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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 15/05/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 918/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 15.5.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. TENTARELLI Ettore, V.le L. Muzii, 100 - Pescara
CONTRO
Controparte_1 ed
Controparte_2
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO di L'Aquila,
Via Buccio Di Ranallo 56 - L'Aquila
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1
Con ricorso ex art.442 c.p.c. depositato in data 25.5.2024 (nato il [...]) conveniva in giudizio il Parte_1
e l' Controparte_1 Controparte_2 domandando in giudizio (non essendo stata accolta la domanda amministrativa presentata in data 9.12.2021) l'indennizzo di cui agli artt.2 e ss. L.210/1992, per le lesioni ed infermità subite in conseguenza della vaccinazione anti-poliomielitica che gli era stata somministrata in data 27.11.1958, deducendo di aver potuto conoscere l'eziologia di tali infermità solo all'esito della certificazione ottenuta in data 10.11.2021 dal Dott. , specialista in Ortopedia e Traumatologia Persona_1 nonché in Medicina dello Sport, nel quale si richiama preliminarmente la cartella clinica di un ricovero per “esiti poliomelite”, avvenuto dal 7.12.1958 al 15.3.1959, appena 10 giorni dopo la somministrazione, in data 27.11.1958, della prima dose di vaccino antipoliomelite (come si dià atto nella medesima cartella clinica, prodotta in atti),
Il tenore del suddetto certificato in data 10.11.2021 del Dott. è Persona_1 dunque il seguente:
• “La cartella clinica dell'Ospedale dei bambini di Ancona riporta che in data 27.11.1958 è stata iniettata la prima dose di vaccino antipoliomelite. La cartella clinica dell'Ospedale dei bambini di Ancona riporta che nei giorni successivi il paziente ha subito un grave stato febbrile perdurato per molti giorni e la paralisi degli arti superiori e degli arti inferiori. Nelle settimane successive si verificava la ripresa dei movimenti degli arti superiori e dell'arto inferiore sin., mentre permaneva la grave paralisi dei muscoli dell'arto inferiore dx. La condizione dello stato di paralisi che ha colpito il paziente dalla tenera infanzia e che perdura tuttora è dovuta alla azione del virus della poliomelite contenuto nel vaccino che è stato iniettato al paziente in data 27.11.1958. Si rilascia per gli usi consentiti”.
Il e l' si Controparte_1 Controparte_2 costituivano in giudizio resistendo alla domanda.
L' in particolare: Pt_2
• in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla domanda di condanna alle spese del giudizio (nonché al merito della corresponsione dell'indennizzo de quo), evidenziando che la legitimatio ad causam dell'Ente, per i giudizi all'esame, consegue dal disposto della L.119/2017 in data 31.7.2017 di conversione del D.L.73/2017, che ha previsto il litisconsozio necessario dell solo in considerazione della Pt_3 ratio di garantire un apporto tecnico-scientifico all'istruttoria del processo (come evincibile anche dalla mancanza di una previsione di copertura finanziaria ad hoc per le conseguenze economiche dei giudizi in materia e visto
2 altresì l'espresso tenore dei lavori preparatori);
• nel merito, premetteva deduzioni di carattere tecnico-scientifico, esponendo in particolare che la poliomielite anteriore acuta o malattia di CP_3
(o semplicemente poliomielite) è una grave malattia infettiva del sistema nervoso centrale che colpisce i motoneuroni presenti nelle corna anteriori del midollo spinale, che la sintomatologia caratteristica è una PFA-Paralisi Flaccida ad insorgenza Acuta a carico degli arti o del tronco (l'aggettivo “flaccido” indicando l'assenza di spasticità dei muscoli colpiti nonché l'assenza di altri segni come iperreflessia, cloni, riflesso plantare di estensione), a cui consegue una paralisi residua che può persistere nel tempo causando deformità scheletriche, blocco delle articolazioni e difficoltà di movimento;
• eccepiva dunque il difetto di prova del nesso causale tra la vaccinazione effettuata nel 1958 e la patologia di cui è affetto il ricorrente, deducendo che nonostante la PFA sia la manifestazione clinica più evidente dell'infezione da poliovirus, essa può essere causata anche da altre condizioni patologiche, che quando la PFA è associata al vaccino si usa il termine di VAPP-poliomielite paralitica post-vaccinica, che è clinicamente indistinguibile dalla paralisi causata da poliovirus selvaggi ed è considerata una reazione avversa estremamente rara, che può verificarsi solo dopo l'assunzione del vaccino PV (vaccino AB contenente virus polio vivi attenuati - somministrato per via orale), nella specie verosimilmente non somministrato affatto, alla luce delle scarne risultanze documentali in atti e come specificamente illustrato in memoria di costituzione, pag.16:
o “il vaccino PV di AB (virus attenuato e non ucciso) non era ancora in uso in Italia nel 1958 e che il suo primo utilizzo risale al 1964, si può presumere che al sig. sia stata verosimilmente somministrata una dose del Parte_1 Per_ vaccino antipolio IPV di (virus uccisi e inattivati), unico vaccino antipolio disponibile in Italia alla data di avvenuta vaccinazione. (…) Per il vaccino PV la VAPP è una reazione avversa che può verificarsi dopo la sua somministrazione, seppur con frequenza estremamente rara (…) Al contrario il vaccino IPV, essendo un vaccino a virus inattivato ovvero incapace di replicarsi, non è in grado di indurre lo sviluppo di forme di poliomielite post-vaccinica. Per il vaccino IPV non vi è infatti alcuna evidenza scientifica di correlazione con la VAPP. Sebbene dalla documentazione fornita si evinca che i primi sintomi quali febbre, dolori agli arti inferiori e all'arto superiore destro e impotenza funzionale degli arti inferiori insorgano dopo pochi giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino antipolio, preme ricordare ancora una volta che l'associazione temporale tra una vaccinazione e un evento clinico è un criterio necessario, ma non sufficiente (…) nel 1958 l'Italia non era stata ancora dichiarata polio-free e infatti il virus della poliomielite era ancora diffuso, tanto che in tale anno si verificò l'ultima grande epidemia di poliomielite che provocò 8.377 casi denunciati. Dalle informazioni presenti nella documentazione a supporto del presente ricorso non è possibile escludere che il ricorrente possa essere venuto in contatto con il virus selvaggio circolante della poliomielite prima della somministrazione della dose di vaccino antipolio”.
Il in via preliminare eccepiva la mancata conclusione Controparte_1 del procedimento amministrativo, costituente condizione di procedibilità della domanda giudiziale, evidenziando che l'Ufficio competente del Ministero aveva rigettato l'istanza perpetrata dal ricorrente ai sensi dell'art.5, comma 1
3 L.210/1992, con documentazione inoltrata in data 13.11.2023, dal momento che non risultava allegato alla documentazione il verbale redatto dalla Commissione Medica Ospedaliera competente per territorio, a norma dell'art.4, comma 1, della cit. L.210/1992.
In via parimenti preliminare eccepiva la decadenza dall'azione prevista dall'art.3, comma 1, L.210/1992.
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
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Il ricorso va rigettato, dovendosi reputare la fondatezza dell'eccezione preliminare di decadenza di cui all'art.3, comma 1, L.210/1992.
Deve dunque premettersi il testo dell'art.3 L.210/1992, che reca la seguente formulazione, per quanto qui rileva:
• “1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno (…) 2. Alla domanda è allegata la documentazione comprovante: la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto. 3. (…) 7. Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già subito la menomazione prevista dall'art. 1, il termine di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa”;
la Corte Costituzionale, con sentenza 6 marzo 2023, n. 35 (in Gazz. Uff. 8 marzo 2023, n.10), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 nella parte in cui, al secondo periodo, dopo le parole «conoscenza del danno», non prevede «e della sua indennizzabilità»;
la Corte Costituzionale, con sentenza 15 aprile 1996, n. 118 (in Gazz. Uff., 24 aprile, n.117), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 7, nella parte in cui esclude, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento prima dell'entrata in vigore della predetta legge e l'ottenimento della prestazione determinata a norma della stessa legge, il diritto -fuori dell'ipotesi dell'art. 2043 del codice civile- a un equo indennizzo a carico dello Stato per le menomazioni riportate a causa di vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica da quanti vi si siano sottoposti e da quanti abbiano prestato ai primi assistenza personale diretta
***
Con riferimento alla vaccinazione antipoliomelitica va evidenziato che la stessa nell'anno 1958 era già nota (ed infatti fu somministrata al ricorrente) anche se solo dall'anno 1959 divenne raccomandata (con L.695/1959) e solo dall'anno 1966 divenne obbligatoria (con L.51/1966), come pure esposto e considerato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione e della
4 Corte Costituzionale, che hanno riconosciuto il diritto all'indennizzo con riferimento al periodo di vigenza della suddetta L.695/1959, la quale aveva
“fortemente incentivato la vaccinazione pur non imponendola come obbligo giuridico”:
• “È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 32 Cost., l'art. 1, comma 1, l. 25 febbraio 1992 n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo, alle condizioni ivi stabilite, di coloro che siano stati sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959 n. 695 (Provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione antipoliomelitica), in quanto - posto che la vaccinazione antipoliomelitica è stata resa obbligatoria con legge 4 febbraio 1966 n. 51; che, anteriormente alla predetta legge, la legge 30 luglio 1959 n. 695 aveva fortemente incentivato la vaccinazione pur non imponendola come obbligo giuridico;
e che non è costituzionalmente lecito alla stregua degli artt. 2 e 32 Cost., richiedere che il singolo esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza che la collettività stessa sia disposta a condividere, come è possibile, il peso delle eventuali conseguenze negative - non vi è ragione di differenziare, dal punto di vista dell'anzidetto principio, il caso in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge, da quello in cui esso sia, in base ad una legge, promosso dalla pubblica autorità in vista della sua diffusione capillare nella società; il caso in cui si annulla la libera determinazione individuale attraverso la comminazione di una sanzione, da quello in cui si fa appello alla collaborazione dei singoli a un programma di politica sanitaria.- S. nn. 307/1990, 118/1996” (Corte Costituzionale, Sentenza n.27 del 1998);
• “Ai soggetti danneggiati da vaccinazione antipoliomielite somministrata nella vigenza della l. n. 695 del 1959, deve essere riconosciuto, in base ad un'interpretazione letterale, sistematica e costituzionalmente orientata, il diritto all'indennizzo alla stregua dell'art. 1, comma 1, della l. n. 210 del 1992, tenuto conto dell'art.5 quater del d.l. n. 73 del 2017, conv. con modif., in l. n. 119 del 2017, senza il limite temporale fissato dall'art. 3, comma 3, della l. n. 362 del 1999, dal momento che le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo richiedono che sia la collettività ad accollarsi l'onere del pregiudizio individuale derivante da un trattamento sanitario, anche solo raccomandato” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 27101 del 25/10/2018, Rv. 651254 - 01).
L'art.3 (Interventi per la prevenzione e cura della fibrosi cistica, per gli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati e per la proroga del programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori) L.362/1999 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria) aveva infatti disposto al comma 3, per quanto rileva, che “3. L'indennizzo di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche a coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695. I soggetti danneggiati devono presentare la domanda alla azienda unità sanitaria locale competente, entro il termine perentorio di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
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Solo a decorrere dal 6.8.2017 l'indennizzo ex L.210/1992 è divenuto per Legge richiedibile anche da soggetti vaccinati nel periodo anteriore alla L.695/1959 ossia con riferimento a qualsiasi caso di (pregiudizievole) somministrazione di vaccinazione anti-poliomielitica.
5 Infatti, l'art.
5-quater (Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni) del D.L.73/2017 conv. in L.119/2017 (recante Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci) ha stabilito che
“1. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nell'articolo 1, abbiano riportato lesioni o infermita' dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrita' psico-fisica”.
Detto art.
5-quater è stato introdotto, in sede di conversione del D.L.73/2017, dalla L.119/2017, pubbl. in Gazzetta Uff. 05/08/2017 n. 182 ed entrata in vigore in data 6.8.2017 “il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”, come disposto dalla medesima Legge.
Il richiamato art.1 (Disposizioni in materia di vaccini) del cit D.L.73/2017 conv.in L.119/2017 menziona dunque anche la vaccinazione anti-poliomielitica tra quelle da considerarsi ai fini dell'applicazione della L.210/1992, disponendo per quanto rileva che “1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonche' di garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017/2019, di cui all'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017, ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di eta' compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: a) anti-poliomielitica (…)”
Conseguentemente, la Corte di Cassazione, con pronuncia resa nel 2018, ha affermato l'applicabilità anche del termine di decadenza triennale ai suddetti casi (soggetti danneggiati da vaccinazione anti-poliomielitica somministrata in epoca antecedente all'entrata in vigore della L.695/1959):
• “Ai soggetti danneggiati da vaccinazione antipoliomielite somministrata in epoca antecedente all'entrata in vigore della l. n. 695 del 1959, va riconosciuto il diritto all'indennizzo alla stregua della lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 1, della l. n. 210 del 1992, tenuto conto dell'art. 5 quater del d.l. n. 73 del 2017, conv. con modif., dalla l. n. 119 del 2017, con applicazione del termine triennale, per la proposizione della domanda, previsto dall'art. 3, comma 1, della l. n. 210 del 1992” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 11339 del 10/05/2018, Rv. 648188 - 01; conforme, Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 13208 del 16/05/2019, Rv. 653838 – 01,
che in motivazione ha dato atto che “i motivi (…) sono da accogliere per non essersi la Corte di merito informata ai principi, riaffermati in materia, da questa Corte, con le sentenze nn. 11339 e 27101 del 2018, n.3132 del 2019, ai quali va data continuità, a nulla rilevando il tipo di vaccino antipoliomielite nella specie somministrato”).
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Nella fattispecie all'esame non può dubitarsi che il ricorrente fosse perfettamente
6 consapevole (o comunque dovesse esserlo) della possibilità concreta (sia pure naturalmente da confermare in giudizio all'esito dell'esperimento di una CTU) che la propria patologia, sopraggiunta quando era bambino, fosse ricollegabile alla vaccinazione antipoliomielite somministratagli appena 10 giorni del primo ricovero, considerata la grande notorietà (e comunque la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) della L.210/1992 in data 25.2.1992 (recante Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6.3.1992, quando egli aveva 36 anni ed era dunque ovviamente in grado di rendersi conto di tale possibilità.
È bensì vero che nell'anno 1992 egli non avrebbe potuto agire in giudizio con esiti certi (salvo che invocando interpretazioni estensive o pronunce additive di illegittimità come quelle che si sono sopra riportate), e che solo con l'emanazione e l'entrata in vigore in data 6.8.2017 dell'art.
5-quater D.L.73/2017 conv. in L.119/2017 (e con il conseguente orientamento giurisprudenziale, formatasi anche in seno alla S.C. a partire dalla cit. Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 11339 del 10/05/2018, Rv. 648188 - 01), è stata infine per legge riconosciuta la possibilità di chiedere l'indennizzo a chi si trovasse nella situazione del ricorrente (vaccinati anteriormente all'anno 1959, quando la vaccinazione non era ancora raccomandata né tantomeno obbligatoria).
Ma allora il momento rilevante di decorrenza della decadenza triennale non può che ricollegarsi alla suddetta entrata in vigore, in data 6.8.2017, dell'art.
5-quater D.L.73/2017 conv. in L.119/2017, a fronte della quale, la domanda amministrativa di indennizzo della L.210/1992 è stata proposta tardivamente in data 9.12.2021 (e, comunque, tardiva risulterebbe anche qualora fosse possibile considerare, quale dies a quo rilevante, non già l'entrata in vigore di una Legge dello Stato, ma la data di pubblicazione 10.5.2018 della sopra richiamata pronuncia della Corte di Cassazione).
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Risultano dunque applicabili alla fattispecie i principi affermati in un caso similare da Cassazione civile 2666/2021, che ha altresì ribadito il principio generale per il quale alla conoscenza effettiva va parificata la ragionevole conoscibilità del danno (secondo un parametro di ordinaria diligenza) ossia la possibilità di individuare la causa della patologia e rapportare quindi la propria malattia ad uno degli eventi dannosi previsti dalla L.210/1992:
• “(…) 1. La Corte d'appello di Campobasso, in riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato, per intervenuta decadenza, la domanda di I.G. volta ad ottenere l'indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 1, comma 1, richiesto con domanda presentata nel gennaio 2009, per i danni riportati a seguito della vaccinazione antipoliomelite, effettuata nel (OMISSIS). La Corte ha rilevato, con riferimento all'eccezione di decadenza sollevata dal per CP_1 inosservanza del termine di 4 anni di cui alla L. n. 362 del 1999, che detto termine decorreva dall'entrata in vigore della legge stessa solo se alla medesima data il soggetto avesse avuto già conoscenza del danno e della sua eziologia, mentre in caso contrario decorreva dal momento in cui risultava aver avuto conoscenza del danno e della sua eziologia. Ha osservato, poi, che nella specie si trattava di stabilire se effettivamente la conoscenza
7 del danno, anche con riferimento alla sua eziologia, dovesse essere collocata nel (OMISSIS), come sostenuto dalla allorchè il dott. suo medico curante, l'aveva Per_3 informata circa la possibilità presentare a dom di indennizzo dopo aver dato atto, nel certificato prodotto in atti del (OMISSIS), che la I. "è affetta da paralisi dell'arto superiore sx in seguito a vaccinazione antipolio praticatale nel (OMISSIS), come si evince inequivocabilmente dagli accertamenti clinici esibiti dalla paziente". La Corte ha quindi C affermato che gli accertamenti clinici esibiti dalla al medico erano costituiti dai certificati di vaccinazione e dalle cartelle cliniche relative ai ricoveri del (OMISSIS) da cui, in uno con la diagnosi di poliomelite, nell'anamnesi si riferiva della somministrazione delle due dosi di vaccino antipolio nei mesi immediatamente antecedenti al primo ricovero (dicembre (OMISSIS)); che la conoscenza dell'eziologia del danno da parte della I. doveva ritenersi razionalmente connessa al possesso ed alla conoscenza delle cartelle cliniche da cui il medico curante aveva tratto e attestato un giudizio di inequivoca riconducibilità della patologia della sua paziente alla vaccinazione antipolio praticatele nel (OMISSIS); che, del resto, la circostanza che all'epoca C del ricovero la avesse solo un anno di vita non rilevava, portando altrimenti alla conclusione che la I. non avrebbe mai potuto acquisire consapevolezza dell'eziologia del suo danno e che, infine, difettava alcuna dimostrazione che il richiedente avesse avuto consapevolezza della dipendenza da vaccinazioni antipolio solo in epoca successiva all'entrata in vigore della legge. (…) DIRITTO (…) 5. Deve, preliminarmente, ribadirsi quanto già affermato da questa Corte secondo cui "Ai soggetti danneggiati da vaccinazione antipoliomielite somministrata nella vigenza della L. n. 695 del 1959, deve essere riconosciuto, in base ad un'interpretazione letterale, sistematica e costituzionalmente orientata, il diritto all'indennizzo alla stregua della L. n. 210 del 1992, art. 1, comma 1, tenuto conto del D.L. n. 73 del 2017, art. 5 quater conv. con modif., in L. n. 119 del 2017, senza il limite temporale fissato dalla L. n. 362 del 1999, art. 3, comma 3, dal momento che le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo richiedono che sia la collettività ad accollarsi l'onere del pregiudizio individuale derivante da un trattamento sanitario, anche solo raccomandato" (cfr Cass. n. 27101/2018, n. 3132/2019). Si è affermato nelle citate pronunce che la proponibilità della domanda, per opporre il diritto all'autorità amministrativa preposta (l'autorità sanitaria), deve ricondursi nell'alveo della norma generale della L. n. 210 e del termine triennale di decadenza ivi previsto decorrente dalla conoscenza del danno e del nesso causale atteso che il danno alla cui conoscenza la legge ricollega il dies a quo non è la malattia in sè per sè, ma è l'evento indennizzato dalla legge completo quindi del fattore causale. Va, altresì, precisato che alla conoscenza effettiva va parificata la ragionevole conoscibilità del danno;
dato che la conoscenza si realizza quando il soggetto è in grado, secondo un parametro di ordinaria diligenza, di individuare la causa della patologia cui è affetto e rapportare quindi la propria malattia ad uno degli eventi dannosi previsti dalla L. n. 210 (cfr. Cass. 17.1.2005 n. 753, n 27565/2019).
6. In applicazione di tali principi deve ritenersi non fondata la tesi del secondo cui nella fattispecie dovrebbe trovare applicazione il termine di decadenza di CP_1 4 anni con decorrenza dalla data di entrata in vigore della L. n. 362 del 1999. Deve, peraltro, essere corretta ex art. 384 c.p.c., u.c. anche la sentenza impugnata la quale ha ritenuto applicabile il termine quadriennale. La Corte territoriale ha, tuttavia, dato rilievo al principio secondo cui il termine stabilito a pena di decadenza per la presentazione della domanda di indennizzo in sede amministrativa decorre dall'entrata in vigore della legge solo se alla medesima data il soggetto abbia avuto conoscenza del danno anche con riferimento alla sua eziologia, mentre in caso contrario decorre dal momento in cui risulti avere avuto conoscenza del danno. Nella specie la Corte territoriale ha ritenuto raggiunta la prova della consapevolezza del danno e della sua eziologia già da epoca precedente l'entrata in vigore della L. 1999 e, dunque, ampiamente tardiva la domanda di indennizzo anche applicando il termine triennale.
7. La Corte ha, infatti, ritenuto di poter affermare la necessaria e, comunque, esigibile consapevolezza del danno, anche in relazione alla sua origine, da parte della I. in data anteriore al (OMISSIS), cioè ben prima della visita con il Dott. D.N. il quale dall'esame della documentazione esibitagli dalla ricorrente, costituita dai certificati di vaccinazione e dalle cartelle cliniche relative ai ricoveri del (OMISSIS), in uno con la diagnosi di poliomelite, aveva ravvisato senza ombra di dubbio la sussistenza del nesso causale.
8. La Corte ha sottolineato, infatti, che, in uno con la diagnosi di poliomelite, nell'anamnesi era riferito della somministrazione delle due dosi di vaccino antipolio nei mesi immediatamente
8 antecedenti al primo ricovero del (OMISSIS) e che dunque l'eziologia era razionalmente connessa proprio al possesso ed alla conoscenza delle cartelle cliniche da cui il medico curante aveva tratto e attestato un giudizio di inequivoca riconducibilità della patologia della paziente alla vaccinazione antipolio.
7. La decisione della Corte, sotto tale profilo, in quanto espressione di un apprezzamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità in quanto esente da vizi logici ed errori di diritto. Nella specie la Corte ha svolto una valutazione di merito, congruamente motivata non illogica nè contraddittoria, non censurabile in cassazione neppure sotto il profilo della violazione delle norme sulla presunzione il cui richiamo, nella fattispecie, finisce per tradursi in un'inammissibile censura di merito in ordine alla valutazione di mero fatto spettante esclusivamente al giudice di merito.
8. Il dispositivo della sentenza, pertanto, pur a fronte della necessaria correzione di cui sopra, mantiene la sua validità avendo la Corte ritenuto raggiunta la prova della consapevolezza del danno da parte della I. da epoca ben antecedente al 2009, indicato dalla ricorrente, ed addirittura da epoca anteriore al 1999 e, dunque, la domanda di indennizzo del 2009 è ampiamente tardiva (…)” (Cassazione civile sez. lav., 04/02/2021, (ud. 26/06/2020, dep. 04/02/2021), n.2666, in motivazione).
***
Il ricorso va pertanto rigettato, le considerazioni che precedono non potendo indurre ad una valutazione equitativa, neppure in considerazione delle condizioni soggettive del ricorrente.
In considerazione di tali condizioni le spese possono tuttavia essere integralmente compensate, nel presente primo grado di giudizio.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Così deciso in Pescara in data 15.5.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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