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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/11/2025, n. 5546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5546 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
Dr.ssa VE LI Presidente
Dr.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dr.ssa TA NN Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2459/2022 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa
DA
, nata a [...] l'[...] ( , rappr. e Parte_1 C.F._1
dif. per procura in atti dall'Avv. Marina Giuffrida, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] ( , CP_1 C.F._2
rappr. e dif. per procura in atti dall'Avv. Antonio Gullotta, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato Resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 22/10/2025, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno contratto matrimonio a Catania (CT) il Parte_1 CP_1
31.05.2007, iscritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, nell'anno 2007, n.
173, parte 1. Dalla loro unione sono nati i figli , il 27/09/2002, Persona_1 Per_2
, l'08/05/2004, e , nata il [...].
[...] Persona_3
Con ricorso depositato in data 17.02.2022, chiedeva la separazione Parte_1
personale dal coniuge, con addebito a carico del marito, deducendo l'irreversibilità della crisi coniugale e il venir meno dell'affectio coniugalis. Domandava l'affidamento dei figli con assegnazione della casa coniugale in suo favore, e di stabilire un assegno di mantenimento a carico del di euro 600,00 mensili complessivi per i figli, nonché un CP_1
assegno di mantenimento di euro 200,00 in suo favore.
Si costituiva in giudizio il quale, pur aderendo alla domanda di CP_1 separazione, si opponeva all'addebito richiesto a suo carico e alle ulteriori richieste avanzate dalla ricorrente. Chiedeva dichiararsi l'addebito a carico della moglie,
l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso il padre e l'assegnazione a sé della casa coniugale. Domandava, inoltre, il rigetto della richiesta di mantenimento in favore della ricorrente e che l'obbligo di mantenimento dei figli fosse determinato in misura equitativa tra i coniugi, oltre alla metà delle spese straordinarie.
All'udienza del 05.07.2022 il Presidente, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, procedeva all'ascolto della minore . Quindi con Persona_3
ordinanza del 07.07.2022 venivano adottati i chiesti provvedimenti provvisori ed urgenti di seguito riportati: “Affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con Persona_3
collocamento presso la madre, nella casa familiare;
disciplina il diritto dovere di visita del padre come in parte motiva. Pone a carico di un contributo per il CP_1
mantenimento dei tre figli di complessivi € 570,00 mensili (190,00 € ciascuno), rivalutabili secondo l'indice Istat, da versare a entro giorno 5 di ogni mese, oltre Parte_1 spese straordinarie al 50 %, a far data dalla domanda, detratto quanto versato. Ogni altra domanda rigettata.”.
Con successiva Ordinanza del 16.05.2025, a modifica parziale della precedente, veniva revocato, con decorrenza dall'udienza del 22.3.2023, il contributo di mantenimento per il figlio , divenuto economicamente autosufficiente, e venivano assegnati i termini Per_1 per le memorie ex art. 183 comma 6 cpc.
Transitata la causa innanzi al subentrato G.I., all'udienza del 22.10.2025 le parti, presenti personalmente, precisavano congiuntamente le conclusioni e chiedevano di porre la causa in decisione sulla scorta delle condizioni concordate e versate in atti.
Il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il pubblico ministero chiedeva pronunziarsi la separazione dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi e , l'insuccesso Parte_1 CP_1 del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Quanto alle condizioni della separazione, vanno confermate quelle concordemente richieste dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, che qui di seguito si trascrivono:
“Le parti rappresentano che hanno raggiunto un accordo. Concordano sulla separazione,
i figli sono tutti e tre maggiorenni;
quanto all'entità del mantenimento, concordano nella misura di 150,00 mensili cadauno per (21 anni) e (18 anni), quindi in Per_2 Per_3
totale 300,00 euro a carico del padre, oltre al 50 % delle spese straordinarie, dando atto che sono entrambi studenti, mentre invece il figlio grande lavora e l'assegno è stato revocato a far data dal 22.3.2023. Le parti danno atto che l'A.U. è percepito per intero dalla madre e che il ha una invalidità lavorativa al 100% come risulta in atti e vive CP_1 con la pensione di invalidità erogata dall'Inps”.
Tali condizioni per come concordate dalle parti in seno al verbale di udienza di precisazione delle conclusioni, vanno integralmente condivise e recepite da questo Collegio non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
In ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza le spese processuali vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa scritta al n. 2459/2022 R.G., così statuisce:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni concordate tra le parti, riportate in parte motiva;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
- Ordina a cura della cancelleria la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania per l'annotazione nel registro degli atti di matrimonio dello Stato civile del Comune suddetto, atto N. 173, Parte 1, anno 2007.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale, il 7.11.25.
Il Giudice Est. Il Presidente
TA NN VE LI
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
Dr.ssa VE LI Presidente
Dr.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dr.ssa TA NN Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2459/2022 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa
DA
, nata a [...] l'[...] ( , rappr. e Parte_1 C.F._1
dif. per procura in atti dall'Avv. Marina Giuffrida, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] ( , CP_1 C.F._2
rappr. e dif. per procura in atti dall'Avv. Antonio Gullotta, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato Resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 22/10/2025, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno contratto matrimonio a Catania (CT) il Parte_1 CP_1
31.05.2007, iscritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, nell'anno 2007, n.
173, parte 1. Dalla loro unione sono nati i figli , il 27/09/2002, Persona_1 Per_2
, l'08/05/2004, e , nata il [...].
[...] Persona_3
Con ricorso depositato in data 17.02.2022, chiedeva la separazione Parte_1
personale dal coniuge, con addebito a carico del marito, deducendo l'irreversibilità della crisi coniugale e il venir meno dell'affectio coniugalis. Domandava l'affidamento dei figli con assegnazione della casa coniugale in suo favore, e di stabilire un assegno di mantenimento a carico del di euro 600,00 mensili complessivi per i figli, nonché un CP_1
assegno di mantenimento di euro 200,00 in suo favore.
Si costituiva in giudizio il quale, pur aderendo alla domanda di CP_1 separazione, si opponeva all'addebito richiesto a suo carico e alle ulteriori richieste avanzate dalla ricorrente. Chiedeva dichiararsi l'addebito a carico della moglie,
l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso il padre e l'assegnazione a sé della casa coniugale. Domandava, inoltre, il rigetto della richiesta di mantenimento in favore della ricorrente e che l'obbligo di mantenimento dei figli fosse determinato in misura equitativa tra i coniugi, oltre alla metà delle spese straordinarie.
All'udienza del 05.07.2022 il Presidente, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, procedeva all'ascolto della minore . Quindi con Persona_3
ordinanza del 07.07.2022 venivano adottati i chiesti provvedimenti provvisori ed urgenti di seguito riportati: “Affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con Persona_3
collocamento presso la madre, nella casa familiare;
disciplina il diritto dovere di visita del padre come in parte motiva. Pone a carico di un contributo per il CP_1
mantenimento dei tre figli di complessivi € 570,00 mensili (190,00 € ciascuno), rivalutabili secondo l'indice Istat, da versare a entro giorno 5 di ogni mese, oltre Parte_1 spese straordinarie al 50 %, a far data dalla domanda, detratto quanto versato. Ogni altra domanda rigettata.”.
Con successiva Ordinanza del 16.05.2025, a modifica parziale della precedente, veniva revocato, con decorrenza dall'udienza del 22.3.2023, il contributo di mantenimento per il figlio , divenuto economicamente autosufficiente, e venivano assegnati i termini Per_1 per le memorie ex art. 183 comma 6 cpc.
Transitata la causa innanzi al subentrato G.I., all'udienza del 22.10.2025 le parti, presenti personalmente, precisavano congiuntamente le conclusioni e chiedevano di porre la causa in decisione sulla scorta delle condizioni concordate e versate in atti.
Il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il pubblico ministero chiedeva pronunziarsi la separazione dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi e , l'insuccesso Parte_1 CP_1 del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Quanto alle condizioni della separazione, vanno confermate quelle concordemente richieste dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, che qui di seguito si trascrivono:
“Le parti rappresentano che hanno raggiunto un accordo. Concordano sulla separazione,
i figli sono tutti e tre maggiorenni;
quanto all'entità del mantenimento, concordano nella misura di 150,00 mensili cadauno per (21 anni) e (18 anni), quindi in Per_2 Per_3
totale 300,00 euro a carico del padre, oltre al 50 % delle spese straordinarie, dando atto che sono entrambi studenti, mentre invece il figlio grande lavora e l'assegno è stato revocato a far data dal 22.3.2023. Le parti danno atto che l'A.U. è percepito per intero dalla madre e che il ha una invalidità lavorativa al 100% come risulta in atti e vive CP_1 con la pensione di invalidità erogata dall'Inps”.
Tali condizioni per come concordate dalle parti in seno al verbale di udienza di precisazione delle conclusioni, vanno integralmente condivise e recepite da questo Collegio non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
In ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza le spese processuali vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa scritta al n. 2459/2022 R.G., così statuisce:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni concordate tra le parti, riportate in parte motiva;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
- Ordina a cura della cancelleria la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania per l'annotazione nel registro degli atti di matrimonio dello Stato civile del Comune suddetto, atto N. 173, Parte 1, anno 2007.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale, il 7.11.25.
Il Giudice Est. Il Presidente
TA NN VE LI