TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 25/07/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 2763/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Gaia Muscato Presidente relatrice
Ilenia Miccichè Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2763/2024 r.g. promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BARBARA ROMOLI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata in Perugia, Via C. Antonietti n. 68, presso il difensore avv. BARBARA ROMOLI
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: come da ricorso introduttivo, ossia «Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare: ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 e successive modifiche la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in data 9.08.2008 e annotato nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Perugia, Atto n. atto n. 691 –I -1-1968 contratto in
Perugia tra il IG. e la IG.ra ; CP_1 Parte_1
In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M.
n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende, di cui il difensore si dichiara antistatario».
Conclusioni del pubblico ministero: conclude per l'accoglimento della domanda sullo status. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 10.7.2024, ha convenuto in giudizio il marito, Parte_1
ed ha esposto: di avere contratto con lui matrimonio in data 9.8.2008 a Perugia;
che CP_1 con sentenza n. 1313/2017 pubblicata il 31.7.2017 il Tribunale di Perugia ha dichiarato la separazione personale dei coniugi;
che i coniugi non si sono più riconciliati. La ricorrente ha concluso chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius, scioglimento del matrimonio), senza altre statuizioni.
Alla prima udienza del 19.3.2025, veniva sentita la sola ricorrente, stante la mancata comparizione del resistente;
nel corso della medesima udienza veniva dichiarata la contumacia del sig. CP_1
e la causa veniva rinviata, assegnando termine alla ricorrente per il deposito della sentenza
[...] di separazione con attestazione di passaggio in giudicato.
In esito alla successiva udienza del 2.4.2025, la causa veniva rimessa immediatamente in decisione in conformità alla richiesta del difensore della sig.ra e preso atto dell'assenza di attività Pt_1 istruttoria da espletare.
****
Preliminarmente, appare opportuno chiarire che sussiste certamente la giurisdizione italiana in ordine alla presente domanda di scioglimento del matrimonio.
Tanto si può affermare sulla base del regolamento CE del consiglio n. 2201/2003 del 27.11.2003
“Relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale”, la cui applicazione prescinde dalla cittadinanza europea delle parti, dovendo riconoscersi al predetto regolamento comunitario portata universale.
Al riguardo può richiamarsi l'interpretazione della Corte GUE, la quale ha avuto modo di chiarire che l'applicazione del predetto regolamento non dipende dalla qualità del convenuto (e dunque dalla sua cittadinanza) e che esso «si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità dei criteri di competenza previsti dal detto regolamento, criteri che, secondo il dodicesimo 'considerando' del regolamento n. 1347/2000, si fondano sul principio che deve esistere un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza» (cfr. causa C-68/07 . Solo in Per_1 via residuale, qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli artt.
3-5 del regolamento n. 2201/2003, la competenza è determinata, in ciascuno Stato membro, dal diritto nazionale (art. 7, n. 1, del regolamento n. 2201/2003).
Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta in modo incontestato che entrambi i coniugi hanno vissuto stabilmente in Italia e che la moglie vive ancora in Perugia, sicché sussiste certamente la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) regolamento n. 2201/2003 che prevede tra i criteri di competenza quello dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora.
Quanto alla legge applicabile, essa va individuata nella legge italiana, ai sensi dell'art. 8 del regolamento comunitario n. 1259/2010, ai sensi del quale «In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.».
L'individuazione della legge applicabile segue dunque una serie di criteri a cascata, così che l'impossibilità dell'applicazione di un criterio comporta l'applicazione di quello successivo.
Nel caso di specie non possono trovare applicazione né il criterio di cui alla lettera a), dal momento che all'epoca dell'introduzione del presente giudizio i coniugi erano già separati e non avevano più una residenza comune, né il criterio di cui alla lettera b), essendo trascorso oltre un anno dalla conclusione della convivenza (risalente alla separazione pronunciata nel 2017). Neppure è applicabile il criterio di cui alla lettera c) della norma citata, atteso che i coniugi non hanno una cittadinanza comune.
Deve dunque trovare applicazione il criterio della lex fori, di cui alla lettera d), sicché la controversia va regolata sulla base della legge italiana.
Nel merito, la domanda volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta;
invero, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può che concludersi negativamente, dal momento che la durata della separazione, il tenore delle difese di parte ricorrente e la stessa mancata partecipazione al giudizio da parte del resistente, rendono palese che è ormai venuta meno, irrimediabilmente, ogni affectio coniugalis.
Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70 sì come modificato dall'art. 1 della L. 55/15, secondo cui può domandarsi lo scioglimento del matrimonio quando sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi e la stessa si sia protratta ininterrottamente per almeno un anno, a far data dal momento della comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale.
In difetto di domanda, nessuna pronuncia accessoria deve essere adottata, considerando che dal matrimonio non sono nati figli.
Quanto, infine, alle spese di lite, la mancata partecipazione al giudizio del resistente induce a dichiarare irripetibili quelle sostenute dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalla ricorrente e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in PERUGIA il 9.8.2008 tra Parte_1
, nata a [...] il [...], e nato a [...] il
[...] CP_1
23.6.1975, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di PERUGIA al n. 151, parte I, anno 2008, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza;
2) Spese di lite irripetibili.
Perugia, 25 luglio 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Gaia Muscato Presidente relatrice
Ilenia Miccichè Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2763/2024 r.g. promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BARBARA ROMOLI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata in Perugia, Via C. Antonietti n. 68, presso il difensore avv. BARBARA ROMOLI
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: come da ricorso introduttivo, ossia «Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare: ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 e successive modifiche la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in data 9.08.2008 e annotato nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Perugia, Atto n. atto n. 691 –I -1-1968 contratto in
Perugia tra il IG. e la IG.ra ; CP_1 Parte_1
In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M.
n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende, di cui il difensore si dichiara antistatario».
Conclusioni del pubblico ministero: conclude per l'accoglimento della domanda sullo status. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 10.7.2024, ha convenuto in giudizio il marito, Parte_1
ed ha esposto: di avere contratto con lui matrimonio in data 9.8.2008 a Perugia;
che CP_1 con sentenza n. 1313/2017 pubblicata il 31.7.2017 il Tribunale di Perugia ha dichiarato la separazione personale dei coniugi;
che i coniugi non si sono più riconciliati. La ricorrente ha concluso chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius, scioglimento del matrimonio), senza altre statuizioni.
Alla prima udienza del 19.3.2025, veniva sentita la sola ricorrente, stante la mancata comparizione del resistente;
nel corso della medesima udienza veniva dichiarata la contumacia del sig. CP_1
e la causa veniva rinviata, assegnando termine alla ricorrente per il deposito della sentenza
[...] di separazione con attestazione di passaggio in giudicato.
In esito alla successiva udienza del 2.4.2025, la causa veniva rimessa immediatamente in decisione in conformità alla richiesta del difensore della sig.ra e preso atto dell'assenza di attività Pt_1 istruttoria da espletare.
****
Preliminarmente, appare opportuno chiarire che sussiste certamente la giurisdizione italiana in ordine alla presente domanda di scioglimento del matrimonio.
Tanto si può affermare sulla base del regolamento CE del consiglio n. 2201/2003 del 27.11.2003
“Relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale”, la cui applicazione prescinde dalla cittadinanza europea delle parti, dovendo riconoscersi al predetto regolamento comunitario portata universale.
Al riguardo può richiamarsi l'interpretazione della Corte GUE, la quale ha avuto modo di chiarire che l'applicazione del predetto regolamento non dipende dalla qualità del convenuto (e dunque dalla sua cittadinanza) e che esso «si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità dei criteri di competenza previsti dal detto regolamento, criteri che, secondo il dodicesimo 'considerando' del regolamento n. 1347/2000, si fondano sul principio che deve esistere un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza» (cfr. causa C-68/07 . Solo in Per_1 via residuale, qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli artt.
3-5 del regolamento n. 2201/2003, la competenza è determinata, in ciascuno Stato membro, dal diritto nazionale (art. 7, n. 1, del regolamento n. 2201/2003).
Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta in modo incontestato che entrambi i coniugi hanno vissuto stabilmente in Italia e che la moglie vive ancora in Perugia, sicché sussiste certamente la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) regolamento n. 2201/2003 che prevede tra i criteri di competenza quello dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora.
Quanto alla legge applicabile, essa va individuata nella legge italiana, ai sensi dell'art. 8 del regolamento comunitario n. 1259/2010, ai sensi del quale «In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.».
L'individuazione della legge applicabile segue dunque una serie di criteri a cascata, così che l'impossibilità dell'applicazione di un criterio comporta l'applicazione di quello successivo.
Nel caso di specie non possono trovare applicazione né il criterio di cui alla lettera a), dal momento che all'epoca dell'introduzione del presente giudizio i coniugi erano già separati e non avevano più una residenza comune, né il criterio di cui alla lettera b), essendo trascorso oltre un anno dalla conclusione della convivenza (risalente alla separazione pronunciata nel 2017). Neppure è applicabile il criterio di cui alla lettera c) della norma citata, atteso che i coniugi non hanno una cittadinanza comune.
Deve dunque trovare applicazione il criterio della lex fori, di cui alla lettera d), sicché la controversia va regolata sulla base della legge italiana.
Nel merito, la domanda volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta;
invero, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può che concludersi negativamente, dal momento che la durata della separazione, il tenore delle difese di parte ricorrente e la stessa mancata partecipazione al giudizio da parte del resistente, rendono palese che è ormai venuta meno, irrimediabilmente, ogni affectio coniugalis.
Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70 sì come modificato dall'art. 1 della L. 55/15, secondo cui può domandarsi lo scioglimento del matrimonio quando sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi e la stessa si sia protratta ininterrottamente per almeno un anno, a far data dal momento della comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale.
In difetto di domanda, nessuna pronuncia accessoria deve essere adottata, considerando che dal matrimonio non sono nati figli.
Quanto, infine, alle spese di lite, la mancata partecipazione al giudizio del resistente induce a dichiarare irripetibili quelle sostenute dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalla ricorrente e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in PERUGIA il 9.8.2008 tra Parte_1
, nata a [...] il [...], e nato a [...] il
[...] CP_1
23.6.1975, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di PERUGIA al n. 151, parte I, anno 2008, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza;
2) Spese di lite irripetibili.
Perugia, 25 luglio 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato