Sentenza 18 luglio 1972
Massime • 3
Il ricorso incidentale, proposto nei confronti di una parte che non abbia proposto ricorso principale, e inammissibile qualora, non trattandosi di cause inscindibili o fra loro dipendenti, sia stato proposto oltre il termine di cui all'art 325 cod proc civ. ( Conf 357'66, mass n 320697).*
Non sussiste violazione dell'art 111 disp att al cod proc civ, relativo alla disciplina della produzione delle comparse, se uno scritto, redatto personalmente dalla parte e inserito dal cancelliere nel fascicolo di ufficio, non sia stato preso in considerazione dal giudice e neppure menzionato nella sentenza impugnata.*
L'improcedibilita del gravame per omessa o ritardata restituzione del fascicolo costituisce una sanzione processuale che colpisce l'appellante per il fatto puro e semplice del mancato compimento di quell'adempimento formale, indipendentemente dalle cause che possono aver determinata la sua inattivita, a nulla rilevando la concreta possibilita di decidere egualmente la causa in base al fascicolo di ufficio o a quello della controparte. ( Conf 3017'71, mass n 354305).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/1972, n. 2469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2469 |
| Data del deposito : | 18 luglio 1972 |
Testo completo
Non sussiste violazione dell'art 111 disp att al cod proc civ, relativo alla disciplina della produzione delle comparse, se uno scritto, redatto personalmente dalla parte e inserito dal cancelliere nel fascicolo di ufficio, non sia stato preso in considerazione dal giudice e neppure menzionato nella sentenza impugnata.*