Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 27/04/2026, n. 7629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7629 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07629/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01395/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1395 del 2026, proposto da
NA IR, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bragagni, Marco Esposito, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Bragagni in Bologna, Strada Maggiore 31;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'Ottemperanza
ALLA SENTENZA PRONUNCIATA DALLA S.C. di CASSAZIONE resa in R.G. 2768/2024 – N. Sez. 4418/2024 – N. Raccolta Generale 32816/2024 pubblicata il 16 dicembre 2024, notificata per l’esecuzione in data 01.10.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. LI LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
Parte ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza in epigrafe indicata, resa nell’ambito del procedimento iscritto al n. RG 2768/2024 pubblicata il 16.12.204 pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione - notificata per l’esecuzione il 01.10.2025- con la quale la Suprema Corte ha condannato l’Amministrazione resistente a rimborsare in favore della Dott.ssa NA IR le spese di lite, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e spese generali al 15%.
All’esito della causa, la Corte ha infatti così disposto: “La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso; condanna le Amministrazioni ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e spese generali al 15%”.
Ad oggi, nonostante l’incontrovertibilità della sentenza, alla quale si aggiunge l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, l’amministrazione resistente non ha provveduto a quanto disposto alla citata pronuncia.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria di stile.
Alla camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Si ritengono sussistenti tutti i presupposti per l’accoglimento della domanda proposta della ricorrente Dott.ssa IR, in quanto: la declaratoria di improcedibilità del ricorso avanzato dalle Amministrazioni ricorrenti ha comportato il passaggio in giudicato della statuizione in rito e la condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità; la sentenza citata è stata regolarmente notificata in forma esecutiva alle controparti in data 01.10.2025 come da ricevute PEC allegate (DOC. 3 PEC notifica esecuzione sentenza); - ai fini della prova del passaggio in giudicato, parte ricorrente evidenzia che la Segreteria del Giudice di legittimità non rilascia la certificazione attestante il passaggio in giudicato delle pronunce rese dalla Corte di Cassazione e a tal riguardo, produce l’espressa richiesta inoltrata dalla difesa e indirizzata alla Cancelleria Sez. Lavoro della Suprema Corte Cassazione ed il relativo riscontro pervenuto (DOC. 4 PEC Consegna_Richiesta e relativo riscontro 10.09.2025) con cui veniva espressamente dichiarato (dall’Ufficio di Segreteria della Suprema Corte Sezione Lavoro) che: “la Corte di cassazione non rilascia il certificato di passato in giudicato”.
A fronte del giudicato promanante dalla sentenza di cui si chiede esecuzione, l’amministrazione non ha eccepito in giudizio l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturite dal predetto titolo giudiziale, né ha fornito alcuna giustificazione in merito all’inerzia serbata.
Deve pertanto essere dichiarato l'obbligo dell’amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
Si nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’area competente, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza de qua nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto della natura essenzialmente esecutiva del presente giudizio e del concreto impegno difensionale, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per l'esecuzione mobiliare (cfr. Cons. St., VII, n. 4029/2025 e n. 1247/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
1) ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
2) nomina quale Commissario ad acta, il Direttore generale area competente il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza in parola nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente;
3) condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi Euro 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA IT, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
LI LA, Consigliere, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| LI LA | IA IT |
IL SEGRETARIO