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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/05/2025, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2702/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Sara Tragni Presidente dr. Maura Caterina Barberis Consigliere dr. Maria Carla Rossi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2702/2024 promossa in grado d'appello, da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA SOTTOCORNO, 2 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. ROSSETTI
STEFANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
- Controparte_1
(C.F. Controparte_2
, elettivamente domiciliata in PIAZZA BELGIOIOSO, 2 20121 MILANO P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. FERRONI ALESSANDRA MARIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente agli avv.ti GRIPPO EMANUELE,
BIAGIOLI STEFANO e SARTORI SILVIA
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE pagina 1 di 12 avente ad oggetto: Altri contratti d'opera – appello avverso la sentenza n. 2028/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 25.2.2024, pubblicata il 26.2.2024 – non notificata.
Causa rimessa in decisione, a seguito di trattazione scritta, con ordinanza del 6.5.2025 e poi decisa nella camera di consiglio del 13.5.2025 sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento del gravame proposto ed in riforma della sentenza n. 2028/2024, emessa dal Tribunale di Milano, sezione V civile, Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, all'esito del giudizio rubricato al n. r.g.
47413/2021, pubblicata in data 26 febbraio 2024 e NON notificata, e ammessa ed espletata CTU, così giudicare:
- dichiarare che l'appellata Compagnia d'Assicurazione, per la figura e attività di perito liquidatore, in via principale per gli incarichi conferiti oppure in via subordinata per la dedotta fattispecie di gestione di affari altrui o, comunque, in via ulteriormente subordinata , per la proposta azione di arricchimento senza causa, è tenuta al pagamento, in favore dell'Attore, del compenso o quantomeno dell'indennizzo della somma di euro 736.107,05 o, comunque nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, anche in via equitativa, oltre spese forfettarie ed oneri di legge (iva, contributo inps e ritenuta d'acconto);
- e, per l'effetto condannare L'Appellata Compagnia al pagamento, in favore del sig. , della somma di corrispettivo o quantomeno di indennizzo per Parte_1
€ 736.107,05 s.e.o., e comunque nella complessiva somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre spese forfettarie ed oneri di legge (iva, contributo inps e ritenuta d'acconto)
- oltre interessi legali moratori dal singolo incarico dovuto al saldo effettivo nonché rivalutazione monetaria e maggior danno, o quantomeno dalla prima diffida;
pagina 2 di 12 - respingere ogni difesa, richiesta e appello incidentale della Compagnia
d'Assicurazione per essere inammissibili, improponibili, infondate in fatto e in diritto, oltre che priva di riscontro e prova;
- con vittoria di spese e competenze anche del doppio grado, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione e per l'espletamento della CTU, e della prova orale così come richieste in primo grado e qui ripresentate e trascritte al paragrafo 49 della citazione a cui si rinvia.”
Per
[...]
: Controparte_3
“Pertanto, insiste affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni CP_1
contraria istanza, voglia:
1. rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig. perché infondato in Pt_1
fatto e in diritto, oltre che sfornito di prova, per le ragioni esposte in narrativa;
2. in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformulare la Sentenza per quanto di ragione e per l'effetto:
– accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del Sig.
per le condotte descritte in comparsa di costituzione e risposta nonché nei Pt_1
successivi atti depositati nell'interesse della società e, per l'effetto, condannare l'Attore al risarcimento dei conseguenti danni, sia patrimoniali che non patrimoniali in favore di
, pari a non meno di Euro 1.000.000,00 oltre rivalutazione monetaria e CP_1
interessi, ovvero per la diversa maggiore o minore somma risultante in corso di causa o liquidata dal Giudice anche in via equitativa;
- condannare il Sig. al pagamento in favore della Società di una somma a Pt_1
titolo di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi anche d'ufficio e in via equitativa;
pagina 3 di 12 - condannare il sig. al pagamento in favore della società delle spese legali Pt_1
e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre alle spese forfettarie, IVA e CPA e successive occorrende.
richiama comunque ogni istanza, eccezione e deduzione svolta in primo grado, CP_1
che non possono in alcun modo reputarsi rinunciate e che quivi si reiterano integralmente, nonché i documenti tutti ivi prodotti.
Nella denegata ipotesi in cui si reputasse di accogliere le istanze istruttorie dell'Appellante e, in ogni caso, ove si ritenesse opportuno in relazione all'appello incidentale proposto dalla scrivente difesa, si reiterano, in via istruttoria, le istanze di cui alla Memoria ex art. 183 VI co. C.p.c., acquisita al processo, nonché di essere ammessi a prova contraria sulle istanze avversarie. Si contesta la richiesta di CTU avversaria in quanto meramente esplorativa.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza n. 2028/2024 con la quale il Tribunale di Milano in data 25.2.2024 ha così provveduto:
“1) rigetta le domande tutte formulate dall'attore, , nei confronti della Parte_1
convenuta, Controparte_4
; 2) rigetta tutte le domande formulate in via riconvenzionale da
[...]
parte convenuta nei confronti dell'attore ; 3) compensa tra le parti le Parte_1
spese di lite, stante la reciproca soccombenza delle stesse”.
La vicenda processuale:
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la Parte_1 [...]
(di Controparte_4
qui innanzi anche solo o la onde sentirla condannare in via CP_1 CP_4
principale, per gli incarichi conferiti, o in via subordinata, per la dedotta fattispecie di gestione d'affari altrui o comunque, in via gradata, in virtù di arricchimento senza causa, pagina 4 di 12 a pagare quale compenso od indennizzo, la somma di € 736.107,05, o la maggior o minor somma risultante di giustizia, oltre interessi moratori dal singolo incarico e rivalutazione quantomeno dalla prima diffida.
Deduceva il a sostegno della domanda: Pt_1
- di aver svolto sin dall'inizio del 2013 su incarichi della convenuta, singolarmente conferiti e formalizzati, servizi concernenti l'attività di verifica, accertamento e stima dei sinistri e danni “Non Auto” mediante rilievi e sopralluoghi, in base alle denunce dei contraenti;
- di aver svolto altresì, a partire dal luglio del 2013 sempre a favore di , CP_1
anche l'ulteriore attività peritale di liquidazione del danno, attività da considerarsi diversa e successiva rispetto alla ridetta attività, in quanto consistente nella prestazione di servizi riguardanti la disamina delle polizze assicurative, la verifica delle condizioni contrattuali ai fini della copertura dei danni, nonché nella negoziazione e trattativa stragiudiziale dell'ammontare dei danni “Non Auto”, oltre che nella raccolta degli IBAN dei clienti, con predisposizione dei singoli atti di quietanza, in nome e per conto della Compagnia di Assicurazione;
- che il rapporto con la si interrompeva nel giugno del 2021, per volontà CP_1
della Compagnia che già, inspiegabilmente, nell'aprile dello stesso anno, aveva sospeso il rapporto in essere con l'attore;
- che aveva corrisposto al gli onorari concordati, su base CP_1 Pt_1
scaglionata, per l'attività di perito accertatore, mentre aveva omesso del tutto il pagamento dei corrispettivi in relazione all'ulteriore attività come sopra descritta, compensi dei quali chiedeva dunque al Tribunale la liquidazione sulla scorta degli stessi parametri utilizzati per la prima delle due attività, sicché, avendo il Pt_1
svolto l'attività non retribuita di liquidatore in 7.650 sinistri, la richiesta in citazione rappresentava il giusto corrispettivo o, in subordine un equo indennizzo ex art. 2028 c.c. o ex art. 2041 e 2042 c.c. pagina 5 di 12 Da qui la svolta domanda.
si costituiva in giudizio contestando le avverse domande e più in particolare, CP_1
deducendo:
- l'intervenuta prescrizione - quantomeno fino al 5.5.2018 – ai sensi del disposto dell'art. 2956 c.c. delle somme richieste;
- negando che il avesse mai svolto l'attività di liquidazione dei danni, Pt_1
trattandosi di attività riservata ai soli dipendenti della Compagnia, unici soggetti in possesso delle credenziali e delle necessarie autorizzazioni di accesso ai servizi informatici di;
CP_1
- che, al più, aveva proceduto a redigere il modulo di liquidazione Pt_1
amichevole denominato “atto di liquidazione del danno”, salva approvazione (a seguito delle necessarie verifiche) da parte della mandante;
- che la quantificazione della somma richiesta era in ogni caso del tutto arbitraria, in quanto operata unilateralmente dall'attore;
- che il rapporto con l'attore si era interrotto a causa delle gravissime condotte dal medesimo tenute, comportamenti che avevano procurato ingenti danni economici e di immagine alla Compagnia.
Pertanto, concludeva chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa nonché, in via CP_1
riconvenzionale, la condanna dell'attore al risarcimento dei danni nella misura €
1.000.000,00 o nella diversa ritenuta di giustizia.
Il Tribunale, come si è sopra riportato, ha rigettato entrambe le domande, fondando la propria decisione - quanto a quelle attoree - ritenendone l'infondatezza, atteso:
- che la convenuta Compagnia aveva fornito ampia dimostrazione di come la competenza alla liquidazione del danno spettasse in via esclusiva ai liquidatori della società, mentre la documentazione offerta in comunicazione dal Pt_1
dimostrava al più che l'attività di natura aggiuntiva o tale qualificata dal , Pt_1
era consistita nel fatto che, in sede di accertamento e di valutazione dei danni, se pagina 6 di 12 l'assicurato concordava sull'ammontare del risarcimento accettando la valutazione del perito, costui ne doveva dare notizia ad ricevendo la sottoscrizione CP_1
dell'interessato e trasmettendola alla società, il tutto in ogni caso “con espressa riserva da parte dell'incaricato della Compagnia di approvazione e ratifica della
Mandante”,
- che i compensi percepiti dal dovevano ritenersi comprensivi anche di Pt_1
quest'ultima attività, in quanto costituente un possibile esito del procedimento di accertamento del danno demandato al , attività in relazione alla quale Pt_1
l'attore era pacificamente sempre stato retribuito;
- che la domanda svolta dall'attore concretizzava dunque una duplicazione tipologica dell'attività al medesimo demandata e non un'attività di natura diversa;
- che la domanda principale era infondata al pari di quelle subordinate, giacché, quanto alla negotiorum gestio non vi era prova del fatto che il dominus era stato impossibilito a svolgere l'attività in oggetto;
- che l'azione di ingiustificato arricchimento poteva trovare luogo soltanto quale azione residuale, mentre nella specie il aveva esercitato l'azione concessa Pt_1
dall'ordinamento;
- che, da ultimo, i documenti offerti in comunicazione concernevano attività svolte dal per il Ramo Auto (doc. 23) o a favore di altra Compagnia (doc 24). Pt_1
Quanto al rigetto della domanda riconvenzionale di il Tribunale fondava il CP_5
proprio convincimento sul rilievo che l'unica condotta grave a carico del , della Pt_1
quale vi era traccia in atti, era di fatto scriminata dalla lettera di scuse del soggetto contro la quale si assumeva che la medesima fosse stata attuata (doc. 12 convenuta) e pertanto la mail del 3.6.2021 non poteva in concreto assurgere a condotta lesiva nei termini descritti dalla Compagnia.
Avverso la già menzionata sentenza ha proposto appello principale ed Parte_1
appello incidentale . CP_1
pagina 7 di 12 Con l'appello principale il impugna: Pt_1
A. la parte della sentenza nella quale il Tribunale aveva limitato l'attività svolta dal a favore di esclusivamente a quella di trattativa con l'assicurato Pt_1 CP_1
ed alla conseguente stima del danno;
B. la parte della sentenza ove il Tribunale aveva affermato che l'attività di natura aggiuntiva o tale qualificata dal , era consistita nel fatto che in sede di Pt_1
valutazione dei danni, se l'assicurato concordava sull'ammontare del risarcimento accettando la valutazione del perito, questi ne doveva dare notizia ad , CP_1
ricevendo la sottoscrizione dell'interessato e trasmettendola alla società, il tutto in ogni caso “con espressa riserva da parte dell'incaricato della Compagnia di approvazione e ratifica della Mandante”;
C. la parte della sentenza ove si affermava che l'attività di liquidazione del danno competesse soltanto ai dipendenti dell'assicurazione, sicché la domanda del configurava una duplicazione delle prestazioni;
Pt_1
D. la parte della sentenza che aveva considerato che il compenso pattuito tra le parti avesse natura omnicomprensiva;
E. la parte della sentenza che aveva ritenuto la carenza di prova circa la fondatezza degli assunti attorei, pretermettendo il contenuto dei docc. 23 (circolare ISVASS) e
24 (compenso Unipol) nonché 25 (sentenza del Tribunale di Salerno);
F. la parte della sentenza che aveva rigettato le domande svolte in via subordinata ex art. 2028 c.c. e art. 2041 cc.
, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'avversa impugnazione, in CP_1
quanto mera ripetizione delle allegazioni di primo grado e totalmente infondata, ed ha proposto appello incidentale avverso la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale svolta in primo grado.
Proponeva inoltre l'appellata domanda di condanna dell'attore al risarcimento dei danni per lite temeraria. pagina 8 di 12 Instaurato il contradditorio, la causa perveniva, in trattazione scritta, all'udienza del
6.5.2025 ed ivi era assegnata in decisione con ordinanza in pari data, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
La presente decisione è stata poi assunto nella camera di consiglio odierna.
&&&
L'appello principale e l'appello incidentale vanno entrambi rigettati.
Per quanto attiene all'impugnazione principale, non affetta da vizi che ne comportino la dichiarazione di inammissibilità e dunque esaminabile nel merito, deve osservarsi che il primo Giudice ha correttamente operato la ricostruzione del rapporto negoziale intercorso tra il e la Compagnia, escludendo che vi sia evidenza in atti dell'aver Pt_1
l'odierno appellante svolto a favore di attività diversa, in aggiunta a quella CP_1
demandatagli quale perito incaricato di accertare e stimare i sinistri oggetto di denuncia per il ramo “Non Auto”.
Pacifico è che per tale attività sia stato retribuito in conformità agli accordi Pt_1
contrattuali e nulla viene infatti richiesto.
La domanda svolta dall'odierno appellante trova fondamento nell'allegazione di aver egli rivestito (anche) la qualità di liquidatore dei danni: non vi è sul punto alcuna evidenza documentale che comprovi l'effettivo svolgimento di tale attività ed CP_1
ha chiarito che il , a seguito dell'adozione della procedura di “pronta Pt_1
liquidazione del danno”, si era limitato, in alcuni casi, a raccogliere le dichiarazioni di adesione degli assicurati alla stima dei danni prospettata dal perito accertatore, con trasmissione del relativo modulo sottoscritto dai soggetti interessati e salva ogni valutazione della Compagnia.
Mal si comprende quindi come il possa, in virtù di ciò, ritenere di aver svolto Pt_1
attività ulteriore rispetto a quella concretamente demandatagli dalla Compagnia.
ha inoltre comprovato documentalmente come l'attività di liquidazione dei CP_1
sinistri fosse riservata a propri dipendenti. pagina 9 di 12 Né ha fondamento il riferimento effettuato dall'appellante al contenuto dei documenti richiamati (docc. 23 circolare ISVASS e 24 compenso Unipol nonché 25 sentenza del
Tribunale di Salerno) che afferiscono, quanto alla Circolare Isvass, a mere indicazioni dell'organo di controllo, quanto al compenso Unipol al rapporto intercorso tra il Pt_1
ed altra Compagnia, ed infine, quanto alla sentenza del Tribunale di Salerno, a vicenda del tutto diversa da quella in esame.
Da ultimo, va osservato che tra le produzioni dell'attore vi sono anche alcuni incarichi relativi al ramo e quindi non contemplati nell'odierno contenzioso. CP_6
Non vi è dunque alcuna ragione per discostarsi dal buon ritenere del Tribunale che ha ritenuto non comprovata la sussistenza di ulteriore attività da parte del a favore Pt_1
della Compagnia ed “omnicomprensivo” il corrispettivo pattuito tra le parti e regolamento corrisposto all'odierno appellante.
Del resto, non va pretermesso che, ove il nel corso della protratta collaborazione Pt_1
con la Compagnia, si fosse in concreto visto demandare lo svolgimento di ulteriore attività rispetto a quella concordata, ben avrebbe potuto e dovuto rivendicare il relativo compenso in corso di rapporto.
Infine, in virtù di tutto quanto sopra esposto, è del tutto evidente la natura meramente esplorativa della CTU il cui ingresso è stato richiesto dall'attore.
Quanto all'appello incidentale, come bene messo in evidenza dal primo Giudice, l'unica vicenda alla quale sarebbe ricollegato il comportamento dannoso del è quella in Pt_1
relazione alla quale l'odierno appellante ha versato in atti un documento di scuse sottoscritto dagli assicurati (rectius dall'assicurato e dalla di lui moglie), sicché, a maggior ragione, la mail inviata dal ad un numero indefinito di destinatari, Pt_1
come correttamente evidenziato dal Tribunale, assume il valore di un colorito sfogo da parte del . Pt_1
Il danno lamentato dalla non sussiste né in punto an né in punto quantum, CP_4
non essendoci infine idonea prova in atti a sostegno della domanda risarcitoria svolta da pagina 10 di 12 in via riconvenzionale in primo grado e riproposta innanzi alla Corte sotto CP_1
forma di appello incidentale.
Non ricorrono neppure i presupposti onde dar corso all'accoglimento della domanda svolta da di condanna del al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 CP_1 Pt_1
III comma c.p.c., non potendosi nel caso di specie ravvisare in alcun modo il dedotto abuso del mezzo processuale.
Conseguono, pertanto, le statuizioni di cui in dispositivo.
Alla luce della reciproca soccombenza delle parti, anche le spese del presente grado possono essere tra le medesime integralmente compensate (cfr. Cass. civ. sez. VI n.
30076/2022).
Va, da ultimo, dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex. art. 13 comma 1 quater DPR 30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale rispettivamente proposti da ed Parte_1 [...]
Controparte_3
, avverso la sentenza del n. 2028/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data
[...]
25.2.2024, pubblicata il 26.2.2024 così provvede:
1. rigetta sia l'appello principale che l'appello incidentale;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
3. accerta la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30.05.2002 n. 115 e successive modifiche.
Così deciso in Milano il 13.5.2025. pagina 11 di 12 Il Consigliere est.
Maria Carla Rossi
La Presidente
Laura Sara Tragni
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Sara Tragni Presidente dr. Maura Caterina Barberis Consigliere dr. Maria Carla Rossi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2702/2024 promossa in grado d'appello, da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA SOTTOCORNO, 2 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. ROSSETTI
STEFANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
- Controparte_1
(C.F. Controparte_2
, elettivamente domiciliata in PIAZZA BELGIOIOSO, 2 20121 MILANO P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. FERRONI ALESSANDRA MARIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente agli avv.ti GRIPPO EMANUELE,
BIAGIOLI STEFANO e SARTORI SILVIA
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE pagina 1 di 12 avente ad oggetto: Altri contratti d'opera – appello avverso la sentenza n. 2028/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 25.2.2024, pubblicata il 26.2.2024 – non notificata.
Causa rimessa in decisione, a seguito di trattazione scritta, con ordinanza del 6.5.2025 e poi decisa nella camera di consiglio del 13.5.2025 sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento del gravame proposto ed in riforma della sentenza n. 2028/2024, emessa dal Tribunale di Milano, sezione V civile, Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, all'esito del giudizio rubricato al n. r.g.
47413/2021, pubblicata in data 26 febbraio 2024 e NON notificata, e ammessa ed espletata CTU, così giudicare:
- dichiarare che l'appellata Compagnia d'Assicurazione, per la figura e attività di perito liquidatore, in via principale per gli incarichi conferiti oppure in via subordinata per la dedotta fattispecie di gestione di affari altrui o, comunque, in via ulteriormente subordinata , per la proposta azione di arricchimento senza causa, è tenuta al pagamento, in favore dell'Attore, del compenso o quantomeno dell'indennizzo della somma di euro 736.107,05 o, comunque nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, anche in via equitativa, oltre spese forfettarie ed oneri di legge (iva, contributo inps e ritenuta d'acconto);
- e, per l'effetto condannare L'Appellata Compagnia al pagamento, in favore del sig. , della somma di corrispettivo o quantomeno di indennizzo per Parte_1
€ 736.107,05 s.e.o., e comunque nella complessiva somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre spese forfettarie ed oneri di legge (iva, contributo inps e ritenuta d'acconto)
- oltre interessi legali moratori dal singolo incarico dovuto al saldo effettivo nonché rivalutazione monetaria e maggior danno, o quantomeno dalla prima diffida;
pagina 2 di 12 - respingere ogni difesa, richiesta e appello incidentale della Compagnia
d'Assicurazione per essere inammissibili, improponibili, infondate in fatto e in diritto, oltre che priva di riscontro e prova;
- con vittoria di spese e competenze anche del doppio grado, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione e per l'espletamento della CTU, e della prova orale così come richieste in primo grado e qui ripresentate e trascritte al paragrafo 49 della citazione a cui si rinvia.”
Per
[...]
: Controparte_3
“Pertanto, insiste affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni CP_1
contraria istanza, voglia:
1. rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig. perché infondato in Pt_1
fatto e in diritto, oltre che sfornito di prova, per le ragioni esposte in narrativa;
2. in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformulare la Sentenza per quanto di ragione e per l'effetto:
– accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del Sig.
per le condotte descritte in comparsa di costituzione e risposta nonché nei Pt_1
successivi atti depositati nell'interesse della società e, per l'effetto, condannare l'Attore al risarcimento dei conseguenti danni, sia patrimoniali che non patrimoniali in favore di
, pari a non meno di Euro 1.000.000,00 oltre rivalutazione monetaria e CP_1
interessi, ovvero per la diversa maggiore o minore somma risultante in corso di causa o liquidata dal Giudice anche in via equitativa;
- condannare il Sig. al pagamento in favore della Società di una somma a Pt_1
titolo di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi anche d'ufficio e in via equitativa;
pagina 3 di 12 - condannare il sig. al pagamento in favore della società delle spese legali Pt_1
e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre alle spese forfettarie, IVA e CPA e successive occorrende.
richiama comunque ogni istanza, eccezione e deduzione svolta in primo grado, CP_1
che non possono in alcun modo reputarsi rinunciate e che quivi si reiterano integralmente, nonché i documenti tutti ivi prodotti.
Nella denegata ipotesi in cui si reputasse di accogliere le istanze istruttorie dell'Appellante e, in ogni caso, ove si ritenesse opportuno in relazione all'appello incidentale proposto dalla scrivente difesa, si reiterano, in via istruttoria, le istanze di cui alla Memoria ex art. 183 VI co. C.p.c., acquisita al processo, nonché di essere ammessi a prova contraria sulle istanze avversarie. Si contesta la richiesta di CTU avversaria in quanto meramente esplorativa.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza n. 2028/2024 con la quale il Tribunale di Milano in data 25.2.2024 ha così provveduto:
“1) rigetta le domande tutte formulate dall'attore, , nei confronti della Parte_1
convenuta, Controparte_4
; 2) rigetta tutte le domande formulate in via riconvenzionale da
[...]
parte convenuta nei confronti dell'attore ; 3) compensa tra le parti le Parte_1
spese di lite, stante la reciproca soccombenza delle stesse”.
La vicenda processuale:
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la Parte_1 [...]
(di Controparte_4
qui innanzi anche solo o la onde sentirla condannare in via CP_1 CP_4
principale, per gli incarichi conferiti, o in via subordinata, per la dedotta fattispecie di gestione d'affari altrui o comunque, in via gradata, in virtù di arricchimento senza causa, pagina 4 di 12 a pagare quale compenso od indennizzo, la somma di € 736.107,05, o la maggior o minor somma risultante di giustizia, oltre interessi moratori dal singolo incarico e rivalutazione quantomeno dalla prima diffida.
Deduceva il a sostegno della domanda: Pt_1
- di aver svolto sin dall'inizio del 2013 su incarichi della convenuta, singolarmente conferiti e formalizzati, servizi concernenti l'attività di verifica, accertamento e stima dei sinistri e danni “Non Auto” mediante rilievi e sopralluoghi, in base alle denunce dei contraenti;
- di aver svolto altresì, a partire dal luglio del 2013 sempre a favore di , CP_1
anche l'ulteriore attività peritale di liquidazione del danno, attività da considerarsi diversa e successiva rispetto alla ridetta attività, in quanto consistente nella prestazione di servizi riguardanti la disamina delle polizze assicurative, la verifica delle condizioni contrattuali ai fini della copertura dei danni, nonché nella negoziazione e trattativa stragiudiziale dell'ammontare dei danni “Non Auto”, oltre che nella raccolta degli IBAN dei clienti, con predisposizione dei singoli atti di quietanza, in nome e per conto della Compagnia di Assicurazione;
- che il rapporto con la si interrompeva nel giugno del 2021, per volontà CP_1
della Compagnia che già, inspiegabilmente, nell'aprile dello stesso anno, aveva sospeso il rapporto in essere con l'attore;
- che aveva corrisposto al gli onorari concordati, su base CP_1 Pt_1
scaglionata, per l'attività di perito accertatore, mentre aveva omesso del tutto il pagamento dei corrispettivi in relazione all'ulteriore attività come sopra descritta, compensi dei quali chiedeva dunque al Tribunale la liquidazione sulla scorta degli stessi parametri utilizzati per la prima delle due attività, sicché, avendo il Pt_1
svolto l'attività non retribuita di liquidatore in 7.650 sinistri, la richiesta in citazione rappresentava il giusto corrispettivo o, in subordine un equo indennizzo ex art. 2028 c.c. o ex art. 2041 e 2042 c.c. pagina 5 di 12 Da qui la svolta domanda.
si costituiva in giudizio contestando le avverse domande e più in particolare, CP_1
deducendo:
- l'intervenuta prescrizione - quantomeno fino al 5.5.2018 – ai sensi del disposto dell'art. 2956 c.c. delle somme richieste;
- negando che il avesse mai svolto l'attività di liquidazione dei danni, Pt_1
trattandosi di attività riservata ai soli dipendenti della Compagnia, unici soggetti in possesso delle credenziali e delle necessarie autorizzazioni di accesso ai servizi informatici di;
CP_1
- che, al più, aveva proceduto a redigere il modulo di liquidazione Pt_1
amichevole denominato “atto di liquidazione del danno”, salva approvazione (a seguito delle necessarie verifiche) da parte della mandante;
- che la quantificazione della somma richiesta era in ogni caso del tutto arbitraria, in quanto operata unilateralmente dall'attore;
- che il rapporto con l'attore si era interrotto a causa delle gravissime condotte dal medesimo tenute, comportamenti che avevano procurato ingenti danni economici e di immagine alla Compagnia.
Pertanto, concludeva chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa nonché, in via CP_1
riconvenzionale, la condanna dell'attore al risarcimento dei danni nella misura €
1.000.000,00 o nella diversa ritenuta di giustizia.
Il Tribunale, come si è sopra riportato, ha rigettato entrambe le domande, fondando la propria decisione - quanto a quelle attoree - ritenendone l'infondatezza, atteso:
- che la convenuta Compagnia aveva fornito ampia dimostrazione di come la competenza alla liquidazione del danno spettasse in via esclusiva ai liquidatori della società, mentre la documentazione offerta in comunicazione dal Pt_1
dimostrava al più che l'attività di natura aggiuntiva o tale qualificata dal , Pt_1
era consistita nel fatto che, in sede di accertamento e di valutazione dei danni, se pagina 6 di 12 l'assicurato concordava sull'ammontare del risarcimento accettando la valutazione del perito, costui ne doveva dare notizia ad ricevendo la sottoscrizione CP_1
dell'interessato e trasmettendola alla società, il tutto in ogni caso “con espressa riserva da parte dell'incaricato della Compagnia di approvazione e ratifica della
Mandante”,
- che i compensi percepiti dal dovevano ritenersi comprensivi anche di Pt_1
quest'ultima attività, in quanto costituente un possibile esito del procedimento di accertamento del danno demandato al , attività in relazione alla quale Pt_1
l'attore era pacificamente sempre stato retribuito;
- che la domanda svolta dall'attore concretizzava dunque una duplicazione tipologica dell'attività al medesimo demandata e non un'attività di natura diversa;
- che la domanda principale era infondata al pari di quelle subordinate, giacché, quanto alla negotiorum gestio non vi era prova del fatto che il dominus era stato impossibilito a svolgere l'attività in oggetto;
- che l'azione di ingiustificato arricchimento poteva trovare luogo soltanto quale azione residuale, mentre nella specie il aveva esercitato l'azione concessa Pt_1
dall'ordinamento;
- che, da ultimo, i documenti offerti in comunicazione concernevano attività svolte dal per il Ramo Auto (doc. 23) o a favore di altra Compagnia (doc 24). Pt_1
Quanto al rigetto della domanda riconvenzionale di il Tribunale fondava il CP_5
proprio convincimento sul rilievo che l'unica condotta grave a carico del , della Pt_1
quale vi era traccia in atti, era di fatto scriminata dalla lettera di scuse del soggetto contro la quale si assumeva che la medesima fosse stata attuata (doc. 12 convenuta) e pertanto la mail del 3.6.2021 non poteva in concreto assurgere a condotta lesiva nei termini descritti dalla Compagnia.
Avverso la già menzionata sentenza ha proposto appello principale ed Parte_1
appello incidentale . CP_1
pagina 7 di 12 Con l'appello principale il impugna: Pt_1
A. la parte della sentenza nella quale il Tribunale aveva limitato l'attività svolta dal a favore di esclusivamente a quella di trattativa con l'assicurato Pt_1 CP_1
ed alla conseguente stima del danno;
B. la parte della sentenza ove il Tribunale aveva affermato che l'attività di natura aggiuntiva o tale qualificata dal , era consistita nel fatto che in sede di Pt_1
valutazione dei danni, se l'assicurato concordava sull'ammontare del risarcimento accettando la valutazione del perito, questi ne doveva dare notizia ad , CP_1
ricevendo la sottoscrizione dell'interessato e trasmettendola alla società, il tutto in ogni caso “con espressa riserva da parte dell'incaricato della Compagnia di approvazione e ratifica della Mandante”;
C. la parte della sentenza ove si affermava che l'attività di liquidazione del danno competesse soltanto ai dipendenti dell'assicurazione, sicché la domanda del configurava una duplicazione delle prestazioni;
Pt_1
D. la parte della sentenza che aveva considerato che il compenso pattuito tra le parti avesse natura omnicomprensiva;
E. la parte della sentenza che aveva ritenuto la carenza di prova circa la fondatezza degli assunti attorei, pretermettendo il contenuto dei docc. 23 (circolare ISVASS) e
24 (compenso Unipol) nonché 25 (sentenza del Tribunale di Salerno);
F. la parte della sentenza che aveva rigettato le domande svolte in via subordinata ex art. 2028 c.c. e art. 2041 cc.
, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'avversa impugnazione, in CP_1
quanto mera ripetizione delle allegazioni di primo grado e totalmente infondata, ed ha proposto appello incidentale avverso la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale svolta in primo grado.
Proponeva inoltre l'appellata domanda di condanna dell'attore al risarcimento dei danni per lite temeraria. pagina 8 di 12 Instaurato il contradditorio, la causa perveniva, in trattazione scritta, all'udienza del
6.5.2025 ed ivi era assegnata in decisione con ordinanza in pari data, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
La presente decisione è stata poi assunto nella camera di consiglio odierna.
&&&
L'appello principale e l'appello incidentale vanno entrambi rigettati.
Per quanto attiene all'impugnazione principale, non affetta da vizi che ne comportino la dichiarazione di inammissibilità e dunque esaminabile nel merito, deve osservarsi che il primo Giudice ha correttamente operato la ricostruzione del rapporto negoziale intercorso tra il e la Compagnia, escludendo che vi sia evidenza in atti dell'aver Pt_1
l'odierno appellante svolto a favore di attività diversa, in aggiunta a quella CP_1
demandatagli quale perito incaricato di accertare e stimare i sinistri oggetto di denuncia per il ramo “Non Auto”.
Pacifico è che per tale attività sia stato retribuito in conformità agli accordi Pt_1
contrattuali e nulla viene infatti richiesto.
La domanda svolta dall'odierno appellante trova fondamento nell'allegazione di aver egli rivestito (anche) la qualità di liquidatore dei danni: non vi è sul punto alcuna evidenza documentale che comprovi l'effettivo svolgimento di tale attività ed CP_1
ha chiarito che il , a seguito dell'adozione della procedura di “pronta Pt_1
liquidazione del danno”, si era limitato, in alcuni casi, a raccogliere le dichiarazioni di adesione degli assicurati alla stima dei danni prospettata dal perito accertatore, con trasmissione del relativo modulo sottoscritto dai soggetti interessati e salva ogni valutazione della Compagnia.
Mal si comprende quindi come il possa, in virtù di ciò, ritenere di aver svolto Pt_1
attività ulteriore rispetto a quella concretamente demandatagli dalla Compagnia.
ha inoltre comprovato documentalmente come l'attività di liquidazione dei CP_1
sinistri fosse riservata a propri dipendenti. pagina 9 di 12 Né ha fondamento il riferimento effettuato dall'appellante al contenuto dei documenti richiamati (docc. 23 circolare ISVASS e 24 compenso Unipol nonché 25 sentenza del
Tribunale di Salerno) che afferiscono, quanto alla Circolare Isvass, a mere indicazioni dell'organo di controllo, quanto al compenso Unipol al rapporto intercorso tra il Pt_1
ed altra Compagnia, ed infine, quanto alla sentenza del Tribunale di Salerno, a vicenda del tutto diversa da quella in esame.
Da ultimo, va osservato che tra le produzioni dell'attore vi sono anche alcuni incarichi relativi al ramo e quindi non contemplati nell'odierno contenzioso. CP_6
Non vi è dunque alcuna ragione per discostarsi dal buon ritenere del Tribunale che ha ritenuto non comprovata la sussistenza di ulteriore attività da parte del a favore Pt_1
della Compagnia ed “omnicomprensivo” il corrispettivo pattuito tra le parti e regolamento corrisposto all'odierno appellante.
Del resto, non va pretermesso che, ove il nel corso della protratta collaborazione Pt_1
con la Compagnia, si fosse in concreto visto demandare lo svolgimento di ulteriore attività rispetto a quella concordata, ben avrebbe potuto e dovuto rivendicare il relativo compenso in corso di rapporto.
Infine, in virtù di tutto quanto sopra esposto, è del tutto evidente la natura meramente esplorativa della CTU il cui ingresso è stato richiesto dall'attore.
Quanto all'appello incidentale, come bene messo in evidenza dal primo Giudice, l'unica vicenda alla quale sarebbe ricollegato il comportamento dannoso del è quella in Pt_1
relazione alla quale l'odierno appellante ha versato in atti un documento di scuse sottoscritto dagli assicurati (rectius dall'assicurato e dalla di lui moglie), sicché, a maggior ragione, la mail inviata dal ad un numero indefinito di destinatari, Pt_1
come correttamente evidenziato dal Tribunale, assume il valore di un colorito sfogo da parte del . Pt_1
Il danno lamentato dalla non sussiste né in punto an né in punto quantum, CP_4
non essendoci infine idonea prova in atti a sostegno della domanda risarcitoria svolta da pagina 10 di 12 in via riconvenzionale in primo grado e riproposta innanzi alla Corte sotto CP_1
forma di appello incidentale.
Non ricorrono neppure i presupposti onde dar corso all'accoglimento della domanda svolta da di condanna del al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 CP_1 Pt_1
III comma c.p.c., non potendosi nel caso di specie ravvisare in alcun modo il dedotto abuso del mezzo processuale.
Conseguono, pertanto, le statuizioni di cui in dispositivo.
Alla luce della reciproca soccombenza delle parti, anche le spese del presente grado possono essere tra le medesime integralmente compensate (cfr. Cass. civ. sez. VI n.
30076/2022).
Va, da ultimo, dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex. art. 13 comma 1 quater DPR 30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale rispettivamente proposti da ed Parte_1 [...]
Controparte_3
, avverso la sentenza del n. 2028/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data
[...]
25.2.2024, pubblicata il 26.2.2024 così provvede:
1. rigetta sia l'appello principale che l'appello incidentale;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
3. accerta la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30.05.2002 n. 115 e successive modifiche.
Così deciso in Milano il 13.5.2025. pagina 11 di 12 Il Consigliere est.
Maria Carla Rossi
La Presidente
Laura Sara Tragni
pagina 12 di 12