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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/04/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola , ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 10674 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2022,
avente ad oggetto: Vendita di cose mobili
vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pt_2 C.F._2
CORSO MATTIA NIKI, elettivamente domiciliate in Villaricca (NA),
alla Via G.B. Vico n. 16 presso il difensore avv. CORSO MATTIA NIKI giusta procura in calce all'atto di citazione,
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ) e CP_1 C.F._3 CP_2
(C.F. ), non costituiti,
[...] C.F._4
C.F. e CP_3 P.IVA_1 Controparte_4
(C.F. , con il patrocinio
[...] P.IVA_2
dell'avv. CAPUTO ARMANDO, elettivamente domiciliati in
Proc. n. 10674 /2022 R.G – Sentenza Pagina 1 di 14 alla VIA ROMA n. 63 presso il difensore avv. CAPUTO CP_5
ARMANDO, giusta procura in atti,
(C.F. , con il patrocinio CP_6 C.F._5
dell'avv. BARBATO GAETANO, elettivamente domiciliato in Caserta,
Corso Trieste n. 41 presso il difensore avv. BARBATO GAETANO
come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 23/01/2025 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1
convenivano in giudizio , Parte_2 CP_1 [...]
, , in persona CP_2 CP_6 CP_3
dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t.
[...]
e in CP_7 Controparte_4
persona del socio accomandatario , deducendo: - di CP_4
essere state proprietarie di una autovettura del tipo Audi A3 (tg. EV 913
DZ); - di aver contattato tale affinché provvedesse a CP_1
porre in vendita il bene mobile registrato;
- che, per l'effetto, il CP_1
gli richiedeva la consegna del mezzo, unitamente a tutti i relativi documenti, presso un piazzale sito nella zona di Aversa Nord, affinchè
potesse promuoverne la vendita;
- che veniva pattuito il prezzo di acquisto in € 18.000,00; - che il , dopo qualche giorno, si recò CP_1
Proc. n. 10674 /2022 R.G – Sentenza Pagina 2 di 14 presso l'abitazione delle attrici per consegnare un assegno (il n.
7225523796/10) per € 8.000,00, tratto su Poste Italiane S.p.a. ed intestato alla sig.ra , nonché altri 7 assegni post-datati, pari Parte_2
all'importo dovuto a saldo (e quindi di € 10.000,00), convenendosi che il passaggio di proprietà del mezzo sarebbe stato effettuato dopo il pagamento integrale del prezzo;
- che tuttavia l'assegno di € 8.000,00
risultava scoperto;
- che contattato senza esito il Piazza, egli si rendeva irreperibile a partire dal 25.9.2018; - che, dopo alcune ricerche, si apprendeva che l'autovettura sarebbe stata venduta a terzi (
[...]
), tramite tale Agenzia A.P.A. di , in difetto di CP_2 CP_6
alcun passaggio di proprietà e/o procura a vendere;
- che, alla luce di tanto, si è proceduto penalmente nei confronti dei responsabili dell'accaduto per il delitto di appropriazione indebita (art. 646 c.p.),
presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli Nord e per i reati di furto di identità (art. 494 c.p.) e falso ideologico (art. 483 c.p.),
presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere; - che le attrici hanno tentato, senza successo, di rientrare nel possesso dell'auto; - che, pertanto, esse attrici debbono essere indennizzate del danno subito per la perdita del mezzo, in misura corrispondente al valore del veicolo (€ 18.000,00), o di quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, se del caso, con valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.; - che l'obbligazione dovrà ricadere, solidalmente o in proporzione del rispettivo grado di responsabilità, su tutti i partecipanti alla vicenda in esame.
Le attrici hanno quindi così concluso: 1) Dichiarare l'annullamento del
Proc. n. 10674 /2022 R.G – Sentenza Pagina 3 di 14 contratto avente ad oggetto l'acquisto del veicolo Audi A3 tg. EV 913
DZ, da parte del sig. , per mancanza di consenso da Controparte_2
parte delle sigg.re 2) Dichiarare la responsabilità dei Parte_3
convenuti in ordine ai fatti descritti in narrativa, e, per l'effetto, condannarli, solidalmente o in proporzione del rispettivo grado di responsabilità, al risarcimento dei danni subiti dalle attrici per la perdita del loro veicolo, nella misura di € 18.000,00, o di quella somma,
maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, se del caso, con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.; 3) Condannarli, altresì, al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi.
Si è costituito in giudizio , quale titolare della CP_6
delegazione ACI (e, quindi, del c.d. Sportello Telematico
dell'Automobilista: STA) munito del potere certificativo per i c.d.
“passaggi di proprietà”, il quale si è detto estraneo ai fatti di causa, concludendo per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese e condanna ai sensi del co. 3 dell'art. 96 c.p.c..
Il suddetto convenuto non ha, invero, contestato di aver curato la pratica n. 663/T/18 del 11.7.18 relativa al “passaggio di proprietà” del veicolo
Audi tg EV913DZ al prezzo di € 11.500 e di aver correttamente eseguito quanto ad egli richiesto senza che mai le attrici ebbero a sollevare, nei suoi confronti, alcuna rimostranza o contestazione sul suo operato.
Nella contumacia, poi, di e CP_1 [...]
, si sono costituiti e CP_2 CP_3 Controparte_4
in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., contestando
[...]
decisamente l'avversa domanda, di cui hanno chiesto il rigetto.
Proc. n. 10674 /2022 R.G – Sentenza Pagina 4 di 14 In particolare, i convenuti hanno confermato che, all'epoca dei fatti, il si presentò presso i locali della Controparte_2 CP_3
manifestando l'interesse ad acquistare un'auto dietro permuta della propria (quella, cioè, in contestazione) e che, per effetto di tanto, dopo aver preso in conto vendita il veicolo (regolarmente annotato all'epoca nel registro degli autoveicoli in deposito) e dopo aver successivamente trovato l'acquirente, previa verifica al PRA della regolarità delle trascrizioni, tramite la provvide a farla trasferire al Controparte_4
proprio cliente, sig. , con dichiarazione di vendita a firma Parte_4
dello stesso autenticata dalla titolare dell'Agenzia, a Controparte_2
ciò legalmente autorizzata, contestualmente alienando a quest'ultimo un'altra auto, di valore superiore, con permuta del prezzo incassato per la precedente vendita.
Le convenute si sono dette, tuttavia, completamente estranee ai fatti per cui vi è causa, non avendo in alcun modo curato l'affare precedente relativa alla vendita del veicolo in favore del , veicolo Controparte_2
che fu poi rivenduto al con dichiarazione autenticata del Parte_4
12.09.2018.
Alla prima udienza del 19/6/2023 parte attrice proponeva querela di falso avverso il documento (denominato "trasferimento proprietà")
datato 11.7.2018, prodotto dal convenuto , sicché il CP_6
Giudice con ordinanza del 27/06/2023 fissava udienza ex art. 222 c.p.c.
affinché il convenuto dichiari se intende o meno CP_6
avvalersi del cennato documento.
Alla successiva udienza del 18/9/2023 il convenuto dichiarava “di non
Proc. n. 10674 /2022 R.G – Sentenza Pagina 5 di 14 avere interesse ad avvalersi del certificato di proprietà (di cui al doc.
1)” querelato di falso e pertanto la causa, ritenuta matura, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Essa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del
23/01/2025.
***
1. Preliminarmente, occorre evidenziare che la presente decisione viene resa in composizione monocratica in quanto, come precedentemente evidenziato, fissata l'udienza ex art. 222 c.p.c. la parte interessata ad avversi del documento impugnato (ossia il doc. 1 della produzione del convenuto ) ha dichiarato di non volersene avvalere, con CP_6
la conseguenza che il documento querelato di falso non è utilizzabile ai fini della presente decisione.
In tale fattispecie, quindi, il procedimento si è arrestato al momento in cui la parte contro cui è stata proposta la querela ha dichiarato di non volersi servire del documento impugnato, prima cioè della formale autorizzazione del giudice alla proposizione della querela di falso.
2. Sempre in via preliminare va dichiarata la contumacia di CP_1
e di non essendosi provveduto a
[...] Controparte_2
tanto nel corso del giudizio.
3.1. Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
La complessa vicenda narrata dalle attrici, da cui sono scaturiti ben due procedimenti penali, il primo per il delitto di appropriazione indebita
(art. 646 c.p.) ed il secondo per i reati di furto di identità (art. 494 c.p.)
e falso ideologico (art. 483 c.p.), ancora in corso, ha riguardato
Proc. n. 10674 /2022 R.G – Sentenza Pagina 6 di 14 l'autovettura Audi A3 (tg. EV 913 DZ), oggetto di compravendita, per il tramite di tale in favore di CP_1 [...]
, acquirente del veicolo in questione. CP_2
Deducevano le attrici di essersi determinate a vendere l'autovettura di loro proprietà beneficiando dell'intermediazione del Piazza, senza tuttavia aver riscosso il corrispettivo pattuito.
Lamentavano, più nello specifico, che avendo pattuito un corrispettivo per la vendita di euro 18.000,00, le veniva consegnato dal Piazza un assegno (il n. 7225523796/10) di € 8.000,00, tratto su Poste Italiane
S.p.a. ed intestato ad nonché altri 7 assegni post-datati, Parte_2
pari all'importo dovuto a saldo (e quindi per € 10.000,00).
Tuttavia, recatesi per l'incasso dell'assegno di € 8.000,00, lo stesso risultava “scoperto”.
3.2. A prescindere dalla (scarsa) rilevanza probatoria della mera denuncia-querela (che è un atto di parte) e dell'andamento dei procedimenti penali a carico dei convenuti direttamente coinvolti nella faccenda, le attrici non hanno fornito alcuna prova a base dei propri assunti.
Non vi è prova, in atti, della consegna del citato assegno né che lo stesso, una volta portato all'incasso, sia risultato scoperto, né vi è prova (in assenza di una pronuncia che accerti la penale responsabilità degli imputati per i delitti loro ascritti) di una reale e fraudolenta partecipazione dei convenuti alla conclusione di un negozio deliberatamente in danno alle attrici.
Il compendio probatorio posto a base dell'odierna contesa giudiziaria è
Proc. n. 10674 /2022 R.G – Sentenza Pagina 7 di 14 costituito dal solo certificato PRA, dal quale si evince che il veicolo targato EV913DZ immatricolato il 30.01.2014 è appartenuto (quale 5°
proprietario) a e con decorrenza dal Parte_2 Parte_1
10.11.2017 sino al 12.07.2018 e che da tale data è stato trasferito in proprietà a per il corrispettivo di euro 11.500,00 il Controparte_2
quale, a sua volta, ebbe a trasferirlo per il corrispettivo di euro 16.000,00
in favore di in data del 12.09.2018. Parte_4
In buona sostanza, l'attrice dimostra soltanto che in data 11.07.2018
(dopo pochi mesi dall'acquisto dell'autovettura) ebbe a ritrasferire il bene mobile registrato in favore di per il corrispettivo Controparte_2
di euro 11.500,00.
3.3. Emerge, quindi, dagli atti prodotti dalla stessa parte attrice, un'evidente divergenza tra il valore dell'auto indicato nel certificato
PRA versato in atti rispetto a quello preteso in citazione, pari ad euro
18.000,00, in difetto peraltro di alcuna prova in ordine al presumibile valore reale del bene.
Ciò detto, i fatti di causa come confusamente narrati in citazione sono rimasti del tutto indimostrati.
Nei riguardi di nei cui confronti può ritenersi Controparte_2
spiegata una domanda di risoluzione contrattuale e contestuale risarcimento del danno, occorre considerare che in tema di inadempimento contrattuale, spetta al creditore che agisca per l'adempimento (o per l'inadempimento) provare soltanto la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al
Proc. n. 10674 /2022 R.G – Sentenza Pagina 8 di 14 debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Tale orientamento è ormai pacifico in giurisprudenza, e prende le mosse dalla fondamentale pronunzia della Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n.
13533, secondo cui, in applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c.,
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o
legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può
limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore
convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; principio di diritto ripetutamente seguito dalla successiva giurisprudenza, sia di legittimità
che di merito (da ultimo, ex multiis, Cass., sez. III, 23 gennaio 2018, n.
1584; App. Bari., sez. II, 6 dicembre 2017, n. 2075) e rispondente all'esigenza di non gravare eccessivamente il creditore che invoca l'inadempimento di un contratto.
Orbene, nel caso in esame difetta anzitutto la prova della concreta conclusione del contratto, atteso oltretutto lo scarso valore probatorio
(presunzione semplice) che la giurisprudenza riconosce (cfr. Cass. civ.,
sez. I, 07/04/1999, n. 3340 e Cass. civ., sez. II, 02/08/2018, n. 20436)
alla trascrizione dell'atto di vendita del veicolo nel P.R.A., quale forma di pubblicità notizia finalizzata a regolare conflitti fra aventi causa di un unico autore concernenti lo stesso mezzo di trasporto.
Incontestata comunque tale circostanza tra le parti (costituite), si osserva che, inquadrando la fattispecie nell'ambito della responsabilità
Proc. n. 10674 /2022 R.G – Sentenza Pagina 9 di 14 contrattuale, con la conseguente applicazione dell'art. 1218 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare – e prima ancora di allegare –
l'esistenza e l'entità del danno nonché il nesso di causalità giuridica che lega l'inadempimento ai pregiudizi subiti, atteso che “l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non
agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva
esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è
diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale” (così Cass., n. 5960/2005 e Cass., n.
21140/2007, che opportunamente distingue l'orientamento, di cui si è dato conto in precedenza, formatosi in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione da quello consolidatosi con riguardo all'onere di allegazione e prova del danno che all'inadempimento medesimo sia conseguito).
Quando infatti il tema di controversia non sia soltanto l'evento di danno rappresentato dalla lesione dell'interesse sotteso al contratto e ci si sposta a valutare la sussistenza di eventuali conseguenze ulteriori,
compresa la lesione di interessi diversi rispetto a quelli tutelati dal contratto – si ricade nell'ambito della “causalità giuridica”, vale a dire del nesso che deve intercorrere tra evento di danno e le conseguenze di questo, ad esso legate da un rapporto di conseguenzialità immediata e diretta (art. 1223 cod. civ.), che ri-acquista autonomia di valutazione e rivive per esso l'onere probatorio della parte attrice, ex art. 2697 cod.
civ., tenuta a dimostrare il fatto costitutivo della propria pretesa (Cass.
civ., sez. III, 03/02/2025, n. 2520)
Proc. n. 10674 /2022 R.G – Sentenza Pagina 10 di 14 Sul piano eziologico, quindi, per le obbligazioni diverse da quelle di
facere professionale, grava a carico del creditore della prestazione soltanto l'onere di provare la causalità giuridica, mentre l'inadempimento che assorbe la causalità materiale (senza, però, eliderla,
sul piano concettuale, poiché - diversamente opinando - non avrebbe alcun senso la norma di cui all'art. 1227, commi 1 e 2, c.c.) deve essere dal creditore soltanto allegato (da ultimo, Cass. civ., sez. III, 13/02/2025,
n. 3689).
Tale essendo il quadro degli oneri allegatori e probatori gravanti sulle parti, la domanda non può che essere rigettata nel suo complesso, in quanto del tutto indimostrata, sia nei confronti della ipotetica parte contrattuale che nei confronti dei concorrenti nell'attività criminosa presuntivamente posta in essere dal , non avendo l'attrice CP_1
dimostrato alcunché al riguardo né avendo articolato richieste di prova sul punto.
Spetta infatti all'istante allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli cagionate dall'evento dannoso e cioè il cd. danno-
conseguenza (per opinione ormai consolidata: Corte cost. n. 372/1994;
Cass., Sez. Un. nn. 576, 581, 582, 584 del 2008) e la sua diretta derivazione (cd. causalità giuridica dall'evento) nonché spetta all'attore, ove possibile, provarne il preciso ammontare.
Tale prova nella specie difetta, conseguentemente la domanda va rigettata.
Rimangono assorbite nella decisione che precede tutte le altre eccezioni sollevate nel corso del giudizio.
Proc. n. 10674 /2022 R.G – Sentenza Pagina 11 di 14 4. Si ritiene, infine, l'insussistenza dei presupposti per la condanna,
sollecitata dai convenuti, al risarcimento del danno per lite temeraria,
tenuto conto del più recente indirizzo della Corte di Cassazione (Cass.
n. 11229/2019, conforme a Cass. civ., Sez. U., 20/04/2018, n. 9912), per il quale se è vero che la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96
c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda - non ravvisabile nel caso di specie - non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
5. Le spese seguono la soccombenza delle attrici e sono liquidate in favore delle convenute costituite in giudizio in dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014 s.m.i., parametri medi per tutte le fasi processuali espletate secondo lo scaglione sino ad euro 26.000,00.
Spese irripetibili nei confronti degli altri convenuti, alla luce della loro contumacia.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da Pt_1
e da contro ,
[...] Parte_2 CP_1 [...]
, , e CP_2 CP_6 CP_3 [...]
così provvede: Controparte_4
Proc. n. 10674 /2022 R.G – Sentenza Pagina 12 di 14 1) Dichiara la contumacia di e CP_1 [...]
; CP_2
2) Rigetta la domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
;
[...]
3) Condanna queste ultime al pagamento delle spese di lite in favore di che qui si liquidano in euro 3.397,00 per CP_6
compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi),
CAP ed IVA se dovute come per legge, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore dell'avv. BARBATO GAETANO dichiaratosi antistatario;
4) Condanna inoltre le attrici al pagamento delle spese di lite in favore di e di , tra loro CP_3 Controparte_4
in solido, che qui si liquidano in euro 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CAP ed IVA
se dovute come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti CAPUTO ARMANDO dichiaratosi antistatario;
5) Spese irripetibili nei confronti di e CP_1 [...]
. CP_2
Così deciso in Aversa il 23/04/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola )
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art.
Proc. n. 10674 /2022 R.G – Sentenza Pagina 13 di 14 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. n. 10674 /2022 R.G – Sentenza Pagina 14 di 14