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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/02/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE FALLIMENTARE
Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona di:
Dott. Francesco Vigorito Presidente
Dott.ssa Giulia Sorrentino Giudice
Dott. Andrea Barzellotti Giudice Rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.01.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nell'ambito del P.U. n. 88 – 1/2024, e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, via Luigi Robecchi Brichetti, 6, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Paolo Teodoli, che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente al ricorso depositato il 09.10.2024.
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro – tempore. Controparte_1
Resistente – non costituito
Oggetto: liquidazione giudiziale.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 09.01.2025.
***
1. In rito Con ricorso depositato il 09.10.2024 ha – in particolare – prospettato che: Parte_1
- di essere creditrice della società per Euro 10.512,43 oltre rivalutazione monetaria e interessi in misura legale in ragione di sentenza n. 455/2020 del 23.09.2020 resa a definizione del procedimento n.r.g. 1838/2017 del Tribunale Ordinario di Civitavecchia – Sezione lavoro munita il 26.10.2020 di formula esecutiva;
- di aver presentato con esito negativo procedimento esecutivo individuale nei confronti della società resistente;
- l'insolvenza della società resistente.
Pertanto, parte ricorrente ha domandato a questo Tribunale di dichiarare “l'apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 33, D.lgs. n. 14/2019, dell'odierna società convenuta
[...]
(P.IVA/CF ) – n. REA RM-1451412, con sede in Bracciano, Controparte_1 P.IVA_1
190/192, in o legale rappresentante pro-tempore sig. CP_2
(CF: ), residente in [...]”.
[...] C.F._1
La società resistente – benché il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sino stati notificati ex art. 40, VII co., c.c.i.i. e per quanto anche parte ricorrente abbia comunque proceduto alla notifica ex art. 40, VIII co., c.c.i.i. – non si è costituita nel presente procedimento (cfr. acquisizione 11.10.2024).
2. Sulla natura commerciale dell'attività esercitata dalla società resistente e sulla pretesa creditoria della società ricorrente
La società resistente – iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese - ha quale oggetto sociale – in particolare – “la produzione e vendita di prodotti di cartotecnica, lavorazioni in pelle, legatoria, manutenzione restauro, difinfestazione e spolveratura di libri, riviste e materiale cartaceo”, di talché – a fronte del tipo di società, ossia una S.r.l.s. – e dell'oggetto sociale si ritiene che l'attività esercitata dalla società resistente è qualificabile – ex art. 2195 c.c. – quale attività commerciale.
Parte ricorrente ha – ex art. 2697, I co., c.c. – provato verosimilmente la sua pretesa creditoria nei confronti della società resistente a fronte della produzione di sentenza n. 455/2020 del 23.09.2020 resa a definizione del procedimento n.r.g. 1838/2017 del Tribunale Ordinario di Civitavecchia – Sezione lavora munita il 26.10.2020 di formula esecutiva.
3. Sul superamento delle soglie previste dalla disposizione ex art. 2, I co. lett. “d”, c.c.i.i.
Le disposizioni ex art. 2, I co. lett. “d”, e 121 c.c. pongono in capo all'impresa resistente l'onere della prova di possedere i requisiti per essere qualificata quale impresa minore, ossia impresa non soggetta a liquidazione.
Consegue a fronte della mancata costituzione della società resistente, che risulta assente la prova che questa trattasi di impresa minore, ossia non soggetta a liquidazione giudiziale – cfr. § 4 -.
Peraltro, risulta la presenza di un credito per Euro 521.466,21 vantato dall'
[...]
a titolo di debito erariale scaduto ed iscritto a ruolo, di talché risulta Controparte_3 superata la soglia di debiti scaduti per Euro 500.000,00 – ex art. 2, I co. lett. “d”, c.c.i.i. – e la soglia per Euro 30.000,00 quale soglia minima di debiti scaduti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
4. Sullo stato di insolvenza
Questo Tribunale ritiene secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità che lo stato di insolvenza “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale” (Cass., Sez. I civile, ordinanza 22.02.2022 n. 5856) e che lo stato di insolvenza “va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività” (Cass., Sez. I civile, ordinanza 03.03.2022 n. 7087).
Questo Collegio ritiene che parte ricorrente ha – ex art. 2697, I co., c.c. – provato lo stato di insolvenza della società resistente, in quanto:
- la società resistente non ha pagato il credito di parte ricorrente;
- la società non presenta dal 2020 i bilanci;
- l'esito negativo del procedimento esecutivo individuale presentato da parte ricorrente nei confronti della società resistente;
- l'esistenza di un rilevante debito per circa Euro 521.466,21 a titolo di debito erariale scaduto e iscritto a ruolo vantato dall' . Controparte_3
In ragione di detta evidenza si ritiene che la società resistente non ha un patrimonio e/o liquidità adeguata a adempiere con regolarità le obbligazioni contratte con conseguente stato di insolvenza.
***
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, ogni altra domanda o eccezione rigettata o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
Visti gli artt. 40, 41 e 49 c.c.i.i
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale della società (c.f. Controparte_1
) con sede in Bracciano (RM), via Principe di Napoli, 190/192; P.IVA_2
nomina
Giudice delegato il dott. Andrea Barzellotti;
nomina Curatore l'avv. Ilaria Pallotti ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione sia stata tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti il deposito del ricorso introduttivo il procedimento unitario n.r.g. 88 – 1/2024, nonché il deposito dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale laddove non sia stato già eseguito a norma dell'articolo 39; stabilisce
l'udienza dell'esame dello stato passivo l'udienza del 08.05.2025 h. 10.00 presso la sede del Tribunale Ordinario di Civitavecchia;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima della detta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del d.l. 31.05. 2010 n. 78 convertito dalla L. 30.07. 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze in ragione della disposizione ex art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115; ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza ex art. 45, I co., c.c.i.i. – entro il giorno successivo il suo deposito - al debitore, al creditore ricorrente, al curatore, ed al P.M. in Sede;
ordina alla cancelleria di trasmettere la presente sentenza ex art. 45, II co., c.c.i.i., entro il giorno successivo il suo deposito, all'Ufficio del Registro delle Imprese – ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta - ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. Così deciso nella camera di consiglio in Civitavecchia, il 30.01.2025
Il Presidente
dott. Francesco Vigorito
Il Giudice dott. Andrea Barzellotti