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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 881/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
OL GI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 529/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202470732374012178986424 I.C.I. 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti di Municipia s.p.a., Ricorrente_1 e Ricorrente_2, quali eredi di Nominativo_1, hanno impugnato l'intimazione ad adempiere n. 202470732374012178986424 notificata il 12.12.2024, con cui si chiede il pagamento della somma di euro 532,26 a titolo di ICI (anno 2009), deducendo la mancata notifica degli atti presupposti, la prescrizione della pretesa creditoria e l'insussistenza dei presupposti giustificativi della pretesa creditoria.
All'udienza del 10.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'intimazione di pagamento si inserisce in una più ampia fattispecie procedimentale che si snoda attraverso una serie di provvedimenti tra loro concatenati, ciascuno costituente il presupposto giuridico e fattuale dell'atto successivo, di talché l'assenza di uno di essi inficia, irrimediabilmente, il prosieguo dell'iter procedurale volto all'espropriazione forzata.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno dedotto di non avere ricevuto gli atti sottostanti a quello in contestazione.
Municipia s.p.a., pur avendo ricevuto la notifica dell'atto introduttivo, non si è costituita e, pertanto, non ha provato la circostanza contestata dalla controparte.
Il ricorso va quindi accolto.
Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'atto impugnato.
Condanna Municipia s.p.a. al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 350,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore delle parti ricorrenti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
OL GI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 529/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202470732374012178986424 I.C.I. 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti di Municipia s.p.a., Ricorrente_1 e Ricorrente_2, quali eredi di Nominativo_1, hanno impugnato l'intimazione ad adempiere n. 202470732374012178986424 notificata il 12.12.2024, con cui si chiede il pagamento della somma di euro 532,26 a titolo di ICI (anno 2009), deducendo la mancata notifica degli atti presupposti, la prescrizione della pretesa creditoria e l'insussistenza dei presupposti giustificativi della pretesa creditoria.
All'udienza del 10.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'intimazione di pagamento si inserisce in una più ampia fattispecie procedimentale che si snoda attraverso una serie di provvedimenti tra loro concatenati, ciascuno costituente il presupposto giuridico e fattuale dell'atto successivo, di talché l'assenza di uno di essi inficia, irrimediabilmente, il prosieguo dell'iter procedurale volto all'espropriazione forzata.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno dedotto di non avere ricevuto gli atti sottostanti a quello in contestazione.
Municipia s.p.a., pur avendo ricevuto la notifica dell'atto introduttivo, non si è costituita e, pertanto, non ha provato la circostanza contestata dalla controparte.
Il ricorso va quindi accolto.
Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'atto impugnato.
Condanna Municipia s.p.a. al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 350,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore delle parti ricorrenti.