestate al
fatte salve alcune modifiche Controparte_7 geometriche, in quanto la n. 1675 era inglobata nella n. 744 e le nn. 1670 e 1676 risultano inserite in mappa successivamente per variazione della linea di costa.
2) Il toponimo “LA degli NG” identifica una zona costiera risultante, all'attualità, in parte censita in capo al (fg. Controparte_7
4 p.lle 970, 971, 972, 973) e in parte al Comune delle (p.lle 5, 581, 4). Parte_1
A questi ultimi due mappali risultano oggi riferite, rispettivamente, le concessioni 01/2018 e
5/2007 rilasciate alla . Parte_4
Le p.lle n. 4 e 581 fg. 4 risultano intestate al dall'impianto Catastale Controparte_4
(anno 1976) o da atti intermedi risalenti ad epoca antecedente alla concessione 1/2009.
All'impianto del Sistema (anno 2007) tutta l'area risultava esclusa dalla consistenza del Demanio
Marittimo in coerenza con il dato derivante dalle visure catastali.
3) La concessione 1/2009 ID 2009H002620, intestata al soggetto giuridico “
[...]
, p. iva , con uso Turistico Ricreativo, categoria CP_1 P.IVA_1
Stabilimento balneare pubblico, sul Portale risulta attualmente nello stato di
“Archiviata”, in quanto scaduta in data 31.12.2013.
La pratica presente a Sistema risulta riferita al foglio 4 del Comune di che Parte_1 identifica tutta l'isola, ma è priva dell'indicazione delle particelle, della componente geometrica e, quindi, della quantificazione della zona demaniale concessa, che doveva essere integrata tramite presentazione di apposito modello di domanda D1 integrativo. Non è, pertanto, possibile valutarne
l'estensione sul territorio e rispondere al quesito, benché da una verifica cartografica (su base
Google Maps) LA delle EN e LA degli NG risultino effettivamente ubicate sui lati opposti dell'isola.”
Le due risposte non sono state del tutto chiarificatrici rispetto alla definizione delle questioni da decidere.
I dati risultanti dalla nota ministeriale -non avendo quella della Capitaneria di porto risposto in maniera dettagliata- sarebbero stati indicativi della titolarità in capo al Comune della p.lla 96 del fg.
4.
Pagina 11 La stessa p.lla risulta essere specificamente indicata nella concessione n. 1/2009, nella quale si precisa che la concessione concerne LA delle EN, che comunque è costituita anche da p.lle e zone di titolarità . CP_9
Va comunque rilevato che la p.lla 96 ha una superficie catastale -vedasi visure in atti- di 05.04 are, quindi anche superiore rispetto a quella indicata nella concessione, pari a mq. 432.
Ed ancora che il ha peraltro precisato di non aver chiesto la Cosap per la LA NG. Pt_1
Va considerato che LA NG risulta in parte di titolarità del demanio statale, in parte del
Comune; ed infatti le p.lle n. 4 e 581 fg. 4 risultano intestate al Comune delle Parte_1
Solo con riferimento a tali p.lle, in quanto di titolarità del ed ove effettivamente oggetto di Pt_1 concessione, sarebbe stata legittima la richiesta di pagamento della Cosap.
Va tuttavia rilevato quanto già sopra posto in evidenza, id est che è stato stipulato la -il 17/11/2011- un contratto di affitto (in rinnovo) di LA degli NG, per la durata di anni 9 (e per superficie mq.
4.000), avente ad oggetto proprio le p.lle 4 e 581 del fg. 4.
La stipula di tale contratto potrebbe indurre a ritenere che il non avesse comunque titolo Pt_1
a chiedere la Cosap con riferimento a LA degli NG.
Il -si ribadisce- ha comunque e reiteratamente affermato di aver chiesto la Cosap con solo Pt_1 riferimento alla p.lla 96 ed in relazione ad una superficie -oggetto di concessione- pari a mq. 432, sostenendo esservi stata la correlata occupazione del suolo di titolarità comunale.
In siffatto quadro, e non essendo comunque emersi specifici elementi utili al fine di valutare se ed in che termini la zona indicata come LA EN, e la corrispondente p.lla n. 96 del fg. 4, siano di titolarità -anche in parte- del e quindi per verificare la debenza della Cosap da parte della Pt_1 occupante -che all'esito del primo grado non è stata ritenuta debitrice a tale titolo-, si è CP_1 reso necessario, in mancanza dei relativi parametri di riferimento, procedere ad apposita Ctu, per comprendere se e quali porzioni delle suddette aree fossero di titolarità comunale, e quindi se e quali importi possano esser stati versati in eccedenza dalla per Cosap, e quindi quale debba CP_1 eventualmente essere l'entità dei rimborsi.
Va peraltro considerato che l'appellata sostiene che nel verbale redatto in data Controparte_1
7/5/14, di delimitazione delle aree di proprietà demaniale e comunale, vi è espressa conferma che
LA EN (e in particolare la porzione oggetto di concessione demaniale, part. n. 96) fa parte del demanio marittimo statale.
Tanto, tuttavia, contrasta con quanto indicato specificamente dal Ministero circa la titolarità del della detta p.lla (96). Pt_1
Pagina 12 Ed ancora deve rilevarsi che la concessione n. 1/2009, non contempla l'indicazione della specifica porzione di superficie data in concessione, limitandosi ad indicare la p.lla 96, e per una superficie di
432 mq.
Anche il Comune deduce che dalla documentazione catastale con sovrapposizione delle planimetrie con il SIT -che riporta la linea di demarcazione tra il demanio marittimo e quello comunale- si vede che il occupa anche aree di proprietà del Comune di ed in CP_1 Parte_1 particolare parte della particella 96 del foglio 4 (LA delle EN) oltre che la particella 581 del foglio 4(LA degli NG).
Rispetto anche a tali contrastanti prospettazioni, ed alle non inequivoche risultanze addotte a supporto delle rispettive tesi, si è reso quindi imprescindibile il conferimento incarico al Ctu, per i relativi accertamenti e per acclarare la titolarità delle aree occupate dalla Controparte_1 presupposto di esigibilità della corrispondente Cosap.
Occorre peraltro considerare che -come desumibile da apposita documentazione in atti allegata- la concessione n. 1/2009, fa seguito alla predetta istanza di rinnovo e all'allegato Mod. D2, che riguardano entrambe le e quindi che la correlata istanza di concessione, risulta esser stata Pt_3 accolta senza alcuna riserva o precisazione;
tanto porterebbe a desumere che il disposto rinnovo, come da concessione n. 1/09 abbia avuto ad oggetto le stesse aree della precedente concessione;
e tanto posto che tutte le concessioni precedenti hanno avuto ad oggetto entrambe le cale, e per la superficie complessiva di mq 432.
Ulteriore supporto a riscontro di quanto testè evidenziato, si desume dalla autorizzazione temporanea n. 06/2009 della Capitaneria di Porto di Termoli, rilasciata in data 18.02.2009, che concerne entrambe le cale de quibus.
Tali riscontri dovrebbero indurre a ritenere che anche LA NG abbia sempre fatto parte della concessione demaniale marittima n. 1/09.
D'altronde la concessionaria per la riscossione per il de quo , ha sempre chiesto CP_2 Pt_1 il pagamento del canone COSAP per entrambe le Cale, e non solo a LA EN, avendo il suddetto concessionario, agito per conto dell'Ente comunale, e dovendo ritenersi aver formulato le relative richieste, sulla scorta delle indicazioni ricevute dal medesimo.
Quanto innanzi, porterebbe anche a ritenere che il abbia chiesto ed indebitamente Pt_1 percepito il canone COSAP anche in relazione all'area di LA NG.
Quel che comunque risulta in definitiva essere dirimente, a fronte delle varie contestazioni e molteplici elementi addotti a sostegno delle contrapposte tesi difensive, sono gli accertamenti tecnici del Ctu appositamente officiato, al fine di effettuare specifici approfondimenti sulla titolarità, o meno, delle aree de quibus in capo al Pt_1
Pagina 13 Dagli accertamenti peritali è inequivocabilmente emerso che entrambe le aree LA EN e LA
NG, oggetto della concessione n. 1/2009 per una superficie complessiva di mq. 432, devono ritenersi rientranti nel demanio marittimo, essendo quindi, sottratte al COSAP.
Da tanto discende comunque che, ove l'area denominata LA NG dovesse ritenersi inclusa nella concessione n. 1/09, la Cosap non sarebbe dovuta, sorgendo in ogni caso, e nell'eventualità,
l'obbligo per l'Amministrazione -come sancito in primo grado- di restituire le somme versate a tale titolo.
Peraltro si osserva che risulta piuttosto peculiare che la medesima area possa essere assoggettata contemporaneamente a concessione demaniale statale (che presuppone l'appartenenza al demanio marittimo della stessa e implica il versamento del relativo canone) ed a concessione comunale (che presuppone l'appartenenza al patrimonio o demanio comunale, ovviamente inconciliabile con la contestuale appartenenza al demanio marittimo).
La valenza dirimente degli accertamenti peritali appositamente disposti -e peraltro invocati da entrambe le parti in contesa, a fronte delle contrastanti risultanze in atti- deriva dalla apposita verifica della natura e titolarità demaniale (marittima) delle zone in controversia, effettuata sulla scorta dei rilievi in loco e delle risultanze documentali a disposizione e valutate dal Perito de quo.
Quanto innanzi esclude in radice la debenza della Cosap richiesta, ed indebitamente -secondo quanto già statuito dalla sentenza resa in prime cure- corrisposta dalla CP_1
Si è peraltro ed al riguardo dedotto che la mera “gestione” delegata dei beni demaniali marittimi da parte del (in base alle disposizioni della LR 16/97 vigente ratione temporis) non legittima Pt_1 ovviamente la richiesta di COSAP in relazione ad essi.
Il Ctu ha quindi proceduto alla delimitazione demaniale di “LA delle EN”, ed individuazione dell'epoca della relativa titolarità, facendo riferimento alla apposita planimetria, -riportata a pag.61 dell'Allegato “A”-, che riporta la linea di delimitazione, individuata con verbale del compartimento marittimo di Termoli in data 7/5/2014, Repertorio n° 406/2014, Registro n° 1/2014.
E' stata quindi indicata la zona oggetto di delimitazione, evidenziando che dal relativo verbale, si evince che per la spiaggia, il limite ovest comprende le particelle catastali n° 96 e n° 116 del Fg. 4.
Si è quindi desunto, per quanto risultante dalle correlate planimetrie 65 dell'Allegato
“A”> che la part. 96 del Fg 4 è parte del demanio marittimo, pur se catastalmente è intestata al
Comune di (come da visura a pag.66 dello stesso Allegato). Parte_1
Il Ctu ha quindi precisato che detta particella appartiene al demanio statale dal 30 marzo 1942, data a cui risale l'approvazione ex art. 28 del Codice della Navigazione, che costituisce il fondamento di tale assunto.
Pagina 14 Da quanto innanzi si inferisce che la p.lla in controversia, e riferita alla zona detta LA EN, non
è di titolarità dell'Ente, non potendo il medesimo ritenersi legittimato a chiedere il pagamento della
Cosap per la occupazione da parte della . CP_1
Gli accertamenti ed affermazioni rese dal Ctu al riguardo, sono tranchant, avendo il perito ben chiarito che l'area LA EN, pur oggetto della Concessione n° 1/2009, rientra nella proprietà del demanio.
Manca pertanto in radice il presupposto impositivo a favore del che comunque e Pt_1 reiteratamente ha affermato di aver chiesto il pagamento della Cosap per la sola zona di LA EN.
Pur non assumendo, poi, rilevanza la questione concernente la delimitazione demaniale di LA degli NG -vista la perimetrazione della controversia data dal Comune appellato- e l'epoca della relativa titolarità, deve comunque rilevarsi che il Ctu ha al riguardo constatato la natura demaniale - del demanio marittimo- di tale area, in considerazione della natura e caratteristiche dei luoghi, risultando essere LA degli NG comunque una costa rocciosa al livello del mare.
Peraltro lo stesso Ctu ha anche considerato che l'area di LA degli NG, è stata oggetto della
Concessione n° 1/2009; tanto posto che tale concessione ha comunque individuato una superficie di
432,00 mq, indicando sì la sola in LA delle EN, e senza fare menzione di alcun suolo su LA degli NG, ma dovendo LA NG ritenersi anche inglobata nella C.D.M. n°1/2009.
Tanto perché il provvedimento n° 1/2009 anche se non cita LA degli NG, copre la metratura seguente:
- LA delle EN mq. 255,50 mq. 4,50
- LA degli NG mq. 147,00 mq. 14,00
Per un totale mq. 420,00 risultando essere la superficie data in concessione -di mq. 432- superiore a quella occupata da e da tanto deducendosi che la concessione demaniale è data anche per LA Controparte_1 degli NG.
In definitiva deve ritenersi che la Cosap pagata da sui suoli occupati, ed ai Controparte_1 quali si riferiva -che sia per la sola LA EN, ma anche per LA NG- non era dovuta, posto che tali suoli erano e sono del demanio statale, nonostante la intestazione catastale al Comune di
Parte_1
La sentenza di primo grado dovrà, per quanto innanzi, essere confermata, spettando, per le ragioni esposte, alla appellata il diritto alla restituzione delle somme Controparte_1 indebitamente pagate per Cosap.
Quanto all'appello incidentale proposto, e volto ad ottenere la riforma della sentenza nella parte in cui ha affermato il difetto di legittimazione passiva della con ogni conseguente CP_2
Pagina 15 statuizione e, in ogni caso, riformare la medesima sentenza nella parte in cui ha condannato CP_1
a rifondere le spese di lite alla , deve ritenersi la parziale fondatezza, e con
[...] CP_2 riferimento alla disciplina delle spese di lite, non potendosi condividere le valutazioni rese al riguardo di prime cure.
Va difatti considerato che la , pur avendo svolto la funzione di concessionario per la CP_2 riscossione delle somme dovute al risulta in ogni caso esser tenuta alla verifica delle Pt_1 richieste che vengono inoltrate ai debitori, non potendosi, quindi, ritenere la totale estraneità alla vicenda.
Tanto si afferma vieppiù posto che il detto concessionario ha formulato le richieste di pagamento - ed introitato le relative somme- con riferimento ad entrambe le zone di LA EN e LA NG, e che tanto si pone in palese, stridente ed anomalo contrasto con la posizione assunta dal - Pt_1 essendo peraltro sia il concessionario sia l patrocinati dalla medesima difesa- che ha CP_10 sempre e comunque sostenuto di aver chiesto e riscosso gli importi per Cosap per la sola LA
EN, Comune che, quale Ente impositore, era ed è comunque tenuto alla restituzione delle somme indebitamente pagate dalla per Cosap. Controparte_1
Quanto innanzi induce a disporre, per entrambi i gradi del giudizio, la integrale compensazione delle spese, vista la posizione assunta dal concessionario, ed il ruolo ed attività di riscossione svolta per conto del che non rende e comunque non ha reso del tutto estraneo il medesimo dal Pt_1 coinvolgimento nella vicenda, pur dovendosi le relative problematiche ricondurre principalmente al ruolo assunto dal Pt_1
L'appellante è, in quanto soccombente, tenuto al pagamento delle Controparte_4 spese di lite, ragguagliate al valore della controversia e liquidate ai medi tariffari.
Nulla va disposto, sulle spese di lite, nei confronti del , non essendo state formulate CP_3 domande nei confronti del medesimo.
Va, inoltre, resa la declaratoria per il versamento, a carico dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, così come la stante il rigetto dell'appello incidentale. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti, avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1544/2021 del 16/6/2021, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
Pagina 16 2) In parziale accoglimento dell'appello incidentale, compensa integralmente le spese di lite del giudizio di primo grado tra la e la Controparte_1 CP_2
3) Compensa integralmente le spese di lite del giudizio di appello tra la Controparte_1
e la
[...] CP_2
4) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del Controparte_4 giudizio di appello a favore della che liquida, oltre alle spese di ctu, in Controparte_1 complessivi € 14.317,00, oltre rimborso forfettario, Cna ed Iva come per legge;
5) Dichiara il è tenuto a pagare all'Erario l'ulteriore importo a Controparte_4 titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 16/7/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
Pagina 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 105/2022 tra con il patrocinio dell'avv. Maurizio Savasta Parte_1
-appellante-
c/ on il patrocinio dagli avv.ti Luca Griselli, Marco Salina ed Annalisa Controparte_1
Lobascio.
-appellato ed appellante incidentale-
e rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Savasta CP_2
e
contumace Controparte_3
-appellati-
Conclusioni delle parti: come da udienza di precisazione delle conclusioni e note conclusionali che qui devono intendersi integralmente richiamate.
Motivazione
conveniva in giudizio il la ed il Parte_2 Controparte_4 CP_2
in epigrafe indicato, al fine di ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate CP_3
a titolo di Cosap al Comune di cui innanzi, e con riferimento agli anni dal 2009 al 2014.
Pagina 1 Deduceva al riguardo che le somme corrisposte dovevano ritenersi non dovute, in quanto pagate per una superficie che pur concessa in utilizzo dal Comune di specie, era invece demanio marittimo di titolarità dello Stato, sostenendo quindi essere state corrisposte indebitamente somme nel corso di vari anni.
Il chiedeva il rigetto della domanda, deducendo che le somme richieste per Cosap Pt_1 avevano riguardato solo la zona denominata LA EN, rivendicando la proprietà comunale delle relative aree;
veniva peraltro eccepita la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.
Ad analoghe conclusioni perveniva la -costituita con lo stesso difensore del che CP_2 Pt_1 eccepiva in primis il proprio difetto di legittimazione in quanto mero concessionario per la riscossione, contestando comunque la domanda avversa.
Il non si costituiva in giudizio. CP_3
Con sentenza n. 1544/2021 (del 16/6/2021), il Tribunale di Foggia riteneva la carenza di legittimazione della ed infondata l'eccezione di prescrizione -ritenendo essere la prescrizione CP_2 decennale-, ed accoglieva la domanda nei confronti del condannandolo a pagare, in favore Pt_1 della srl richiedente, la somma di € 125.822,00 oltre accessori.
Condannava il a pagare le spese di lite alla e tale ultima al Pt_1 Controparte_1 pagamento delle spese di lite a favore della , nella misura determinata in dispositivo;
CP_2 compensava le spese nei confronti del . CP_3
Riteneva il Tribunale che nelle indicazioni della concessione resa a favore della CP_1 fossero rilevabili errori.
Nella specie si riteneva che, pur non essendo indicata espressamente la “LA NG” quale zona oggetto di concessione, dovesse tale area comunque esser compresa nella relativa convenzione, tanto essendo in particolare evincibile dallo stralcio cartografico.
Si riteneva pertanto che la concessione, essendo attinente alla superficie di mq. 432 dovesse, vista l'estensione, comprendere necessariamente anche la LA NG, oltre che l'altra zona concessa in utilizzo -LA EN-.
Nello specifico il Tribunale considerava che:
a) Si trattava di rinnovo di concessione;
b) La presupposta richiesta -del 18/10/2007- faceva riferimento alla concessione demaniale marittima del 13/6/2002, che era riferita a concessioni precedenti aventi ad oggetto entrambe le suddette Cale e per la superficie di mq. 432.
c) La domanda riportava lo stralcio cartografico che comprendeva anche LA NG;
d) La superficie oggetto di concessione era pari a mq. 432, mentre la LA EN aveva una superficie di mq. 260, e quella di LA NG risultava essere pari a mq. 172.
Pagina 2 e) La natura demaniale si desumeva dagli stessi atti di concessione, essendo previsto
“…l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene….”, ed anche sulla scorta di una missiva dell'Avvocatura dello Stato nella quale si affermava l'appartenenza al demanio marittimo delle aree de quibus.
In definitiva il Tribunale, ritenendo essere le aree oggetto di concessione di proprietà demaniale, Co considerava indebite le somme pagate dalla di specie.
Proponeva appello il deducendo che errata era stata l'interpretazione data dal Giudice di Pt_1 prime cure, sulla portata ed estensione dell'atto di concessione de quo.
Si affermava che le concessioni in uso concernevano due distinte situazioni, e nello specifico quella di “LA EN” e quella di “LA NG” disciplinate in maniera distinta e con sottoscrizione di separato contratto di locazione.
Veniva peraltro evidenziato che le due Cale di cui sopra, erano finanche ubicate in differenti siti;
ed ancora che con l'atto di concessione n. 1/2009 era stata prevista la sola disciplina per l'utilizzo di
“LA delle EN”.
Si imputava al Tribunale di aver avuto un approccio sbagliato ed in termini induttivi, e che il verbale ricognitivo in atti era stato oggetto di erronea interpretazione, deducendo in particolare che:
- le aree concesse alla non erano di proprietà demaniale, CP_1
- all'esito di un procedimento in contraddittorio con il , erano state CP_3 delimitate le aree rientranti nel demanio marittimo, e che tanto rendeva legittime le richieste di pagamento della Cosap, formulate a partire dal 2009.
- dovevano ritenersi erronee le assiomatiche deduzioni del Giudice di prime cure;
- dovevano essere nella specie considerate anche le concessioni originarie, più specificamente rilevando che la concessione n. 1/2009 doveva ritenersi direttamente discendente dalle precedenti, e riferita a superfici e zone assegnate in concessione;
- non corretto doveva ritenersi quanto desunto dal Tribunale circa la identificazione della superficie totale -mq. 432-, ritenuta nella specie sommatoria della estensione di LA EN -per una superficie di mq. 260- e di
LA NG -per una superficie di mq. 172-;
- le due suddette erano ubicate in zone ben distinte e separate, deducendo Pt_3 non potersi conglobare in un'unica superficie.
- non vi erano elementi tali da consentire di dirimere la questione posta sulla titolarità del demanio statale.
Pagina 3 - con una nota del 26/4/2012, la aveva riconosciuto che LA CP_5
EN era di proprietà comunale
- il Comune aveva chiesto il pagamento della Cosap solo con riferimento a LA
EN
- per la LA NG era stato sottoscritto un separato contratto di locazione tra la ed il Comune Controparte_1
- la Cosap doveva ritenersi cumulabile con i canoni di locazione per il demanio statale
- l'eccezione di prescrizione doveva ritenersi fondata, posto che la Cosap matura periodicamente ed ogni anno,
Si deduceva inoltre che non avendo la srl de qua proceduto all'impugnazione dei relativi atti di accertamento, dovevano ritenersi conseguiti effetti di consolidamento delle pretese del Pt_1
Si asseriva quindi che ove la zona di LA EN non fosse stata di proprietà comunale, non ci sarebbe stata neppure la possibilità di concedere l'utilizzo del sito da parte del Pt_1
Veniva in definitiva chiesto di rigettare la domanda, o in subordine di rideterminare la quota dovuta in restituzione dal e nello specifico di: Pt_1
a) In riforma della sentenza 7857/2015 del Tribunale di Foggia rigettare tutte le domande formulate dall'attrice perché inammissibili, infondate e comunque prescritte;
b) Confermare in ogni caso la piena legittimità e validità dei versamenti a titolo di canone COSAP impugnati;
c) In subordine ove l'Ill.mo Giudicante dovesse considerare legittima la richiesta come formulata dall'Ente, determinare la quota dovuta dall'attrice per LA delle EN sino al 2014;
d) Riformare il capo relativo al pagamento delle spese di causa deducendo al riguardo non essere stata svolta alcuna attività istruttoria
La s.r.l. appellata si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto e richiesto, concludendo per il rigetto dell'appello, e proponendo appello incidentale parziale chiedendo di “riformare la sentenza nella parte in cui ha affermato il difetto di legittimazione passiva della con ogni CP_2 conseguente statuizione e, in ogni caso, riformare la medesima sentenza nella parte in cui ha Co condannato a rifondere le spese di lite, come illustrato nell'appello incidentale.”
Deduceva al riguardo che essendo la concessionario per la riscossione per conto del CP_2
sulla medesima gravava l'obbligo di verifica della correttezza delle proprie richieste. Pt_1
Si rilevava poi che la era risultata parte interamente vittoriosa nel giudizio di Controparte_1 primo grado e, dunque, non avrebbe dovuto esser condannata al pagamento delle spese.
Pagina 4 Veniva anche contestata la quantificazione delle spese in quanto sproporzionata, e quasi pari a quelle poste a carico del rilevando che la si era costituita con lo stesso difensore del Pt_1 CP_2
limitandosi a sollevare l'eccezione di difetto di legittimazione. Pt_1
Si costituiva la che, rilevando che la decisione sul difetto di legittimazione era passata in CP_2 giudicato, in quanto non impugnata, eccepiva l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo, perché proposto contro una parte diversa dall'impugnante principale, ed essendo le cause scindibili;
nel merito deduceva la estraneità rispetto alla controversia.
La causa veniva introitata per la decisione e quindi con ordinanza di rimessione sul ruolo, la Corte, viste le varie questioni poste dalle parti, disponeva acquisirsi dal Ministero e dal Comune informative ex art. 213 c.p.c., oltre che specifici chiarimenti dati dalle parti, supportati da documentazione per verificare:
1) se la zona detta LA delle EN delle Isole Tremiti, fosse di titolarità del demanio statale, ed a quale epoca risale tale titolarità, e quindi se risalente ad epoca antecedente alla concessione n.
1/2009 del Comune;
2) se la zona detta LA degli NG delle fosse di titolarità del demanio statale, ed a Parte_1 quale epoca risale tale titolarità, e quindi se risalente ad epoca antecedente alla concessione n.
1/2009 del Comune;
3) Se la superficie di mq. 432 data in concessione dal Comune con il provvedimento n. 1/2009, inglobasse o meno LA degli NG, posto che le due Cale risulterebbero (secondo quanto prospettato dal Comune) ben distinte ed ubicate in differenti zone dell'Isola (circostanza facilmente verificabile), e non essendo LA degli NG affatto menzionata nella concessione n. 1/2009;
Successivamente, prendendo atto della inidoneità, ai fini della soluzione delle questioni controverse, delle produzioni e chiarimenti resi, veniva disposta ctu, espletata la quale, la causa veniva nuovamente introitata per la decisione.
*********************************************
L' appello principale è infondato e deve essere rigettato.
Deve in primis ritenersi infondata l'eccezione ex art. 342 c.p.c.; occorre osservare che secondo quanto chiarito dalle SSUU della S.C. (S.U. n. 27199/2017) “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 , vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, restando tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
Pagina 5 rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.”
Per quanto oggetto di correlata verifica ed alla stregua del dictum delle SSUU testè richiamato, deve ritenersi che l'atto di appello risulta essere idoneamente e sufficientemente motivato, essendo state trasposti ed essendo ben evincibili i motivi di doglianza, le parti della sentenza oggetto di contestazione e le richieste formulate al riguardo.
Va, sempre in via preliminare, va affrontata la questione della prescrizione.
La relativa eccezione deve ritenersi infondata, essendo la domanda della finalizzata ad CP_1 ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato, richiesta che, in quanto tale, deve ritenersi assoggettata alla prescrizione decennale;
peraltro sono state dalla inoltrate più Controparte_1 richieste di rimborso e correlate diffide negli anni 2012, 2013 e 2015, come documentato in atti, avendo la suddetta società, proceduto ai pagamenti sempre con riserva di restituzione.
Infondata è peraltro l'eccezione concernente il consolidamento dei crediti per mancata impugnazione dei relativi avvisi di accertamento/pagamento.
Va al riguardo considerato che la Cosap non ha natura tributaria -e difatti le relative controversie sono di competenza del G.O.- essendo un canone e non un tributo, e che quindi può essere formulata richiesta di restituzione di quanto indebitamente pagato, nei termini ex lege previsti. Co
Occorre, quanto al merito della vicenda, considerare che oggetto di richiesta dalla appellata è la restituzione delle somme versate indebitamente per Cosap, che si deduce non essere dovute perché le aree soggette a concessione -LA EN e LA NG- ricadono nel demanio marittimo, essendo, quindi, di titolarità dello Stato e non del Pt_1
Tale ultimo deducendo che la concessione n. 1/2009 concerneva solo LA EN, e che la Cosap era stata richiesta solo per le aree occupate nella suddetta LA, affermava che la zona in concessione, riguardate la p.lla n. 96 del fg. 4, era stata in titolarità del fino a quando, era Pt_1 intervenuta la delimitazione ex art. 32 del codice della navigazione dalla Capitaneria di porto;
si è al riguardo sostenuto che il verbale di delimitazione ha natura meramente ricognitiva e non può valere per il passato.
Il Tribunale ha interpretato quanto oggetto della concessione n. 1/2009, giungendo a ritenere che tale concessione pur essendo riferita alla sola LA EN, dovesse ritenersi includere anche LA degli NG, non compresa nella concessione per un mero errore materiale, valorizzando al riguardo sia le missive riconducibili al sia il contenuto degli avvisi di accertamento Pt_1 CP_2
(riferiti alle due Cale).
Pagina 6 Ha poi ritenuto la demanialità statale -demanio marittimo- delle aree sulla base di quanto anche indicato nello stesso atto di concessione.
Va comunque considerato che il deduce di aver richiesto il pagamento della Cosap solo Pt_1 per LA EN;
non è tuttavia dimostrato che i pagamenti siano stati limitati alla sola predetta LA;
al riguardo si rileva difatti che gli avvisi di pagamento della fanno riferimento ad entrambe le CP_2
Cale.
Il Comune appellante lamenta avere, il Giudice di prime cure, dato una interpretazione errata, e basata su una lettura assiomatica degli atti, evidenziando che LA inglesi, oltre a trovarsi in una diversa zona rispetto a LA EN, era stata oggetto di un separato contratto di locazione tra la ed il Comune Controparte_1
Si è sostenuto non potersi conglobare le due Cale in unica superficie, e giungere a ritenere sulla sola scorta della indicazione della estensione della zona in concessione per 432 mq., che entrambe le Cale fossero oggetto di concessione.
Si è anche dedotto che non vi erano elementi tali da consentire di dirimere la questione posta sulla titolarità del demanio statale.
Va al riguardo considerato che la questione di fondo, che coinvolge la legittimazione del a Pt_1 chiedere il pagamento della Cosap, attiene proprio all'accertamento della titolarità delle due o Pt_3 di porzioni di esse, in capo al o allo Stato. Pt_1
Tanto perché la srl di specie ha, con l'originaria azione, dedotto che entrambe le Cale di cui innanzi, non sono di titolarità del chiedendo la restituzione di quanto pagato per Cosap nel Pt_1 corso degli anni.
A nulla rileva poi che -con una nota del 26/4/2012- la abbia riconosciuto che LA CP_5
EN era in parte di proprietà comunale, dovendo comunque essere accertata la relativa titolarità - anche eventualmente in parte qua-, presupposto per consentire di esigere la Cosap.
Gli indici che deporrebbero a favore della titolarità statale -come ritenuta dal Tribunale-, si riscontrano nella stessa concessione n. 1/2009, posto che si precisa che il concessionario “con
l'obbligo di corrispondere all'Erario, in considerazione della demanialità del bene, il corrispettivo”, e che “la presente concessione si intende rilasciata nei limiti che competono al
Comune…”; peraltro, occorre considerare che in una nota dell'Avvocatura dello Stato -del
25/11/2015, si afferma “non essendovi d'altronde contestazioni sull'appartenenza al demanio marittimo delle aree per cui è causa”.
La questione della titolarità andava e va comunque verificata su altri e diversi riscontri rispetto al richiamo di quanto indicato nella concessione e dall'Avvocatura dello Stato.
Pagina 7 Va, quanto alla controversa questione avente ad oggetto i limiti della concessione, considerato che il relativo atto concerne sì una superficie di mq. 432, ma l'ambito della concessione sarebbe limitato
-per quanto indicato specificamente nell'atto concessorio- alla sola p.lla 96 del fg. 4/B, di proprietà comunale.
Tale p.lla, per quanto documentato in atti -cfr. visure catastali- ha una estensione di are 05.04.
Per quanto innanzi il sostiene di aver dato in concessione la sola p.lla 96, e per LA Pt_1
EN, e non LA NG.
Peraltro deve essere rilevato che la stessa -con missiva del 26/4/2012, indirizza a CP_1
Comune e Gesap- affermava che 1) LA NG ricade tutta in zona demaniale, e pertanto non è dovuto nulla al 2) LA EN insiste solo in parte sulla p.lla 96 del fg.
4 -oggetto di Pt_1 concessione 1/2009- ed è soggetta solo in parte al pagamento del canone per l'occupazione del suolo a favore del Comune “e per maggior precisione per la sola porzione oltre la linea dei 10 mt dal mare”, indicata pari a “mq.91,37”.
Quindi la stessa s.r.l., avrebbe considerato la parziale titolarità del sulla suddetta p.lla 96 Pt_1 del fg. 4.
Va comunque ed al riguardo considerato che si ravvisano, quanto poi ai limiti ed estensione della
Concessione, ex actis una serie di riscontri che contrastano con quanto dedotto in merito dal
Pt_1
Si rileva infatti che anche gli avvisi della fanno riferimento a canoni concernenti le due CP_2 cale.
Può inoltre rilevarsi che la concessione originaria -del 1985- della capitaneria di porto alla CP_1 aveva ad oggetto l'utilizzo della LA EN (per mq. 260 ) e di LA i NG (per mq. 161) per un totale di mq. 421
Le successive concessioni, dal 1987 in poi sono riferite a totali 432 mq, dei quali 172 per LA
NG e sempre 260 per LA EN, e quindi alla superficie totale indicata nella concessione n.
1/2009.
Nel 2001, secondo la relazione tecnica in atti prodotta, la parte in concessione di LA EN avrebbe una superficie di mq. 202,59, e LA NG una superficie di mq.229,41; il totale è sempre pari a 432 mq. Co
Ed ancora si rileva che nel 2007 il concede alla un'area di mq.432 senza indicare Pt_1 alcuna LA, ma sempre per la p.lla 96, e sempre “con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in considerazione della demanialità del bene, il corrispettivo”.
Riscontro ancor più significativo in contrasto con quanto sostenuto dal sui limiti della Pt_1 concessione n. 1/2009, proviene dallo stesso Ente.
Pagina 8 Ed infatti è proprio il Comune che con una comunicazione alla del 25/11/2011, facendo CP_1 riferimento alla concessione del 2009 (n. 1) ed alla richiesta della srl di rinunciare a parte delle aree in concessione in località LA NG, puntualizza che le aree soggette a concessione, già tenuto conto della rinuncia sono:
- mq. 202,59 per LA delle EN
- e mq. 109,41 per LA degli NG,
per un totale di mq. 312,00 (rispetto ai 432,00) -già detratta la superficie oggetto di rinuncia-
Tali indicazioni possono anche esser considerate un atto ricognitivo del che risulta aver Pt_1 fornito precisazioni sull'oggetto e portata della concessione, e che consentirebbe di ritenere che la concessione originaria doveva riferirsi ad entrambe le Cale.
Con tale prospettazione, supportata da riscontri significativi, appare essere in contrasto poi la circostanza -documentata come in atti- relativa alla stipula -il 17/11/2011- di un contratto di affitto
(in rinnovo) per LA NG, per la durata di anni 9 e per superficie mq. 4.000, riferito alle p.lle 4 e
581 del fg. 4.
Va tuttavia osservato che non è dato comprendere se vi sia coincidenza con la porzione della suddetta LA oggetto di concessione sin dal 1985, e quindi se il contratto sia riferito ad altre zone.
A fronte del descritto quadro, occorreva comunque -si ribadisce- accertare la titolarità dei beni concessi in utilizzo alla e quindi chiarire se e per quale estensione sia di proprietà Controparte_1
Comunale o di titolarità statale.
Va al riguardo rilevato che il 7 maggio 2014 venivano effettuate le operazioni di delimitazione in loco, precisando che “la nuova dividente demaniale è quella che risulta rappresentata in rosso nella allegata planimetria”.
La planimetria in atti, essendo in bianco e nero, non ha dato la possibilità di individuare la suddetta linea.
Non è stato quindi possibile ricavare, dalla documentazione concernente la detta delimitazione, le superfici di titolarità comunale e quelle del demanio marittimo.
Per poter addivenire ad una soluzione e definizione delle relative questioni è stato inizialmente disposto, come da ordinanza della Corte e per le finalità nella stessa evidenziate, acquisirsi dal e dal informative ex art. 213 c.p.c., oltre che specifici chiarimenti dalle parti, CP_3 Pt_1 supportati da documentazione;
tanto per acclarare i limiti della titolarità comunale e statale.
A riscontro di tali richieste -non avendo peraltro il fornito chiarimenti ed ulteriore Pt_1 documentazione- sono pervenute due note.
Una dalla Capitaneria di Porto di Termoli, sezione demanio e contenzioso, nella quale si afferma:
“Per quanto attiene ai punti 1) e 2) (per i quesiti sopra richiamati, dell'ordinanza resa dalla
Pagina 9 Corte), la natura demaniale marittima delle aree “LA delle EN” e “LA degli NG” presso le non risulta essere mai mutata, attesa anche la natura ricognitiva del procedimento Parte_1 di delimitazione, e che dal verbale di delimitazione n. 01/2014 in data 7 maggio 2014 della
Capitaneria di Porto di Termoli risultano ricomprese tra le aree demaniali quelle oggetto delle concessioni antecedenti alla concessione n. 1/2009 del Comune di ” Parte_1
Ed ancora “Quanto al punto 3), a suo tempo, l'allora competente Capitaneria di Porto di
Manfredonia ha rilasciato la CDM n. 59/2002 relativamente a distinte porzioni di area presso LA delle EN e presso LA degli NG per complessivi 432 mq.”, precisando quindi che “Per ciò che riguarda l'esatto contenuto della CDM n. 01/2009 rilasciata dal Comune di ogni Parte_1 informazione dovrà essere reperita presso il suddetto Comune, che legge per conoscenza, in qualità di amministrazione competente.”
Il ha quindi fornito riscontri rispetto all'ordinanza richiamata, precisando in primis che CP_3
“..occorre premettere, che, per poter compiere accertamenti puntuali, sono necessari i riferimenti catastali delle singole particelle di interesse (foglio, sezione e numero al Catasto Terreni, con indicazione dei mappali correlati al Catasto Fabbricati, ove presenti), in quanto i soli toponimi non consentono di identificare in maniera specifica le aree di interesse.” e che “In linea generale, poi,
è necessario specificare che il dato desumibile dal SID Il Portale del Mare è, in quanto derivante da quello Catastale, non probatorio.“.
Quindi si afferma che “..per quanto rilevabile da verifiche effettuate tramite il SID Il Portale del
Mare e visura Catastale per alcune particelle indicative, si rileva quanto segue:
1) il toponimo “LA delle EN” identifica una zona costiera che risulta, per quanto rilevabile in mappa, all'attualità censita in Catasto Terreni in capo al
[...]
(fg. 4 p.lle 1675, 1676, 744, 1670) e Controparte_7
(nn. 742, 745), al CP_7 Controparte_8
(n. 116) e al Comune delle per le p.lle 2162 e 96. A
[...] Parte_1 quest'ultima particella risulta riferita, dal Sistema, la concessione 1/2009 rilasciata dal Comune di e sulla stessa risulta insistere attualmente la concessione Parte_1
02/2018 assentita alla Società . Parte_4
Ed ancora “Di seguito i dati desumibili da visura catastale per le p.lle principali, rimandando alle stesse per la verifica dei passaggi intermedi:
- le p.lle n. 742, 744, 745 sono state identificate come demaniali dalla creazione
(anno 2001, dato indicato in visura catastale) in quanto derivanti dalle acque marine. La n. 1675 deriva per frazionamento dalla n. 744;
Pagina 10 - la p.lla n. 116 risulta intestata al Controparte_8
dall'Impianto catastale (anno 1976);
[...]
- la p.lla n. 96 risulta intestata al dall'impianto Controparte_4
Catastale (anno 1976).
All'impianto del SID (anno 2007), la situazione risultava simile per le particelle intestate al
fatte salve alcune modifiche Controparte_7 geometriche, in quanto la n. 1675 era inglobata nella n. 744 e le nn. 1670 e 1676 risultano inserite in mappa successivamente per variazione della linea di costa.
2) Il toponimo “LA degli NG” identifica una zona costiera risultante, all'attualità, in parte censita in capo al (fg. Controparte_7
4 p.lle 970, 971, 972, 973) e in parte al Comune delle (p.lle 5, 581, 4). Parte_1
A questi ultimi due mappali risultano oggi riferite, rispettivamente, le concessioni 01/2018 e
5/2007 rilasciate alla . Parte_4
Le p.lle n. 4 e 581 fg. 4 risultano intestate al dall'impianto Catastale Controparte_4
(anno 1976) o da atti intermedi risalenti ad epoca antecedente alla concessione 1/2009.
All'impianto del Sistema (anno 2007) tutta l'area risultava esclusa dalla consistenza del Demanio
Marittimo in coerenza con il dato derivante dalle visure catastali.
3) La concessione 1/2009 ID 2009H002620, intestata al soggetto giuridico “
[...]
, p. iva , con uso Turistico Ricreativo, categoria CP_1 P.IVA_1
Stabilimento balneare pubblico, sul Portale risulta attualmente nello stato di
“Archiviata”, in quanto scaduta in data 31.12.2013.
La pratica presente a Sistema risulta riferita al foglio 4 del Comune di che Parte_1 identifica tutta l'isola, ma è priva dell'indicazione delle particelle, della componente geometrica e, quindi, della quantificazione della zona demaniale concessa, che doveva essere integrata tramite presentazione di apposito modello di domanda D1 integrativo. Non è, pertanto, possibile valutarne
l'estensione sul territorio e rispondere al quesito, benché da una verifica cartografica (su base
Google Maps) LA delle EN e LA degli NG risultino effettivamente ubicate sui lati opposti dell'isola.”
Le due risposte non sono state del tutto chiarificatrici rispetto alla definizione delle questioni da decidere.
I dati risultanti dalla nota ministeriale -non avendo quella della Capitaneria di porto risposto in maniera dettagliata- sarebbero stati indicativi della titolarità in capo al Comune della p.lla 96 del fg.
4.
Pagina 11 La stessa p.lla risulta essere specificamente indicata nella concessione n. 1/2009, nella quale si precisa che la concessione concerne LA delle EN, che comunque è costituita anche da p.lle e zone di titolarità . CP_9
Va comunque rilevato che la p.lla 96 ha una superficie catastale -vedasi visure in atti- di 05.04 are, quindi anche superiore rispetto a quella indicata nella concessione, pari a mq. 432.
Ed ancora che il ha peraltro precisato di non aver chiesto la Cosap per la LA NG. Pt_1
Va considerato che LA NG risulta in parte di titolarità del demanio statale, in parte del
Comune; ed infatti le p.lle n. 4 e 581 fg. 4 risultano intestate al Comune delle Parte_1
Solo con riferimento a tali p.lle, in quanto di titolarità del ed ove effettivamente oggetto di Pt_1 concessione, sarebbe stata legittima la richiesta di pagamento della Cosap.
Va tuttavia rilevato quanto già sopra posto in evidenza, id est che è stato stipulato la -il 17/11/2011- un contratto di affitto (in rinnovo) di LA degli NG, per la durata di anni 9 (e per superficie mq.
4.000), avente ad oggetto proprio le p.lle 4 e 581 del fg. 4.
La stipula di tale contratto potrebbe indurre a ritenere che il non avesse comunque titolo Pt_1
a chiedere la Cosap con riferimento a LA degli NG.
Il -si ribadisce- ha comunque e reiteratamente affermato di aver chiesto la Cosap con solo Pt_1 riferimento alla p.lla 96 ed in relazione ad una superficie -oggetto di concessione- pari a mq. 432, sostenendo esservi stata la correlata occupazione del suolo di titolarità comunale.
In siffatto quadro, e non essendo comunque emersi specifici elementi utili al fine di valutare se ed in che termini la zona indicata come LA EN, e la corrispondente p.lla n. 96 del fg. 4, siano di titolarità -anche in parte- del e quindi per verificare la debenza della Cosap da parte della Pt_1 occupante -che all'esito del primo grado non è stata ritenuta debitrice a tale titolo-, si è CP_1 reso necessario, in mancanza dei relativi parametri di riferimento, procedere ad apposita Ctu, per comprendere se e quali porzioni delle suddette aree fossero di titolarità comunale, e quindi se e quali importi possano esser stati versati in eccedenza dalla per Cosap, e quindi quale debba CP_1 eventualmente essere l'entità dei rimborsi.
Va peraltro considerato che l'appellata sostiene che nel verbale redatto in data Controparte_1
7/5/14, di delimitazione delle aree di proprietà demaniale e comunale, vi è espressa conferma che
LA EN (e in particolare la porzione oggetto di concessione demaniale, part. n. 96) fa parte del demanio marittimo statale.
Tanto, tuttavia, contrasta con quanto indicato specificamente dal Ministero circa la titolarità del della detta p.lla (96). Pt_1
Pagina 12 Ed ancora deve rilevarsi che la concessione n. 1/2009, non contempla l'indicazione della specifica porzione di superficie data in concessione, limitandosi ad indicare la p.lla 96, e per una superficie di
432 mq.
Anche il Comune deduce che dalla documentazione catastale con sovrapposizione delle planimetrie con il SIT -che riporta la linea di demarcazione tra il demanio marittimo e quello comunale- si vede che il occupa anche aree di proprietà del Comune di ed in CP_1 Parte_1 particolare parte della particella 96 del foglio 4 (LA delle EN) oltre che la particella 581 del foglio 4(LA degli NG).
Rispetto anche a tali contrastanti prospettazioni, ed alle non inequivoche risultanze addotte a supporto delle rispettive tesi, si è reso quindi imprescindibile il conferimento incarico al Ctu, per i relativi accertamenti e per acclarare la titolarità delle aree occupate dalla Controparte_1 presupposto di esigibilità della corrispondente Cosap.
Occorre peraltro considerare che -come desumibile da apposita documentazione in atti allegata- la concessione n. 1/2009, fa seguito alla predetta istanza di rinnovo e all'allegato Mod. D2, che riguardano entrambe le e quindi che la correlata istanza di concessione, risulta esser stata Pt_3 accolta senza alcuna riserva o precisazione;
tanto porterebbe a desumere che il disposto rinnovo, come da concessione n. 1/09 abbia avuto ad oggetto le stesse aree della precedente concessione;
e tanto posto che tutte le concessioni precedenti hanno avuto ad oggetto entrambe le cale, e per la superficie complessiva di mq 432.
Ulteriore supporto a riscontro di quanto testè evidenziato, si desume dalla autorizzazione temporanea n. 06/2009 della Capitaneria di Porto di Termoli, rilasciata in data 18.02.2009, che concerne entrambe le cale de quibus.
Tali riscontri dovrebbero indurre a ritenere che anche LA NG abbia sempre fatto parte della concessione demaniale marittima n. 1/09.
D'altronde la concessionaria per la riscossione per il de quo , ha sempre chiesto CP_2 Pt_1 il pagamento del canone COSAP per entrambe le Cale, e non solo a LA EN, avendo il suddetto concessionario, agito per conto dell'Ente comunale, e dovendo ritenersi aver formulato le relative richieste, sulla scorta delle indicazioni ricevute dal medesimo.
Quanto innanzi, porterebbe anche a ritenere che il abbia chiesto ed indebitamente Pt_1 percepito il canone COSAP anche in relazione all'area di LA NG.
Quel che comunque risulta in definitiva essere dirimente, a fronte delle varie contestazioni e molteplici elementi addotti a sostegno delle contrapposte tesi difensive, sono gli accertamenti tecnici del Ctu appositamente officiato, al fine di effettuare specifici approfondimenti sulla titolarità, o meno, delle aree de quibus in capo al Pt_1
Pagina 13 Dagli accertamenti peritali è inequivocabilmente emerso che entrambe le aree LA EN e LA
NG, oggetto della concessione n. 1/2009 per una superficie complessiva di mq. 432, devono ritenersi rientranti nel demanio marittimo, essendo quindi, sottratte al COSAP.
Da tanto discende comunque che, ove l'area denominata LA NG dovesse ritenersi inclusa nella concessione n. 1/09, la Cosap non sarebbe dovuta, sorgendo in ogni caso, e nell'eventualità,
l'obbligo per l'Amministrazione -come sancito in primo grado- di restituire le somme versate a tale titolo.
Peraltro si osserva che risulta piuttosto peculiare che la medesima area possa essere assoggettata contemporaneamente a concessione demaniale statale (che presuppone l'appartenenza al demanio marittimo della stessa e implica il versamento del relativo canone) ed a concessione comunale (che presuppone l'appartenenza al patrimonio o demanio comunale, ovviamente inconciliabile con la contestuale appartenenza al demanio marittimo).
La valenza dirimente degli accertamenti peritali appositamente disposti -e peraltro invocati da entrambe le parti in contesa, a fronte delle contrastanti risultanze in atti- deriva dalla apposita verifica della natura e titolarità demaniale (marittima) delle zone in controversia, effettuata sulla scorta dei rilievi in loco e delle risultanze documentali a disposizione e valutate dal Perito de quo.
Quanto innanzi esclude in radice la debenza della Cosap richiesta, ed indebitamente -secondo quanto già statuito dalla sentenza resa in prime cure- corrisposta dalla CP_1
Si è peraltro ed al riguardo dedotto che la mera “gestione” delegata dei beni demaniali marittimi da parte del (in base alle disposizioni della LR 16/97 vigente ratione temporis) non legittima Pt_1 ovviamente la richiesta di COSAP in relazione ad essi.
Il Ctu ha quindi proceduto alla delimitazione demaniale di “LA delle EN”, ed individuazione dell'epoca della relativa titolarità, facendo riferimento alla apposita planimetria, -riportata a pag.61 dell'Allegato “A”-, che riporta la linea di delimitazione, individuata con verbale del compartimento marittimo di Termoli in data 7/5/2014, Repertorio n° 406/2014, Registro n° 1/2014.
E' stata quindi indicata la zona oggetto di delimitazione, evidenziando che dal relativo verbale, si evince che per la spiaggia, il limite ovest comprende le particelle catastali n° 96 e n° 116 del Fg. 4.
Si è quindi desunto, per quanto risultante dalle correlate planimetrie 65 dell'Allegato
“A”> che la part. 96 del Fg 4 è parte del demanio marittimo, pur se catastalmente è intestata al
Comune di (come da visura a pag.66 dello stesso Allegato). Parte_1
Il Ctu ha quindi precisato che detta particella appartiene al demanio statale dal 30 marzo 1942, data a cui risale l'approvazione ex art. 28 del Codice della Navigazione, che costituisce il fondamento di tale assunto.
Pagina 14 Da quanto innanzi si inferisce che la p.lla in controversia, e riferita alla zona detta LA EN, non
è di titolarità dell'Ente, non potendo il medesimo ritenersi legittimato a chiedere il pagamento della
Cosap per la occupazione da parte della . CP_1
Gli accertamenti ed affermazioni rese dal Ctu al riguardo, sono tranchant, avendo il perito ben chiarito che l'area LA EN, pur oggetto della Concessione n° 1/2009, rientra nella proprietà del demanio.
Manca pertanto in radice il presupposto impositivo a favore del che comunque e Pt_1 reiteratamente ha affermato di aver chiesto il pagamento della Cosap per la sola zona di LA EN.
Pur non assumendo, poi, rilevanza la questione concernente la delimitazione demaniale di LA degli NG -vista la perimetrazione della controversia data dal Comune appellato- e l'epoca della relativa titolarità, deve comunque rilevarsi che il Ctu ha al riguardo constatato la natura demaniale - del demanio marittimo- di tale area, in considerazione della natura e caratteristiche dei luoghi, risultando essere LA degli NG comunque una costa rocciosa al livello del mare.
Peraltro lo stesso Ctu ha anche considerato che l'area di LA degli NG, è stata oggetto della
Concessione n° 1/2009; tanto posto che tale concessione ha comunque individuato una superficie di
432,00 mq, indicando sì la sola in LA delle EN, e senza fare menzione di alcun suolo su LA degli NG, ma dovendo LA NG ritenersi anche inglobata nella C.D.M. n°1/2009.
Tanto perché il provvedimento n° 1/2009 anche se non cita LA degli NG, copre la metratura seguente:
- LA delle EN mq. 255,50 mq. 4,50
- LA degli NG mq. 147,00 mq. 14,00
Per un totale mq. 420,00 risultando essere la superficie data in concessione -di mq. 432- superiore a quella occupata da e da tanto deducendosi che la concessione demaniale è data anche per LA Controparte_1 degli NG.
In definitiva deve ritenersi che la Cosap pagata da sui suoli occupati, ed ai Controparte_1 quali si riferiva -che sia per la sola LA EN, ma anche per LA NG- non era dovuta, posto che tali suoli erano e sono del demanio statale, nonostante la intestazione catastale al Comune di
Parte_1
La sentenza di primo grado dovrà, per quanto innanzi, essere confermata, spettando, per le ragioni esposte, alla appellata il diritto alla restituzione delle somme Controparte_1 indebitamente pagate per Cosap.
Quanto all'appello incidentale proposto, e volto ad ottenere la riforma della sentenza nella parte in cui ha affermato il difetto di legittimazione passiva della con ogni conseguente CP_2
Pagina 15 statuizione e, in ogni caso, riformare la medesima sentenza nella parte in cui ha condannato CP_1
a rifondere le spese di lite alla , deve ritenersi la parziale fondatezza, e con
[...] CP_2 riferimento alla disciplina delle spese di lite, non potendosi condividere le valutazioni rese al riguardo di prime cure.
Va difatti considerato che la , pur avendo svolto la funzione di concessionario per la CP_2 riscossione delle somme dovute al risulta in ogni caso esser tenuta alla verifica delle Pt_1 richieste che vengono inoltrate ai debitori, non potendosi, quindi, ritenere la totale estraneità alla vicenda.
Tanto si afferma vieppiù posto che il detto concessionario ha formulato le richieste di pagamento - ed introitato le relative somme- con riferimento ad entrambe le zone di LA EN e LA NG, e che tanto si pone in palese, stridente ed anomalo contrasto con la posizione assunta dal - Pt_1 essendo peraltro sia il concessionario sia l patrocinati dalla medesima difesa- che ha CP_10 sempre e comunque sostenuto di aver chiesto e riscosso gli importi per Cosap per la sola LA
EN, Comune che, quale Ente impositore, era ed è comunque tenuto alla restituzione delle somme indebitamente pagate dalla per Cosap. Controparte_1
Quanto innanzi induce a disporre, per entrambi i gradi del giudizio, la integrale compensazione delle spese, vista la posizione assunta dal concessionario, ed il ruolo ed attività di riscossione svolta per conto del che non rende e comunque non ha reso del tutto estraneo il medesimo dal Pt_1 coinvolgimento nella vicenda, pur dovendosi le relative problematiche ricondurre principalmente al ruolo assunto dal Pt_1
L'appellante è, in quanto soccombente, tenuto al pagamento delle Controparte_4 spese di lite, ragguagliate al valore della controversia e liquidate ai medi tariffari.
Nulla va disposto, sulle spese di lite, nei confronti del , non essendo state formulate CP_3 domande nei confronti del medesimo.
Va, inoltre, resa la declaratoria per il versamento, a carico dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, così come la stante il rigetto dell'appello incidentale. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti, avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1544/2021 del 16/6/2021, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
Pagina 16 2) In parziale accoglimento dell'appello incidentale, compensa integralmente le spese di lite del giudizio di primo grado tra la e la Controparte_1 CP_2
3) Compensa integralmente le spese di lite del giudizio di appello tra la Controparte_1
e la
[...] CP_2
4) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del Controparte_4 giudizio di appello a favore della che liquida, oltre alle spese di ctu, in Controparte_1 complessivi € 14.317,00, oltre rimborso forfettario, Cna ed Iva come per legge;
5) Dichiara il è tenuto a pagare all'Erario l'ulteriore importo a Controparte_4 titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 16/7/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
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