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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/03/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 11 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina Sez. 2 civile, dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 4220/2014 R.G.
E' comparso per parte attrice/opponente l'Avv. Anna Crea, su delega dell'Avv.
Visigoti, che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso per parte convenuta/opposta Controparte_1
l'Avv. Giordano che precisa le conclusioni, riportandosi
[...] integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. fa precisare le conclusioni e dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
II SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Messina, in persona del Giudice unico Dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4220/2014 R.G.
TRA
in persona del liquidatorepro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Alessandro (Alejandro) Visigoti, presso la quale è elettivamente domiciliata, in Messina, Piazza Duomo n.10, giusta procura in atti
ATTRICE/OPPONENTE
E
(PI: Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Claudia Giordano, P.IVA_1 presso la quale è elettivamente domiciliata, in Messina, Via Dogali n. 25, giusta procura in atti
CONVENUTA/OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto
Conclusioni: come in atti
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato l' , Parte_2 proponeva opposizione a precetto (mediante il quale l'odierna opposta intimava il pagamento di € 6.688.609,87, oltre interessi e spese sino al soddisfo), chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 810/14 e l'accertamento della nullità dello stesso per mancata sottoscrizione da parte del
Giudice.
Con comparsa del 31.10.2014 la si Controparte_3 costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese e dei compensi di lite.
A seguito di rinvii disposti nel presente dei giudizio per tentativi di bonario componimento, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c. per il deposito di memorie scritte, ove la parte opponente rinunciava alla domanda tesa ad ottenere la declaratoria di nullità del titolo per mancata sottoscrizione del Giudice, eccependo la nullità dell'atto di precetto per l'inosservanza del termine di cui al D.L. n. 669 del 1996, art. 14, comma 1 e ss.mm., che impone, a tutela delle P.A. (tra le quali rientrerebbe la , il rispetto del Pt_1 termine tra la notifica del titolo esecutivo ed il successivo atto di precetto. Nello specifico, la deduceva che la aveva notificato l'atto Pt_1 Controparte_1 di precetto unitamente al titolo esecutivo (D.I. Trib. Me n. 810/14, anch'esso opposto in sede giudiziale), non osservando così il termine di 120 giorni previsto dal citato art. 14, che prescrive che “Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
Quindi, l'opponente contestava l'inosservanza del termine, valido per il caso di specie data la natura pubblicistica dell' (già riconosciuta dal Tribunale Pt_1 di Messina, sez. penale, con sentenza n. 3008/2014, dalla Corte d'Appello di
Messina, sez. penale, con sentenza n. 867/2017 e nel procedimento di opposizione proposto dall' avverso il pignoramento presso terzi intrapreso da Pt_3
fondato sul medesimo atto di precetto, iscritto al n. Controparte_1
2074/2014 R.G, ove con provvedimento allegato in atti, il G.E. ha ritenuto che l'odierna opponente fosse da considerarsi Ente pubblico).
Di contro, la contestava integralmente tale assunto Controparte_1 deducendo la natura privatistica dell' riconducendola specificamente a Pt_1 una s.p.a. partecipata di natura privatistica (ancorché i soci siano rappresentanti da Comune e Provincia) con sottoposizione a regole di diritto comune e finalità lucrativa.
Successivamente, all'udienza del 02.04.2019 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per l'intervenuto fallimento della Controparte_3
(sentenza n. 45/18), giudizio poi riassunto tempestivamente dalla nei Pt_1 confronti della Curatela del Fallimento Controparte_1
Fatta questa premessa, l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Nella specie, l'esame della presente controversia richiede il preliminare accertamento della natura giuridica dell' onde verificare l'applicabilità Pt_1 della normativa di cui all'art. 14, comma 1 del D.L. n. 669 del 1996, e ss.mm., che comporterebbe la nullità del precetto.
Orbene, occorre precisare che le Società d'Ambito sono enti con propria personalità giuridica, obbligatoriamente costituiti tra enti pubblici territoriali per la gestione di un servizio attribuito in forma associativa e collettiva ricadente
“nell'ambito ottimale”.
Invero, si ritiene che la società opponente sia una società che, pur avendo formale natura giuridica privata ed autonomia gestionale, svolge attività pubblica non dissimile da quella che svolgevano i Comuni che l'hanno costituita;
ovvero, destinata alla gestione della raccolta dei rifiuti.
Sul tema è opportuno evidenziare che secondo l'insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte – anche in conformità con il concetto di impresa pubblica elaborato a livello comunitario – occorre procedere all'individuazione della natura di un ente dando assoluta prevalenza agli aspetti sostanziali delle funzioni rispetto a quelli privatistici della forma giuridica.
In effetti, si è andato consolidando in questi ultimi anni nella giurisprudenza nazionale – in linea con il concetto di impresa pubblica elaborato a livello comunitario, il cui elemento caratterizzante è l'influenza dominante dei pubblici poteri, prescindendo dalla natura formale – l'orientamento della prevalenza degli aspetti pubblicistici sostanziali sulla forma privatistica ai fini della qualificazione di un soggetto;
si è quindi affermato che una s.p.a. a totale capitale pubblico è privata esclusivamente per la forma giuridica assunta, ma sul piano sostanziale essa, visto che continua ad essere sotto l'influenza pubblica, è assimilabile ad un ente pubblico.
A compendio il Consiglio di Stato (sez. V°, 1/04/2000, n. 2078; sez. VI,
4/04/2000, n. 1948; sez. VI, 1/04/2000, n. 1885), ritiene che la veste imprenditoriale ed anche l'eventuale caratterizzazione lucrativa di un soggetto non ostano alla qualifica in termini di organismo di diritto pubblico, e, quindi all'equiparazione agli enti pubblici.
L per i servizi d'igiene ambientale, assolve a compiti Pt_1 istituzionalmente di competenza degli enti locali, al cui sistema dunque – in assenza di contrarie previsioni – va ricondotto.
A tal proposito, si riporta quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 14739 del 2018, ossia che la natura pubblica o meno di una società per azioni è individuata “ … valorizzando le circostanze che: a) il capitale sociale sia integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi e lo statuto vieti la cessione delle partecipazioni a privati;
b) la società esplichi statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l'eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale;
c) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità e intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile… in ragione dei controlli pubblici e regimi pubblicistici su di esse ricadenti, espressione della connotazione prettamente pubblicistica del servizio svolto…”.
Risulta, pertanto, pienamente condivisibile la tesi prevalente in dottrina e giurisprudenza secondo cui le società di gestione dei servizi pubblici locali siano sostanzialmente da qualificarsi come organi con personalità giuridica degli enti territoriali di riferimento. In tali ipotesi, infatti, l'ente territoriale – in luogo della gestione diretta in economia del servizio pubblico ovvero in luogo dell'avvalimento di un ente pubblico economico (es. l'azienda speciale ) - crea un soggetto (la società per azioni) che soltanto formalmente appare terzo, ma che ha la sostanza di un organo del medesimo ente territoriale giacché opera in simbiosi con esso ed agisce sulla base delle sue direttive. Detto soggetto in veste societaria, pertanto, non ha una reale autonomia operativa rispetto all'ente territoriale di riferimento. La veste societaria e la distinta personalità giuridica sono evidentemente funzionali, in tali ipotesi, all'esigenza dell'ente di gestire il servizio pubblico seguendo un modulo operativo che dovrebbe risultare più elastico ed efficiente. Deve ribadirsi che la personalità giuridica e la veste societaria non trasformano siffatte società in entità realmente autonome rispetto agli enti territoriali che le hanno create e previste proprio come strumento per la gestione del pubblico servizio, sottoponendole -per ciò stesso- a controlli pubblici e alla indefettibile influenza pubblica dominante.
Tale tesi è del resto consona anche alla nozione comunitaria di pubblica amministrazione, nella quale è dirimente il dato sostanziale dell'influenza dominante esercitata dall'ente pubblico titolare del servizio.
Si evidenzia, ulteriormente, quanto segue.
A giudizio del Tribunale (come condivisibilmente affermato da Cass. 20 settembre 2021, n. 25410), in materia di servizio pubblico concernente la gestione dei rifiuti, la normativa via via entrata in vigore si è caratterizzata per il superamento di una gestione frammentaria, per singoli ambiti comunali e per la preferenza accordata alla previsione di forme obbligatorie di cooperazione tra gli enti locali.
Invero, nel contesto normativo caratterizzato di mutamenti dei soggetti ai quali, nel corso del tempo, è stata affidata la gestione del servizio dei rifiuti, emerge l'attuazione di un processo di privatizzazione che ha determinato, a partire dai primi anni '90, l'affidamento di alcuni servizi pubblici – anche di carattere essenziale – a società per azioni partecipate per intero o prevalentemente da enti pubblici, ritenendosi evidentemente una struttura di tipo privatistico più snella e idonea per il raggiungimento delle finalità di pubblico interesse.
Al riguardo, per l'individuazione del regime giuridico applicabile ad un determinato ente gestore di un servizio pubblico già di pertinenza di una P.A.,
l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale suole distinguere tra privatizzazione formale e sostanziale, onde sottolineare che non è sufficiente la mera qualificazione formale (ad es., come nel caso che occupa, il rivestire l'ente la forma di s.p.a.), occorrendo piuttosto effettuare una valutazione concreta, caso per caso (Cass.
SS.UU. n. 9096/2005, che ha ritenuto congruamente motivata la decisione impugnata circa la qualificazione di ente pubblico di una s.p.a. esercente il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani).
Dal canto suo, la Corte Costituzionale ha più volte affermato il superiore principio, ritenendo assoggettabili al controllo della Corte dei Conti le nuove s.p.a.
“pubbliche”, purché detenute in modo esclusivo o prevalente dallo Stato (sent. n.
466/1993). Più recentemente ha escluso che la normativa regionale che preveda l'obbligo di società a capitale interamente pubblico, affidatarie di un servizio pubblico, di assumere personale secondo le procedure dell'evidenza pubblica sia lesiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, occorrendo invece, secondo il giudice delle leggi, inquadrare il fenomeno nell'ambito dell'art. 97 Cost., «rispetto ad una società che, per essere a capitale interamente pubblico, ancorché formalmente privata, può essere assimilata, in relazione al regime giuridico, ad enti pubblici». (sent. n. 29/2006). Principi sostanzialmente analoghi, rispetto al fenomeno in esame, sono stati più volte affermati dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato sez. VI, 20.5.1995 n. 498; sez. V, 1.4.2000 n. 2078, sez. VI, 1.4.2000 n. 1885), la quale ha ribadito come «ai fini dell'identificazione della natura pubblica di un soggetto la forma societaria è neutra e la quasi integrale pertinenza a referenti pubblici del pacchetto azionario dimostra che si è al cospetto di uno strumento alternativo alle forme tradizionali di intervento in quanto anche le società per azioni si possono presentare come un'articolazione organizzativa dell'ente di riferimento. Del resto il perseguimento di uno scopo pubblico non è in contraddizione con il fine societario lucrativo, in quanto la presenza di un utile di esercizio è del tutto compatibile con la gestione di servizi pubblici». Va poi ricordato che la Corte costituzionale (sent. 18 settembre 2012, n. 226), in una fattispecie inerente una autorità d'ambito in materia di gestione del servizio idrico, ma che è estensibile alla questione oggetto di controversia, ha affermato che quell'ente,
“struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche” va annoverato tra gli enti locali, ai sensi del citato art. 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa (in tal senso, da ultimo, Consiglio di Stato, VI, sentenza 6 aprile 2010, n. 1918, per cui <
<
d.lgs. n. 152 del 2006 - e desumibile già prima dagli artt. 8 e 9 legge n. 36 del 1994, oltre che dagli articoli da 24 a 26-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142 -, costituita obbligatoriamente dagli enti locali e avente quale elemento costitutivo il territorio come delimitato dalla competente regione, sia ente locale>>). Quindi, “rientra indubbiamente tra le < strutture>>.
Sul punto, si riporta che si tratta di un «organismo avente propria personalità giuridica, costituito per effetto obbligatorio di norme di legge e provvedimenti commissariali adottati in regime di emergenza di protezione civile, tra Enti pubblici locali territoriali ed è deputato alla cura di predominanti interessi pubblici. (...) Le richiamate disposizioni realizzano (...) un vero e proprio trasferimento di funzioni con relativo mutamento nella titolarità del potere, che dal “trasla”, in via amministrativa, in capo all'Ente pubblico appositamente costituito. (...) La società d'ambito, quindi, è una modalità di gestione di un servizio attribuito in forma associativa e collettiva in capo a tutti gli Enti dell'ambito ottimale, con modalità avente natura e carattere obbligatorio, per via dell'avvenuto commissariamento emergenziale della e degli Enti locali regionali in materia dei rifiuti. A riprova di tale ricostruzione, si osserva che sono state infatti trasferite alla società d'ambito anche le risorse e le funzioni amministrative dell'Ente, nonché (soprattutto) la titolarità dei poteri coattivi di imposizione e riscossione della tariffa, come visto sopra (i quali a loro volta riflettono
i costi di gestione e quindi sono il prodotto della traslazione tariffaria dei costi organizzativi dell'ente deputato al servizio sugli utenti); ed infine si è previsto espressamente che alla data di attivazione del servizio da parte della società
d'ambito, le funzioni comunali in ordine al servizio vengono a cessare» (T.A.R.
Catania, sez. I, 26.10.2006 n. 1993, secondo cui “Le richiamate disposizioni realizzano (...) un vero e proprio trasferimento di funzioni con relativo mutamento nella titolarità del potere, che dal “trasla”, in via amministrativa, in capo all'Ente pubblico appositamente costituito. A riprova di ciò si consideri che il non ha la possibilità giuridica di “riacquisire” il servizio, sottraendosi alla società d'ambito e gestendolo in proprio;
non ha più funzioni impositive e non può determinare la tariffa del servizio;
non ha poteri di regolamentazione autonoma dello stesso, disponendo per il proprio territorio una eventuale organizzazione difforme da quella dell'ambito; tutte le funzioni residuali che gli permangono per effetto dell'art. 23 del dlgs. 22/97 il Comune le esercita obbligatoriamente “nella” società d'ambito, come socio nell'Assemblea. (...)”. Ancora, Tar Sicilia – Catania 10 febbraio 2011, n. 306 ha statuito che “la natura pubblicistica del predetto ATO emerge chiaramente dal combinato disposto degli articoli 200,201,202 del D.L.vo n. 152/2006. L'art 200, nell'istituire gli ATO li individua come strumento volti a superare la precedente frammentazione delle gestione rifiuti attraverso una gestione integrata del servizio.
L'art. 201 statuisce che l'autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ogni ambito territoriale ottimale, delimitata dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale trasferiscono l'esercizio delle lo-ro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti. L'art. 202 impone l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti mediante una gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali. Pertanto l'ATO costituisce una formula di gestione dei servizi di igiene urbana affidata ad un ente, dotato di personalità giuridica che è succeduta ad enti pubblici territoriali nello svolgimento di un servizio di pubblica utilità su di un territorio il cui ambito è predeterminato dalla competente regione e che deve procedere all'affidamento dei servizio mediante una gara di evidenza pubblica”.
Stante quanto sin qui evidenziato, dunque, la società opponente – poiché ente a totale partecipazione pubblica – può essere assimilata ai soggetti di cui all'art. dall'art. 14, comma 1, del D. L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30. Ne deriva, pertanto, che prima del decorso di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo non poteva essere avviata o minacciata alcuna procedura esecutiva nei confronti della stessa.
Nel caso in oggetto, dalla documentazione in atti emerge che il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo veniva notificato in uno all'atto di precetto. Quindi, il precetto opposto deve ritenersi nullo per violazione del disposto di cui all'art. 14 del D. L. 669/96, convertito dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30.
Il richiamato articolo, peraltro, trova applicazione – a differenza di quanto sostenuto dall'opposto – anche nell'ipotesi in cui la notifica del precetto avvenga in pendenza del giudizio di opposizione al titolo giudiziale sul quale si fonda. La
Cassazione ha precisato, infatti, che il termine di 120 giorni è uno “spatium deliberandi” per completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro (cfr. Cass. 6346/2011 e Cass. 23732/2008). Più precisamente, secondo la giurisprudenza di legittimità, il decorso dei 120 giorni costituisce un presupposto di efficacia del titolo esecutivo, ex lege sospesa in pendenza del termine, un requisito di validità del precetto ed una condizione di procedibilità dell'azione esecutiva (cfr. Cass. civ., n. 4498/2011).
Inoltre, si rammenta l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale “L'opposizione proposta dalla P.A. avverso il precetto intimato prima del decorso del termine, previsto dall'art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (convertito in legge 28 febbraio 1997 n. 30), così come modificato dall'art. 147 della legge n. 388 del 2000, di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi. La disposizione citata pone infatti un intervallo tra la notifica del titolo esecutivo e quella del precetto, prima del quale l'esecuzione forzata non può essere intrapresa: pertanto, il decorso del termine legale diviene condizione di efficacia del titolo esecutivo, la cui inosservanza, per l'inscindibile dipendenza del precetto dall'efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, rende nullo il precetto intempestivamente intimato, con la conseguenza che la relativa opposizione si traduce in una contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata e integra un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma primo cod. proc. civ., non concernendo solo le modalità temporali dell'esecuzione forzata” (Cass. 7360/09;
Cass. 4357/10).
Ciò detto, l'opposizione va accolta.
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e, per tale motivo, sono poste a carico di parte opposta. Le stesse sono liquidate, attesa la semplicità della difesa svolta ed il mancato espletamento di attività istruttoria, secondo parametri minimi di cui ai D.M. n. 55/2014, in base al valore della causa (euro
6.688.609,87).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica pronunciando definitivamente sulle domande proposte nella causa iscritta al n. 4220/14 R.G., respinta ogni altra istanza ed eccezione:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità del precetto opposto;
1) condanna parte opposta alla rifusione delle spese processuali in favore di parte opponente, complessivamente liquidate in € 17.203,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Messina 11 marzo 2025
Il Giudice dott. Paolo Petrolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 11 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina Sez. 2 civile, dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 4220/2014 R.G.
E' comparso per parte attrice/opponente l'Avv. Anna Crea, su delega dell'Avv.
Visigoti, che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso per parte convenuta/opposta Controparte_1
l'Avv. Giordano che precisa le conclusioni, riportandosi
[...] integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. fa precisare le conclusioni e dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
II SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Messina, in persona del Giudice unico Dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4220/2014 R.G.
TRA
in persona del liquidatorepro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Alessandro (Alejandro) Visigoti, presso la quale è elettivamente domiciliata, in Messina, Piazza Duomo n.10, giusta procura in atti
ATTRICE/OPPONENTE
E
(PI: Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Claudia Giordano, P.IVA_1 presso la quale è elettivamente domiciliata, in Messina, Via Dogali n. 25, giusta procura in atti
CONVENUTA/OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto
Conclusioni: come in atti
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato l' , Parte_2 proponeva opposizione a precetto (mediante il quale l'odierna opposta intimava il pagamento di € 6.688.609,87, oltre interessi e spese sino al soddisfo), chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 810/14 e l'accertamento della nullità dello stesso per mancata sottoscrizione da parte del
Giudice.
Con comparsa del 31.10.2014 la si Controparte_3 costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese e dei compensi di lite.
A seguito di rinvii disposti nel presente dei giudizio per tentativi di bonario componimento, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c. per il deposito di memorie scritte, ove la parte opponente rinunciava alla domanda tesa ad ottenere la declaratoria di nullità del titolo per mancata sottoscrizione del Giudice, eccependo la nullità dell'atto di precetto per l'inosservanza del termine di cui al D.L. n. 669 del 1996, art. 14, comma 1 e ss.mm., che impone, a tutela delle P.A. (tra le quali rientrerebbe la , il rispetto del Pt_1 termine tra la notifica del titolo esecutivo ed il successivo atto di precetto. Nello specifico, la deduceva che la aveva notificato l'atto Pt_1 Controparte_1 di precetto unitamente al titolo esecutivo (D.I. Trib. Me n. 810/14, anch'esso opposto in sede giudiziale), non osservando così il termine di 120 giorni previsto dal citato art. 14, che prescrive che “Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
Quindi, l'opponente contestava l'inosservanza del termine, valido per il caso di specie data la natura pubblicistica dell' (già riconosciuta dal Tribunale Pt_1 di Messina, sez. penale, con sentenza n. 3008/2014, dalla Corte d'Appello di
Messina, sez. penale, con sentenza n. 867/2017 e nel procedimento di opposizione proposto dall' avverso il pignoramento presso terzi intrapreso da Pt_3
fondato sul medesimo atto di precetto, iscritto al n. Controparte_1
2074/2014 R.G, ove con provvedimento allegato in atti, il G.E. ha ritenuto che l'odierna opponente fosse da considerarsi Ente pubblico).
Di contro, la contestava integralmente tale assunto Controparte_1 deducendo la natura privatistica dell' riconducendola specificamente a Pt_1 una s.p.a. partecipata di natura privatistica (ancorché i soci siano rappresentanti da Comune e Provincia) con sottoposizione a regole di diritto comune e finalità lucrativa.
Successivamente, all'udienza del 02.04.2019 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per l'intervenuto fallimento della Controparte_3
(sentenza n. 45/18), giudizio poi riassunto tempestivamente dalla nei Pt_1 confronti della Curatela del Fallimento Controparte_1
Fatta questa premessa, l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Nella specie, l'esame della presente controversia richiede il preliminare accertamento della natura giuridica dell' onde verificare l'applicabilità Pt_1 della normativa di cui all'art. 14, comma 1 del D.L. n. 669 del 1996, e ss.mm., che comporterebbe la nullità del precetto.
Orbene, occorre precisare che le Società d'Ambito sono enti con propria personalità giuridica, obbligatoriamente costituiti tra enti pubblici territoriali per la gestione di un servizio attribuito in forma associativa e collettiva ricadente
“nell'ambito ottimale”.
Invero, si ritiene che la società opponente sia una società che, pur avendo formale natura giuridica privata ed autonomia gestionale, svolge attività pubblica non dissimile da quella che svolgevano i Comuni che l'hanno costituita;
ovvero, destinata alla gestione della raccolta dei rifiuti.
Sul tema è opportuno evidenziare che secondo l'insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte – anche in conformità con il concetto di impresa pubblica elaborato a livello comunitario – occorre procedere all'individuazione della natura di un ente dando assoluta prevalenza agli aspetti sostanziali delle funzioni rispetto a quelli privatistici della forma giuridica.
In effetti, si è andato consolidando in questi ultimi anni nella giurisprudenza nazionale – in linea con il concetto di impresa pubblica elaborato a livello comunitario, il cui elemento caratterizzante è l'influenza dominante dei pubblici poteri, prescindendo dalla natura formale – l'orientamento della prevalenza degli aspetti pubblicistici sostanziali sulla forma privatistica ai fini della qualificazione di un soggetto;
si è quindi affermato che una s.p.a. a totale capitale pubblico è privata esclusivamente per la forma giuridica assunta, ma sul piano sostanziale essa, visto che continua ad essere sotto l'influenza pubblica, è assimilabile ad un ente pubblico.
A compendio il Consiglio di Stato (sez. V°, 1/04/2000, n. 2078; sez. VI,
4/04/2000, n. 1948; sez. VI, 1/04/2000, n. 1885), ritiene che la veste imprenditoriale ed anche l'eventuale caratterizzazione lucrativa di un soggetto non ostano alla qualifica in termini di organismo di diritto pubblico, e, quindi all'equiparazione agli enti pubblici.
L per i servizi d'igiene ambientale, assolve a compiti Pt_1 istituzionalmente di competenza degli enti locali, al cui sistema dunque – in assenza di contrarie previsioni – va ricondotto.
A tal proposito, si riporta quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 14739 del 2018, ossia che la natura pubblica o meno di una società per azioni è individuata “ … valorizzando le circostanze che: a) il capitale sociale sia integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi e lo statuto vieti la cessione delle partecipazioni a privati;
b) la società esplichi statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l'eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale;
c) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità e intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile… in ragione dei controlli pubblici e regimi pubblicistici su di esse ricadenti, espressione della connotazione prettamente pubblicistica del servizio svolto…”.
Risulta, pertanto, pienamente condivisibile la tesi prevalente in dottrina e giurisprudenza secondo cui le società di gestione dei servizi pubblici locali siano sostanzialmente da qualificarsi come organi con personalità giuridica degli enti territoriali di riferimento. In tali ipotesi, infatti, l'ente territoriale – in luogo della gestione diretta in economia del servizio pubblico ovvero in luogo dell'avvalimento di un ente pubblico economico (es. l'azienda speciale ) - crea un soggetto (la società per azioni) che soltanto formalmente appare terzo, ma che ha la sostanza di un organo del medesimo ente territoriale giacché opera in simbiosi con esso ed agisce sulla base delle sue direttive. Detto soggetto in veste societaria, pertanto, non ha una reale autonomia operativa rispetto all'ente territoriale di riferimento. La veste societaria e la distinta personalità giuridica sono evidentemente funzionali, in tali ipotesi, all'esigenza dell'ente di gestire il servizio pubblico seguendo un modulo operativo che dovrebbe risultare più elastico ed efficiente. Deve ribadirsi che la personalità giuridica e la veste societaria non trasformano siffatte società in entità realmente autonome rispetto agli enti territoriali che le hanno create e previste proprio come strumento per la gestione del pubblico servizio, sottoponendole -per ciò stesso- a controlli pubblici e alla indefettibile influenza pubblica dominante.
Tale tesi è del resto consona anche alla nozione comunitaria di pubblica amministrazione, nella quale è dirimente il dato sostanziale dell'influenza dominante esercitata dall'ente pubblico titolare del servizio.
Si evidenzia, ulteriormente, quanto segue.
A giudizio del Tribunale (come condivisibilmente affermato da Cass. 20 settembre 2021, n. 25410), in materia di servizio pubblico concernente la gestione dei rifiuti, la normativa via via entrata in vigore si è caratterizzata per il superamento di una gestione frammentaria, per singoli ambiti comunali e per la preferenza accordata alla previsione di forme obbligatorie di cooperazione tra gli enti locali.
Invero, nel contesto normativo caratterizzato di mutamenti dei soggetti ai quali, nel corso del tempo, è stata affidata la gestione del servizio dei rifiuti, emerge l'attuazione di un processo di privatizzazione che ha determinato, a partire dai primi anni '90, l'affidamento di alcuni servizi pubblici – anche di carattere essenziale – a società per azioni partecipate per intero o prevalentemente da enti pubblici, ritenendosi evidentemente una struttura di tipo privatistico più snella e idonea per il raggiungimento delle finalità di pubblico interesse.
Al riguardo, per l'individuazione del regime giuridico applicabile ad un determinato ente gestore di un servizio pubblico già di pertinenza di una P.A.,
l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale suole distinguere tra privatizzazione formale e sostanziale, onde sottolineare che non è sufficiente la mera qualificazione formale (ad es., come nel caso che occupa, il rivestire l'ente la forma di s.p.a.), occorrendo piuttosto effettuare una valutazione concreta, caso per caso (Cass.
SS.UU. n. 9096/2005, che ha ritenuto congruamente motivata la decisione impugnata circa la qualificazione di ente pubblico di una s.p.a. esercente il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani).
Dal canto suo, la Corte Costituzionale ha più volte affermato il superiore principio, ritenendo assoggettabili al controllo della Corte dei Conti le nuove s.p.a.
“pubbliche”, purché detenute in modo esclusivo o prevalente dallo Stato (sent. n.
466/1993). Più recentemente ha escluso che la normativa regionale che preveda l'obbligo di società a capitale interamente pubblico, affidatarie di un servizio pubblico, di assumere personale secondo le procedure dell'evidenza pubblica sia lesiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, occorrendo invece, secondo il giudice delle leggi, inquadrare il fenomeno nell'ambito dell'art. 97 Cost., «rispetto ad una società che, per essere a capitale interamente pubblico, ancorché formalmente privata, può essere assimilata, in relazione al regime giuridico, ad enti pubblici». (sent. n. 29/2006). Principi sostanzialmente analoghi, rispetto al fenomeno in esame, sono stati più volte affermati dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato sez. VI, 20.5.1995 n. 498; sez. V, 1.4.2000 n. 2078, sez. VI, 1.4.2000 n. 1885), la quale ha ribadito come «ai fini dell'identificazione della natura pubblica di un soggetto la forma societaria è neutra e la quasi integrale pertinenza a referenti pubblici del pacchetto azionario dimostra che si è al cospetto di uno strumento alternativo alle forme tradizionali di intervento in quanto anche le società per azioni si possono presentare come un'articolazione organizzativa dell'ente di riferimento. Del resto il perseguimento di uno scopo pubblico non è in contraddizione con il fine societario lucrativo, in quanto la presenza di un utile di esercizio è del tutto compatibile con la gestione di servizi pubblici». Va poi ricordato che la Corte costituzionale (sent. 18 settembre 2012, n. 226), in una fattispecie inerente una autorità d'ambito in materia di gestione del servizio idrico, ma che è estensibile alla questione oggetto di controversia, ha affermato che quell'ente,
“struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche” va annoverato tra gli enti locali, ai sensi del citato art. 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa (in tal senso, da ultimo, Consiglio di Stato, VI, sentenza 6 aprile 2010, n. 1918, per cui <
<
d.lgs. n. 152 del 2006 - e desumibile già prima dagli artt. 8 e 9 legge n. 36 del 1994, oltre che dagli articoli da 24 a 26-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142 -, costituita obbligatoriamente dagli enti locali e avente quale elemento costitutivo il territorio come delimitato dalla competente regione, sia ente locale>>). Quindi, “rientra indubbiamente tra le < strutture>>.
Sul punto, si riporta che si tratta di un «organismo avente propria personalità giuridica, costituito per effetto obbligatorio di norme di legge e provvedimenti commissariali adottati in regime di emergenza di protezione civile, tra Enti pubblici locali territoriali ed è deputato alla cura di predominanti interessi pubblici. (...) Le richiamate disposizioni realizzano (...) un vero e proprio trasferimento di funzioni con relativo mutamento nella titolarità del potere, che dal “trasla”, in via amministrativa, in capo all'Ente pubblico appositamente costituito. (...) La società d'ambito, quindi, è una modalità di gestione di un servizio attribuito in forma associativa e collettiva in capo a tutti gli Enti dell'ambito ottimale, con modalità avente natura e carattere obbligatorio, per via dell'avvenuto commissariamento emergenziale della e degli Enti locali regionali in materia dei rifiuti. A riprova di tale ricostruzione, si osserva che sono state infatti trasferite alla società d'ambito anche le risorse e le funzioni amministrative dell'Ente, nonché (soprattutto) la titolarità dei poteri coattivi di imposizione e riscossione della tariffa, come visto sopra (i quali a loro volta riflettono
i costi di gestione e quindi sono il prodotto della traslazione tariffaria dei costi organizzativi dell'ente deputato al servizio sugli utenti); ed infine si è previsto espressamente che alla data di attivazione del servizio da parte della società
d'ambito, le funzioni comunali in ordine al servizio vengono a cessare» (T.A.R.
Catania, sez. I, 26.10.2006 n. 1993, secondo cui “Le richiamate disposizioni realizzano (...) un vero e proprio trasferimento di funzioni con relativo mutamento nella titolarità del potere, che dal “trasla”, in via amministrativa, in capo all'Ente pubblico appositamente costituito. A riprova di ciò si consideri che il non ha la possibilità giuridica di “riacquisire” il servizio, sottraendosi alla società d'ambito e gestendolo in proprio;
non ha più funzioni impositive e non può determinare la tariffa del servizio;
non ha poteri di regolamentazione autonoma dello stesso, disponendo per il proprio territorio una eventuale organizzazione difforme da quella dell'ambito; tutte le funzioni residuali che gli permangono per effetto dell'art. 23 del dlgs. 22/97 il Comune le esercita obbligatoriamente “nella” società d'ambito, come socio nell'Assemblea. (...)”. Ancora, Tar Sicilia – Catania 10 febbraio 2011, n. 306 ha statuito che “la natura pubblicistica del predetto ATO emerge chiaramente dal combinato disposto degli articoli 200,201,202 del D.L.vo n. 152/2006. L'art 200, nell'istituire gli ATO li individua come strumento volti a superare la precedente frammentazione delle gestione rifiuti attraverso una gestione integrata del servizio.
L'art. 201 statuisce che l'autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ogni ambito territoriale ottimale, delimitata dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale trasferiscono l'esercizio delle lo-ro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti. L'art. 202 impone l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti mediante una gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali. Pertanto l'ATO costituisce una formula di gestione dei servizi di igiene urbana affidata ad un ente, dotato di personalità giuridica che è succeduta ad enti pubblici territoriali nello svolgimento di un servizio di pubblica utilità su di un territorio il cui ambito è predeterminato dalla competente regione e che deve procedere all'affidamento dei servizio mediante una gara di evidenza pubblica”.
Stante quanto sin qui evidenziato, dunque, la società opponente – poiché ente a totale partecipazione pubblica – può essere assimilata ai soggetti di cui all'art. dall'art. 14, comma 1, del D. L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30. Ne deriva, pertanto, che prima del decorso di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo non poteva essere avviata o minacciata alcuna procedura esecutiva nei confronti della stessa.
Nel caso in oggetto, dalla documentazione in atti emerge che il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo veniva notificato in uno all'atto di precetto. Quindi, il precetto opposto deve ritenersi nullo per violazione del disposto di cui all'art. 14 del D. L. 669/96, convertito dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30.
Il richiamato articolo, peraltro, trova applicazione – a differenza di quanto sostenuto dall'opposto – anche nell'ipotesi in cui la notifica del precetto avvenga in pendenza del giudizio di opposizione al titolo giudiziale sul quale si fonda. La
Cassazione ha precisato, infatti, che il termine di 120 giorni è uno “spatium deliberandi” per completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro (cfr. Cass. 6346/2011 e Cass. 23732/2008). Più precisamente, secondo la giurisprudenza di legittimità, il decorso dei 120 giorni costituisce un presupposto di efficacia del titolo esecutivo, ex lege sospesa in pendenza del termine, un requisito di validità del precetto ed una condizione di procedibilità dell'azione esecutiva (cfr. Cass. civ., n. 4498/2011).
Inoltre, si rammenta l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale “L'opposizione proposta dalla P.A. avverso il precetto intimato prima del decorso del termine, previsto dall'art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (convertito in legge 28 febbraio 1997 n. 30), così come modificato dall'art. 147 della legge n. 388 del 2000, di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi. La disposizione citata pone infatti un intervallo tra la notifica del titolo esecutivo e quella del precetto, prima del quale l'esecuzione forzata non può essere intrapresa: pertanto, il decorso del termine legale diviene condizione di efficacia del titolo esecutivo, la cui inosservanza, per l'inscindibile dipendenza del precetto dall'efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, rende nullo il precetto intempestivamente intimato, con la conseguenza che la relativa opposizione si traduce in una contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata e integra un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma primo cod. proc. civ., non concernendo solo le modalità temporali dell'esecuzione forzata” (Cass. 7360/09;
Cass. 4357/10).
Ciò detto, l'opposizione va accolta.
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e, per tale motivo, sono poste a carico di parte opposta. Le stesse sono liquidate, attesa la semplicità della difesa svolta ed il mancato espletamento di attività istruttoria, secondo parametri minimi di cui ai D.M. n. 55/2014, in base al valore della causa (euro
6.688.609,87).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica pronunciando definitivamente sulle domande proposte nella causa iscritta al n. 4220/14 R.G., respinta ogni altra istanza ed eccezione:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità del precetto opposto;
1) condanna parte opposta alla rifusione delle spese processuali in favore di parte opponente, complessivamente liquidate in € 17.203,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Messina 11 marzo 2025
Il Giudice dott. Paolo Petrolo