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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 2763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2763 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4552/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Benevento, n. 1557/2020 del 24.10 – 9.11.2020
e vertente
TRA
(c. f.: ), Parte_1 P.IVA_1
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), elettivamente domiciliati in Benevento, Viale C.F._2
degli Atlantici, 65/A, nello studio degli avv.ti CAPUTO IOLANDA (c.f.:
) e (c.f. C.F._3 Parte_3 che li rappresentano e difendono per procura in C.F._4
atti appellante
e
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2
Milano, via Caldera, 21, nello studio dell'Avv. BORDIGA FRANCESCO
(c.f. ), che la rappresenta e difende giusta procura in C.F._5
atti appellata
con l'intervento di
(c.f. , rappresentata dalla procuratrice CP_2 P.IVA_3
mandataria rappresentata e difesa dall' avv. Controparte_1
BORDIGA FRANCESCO (c.f. ) C.F._5
con l'ulteriore intervento di
(c.f.: ), quale società incorporante Controparte_3 P.IVA_4
rappresentata dalla procuratrice mandataria CP_2 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. BORDIGA Controparte_1
FRANCESCO (c.f. ) C.F._5
Conclusioni delle parti: all'udienza del 4.4.2025, gli appellanti così
concludevano, richiamando le conclusioni dell'atto di appello: Piaccia
all'adita Corte di appello di Napoli, contrariis reiectis:
✓ In via principale:
- accogliere il presente appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e per
l'effetto, in riforma della gravata sentenza, revocare il decreto ingiuntivo n.
389/2017 ed accogliere la proposta opposizione;
2 - dichiarare non dovuta la somma di € 326.279,42 di cui alla sentenza impugnata
e per l'effetto accertare e dichiarare la minor somma dovuta di cui alla seconda
ipotesti formulata dal CTU, dott. , nel suo elaborato peritale;
Per_1
- condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze dei due gradi di
giudizio con distrazione in favore dei difensori anticipatari.
l'interventrice così concludeva: voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita,
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e/o allegazione, così giudicare:
nel merito: in via principale, rigettare tutte le domande proposte dagli appellanti
sig.ri e perché inammissibili ed infondate, e Parte_1 Parte_2
confermare il capo di condanna nei loro confronti della sentenza n. 1557/2020,
emessa in data 9 novembre 2020 dal Tribunale di Benevento integralmente e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 389/2017 emesso in data 6 marzo
2017 dal Tribunale di Benevento;
- sempre in via principale, rigettare le eccezioni sollevate da
[...]
perché inammissibili ed infondate e per l'effetto Controparte_4
confermare il capo di condanna nei suoi confronti della sentenza n. 1557/2020,
emessa in data 9 novembre 2020 dal Tribunale di Benevento;
- in subordine, condannare la società Controparte_4
al pagamento della diversa somma che dovesse risultare dovuta,
[...]
oltre agli interessi al tasso convenzionale di mora, ovvero, in subordine, al tasso
di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dal dovuto al saldo;
sempre in subordine, condannare i sigg. e al Controparte_4 Parte_2
pagamento della diversa somma che dovesse risultare dovuta, oltre agli interessi
al tasso convenzionale di mora, ovvero, in subordine, al tasso di cui all'art. 1284,
comma 4, c.c., dal dovuto al saldo;
3 - in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di tutti i gradi di giudizio,
aumentati di spese generali, c.p.a. e iva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. e, per essa, UN (poi Controparte_5 Controparte_6
con ricorso del 19.11.2015 chiese al Tribunale di CP_7 CP_1
Benevento l'emissione di un decreto ingiuntivo per € 379.721,71, oltre interessi al tasso convenzionale con decorrenza dall'8.9.2016 e sino al soddisfo, nei confronti della e dei Controparte_4 Parte_1
fideiussori e , quale saldo dovuto per il Parte_1 Parte_2
mancato rientro dai fidi concessi.
§ 2. Il Tribunale, in accoglimento dell'istanza, emise l'ingiunzione con decreto datato 2.3.2017, avverso il quale proposero opposizione la
[...]
ed i due fideiussori. A sostegno dell'opposizione, gli attori – CP_4
per quanto ancora rilevi in questo grado di giudizio – lamentarono l'indebita contabilizzazione di interessi debitori ad un tasso ultralegale,
l'applicazione indebita di interessi anatocistici ed usurari, il computo di giorni valuta e spese non dovute in quanto non contrattualmente previste;
e, quanto ai fideiussori, la nullità delle obbligazioni contratte,
per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede in capo alla creditrice per aver continuato a far credito alla debitrice principale senza chiedere autorizzazione e per la decadenza connessa alla mancata tempestiva azione nei termini di legge.
§ 3. Instaurato il contraddittorio ed espletata una CTU contabile, dopo l'intervento in causa della quale cessionaria del Controparte_1
credito, il tribunale decise la causa con la sentenza oggi impugnata, con
4 cui respinse l'opposizione proposta dai fideiussori, confermando, nei loro confronti, il decreto ingiuntivo, di cui dichiarò l'esecutorietà,
condannando i due opponenti al pagamento delle spese, comprese quelle di CTU;
accolse, invece, in parte l'opposizione della debitrice principale,
revocando nei confronti della stessa il decreto ingiuntivo e condannandola al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di € 326.279,42, oltre interessi convenzionali dall'1.3.2015 al soddisfo, e compensando le spese di lite.
§ 3.1. A fondamento della decisione, il tribunale di Benevento ha,
innanzitutto, qualificato le fideiussioni rilasciate da e Parte_1
come contratti autonomi di garanzia, in quanto Parte_2
caratterizzate dall'obbligazione assunta di pagare “a semplice richiesta
scritta” il debito della debitrice principale, con conseguente deroga alla disciplina legale della fideiussione ed al principio di accessorietà che caratterizza quest'ultima, con l'unico limite della opponibilità della
exceptio doli, nel caso di specie neanche allegata.
§ 3.2. Quanto, invece, alla posizione della debitrice principale, il giudice di primo grado ha fatto proprio il ricalcolo del debito operato dal CTU
nella prima delle ipotesi alternative esposte nella relazione di consulenza,
depurando, quindi, il conto, per un primo periodo non “coperto” da alcun contratto scritto, dagli interessi ultralegali, dalla capitalizzazione degli interessi, dalla commissione di massimo scoperto e da addebiti ed oneri vari privi di fondamento contrattuale;
e, su tale base, ha rideterminato il saldo passivo del conto corrente n. 629326, alla data del passaggio a sofferenza del 29.2.2015, in complessivi € 326.279,42. A tale
5 riguardo, ha, poi, escluso l'applicazione della seconda ipotesi formulata dal CTU su richiesta del consulente degli opponenti, implicante l'esclusione dal saldo anche degli addebiti derivanti da competenze
“girocontate” dai conti anticipi, in quanto, a suo dire, si trattava di addebiti esulanti dalle contestazioni formulate dagli attori.
§ 4. Hanno proposto appello la ed i fideiussori, cui ha Controparte_4
resistito Controparte_1
Sono poi intervenute in causa dapprima quale cessionaria CP_2
del credito in virtù di atto di scissione di e, Controparte_1
poi, quale società incorporante di Controparte_8 CP_2
rappresentata da
[...] Controparte_1
Respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza formulata dagli opponenti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del
2.4.2025, con la concessione di un termine di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di repliche.
§ 4.1. Il primo motivo di gravame attiene alla posizione dei fideiussori,
e , che hanno contestato la qualificazione Parte_1 Parte_2
operata dal tribunale della fideiussione da loro prestata in favore della in termini di contratto autonomo di garanzia in virtù della CP_4
clausola di pagamento “a prima richiesta”. Gli appellanti, richiamati i tratti essenziali delle due diverse garanzie, la prima caratterizzata dall'accessorietà da cui, invece, la seconda prescinde, hanno sostenuto la necessità di non arrestarsi alla astratta formulazione della clausola adoperata, che può configurarsi anche come un meccanismo di solve et
6 repete. In tal caso, la proposizione delle eccezioni da parte dei fideiussori non è esclusa, ma soltanto differita ad un momento successivo al pagamento, fermo restando il carattere accessorio della garanzia.
Effettuando tale indagine anche nel caso di specie, a loro avviso poteva concludersi che i garanti si erano privati della possibilità di opporre eccezioni, ma che erano pur sempre obbligati alla medesima obbligazione della debitrice principale, mantenendo così il rapporto di accessorietà con l'obbligazione principale. In quest'ottica, dunque, secondo gli appellanti,
non era precluso ai fideiussori, ad esempio, di eccepire la nullità del contratto principale, perché in tal caso l'invalidità del contratto presupposto si sarebbe esteso anche alle garanzie accessorie.
§ 4.2. Col secondo motivo, poi, con specifico riguardo alla posizione della debitrice principale, gli appellanti hanno contestato la decisione del primo giudice di non tener conto della seconda ipotesi di ricalcolo del saldo debitore operata dal CTU sul presupposto che, nell'atto di citazione, non erano stati specificamente contestati gli addebiti derivanti da giroconti da altri conti, contestazione mossa solo dal CTP. Secondo gli appellanti, era stata errata l'interpretazione della domanda condotta dal tribunale, dal momento che, a prescindere dal fatto che fosse stato utilizzato o meno il termine “competenze girocontate”, era stata chiaramente formulata la richiesta di condanna della banca alla restituzione delle “somme indebitamente percepite” e di “ogni altro onere lucrato”, non potendosi così escludere gli addebiti per competenze girocontate emerse, nel loro ammontare, solo con la perizia di parte
7 allegata alla memoria istruttoria depositata nel secondo termine, atto difensivo a tutti gli effetti.
§ 5. L'appello è fondato e merita accoglimento.
Possono esaminarsi i motivi di gravame nel medesimo ordine espositivo seguito dalle parti, cominciando, quindi, dalla qualificazione del contratto di fideiussione.
§ 5.1. Come anticipato, il tribunale ha ritenuto che si trattasse di contratti autonomi di garanzia, in ragione della previsione dell'obbligo di pagamento, sancito dall'art. 6, a carico del fideiussore immediatamente … a
prima richiesta scritta. Tale interpretazione è stata sostenuta anche dall'appellata, che ha citato vari precedenti, anche di questo ufficio, che hanno confermato la qualificazione in termini di mancanza di accessorietà di garanzie prestate con l'obbligo di pagamento a prima
richiesta e senza eccezioni.
§ 5.2. Ad avviso del Collegio, è innanzitutto opportuno tenere ben presente la formula adoperata nelle fideiussioni di cui si discute: in queste, infatti, non vi è alcun riferimento alla assenza di eccezioni (clausola a cui si riferiscono alcuni dei precedenti giurisprudenziali citati dall'appellata), ma si chiarisce unicamente che i garanti avrebbero dovuto pagare a semplice richiesta scritta. Ebbene, la giurisprudenza anche di legittimità da tempo ha avuto modo di chiarire che la presenza di una espressione siffatta o di altre similari “non assume rilievo decisivo ai fini della
qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come
"fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate
dal rapporto garantito (e quindi autonome) sia a garanzie, come quelle
8 fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato,
nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia infine a clausole, il cui inserimento
nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti,
(non all'esclusione, ma) a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato
art. 1957 (ad esempio, limitata alla previsione che una
semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia),
esonerando il creditore dall'onere di proporre azione giudiziaria. Ne consegue
che, non essendo la clausola di pagamento a prima richiesta di per sé
incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ., spetta al giudice di
merito accertare, di volta in volta, la volontà in concreto manifestata dalle parti
con la stipulazione della detta clausola” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
84 del 08/01/2010; Sez. 1, Sentenza n. 16825 del 09/08/2016; e, da ultimo,
Sez. 3, Ordinanza n. 34678 del 27/12/202).
Nel caso di specie, il tenore complessivo del contratto fideiussorio impedisce di attribuire valore determinante, nel senso indicato dal tribunale, alla citata clausola, di per sé non univoca per le ragioni indicate dai giudici di legittimità: ed infatti, la previsione della coincidenza dell'oggetto della garanzia con tutto quanto dovuto dal debitore principale (art. 1), gli obblighi di informazione sull'andamento del rapporto principale (art. 4: posti, sì, a carico dei fideiussori, ma con il dovere della banca di comunicazioni a richiesta dei garanti) e la previsione di una parziale deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c. (art. 5: termine di 36 mesi per agire dalla scadenza dell'obbligazione garantita), attenuano solo in parte, ma non recidono, il legame tra la
9 garanzia e l'obbligazione principale, non vanificando il carattere di accessorietà proprio della fideiussione.
Dunque, è fondato il primo motivo di impugnazione, e,
conseguentemente, l'obbligazione dei fideiussori non può essere sganciata dalla debitoria complessiva della CP_4
§ 5.2. E' fondato, poi, anche il secondo motivo di appello, quello con cui la debitrice principale contesta la scelta operata dal tribunale di basarsi, nel rideterminare il saldo del conto corrente, sulla prima opzione indicata dal
CTU, escludendo la (più favorevole per la debitrice) seconda ipotesi.
La prima ipotesi ricostruttiva formulata dal CTU è stata realizzata escludendo, per il periodo anteriore al 7.12.2012, in assenza di contratti scritti, gli interessi ultralegali, applicando la capitalizzazione semplice degli interessi passivi, escludendo ogni forma di commissione di massimo scoperto e di addebiti di spese;
per il periodo successivo al
7.12.2012, invece, e sino alla chiusura del conto in data 29.2.2015, in presenza di un contratto scritto, il CTU si è basato sugli interessi ultralegali così come pattuiti (di cui ha verificato la compatibilità con i tassi soglia antiusura), ferme l'esclusione della capitalizzazione trimestrale in assenza di pari periodicità tra quella passiva e quella attiva,
della commissione di massimo scoperto, in assenza di specifica previsione in tal senso, e di addebiti trimestrali di spese non previste. In
virtù di tale rielaborazione, fatta propria dal tribunale, l'esposizione debitoria della è stata ridotta di € 50.726,19, e dunque CP_4
rideterminata in complessivi € 326.279,42.
10 § 5.2.1. Ma, ad avviso del collegio, fondatamente gli appellanti contestano la mancata adozione della seconda ipotesi di calcolo operata dal CTU, con la quale il consulente tecnico, sulla scorta dei rilievi del CTP, ha eliminato anche gli addebiti derivanti da giroconti da altri conti. Ha spiegato in proposito l'ausiliare del giudice che agli atti risulta solo un contratto,
stipulato il 7.12.2012, ma non vi è alcun riscontro circa l'addebito sul conto, né
come i vari giroconti si siano determinati.
Ebbene, è pacifico che se ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo la banca può anche avvalersi di un mero estratto conto certificato conforme alle proprie scritture contabili, nel successivo giudizio di opposizione, ed a fronte di contestazioni da parte del correntista, è essa creditrice ad essere gravata dall'onere di provare come il credito per il quale agisce si sia formato, fornendo anche le giustificazioni contrattuali delle singole poste;
giustificazione che, invece, nel caso di specie non è stata fornita,
non avendo il CTU trovato riscontro di autorizzazione all'addebito né elementi
giustificativi dei singoli addebiti (ctu dott. , pag. 19). Per_1
Né è convincente l'argomento adoperato, in senso contrario dal primo giudice, secondo cui la mancata puntuale contestazione dei giroconti da parte degli opponenti avrebbe impedito di prendere in esame tale seconda elaborazione del CTU: ad avviso del Collegio, l'ampia contestazione degli addebiti da parte della correntista (interessi
anatocistici, interessi usurari, illegittima applicazione di commissioni di massimo
scoperto, commissioni di disponibilità fondi, commissioni di istruttoria veloce,
valute antergate e postergate, spese ed oneri a qualunque altro titolo lucrato
indebitamente: così l'atto di citazione) imponeva un puntuale onere alla
11 banca di dimostrare la genesi di tutte le voci di addebito che non trovavano giustificazione alla luce del contratto di conto corrente.
§ 5.2.2. Dunque, va fatta applicazione della seconda ipotesi ricostruttiva effettuata dal CTU, che prevede una eliminazione di poste negative per complessivi € 148.833,22, con un residuo saldo a carico dei debitori per €
228.172,39.
§ 6. Conseguentemente, in accoglimento dell'appello, va accolta l'opposizione proposta dalla , Controparte_4 Parte_1
nonché dai fideiussori e , e revocato il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 389/2017 del 6.3.2017 emesso dal tribunale di
Benevento; la va condannata, in solido con i suoi Controparte_4
fideiussori, al pagamento in favore di della Controparte_8
minor somma di € 228.172,39, oltre interessi così come disposto nella sentenza di primo grado (non impugnata sul punto).
§ 7. Quanto alle spese del giudizio, occorre procedere ad una regolamentazione complessiva in esito al doppio grado di giudizio, che tenga conto della soccombenza sostanziale della e dei CP_4
fideiussori, sia pure per un importo sensibilmente inferiore a quello di cui all'originaria ingiunzione. E, tuttavia, se in applicazione del criterio della soccombenza dovrebbe conseguire la condanna degli odierni appellanti al pagamento delle spese del doppio grado (secondo il decisum piuttosto che il desputatum), occorre tener conto del fatto che, in primo grado, il tribunale compensò quelle tra la e la banca, con statuizione non CP_4
impugnata da quest'ultima, condannando invece i soli fideiussori.
Dunque, l'esito del gravame non potrebbe dar luogo in danno
12 dell'appellante ad una modifica in peius relativamente alla statuizione sulle spese del primo grado, che, in quanto non specificamente impugnata, non può più essere rivista in questa sede.
Ed allora, ferma la compensazione delle spese disposta in primo grado tra e le spese del giudizio innanzi al tribunale CP_4 CP_5
(relativamente ai soli fideiussori) e quelle del presente grado vanno poste a carico dei soccombenti sostanziali e liquidate come da dispositivo,
tenuto conto del valore del decisum e facendo applicazione dei parametri minimi per tener conto del fatto che i soccombenti hanno dovuto necessariamente dapprima opporre il decreto ingiuntivo e poi impugnare la sentenza di primo grado.
Le spese di CTU, come liquidate in primo grado, dovranno gravare in via definitiva su entrambe le parti in uguale misura.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e dei fideiussori Controparte_4 Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Benevento, n. 1557/2020 del 24.10 – 9.11.2020, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) accoglie l'appello e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del tribunale di Benevento n. 389/2017 anche nei confronti di Parte_1
e ;
[...] Parte_2
- b) condanna in solido con i suoi fideiussori, Controparte_4 Parte_1
e , al pagamento in favore di
[...] Parte_2 [...] della minor somma di € 228.172,39, oltre interessi così come CP_1
determinati nella sentenza di primo grado;
- c) ferma la compensazione delle spese del primo grado nei rapporti tra ed condanna e Controparte_4 Controparte_5 Parte_1 Pt_2
al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, liquidate
[...]
complessivamente in € 8.109,80, di cui € 7.052,00 per compensi professionali ed € 1.057,80 per rimborso spese generali nella misura del
15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- d) condanna in solido con e Controparte_4 Parte_1 Pt_2
al pagamento delle spese del presente grado di giudizio,
[...]
liquidate in complessivi € 8.234,00, di cui € 7.160,00 per compensi ed €
1.074,00 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
- e) pone le spese di CTU, come liquidate nel giudizio di primo grado, in via definitiva a carico delle parti solidalmente.
Così deciso nella Camera di Consiglio della III sezione civile della Corte
d'Appello di Napoli il 14.05.2025
Il Presidente Est.
Giulio Cataldi
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 Controparte_9