TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/03/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
RG n. 21556/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass.,
Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 437 c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat
1 nella causa di cui al RG n. 21556/2024 promossa da:
, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa per legge Controparte_1
dall'Avvocatura dello Stato di , domiciliataria in via dell'Arsenale n. 21; CP_1
RICORRENTE in appello contro
, rappresentato e difeso dall'avv.to Daniele Micheletta Tità, presso il cui Controparte_2
studio in , via Brione n. 39 1, è elettivamente domiciliato in forza di procura speciale in atti CP_1
RESISTENTE
Oggetto: Appello ex art. 437 c.p.c., Opposizione ad ordinanza ingiunzione C.d.S.
Conclusioni precisate dalle parti all'udienza di discussione a mezzo trattazione scritta delli
11.03.2025, ore 8.30:
Per parte appellante:
“Si chiede dunque l'estinzione del giudizio a spese compensate”.
Parte appellata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, reiectis contrariis, dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto in quanto tardivo e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore del difensore odierno antistatario, con condanna altresì della controparte ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c., nel caso quest'ultima coltivi ulteriormente l'appello proposto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il ricorso oggetto del presente procedimento la proponeva Controparte_1
appello avverso la sentenza n. 2015/2024 del Giudice di Pace di con la quale era stato CP_1
accolto il ricorso di e conseguentemente erano stati annullati il verbale PTR Controparte_2
2 fermo amministrativo) e 172 comma 10 CdS (guida senza cinture di sicurezza), venendo mantenuta solamente la seconda sanzione contenuta nel secondo verbale che era stata emessa per la violazione dell'art. 169 comma 10 CdS (utilizzo delle mani durante la circolazione per allacciarsi la cintura).
Parte appellante, in particolare, contestava la fondatezza della sentenza appellata: 1) in relazione al primo verbale, nella parte in cui aveva ritenuto non fornita da parte dell'Amministrazione la prova della notifica dei propedeutici provvedimenti di fermo amministrativo, posto che in realtà spettava al soggetto sanzionato la prova della mancata notifica o dell'imprevedibilità dell'avvenuto fermo;
2) in relazione al secondo verbale, nella parte in cui aveva annullato la sanzione di cui all'art. 172 comma 10 CdS (guida senza cinture di sicurezza) ritenendo logicamente incompatibile la guida senza cinture di sicurezza allacciate con la sanzione di cui all'art. 169 comma 10 CdS (utilizzo delle mani durante la circolazione per allacciarsi la cintura), tesi tuttavia che secondo l'appellante non sarebbe condivisibile.
Si costituiva nel presente giudizio di appello , il quale eccepiva Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello per essere stato tardivamente notificato in data 03.12.2024 a fronte, tuttavia, di una notifica della sentenza eseguita dall'appellato in data 25.06.2024, con conseguente inosservanza dei termini perentori di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c.
Nelle note scritte conclusive ex art. 127 ter c.p.c. parte appellante prendeva atto dell'eccezione di tardività della notifica dell'atto di appello, affermando la difesa erariale di non essere stata informata della notifica della sentenza di primo grado da parte dell'assistita, con conseguente decorrenza del termine breve per appellare, e chiedeva pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio di appello con compensazione delle spese di lite.
2) Ciò posto, l'eccezione di tardività dell'appello risulta manifestamente fondata dal momento che in data 25.06.2024 parte appellata aveva notificato all'indirizzo pec dell'Amministrazione convenuta la sentenza di primo grado, con conseguente decorrenza del termine breve di 30 giorni per formulare l'eventuale impugnazione ex art. 326 c.p.c., termine che nel caso di specie risulta manifestamente non rispettato posto che il ricorso d'appello è stato depositato nella Cancelleria del Tribunale in data 29.11.2024.
L'appello, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo (Cass., ordinanza 11 febbraio 2021, n. 3550), con conseguente assorbimento dei motivi di impugnazione.
3 3) Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza di parte appellante non essendoci valide ragioni ex art. 92 c.p.c. per procedere alla compensazione, totale o parziale.
Esse sono liquidate in conformità ai valori minimi per tutte le fasi (scaglione sino ad € 5.200,00 alla luce del valore di causa dichiarato da parte appellante nel ricorso) in considerazione della modesta attività processuale svolta dalla difesa dell'appellato, ad eccezione del parametro relativo alla fase istruttoria per la quale nulla viene liquidato non essendo stata espletata la suddetta fase.
Va poi osservato come parte appellata abbia chiesto nelle note scritte conclusive la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., terzo comma, ma solamente nel caso in cui l'appellante avesse insistito nell'impugnazione, ipotesi tuttavia non sussistente, avendo l'appellante riconosciuto la tardività dell'appello.
Infine, stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, come da Cass., n. 9660/2019; n. 27867/2019 e Cass. S.U.
n. 4315/2020:
P. Q. M.
Il Tribunale in grado di appello, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, nel contraddittorio fra le parti,
Dichiara inammissibile l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata.
Condanna la alla refusione delle spese di lite del giudizio di appello a Controparte_1
favore di , spese che liquida in € 852,00 a titolo di compenso, oltre contributo Controparte_2
forfetario al 15%, Cpa ed Iva come per legge e successive occorrende.
Con distrazione a favore dell'avv.to Daniele Micheletta Tità che si è dichiarato antistatario.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Torino, addì 11.03.2025
Il Giudice
Luca Martinat
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2582002142 ed il verbale PTR 2582002143 emessi in data 22.12.2023 dalla Polizia Stradale di per le violazioni rispettivamente di cui all'art 214 comma 8 CdS (guida veicolo in stato di CP_1
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass.,
Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 437 c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat
1 nella causa di cui al RG n. 21556/2024 promossa da:
, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa per legge Controparte_1
dall'Avvocatura dello Stato di , domiciliataria in via dell'Arsenale n. 21; CP_1
RICORRENTE in appello contro
, rappresentato e difeso dall'avv.to Daniele Micheletta Tità, presso il cui Controparte_2
studio in , via Brione n. 39 1, è elettivamente domiciliato in forza di procura speciale in atti CP_1
RESISTENTE
Oggetto: Appello ex art. 437 c.p.c., Opposizione ad ordinanza ingiunzione C.d.S.
Conclusioni precisate dalle parti all'udienza di discussione a mezzo trattazione scritta delli
11.03.2025, ore 8.30:
Per parte appellante:
“Si chiede dunque l'estinzione del giudizio a spese compensate”.
Parte appellata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, reiectis contrariis, dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto in quanto tardivo e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore del difensore odierno antistatario, con condanna altresì della controparte ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c., nel caso quest'ultima coltivi ulteriormente l'appello proposto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il ricorso oggetto del presente procedimento la proponeva Controparte_1
appello avverso la sentenza n. 2015/2024 del Giudice di Pace di con la quale era stato CP_1
accolto il ricorso di e conseguentemente erano stati annullati il verbale PTR Controparte_2
2 fermo amministrativo) e 172 comma 10 CdS (guida senza cinture di sicurezza), venendo mantenuta solamente la seconda sanzione contenuta nel secondo verbale che era stata emessa per la violazione dell'art. 169 comma 10 CdS (utilizzo delle mani durante la circolazione per allacciarsi la cintura).
Parte appellante, in particolare, contestava la fondatezza della sentenza appellata: 1) in relazione al primo verbale, nella parte in cui aveva ritenuto non fornita da parte dell'Amministrazione la prova della notifica dei propedeutici provvedimenti di fermo amministrativo, posto che in realtà spettava al soggetto sanzionato la prova della mancata notifica o dell'imprevedibilità dell'avvenuto fermo;
2) in relazione al secondo verbale, nella parte in cui aveva annullato la sanzione di cui all'art. 172 comma 10 CdS (guida senza cinture di sicurezza) ritenendo logicamente incompatibile la guida senza cinture di sicurezza allacciate con la sanzione di cui all'art. 169 comma 10 CdS (utilizzo delle mani durante la circolazione per allacciarsi la cintura), tesi tuttavia che secondo l'appellante non sarebbe condivisibile.
Si costituiva nel presente giudizio di appello , il quale eccepiva Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello per essere stato tardivamente notificato in data 03.12.2024 a fronte, tuttavia, di una notifica della sentenza eseguita dall'appellato in data 25.06.2024, con conseguente inosservanza dei termini perentori di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c.
Nelle note scritte conclusive ex art. 127 ter c.p.c. parte appellante prendeva atto dell'eccezione di tardività della notifica dell'atto di appello, affermando la difesa erariale di non essere stata informata della notifica della sentenza di primo grado da parte dell'assistita, con conseguente decorrenza del termine breve per appellare, e chiedeva pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio di appello con compensazione delle spese di lite.
2) Ciò posto, l'eccezione di tardività dell'appello risulta manifestamente fondata dal momento che in data 25.06.2024 parte appellata aveva notificato all'indirizzo pec dell'Amministrazione convenuta la sentenza di primo grado, con conseguente decorrenza del termine breve di 30 giorni per formulare l'eventuale impugnazione ex art. 326 c.p.c., termine che nel caso di specie risulta manifestamente non rispettato posto che il ricorso d'appello è stato depositato nella Cancelleria del Tribunale in data 29.11.2024.
L'appello, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo (Cass., ordinanza 11 febbraio 2021, n. 3550), con conseguente assorbimento dei motivi di impugnazione.
3 3) Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza di parte appellante non essendoci valide ragioni ex art. 92 c.p.c. per procedere alla compensazione, totale o parziale.
Esse sono liquidate in conformità ai valori minimi per tutte le fasi (scaglione sino ad € 5.200,00 alla luce del valore di causa dichiarato da parte appellante nel ricorso) in considerazione della modesta attività processuale svolta dalla difesa dell'appellato, ad eccezione del parametro relativo alla fase istruttoria per la quale nulla viene liquidato non essendo stata espletata la suddetta fase.
Va poi osservato come parte appellata abbia chiesto nelle note scritte conclusive la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., terzo comma, ma solamente nel caso in cui l'appellante avesse insistito nell'impugnazione, ipotesi tuttavia non sussistente, avendo l'appellante riconosciuto la tardività dell'appello.
Infine, stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, come da Cass., n. 9660/2019; n. 27867/2019 e Cass. S.U.
n. 4315/2020:
P. Q. M.
Il Tribunale in grado di appello, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, nel contraddittorio fra le parti,
Dichiara inammissibile l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata.
Condanna la alla refusione delle spese di lite del giudizio di appello a Controparte_1
favore di , spese che liquida in € 852,00 a titolo di compenso, oltre contributo Controparte_2
forfetario al 15%, Cpa ed Iva come per legge e successive occorrende.
Con distrazione a favore dell'avv.to Daniele Micheletta Tità che si è dichiarato antistatario.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Torino, addì 11.03.2025
Il Giudice
Luca Martinat
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2582002142 ed il verbale PTR 2582002143 emessi in data 22.12.2023 dalla Polizia Stradale di per le violazioni rispettivamente di cui all'art 214 comma 8 CdS (guida veicolo in stato di CP_1