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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/07/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2136/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, così composta:
Dott.ssa Isabella Mariani Presidente Istruttore
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta al n. R.G. 2136/2023 promossa da: di seguito, per brevità, anche indicata come ”), con il patrocinio del Prof. Avv. Parte_1 Pt_1
Lorenzo Stanghellini, dell'Avv. Luigi Giacomo Vigoriti e dell'Avv. Antonio Gioia
APPELLANTE contro
(di seguito, per brevità, anche Controparte_1 indicata come o ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 CP_1
Massimo Mordiglia, dell'Avv. Francesco Gasparini e dell'Avv. Andrea Poli
APPELLATA sulle seguenti conclusioni:
- per l'appellante (come da note scritte di precisazione delle conclusioni ai Parte_1 sensi dell'art. 352 c.p.c. depositate in data 18.10.2024):
«Voglia la Corte di Appello di Firenze, in accoglimento del suo appello, rigettata ogni contraria eccezione, difesa e istanza:
- in via preliminare, disporre la riunione di questo processo con quello di fronte alla
Corte di Appello di Firenze per l'impugnazione della decisione n. 304 del 4 marzo 2022, comunicata il 9 marzo 2022, Rep. n. 531/2022, del Tribunale di Pisa, R.G.A 694/2022;
- nel merito, riformare la sentenza n. 487 del 31 marzo 2023, Rep. n. 825/2023, del
Tribunale di Pisa per i motivi e nei termini sopra esposti, e per l'effetto respingere la domanda di accertamento negativo di perché infondata in fatto e in Controparte_1
pagina 1 di 27 diritto e accogliere la spiegata domanda riconvenzionale della con relativa Parte_1 condanna della al pagamento della somma richiesta con la fattura n. Controparte_1
26 del 31 luglio 2018, oppure, alla somma maggiore o minore che sarà giudicata di giustizia a titolo di risarcimento del danno.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e di quello di primo grado»;
- per parte appellata (come da “Prima memoria Controparte_1 ex art. 352 c.p.c.” depositata in data 22.10.2024):
«Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze contrariis reiectis, rigettare il gravame ex adverso proposto e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Pisa con condanna della Società al Parte_1 risarcimento del danno in favore del Cantiere ex Controparte_1
Art. 96 c.p.c. per lite temeraria, con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 487/2023 emessa in data 31.03.2023 (e pubblicata lo stesso giorno) a definizione del giudizio n. R.G. 3592/2018 promosso da Controparte_1
il Tribunale di Pisa così provvedeva:
[...]
«Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, accoglie le domande e, per l'effetto: accerta l'insussistenza dei crediti della convenuta di cui alle fatture n. 26 e 31 del 2018; revoca il D.I. n. 1476/2018 emesso dal Tribunale di Pisa il 28/09/2018; condanna, inoltre, la convenuta a pagare all'attrice € 8.000,00 a titolo di risarcimento ex art. 96, comma 3 cpc. condanna la convenuta a pagare le spese di lite dell'attrice, che si liquidano in €
21.155,00 oltre spese generali, IVA e Cpa ed oltre spese vive».
Il Tribunale di Pisa premetteva quanto segue:
- aveva chiesto di accertare l'insussistenza del Controparte_1 credito vantato da risultante dalla fattura n. 26/2018; trattasi del credito Parte_1 asseritamente vantato dalla nei confronti d. Parte_1 Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, quantificato
[...] secondo la penale pattuita nel contratto d'appalto concluso inter partes nel dicembre del 2015, poi integrato con accordi succedutisi nel 2016, avente ad oggetto lavorazioni da effettuare sull'imbarcazione MY “St. Raphael” di proprietà della convenuta.
[...]
a sostegno della propria domanda di accertamento Controparte_1 negativo, aveva dedotto: che le parti avevano convenuto un corrispettivo complessivo di € 2.835.120,00; di avere eseguito regolarmente le lavorazioni concordate;
che,
pagina 2 di 27 tuttavia, la convenuta, in data 07.07.2017, inaspettatamente ed immotivatamente, aveva comunicato la propria volontà di risolvere il contratto, chiedendo la restituzione dell'imbarcazione e contestualmente sospendendo i pagamenti per le lavorazioni già effettuate;
che nonostante la richiesta di restituzione dell'imbarcazione, l'armatrice non si era attivata per il ritiro, con la conseguenza che lo scafo era rimasto presso il cantiere navale;
che, in base al contratto d'appalto, il ritardato o omesso pagamento anche di un solo stato di avanzamento dei lavori legittimava la sospensione dei lavori ed il conseguente slittamento della data di consegna;
- dunque: aveva contestato il diritto della Controparte_1 convenuta al pagamento della penale, allegando che il ritardo nella consegna dell'imbarcazione non era ad essa imputabile e che i lavori erano stati legittimamente sospesi a fronte dell'inadempimento della committente all'obbligo di pagamento;
che, in ogni caso, in base al contratto, la penale – fissata in € 10.000,00 per ogni giorno di ritardo – poteva essere pretesa fino ad massimo di 30 giorni. Controparte_1 aveva inoltre allegato di avere manifestato la propria disponibilità ad
[...] eseguire i lavori necessari a consentire il ritiro dell'imbarcazione e che era stata, invece, la convenuta ad omettere di attivarsi per il ritiro;
Parte_1
- si era costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda per le Parte_1 seguenti ragioni: aveva provveduto al pagato tutti i SAL sino al n. XI, per Parte_1 complessi € 2.172.367,39, aveva mosso contestazioni all'appaltatrice in relazione ai SAL
n. X e n. XI;
a fronte di tali contestazioni, in violazione dell'art. 3 CP_1 dell'addendum al contratto, aveva ingiustificatamente sospeso le lavorazioni sull'imbarcazione, trattenendola in custodia presso il cantiere a garanzia. Parte_1 aveva quindi insistito per l'accertamento della spettanza della penale a titolo di risarcimento del danno, come da fattura n. 26/2018;
- sussistendo profili di connessione oggettiva e soggettiva, alla causa n. R.G. 3592/2018 era stata riunita la causa n. R.G. 4907/2018, avente ad oggetto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1476/2018 con il quale il Tribunale di CP_1
Pisa le aveva ingiunto il pagamento di € 310.000,00 a favore di sempre a Parte_1 titolo di penale contrattuale per il ritardo (fattura n. 31/2018);
- la causa era stata istruita documentalmente e mediante acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di A.T.P. n. R.G. 3840/2017 (oggetto delle indagini peritali erano le lavorazioni eseguite dalla e la verifica di rispetto del CP_1 cronoprogramma pattuito nel contratto).
Il Tribunale di Pisa motivava la propria decisione come di seguito:
pagina 3 di 27 - è pacifico che le parti stipularono un contratto di appalto avente ad oggetto lavorazioni sull'imbarcazione di proprietà della convenuta (MY “St. Raphael”), così Parte_1 come sono pacifiche le clausole ivi contenute;
- è infondata l'eccezione, sollevata da di inammissibilità dell'opposizione Parte_1 promossa da avverso il decreto ingiuntivo n. 1507/2018; in questa sede CP_1
l'attrice ha infatti agito con atto di citazione per all'accertamento negativo del credito.
Non si stratta, pertanto, di opposizione a decreto ingiuntivo. Il decreto ingiuntivo n.
1507/2018, in realtà, non è mai stato notificato al destinatario ed è quindi divenuto inefficace;
- con riferimento ad entrambe le cause riunite, dall'esame degli atti processuali e della documentazione acquisita emerge la fondatezza della domanda di Le CP_1 risultanze del procedimento di A.T.P. smentiscono la ricostruzione operata da
[...]
secondo la quale essa avrebbe sospeso i pagamenti dopo aver rilevato delle Pt_1 presunte incongruenze tra la somma fatturata da e le lavorazioni CP_1 effettivamente eseguite;
dalla relazione depositata è emersa la corrispondenza fra il valore delle lavorazioni svolte da sino al SAL n. IX (tra l'altro, tra la stima CP_1 del C.T.U. e le somme quantificate dai CC.TT.PP. vi è un modesto scostamento) e le somme fatturate e pagate dalla committente;
- la decisione di di sospendere i lavori deve considerarsi legittima alla luce CP_1 dell'art.
3.4. del contratto di appalto e dei relativi allegati;
- in punto di consegna dell'imbarcazione, dalla documentazione in atti non è emerso alcun comportamento ostruzionistico da parte dell'appaltatrice. Come si evince dalle comunicazioni del gennaio 2018, non solo la era disponibile alla riconsegna, CP_1 ma ne aveva addirittura la necessità, posto che la nave occupava spazio in cantiere e comportava obblighi di custodia;
- la domanda di deve dunque essere integralmente accolta con riguardo ad CP_1 entrambi i giudizi;
- sussistono i presupposti per condannare ai sensi dell'art. 96, comma 3, Parte_1
c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata in € 8.000,00. Infatti, nella causa n. 3956/2017 R.G. la domanda riconvenzionale di volta ad Parte_1 ottenere il pagamento della penale da ritardo era stata integralmente rigettata;
pendente il giudizio, aveva emesso ulteriori fatture per la medesima causale Parte_1
e proposto un ricorso per decreto ingiuntivo volto ad ottenere la consegna dell'imbarcazione, che pure non è mai stata impedita dalla controparte. Parte_1 con la sua condotta gravemente incauta ed integrante un abuso del processo, ha pagina 4 di 27 originato dunque una serie di cause aventi medesimo oggetto, tutte connesse e tutte manifestamente infondate, a fronte, tra l'altro, di un contratto che, da un lato, escludeva espressamente la possibilità di sospendere il pagamento dei SAL per qualsiasi motivo e contestazione e, dall'altro, autorizzava l'appaltatrice, in caso di omesso o ritardato pagamento, a sospendere le lavorazioni e finanche a trattenere l'imbarcazione in cantiere a garanzia dei propria crediti;
- le spese di lite seguono la soccombenza.
Proponeva appello avverso la decisione del Tribunale di Pisa per i seguenti Parte_1 motivi:
1. Erronea valutazione dell'inadempimento grave di e delle misure in CP_1 autotutela adottate da in corso di rapporto Pt_1
Il Tribunale di Pisa ha errato sia nella ricostruzione in fatto che nelle considerazioni in diritto. In questo processo si discute di una fattura soltanto: la n. 26/2018 di
[...]
Non della fattura n. 31/2018 sempre emessa da Diversamente da Pt_1 Parte_1 quanto scritto dal giudice di prime cure, nel giudizio n. R.G. 4907/2018, CP_1 non ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1476/2018 (ottenuto per il pagamento del credito portato dalla fattura n. 31/2018 e già oggetto di un differente procedimento, il n. R.G. 3956/2017, che in questo momento pende in grado di appello con il n. R.G. 694/2022), bensì avverso il decreto ingiuntivo n. 1507/2018, ottenuto da per il pagamento del credito portato dalla fattura n. 26/2018 e mai Parte_1 notificato. La stessa nella propria comparsa conclusionale, ha ammesso CP_1 candidamente di aver agito due volte in relazione al credito portato dalla fattura n.
26/2018, chiedendone al contempo l'accertamento negativo e proponendo opposizione avverso un decreto ingiuntivo mai notificatole. La sentenza dovrà perciò essere riformata espungendo qualsiasi accertamento riguardante la fattura di n. Parte_1
31/2018 in quanto oggetto di domanda tardiva e, comunque, in quanto oggetto di altro processo, con conseguente necessità di pronunciare la litispendenza o la continenza.
L'errore nell'inquadramento delle iniziative processuali ha certamente pesato nella valutazione che il Tribunale ha compiuto in punto di condanna ex art. 96, comma 3,
c.p.c..
Il Tribunale di Pisa ha ritenuto che la condotta di (v. sospensione del Parte_1 pagamento dei SAL) non fosse giustificata da un grave inadempimento di CP_1
In realtà era palesemente inadempiente;
l'appaltatrice era in ritardo CP_1 nell'esecuzione dei lavori, nella progettazione e nel disbrigo delle pratiche pagina 5 di 27 amministrative. dunque, nella sua veste di committente, non ha fatto altro Parte_1 che svolgere l'attività di controllo e verifica in linea con la lettera dell'art. 1662 c.c. e tutelare i propri diritti intraprendendo iniziative ex art. 1460 c.c.. La sentenza deve perciò essere riformata laddove addebita a l'interruzione del rapporto Parte_1 contrattuale.
Le deduzioni del C.T.U. in merito alla possibilità di concludere i lavori in tempo, slegate da qualsivoglia dato concreto sulle capacità dell'appaltatrice) non sono condivisibili.
Quella secondo cui avrebbe potuto portare a termine i lavori riprendendone CP_1
l'esecuzione entro la prima settimana di ottobre del 2017 effettuando doppi turni e impiegando anche i giorni festivi è una mera ipotesi di scuola. Semmai il C.T.U. ha confermato chiaramente la sostanza delle contestazioni stragiudiziali di sul Parte_1 ritardo già accumulato da ad esempio a proposito dei disegni esecutivi e CP_1 delle pratiche amministrative.
Il giudice di prime cure si è totalmente disinteressato della questione che davvero stava alla base delle legittime iniziative in autotutela della committente: il rispetto del crono- programma e la riconsegna dell'imbarcazione entro e non oltre il 30 gennaio 2018.
[...] non ha mai ricevuto rassicurazioni da in ordine al rispetto del Pt_1 CP_1 suddetto termine.
2. Sul diritto di al risarcimento del danno Pt_1
La mancata riconsegna dell'imbarcazione non può che essere attribuita alle resistenze di CP_1
La sentenza deve essere riformata nella parte in cui non ha ritenuto dovuta la penale richiesta da a titolo di risarcimento del danno. Il quantum risarcitorio era stato Pt_1 pattiziamente predeterminato;
si veda la clausola penale di cui all'art. 3 dell'appendice del giugno 2016 al contratto di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse. La somma richiesta da è del tutto congrua in considerazione della lesione del suo interesse a Pt_1 riottenere il bene e dell'ingente valore dell'operazione nel suo complesso;
3. Sull'erronea valutazione dei fatti che ha portato all'ingiusta condanna ex art. 96
c.p.c. di
[...] ha sì emesso più fatture aventi la medesima causale (penale per ritardo), Parte_1 ma le stesse erano riferite a periodi/archi di tempo differenti: la n. 21/2018 dalla data di mancata riconsegna ex art. 3 dell'appendice contrattuale fino al 30 giugno 2018; la n. 26/2018 dall'01.07.2018 al 31.07.2018; la n. 31 dal 01.08.2018 al 31.08.2018. Non si può affermare che la committente abbia azionato immotivatamente il suo diritto.
[...]
con comunicazione del 14.07.2017, chiese la riconsegna dell'imbarcazione Pt_1
pagina 6 di 27 sebbene solo quale ipotesi alternativa alla prosecuzione dei lavori da parte di CP_1 con revisione dei SAL. non offrì né la propria disponibilità a proseguire
[...] CP_1
i lavori, né riconsegnò l'imbarcazione. Il giudice di prime cure, inoltre, ha ignorato che pendeva (da luglio del 2017) il procedimento di A.T.P., durante il quale l'imbarcazione doveva chiaramente rimanere a disposizione del C.T.U.. In aggiunta a ciò, Parte_1 si è dovuta munire di un decreto ingiuntivo al fine di rientrare in possesso dell'imbarcazione. ha contribuito davvero in minima parte ad originare la Parte_1 serie di cause indicate dal giudice di primo grado, dal momento che i procedimenti n.
R.G. 3256/2018, 3592/2018 e 4907/2018 sono stati tutti instaurati da la CP_1 quale ha adito due volte il Tribunale di Pisa per l'accertamento negativo dello stesso credito, quello portato dalla fattura n. 26/2018, una volta in via diretta e una volta mediante opposizione a decreto ingiuntivo (peraltro mai notificato e divenuto inefficace). Il fatto che le cause fossero infondate non costituisce presupposto per la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c.. Le pretese di erano e sono CP_1 illegittime e doveva resistervi. Laddove il contratto di rimessaggio Parte_1 escludeva la possibilità di sospendere il pagamento dei SAL per qualsiasi motivo e contestazione si riferiva evidentemente ai SAL emessi, concordati con e approvati da
(senza approvazione della committente il pagamento del relativo SAL non era Pt_1 dovuto). La previsione originaria di cui all'art.
3.4 del contratto di rimessaggio, a mente della quale, in caso di ritardo nel pagamento, l'appaltatrice ha facoltà di sospendere le lavorazioni e finanche di trattenere l'imbarcazione in cantiere a garanzia del proprio credito, deve ritenersi superata dalla modifica apportata al regolamento contrattuale con l'appendice del 27.06.2015 (secondo cui, scaduto il termine finale, può Parte_1 ritirare l'imbarcazione, anche se le opere non sono state completate, senza che CP_1 possa opporre rifiuto).
[...] chiedeva la riunione del presente procedimento al giudizio n. R.G. 694/2022 Parte_1 già pendente dinanzi a questa Corte d'Appello.
Si costituiva in giudizio contestando i Controparte_1 motivi di gravame e chiedendo il rigetto dell'appello per le seguenti ragioni:
- preliminarmente, non si ravvedono fondati motivi per riunire la presente causa alla n.
R.G. 694/2022, sussistendo solo connessione soggettiva e non oggettiva;
- il giudice di prime cure ha correttamente valutato i fatti e interpretato il dato normativo. La sentenza è priva di contraddizioni logiche e/o giuridiche;
pagina 7 di 27 - la richiesta di è pretestuosa e palesemente infondata. Dagli atti processuali Parte_1
e dai documenti non emerge alcun inadempimento da parte del
[...] in relazione agli impegni contrattualmente assunti tale da Controparte_1 giustificare la risoluzione unilaterale del contratto e l'applicazione di penali per il ritardo nella consegna dell'imbarcazione;
- come accertato nell'ambito del procedimento di A.T.P., sarebbe stata in CP_1 grado di ultimare i lavori entro i termini concordati se solo non fosse intervenuta l'ingiustificata risoluzione del contratto e la società armatrice non avesse sospeso i pagamenti;
- il ritardo nella consegna/ritiro dello scafo non può che essere imputato in via esclusiva alla negligenza della stessa (la quale solo a settembre 2018 si attivò al fine Parte_1 di determinare tecnicamente le complesse operazioni e le ulteriori lavorazioni necessarie per il trasporto della nave);
- la somma massima che poteva essere astrattamente richiesta a titolo di penale ammonta ad € 300.000,00 (€ 10.000,00 per ogni singolo giorno di ritardo fino ad un massimo di 30 giorni); la quantificazione operata da controparte è dunque erronea e strumentale;
- l'appellante, con intento temerario, introduce, a sostegno della propria domanda, circostanze irrilevanti e non pertinenti ai fini del decidere, al solo fine di indurre la Corte di Appello in errore. Tale condotta processuale giustifica la richiesta di condanna di
[...] al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Pt_1
Alla udienza del 09.04.2024 la causa veniva rinviata per rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. alla udienza del 17.12.2024, con assegnazione dei termini a ritroso di 60, 30 e 15 giorni per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica.
Alla udienza del 17.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione riservando quest'ultima al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, al fine di delimitare il thema decidendum, circoscrivendo la materia controversa, si osserva quanto segue:
- in primo grado, alla udienza del 17.10.2019, alla causa n. R.G. 3592/2018
(definita dal Tribunale di Pisa con la sentenza n. 487/2023 oggi impugnata) venne riunita, per connessione soggettiva ed oggettiva, la causa n. 4907/2018 R.G.;
pagina 8 di 27 - a pag. 3 della sentenza appellata si legge: «al presente giudizio, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, è stata riunita la causa RG 4907/2018, nella quale la ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1476/2018 CP_1 con il quale il tribunale di Pisa ha ingiunto ad essa il pagamento di € 310.000,00
a in forza della fattura n. 31/2018, emessa anch'essa a titolo di pagamento Pt_1 della penale contrattuale». E ancora, a pag. 4 della sentenza appellata, si legge:
«nel giudizio RG 4907/2018…Seven ha proposto opposizione al Decreto CP_1
Ingiuntivo n. 1476/2018, ritualmente notificato». Tali affermazioni risultano errate;
- in realtà, come evidenziato dalla odierna appellante, la causa n. R.G. 4907/2018 aveva ad oggetto l'opposizione proposta da Controparte_1 non avverso il decreto ingiuntivo n. 1476/2018 (richiesto ed ottenuto da
[...] in forza della fattura n. 31/2018 di € 310.000,00 a titolo di penale per Pt_1 mancata/ritardata consegna dell'imbarcazione “Saint Raphael” con riferimento al periodo dal 01.08.2018 al 31.08.2018), bensì avverso il decreto ingiuntivo n.
1507/2018, emesso il 02.10.2018 e pubblicato il 03.10.2018 (R.G. 3549/2018), richiesto e ottenuto da in forza della fattura n. 26/2018 del Parte_1
31.07.2018 dell'importo di € 310.000,00 sempre a titolo di penale per la mancata consegna dell'imbarcazione “Saint Raphael” ex art. 3 dell'appendice al contratto di rimessaggio e refit, ma con riferimento al periodo dal 01.07.2018 al
31.07.2018;
- ciò si evince chiaramente dallo stesso atto di citazione con il quale CP_1
introdusse la causa n. R.G. 4907/2018 (cfr. pag. 1:
[...] Controparte_1
«PREMESSO 1) Che la Società ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale Parte_1 di Pisa il decreto ingiuntivo n. 1507/18 per il pagamento della somma di €
310.000,00 = (doc. 1); 2) Che con detto decreto ingiuntivo la Società Parte_1 agiva in via monitoria per il pagamento di un preteso credito nei confronti della
Società per l'omesso pagamento della CP_1 Controparte_1 fattura n. 26/18…»; pag. 2: «4) Che è interesse dalla Società Controparte_1 agire in giudizio affinché sia accertata e dichiarata l'inesistenza
[...] del credito pretestuosamente vantato ed azionato dalla con CP_2 Parte_1 conseguente revoca ed annullamento del decreto ingiuntivo n. 1507/18»; pag.
5: «Successivamente, in data 31 luglio 2018 la sempre a Controparte_3 mezzo del proprio leale Avv. Antonio Gioia, trasmetteva all'esponente la fattura
n. 26/18 dell'importo di € 310.000,00 = sempre a titolo di “Penale per la mancata
pagina 9 di 27 imbarcazione Saint Raphael ex Art. 3 appendice contratto di rimessaggio e refit del 27.6.2016.” […] poi azionata con il decreto ingiuntivo in questa sede opposto
(Doc. 14)»).
Persino nella comparsa conclusionale depositata da in data CP_1
02.12.2022, a pag. 4, si legge: «la Società azionava altresì la predetta Parte_1 fattura – la n. 26/2018, n.d.r. – richiedendo ed ottenendo il decreto ingiuntivo n.
1507/2018 per il pagamento della somma di € 310.000,00=. Avverso tale decreto la Società proponeva giudizio di opposizione Controparte_1 portante R.G.C. 4907/2018»;
- il giudice di prime cure è stato probabilmente indotto in errore: dalla circostanza per cui nell'atto di citazione introduttivo Controparte_1 della causa n. R.G. 4907/2018 (v. a pag. 2 e a pag. 5), riferisce la fattura n.
26/2018 alla penale pretesa per il periodo dall'01.08.2018 al 31.08.2018, arco temporale al quale attiene, invece, la fattura n. 31/2018; dalle conclusioni rassegnate da in seno al suddetto atto Controparte_1 introduttivo, ove, indubbiamente per un mero refuso, si chiede di «dichiarare
l'infondatezza della domanda per l'inesigibilità del credito vantato di cui alla fattura n. 31/18 emessa dalla Società Sfim S.p.a…»; dalla circostanza per cui, nelle note di trattazione scritte depositate in data 27.09.2022,
[...]
nel precisare le proprie conclusioni, menziona due Controparte_1 fatture, la n. 21/18 e la n. 31/18, e non la n. 26/2018;
- avverso il decreto ingiuntivo n. 1476/2018 (inerente, come si è poc'anzi puntualizzato, alla fattura n. 31/2018 emessa da Parte_1 Controparte_1 ha proposto autonoma e separata opposizione instaurando la Controparte_1 causa n. R.G. 4767/2018, riunita in seguito, assieme ad altri procedimenti, alla causa n. 3956/2017 R.G., definita con la sentenza n. 304/2022. Con la suddetta pronuncia, oltretutto emessa anteriormente alla sentenza n. 487/2023, il
Tribunale di Pisa ha rigettato tout court la domanda di condanna al pagamento della penale contrattuale perché infondata. Questa Corte, con la sentenza n.
1252/2025 pubblicata il 03.07.2025 (cause riunite R.G. n. 694/2022 e R.G. n.
695/2022), ha confermato tale statuizione, ritenendo che la medesima postuli e includa l'accoglimento dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da CP_1
(R.G. 4767/2018) e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1476/2018 del 28.09.2018 emesso in favore di sulla base della fattura n. Parte_1
31/2018 del 31.08.2018 di € 310.000,00.
pagina 10 di 27 In conclusione, come opportunamente rimarcato da a pag. 11 dell'atto di Parte_1 appello, «in questo processo si discute di una fattura e di una sola: la n. 26/2018». La sentenza n. 487/2023 del Tribunale di Pisa dovrà perciò essere riformata/revocata laddove il giudice di prime cure ha dichiarato l'insussistenza del credito di Parte_1 di cui alla fattura n. 31/2018 e ha disposto la revoca del decreto ingiuntivo n.
1476/2018, trattandosi di questioni della cui cognizione non era stato investito e comunque già decise in altro processo.
Come rilevato dal Tribunale di Pisa, «il Decreto Ingiuntivo n. 1507/2018 […] non è mai stato notificato al destinatario ed è quindi divenuto inefficace» ai sensi dell'art. 644
c.p.c. (pag. 4 della sentenza impugnata).
Ebbene, anche laddove la notifica del decreto ingiuntivo sia inesistente (perché, ad esempio, non è stata eseguita o perché non è stata portata a termine) e il provvedimento monitorio sia di conseguenza inefficace, il debitore, ferma restando la possibilità di instaurare l'apposito e speciale procedimento camerale di cui all'art. 188 disp. att. c.p.c., può comunque introdurre una opposizione ordinaria ai sensi dell'art. 645 c.p.c., la quale non è di per sé improcedibile o inammissibile, come parrebbe sostenere il giudizio di opposizione, del resto, non ha natura impugnatoria Parte_1 né può considerarsi un'actio nullitatis (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sent. 13 gennaio 2022,
n. 927), bensì è un giudizio a cognizione piena che devolve al giudice adito il completo esame del rapporto giuridico controverso e coinvolge l'esistenza stessa della pretesa creditoria fatta valere, di cui dovrà essere accertata la fondatezza (o meno).
Nell'opposizione ex art. 645 c.p.c. presentata da avverso il decreto CP_1 ingiuntivo n. 1507/2018 l'azione di sostanziava in una domanda volta all'accertamento negativo del diritto per ragioni di merito e non concerneva vizi formali del provvedimento monitorio, come si evince dall'atto di citazione introduttivo della causa n. R.G. 4907/2018: «è interesse dalla Società Controparte_1 agire in giudizio affinché sia accertata e dichiarata l'inesistenza del credito pretestuosamente vantato ed azionato dalla con conseguente revoca Controparte_3 ed annullamento del decreto ingiuntivo n. 1507/18».
Corrisponde al vero che quando propose opposizione avverso il decreto CP_1 ingiuntivo n. 1507/2018 (l'atto di citazione venne notificato a controparte a mezzo
P.E.C. in data 09.11.2018), era già pendente dinanzi al Tribunale di Pisa, da poco più di tre mesi (l'atto di citazione introduttivo era stato notificato da in data CP_1
02.08.2018), la causa n. R.G. 3592/2018, avente ad oggetto identica domanda di accertamento negativo volta a «sentire affermare la inesistenza e/o insussistenza del
pagina 11 di 27 credito vantato dalla per i titoli e le causali richiamate ed esposte Controparte_3 nella…fattura n. 26/18».
Se, da un lato, l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da non era sorretta CP_1 da un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. effettivo ed attuale (cfr. Cass. civ., Sez. I,
28 febbraio 2025, n. 5361), risolvendosi, in pratica, in una “duplicazione” della causa precedentemente instaurata, dall'altro, la circostanza per cui il procedimento n. R.G.
4907/2018 è confluito in seguito nel procedimento n. R.G. 3592/2018 per effetto della riunione disposta dal giudice (per connessione soggettiva ed oggettiva) alla udienza del 17.10.2019 (riunione, oltretutto, richiesta espressamente dalla stessa CP_1 già con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, v. pag. 11), con conseguente decisione unitaria circa la debenza o meno dell'importo preteso da , Pt_1 determina l'assorbimento/il superamento di ogni questione in punto di inammissibilità della opposizione medesima.
Svolta questa premessa, nella sentenza n. 487/2023 (pag. 4 e pag. 5) del Tribunale di
Pisa si legge: «dalle risultanze del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo
R.G. 3840/2017, è smentita la ricostruzione operata da , secondo la quale essa Pt_1 avrebbe sospeso i pagamenti a seguito di asserite incongruenze tra la somma fatturata dall'appaltatrice e le lavorazioni effettivamente eseguite. Dalla consulenza tecnica è invece provata la corrispondenza fra il valore delle lavorazioni svolte da CP_1 sino al SAL n. IX e le somme fatturate e pagate dalla committente, con conseguente congruità degli importi contabilizzati nei SAL. Il valore delle opere (€ 1.551.750,00), inoltre, appare congruo anche alla luce del modesto scostamento dello stesso rispetto alla somma quantificato dai CTPP (pag. 42 CTU). […] Si osserva, altresì, che l'attrice, nonostante la sospensione dei pagamenti – avvenuta dal febbraio 2017 – ha proseguito le lavorazioni fino al mese di luglio 2017, quando ha ricevuto la comunicazione della committente (doc. 14 attrice) di volersi avvalere della risoluzione del contratto. La decisione di sospendere i lavori nel luglio 2018 (rectius, 2017, n.d.r.), alla luce dell'art.
3.4 del contratto di appalto e relativi allegati (doc. 1 attrice), deve quindi considerarsi legittima». lamenta, in proposito: a) l'erronea valutazione, da parte del giudice di prime Parte_1 cure, del(l'asserito) grave inadempimento di e Controparte_1 delle misure in autotutela – prerogative ex lege ed ex contractu - adottate da
[...] in corso di rapporto;
b) l'errata ricostruzione dei fatti, da parte del Tribunale di Pt_1
Pisa, in merito alla sospensione del pagamento dei SAL da parte della committente;
c) il disinteresse, da parte del giudice di prime cure, verso la questione che davvero stava pagina 12 di 27 alla base delle iniziative in autotutela della committente, ossia il rispetto del crono- programma per lo svolgimento delle lavorazioni e la riconsegna dell'imbarcazione entro e non oltre il 30 gennaio 2018; d) l'errata lettura delle risultanze della C.T.U. espletata nel procedimento di A.T.P. n. 3840/2017.
Relativamente alle censure appena elencate, questa Corte, anche al fine di garantire l'uniformità dei giudicati e di evitare contrasti, non può che attenersi alle motivazioni già addotte nella propria sentenza n. 1252/2025, pubblicata il 03.07.2025, con la quale, come già accennato, sono state definite le cause riunite R.G. n. 694/2022 ed R.G. n.
695/2022, pendenti tra le medesime parti e scaturite dalla medesima vicenda storica/sostanziale nonché vertenti, in buona parte, sulle medesime questioni giuridiche e fattuali.
Conviene, allora, riportare pedissequamente, di seguito, i passaggi del suddetto precedente che risultano salienti e di precipuo interesse in questa sede.
Segnatamente, nel procedimento di istruzione preventiva, «al C.T.U. era stato…demandato il compito di determinare il valore dei lavori eseguiti da
[...]
L'esperto ha quantificato il valore complessivo di forniture e Controparte_1 lavorazioni effettuate in € 1.551.750,00 (somma da intendersi al netto dell'I.V.A.), laddove i CC.TT.PP. di e avevano Parte_1 Controparte_1 stimato, rispettivamente, un valore di € 1.472.275,00 e un valore di € 1.641.075,00.
Dunque…il valore stimato dal C.T.U. non si discosta in maniera rilevante dalle stime rispettivamente elaborate dai CC.TT.PP. e, comunque, costituisce valore sostanzialmente mediano rispetto alle rispettive stime […]. Come si evince dalla relazione depositata, il perito ha valutato la percentuale di stato di avanzamento per ciascuna voce, contenuta nel SAL IX, relativa alle forniture e alle lavorazioni «che sono state individuate come eseguite alla data di inizio della procedura di atp» (pag. 42 dell'elaborato); «le operazioni peritali – come ulteriormente puntualizzato dall'Ing.
a pag. 56 e a pag. 57 della relazione, in riposta alle osservazioni del C.T.P. di Per_1
– hanno potuto…appurare lo stato di avanzamento maturato alla fine Parte_1 dell'ottobre 2017 e si sono riferite alle voci del SAL IX, che saranno le stesse dei SAL X
e XI…». Lo scarto tra il valore delle lavorazioni materialmente svolte così come accertato in sede di operazioni peritali e la cifra totale corrisposta da […] si rivela Parte_1 quindi contenuto. Se si considera: a) che l'ultima fattura saldata da (la n. Parte_1
42/2017 del 10.03.2017) è quella che venne emessa da a fronte del SAL CP_1
n. IX del 28.02.2017; b) che persino dal report dell'Ing. del Persona_2
06.06.2017, prodotto dalla stessa emerge lo svolgimento di talune Parte_1
pagina 13 di 27 lavorazioni in epoca successiva al mese di febbraio del 2017 (nel suddetto report si dà atto che al 31.05/01.06.2017 erano «in fase di completamento le lavorazioni di carpenteria metallica, sia per quanto riguarda lo scafo che le sovrastrutture», che era
«in fase di completamento l'assemblaggio del bulbo prodiero» e che era «in lavorazione la sede per montaggio portellone poppa»); c) che il C.T.U. ha esaminato lo stato di fatto in cui l'imbarcazione versava alla fine del mese di ottobre del 2017 (le operazioni peritali ebbero inizio, più precisamente, il 24.10.2017), con la conseguenza che la somma di €
1.551.750,00 include giocoforza anche il valore di tali ulteriori lavorazioni, se ne deduce
a fortiori l'esiguità della eventuale differenza tra il valore effettivo delle lavorazioni completate al mese di febbraio del 2017 e quanto contabilizzato/fatturato dalla società appellata sino a tale momento» (pag. 21 e pag. 22 della sentenza n. 1252/2025 pubbl. il 03.07.2025).
«Ad opinione di non sarebbe mai Parte_1 CP_1 Controparte_1 stata in grado di portare a termine i lavori e di riconsegnare l'imbarcazione con le modifiche completate entro il 15.01.2018 o, comunque, entro il termine, qualificato come perentorio ed essenziale, del 30.01.2018 (v. art. 3 dell' “Appendice al contratto di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse stipulato in data 07.12.2015” del
27.06.2016); tale convinzione è risultata smentita dall'esito delle indagini peritali svolte dall'Ing. . Il C.T.U. incaricato è pervenuto, infatti, alla conclusione per Persona_3 cui il cantiere avrebbe avuto la possibilità di completare i lavori residui se avesse ripreso
l'esecuzione delle opere nel periodo che va dall'inizio dell'ultima settimana di luglio del
2017 (prendendo in considerazione esclusivamente le settimane lavorative e stimando in 25 settimane lavorative – all'incirca la media tra le 20 settimane indicate dal C.T.P. di e le 32 settimane indicate dal C.T.P. di Controparte_1 [...]
– il tempo necessario per il completamento dei lavori rimanenti individuati) alla Pt_1 prima settimana di ottobre del 2017 (adottando doppi turni di lavoro e lavorando nei giorni festivi, con conseguente riduzione del numero di settimane necessarie a 14, valutando un aumento prudenziale della produttività del 30%). Quanto alla possibilità di portare a termine le opere riprendendo le lavorazioni al più tardi la prima settimana di ottobre del 2017 a condizione di ricorrere al lavoro straordinario nei giorni festivi, diversamente da quanto sostenuto dalla società appellante, non si tratta di una mera
“ipotesi di scuola” avanzata in via del tutto autonoma dal C.T.U. (v. pag. 21 dell'atto di citazione in appello), bensì, come evidenziato dallo stesso perito a pag. 60 dell'elaborato in risposta alle osservazioni del C.T.P. di di una eventualità del tutto Parte_1 percorribile a prescindere dai maggiori costi che essa ovviamente avrebbe comportato.
pagina 14 di 27 Inoltre, si tratta, a ben vedere, dell'ipotesi “limite”, opportunamente contemplata dall'esperto in aggiunta alla soluzione – senza alcun dubbio più agevolmente praticabile
– del lavoro solo in orari e giorni ordinari, con ripresa delle lavorazioni dall'ultima settimana di luglio del 2017. Pur ammettendo che Controparte_1 avesse accumulato un certo ritardo (preme in ogni caso rimarcare, a confutazione di quanto affermato dal che il C.T.U., laddove, a pag. 37 della relazione, Parte_1 afferma che «anche le attività del cantiere a tale proposito erano in ritardo rispetto ai tempi ragionevolmente prevedibili per tali attività», si riferisce esclusivamente alla predisposizione e all'aggiornamento dei disegni esecutivi della costruzione e all'invio dei medesimi al ), da tale circostanza non discende automaticamente e CP_4 ineluttabilmente – come parrebbe sostenere l'odierna appellante – che l'appaltatrice non sarebbe mai riuscita, ove il rapporto fosse proseguito, a rispettare la tabella di marcia e, soprattutto, a rimettersi in pari esaurendo l'intervento di rebuilt dell'imbarcazione entro la scadenza pattuita. Giova ad ogni modo rammentare il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di eccezione di inadempimento a mente del quale «il giudice di merito deve verificare se la controparte sia incorsa in un inadempimento attuale e concreto, non rilevando la mera eventualità di un inadempimento potenziale ovvero solo futuro e soggettivamente già paventato dalla parte che propone l'eccezione» (così Cass. civ., Sez. III, ord. 18 febbraio 2025, n.
4134)» (pag. 20 e pag. 21 della sentenza n. 1252/2025 pubbl. il 03.07.2025).
In estrema sintesi, con tale recente pronuncia, muovendo dagli inequivocabili esiti della consulenza tecnica di ufficio espletata nell'ambito del procedimento di A.T.P. n.
3840/2017 R.G., la Corte di Appello è giunta alla conclusione (in linea con gli approdi cui era pervenuto il Tribunale di Pisa) secondo cui l'appaltatrice anche in CP_1 rapporto al valore integrale della commessa, non si era resa protagonista di alcun inadempimento grave, tale da compromettere oggettivamente l'equilibrio sinallagmatico del contratto e, soprattutto, idoneo a giustificare il ricorso, da parte di al rimedio in autotutela ex art. 1460 c.c. (sospensione del pagamento dei Parte_1
S.A.L.). A ciò si aggiunga che il Collegio ha pienamente condiviso, in quanto scevro da vizi di illogicità e sorretto da un'adeguata e coerente valutazione delle risultanze istruttorie (decisiva si è rivelata la corrispondenza intercorsa tra le parti tra il 19.04 e il
14.07.2017), il ragionamento operato dal giudice di prime cure laddove egli ha ritenuto il contratto di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse del 07.12.2015 (incluse le sue appendici/aggiunte successive) risolto da tempo per mutuo consenso.
pagina 15 di 27 Da quanto esposto sinora si desume la manifesta infondatezza delle doglianze articolate da sub paragrafi 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4. e 2.2.1. dell'atto di citazione in Parte_1 appello.
Come si è in parte già spiegato (v. supra a pag. 10), nell'ambito delle cause riunite R.G.
n. 694/2022 e R.G. n. 695/2022 questa Corte è stata chiamata a pronunciarsi anche sulla debenza o meno delle somme pretese da a titolo di penale contrattuale Parte_1 per ritardata/mancata consegna dell'imbarcazione. Più precisamente, rientravano nel complessivo thema decidendum di quei giudizi: a) l'opposizione proposta da CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1476/2018 del 28.09.2018 emesso dal Tribunale
[...] di Pisa (R.G. 3821/2018) in data 27.09.2018 in favore di (“penale per Parte_1 mancata consegna dell'imbarcazione “Saint Raphael”, ex art. 3 appendice contratto di rimessaggio e refit per il periodo dal 01.08.2018 al 31.08.2018”, come da fattura n.
31/2018 del 31.08.2018 di € 310.000,00); b) la domanda, proposta da
[...]
di accertamento dell'insussistenza e/o inesigibilità del credito Controparte_1 portato dalla fattura n. 21/2018 del 30.06.2018 emessa da dell'importo di Parte_1
€ 1.510.000,00 a titolo di “penale per mancata consegna imbarcazione “Saint Raphael”, ex art. 3 appendice contratto di rimessaggio e refit del 27.06.2016” per il periodo fino al 30.06.2018; c) la domanda riconvenzionale avanzata da volta ad Parte_1 ottenere la condanna di al risarcimento del danno Controparte_1 derivante dal suo grave inadempimento, corrispondente alla penale a suo tempo pattuita (addendum del 27.06.2016 all'originario contratto di appalto) e quantificato nella somma di € 1.510.000,00.
Anche stavolta giova citare testualmente la sentenza n. 1252/2025: «posto che […] non
è emerso alcun grave inadempimento di tale da Controparte_1 giustificare l'exceptio inadimpleti contractus di (sostanziatasi nella Parte_1 sospensione dei pagamenti) e l'invocata pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto di appalto, gli importi pretesi dalla odierna appellante (in forza dell'art. 3 dell'
“Appendice al contratto di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse stipulato in data
07.12.2015” del 27.06.2016) a titolo di penale ex art. 1382 c.c. per il ritardo nella consegna dell'imbarcazione “Saitn Raphael” devono ritenersi, in linea con la decisione del giudice di prime cure, non dovuti (specialmente alla luce della circostanza per cui, in caso di fisiologica prosecuzione del rapporto, avrebbe avuto la possibilità CP_1 di riconsegnare l'imbarcazione finita entro la scadenza fissata). Il giudice di prime cure, tra l'altro, tanto nella sentenza n. 304/2022 quanto nella sentenza n. 305/2022, ha opportunamente richiamato l'attenzione sulla pattuizione di cui all'art.
3.4. del contratto
pagina 16 di 27 di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse del 07.12.2015, ove le parti avevano stabilito che «il ritardato o omesso pagamento anche di un solo “stato di avanzamento lavori” comporterà la sospensione dei lavori ed il conseguente slittamento della data di consegna prevista». Inoltre, si ritiene che l'invocazione e l'applicazione di una penale implichi la validità e, soprattutto, l'efficacia del contratto al quale la stessa accede (e del quale completa il contenuto sul piano delle conseguenze dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento); nel caso de quo, invece, il contratto di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse (incluse le sue appendici/integrazioni) era già stato risolto da mesi
e, dunque, non era più produttivo di effetti» (pag. 26; questa Corte, perciò, oltre a confermare – come già esposto – la sentenza n. 304/2022 del Tribunale di Pisa laddove aveva rigettato, in quanto infondata, la domanda, proposta da di condanna Parte_1 della controparte al pagamento della penale contrattuale, ritenendo sottese a tale statuizione l'accoglimento della opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da CP_1
e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1476/2018, ha confermato anche la sentenza n. 305/2022 del Tribunale di Pisa laddove aveva accolto la domanda di accertamento negativo della debenza dell'importo di € 1.510.000,00 di cui alla fattura n. 21/018 del 30.06.2018 proposta da e, al contempo, aveva rigettato la CP_1 domanda riconvenzionale avanzata da volta ad ottenere la condanna della Parte_1 controparte al versamento della suddetta somma).
Tali considerazioni si attagliano senza alcun dubbio anche alla presente fattispecie, essendo state espresse in relazione a pretese pecuniarie, avanzate da Parte_1 assolutamente identiche a quella di cui si discute in questo contesto per oggetto, titolo/causa petendi, presupposti e vicenda storica all'origine (l'unico elemento in cui differiscono è l'arco temporale in relazione al quale viene calcolata e richiesta la penale),
e non possono che condurre all'accoglimento della domanda di accertamento negativo proposta da . Controparte_1
La sentenza n. 487/2023 del Tribunale di Pisa, perciò, deve essere confermata laddove accerta l'insussistenza del credito di di cui alla fattura n. 26 del 31.07.2018; Parte_1
l'importo di € 310.000,00 indicato nel suddetto documento fiscale/commerciale, invero, non è dovuto da Per ovvie ragioni logiche, deve ritenersi che la statuizione CP_1 del giudice di prime cure testé oggetto di conferma comporti automaticamente il rigetto
(sia pure implicito) della domanda riconvenzionale avanzata in primo grado e riproposta in appello da (la quale ha chiesto di accertare il suo diritto ad ottenere la Parte_1 somma di € 310.000,00 e, per l'effetto, di condannare la al pagamento CP_1
pagina 17 di 27 della suddetta somma a titolo di penale così come indicata nel documento fiscale/commerciale).
La disamina delle doglianze sub § 2.1.5. (“Sull'erronea attribuzione della mancata riconsegna dell'imbarcazione a ”) e sub § 2.2.2. (“Sul quantum del danno subito da Pt_1
e non riconosciuto in sentenza”) dell'atto di citazione in appello appare quindi Pt_1 superflua. Ad ogni modo, la totale mancanza di aderenza alla realtà dei fatti dell'assunto di parte appellante (v. pag. 19 dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio) secondo cui l'omessa riconsegna dello scafo alla committente sarebbe da imputare a sia nel corso dell'A.T.P. che nella fase successiva Controparte_1
è stata esaustivamente illustrata da questa Corte nella propria sentenza n. 1286/2025 pubbl. l'08.07.2025, emessa a definizione della causa n. 1406/2024 R.G., avente ad oggetto l'opposizione proposta da avverso il decreto n. 1318/2018 (R.G. n. CP_1
3580/2018) emesso dal Tribunale di Pisa su istanza di con il quale le era Parte_1 stato ingiunto il rilascio dell'imbarcazione denominata “St. Raphael”, di proprietà dell'opposta, in deposito/custodia presso il cantiere navale dell'opponente.
Anche per ragioni di comodità espositiva, si trascrive di seguito un estratto dell'anzidetta pronuncia (pag. 9 e ss.):
«L'appellante sostiene che il ricorso per emissione di decreto ingiuntivo per consegna e rilascio dell'imbarcazione si rese necessario per tentare di superare le resistenze di
e per poter rientrare in possesso dell'imbarcazione in tempi ragionevoli CP_1
(cfr. pag. 12 dell'atto di citazione in appello). Le presunte resistenze che sarebbero state opposte da tuttavia, non emergono dalle prove acquisite. CP_1
Occorre, in particolare, osservare quanto segue:
- nessun atteggiamento ostativo da parte di può Controparte_1 essere scorto nella corrispondenza intercorsa tra le parti nel mese di gennaio del 2018
(fermo restando che, all'epoca, la barca non poteva essere spostata essendo in corso
l'A.T.P.). In data 04.01.2018, l'Avv. Gioia, per conto di scrisse quanto Parte_1 segue, mediante posta elettronica ordinaria, ad di Parte_2 CP_1
pagina 18 di 27 - dall'estratto del messaggio appena riportato si evince che già in CP_1 precedenza, aveva più volte rappresentato la necessità che l'imbarcazione venisse portata via;
- il 05.01.2018, ossia il giorno seguente, l'Avv. Andrea Poli riscontrò il messaggio del collega rappresentando di aver già fissato un incontro con i propri clienti al fine di valutare la richiesta anche da un punto di vista tecnico;
- rispose all'Avv. Gioia - anch'egli in data 05.01.2018 - come di Parte_2 seguito:
- pone l'accento sul fatto che pur essendosi impegnata a Parte_1 CP_1 fissare una riunione per valutare la sua richiesta di procedere al ritiro della nave, non avrebbe dimostrato se tale riunione ebbe effettivamente luogo e se, eventualmente, all'esito della medesima, ella si disse disponibile a restituire il bene (cfr. pag. 15 e pag.
17 dell'atto di citazione in appello);
- a tale proposito, si ritiene che la richiesta, del tutto plausibile, di Parte_2
(rivolta all'Avv. Gioia) di specificare la concreta modalità con la quale Parte_1 intendeva portare via l'imbarcazione - collocandola su una chiatta galleggiante ovvero rimorchiandola - fosse già di per sé sintomatica di una piena, totale disponibilità alla riconsegna dell'imbarcazione;
- piuttosto, ciò che davvero riveste un rilievo dirimente è che non ha fornito Parte_1 le informazioni richieste da controparte, fondamentali per porre in essere le indispensabili attività preparatorie e propedeutiche al trasporto dell'imbarcazione
(soprattutto al trasporto via mare). D'altronde, come sottolineato da a pag. CP_1
5 della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.01.2025, «…trattandosi di scafo con lavorazioni non ultimate, il suo spostamento per dimensioni e stazza avrebbe richiesto una complessa serie di operazioni per le quali sarebbe stata necessaria una precisa organizzazione. La nave non avrebbe potuto essere “caricata su un autoarticolato stradale” per essere trasportata altrove e non avrebbe potuto essere sic sempliciter trasportata via “acqua” atteso che allo stato non era in grado di galleggiare»;
pagina 19 di 27 - invece, rimase silente, come si evince dalla prova orale assunta in primo Parte_1 grado. Sentito come teste alla udienza del 22.11.2021 sul capitolo n. 14) di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata da Controparte_1
(“DCV che tale manifestazione di intenti rimaneva tuttavia tale atteso che
[...]
l'armatore non dava seguito alcuno alle richieste della Società Controparte_1 lasciando lo scafo all'interno dell'area del cantiere”), il Sig.
[...] Testimone_1 capocantiere di dichiarò quanto segue: «Si è vero. Abbiamo spostata noi CP_1 la barca in banchina con dei carrelli motorizzati, e abbiamo sostenuto dei costi per gli operai, il ponteggio e i termodetraibili». Sentiti come testimoni alla udienza del
16.05.2023 sul medesimo capitolo di prova, e Parte_2 Testimone_2
dichiararono, rispettivamente, «Vero, non mi hanno mai risposto su cosa
[...] dovevamo fare per metterli in grado di ritirare la barca» e «Vero è durato diversi mesi»;
- afferma che nel mese di luglio del 2018 chiese la restituzione dei materiali Parte_1
e delle pertinenze dell'imbarcazione, ma che oppose un netto rifiuto sia per CP_1 quanto riguarda la riconsegna dei materiali sia per quel che concerne la riconsegna dell'imbarcazione (cfr. pag. 17 dell'atto di citazione in appello). L'appellante si riferisce alla missiva del 20.07.2018, recapitata tramite P.E.C., con la quale l'Avv. Gioia si limitò semplicemente ad avvisare la che, il giorno 30.07.2018, un incaricato della CP_1 committente avrebbe provveduto al ritiro ed al trasporto dei soli materiali giacenti presso il cantiere. Tale missiva venne riscontrata dall'Avv. Poli con messaggio di posta elettronica ordinaria del 26.07.2018 (doc. 6 prodotto da in allegato alla Parte_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado), con il quale egli, senza
a dire il vero menzionare espressamente lo yatch, rilevò soltanto che, sulla base del verbale delle operazioni del 19.07.2018 redatto dai consulenti tecnici, le indagini peritali non risultavano ancora concluse, con la naturale conseguenza che i beni oggetto dell'accertamento tecnico preventivo non potevano, in quel momento, essere riconsegnati;
- fermo restando che ogni questione relativa alla restituzione/riconsegna dei materiali
e delle pertinenze dell'imbarcazione esula dal thema decidendum del presente giudizio
(in sostanza, ha ragione parte appellata laddove, a pag. 8 della comparsa di costituzione
e risposta, fa notare come «del tutto inconferenti rispetto alla domanda giudiziale» appaiano i riferimenti effettuati in sede di appello da alla riconsegna delle Parte_1 pertinenze dell'imbarcazione, le quali «non costituiscono oggetto del contendere, atteso che l'ingiunzione attiene esclusivamente alla consegna dell'imbarcazione»), conviene puntualizzare che la prova testimoniale assunta in primo grado smentisce l'affermazione
pagina 20 di 27 di secondo cui, in data 30.07.2018, si oppose addirittura alla Parte_1 CP_1 consegna dei materiali già esaminati dal perito invocando un proprio diritto di ritenzione sia sull'imbarcazione che sui materiali. Invero, sentito alla udienza del 22.11.2021 sul capitolo n. 16) di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata in data
05.07.2019 da (“DCV che la mattina del 30 luglio 2018, la nave non venne CP_1 consegnata perché l'Avv. Antonio Gioia si presentò presso il cantiere navale Società
Seven Stars Marina & Shipyard S.r.l. di Pisa solo per ritirare le pertinenze dell'imbarcazione e non ritirare anche la nave”), il Sig. capocantiere, Testimone_1 riferì: «Sì, l'avvocato disse solo che era venuta a ritirare tutto il materiale della nave, aiutai anche io a caricare i camion (enfasi del redattore)»;
- una volta che il C.T.U. Ing. rese noto (vedi supra) (il riferimento è a Persona_3 pag. 8 della sentenza n. 1286/2025, ove questa Corta ha dato atto che «il C.T.U. Ing.
, con messaggio P.E.C. del 06.08.2018 […] dichiarò la fine degli accertamenti a Per_1 bordo della nave e, dunque, di aver concluso le verifiche concernenti lo scafo», che «il
C.T.U., di conseguenza, acconsentì affinché l'imbarcazione tornasse nella materiale disponibilità degli aventi diritto» e che «stante il “via libera” proveniente dal perito, a partire da tale giorno, il natante non era più inamovibile») di aver terminato le operazioni a bordo della nave, di fatto “svincolandola”, ben avrebbe potuto Parte_1 anziché procedere al deposito pressoché immediato di un ricorso per ingiunzione, riprendere i contatti con dando finalmente un seguito alla corrispondenza CP_1 intercorsa 7 mesi presi (da leggersi come “prima”; trattasi di refuso contenuto nella sentenza citata, n.d.r.);
- in definitiva: a) nessun reale ostacolo alla riconsegna dell'imbarcazione è mai stato frapposto da b) nonostante la disponibilità Controparte_1 manifestata e la condotta collaborativa tenuta da quest'ultima già in occasione dello scambio di e-mails del gennaio 2018 e nonostante il placet da parte del C.T.U. con messaggio P.E.C. del 06.08.2018, si adoperò fattivamente per riottenere Parte_1
l'imbarcazione soltanto con il mandato conferito a nella seconda metà del CP_5 mese di settembre del 2018. Risulta, infatti, che soltanto in data 17.09.2018 (quindi ben 42 giorni dopo il “via libera” alla riconsegna da parte del C.T.U. e 17 giorni dopo
l'emissione/pubblicazione del decreto ingiuntivo n. 1318/2018 del Tribunale di Pisa), la comunicò alla di aver ricevuto espresso incarico/mandato da CP_5 CP_1 di occuparsi del ritiro dell'imbarcazione «anche per quanto riguarda gli Parte_1 aspetti tecnici ed economici», richiedendo alla propria interlocutrice «un incontro al fine di…eseguire congiuntamente una valutazione delle lavorazioni legate alla resa stagna
pagina 21 di 27 della nave ed alle altre opere di carpenteria per rendere idonea la barca ad essere trasportata via mare». Peraltro, nella comunicazione della viene menzionato CP_5 un documento con il quale avrebbe addirittura esortato controparte a CP_1 ritirare quanto prima la nave in modo da liberare il cantiere, il che appare più che comprensibile, atteso il notevole impatto dell'imbarcazione, in termini di ingombro, sui luoghi del cantiere stesso. Emblematica appare, in tal senso, la dichiarazione resa dal teste sempre alla udienza del 22.11.2021 in risposta al capitolo n. 21) di Testimone_1 cui alla seconda memoria istruttoria di (“DCV che lo scafo dell'imbarcazione CP_1
è sempre stato a disposizione della Società per il ritiro ma la Parte_1 [...]
ha sempre omesso di provvedervi attivandosi fattivamente solo nel mese di CP_6 settembre 2018”): «Che io sappia lo scafo è sempre stato a disposizione, poiché a noi impediva le lavorazioni su altri scafi».
Traendo le fila del ragionamento, la proposizione del ricorso monitorio per ingiunzione di consegna, non preceduta quantomeno da un nuovo (nonché pronto/solerte) tentativo di concordare bonariamente con il ritiro dello yatch, si rivela una iniziativa CP_1 giudiziaria palesemente ingiustificata, come tra l'altro già rimarcato da questa Corte nella sentenza n. 1258/2025, pubblicata in data 03.07.2025, emessa a definizione della causa n. 2135/2023 R.G. (anch'essa promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
. Si reputa perciò del tutto condivisibile il passaggio motivazionale della sentenza
[...] impugnata ove si evidenzia come la condotta di sia stata contraria a buona Parte_1 fede, avendo l'odierna appellante adito il giudice in via monitoria «senza manifestare nuovamente in forma idonea la propria volontà di prelevare il bene, ossia indicando un ventaglio di date disponibili e predisponendo i mezzi a ciò necessari, tenuto conto della mole dell'imbarcazione e delle operazioni propedeutiche al suo spostamento, visto anche l'atteggiamento non ostativo (il contrario non essendo stato provato) della controparte»».
Con il motivo di gravame sub § 2.3. dell'atto di citazione in appello (pag. 20 e ss.),
[...] impugna la sentenza n. 487/2023 del Tribunale di Pisa laddove la condanna, ai Pt_1 sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento, a favore di controparte, di una somma equitativamente determinata in € 8.000,00. Tale capo condannatorio, secondo l'appellante, sarebbe ingiusto in quanto basato su una erronea valutazione dei fatti.
La doglianza appare suscettibile di condurre alla riforma del capo della sentenza.
Da un lato: a) la pretesa di avente ad oggetto il pagamento della penale Parte_1 per omessa/ritardata consegna dell'imbarcazione prevista dall'art. 3 dell'“Appendice al contratto di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse stipulato in data 07.12.2015” del pagina 22 di 27 27.06.2016, in relazione agli archi temporali cui si riferiscono le tre fatture emesse con tale causale (n. 21/2018, n. 26/2018 e n. 31/2018) è risultata totalmente infondata;
b) ben avrebbe potuto al di là di quelle che sono le prassi in uso nella realtà Parte_1 economica-imprenditoriale, anziché emettere tre distinte fatture, una relativa alla penale calcolata sino al 30.06.2026 (n. 21/2018 per € 1.510.000,00), una relativa alla penale calcolata dall'01.07.2018 al 31.07.2018 (n. 26/2018 per € 310.000,00) e una relativa alla penale calcolata dall'01.08.2018 al 31.08.2018 (n. 31/2108 per €
310.000,00), emetterne soltanto una con riferimento all'intero arco temporale considerato.
Dall'altro lato, tuttavia: 1) l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1340/2017 (R.G. 3956/2017) ha condotto alla revoca del suddetto provvedimento monitorio;
la richiesta di pagamento di € 452.376,00 in linea capitale avanzata in via monitoria da non era evidentemente del tutto legittima, CP_1 essendo stato accertato da questa Corte, con la sentenza n. 1252/2025 (R.G. 694/2022
+ R.G. 695/2022), un minor credito residuo dell'appaltatrice per le lavorazioni eseguite di € 184.170,16; 2) le cause n. R.G. 3256/2018 e n. R.G. 3592/2018 sono state pur sempre introdotte da la quale, a fronte di mere Controparte_1 diffide stragiudiziali contenenti intimazioni di pagamento, ha preferito adire preventivamente il Tribunale di Pisa con due distinte, separate domande di accertamento negativo della debenza degli importi di cui alle fatture n. 21/2018 e n.
26/2018 emesse da anziché attendere l'emissione e la notificazione di Parte_1 decreti ingiuntivi eventualmente richiesti ed ottenuti da controparte;
3) pure la causa n. R.G. 4907/2018 è stata promossa da la quale, oltretutto, come si è già CP_1 illustrato, ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. avverso un decreto ingiuntivo mai notificatole e nonostante fosse già pendente un giudizio avente ad oggetto domanda di accertamento negativo della debenza degli importi richiesti da
[...] con la fattura n. 26/2018 (il n. R.G. 3592/2018 per l'appunto); 4) è vero che Pt_1 quando propose il ricorso per decreto ingiuntivo per la consegna Parte_1 dell'imbarcazione (in data 07.08.2018), il procedimento di accertamento tecnico preventivo n. R.G. 3840/2017 era ancora in corso, ma il giorno precedente (il
06.08.2018) il C.T.U. aveva dichiarato concluse le operazioni a bordo della nave.
Dovendosi valutare il comportamento complessivo tenuto non soltanto dalla società odierna appellante, ma anche da la quale, a ben vedere, ha contribuito al CP_1 proliferare di cause (talune superflue) che hanno oggettivamente appesantito l'ufficio giudiziario ostacolando la realizzazione del giusto processo attraverso il rispetto del pagina 23 di 27 valore costituzionale della ragionevole durata, si ritiene che gli argomenti addotti dal giudice di prime cure non siano solidi e persuasivi a tal punto da giustificare una condanna di ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.. Pt_1
La sentenza del Tribunale di Pisa, pertanto, sul punto deve essere riformata.
Quanto alla richiesta di di condannare al risarcimento del danno CP_1 Parte_1 ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria (domanda da intendersi avanzata ai sensi del primo comma della suddetta norma), essa non può essere accolta. Come stabilito dal giudice di nomofilachia (Cass. civ., Sez. III, ord. 30 maggio 2023, n. 15175), la condanna risarcitoria di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c. «ha tra i suoi elementi costitutivi il danno patito dalla controparte del litigator improbus ed eziologicamente derivante dal contegno illecito di quest'ultimo; danno che costituisce pregiudizio ulteriore rispetto alle
(e quindi esulante dalle) spese di lite, oggetto invece della condanna al rimborso, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.»; «la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. – continua la Suprema Corte – non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto l'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato» (principio ribadito in Cass. civ., Sez.
V, ord. 14 aprile 2025, n. 9712, ove si rammenta che «ciò che viene indirettamente sanzionato con la tutela risarcitoria prevista dall'art. 96, primo e secondo comma, cod. proc. civ. non è l'agire in giudizio in sé, ma l'agire in giudizio che abbia provocato a terzi un danno ingiusto»). La società appellata non ha fornito la prova del maggior danno cagionatogli dalla asserita condotta processuale temeraria della società soccombente, neanche in via presuntiva, mediante allegazioni che potessero dare a questa Corte piena contezza del pregiudizio ulteriore patito rispetto al mero sostenimento dei costi processuali (la possibilità di liquidare equitativamente il danno non consente di derogare né all'accertamento della sua effettiva esistenza, né alla regola per cui tale esistenza, in quanto fatto costitutivo dell'azionato diritto di credito risarcitorio, deve essere allegata e dimostrata dal danneggiato).
La Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. III, 31 maggio 2021, n. 15102) ha puntualizzato «che nessuna soccombenza in riferimento alla decisione sulla lite temeraria sussiste…nel caso di diniego della condanna ex art. 96, comma 1, pronunciato nello stesso grado in cui la condanna viene richiesta». La domanda di condanna al risarcimento del danno da lite temeraria proposta ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. ha infatti natura meramente accessoria. Tale accessorietà la colloca «all'esterno, per così dire, della regiudicanda, venendone a costituire solo una conseguenza, al pari della condanna alle spese di lite, e non quindi, compartecipando direttamente ad essa. E da
pagina 24 di 27 ciò discende…l'impossibilità di integrare una domanda che possa contrapporsi, ai fini della soccombenza reciproca, ad altra domanda che invece fa parte del vero e proprio thema decidendum in diretta relazione/finalizzazione al quale è stato instaurato il processo» (cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, ord. 15 maggio 2018, n. 11792: «stante la natura meramente accessoria della domanda ex articolo 96 c.p.c., rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza […], nel caso...di rigetto della domanda ex articolo 96 c.p.c., proposta dagli appellati e di rigetto dell'appello […] non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea
a determinare la soccombenza reciproca…»).
In definitiva, la reiezione della domanda ex art. 96, comma 1, c.p.c. svolta da CP_1 in questo grado di giudizio non consente di compensare neppure parzialmente le
[...] spese di lite relative al presente giudizio di appello.
Soltanto qualora la questione relativa alla concessione o al diniego della condanna per lite temeraria diventi oggetto di specifico motivo di impugnazione, essa viene inglobata nel thema decidendum in quanto introdotta nel devolutum in senso pieno, non rivestendo più alcuna accessorietà; la conseguenza «è che, se tale motivo viene accolto in un contesto in cui gli altri motivi vengono disattesi, non risulta più sostenibile che non si configuri una parziale soccombenza» (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 14 febbraio
2024, n. 4137, Cass. civ., Sez. III, ord. 4 aprile 2024, n. 8909 e Cass. civ., Sez. III, sent. 10 gennaio 2023, n. 333).
Pur nella consapevolezza che la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c. ha natura sanzionatoria e officiosa (cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord. 11 febbraio 2014, n. 3003), l'accoglimento, in questa sede, della censura mossa da contro la condanna inflittale dal giudice di prime cure ai Parte_1 sensi della suddetta norma potrebbe, dunque, astrattamente delineare una soccombenza parziale di Tuttavia, considerato che vede venir CP_1 CP_1 meno l'attribuzione a suo favore di una somma di denaro ammontante ad € 8.000,00 mentre vede confermata la statuizione per cui non le spetta l'importo (ben Parte_1 maggiore) di cui alla fattura n. 26/2018 di € 310.000,00 a titolo di penale contrattuale,
è opinione di questa Corte che la soccombenza assolutamente prevalente della società odierna appellante giustifichi una sua condanna ex art. 91 c.p.c. all'integrale rimborso delle spese di lite del presente giudizio di appello a favore della controparte, le quali vengono liquidate come in dispositivo (controversia rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00; liquidazione del compenso a metà tra i valori minimi e i valori medi di cui alla Tabella allegata al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
pagina 25 di 27 come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147; escluso il compenso per la sola fase istruttoria).
La decisione che precede non impone a questa Corte di disporre d'ufficio un nuovo regolamento delle spese processuali del primo grado di giudizio posto che: a)
l'annullamento della sentenza n. 487/2023 del Tribunale di Pisa ove viene dichiarata l'insussistenza del credito di di cui alla fattura n. 31/2018 e ove viene Parte_1 disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 1476/2018 si riduce ad una espunzione di statuizioni frutto, in definitiva, di una mera svista del giudice di prime cure;
b)
l'accoglimento espresso della domanda di accertamento negativo della debenza dell'importo di cui alla fattura n. 26/2018 avanzata da e il conseguente CP_1 implicito rigetto della domanda riconvenzionale, proposta da di condanna Parte_1 della controparte al pagamento del suddetto importo sono oggetto di integrale conferma in questa sede, con la conseguenza che era ed è rimasta totalmente soccombente Pt_1 nel merito;
c) la riforma, in appello, del capo della sentenza n. 487/2023 del Tribunale di Pisa relativo alla condanna di ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. non Parte_1 può incidere in alcuna misura sul regolamento delle spese del primo grado di giudizio, poiché in tale stadio la questione aveva ancora carattere meramente accessorio (senza tralasciare, oltretutto, come già accennato, che l'art. 96, comma 3, c.p.c. configura una fattispecie ufficiosa e che il potere sanzionatorio ivi previsto non corrisponde ad un diritto di azione della parte vittoriosa).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello proposto da e a parziale modifica della Parte_1 sentenza n. 487/2023 del Tribunale di Pisa:
- ACCERTA l'insussistenza del credito di di cui alla fattura n. 26 del Parte_1
2018 (revocando espressamente la parte del dispositivo in cui si statuisce la insussistenza del credito di cui alla fattura n.31 2018 e si revoca il decreto ingiuntivo n. 1476/2018 ) ;
- CONDANNA a pagare, a favore di Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in € 21.155,00 oltre
[...] spese generali, IVA e c.p.a. ed oltre spese vive;
- CONDANNA al rimborso, a favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del presente giudizio di appello, liquidate in € 10.679,5
[...]
pagina 26 di 27 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso totale, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 15 luglio 2025
La Presidente rel. est.
Dott.ssa Isabella Mariani
pagina 27 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, così composta:
Dott.ssa Isabella Mariani Presidente Istruttore
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta al n. R.G. 2136/2023 promossa da: di seguito, per brevità, anche indicata come ”), con il patrocinio del Prof. Avv. Parte_1 Pt_1
Lorenzo Stanghellini, dell'Avv. Luigi Giacomo Vigoriti e dell'Avv. Antonio Gioia
APPELLANTE contro
(di seguito, per brevità, anche Controparte_1 indicata come o ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 CP_1
Massimo Mordiglia, dell'Avv. Francesco Gasparini e dell'Avv. Andrea Poli
APPELLATA sulle seguenti conclusioni:
- per l'appellante (come da note scritte di precisazione delle conclusioni ai Parte_1 sensi dell'art. 352 c.p.c. depositate in data 18.10.2024):
«Voglia la Corte di Appello di Firenze, in accoglimento del suo appello, rigettata ogni contraria eccezione, difesa e istanza:
- in via preliminare, disporre la riunione di questo processo con quello di fronte alla
Corte di Appello di Firenze per l'impugnazione della decisione n. 304 del 4 marzo 2022, comunicata il 9 marzo 2022, Rep. n. 531/2022, del Tribunale di Pisa, R.G.A 694/2022;
- nel merito, riformare la sentenza n. 487 del 31 marzo 2023, Rep. n. 825/2023, del
Tribunale di Pisa per i motivi e nei termini sopra esposti, e per l'effetto respingere la domanda di accertamento negativo di perché infondata in fatto e in Controparte_1
pagina 1 di 27 diritto e accogliere la spiegata domanda riconvenzionale della con relativa Parte_1 condanna della al pagamento della somma richiesta con la fattura n. Controparte_1
26 del 31 luglio 2018, oppure, alla somma maggiore o minore che sarà giudicata di giustizia a titolo di risarcimento del danno.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e di quello di primo grado»;
- per parte appellata (come da “Prima memoria Controparte_1 ex art. 352 c.p.c.” depositata in data 22.10.2024):
«Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze contrariis reiectis, rigettare il gravame ex adverso proposto e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Pisa con condanna della Società al Parte_1 risarcimento del danno in favore del Cantiere ex Controparte_1
Art. 96 c.p.c. per lite temeraria, con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 487/2023 emessa in data 31.03.2023 (e pubblicata lo stesso giorno) a definizione del giudizio n. R.G. 3592/2018 promosso da Controparte_1
il Tribunale di Pisa così provvedeva:
[...]
«Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, accoglie le domande e, per l'effetto: accerta l'insussistenza dei crediti della convenuta di cui alle fatture n. 26 e 31 del 2018; revoca il D.I. n. 1476/2018 emesso dal Tribunale di Pisa il 28/09/2018; condanna, inoltre, la convenuta a pagare all'attrice € 8.000,00 a titolo di risarcimento ex art. 96, comma 3 cpc. condanna la convenuta a pagare le spese di lite dell'attrice, che si liquidano in €
21.155,00 oltre spese generali, IVA e Cpa ed oltre spese vive».
Il Tribunale di Pisa premetteva quanto segue:
- aveva chiesto di accertare l'insussistenza del Controparte_1 credito vantato da risultante dalla fattura n. 26/2018; trattasi del credito Parte_1 asseritamente vantato dalla nei confronti d. Parte_1 Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, quantificato
[...] secondo la penale pattuita nel contratto d'appalto concluso inter partes nel dicembre del 2015, poi integrato con accordi succedutisi nel 2016, avente ad oggetto lavorazioni da effettuare sull'imbarcazione MY “St. Raphael” di proprietà della convenuta.
[...]
a sostegno della propria domanda di accertamento Controparte_1 negativo, aveva dedotto: che le parti avevano convenuto un corrispettivo complessivo di € 2.835.120,00; di avere eseguito regolarmente le lavorazioni concordate;
che,
pagina 2 di 27 tuttavia, la convenuta, in data 07.07.2017, inaspettatamente ed immotivatamente, aveva comunicato la propria volontà di risolvere il contratto, chiedendo la restituzione dell'imbarcazione e contestualmente sospendendo i pagamenti per le lavorazioni già effettuate;
che nonostante la richiesta di restituzione dell'imbarcazione, l'armatrice non si era attivata per il ritiro, con la conseguenza che lo scafo era rimasto presso il cantiere navale;
che, in base al contratto d'appalto, il ritardato o omesso pagamento anche di un solo stato di avanzamento dei lavori legittimava la sospensione dei lavori ed il conseguente slittamento della data di consegna;
- dunque: aveva contestato il diritto della Controparte_1 convenuta al pagamento della penale, allegando che il ritardo nella consegna dell'imbarcazione non era ad essa imputabile e che i lavori erano stati legittimamente sospesi a fronte dell'inadempimento della committente all'obbligo di pagamento;
che, in ogni caso, in base al contratto, la penale – fissata in € 10.000,00 per ogni giorno di ritardo – poteva essere pretesa fino ad massimo di 30 giorni. Controparte_1 aveva inoltre allegato di avere manifestato la propria disponibilità ad
[...] eseguire i lavori necessari a consentire il ritiro dell'imbarcazione e che era stata, invece, la convenuta ad omettere di attivarsi per il ritiro;
Parte_1
- si era costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda per le Parte_1 seguenti ragioni: aveva provveduto al pagato tutti i SAL sino al n. XI, per Parte_1 complessi € 2.172.367,39, aveva mosso contestazioni all'appaltatrice in relazione ai SAL
n. X e n. XI;
a fronte di tali contestazioni, in violazione dell'art. 3 CP_1 dell'addendum al contratto, aveva ingiustificatamente sospeso le lavorazioni sull'imbarcazione, trattenendola in custodia presso il cantiere a garanzia. Parte_1 aveva quindi insistito per l'accertamento della spettanza della penale a titolo di risarcimento del danno, come da fattura n. 26/2018;
- sussistendo profili di connessione oggettiva e soggettiva, alla causa n. R.G. 3592/2018 era stata riunita la causa n. R.G. 4907/2018, avente ad oggetto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1476/2018 con il quale il Tribunale di CP_1
Pisa le aveva ingiunto il pagamento di € 310.000,00 a favore di sempre a Parte_1 titolo di penale contrattuale per il ritardo (fattura n. 31/2018);
- la causa era stata istruita documentalmente e mediante acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di A.T.P. n. R.G. 3840/2017 (oggetto delle indagini peritali erano le lavorazioni eseguite dalla e la verifica di rispetto del CP_1 cronoprogramma pattuito nel contratto).
Il Tribunale di Pisa motivava la propria decisione come di seguito:
pagina 3 di 27 - è pacifico che le parti stipularono un contratto di appalto avente ad oggetto lavorazioni sull'imbarcazione di proprietà della convenuta (MY “St. Raphael”), così Parte_1 come sono pacifiche le clausole ivi contenute;
- è infondata l'eccezione, sollevata da di inammissibilità dell'opposizione Parte_1 promossa da avverso il decreto ingiuntivo n. 1507/2018; in questa sede CP_1
l'attrice ha infatti agito con atto di citazione per all'accertamento negativo del credito.
Non si stratta, pertanto, di opposizione a decreto ingiuntivo. Il decreto ingiuntivo n.
1507/2018, in realtà, non è mai stato notificato al destinatario ed è quindi divenuto inefficace;
- con riferimento ad entrambe le cause riunite, dall'esame degli atti processuali e della documentazione acquisita emerge la fondatezza della domanda di Le CP_1 risultanze del procedimento di A.T.P. smentiscono la ricostruzione operata da
[...]
secondo la quale essa avrebbe sospeso i pagamenti dopo aver rilevato delle Pt_1 presunte incongruenze tra la somma fatturata da e le lavorazioni CP_1 effettivamente eseguite;
dalla relazione depositata è emersa la corrispondenza fra il valore delle lavorazioni svolte da sino al SAL n. IX (tra l'altro, tra la stima CP_1 del C.T.U. e le somme quantificate dai CC.TT.PP. vi è un modesto scostamento) e le somme fatturate e pagate dalla committente;
- la decisione di di sospendere i lavori deve considerarsi legittima alla luce CP_1 dell'art.
3.4. del contratto di appalto e dei relativi allegati;
- in punto di consegna dell'imbarcazione, dalla documentazione in atti non è emerso alcun comportamento ostruzionistico da parte dell'appaltatrice. Come si evince dalle comunicazioni del gennaio 2018, non solo la era disponibile alla riconsegna, CP_1 ma ne aveva addirittura la necessità, posto che la nave occupava spazio in cantiere e comportava obblighi di custodia;
- la domanda di deve dunque essere integralmente accolta con riguardo ad CP_1 entrambi i giudizi;
- sussistono i presupposti per condannare ai sensi dell'art. 96, comma 3, Parte_1
c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata in € 8.000,00. Infatti, nella causa n. 3956/2017 R.G. la domanda riconvenzionale di volta ad Parte_1 ottenere il pagamento della penale da ritardo era stata integralmente rigettata;
pendente il giudizio, aveva emesso ulteriori fatture per la medesima causale Parte_1
e proposto un ricorso per decreto ingiuntivo volto ad ottenere la consegna dell'imbarcazione, che pure non è mai stata impedita dalla controparte. Parte_1 con la sua condotta gravemente incauta ed integrante un abuso del processo, ha pagina 4 di 27 originato dunque una serie di cause aventi medesimo oggetto, tutte connesse e tutte manifestamente infondate, a fronte, tra l'altro, di un contratto che, da un lato, escludeva espressamente la possibilità di sospendere il pagamento dei SAL per qualsiasi motivo e contestazione e, dall'altro, autorizzava l'appaltatrice, in caso di omesso o ritardato pagamento, a sospendere le lavorazioni e finanche a trattenere l'imbarcazione in cantiere a garanzia dei propria crediti;
- le spese di lite seguono la soccombenza.
Proponeva appello avverso la decisione del Tribunale di Pisa per i seguenti Parte_1 motivi:
1. Erronea valutazione dell'inadempimento grave di e delle misure in CP_1 autotutela adottate da in corso di rapporto Pt_1
Il Tribunale di Pisa ha errato sia nella ricostruzione in fatto che nelle considerazioni in diritto. In questo processo si discute di una fattura soltanto: la n. 26/2018 di
[...]
Non della fattura n. 31/2018 sempre emessa da Diversamente da Pt_1 Parte_1 quanto scritto dal giudice di prime cure, nel giudizio n. R.G. 4907/2018, CP_1 non ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1476/2018 (ottenuto per il pagamento del credito portato dalla fattura n. 31/2018 e già oggetto di un differente procedimento, il n. R.G. 3956/2017, che in questo momento pende in grado di appello con il n. R.G. 694/2022), bensì avverso il decreto ingiuntivo n. 1507/2018, ottenuto da per il pagamento del credito portato dalla fattura n. 26/2018 e mai Parte_1 notificato. La stessa nella propria comparsa conclusionale, ha ammesso CP_1 candidamente di aver agito due volte in relazione al credito portato dalla fattura n.
26/2018, chiedendone al contempo l'accertamento negativo e proponendo opposizione avverso un decreto ingiuntivo mai notificatole. La sentenza dovrà perciò essere riformata espungendo qualsiasi accertamento riguardante la fattura di n. Parte_1
31/2018 in quanto oggetto di domanda tardiva e, comunque, in quanto oggetto di altro processo, con conseguente necessità di pronunciare la litispendenza o la continenza.
L'errore nell'inquadramento delle iniziative processuali ha certamente pesato nella valutazione che il Tribunale ha compiuto in punto di condanna ex art. 96, comma 3,
c.p.c..
Il Tribunale di Pisa ha ritenuto che la condotta di (v. sospensione del Parte_1 pagamento dei SAL) non fosse giustificata da un grave inadempimento di CP_1
In realtà era palesemente inadempiente;
l'appaltatrice era in ritardo CP_1 nell'esecuzione dei lavori, nella progettazione e nel disbrigo delle pratiche pagina 5 di 27 amministrative. dunque, nella sua veste di committente, non ha fatto altro Parte_1 che svolgere l'attività di controllo e verifica in linea con la lettera dell'art. 1662 c.c. e tutelare i propri diritti intraprendendo iniziative ex art. 1460 c.c.. La sentenza deve perciò essere riformata laddove addebita a l'interruzione del rapporto Parte_1 contrattuale.
Le deduzioni del C.T.U. in merito alla possibilità di concludere i lavori in tempo, slegate da qualsivoglia dato concreto sulle capacità dell'appaltatrice) non sono condivisibili.
Quella secondo cui avrebbe potuto portare a termine i lavori riprendendone CP_1
l'esecuzione entro la prima settimana di ottobre del 2017 effettuando doppi turni e impiegando anche i giorni festivi è una mera ipotesi di scuola. Semmai il C.T.U. ha confermato chiaramente la sostanza delle contestazioni stragiudiziali di sul Parte_1 ritardo già accumulato da ad esempio a proposito dei disegni esecutivi e CP_1 delle pratiche amministrative.
Il giudice di prime cure si è totalmente disinteressato della questione che davvero stava alla base delle legittime iniziative in autotutela della committente: il rispetto del crono- programma e la riconsegna dell'imbarcazione entro e non oltre il 30 gennaio 2018.
[...] non ha mai ricevuto rassicurazioni da in ordine al rispetto del Pt_1 CP_1 suddetto termine.
2. Sul diritto di al risarcimento del danno Pt_1
La mancata riconsegna dell'imbarcazione non può che essere attribuita alle resistenze di CP_1
La sentenza deve essere riformata nella parte in cui non ha ritenuto dovuta la penale richiesta da a titolo di risarcimento del danno. Il quantum risarcitorio era stato Pt_1 pattiziamente predeterminato;
si veda la clausola penale di cui all'art. 3 dell'appendice del giugno 2016 al contratto di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse. La somma richiesta da è del tutto congrua in considerazione della lesione del suo interesse a Pt_1 riottenere il bene e dell'ingente valore dell'operazione nel suo complesso;
3. Sull'erronea valutazione dei fatti che ha portato all'ingiusta condanna ex art. 96
c.p.c. di
[...] ha sì emesso più fatture aventi la medesima causale (penale per ritardo), Parte_1 ma le stesse erano riferite a periodi/archi di tempo differenti: la n. 21/2018 dalla data di mancata riconsegna ex art. 3 dell'appendice contrattuale fino al 30 giugno 2018; la n. 26/2018 dall'01.07.2018 al 31.07.2018; la n. 31 dal 01.08.2018 al 31.08.2018. Non si può affermare che la committente abbia azionato immotivatamente il suo diritto.
[...]
con comunicazione del 14.07.2017, chiese la riconsegna dell'imbarcazione Pt_1
pagina 6 di 27 sebbene solo quale ipotesi alternativa alla prosecuzione dei lavori da parte di CP_1 con revisione dei SAL. non offrì né la propria disponibilità a proseguire
[...] CP_1
i lavori, né riconsegnò l'imbarcazione. Il giudice di prime cure, inoltre, ha ignorato che pendeva (da luglio del 2017) il procedimento di A.T.P., durante il quale l'imbarcazione doveva chiaramente rimanere a disposizione del C.T.U.. In aggiunta a ciò, Parte_1 si è dovuta munire di un decreto ingiuntivo al fine di rientrare in possesso dell'imbarcazione. ha contribuito davvero in minima parte ad originare la Parte_1 serie di cause indicate dal giudice di primo grado, dal momento che i procedimenti n.
R.G. 3256/2018, 3592/2018 e 4907/2018 sono stati tutti instaurati da la CP_1 quale ha adito due volte il Tribunale di Pisa per l'accertamento negativo dello stesso credito, quello portato dalla fattura n. 26/2018, una volta in via diretta e una volta mediante opposizione a decreto ingiuntivo (peraltro mai notificato e divenuto inefficace). Il fatto che le cause fossero infondate non costituisce presupposto per la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c.. Le pretese di erano e sono CP_1 illegittime e doveva resistervi. Laddove il contratto di rimessaggio Parte_1 escludeva la possibilità di sospendere il pagamento dei SAL per qualsiasi motivo e contestazione si riferiva evidentemente ai SAL emessi, concordati con e approvati da
(senza approvazione della committente il pagamento del relativo SAL non era Pt_1 dovuto). La previsione originaria di cui all'art.
3.4 del contratto di rimessaggio, a mente della quale, in caso di ritardo nel pagamento, l'appaltatrice ha facoltà di sospendere le lavorazioni e finanche di trattenere l'imbarcazione in cantiere a garanzia del proprio credito, deve ritenersi superata dalla modifica apportata al regolamento contrattuale con l'appendice del 27.06.2015 (secondo cui, scaduto il termine finale, può Parte_1 ritirare l'imbarcazione, anche se le opere non sono state completate, senza che CP_1 possa opporre rifiuto).
[...] chiedeva la riunione del presente procedimento al giudizio n. R.G. 694/2022 Parte_1 già pendente dinanzi a questa Corte d'Appello.
Si costituiva in giudizio contestando i Controparte_1 motivi di gravame e chiedendo il rigetto dell'appello per le seguenti ragioni:
- preliminarmente, non si ravvedono fondati motivi per riunire la presente causa alla n.
R.G. 694/2022, sussistendo solo connessione soggettiva e non oggettiva;
- il giudice di prime cure ha correttamente valutato i fatti e interpretato il dato normativo. La sentenza è priva di contraddizioni logiche e/o giuridiche;
pagina 7 di 27 - la richiesta di è pretestuosa e palesemente infondata. Dagli atti processuali Parte_1
e dai documenti non emerge alcun inadempimento da parte del
[...] in relazione agli impegni contrattualmente assunti tale da Controparte_1 giustificare la risoluzione unilaterale del contratto e l'applicazione di penali per il ritardo nella consegna dell'imbarcazione;
- come accertato nell'ambito del procedimento di A.T.P., sarebbe stata in CP_1 grado di ultimare i lavori entro i termini concordati se solo non fosse intervenuta l'ingiustificata risoluzione del contratto e la società armatrice non avesse sospeso i pagamenti;
- il ritardo nella consegna/ritiro dello scafo non può che essere imputato in via esclusiva alla negligenza della stessa (la quale solo a settembre 2018 si attivò al fine Parte_1 di determinare tecnicamente le complesse operazioni e le ulteriori lavorazioni necessarie per il trasporto della nave);
- la somma massima che poteva essere astrattamente richiesta a titolo di penale ammonta ad € 300.000,00 (€ 10.000,00 per ogni singolo giorno di ritardo fino ad un massimo di 30 giorni); la quantificazione operata da controparte è dunque erronea e strumentale;
- l'appellante, con intento temerario, introduce, a sostegno della propria domanda, circostanze irrilevanti e non pertinenti ai fini del decidere, al solo fine di indurre la Corte di Appello in errore. Tale condotta processuale giustifica la richiesta di condanna di
[...] al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Pt_1
Alla udienza del 09.04.2024 la causa veniva rinviata per rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. alla udienza del 17.12.2024, con assegnazione dei termini a ritroso di 60, 30 e 15 giorni per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica.
Alla udienza del 17.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione riservando quest'ultima al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, al fine di delimitare il thema decidendum, circoscrivendo la materia controversa, si osserva quanto segue:
- in primo grado, alla udienza del 17.10.2019, alla causa n. R.G. 3592/2018
(definita dal Tribunale di Pisa con la sentenza n. 487/2023 oggi impugnata) venne riunita, per connessione soggettiva ed oggettiva, la causa n. 4907/2018 R.G.;
pagina 8 di 27 - a pag. 3 della sentenza appellata si legge: «al presente giudizio, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, è stata riunita la causa RG 4907/2018, nella quale la ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1476/2018 CP_1 con il quale il tribunale di Pisa ha ingiunto ad essa il pagamento di € 310.000,00
a in forza della fattura n. 31/2018, emessa anch'essa a titolo di pagamento Pt_1 della penale contrattuale». E ancora, a pag. 4 della sentenza appellata, si legge:
«nel giudizio RG 4907/2018…Seven ha proposto opposizione al Decreto CP_1
Ingiuntivo n. 1476/2018, ritualmente notificato». Tali affermazioni risultano errate;
- in realtà, come evidenziato dalla odierna appellante, la causa n. R.G. 4907/2018 aveva ad oggetto l'opposizione proposta da Controparte_1 non avverso il decreto ingiuntivo n. 1476/2018 (richiesto ed ottenuto da
[...] in forza della fattura n. 31/2018 di € 310.000,00 a titolo di penale per Pt_1 mancata/ritardata consegna dell'imbarcazione “Saint Raphael” con riferimento al periodo dal 01.08.2018 al 31.08.2018), bensì avverso il decreto ingiuntivo n.
1507/2018, emesso il 02.10.2018 e pubblicato il 03.10.2018 (R.G. 3549/2018), richiesto e ottenuto da in forza della fattura n. 26/2018 del Parte_1
31.07.2018 dell'importo di € 310.000,00 sempre a titolo di penale per la mancata consegna dell'imbarcazione “Saint Raphael” ex art. 3 dell'appendice al contratto di rimessaggio e refit, ma con riferimento al periodo dal 01.07.2018 al
31.07.2018;
- ciò si evince chiaramente dallo stesso atto di citazione con il quale CP_1
introdusse la causa n. R.G. 4907/2018 (cfr. pag. 1:
[...] Controparte_1
«PREMESSO 1) Che la Società ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale Parte_1 di Pisa il decreto ingiuntivo n. 1507/18 per il pagamento della somma di €
310.000,00 = (doc. 1); 2) Che con detto decreto ingiuntivo la Società Parte_1 agiva in via monitoria per il pagamento di un preteso credito nei confronti della
Società per l'omesso pagamento della CP_1 Controparte_1 fattura n. 26/18…»; pag. 2: «4) Che è interesse dalla Società Controparte_1 agire in giudizio affinché sia accertata e dichiarata l'inesistenza
[...] del credito pretestuosamente vantato ed azionato dalla con CP_2 Parte_1 conseguente revoca ed annullamento del decreto ingiuntivo n. 1507/18»; pag.
5: «Successivamente, in data 31 luglio 2018 la sempre a Controparte_3 mezzo del proprio leale Avv. Antonio Gioia, trasmetteva all'esponente la fattura
n. 26/18 dell'importo di € 310.000,00 = sempre a titolo di “Penale per la mancata
pagina 9 di 27 imbarcazione Saint Raphael ex Art. 3 appendice contratto di rimessaggio e refit del 27.6.2016.” […] poi azionata con il decreto ingiuntivo in questa sede opposto
(Doc. 14)»).
Persino nella comparsa conclusionale depositata da in data CP_1
02.12.2022, a pag. 4, si legge: «la Società azionava altresì la predetta Parte_1 fattura – la n. 26/2018, n.d.r. – richiedendo ed ottenendo il decreto ingiuntivo n.
1507/2018 per il pagamento della somma di € 310.000,00=. Avverso tale decreto la Società proponeva giudizio di opposizione Controparte_1 portante R.G.C. 4907/2018»;
- il giudice di prime cure è stato probabilmente indotto in errore: dalla circostanza per cui nell'atto di citazione introduttivo Controparte_1 della causa n. R.G. 4907/2018 (v. a pag. 2 e a pag. 5), riferisce la fattura n.
26/2018 alla penale pretesa per il periodo dall'01.08.2018 al 31.08.2018, arco temporale al quale attiene, invece, la fattura n. 31/2018; dalle conclusioni rassegnate da in seno al suddetto atto Controparte_1 introduttivo, ove, indubbiamente per un mero refuso, si chiede di «dichiarare
l'infondatezza della domanda per l'inesigibilità del credito vantato di cui alla fattura n. 31/18 emessa dalla Società Sfim S.p.a…»; dalla circostanza per cui, nelle note di trattazione scritte depositate in data 27.09.2022,
[...]
nel precisare le proprie conclusioni, menziona due Controparte_1 fatture, la n. 21/18 e la n. 31/18, e non la n. 26/2018;
- avverso il decreto ingiuntivo n. 1476/2018 (inerente, come si è poc'anzi puntualizzato, alla fattura n. 31/2018 emessa da Parte_1 Controparte_1 ha proposto autonoma e separata opposizione instaurando la Controparte_1 causa n. R.G. 4767/2018, riunita in seguito, assieme ad altri procedimenti, alla causa n. 3956/2017 R.G., definita con la sentenza n. 304/2022. Con la suddetta pronuncia, oltretutto emessa anteriormente alla sentenza n. 487/2023, il
Tribunale di Pisa ha rigettato tout court la domanda di condanna al pagamento della penale contrattuale perché infondata. Questa Corte, con la sentenza n.
1252/2025 pubblicata il 03.07.2025 (cause riunite R.G. n. 694/2022 e R.G. n.
695/2022), ha confermato tale statuizione, ritenendo che la medesima postuli e includa l'accoglimento dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da CP_1
(R.G. 4767/2018) e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1476/2018 del 28.09.2018 emesso in favore di sulla base della fattura n. Parte_1
31/2018 del 31.08.2018 di € 310.000,00.
pagina 10 di 27 In conclusione, come opportunamente rimarcato da a pag. 11 dell'atto di Parte_1 appello, «in questo processo si discute di una fattura e di una sola: la n. 26/2018». La sentenza n. 487/2023 del Tribunale di Pisa dovrà perciò essere riformata/revocata laddove il giudice di prime cure ha dichiarato l'insussistenza del credito di Parte_1 di cui alla fattura n. 31/2018 e ha disposto la revoca del decreto ingiuntivo n.
1476/2018, trattandosi di questioni della cui cognizione non era stato investito e comunque già decise in altro processo.
Come rilevato dal Tribunale di Pisa, «il Decreto Ingiuntivo n. 1507/2018 […] non è mai stato notificato al destinatario ed è quindi divenuto inefficace» ai sensi dell'art. 644
c.p.c. (pag. 4 della sentenza impugnata).
Ebbene, anche laddove la notifica del decreto ingiuntivo sia inesistente (perché, ad esempio, non è stata eseguita o perché non è stata portata a termine) e il provvedimento monitorio sia di conseguenza inefficace, il debitore, ferma restando la possibilità di instaurare l'apposito e speciale procedimento camerale di cui all'art. 188 disp. att. c.p.c., può comunque introdurre una opposizione ordinaria ai sensi dell'art. 645 c.p.c., la quale non è di per sé improcedibile o inammissibile, come parrebbe sostenere il giudizio di opposizione, del resto, non ha natura impugnatoria Parte_1 né può considerarsi un'actio nullitatis (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sent. 13 gennaio 2022,
n. 927), bensì è un giudizio a cognizione piena che devolve al giudice adito il completo esame del rapporto giuridico controverso e coinvolge l'esistenza stessa della pretesa creditoria fatta valere, di cui dovrà essere accertata la fondatezza (o meno).
Nell'opposizione ex art. 645 c.p.c. presentata da avverso il decreto CP_1 ingiuntivo n. 1507/2018 l'azione di sostanziava in una domanda volta all'accertamento negativo del diritto per ragioni di merito e non concerneva vizi formali del provvedimento monitorio, come si evince dall'atto di citazione introduttivo della causa n. R.G. 4907/2018: «è interesse dalla Società Controparte_1 agire in giudizio affinché sia accertata e dichiarata l'inesistenza del credito pretestuosamente vantato ed azionato dalla con conseguente revoca Controparte_3 ed annullamento del decreto ingiuntivo n. 1507/18».
Corrisponde al vero che quando propose opposizione avverso il decreto CP_1 ingiuntivo n. 1507/2018 (l'atto di citazione venne notificato a controparte a mezzo
P.E.C. in data 09.11.2018), era già pendente dinanzi al Tribunale di Pisa, da poco più di tre mesi (l'atto di citazione introduttivo era stato notificato da in data CP_1
02.08.2018), la causa n. R.G. 3592/2018, avente ad oggetto identica domanda di accertamento negativo volta a «sentire affermare la inesistenza e/o insussistenza del
pagina 11 di 27 credito vantato dalla per i titoli e le causali richiamate ed esposte Controparte_3 nella…fattura n. 26/18».
Se, da un lato, l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da non era sorretta CP_1 da un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. effettivo ed attuale (cfr. Cass. civ., Sez. I,
28 febbraio 2025, n. 5361), risolvendosi, in pratica, in una “duplicazione” della causa precedentemente instaurata, dall'altro, la circostanza per cui il procedimento n. R.G.
4907/2018 è confluito in seguito nel procedimento n. R.G. 3592/2018 per effetto della riunione disposta dal giudice (per connessione soggettiva ed oggettiva) alla udienza del 17.10.2019 (riunione, oltretutto, richiesta espressamente dalla stessa CP_1 già con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, v. pag. 11), con conseguente decisione unitaria circa la debenza o meno dell'importo preteso da , Pt_1 determina l'assorbimento/il superamento di ogni questione in punto di inammissibilità della opposizione medesima.
Svolta questa premessa, nella sentenza n. 487/2023 (pag. 4 e pag. 5) del Tribunale di
Pisa si legge: «dalle risultanze del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo
R.G. 3840/2017, è smentita la ricostruzione operata da , secondo la quale essa Pt_1 avrebbe sospeso i pagamenti a seguito di asserite incongruenze tra la somma fatturata dall'appaltatrice e le lavorazioni effettivamente eseguite. Dalla consulenza tecnica è invece provata la corrispondenza fra il valore delle lavorazioni svolte da CP_1 sino al SAL n. IX e le somme fatturate e pagate dalla committente, con conseguente congruità degli importi contabilizzati nei SAL. Il valore delle opere (€ 1.551.750,00), inoltre, appare congruo anche alla luce del modesto scostamento dello stesso rispetto alla somma quantificato dai CTPP (pag. 42 CTU). […] Si osserva, altresì, che l'attrice, nonostante la sospensione dei pagamenti – avvenuta dal febbraio 2017 – ha proseguito le lavorazioni fino al mese di luglio 2017, quando ha ricevuto la comunicazione della committente (doc. 14 attrice) di volersi avvalere della risoluzione del contratto. La decisione di sospendere i lavori nel luglio 2018 (rectius, 2017, n.d.r.), alla luce dell'art.
3.4 del contratto di appalto e relativi allegati (doc. 1 attrice), deve quindi considerarsi legittima». lamenta, in proposito: a) l'erronea valutazione, da parte del giudice di prime Parte_1 cure, del(l'asserito) grave inadempimento di e Controparte_1 delle misure in autotutela – prerogative ex lege ed ex contractu - adottate da
[...] in corso di rapporto;
b) l'errata ricostruzione dei fatti, da parte del Tribunale di Pt_1
Pisa, in merito alla sospensione del pagamento dei SAL da parte della committente;
c) il disinteresse, da parte del giudice di prime cure, verso la questione che davvero stava pagina 12 di 27 alla base delle iniziative in autotutela della committente, ossia il rispetto del crono- programma per lo svolgimento delle lavorazioni e la riconsegna dell'imbarcazione entro e non oltre il 30 gennaio 2018; d) l'errata lettura delle risultanze della C.T.U. espletata nel procedimento di A.T.P. n. 3840/2017.
Relativamente alle censure appena elencate, questa Corte, anche al fine di garantire l'uniformità dei giudicati e di evitare contrasti, non può che attenersi alle motivazioni già addotte nella propria sentenza n. 1252/2025, pubblicata il 03.07.2025, con la quale, come già accennato, sono state definite le cause riunite R.G. n. 694/2022 ed R.G. n.
695/2022, pendenti tra le medesime parti e scaturite dalla medesima vicenda storica/sostanziale nonché vertenti, in buona parte, sulle medesime questioni giuridiche e fattuali.
Conviene, allora, riportare pedissequamente, di seguito, i passaggi del suddetto precedente che risultano salienti e di precipuo interesse in questa sede.
Segnatamente, nel procedimento di istruzione preventiva, «al C.T.U. era stato…demandato il compito di determinare il valore dei lavori eseguiti da
[...]
L'esperto ha quantificato il valore complessivo di forniture e Controparte_1 lavorazioni effettuate in € 1.551.750,00 (somma da intendersi al netto dell'I.V.A.), laddove i CC.TT.PP. di e avevano Parte_1 Controparte_1 stimato, rispettivamente, un valore di € 1.472.275,00 e un valore di € 1.641.075,00.
Dunque…il valore stimato dal C.T.U. non si discosta in maniera rilevante dalle stime rispettivamente elaborate dai CC.TT.PP. e, comunque, costituisce valore sostanzialmente mediano rispetto alle rispettive stime […]. Come si evince dalla relazione depositata, il perito ha valutato la percentuale di stato di avanzamento per ciascuna voce, contenuta nel SAL IX, relativa alle forniture e alle lavorazioni «che sono state individuate come eseguite alla data di inizio della procedura di atp» (pag. 42 dell'elaborato); «le operazioni peritali – come ulteriormente puntualizzato dall'Ing.
a pag. 56 e a pag. 57 della relazione, in riposta alle osservazioni del C.T.P. di Per_1
– hanno potuto…appurare lo stato di avanzamento maturato alla fine Parte_1 dell'ottobre 2017 e si sono riferite alle voci del SAL IX, che saranno le stesse dei SAL X
e XI…». Lo scarto tra il valore delle lavorazioni materialmente svolte così come accertato in sede di operazioni peritali e la cifra totale corrisposta da […] si rivela Parte_1 quindi contenuto. Se si considera: a) che l'ultima fattura saldata da (la n. Parte_1
42/2017 del 10.03.2017) è quella che venne emessa da a fronte del SAL CP_1
n. IX del 28.02.2017; b) che persino dal report dell'Ing. del Persona_2
06.06.2017, prodotto dalla stessa emerge lo svolgimento di talune Parte_1
pagina 13 di 27 lavorazioni in epoca successiva al mese di febbraio del 2017 (nel suddetto report si dà atto che al 31.05/01.06.2017 erano «in fase di completamento le lavorazioni di carpenteria metallica, sia per quanto riguarda lo scafo che le sovrastrutture», che era
«in fase di completamento l'assemblaggio del bulbo prodiero» e che era «in lavorazione la sede per montaggio portellone poppa»); c) che il C.T.U. ha esaminato lo stato di fatto in cui l'imbarcazione versava alla fine del mese di ottobre del 2017 (le operazioni peritali ebbero inizio, più precisamente, il 24.10.2017), con la conseguenza che la somma di €
1.551.750,00 include giocoforza anche il valore di tali ulteriori lavorazioni, se ne deduce
a fortiori l'esiguità della eventuale differenza tra il valore effettivo delle lavorazioni completate al mese di febbraio del 2017 e quanto contabilizzato/fatturato dalla società appellata sino a tale momento» (pag. 21 e pag. 22 della sentenza n. 1252/2025 pubbl. il 03.07.2025).
«Ad opinione di non sarebbe mai Parte_1 CP_1 Controparte_1 stata in grado di portare a termine i lavori e di riconsegnare l'imbarcazione con le modifiche completate entro il 15.01.2018 o, comunque, entro il termine, qualificato come perentorio ed essenziale, del 30.01.2018 (v. art. 3 dell' “Appendice al contratto di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse stipulato in data 07.12.2015” del
27.06.2016); tale convinzione è risultata smentita dall'esito delle indagini peritali svolte dall'Ing. . Il C.T.U. incaricato è pervenuto, infatti, alla conclusione per Persona_3 cui il cantiere avrebbe avuto la possibilità di completare i lavori residui se avesse ripreso
l'esecuzione delle opere nel periodo che va dall'inizio dell'ultima settimana di luglio del
2017 (prendendo in considerazione esclusivamente le settimane lavorative e stimando in 25 settimane lavorative – all'incirca la media tra le 20 settimane indicate dal C.T.P. di e le 32 settimane indicate dal C.T.P. di Controparte_1 [...]
– il tempo necessario per il completamento dei lavori rimanenti individuati) alla Pt_1 prima settimana di ottobre del 2017 (adottando doppi turni di lavoro e lavorando nei giorni festivi, con conseguente riduzione del numero di settimane necessarie a 14, valutando un aumento prudenziale della produttività del 30%). Quanto alla possibilità di portare a termine le opere riprendendo le lavorazioni al più tardi la prima settimana di ottobre del 2017 a condizione di ricorrere al lavoro straordinario nei giorni festivi, diversamente da quanto sostenuto dalla società appellante, non si tratta di una mera
“ipotesi di scuola” avanzata in via del tutto autonoma dal C.T.U. (v. pag. 21 dell'atto di citazione in appello), bensì, come evidenziato dallo stesso perito a pag. 60 dell'elaborato in risposta alle osservazioni del C.T.P. di di una eventualità del tutto Parte_1 percorribile a prescindere dai maggiori costi che essa ovviamente avrebbe comportato.
pagina 14 di 27 Inoltre, si tratta, a ben vedere, dell'ipotesi “limite”, opportunamente contemplata dall'esperto in aggiunta alla soluzione – senza alcun dubbio più agevolmente praticabile
– del lavoro solo in orari e giorni ordinari, con ripresa delle lavorazioni dall'ultima settimana di luglio del 2017. Pur ammettendo che Controparte_1 avesse accumulato un certo ritardo (preme in ogni caso rimarcare, a confutazione di quanto affermato dal che il C.T.U., laddove, a pag. 37 della relazione, Parte_1 afferma che «anche le attività del cantiere a tale proposito erano in ritardo rispetto ai tempi ragionevolmente prevedibili per tali attività», si riferisce esclusivamente alla predisposizione e all'aggiornamento dei disegni esecutivi della costruzione e all'invio dei medesimi al ), da tale circostanza non discende automaticamente e CP_4 ineluttabilmente – come parrebbe sostenere l'odierna appellante – che l'appaltatrice non sarebbe mai riuscita, ove il rapporto fosse proseguito, a rispettare la tabella di marcia e, soprattutto, a rimettersi in pari esaurendo l'intervento di rebuilt dell'imbarcazione entro la scadenza pattuita. Giova ad ogni modo rammentare il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di eccezione di inadempimento a mente del quale «il giudice di merito deve verificare se la controparte sia incorsa in un inadempimento attuale e concreto, non rilevando la mera eventualità di un inadempimento potenziale ovvero solo futuro e soggettivamente già paventato dalla parte che propone l'eccezione» (così Cass. civ., Sez. III, ord. 18 febbraio 2025, n.
4134)» (pag. 20 e pag. 21 della sentenza n. 1252/2025 pubbl. il 03.07.2025).
In estrema sintesi, con tale recente pronuncia, muovendo dagli inequivocabili esiti della consulenza tecnica di ufficio espletata nell'ambito del procedimento di A.T.P. n.
3840/2017 R.G., la Corte di Appello è giunta alla conclusione (in linea con gli approdi cui era pervenuto il Tribunale di Pisa) secondo cui l'appaltatrice anche in CP_1 rapporto al valore integrale della commessa, non si era resa protagonista di alcun inadempimento grave, tale da compromettere oggettivamente l'equilibrio sinallagmatico del contratto e, soprattutto, idoneo a giustificare il ricorso, da parte di al rimedio in autotutela ex art. 1460 c.c. (sospensione del pagamento dei Parte_1
S.A.L.). A ciò si aggiunga che il Collegio ha pienamente condiviso, in quanto scevro da vizi di illogicità e sorretto da un'adeguata e coerente valutazione delle risultanze istruttorie (decisiva si è rivelata la corrispondenza intercorsa tra le parti tra il 19.04 e il
14.07.2017), il ragionamento operato dal giudice di prime cure laddove egli ha ritenuto il contratto di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse del 07.12.2015 (incluse le sue appendici/aggiunte successive) risolto da tempo per mutuo consenso.
pagina 15 di 27 Da quanto esposto sinora si desume la manifesta infondatezza delle doglianze articolate da sub paragrafi 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4. e 2.2.1. dell'atto di citazione in Parte_1 appello.
Come si è in parte già spiegato (v. supra a pag. 10), nell'ambito delle cause riunite R.G.
n. 694/2022 e R.G. n. 695/2022 questa Corte è stata chiamata a pronunciarsi anche sulla debenza o meno delle somme pretese da a titolo di penale contrattuale Parte_1 per ritardata/mancata consegna dell'imbarcazione. Più precisamente, rientravano nel complessivo thema decidendum di quei giudizi: a) l'opposizione proposta da CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1476/2018 del 28.09.2018 emesso dal Tribunale
[...] di Pisa (R.G. 3821/2018) in data 27.09.2018 in favore di (“penale per Parte_1 mancata consegna dell'imbarcazione “Saint Raphael”, ex art. 3 appendice contratto di rimessaggio e refit per il periodo dal 01.08.2018 al 31.08.2018”, come da fattura n.
31/2018 del 31.08.2018 di € 310.000,00); b) la domanda, proposta da
[...]
di accertamento dell'insussistenza e/o inesigibilità del credito Controparte_1 portato dalla fattura n. 21/2018 del 30.06.2018 emessa da dell'importo di Parte_1
€ 1.510.000,00 a titolo di “penale per mancata consegna imbarcazione “Saint Raphael”, ex art. 3 appendice contratto di rimessaggio e refit del 27.06.2016” per il periodo fino al 30.06.2018; c) la domanda riconvenzionale avanzata da volta ad Parte_1 ottenere la condanna di al risarcimento del danno Controparte_1 derivante dal suo grave inadempimento, corrispondente alla penale a suo tempo pattuita (addendum del 27.06.2016 all'originario contratto di appalto) e quantificato nella somma di € 1.510.000,00.
Anche stavolta giova citare testualmente la sentenza n. 1252/2025: «posto che […] non
è emerso alcun grave inadempimento di tale da Controparte_1 giustificare l'exceptio inadimpleti contractus di (sostanziatasi nella Parte_1 sospensione dei pagamenti) e l'invocata pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto di appalto, gli importi pretesi dalla odierna appellante (in forza dell'art. 3 dell'
“Appendice al contratto di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse stipulato in data
07.12.2015” del 27.06.2016) a titolo di penale ex art. 1382 c.c. per il ritardo nella consegna dell'imbarcazione “Saitn Raphael” devono ritenersi, in linea con la decisione del giudice di prime cure, non dovuti (specialmente alla luce della circostanza per cui, in caso di fisiologica prosecuzione del rapporto, avrebbe avuto la possibilità CP_1 di riconsegnare l'imbarcazione finita entro la scadenza fissata). Il giudice di prime cure, tra l'altro, tanto nella sentenza n. 304/2022 quanto nella sentenza n. 305/2022, ha opportunamente richiamato l'attenzione sulla pattuizione di cui all'art.
3.4. del contratto
pagina 16 di 27 di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse del 07.12.2015, ove le parti avevano stabilito che «il ritardato o omesso pagamento anche di un solo “stato di avanzamento lavori” comporterà la sospensione dei lavori ed il conseguente slittamento della data di consegna prevista». Inoltre, si ritiene che l'invocazione e l'applicazione di una penale implichi la validità e, soprattutto, l'efficacia del contratto al quale la stessa accede (e del quale completa il contenuto sul piano delle conseguenze dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento); nel caso de quo, invece, il contratto di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse (incluse le sue appendici/integrazioni) era già stato risolto da mesi
e, dunque, non era più produttivo di effetti» (pag. 26; questa Corte, perciò, oltre a confermare – come già esposto – la sentenza n. 304/2022 del Tribunale di Pisa laddove aveva rigettato, in quanto infondata, la domanda, proposta da di condanna Parte_1 della controparte al pagamento della penale contrattuale, ritenendo sottese a tale statuizione l'accoglimento della opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da CP_1
e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1476/2018, ha confermato anche la sentenza n. 305/2022 del Tribunale di Pisa laddove aveva accolto la domanda di accertamento negativo della debenza dell'importo di € 1.510.000,00 di cui alla fattura n. 21/018 del 30.06.2018 proposta da e, al contempo, aveva rigettato la CP_1 domanda riconvenzionale avanzata da volta ad ottenere la condanna della Parte_1 controparte al versamento della suddetta somma).
Tali considerazioni si attagliano senza alcun dubbio anche alla presente fattispecie, essendo state espresse in relazione a pretese pecuniarie, avanzate da Parte_1 assolutamente identiche a quella di cui si discute in questo contesto per oggetto, titolo/causa petendi, presupposti e vicenda storica all'origine (l'unico elemento in cui differiscono è l'arco temporale in relazione al quale viene calcolata e richiesta la penale),
e non possono che condurre all'accoglimento della domanda di accertamento negativo proposta da . Controparte_1
La sentenza n. 487/2023 del Tribunale di Pisa, perciò, deve essere confermata laddove accerta l'insussistenza del credito di di cui alla fattura n. 26 del 31.07.2018; Parte_1
l'importo di € 310.000,00 indicato nel suddetto documento fiscale/commerciale, invero, non è dovuto da Per ovvie ragioni logiche, deve ritenersi che la statuizione CP_1 del giudice di prime cure testé oggetto di conferma comporti automaticamente il rigetto
(sia pure implicito) della domanda riconvenzionale avanzata in primo grado e riproposta in appello da (la quale ha chiesto di accertare il suo diritto ad ottenere la Parte_1 somma di € 310.000,00 e, per l'effetto, di condannare la al pagamento CP_1
pagina 17 di 27 della suddetta somma a titolo di penale così come indicata nel documento fiscale/commerciale).
La disamina delle doglianze sub § 2.1.5. (“Sull'erronea attribuzione della mancata riconsegna dell'imbarcazione a ”) e sub § 2.2.2. (“Sul quantum del danno subito da Pt_1
e non riconosciuto in sentenza”) dell'atto di citazione in appello appare quindi Pt_1 superflua. Ad ogni modo, la totale mancanza di aderenza alla realtà dei fatti dell'assunto di parte appellante (v. pag. 19 dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio) secondo cui l'omessa riconsegna dello scafo alla committente sarebbe da imputare a sia nel corso dell'A.T.P. che nella fase successiva Controparte_1
è stata esaustivamente illustrata da questa Corte nella propria sentenza n. 1286/2025 pubbl. l'08.07.2025, emessa a definizione della causa n. 1406/2024 R.G., avente ad oggetto l'opposizione proposta da avverso il decreto n. 1318/2018 (R.G. n. CP_1
3580/2018) emesso dal Tribunale di Pisa su istanza di con il quale le era Parte_1 stato ingiunto il rilascio dell'imbarcazione denominata “St. Raphael”, di proprietà dell'opposta, in deposito/custodia presso il cantiere navale dell'opponente.
Anche per ragioni di comodità espositiva, si trascrive di seguito un estratto dell'anzidetta pronuncia (pag. 9 e ss.):
«L'appellante sostiene che il ricorso per emissione di decreto ingiuntivo per consegna e rilascio dell'imbarcazione si rese necessario per tentare di superare le resistenze di
e per poter rientrare in possesso dell'imbarcazione in tempi ragionevoli CP_1
(cfr. pag. 12 dell'atto di citazione in appello). Le presunte resistenze che sarebbero state opposte da tuttavia, non emergono dalle prove acquisite. CP_1
Occorre, in particolare, osservare quanto segue:
- nessun atteggiamento ostativo da parte di può Controparte_1 essere scorto nella corrispondenza intercorsa tra le parti nel mese di gennaio del 2018
(fermo restando che, all'epoca, la barca non poteva essere spostata essendo in corso
l'A.T.P.). In data 04.01.2018, l'Avv. Gioia, per conto di scrisse quanto Parte_1 segue, mediante posta elettronica ordinaria, ad di Parte_2 CP_1
pagina 18 di 27 - dall'estratto del messaggio appena riportato si evince che già in CP_1 precedenza, aveva più volte rappresentato la necessità che l'imbarcazione venisse portata via;
- il 05.01.2018, ossia il giorno seguente, l'Avv. Andrea Poli riscontrò il messaggio del collega rappresentando di aver già fissato un incontro con i propri clienti al fine di valutare la richiesta anche da un punto di vista tecnico;
- rispose all'Avv. Gioia - anch'egli in data 05.01.2018 - come di Parte_2 seguito:
- pone l'accento sul fatto che pur essendosi impegnata a Parte_1 CP_1 fissare una riunione per valutare la sua richiesta di procedere al ritiro della nave, non avrebbe dimostrato se tale riunione ebbe effettivamente luogo e se, eventualmente, all'esito della medesima, ella si disse disponibile a restituire il bene (cfr. pag. 15 e pag.
17 dell'atto di citazione in appello);
- a tale proposito, si ritiene che la richiesta, del tutto plausibile, di Parte_2
(rivolta all'Avv. Gioia) di specificare la concreta modalità con la quale Parte_1 intendeva portare via l'imbarcazione - collocandola su una chiatta galleggiante ovvero rimorchiandola - fosse già di per sé sintomatica di una piena, totale disponibilità alla riconsegna dell'imbarcazione;
- piuttosto, ciò che davvero riveste un rilievo dirimente è che non ha fornito Parte_1 le informazioni richieste da controparte, fondamentali per porre in essere le indispensabili attività preparatorie e propedeutiche al trasporto dell'imbarcazione
(soprattutto al trasporto via mare). D'altronde, come sottolineato da a pag. CP_1
5 della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.01.2025, «…trattandosi di scafo con lavorazioni non ultimate, il suo spostamento per dimensioni e stazza avrebbe richiesto una complessa serie di operazioni per le quali sarebbe stata necessaria una precisa organizzazione. La nave non avrebbe potuto essere “caricata su un autoarticolato stradale” per essere trasportata altrove e non avrebbe potuto essere sic sempliciter trasportata via “acqua” atteso che allo stato non era in grado di galleggiare»;
pagina 19 di 27 - invece, rimase silente, come si evince dalla prova orale assunta in primo Parte_1 grado. Sentito come teste alla udienza del 22.11.2021 sul capitolo n. 14) di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata da Controparte_1
(“DCV che tale manifestazione di intenti rimaneva tuttavia tale atteso che
[...]
l'armatore non dava seguito alcuno alle richieste della Società Controparte_1 lasciando lo scafo all'interno dell'area del cantiere”), il Sig.
[...] Testimone_1 capocantiere di dichiarò quanto segue: «Si è vero. Abbiamo spostata noi CP_1 la barca in banchina con dei carrelli motorizzati, e abbiamo sostenuto dei costi per gli operai, il ponteggio e i termodetraibili». Sentiti come testimoni alla udienza del
16.05.2023 sul medesimo capitolo di prova, e Parte_2 Testimone_2
dichiararono, rispettivamente, «Vero, non mi hanno mai risposto su cosa
[...] dovevamo fare per metterli in grado di ritirare la barca» e «Vero è durato diversi mesi»;
- afferma che nel mese di luglio del 2018 chiese la restituzione dei materiali Parte_1
e delle pertinenze dell'imbarcazione, ma che oppose un netto rifiuto sia per CP_1 quanto riguarda la riconsegna dei materiali sia per quel che concerne la riconsegna dell'imbarcazione (cfr. pag. 17 dell'atto di citazione in appello). L'appellante si riferisce alla missiva del 20.07.2018, recapitata tramite P.E.C., con la quale l'Avv. Gioia si limitò semplicemente ad avvisare la che, il giorno 30.07.2018, un incaricato della CP_1 committente avrebbe provveduto al ritiro ed al trasporto dei soli materiali giacenti presso il cantiere. Tale missiva venne riscontrata dall'Avv. Poli con messaggio di posta elettronica ordinaria del 26.07.2018 (doc. 6 prodotto da in allegato alla Parte_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado), con il quale egli, senza
a dire il vero menzionare espressamente lo yatch, rilevò soltanto che, sulla base del verbale delle operazioni del 19.07.2018 redatto dai consulenti tecnici, le indagini peritali non risultavano ancora concluse, con la naturale conseguenza che i beni oggetto dell'accertamento tecnico preventivo non potevano, in quel momento, essere riconsegnati;
- fermo restando che ogni questione relativa alla restituzione/riconsegna dei materiali
e delle pertinenze dell'imbarcazione esula dal thema decidendum del presente giudizio
(in sostanza, ha ragione parte appellata laddove, a pag. 8 della comparsa di costituzione
e risposta, fa notare come «del tutto inconferenti rispetto alla domanda giudiziale» appaiano i riferimenti effettuati in sede di appello da alla riconsegna delle Parte_1 pertinenze dell'imbarcazione, le quali «non costituiscono oggetto del contendere, atteso che l'ingiunzione attiene esclusivamente alla consegna dell'imbarcazione»), conviene puntualizzare che la prova testimoniale assunta in primo grado smentisce l'affermazione
pagina 20 di 27 di secondo cui, in data 30.07.2018, si oppose addirittura alla Parte_1 CP_1 consegna dei materiali già esaminati dal perito invocando un proprio diritto di ritenzione sia sull'imbarcazione che sui materiali. Invero, sentito alla udienza del 22.11.2021 sul capitolo n. 16) di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata in data
05.07.2019 da (“DCV che la mattina del 30 luglio 2018, la nave non venne CP_1 consegnata perché l'Avv. Antonio Gioia si presentò presso il cantiere navale Società
Seven Stars Marina & Shipyard S.r.l. di Pisa solo per ritirare le pertinenze dell'imbarcazione e non ritirare anche la nave”), il Sig. capocantiere, Testimone_1 riferì: «Sì, l'avvocato disse solo che era venuta a ritirare tutto il materiale della nave, aiutai anche io a caricare i camion (enfasi del redattore)»;
- una volta che il C.T.U. Ing. rese noto (vedi supra) (il riferimento è a Persona_3 pag. 8 della sentenza n. 1286/2025, ove questa Corta ha dato atto che «il C.T.U. Ing.
, con messaggio P.E.C. del 06.08.2018 […] dichiarò la fine degli accertamenti a Per_1 bordo della nave e, dunque, di aver concluso le verifiche concernenti lo scafo», che «il
C.T.U., di conseguenza, acconsentì affinché l'imbarcazione tornasse nella materiale disponibilità degli aventi diritto» e che «stante il “via libera” proveniente dal perito, a partire da tale giorno, il natante non era più inamovibile») di aver terminato le operazioni a bordo della nave, di fatto “svincolandola”, ben avrebbe potuto Parte_1 anziché procedere al deposito pressoché immediato di un ricorso per ingiunzione, riprendere i contatti con dando finalmente un seguito alla corrispondenza CP_1 intercorsa 7 mesi presi (da leggersi come “prima”; trattasi di refuso contenuto nella sentenza citata, n.d.r.);
- in definitiva: a) nessun reale ostacolo alla riconsegna dell'imbarcazione è mai stato frapposto da b) nonostante la disponibilità Controparte_1 manifestata e la condotta collaborativa tenuta da quest'ultima già in occasione dello scambio di e-mails del gennaio 2018 e nonostante il placet da parte del C.T.U. con messaggio P.E.C. del 06.08.2018, si adoperò fattivamente per riottenere Parte_1
l'imbarcazione soltanto con il mandato conferito a nella seconda metà del CP_5 mese di settembre del 2018. Risulta, infatti, che soltanto in data 17.09.2018 (quindi ben 42 giorni dopo il “via libera” alla riconsegna da parte del C.T.U. e 17 giorni dopo
l'emissione/pubblicazione del decreto ingiuntivo n. 1318/2018 del Tribunale di Pisa), la comunicò alla di aver ricevuto espresso incarico/mandato da CP_5 CP_1 di occuparsi del ritiro dell'imbarcazione «anche per quanto riguarda gli Parte_1 aspetti tecnici ed economici», richiedendo alla propria interlocutrice «un incontro al fine di…eseguire congiuntamente una valutazione delle lavorazioni legate alla resa stagna
pagina 21 di 27 della nave ed alle altre opere di carpenteria per rendere idonea la barca ad essere trasportata via mare». Peraltro, nella comunicazione della viene menzionato CP_5 un documento con il quale avrebbe addirittura esortato controparte a CP_1 ritirare quanto prima la nave in modo da liberare il cantiere, il che appare più che comprensibile, atteso il notevole impatto dell'imbarcazione, in termini di ingombro, sui luoghi del cantiere stesso. Emblematica appare, in tal senso, la dichiarazione resa dal teste sempre alla udienza del 22.11.2021 in risposta al capitolo n. 21) di Testimone_1 cui alla seconda memoria istruttoria di (“DCV che lo scafo dell'imbarcazione CP_1
è sempre stato a disposizione della Società per il ritiro ma la Parte_1 [...]
ha sempre omesso di provvedervi attivandosi fattivamente solo nel mese di CP_6 settembre 2018”): «Che io sappia lo scafo è sempre stato a disposizione, poiché a noi impediva le lavorazioni su altri scafi».
Traendo le fila del ragionamento, la proposizione del ricorso monitorio per ingiunzione di consegna, non preceduta quantomeno da un nuovo (nonché pronto/solerte) tentativo di concordare bonariamente con il ritiro dello yatch, si rivela una iniziativa CP_1 giudiziaria palesemente ingiustificata, come tra l'altro già rimarcato da questa Corte nella sentenza n. 1258/2025, pubblicata in data 03.07.2025, emessa a definizione della causa n. 2135/2023 R.G. (anch'essa promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
. Si reputa perciò del tutto condivisibile il passaggio motivazionale della sentenza
[...] impugnata ove si evidenzia come la condotta di sia stata contraria a buona Parte_1 fede, avendo l'odierna appellante adito il giudice in via monitoria «senza manifestare nuovamente in forma idonea la propria volontà di prelevare il bene, ossia indicando un ventaglio di date disponibili e predisponendo i mezzi a ciò necessari, tenuto conto della mole dell'imbarcazione e delle operazioni propedeutiche al suo spostamento, visto anche l'atteggiamento non ostativo (il contrario non essendo stato provato) della controparte»».
Con il motivo di gravame sub § 2.3. dell'atto di citazione in appello (pag. 20 e ss.),
[...] impugna la sentenza n. 487/2023 del Tribunale di Pisa laddove la condanna, ai Pt_1 sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento, a favore di controparte, di una somma equitativamente determinata in € 8.000,00. Tale capo condannatorio, secondo l'appellante, sarebbe ingiusto in quanto basato su una erronea valutazione dei fatti.
La doglianza appare suscettibile di condurre alla riforma del capo della sentenza.
Da un lato: a) la pretesa di avente ad oggetto il pagamento della penale Parte_1 per omessa/ritardata consegna dell'imbarcazione prevista dall'art. 3 dell'“Appendice al contratto di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse stipulato in data 07.12.2015” del pagina 22 di 27 27.06.2016, in relazione agli archi temporali cui si riferiscono le tre fatture emesse con tale causale (n. 21/2018, n. 26/2018 e n. 31/2018) è risultata totalmente infondata;
b) ben avrebbe potuto al di là di quelle che sono le prassi in uso nella realtà Parte_1 economica-imprenditoriale, anziché emettere tre distinte fatture, una relativa alla penale calcolata sino al 30.06.2026 (n. 21/2018 per € 1.510.000,00), una relativa alla penale calcolata dall'01.07.2018 al 31.07.2018 (n. 26/2018 per € 310.000,00) e una relativa alla penale calcolata dall'01.08.2018 al 31.08.2018 (n. 31/2108 per €
310.000,00), emetterne soltanto una con riferimento all'intero arco temporale considerato.
Dall'altro lato, tuttavia: 1) l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1340/2017 (R.G. 3956/2017) ha condotto alla revoca del suddetto provvedimento monitorio;
la richiesta di pagamento di € 452.376,00 in linea capitale avanzata in via monitoria da non era evidentemente del tutto legittima, CP_1 essendo stato accertato da questa Corte, con la sentenza n. 1252/2025 (R.G. 694/2022
+ R.G. 695/2022), un minor credito residuo dell'appaltatrice per le lavorazioni eseguite di € 184.170,16; 2) le cause n. R.G. 3256/2018 e n. R.G. 3592/2018 sono state pur sempre introdotte da la quale, a fronte di mere Controparte_1 diffide stragiudiziali contenenti intimazioni di pagamento, ha preferito adire preventivamente il Tribunale di Pisa con due distinte, separate domande di accertamento negativo della debenza degli importi di cui alle fatture n. 21/2018 e n.
26/2018 emesse da anziché attendere l'emissione e la notificazione di Parte_1 decreti ingiuntivi eventualmente richiesti ed ottenuti da controparte;
3) pure la causa n. R.G. 4907/2018 è stata promossa da la quale, oltretutto, come si è già CP_1 illustrato, ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. avverso un decreto ingiuntivo mai notificatole e nonostante fosse già pendente un giudizio avente ad oggetto domanda di accertamento negativo della debenza degli importi richiesti da
[...] con la fattura n. 26/2018 (il n. R.G. 3592/2018 per l'appunto); 4) è vero che Pt_1 quando propose il ricorso per decreto ingiuntivo per la consegna Parte_1 dell'imbarcazione (in data 07.08.2018), il procedimento di accertamento tecnico preventivo n. R.G. 3840/2017 era ancora in corso, ma il giorno precedente (il
06.08.2018) il C.T.U. aveva dichiarato concluse le operazioni a bordo della nave.
Dovendosi valutare il comportamento complessivo tenuto non soltanto dalla società odierna appellante, ma anche da la quale, a ben vedere, ha contribuito al CP_1 proliferare di cause (talune superflue) che hanno oggettivamente appesantito l'ufficio giudiziario ostacolando la realizzazione del giusto processo attraverso il rispetto del pagina 23 di 27 valore costituzionale della ragionevole durata, si ritiene che gli argomenti addotti dal giudice di prime cure non siano solidi e persuasivi a tal punto da giustificare una condanna di ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.. Pt_1
La sentenza del Tribunale di Pisa, pertanto, sul punto deve essere riformata.
Quanto alla richiesta di di condannare al risarcimento del danno CP_1 Parte_1 ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria (domanda da intendersi avanzata ai sensi del primo comma della suddetta norma), essa non può essere accolta. Come stabilito dal giudice di nomofilachia (Cass. civ., Sez. III, ord. 30 maggio 2023, n. 15175), la condanna risarcitoria di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c. «ha tra i suoi elementi costitutivi il danno patito dalla controparte del litigator improbus ed eziologicamente derivante dal contegno illecito di quest'ultimo; danno che costituisce pregiudizio ulteriore rispetto alle
(e quindi esulante dalle) spese di lite, oggetto invece della condanna al rimborso, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.»; «la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. – continua la Suprema Corte – non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto l'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato» (principio ribadito in Cass. civ., Sez.
V, ord. 14 aprile 2025, n. 9712, ove si rammenta che «ciò che viene indirettamente sanzionato con la tutela risarcitoria prevista dall'art. 96, primo e secondo comma, cod. proc. civ. non è l'agire in giudizio in sé, ma l'agire in giudizio che abbia provocato a terzi un danno ingiusto»). La società appellata non ha fornito la prova del maggior danno cagionatogli dalla asserita condotta processuale temeraria della società soccombente, neanche in via presuntiva, mediante allegazioni che potessero dare a questa Corte piena contezza del pregiudizio ulteriore patito rispetto al mero sostenimento dei costi processuali (la possibilità di liquidare equitativamente il danno non consente di derogare né all'accertamento della sua effettiva esistenza, né alla regola per cui tale esistenza, in quanto fatto costitutivo dell'azionato diritto di credito risarcitorio, deve essere allegata e dimostrata dal danneggiato).
La Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. III, 31 maggio 2021, n. 15102) ha puntualizzato «che nessuna soccombenza in riferimento alla decisione sulla lite temeraria sussiste…nel caso di diniego della condanna ex art. 96, comma 1, pronunciato nello stesso grado in cui la condanna viene richiesta». La domanda di condanna al risarcimento del danno da lite temeraria proposta ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. ha infatti natura meramente accessoria. Tale accessorietà la colloca «all'esterno, per così dire, della regiudicanda, venendone a costituire solo una conseguenza, al pari della condanna alle spese di lite, e non quindi, compartecipando direttamente ad essa. E da
pagina 24 di 27 ciò discende…l'impossibilità di integrare una domanda che possa contrapporsi, ai fini della soccombenza reciproca, ad altra domanda che invece fa parte del vero e proprio thema decidendum in diretta relazione/finalizzazione al quale è stato instaurato il processo» (cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, ord. 15 maggio 2018, n. 11792: «stante la natura meramente accessoria della domanda ex articolo 96 c.p.c., rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza […], nel caso...di rigetto della domanda ex articolo 96 c.p.c., proposta dagli appellati e di rigetto dell'appello […] non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea
a determinare la soccombenza reciproca…»).
In definitiva, la reiezione della domanda ex art. 96, comma 1, c.p.c. svolta da CP_1 in questo grado di giudizio non consente di compensare neppure parzialmente le
[...] spese di lite relative al presente giudizio di appello.
Soltanto qualora la questione relativa alla concessione o al diniego della condanna per lite temeraria diventi oggetto di specifico motivo di impugnazione, essa viene inglobata nel thema decidendum in quanto introdotta nel devolutum in senso pieno, non rivestendo più alcuna accessorietà; la conseguenza «è che, se tale motivo viene accolto in un contesto in cui gli altri motivi vengono disattesi, non risulta più sostenibile che non si configuri una parziale soccombenza» (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 14 febbraio
2024, n. 4137, Cass. civ., Sez. III, ord. 4 aprile 2024, n. 8909 e Cass. civ., Sez. III, sent. 10 gennaio 2023, n. 333).
Pur nella consapevolezza che la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c. ha natura sanzionatoria e officiosa (cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord. 11 febbraio 2014, n. 3003), l'accoglimento, in questa sede, della censura mossa da contro la condanna inflittale dal giudice di prime cure ai Parte_1 sensi della suddetta norma potrebbe, dunque, astrattamente delineare una soccombenza parziale di Tuttavia, considerato che vede venir CP_1 CP_1 meno l'attribuzione a suo favore di una somma di denaro ammontante ad € 8.000,00 mentre vede confermata la statuizione per cui non le spetta l'importo (ben Parte_1 maggiore) di cui alla fattura n. 26/2018 di € 310.000,00 a titolo di penale contrattuale,
è opinione di questa Corte che la soccombenza assolutamente prevalente della società odierna appellante giustifichi una sua condanna ex art. 91 c.p.c. all'integrale rimborso delle spese di lite del presente giudizio di appello a favore della controparte, le quali vengono liquidate come in dispositivo (controversia rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00; liquidazione del compenso a metà tra i valori minimi e i valori medi di cui alla Tabella allegata al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
pagina 25 di 27 come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147; escluso il compenso per la sola fase istruttoria).
La decisione che precede non impone a questa Corte di disporre d'ufficio un nuovo regolamento delle spese processuali del primo grado di giudizio posto che: a)
l'annullamento della sentenza n. 487/2023 del Tribunale di Pisa ove viene dichiarata l'insussistenza del credito di di cui alla fattura n. 31/2018 e ove viene Parte_1 disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 1476/2018 si riduce ad una espunzione di statuizioni frutto, in definitiva, di una mera svista del giudice di prime cure;
b)
l'accoglimento espresso della domanda di accertamento negativo della debenza dell'importo di cui alla fattura n. 26/2018 avanzata da e il conseguente CP_1 implicito rigetto della domanda riconvenzionale, proposta da di condanna Parte_1 della controparte al pagamento del suddetto importo sono oggetto di integrale conferma in questa sede, con la conseguenza che era ed è rimasta totalmente soccombente Pt_1 nel merito;
c) la riforma, in appello, del capo della sentenza n. 487/2023 del Tribunale di Pisa relativo alla condanna di ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. non Parte_1 può incidere in alcuna misura sul regolamento delle spese del primo grado di giudizio, poiché in tale stadio la questione aveva ancora carattere meramente accessorio (senza tralasciare, oltretutto, come già accennato, che l'art. 96, comma 3, c.p.c. configura una fattispecie ufficiosa e che il potere sanzionatorio ivi previsto non corrisponde ad un diritto di azione della parte vittoriosa).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello proposto da e a parziale modifica della Parte_1 sentenza n. 487/2023 del Tribunale di Pisa:
- ACCERTA l'insussistenza del credito di di cui alla fattura n. 26 del Parte_1
2018 (revocando espressamente la parte del dispositivo in cui si statuisce la insussistenza del credito di cui alla fattura n.31 2018 e si revoca il decreto ingiuntivo n. 1476/2018 ) ;
- CONDANNA a pagare, a favore di Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in € 21.155,00 oltre
[...] spese generali, IVA e c.p.a. ed oltre spese vive;
- CONDANNA al rimborso, a favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del presente giudizio di appello, liquidate in € 10.679,5
[...]
pagina 26 di 27 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso totale, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 15 luglio 2025
La Presidente rel. est.
Dott.ssa Isabella Mariani
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