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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 2818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2818 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, assegnato il termine ex art.63 fino al 10.4.2025 in funzione di giudice del lavoro, all' udienza del 10/4/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio recante il n. R. G. 21738/2024, vertente
TRA in persona del Sig. Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Armando Cipolletta, presso il cui studio in Mugnano di Napoli (NA) alla via Napoli 87 è elettivamente costituita;
Opponente
E
, nato a [...] l'[...], rappresentato Controparte_1
e difeso dagli Avv.ti Francesco Palumbo e Michele Rega, presso il cui studio in Mugnano di Napoli (NA) alla via Napoli 4 è elettivamente domiciliato;
Opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'opponente: “chiede che l'adito Giudice, respinta ogni contraria istanza ed in accoglimento dei motivi in premessa voglia - preliminarmente e previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti sospendere, inaudita altera parte, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1322/2024, reso dal Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione Lavoro (N.R.G. 20694/2024), in data 07.10.2024 e notificato in data 10.10.2024 per l'avvenuto pagamento dell'intera pretesa creditoria;
- nel merito e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente al sig. , per le causali di cui al Controparte_1 decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel ricorso per ingiunzione;
- disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio che dovranno essere distratte in favore del procuratore anticipatario”; Per l'opposto: “Si conclude perché, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia il Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni: Rigettare l'istanza di sospensione poiché inammissibile ed infondata per le causali di cui innanzi. Con vittoria di spese e competenze ed attribuzione ai sottoscritti procuratori per averne fatto anticipo”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.10.2024 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1322/2024 reso in data 7.10.2024 dal Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, con il quale veniva ingiunto in via provvisoriamente l'immediato pagamento della somma di euro 3.529,33, a titolo di TFR e di retribuzione di Luglio 2024, data in cui era cessato il rapporto di lavoro tra le parti.
La società datrice di lavoro si opponeva al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo sollevando due ordini di eccezioni: per un verso, deducendo di aver già adempiuto al pagamento del debito ingiunto;
per altro verso, contestando la legittimità del provvedimento monitorio nella parte in cui disponeva l'immediata esecutività.
Quanto al primo motivo, l'opponente eccepiva tre pagamenti intervenuti nelle date 22.7.2024, 1.8.2024 e 6.8.2024, per i rispettivi importi di euro 1.500,00, euro 1.384,67 ed euro 450,00, tutti regolarmente incassati dall'opposto ed imputati dalla società ingiunta all'adempimento dell'obbligazione derivante dall'accordo transattivo datato 2.8.2024, posto a fondamento del decreto ingiuntivo.
Con riferimento, poi, al secondo motivo, l'opponente lamentava la mancata motivazione della provvisoria esecutività del provvedimento, contestando l'insussistenza di alcuna delle ipotesi di cui all'art. 642 c.p.c., mancando ogni concreta possibilità di grave pericolo di pregiudizio nel ritardo di pagamento.
L'opposto replicava all'atto di opposizione evidenziando l'efficacia novativa della transazione che, pertanto, introduceva ex novo una ragione di credito e, quindi, - negata l'imputazione dei pagamenti datati 22.7.2024 e 1.8.2024 all'adempimento del titolo novativo sopravvenuto soltanto in data 2.8.2024 - deduceva che ove tali pagamenti fossero stati effettivamente volti all'adempimento del debito transatto, la transazione ne avrebbe inevitabilmente avuto conto, cosa che, invece, mancava e, pertanto concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Su richiesta dell'opposto, con decreto ritualmente comunicato all'opponente, veniva assegnato il termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 10.4.2025 per il deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione;
l'opposto provvedeva in tal senso e la causa veniva, quindi, decisa con la presente sentenza che veniva depositata telematicamente.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Il decreto ingiuntivo opposto attiene all'adempimento dell'atto transattivo sottoscritto in data 2.8.2024 dalle parti allo scopo di definire gli emolumenti retributivi diretti e differiti dovuti dalla società al lavoratore a seguito dell'estinzione del rapporto di lavoro per licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
L'accordo di cui in premessa è novativo, come previsto espressamente dalle parti all'art. 2, laddove è sancito che “Le parti si danno reciprocamente atto che la somma offerta in via transattiva trova la sua unica fonte causale nel regolamento di interessi che viene fissato nella presente conciliazione, avente natura di transazione definitiva e novativa”.
La natura novativa della transazione sottoscritta in data 2.8.2024 conferisce alla medesima lo scopo di regolare i rapporti economici intercorrenti tra le parti a seguito del licenziamento del dipendente mediante l'introduzione di un titolo autonomo e distinto da quello originariamente sotteso ai rapporti obbligatori intercorsi tra le parti.
La novazione, infatti, configura una fattispecie al contempo estintiva e costitutiva di due distinti rapporti obbligatori, dal momento che determina l'estinzione del credito originario in favore della costituzione di un nuovo ed autonomo rapporto obbligatorio.
Il carattere assolutamente innovativo della novazione si traduce nella inopponibilità delle vicende modificative o estintive del credito originario una volta che questo sia stato novato, cosicché qualsiasi ragione afferente ai crediti originari è da intendersi inevitabilmente tacitata e superata per effetto della novazione del titolo obbligatorio.
In tal senso, l'art. 1234 c.c. dispone che l'unica vicenda idonea a scalfire l'efficacia obbligatoria del titolo novativo sia l'inesistenza dell'obbligazione originaria, venendo in tal caso a mancare l'oggetto stesso della novazione;
tale contratto, altrimenti, resta valido pur quando il titolo sia annullabile, avendo il debitore assunto il nuovo debito conoscendone il vizio e si tratta in tale ipotesi di convalida tacita. In termini analoghi, l'art. 1972 c.c. dispone che la transazione possa dirsi nulla soltanto ove il contratto novato sia illecito e, dunque, soltanto in un ristretto novero di ipotesi di nullità.
Nel caso di specie, l'opponente muove una censura non già relativa all'invalidità del titolo originariamente vantato dal lavoratore, quanto all'intervenuto adempimento dello stesso in data persino anteriore alla stipula della transazione.
Deve, tuttavia, evidenziarsi, per un verso, che la funzione tacitativa della transazione novativa evidentemente sottende il travolgimento di tutte le operazioni intercorse sino al momento della stipula del contratto novativo, a nulla valendo, altrimenti, la scelta negoziale di cui all'art. 2 già menzionato e per altro verso, che alcun obbligo incombesse sulla società all'atto della ratifica dell'accordo transattivo in ordine alla somma pattuita, cosicché, ove questa fosse ab origine effettivamente imputata a titolo di pagamento di retribuzioni e TFR, ben avrebbe potuto transigere per Parte_1 la minor somma risultante dal preteso adempimento.
Le considerazioni sinora svolte non consentono di aderire all'imputazione opposta da dalla società datrice: ove i pagamenti già intercorsi fossero effettivamente imputati all'estinzione dei debiti successivamente transatti, questa ne avrebbe inevitabilmente tenuto conto in sede di conclusione di una transazione “definitiva e novativa”.
Una diversa conclusione, invero, postulerebbe un indebito intervento giudiziale nel regolamento negoziale intervenuto tra le parti con il superamento in via eteronoma della volontà manifestata dalla stessa parte opponente di dare luogo ad un evento novativo degli obblighi dedotti nel contratto.
In altri termini, l'attribuzione alle vicende anteriori alla novazione di un'efficacia estintiva del debito novato contravverrebbe al significato novativo della transazione, come sancito dalla volontà negoziale delle parti, ridondando, così, nel pregiudizio della stessa volontà contrattuale manifestata in tale sede dall'opponente.
In ordine, poi, alla provvisoria esecutività del titolo esecutivo, come già argomentato a margine dell'udienza del 14.11.2024, il rilievo della natura consensuale e negoziale della transazione dedotta dal ricorrente creditore del giudizio monitorio, in quanto sottoscritta dal debitore opponente integra a pieno titolo un documento con il quale questi comprovi il diritto fatto valere dal creditore.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nell'intestata composizione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida nella somma di euro 1.278,00, oltre al pagamento di euro 49,00 di contributo unificato, delle spese generali e di IVA e CPA, con attribuzione al procuratore anticipatario.
-Si comunichi.
Napoli, 11/04/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella
La presente sentenza è stata redatta con il contributo del Dott. Giacomo Cammarano.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, assegnato il termine ex art.63 fino al 10.4.2025 in funzione di giudice del lavoro, all' udienza del 10/4/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio recante il n. R. G. 21738/2024, vertente
TRA in persona del Sig. Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Armando Cipolletta, presso il cui studio in Mugnano di Napoli (NA) alla via Napoli 87 è elettivamente costituita;
Opponente
E
, nato a [...] l'[...], rappresentato Controparte_1
e difeso dagli Avv.ti Francesco Palumbo e Michele Rega, presso il cui studio in Mugnano di Napoli (NA) alla via Napoli 4 è elettivamente domiciliato;
Opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'opponente: “chiede che l'adito Giudice, respinta ogni contraria istanza ed in accoglimento dei motivi in premessa voglia - preliminarmente e previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti sospendere, inaudita altera parte, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1322/2024, reso dal Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione Lavoro (N.R.G. 20694/2024), in data 07.10.2024 e notificato in data 10.10.2024 per l'avvenuto pagamento dell'intera pretesa creditoria;
- nel merito e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente al sig. , per le causali di cui al Controparte_1 decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel ricorso per ingiunzione;
- disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio che dovranno essere distratte in favore del procuratore anticipatario”; Per l'opposto: “Si conclude perché, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia il Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni: Rigettare l'istanza di sospensione poiché inammissibile ed infondata per le causali di cui innanzi. Con vittoria di spese e competenze ed attribuzione ai sottoscritti procuratori per averne fatto anticipo”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.10.2024 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1322/2024 reso in data 7.10.2024 dal Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, con il quale veniva ingiunto in via provvisoriamente l'immediato pagamento della somma di euro 3.529,33, a titolo di TFR e di retribuzione di Luglio 2024, data in cui era cessato il rapporto di lavoro tra le parti.
La società datrice di lavoro si opponeva al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo sollevando due ordini di eccezioni: per un verso, deducendo di aver già adempiuto al pagamento del debito ingiunto;
per altro verso, contestando la legittimità del provvedimento monitorio nella parte in cui disponeva l'immediata esecutività.
Quanto al primo motivo, l'opponente eccepiva tre pagamenti intervenuti nelle date 22.7.2024, 1.8.2024 e 6.8.2024, per i rispettivi importi di euro 1.500,00, euro 1.384,67 ed euro 450,00, tutti regolarmente incassati dall'opposto ed imputati dalla società ingiunta all'adempimento dell'obbligazione derivante dall'accordo transattivo datato 2.8.2024, posto a fondamento del decreto ingiuntivo.
Con riferimento, poi, al secondo motivo, l'opponente lamentava la mancata motivazione della provvisoria esecutività del provvedimento, contestando l'insussistenza di alcuna delle ipotesi di cui all'art. 642 c.p.c., mancando ogni concreta possibilità di grave pericolo di pregiudizio nel ritardo di pagamento.
L'opposto replicava all'atto di opposizione evidenziando l'efficacia novativa della transazione che, pertanto, introduceva ex novo una ragione di credito e, quindi, - negata l'imputazione dei pagamenti datati 22.7.2024 e 1.8.2024 all'adempimento del titolo novativo sopravvenuto soltanto in data 2.8.2024 - deduceva che ove tali pagamenti fossero stati effettivamente volti all'adempimento del debito transatto, la transazione ne avrebbe inevitabilmente avuto conto, cosa che, invece, mancava e, pertanto concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Su richiesta dell'opposto, con decreto ritualmente comunicato all'opponente, veniva assegnato il termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 10.4.2025 per il deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione;
l'opposto provvedeva in tal senso e la causa veniva, quindi, decisa con la presente sentenza che veniva depositata telematicamente.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Il decreto ingiuntivo opposto attiene all'adempimento dell'atto transattivo sottoscritto in data 2.8.2024 dalle parti allo scopo di definire gli emolumenti retributivi diretti e differiti dovuti dalla società al lavoratore a seguito dell'estinzione del rapporto di lavoro per licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
L'accordo di cui in premessa è novativo, come previsto espressamente dalle parti all'art. 2, laddove è sancito che “Le parti si danno reciprocamente atto che la somma offerta in via transattiva trova la sua unica fonte causale nel regolamento di interessi che viene fissato nella presente conciliazione, avente natura di transazione definitiva e novativa”.
La natura novativa della transazione sottoscritta in data 2.8.2024 conferisce alla medesima lo scopo di regolare i rapporti economici intercorrenti tra le parti a seguito del licenziamento del dipendente mediante l'introduzione di un titolo autonomo e distinto da quello originariamente sotteso ai rapporti obbligatori intercorsi tra le parti.
La novazione, infatti, configura una fattispecie al contempo estintiva e costitutiva di due distinti rapporti obbligatori, dal momento che determina l'estinzione del credito originario in favore della costituzione di un nuovo ed autonomo rapporto obbligatorio.
Il carattere assolutamente innovativo della novazione si traduce nella inopponibilità delle vicende modificative o estintive del credito originario una volta che questo sia stato novato, cosicché qualsiasi ragione afferente ai crediti originari è da intendersi inevitabilmente tacitata e superata per effetto della novazione del titolo obbligatorio.
In tal senso, l'art. 1234 c.c. dispone che l'unica vicenda idonea a scalfire l'efficacia obbligatoria del titolo novativo sia l'inesistenza dell'obbligazione originaria, venendo in tal caso a mancare l'oggetto stesso della novazione;
tale contratto, altrimenti, resta valido pur quando il titolo sia annullabile, avendo il debitore assunto il nuovo debito conoscendone il vizio e si tratta in tale ipotesi di convalida tacita. In termini analoghi, l'art. 1972 c.c. dispone che la transazione possa dirsi nulla soltanto ove il contratto novato sia illecito e, dunque, soltanto in un ristretto novero di ipotesi di nullità.
Nel caso di specie, l'opponente muove una censura non già relativa all'invalidità del titolo originariamente vantato dal lavoratore, quanto all'intervenuto adempimento dello stesso in data persino anteriore alla stipula della transazione.
Deve, tuttavia, evidenziarsi, per un verso, che la funzione tacitativa della transazione novativa evidentemente sottende il travolgimento di tutte le operazioni intercorse sino al momento della stipula del contratto novativo, a nulla valendo, altrimenti, la scelta negoziale di cui all'art. 2 già menzionato e per altro verso, che alcun obbligo incombesse sulla società all'atto della ratifica dell'accordo transattivo in ordine alla somma pattuita, cosicché, ove questa fosse ab origine effettivamente imputata a titolo di pagamento di retribuzioni e TFR, ben avrebbe potuto transigere per Parte_1 la minor somma risultante dal preteso adempimento.
Le considerazioni sinora svolte non consentono di aderire all'imputazione opposta da dalla società datrice: ove i pagamenti già intercorsi fossero effettivamente imputati all'estinzione dei debiti successivamente transatti, questa ne avrebbe inevitabilmente tenuto conto in sede di conclusione di una transazione “definitiva e novativa”.
Una diversa conclusione, invero, postulerebbe un indebito intervento giudiziale nel regolamento negoziale intervenuto tra le parti con il superamento in via eteronoma della volontà manifestata dalla stessa parte opponente di dare luogo ad un evento novativo degli obblighi dedotti nel contratto.
In altri termini, l'attribuzione alle vicende anteriori alla novazione di un'efficacia estintiva del debito novato contravverrebbe al significato novativo della transazione, come sancito dalla volontà negoziale delle parti, ridondando, così, nel pregiudizio della stessa volontà contrattuale manifestata in tale sede dall'opponente.
In ordine, poi, alla provvisoria esecutività del titolo esecutivo, come già argomentato a margine dell'udienza del 14.11.2024, il rilievo della natura consensuale e negoziale della transazione dedotta dal ricorrente creditore del giudizio monitorio, in quanto sottoscritta dal debitore opponente integra a pieno titolo un documento con il quale questi comprovi il diritto fatto valere dal creditore.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nell'intestata composizione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida nella somma di euro 1.278,00, oltre al pagamento di euro 49,00 di contributo unificato, delle spese generali e di IVA e CPA, con attribuzione al procuratore anticipatario.
-Si comunichi.
Napoli, 11/04/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella
La presente sentenza è stata redatta con il contributo del Dott. Giacomo Cammarano.