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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 16642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16642 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. RG 46474/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46474/2019 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F. , C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5 [...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_6 C.F._6 Parte_7
), quali eredi di elettivamente domiciliati in Roma, Via C.F._7 Persona_1
Cicerone n. 66 presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Capozzi che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ATTORI
CONTRO
in scioglimento giusto Decreto del Controparte_1
Ministero per le attività produttive del 26/07/2002, (P.I. ), in persona del Commissario P.IVA_1
Liquidatore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 41, presso lo studio dell'Avv. Mauro Morelli che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
CONVENUTA
Conclusioni
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate. Fatto e diritto
Con atto di citazione, gli attori convenivano in giudizio la in Controparte_1 persona del Commissario Liquidatore, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: ““NEL
MERITO 1) Accertare che gli attori in base al contratto sociale hanno regolarmente versato il dovuto in base alla quota sottoscritta a copertura di ogni pendenza ed anche quale corrispettivo del terreno assegnato;
2) Accertare e dichiarare che il corrispettivo del terreno nella sua interezza è già stato versato nelle casse della cooperativa nell'ambito del contratto sociale e gli esborsi già effettuati verso la cooperativa in ragione della quota sottoscritta;
3) Accertare che ciascun fabbricato e/o manufatto insistente sui rispettivi lotti degli attori sono stati edificati dai medesimi con propri mezzi
e sostanze e costruito dopo l'assegnazione; 4) Accertare, dichiarare e riconoscere la corrispondenza del lotto alle rispettive singole proprietà, emettere, per l'effetto, sentenza ex art.2932 c.c., che produca gli effetti sostitutivi del contratto di assegnazione non concluso avente ad oggetto il trasferimento della proprietà del terreno di competenza ad ogni socio istante con esclusione dei manufatti e/o costruzioni, ivi esistenti, in quanto dai medesimi costruiti e non oggetto dell'accessione richiesta da controparte e, per l'effetto, trasferire in favore degli istanti, previa contestuale eventuale liberazione dell'immobile da ipoteche, pegni, cose, persone, vincoli pregiudizievoli ed ordinando al
Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare le formalità di rito: per in Parte_3 regime di comunione legale con la moglie il trasferimento della proprietà del Parte_4 lotto all'epoca indicato come sub 737 ora foglio 1118, part. 1227; per Parte_5 [...]
e quali uniche eredi del socio il trasferimento Parte_6 Parte_7 Persona_1 della proprietà dei lotti all'epoca indicati come sub 720 e 741, attualmente al foglio 1118 particelle
1227 sub 1,2,3,4,5,6; per e la moglie cointestatari il Parte_2 Parte_1 trasferimento della proprietà del lotto all'epoca indicato come sub 733, attualmente al foglio 1118 particella 1042; IN VIA GRADATA 5) Nell'ipotesi dell'esistenza di un eventuale residuo di pagamento, in relazione alla quota sottoscritta e versata e, ad oggi, non conosciuto e non richiesto dalla procedura, ogni socio assegnatario rende dichiarazione di offerta formale ex art. 1209 c.c.; In caso di vendita a terzi ed IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in caso di mancato accoglimento della domanda principale e della sospensione cautelare delle vendite a terzi, dichiarare il diritto di ciascun socio attore ad ottenere l'indennizzo di cui all'art.
2041 c.c. calcolato sulle somme versate in sede di assegnazione e sui costi degli immobili edificati sui predetti lotti di terreno;
Voglia il Tribunale verificare ed accertare l'entità dell'indennizzo in base ai valori identificati dalla stessa Cooperativa tramite le indicate perizie dell'Ing. e quindi: A) Per_2
Accertare e dichiarare che il suo valore è pari ad € 245.000,00 per il socio;
€ Persona_3 406.000,00 per le eredi del socio signore , e Persona_1 Parte_5 Parte_6 Parte_7
; ed € 225.000,00 per volendo, ove possibile, ai sensi del secondo
[...] Parte_8 comma dello stesso articolo, la restituzione in natura. B) Accertare e dichiarare che l'indennizzo da stabilire secondo il criterio indicato, in ogni caso decorrerà dalla sentenza (ovvero dalla domanda) per cui il debito dell'arricchito sarà quale debito di valore corrispondente alla rivalutazione del terreno e dei relativi manufatti e fabbricati nella misura indicata dall'Ing. (cfr. All. 8) nella Per_2 sua perizia. 6) Condannare in ogni caso la Controparte_2
l risarcimento del danno a causa del mancato trasferimento
[...] per equivalente economico, ovvero che la mancata assegnazione del terreno comporterà un danno pari ai costi sostenuti per ottenere la quota rappresentativa del bene e, stante l'acquiescenza della cooperativa, con l'aggiunta del valore dei manufatti e dei fabbricati esistenti, giusta l'indicazione effettuata dall'Ing. (cfr. All. 8) in sede di perizia, per cui esso sarà pari ad € 245.000,00 per il Per_2 socio , € 406.000,00 per le eredi del socio signore , Persona_3 Persona_1 Parte_5
e ed € 225.000,00 per ANCORA IN VIA Parte_6 Parte_7 Parte_8
GRADATA ed in caso di rigetto della superiore domanda di condanna: 7) Condannare, anche in via equitativa, la convenuta nella diversa uguale o superiore somma di € 245.000,00 per il socio
, € 406.000,00 per le eredi del socio signore , Persona_3 Persona_1 Parte_5 [...]
e ed € 225.000,00 per Verificata in via Parte_6 Parte_7 Parte_8 ulteriormente gradata la proposizione dell'eccezione di usucapione da ribadita in sede di trattazione susseguente ai termini del 183 c.p.c. si ricordano l'acquisto del 1975 effettuato dalla CP_1 nell'ambito di una interposizione reale di persona, come risulta dallo stesso atto notarile del Notaio
e confermato nei successivi atti dovuti di assegnazione ai soci, già elencati con Persona_4 le rispettive note di trascrizioni, giusta il modello definito nell'atto di assegnazione del Notaio
[...]
di Roma in data 5 luglio 1993, rep. n. 61764/21381 Tra i parametri in ordine ai quali CP_3 ravvisare gli estremi di una eventuale nullità, la dottrina ha posto soprattutto in evidenza l'assenza di ogni interesse dell'interposto in relazione al bene di cui diviene titolare. L'art. 1344 c.c., nel permettere, quindi, di estendere l'area dei divieti di interposizione, fa rientrare in esse quelle dinamiche contrattuali in cui l'intervento dell'interposto ha solo funzione elusiva di una norma imperativa, per cui nel caso di specie, sono presenti tutti gli elementi per giustificare l'intervenuta usucapione determinatasi prima della richiamata ed ipotetica procedura concorsuale. Il tutto con vittoria delle spese di lite e condanna della in persona del l.r.p.t., oltre diritti, onorari, CP_1 rimborso forfettario per spese generali (15,00%), CPA ed IVA, come da legge, con richiesta di valutare l'applicabilità di cui agli artt. 94 e 96 c.p.c.”. Gli attori, a sostegno della domanda, deducevano che: 1) in data 17.12.1974, era stata costituita la
” giusto atto Controparte_4 costitutivo per atto del notaio dott. , omologato dal Tribunale di Roma con decreto del Per_4
10.2.1975 e trascritto nella cancelleria dello stesso al fascicolo 03277, con originaria sede in Roma,
Ostia Lido, Via Capo Rossello 5, avente ad oggetto “l'acquisto di terreni anche agricoli, ma suscettibili di incremento edilizio, per assegnarli ai soci…..”; 2) con successivo atto a rogito dello stesso Notaio, in data 12.03.1975, la aveva acquistato dall'Avv. Controparte_1 CP_1
e per conto dei vari soci l'appezzamento di terreno agricolo appartenente ad un'area Controparte_5 adiacente alla via di Castel Porziano;
3) in data 16 agosto 1983, il Comune di Roma aveva diffidato la predetta Cooperativa dal cedere i lotti di terreno a scopo edificatorio ed a non intraprendere opere di urbanizzazione;
4) a fronte di tale diffida la predetta cooperativa, non ritenendo che lo scioglimento della stessa rientrasse fra le ipotesi previste dalla lottizzazione abusiva e considerato che il terreno dovesse essere restituito ai singoli legittimi proprietari tramite assegnazione del bene nella misura esistente ed accettata, aveva provveduto ad assegnare detti terreni, ancora agricoli, redigendo i singoli atti fino al 21/07/1995; 5) dopo la data del 1995, in base ad una nuova interpretazione della legge volta ad ampliare la casistica prevista, il divieto era stato esteso anche al frazionamento dei terreni agricoli con il blocco degli atti di assegnazione;
6) a seguito della intervenuta modifica del piano regolatore, la zona era rientrata come piano di recupero per edilizia spontanea, pertanto, la zona non era più soggetta al divieto comunale di cui sopra;
7) in data 23.3.1984, con verbale assembleare, la aveva riconosciuto formalmente ai soci e, per essi, agli attuali aventi Controparte_1 causa pro quota la proprietà dei lotti, onde provvedere alla loro assegnazione nell'ambito dell'intervenuta suddivisione formale del terreno tra i soci in equivalente alla pristina situazione di fatto;
8) a fronte dell'indicata delibera, i soci della (30 su un totale di Controparte_1
39) avevano ricevuto in assegnazione definitiva i lotti già identificati in base all'indicato verbale di assemblea, così come in origine acquistati e di fatto distinti materialmente con recinzioni ed attraverso chiare demarcazioni, poi recepite nel frazionamento del 25/02/1984; 9) tutti i manufatti e i fabbricati edificati all'epoca e successivamente erano da sempre utilizzati dai soci;
10) non godevano di altre possibilità economiche per l'acquisto di unità immobiliari ed, in conseguenza dell'intervenuta sospensione di fatto dell'attività liquidatoria, erano rimasti gli unici creditori della CP_1 rischiando la vendita delle proprie abitazioni insieme al terreno;
11) alla luce di tanto, le assegnazioni erano state sospese ai soli ultimi nove soci;
12) nel frattempo era deceduto il Presidente della
Cooperativa signor , pertanto, la soc. ai sensi dell'art. 2544 CP_6 Controparte_1
c.c. e la legge sulle cooperative n. 59/92, era posta in liquidazione con nomina del Commissario
Liquidatore nella persona dell'Avv. Angela Innocente;
13) la predetta professionista non aveva mai osservato gli obblighi previsti dal contratto sociale, ovvero il completamento delle assegnazioni, violando le norme dell'atto costitutivo ed i verbali conseguenti e non aveva nella verifica e l'aggiornamento contabile determinato la mancanza dello stato di insolvenza della salvo CP_1 successivo deposito della relazione nel 2018; 14) la prima dell'entrata in vigore del CP_1 divieto legato alla ipotesi di lottizzazione abusiva, aveva già definito contrattualmente tutte le assegnazioni con la determinazione del costo cooperativo di ogni singolo immobile;
15) la giusta la delibera di assegnazione, doveva trasferire in sede di assegnazione il solo lotto CP_1 di terreno con esclusione dei manufatti ed eventuali fabbricati e/o manufatti sovrastanti essendo gli stessi già di proprietà degli indicati soci per averli costruiti a loro cura e spese;
16) i terreni assegnati ai nove soci dimenticati e determinati in sede di assegnazione corrispondevano, in parte, agli stessi beni di cui all'avviso di vendita effettuato dalla CP_1
Si costituiva in giudizio la chiedendo di accogliere le Controparte_7 seguenti conclusioni: “Voglia, pertanto, l'Ill.mo Tribunale adito In via preliminare: dichiarare
l'improcedibilità della domanda da effettuarsi nel rito e nelle forme di cui alla legge fallimentare come richiamata dalla legge 400/75 e nella denegata ipotesi che si dovesse ritenere corretta la domanda ordinaria, dichiararne l'improcedibilità per l'omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5, D.lgs 28/2010. Per l'effetto, disporre la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, nota di trascrizione reg. generale n. 87921, reg. particolare
n. 61472, presentazione n. 67 del 18/07/19 – Agenzia delle Entrate, Ufficio Prov.le di Roma –
Territorio, Servizio di Pubblicità immobiliare di Roma 1. Subordinatamente nel merito dichiarare decaduta e prescritta ogni azione formulata con il presente giudizio dagli attori e comunque in accoglimento delle eccezioni sollevate dalla scrivente difesa, rigettare integralmente le domande attrici, in quanto manifestamente inammissibili ed infondate sia in fatto che in diritto per le motivazioni tutte sopra illustrate. In via riconvenzionale, nell'ambito della propria competenza di riconoscere il danno subito dalla convenuta in ragione della occupazione dei beni da valutarsi quantomeno a titolo di indennità, identificati catastalmente nelle relazioni peritali agli atti, per il periodo decorrente dal mese di luglio 2002 ad ottobre 2019, l'importo complessivo di € 289.806,82 da suddividersi nella misura indicata in premessa tra i singoli attori. Sempre in via riconvenzionale, condannare gli odierni attori al rilascio dei beni liberi da persone e o cose. Condannare, comunque,
i convenuti per i danni cagionati alla procedura quantificati complessivamente in € 310.000/00, pari alla diminuzione dal primo prezzo di vendita al prezzo dell'ultima asta, o nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
La società convenuta, eccependo l'improcedibilità dell'azione promossa, a sostegno della domanda, precisava che: 1) il decreto con il quale la cooperativa era stata posta in liquidazione non era stato impugnato;
2) nessuno dei soci aveva proceduto nei termini di legge con la insinuazione al passivo e neanche con azioni di rivendicazione;
3) con note a/r del 26/12/12, gli attori erano stati formalmente invitati dal Commissario Liquidatore al rilascio degli immobili edificati su lotti di proprietà della ed alla corresponsione di un indennizzo occupazionale;
4) tali richieste non avevano CP_1 avuto alcun esito;
5) nel 2013, alcuni sedicenti soci avevano intrapreso un giudizio nei confronti della stessa innanzi al Tribunale di Roma, per veder dichiarata in loro favore l'usucapione del bene e che, tuttavia, il Tribunale ne aveva dichiarato la soccombenza, dichiarando che gli attori non avevano mai conseguito l'animus possidendi;
6) successivamente, alcuni ex soci avevano partecipato alle aste succedutesi nel tempo ed acquistato il bene, mentre altri avevano avanzato proposte di acquisto che risultavano ancora al vaglio del competente Ministero;
7) gli attori avevano, invece, tentato illegittimamente ed invano di ostacolare le operazioni di vendita, occupando abusivamente i lotti e, conseguentemente, godendo dei beni di proprietà della medesima senza averne diritto;
8) CP_1 il valore locativo dei lotti edificati era pari ad euro 7,00 per metro quadro (al mese), come si evinceva dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate;
8) aveva, quindi, diritto di vedersi riconoscere l'indennità per l'occupazione che dal mese di luglio 2002 al mese di ottobre 2019, ammontava ad euro 289.806,82, così suddiviso: 8a) relativamente a e Parte_1 Parte_2
, per l'occupazione indebita dell'immobile sito in Roma, Via Cimego n. 26, la somma
[...] complessiva di euro 82.894,42; 8b) relativamente a e per Parte_3 Parte_4
l'occupazione indebita dell'immobile sito in Roma, Via Cimego s.n.c.
Con sentenza parziale del 15/09/2021, veniva dichiarata l'improcedibilità delle domande degli attori e veniva ordinato all'Agenzia delle Entrate-Ufficio del territorio di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. Ritenuto doversi rimettere la causa sul ruolo per l'esame delle domande riconvenzionali della cooperativa convenuta, con decreto emesso in pari data, veniva fissata l'udienza del 10/03/2022 per la prosecuzione del giudizio.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e, con ordinanza del 16/01/2025, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19/03/2025, da svolgersi in modalità cartolare.
Con ordinanza del 19/03/2025, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 11/07/2025, la depositava formale rinuncia agli Controparte_7 atti nei confronti di , , e Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_2 Parte_1
[...]
Premesso che era “rimasta in contenzioso la sola posizione dei sig.ri e Parte_3 Parte_4 per effetto di una loro mancata capacità contributiva, che non gli permette di perfezionare la
[...] transazione”, in data 15/10/2025, gli attori dichiaravano di accettare l'indicata rinuncia agli atti, come dichiarata da controparte, e rilevavano, altresì, di accettare “l'eventuale rinuncia anticipata da effettuarsi anche nei confronti di e sotto la condizione del Parte_3 Parte_4 perfezionamento della compravendita, stante le loro difficoltà economiche, l'incapacità di avere nell'immediato l'intero prezzo”.
Con ordinanza del 20/10/2025, premesso che “quanto alla possibile estinzione per rinuncia agli atti, tale forma di conclusione è preclusa dal fatto che per alcuni attori non è intervenuta conciliazione e per economia processuale non ha senso disporne la separazione”, veniva rigettata l'istanza di rimessione sul ruolo per dichiarare l'estinzione del giudizio, riservando la decisione della cessazione della materia del contendere alla presente sentenza.
Occorre anzitutto rilevare che, per effetto dell'accordo transattivo concluso dalla società convenuta con , e , deve Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_2 Parte_1 dichiararsi la cessazione della materia del contendere nei confronti degli stessi, dovendo proseguire il giudizio, limitatamente alla domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, nei confronti di e . Parte_3 Parte_4
Deve essere accolta la domanda riconvenzionale avanzata nei confronti di e Parte_3 all'immediato rilascio dell'immobile sito in Roma, Via Cimego s.n.c., identificato Parte_4 catastalmente al foglio n. 1118-Part. 1277 (già part. 737), libero da cose e da persone.
Tale domanda, fondata sulla natura abusiva dell'occupazione del terreno, non ha formato oggetto di specifica contestazione da parte di e che nulla hanno dedotto al Parte_3 Parte_4 riguardo per cui i fatti che ne costituiscono il fondamento, ex art. 115, comma 1 c.p.c., sono sottratti all'onere probatorio dell'attrice in via riconvenzionale. E' infatti pacifica e incontestata da parte di e l'occupazione abusiva del terreno e dell'immobile soprastante Parte_3 Parte_4 da parte degli stessi. Invero, nell'atto di accettazione della rinuncia agli atti del 15/10/2025, i predetti attori hanno riconosciuto l'altruità dell'immobile de quo, avendo dichiarato di aver partecipato alla trattativa intercorsa tra le parti in data 10/07/2025 e di non aver potuto perfezionare la transazione soltanto a causa della loro mancata capacità contributiva. Ciò appare sufficiente a riconoscere che i convenuti in riconvenzionale hanno avuto la detenzione del bene a far data dall'anno 2002, dovendosi quindi escludere che gli stessi abbiano mai conseguito l'animus possidendi, avendo manifestato l'intenzione di acquistare i predetti beni ed avendo precisato di non avendo potuto perfezionare l'acquisto, a differenza degli altri soci, solo per la loro “incapacità di avere nell'immediato l'intero prezzo”. Le predette considerazioni possono essere desunte anche dalla sentenza n. 21098/2014 (cfr. doc. 8 comparsa di costituzione), con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato che “la situazione soggettiva dei soci che abbiano la disponibilità materiale di beni della cooperativa proprietaria è qualificabile come detenzione e non come possesso utile ad usucapire”.
Deve invece essere rigettata, per carenza di prova, la domanda riconvenzionale di condanna degli attori al risarcimento del danno da occupazione del bene immobile sine titulo.
A tal riguardo, si evidenzia che, in caso di occupazione illegittima dell'immobile, non appare sufficiente, ai fini risarcitori, ex art. 2043 c.c., allegare l'astratta idoneità dell'immobile a produrre reddito e la conseguente intenzione del proprietario di godere del bene o di impiegarlo per finalità redditizie. Invero, dovendosi escludere l'esistenza di un danno in re ipsa da liquidarsi sulla base della durata dell'occupazione, l'azione risarcitoria costituisce il rimedio per la perdita subita a causa della violazione del diritto. “Se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è danno-conseguenza, non vi è obbligazione risarcitoria” (Cass. Sez. U. n. 576 del 2008).
Pertanto, “la fattispecie del fatto illecito si perfeziona con il danno conseguenza: ciò vuol dire che la perdita subita e il mancato guadagno (art. 1223) non sono un posterius rispetto al danno ingiusto, ma sono i criteri di determinazione di quest'ultimo, secondo la lettera dell'art. 2056…se non c'è danno conseguenza non c'è danno ingiusto (Cass. Sez. U. n. 33645 del 2022). La perdita subita e/o il mancato guadagno devono, quindi, rappresentare conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso di cui si avanza pretesa risarcitoria, ex art. 2043 c.c.
Pertanto, la sussistenza del fatto lesivo (illegittima occupazione), in mancanza di prova del danno- conseguenza, non giustifica l'accoglimento della domanda risarcitoria, ex art. 2043 c.c., formulata da parte attrice in riconvenzionale.
La società cooperativa si è limitata, infatti, a dedurre genericamente che l'esistenza di un nesso di causalità tra l'occupazione dei terreni e degli immobili soprastanti ed un presunto insuccesso nelle vendite all'asta degli immobili medesimi, senza fornirne alcuna prova. Non potendo presupporsi un danno in re ipsa, in assenza di documentazione che dimostri che lo stato occupazione dell'immobile abbia osteggiato le operazioni di vendita all'asta ed abbia “cagionato danni alla procedura liquidatoria”, non può riconoscersi alcun danno da occupazione sine titulo, ex art. 2043 c.c.
Inoltre, deve evidenziarsi che, avendo parte convenuta fondato la propria richiesta di risarcimento del danno [non sull'occupazione e sulla conseguente preclusione della possibilità di mettere all'asta dei terreni oggetto di occupazione ma] sulla occupazione e sulla conseguente impossibilità di mettere in vendita gli immobili ivi edificati, realizzati dai singoli soci a loro spese, non può giustificarsi l'affermazione che “l'occupazione indebita è la ragione della perdita di valore degli immobili posti all'asta” poiché, in assenza di occupazione dei terreni, gli immobili non sarebbero stati realizzati;
in ogni caso, qualora fosse stato provato il danno da occupazione, nella sua quantificazione si sarebbe dovuto tener conto delle spese sostenute dai soci per la costruzione degli stessi, come presumibilmente si è tenuto conto di esse nella determinazione del prezzo di vendita degli altri immobili occupati, considerato l'esiguo importo corrisposto in favore della dagli altri CP_1 soci transanti (cfr. doc. allegati all'atto di accettazione di rinuncia agli atti di parte attrice).
In ogni caso, poiché per effetto della condanna al rilascio la convenuta ha riacquistato la disponibilità del terreno - per giunta migliorato dall'attività di edificazione di fabbricati che, per quanto abusivi e per il momento incommerciabili, ne hanno comunque incrementato il valore – essa ha ancora la possibilità di conseguire dalla vendita del bene il valore di cui chiede il risarcimento, e non ha in alcun modo dimostrato che se l'avesse venduta, peraltro all'asta, nel periodo antecedente avrebbe conseguito un guadagno maggiore.
Quanto alla richiesta di danno identificato nella diminuzione di valore dal primo prezzo di “vendita”
a quello dell'ultima asta, nell'avviso di vendita (cfr. doc. 12 comparsa di costituzione) era stato espressamente riportato: “gli immobili descritti, attualmente occupati da soggetti privi di idoneo titolo di proprietà, verranno venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano che, gli eventuali partecipanti alla gara devono espressamente dichiarare di conoscere ed accettare”; da ciò consegue che nelle proposte di acquisto formulate si è tenuto conto della predetta circostanza. In ogni caso la presunta diminuzione di valore non è stata provata. A parte il fatto che non è stato dimostrato che l'immobile, anche se non fosse stato occupato, sarebbe stato venduto al “primo prezzo di vendita” , meramente ipotetico e calcolato già tenendo conto della costruzione dell'immobile, deve più a monte considerarsi paradossale che la convenuta identifichi il danno subito nell'impossibilità di trarre profitto dall'immobile costruito proprio durante e per effetto dell'occupazione abusiva che essa lamenta, dato che se non vi fosse stato il fatto generativo del preteso danno non vi sarebbe stato neppure l'immobile il cui valore locativo essi chiedono a titolo di risarcimento.
La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande riconvenzionali, tenendo conto che è già intervenuta sentenza non definitiva con riferimento alle domande attoree, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta nei confronti di Controparte_7 Parte_5 [...]
, , e;
Parte_6 Parte_7 Parte_2 Parte_1
2. Condanna e all'immediato rilascio dell'immobile e del Parte_3 Parte_4 terreno di proprietà della siti in Roma, Via Cimego Controparte_7
s.n.c. (piano terra, identificato catastalmente al foglio n. 1118- Part. 1277 (già part. 737);
3. Rigetta le domande risarcitorie, ex art. 2043 c.c., formulate dalla Controparte_7 nei confronti di e;
[...] Parte_3 Parte_4
4. Compensa le spese di lite.
Roma, 26/11/2025
Il Giudice
Dott. Ettore Favara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46474/2019 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F. , C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5 [...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_6 C.F._6 Parte_7
), quali eredi di elettivamente domiciliati in Roma, Via C.F._7 Persona_1
Cicerone n. 66 presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Capozzi che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ATTORI
CONTRO
in scioglimento giusto Decreto del Controparte_1
Ministero per le attività produttive del 26/07/2002, (P.I. ), in persona del Commissario P.IVA_1
Liquidatore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 41, presso lo studio dell'Avv. Mauro Morelli che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
CONVENUTA
Conclusioni
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate. Fatto e diritto
Con atto di citazione, gli attori convenivano in giudizio la in Controparte_1 persona del Commissario Liquidatore, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: ““NEL
MERITO 1) Accertare che gli attori in base al contratto sociale hanno regolarmente versato il dovuto in base alla quota sottoscritta a copertura di ogni pendenza ed anche quale corrispettivo del terreno assegnato;
2) Accertare e dichiarare che il corrispettivo del terreno nella sua interezza è già stato versato nelle casse della cooperativa nell'ambito del contratto sociale e gli esborsi già effettuati verso la cooperativa in ragione della quota sottoscritta;
3) Accertare che ciascun fabbricato e/o manufatto insistente sui rispettivi lotti degli attori sono stati edificati dai medesimi con propri mezzi
e sostanze e costruito dopo l'assegnazione; 4) Accertare, dichiarare e riconoscere la corrispondenza del lotto alle rispettive singole proprietà, emettere, per l'effetto, sentenza ex art.2932 c.c., che produca gli effetti sostitutivi del contratto di assegnazione non concluso avente ad oggetto il trasferimento della proprietà del terreno di competenza ad ogni socio istante con esclusione dei manufatti e/o costruzioni, ivi esistenti, in quanto dai medesimi costruiti e non oggetto dell'accessione richiesta da controparte e, per l'effetto, trasferire in favore degli istanti, previa contestuale eventuale liberazione dell'immobile da ipoteche, pegni, cose, persone, vincoli pregiudizievoli ed ordinando al
Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare le formalità di rito: per in Parte_3 regime di comunione legale con la moglie il trasferimento della proprietà del Parte_4 lotto all'epoca indicato come sub 737 ora foglio 1118, part. 1227; per Parte_5 [...]
e quali uniche eredi del socio il trasferimento Parte_6 Parte_7 Persona_1 della proprietà dei lotti all'epoca indicati come sub 720 e 741, attualmente al foglio 1118 particelle
1227 sub 1,2,3,4,5,6; per e la moglie cointestatari il Parte_2 Parte_1 trasferimento della proprietà del lotto all'epoca indicato come sub 733, attualmente al foglio 1118 particella 1042; IN VIA GRADATA 5) Nell'ipotesi dell'esistenza di un eventuale residuo di pagamento, in relazione alla quota sottoscritta e versata e, ad oggi, non conosciuto e non richiesto dalla procedura, ogni socio assegnatario rende dichiarazione di offerta formale ex art. 1209 c.c.; In caso di vendita a terzi ed IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in caso di mancato accoglimento della domanda principale e della sospensione cautelare delle vendite a terzi, dichiarare il diritto di ciascun socio attore ad ottenere l'indennizzo di cui all'art.
2041 c.c. calcolato sulle somme versate in sede di assegnazione e sui costi degli immobili edificati sui predetti lotti di terreno;
Voglia il Tribunale verificare ed accertare l'entità dell'indennizzo in base ai valori identificati dalla stessa Cooperativa tramite le indicate perizie dell'Ing. e quindi: A) Per_2
Accertare e dichiarare che il suo valore è pari ad € 245.000,00 per il socio;
€ Persona_3 406.000,00 per le eredi del socio signore , e Persona_1 Parte_5 Parte_6 Parte_7
; ed € 225.000,00 per volendo, ove possibile, ai sensi del secondo
[...] Parte_8 comma dello stesso articolo, la restituzione in natura. B) Accertare e dichiarare che l'indennizzo da stabilire secondo il criterio indicato, in ogni caso decorrerà dalla sentenza (ovvero dalla domanda) per cui il debito dell'arricchito sarà quale debito di valore corrispondente alla rivalutazione del terreno e dei relativi manufatti e fabbricati nella misura indicata dall'Ing. (cfr. All. 8) nella Per_2 sua perizia. 6) Condannare in ogni caso la Controparte_2
l risarcimento del danno a causa del mancato trasferimento
[...] per equivalente economico, ovvero che la mancata assegnazione del terreno comporterà un danno pari ai costi sostenuti per ottenere la quota rappresentativa del bene e, stante l'acquiescenza della cooperativa, con l'aggiunta del valore dei manufatti e dei fabbricati esistenti, giusta l'indicazione effettuata dall'Ing. (cfr. All. 8) in sede di perizia, per cui esso sarà pari ad € 245.000,00 per il Per_2 socio , € 406.000,00 per le eredi del socio signore , Persona_3 Persona_1 Parte_5
e ed € 225.000,00 per ANCORA IN VIA Parte_6 Parte_7 Parte_8
GRADATA ed in caso di rigetto della superiore domanda di condanna: 7) Condannare, anche in via equitativa, la convenuta nella diversa uguale o superiore somma di € 245.000,00 per il socio
, € 406.000,00 per le eredi del socio signore , Persona_3 Persona_1 Parte_5 [...]
e ed € 225.000,00 per Verificata in via Parte_6 Parte_7 Parte_8 ulteriormente gradata la proposizione dell'eccezione di usucapione da ribadita in sede di trattazione susseguente ai termini del 183 c.p.c. si ricordano l'acquisto del 1975 effettuato dalla CP_1 nell'ambito di una interposizione reale di persona, come risulta dallo stesso atto notarile del Notaio
e confermato nei successivi atti dovuti di assegnazione ai soci, già elencati con Persona_4 le rispettive note di trascrizioni, giusta il modello definito nell'atto di assegnazione del Notaio
[...]
di Roma in data 5 luglio 1993, rep. n. 61764/21381 Tra i parametri in ordine ai quali CP_3 ravvisare gli estremi di una eventuale nullità, la dottrina ha posto soprattutto in evidenza l'assenza di ogni interesse dell'interposto in relazione al bene di cui diviene titolare. L'art. 1344 c.c., nel permettere, quindi, di estendere l'area dei divieti di interposizione, fa rientrare in esse quelle dinamiche contrattuali in cui l'intervento dell'interposto ha solo funzione elusiva di una norma imperativa, per cui nel caso di specie, sono presenti tutti gli elementi per giustificare l'intervenuta usucapione determinatasi prima della richiamata ed ipotetica procedura concorsuale. Il tutto con vittoria delle spese di lite e condanna della in persona del l.r.p.t., oltre diritti, onorari, CP_1 rimborso forfettario per spese generali (15,00%), CPA ed IVA, come da legge, con richiesta di valutare l'applicabilità di cui agli artt. 94 e 96 c.p.c.”. Gli attori, a sostegno della domanda, deducevano che: 1) in data 17.12.1974, era stata costituita la
” giusto atto Controparte_4 costitutivo per atto del notaio dott. , omologato dal Tribunale di Roma con decreto del Per_4
10.2.1975 e trascritto nella cancelleria dello stesso al fascicolo 03277, con originaria sede in Roma,
Ostia Lido, Via Capo Rossello 5, avente ad oggetto “l'acquisto di terreni anche agricoli, ma suscettibili di incremento edilizio, per assegnarli ai soci…..”; 2) con successivo atto a rogito dello stesso Notaio, in data 12.03.1975, la aveva acquistato dall'Avv. Controparte_1 CP_1
e per conto dei vari soci l'appezzamento di terreno agricolo appartenente ad un'area Controparte_5 adiacente alla via di Castel Porziano;
3) in data 16 agosto 1983, il Comune di Roma aveva diffidato la predetta Cooperativa dal cedere i lotti di terreno a scopo edificatorio ed a non intraprendere opere di urbanizzazione;
4) a fronte di tale diffida la predetta cooperativa, non ritenendo che lo scioglimento della stessa rientrasse fra le ipotesi previste dalla lottizzazione abusiva e considerato che il terreno dovesse essere restituito ai singoli legittimi proprietari tramite assegnazione del bene nella misura esistente ed accettata, aveva provveduto ad assegnare detti terreni, ancora agricoli, redigendo i singoli atti fino al 21/07/1995; 5) dopo la data del 1995, in base ad una nuova interpretazione della legge volta ad ampliare la casistica prevista, il divieto era stato esteso anche al frazionamento dei terreni agricoli con il blocco degli atti di assegnazione;
6) a seguito della intervenuta modifica del piano regolatore, la zona era rientrata come piano di recupero per edilizia spontanea, pertanto, la zona non era più soggetta al divieto comunale di cui sopra;
7) in data 23.3.1984, con verbale assembleare, la aveva riconosciuto formalmente ai soci e, per essi, agli attuali aventi Controparte_1 causa pro quota la proprietà dei lotti, onde provvedere alla loro assegnazione nell'ambito dell'intervenuta suddivisione formale del terreno tra i soci in equivalente alla pristina situazione di fatto;
8) a fronte dell'indicata delibera, i soci della (30 su un totale di Controparte_1
39) avevano ricevuto in assegnazione definitiva i lotti già identificati in base all'indicato verbale di assemblea, così come in origine acquistati e di fatto distinti materialmente con recinzioni ed attraverso chiare demarcazioni, poi recepite nel frazionamento del 25/02/1984; 9) tutti i manufatti e i fabbricati edificati all'epoca e successivamente erano da sempre utilizzati dai soci;
10) non godevano di altre possibilità economiche per l'acquisto di unità immobiliari ed, in conseguenza dell'intervenuta sospensione di fatto dell'attività liquidatoria, erano rimasti gli unici creditori della CP_1 rischiando la vendita delle proprie abitazioni insieme al terreno;
11) alla luce di tanto, le assegnazioni erano state sospese ai soli ultimi nove soci;
12) nel frattempo era deceduto il Presidente della
Cooperativa signor , pertanto, la soc. ai sensi dell'art. 2544 CP_6 Controparte_1
c.c. e la legge sulle cooperative n. 59/92, era posta in liquidazione con nomina del Commissario
Liquidatore nella persona dell'Avv. Angela Innocente;
13) la predetta professionista non aveva mai osservato gli obblighi previsti dal contratto sociale, ovvero il completamento delle assegnazioni, violando le norme dell'atto costitutivo ed i verbali conseguenti e non aveva nella verifica e l'aggiornamento contabile determinato la mancanza dello stato di insolvenza della salvo CP_1 successivo deposito della relazione nel 2018; 14) la prima dell'entrata in vigore del CP_1 divieto legato alla ipotesi di lottizzazione abusiva, aveva già definito contrattualmente tutte le assegnazioni con la determinazione del costo cooperativo di ogni singolo immobile;
15) la giusta la delibera di assegnazione, doveva trasferire in sede di assegnazione il solo lotto CP_1 di terreno con esclusione dei manufatti ed eventuali fabbricati e/o manufatti sovrastanti essendo gli stessi già di proprietà degli indicati soci per averli costruiti a loro cura e spese;
16) i terreni assegnati ai nove soci dimenticati e determinati in sede di assegnazione corrispondevano, in parte, agli stessi beni di cui all'avviso di vendita effettuato dalla CP_1
Si costituiva in giudizio la chiedendo di accogliere le Controparte_7 seguenti conclusioni: “Voglia, pertanto, l'Ill.mo Tribunale adito In via preliminare: dichiarare
l'improcedibilità della domanda da effettuarsi nel rito e nelle forme di cui alla legge fallimentare come richiamata dalla legge 400/75 e nella denegata ipotesi che si dovesse ritenere corretta la domanda ordinaria, dichiararne l'improcedibilità per l'omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5, D.lgs 28/2010. Per l'effetto, disporre la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, nota di trascrizione reg. generale n. 87921, reg. particolare
n. 61472, presentazione n. 67 del 18/07/19 – Agenzia delle Entrate, Ufficio Prov.le di Roma –
Territorio, Servizio di Pubblicità immobiliare di Roma 1. Subordinatamente nel merito dichiarare decaduta e prescritta ogni azione formulata con il presente giudizio dagli attori e comunque in accoglimento delle eccezioni sollevate dalla scrivente difesa, rigettare integralmente le domande attrici, in quanto manifestamente inammissibili ed infondate sia in fatto che in diritto per le motivazioni tutte sopra illustrate. In via riconvenzionale, nell'ambito della propria competenza di riconoscere il danno subito dalla convenuta in ragione della occupazione dei beni da valutarsi quantomeno a titolo di indennità, identificati catastalmente nelle relazioni peritali agli atti, per il periodo decorrente dal mese di luglio 2002 ad ottobre 2019, l'importo complessivo di € 289.806,82 da suddividersi nella misura indicata in premessa tra i singoli attori. Sempre in via riconvenzionale, condannare gli odierni attori al rilascio dei beni liberi da persone e o cose. Condannare, comunque,
i convenuti per i danni cagionati alla procedura quantificati complessivamente in € 310.000/00, pari alla diminuzione dal primo prezzo di vendita al prezzo dell'ultima asta, o nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
La società convenuta, eccependo l'improcedibilità dell'azione promossa, a sostegno della domanda, precisava che: 1) il decreto con il quale la cooperativa era stata posta in liquidazione non era stato impugnato;
2) nessuno dei soci aveva proceduto nei termini di legge con la insinuazione al passivo e neanche con azioni di rivendicazione;
3) con note a/r del 26/12/12, gli attori erano stati formalmente invitati dal Commissario Liquidatore al rilascio degli immobili edificati su lotti di proprietà della ed alla corresponsione di un indennizzo occupazionale;
4) tali richieste non avevano CP_1 avuto alcun esito;
5) nel 2013, alcuni sedicenti soci avevano intrapreso un giudizio nei confronti della stessa innanzi al Tribunale di Roma, per veder dichiarata in loro favore l'usucapione del bene e che, tuttavia, il Tribunale ne aveva dichiarato la soccombenza, dichiarando che gli attori non avevano mai conseguito l'animus possidendi;
6) successivamente, alcuni ex soci avevano partecipato alle aste succedutesi nel tempo ed acquistato il bene, mentre altri avevano avanzato proposte di acquisto che risultavano ancora al vaglio del competente Ministero;
7) gli attori avevano, invece, tentato illegittimamente ed invano di ostacolare le operazioni di vendita, occupando abusivamente i lotti e, conseguentemente, godendo dei beni di proprietà della medesima senza averne diritto;
8) CP_1 il valore locativo dei lotti edificati era pari ad euro 7,00 per metro quadro (al mese), come si evinceva dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate;
8) aveva, quindi, diritto di vedersi riconoscere l'indennità per l'occupazione che dal mese di luglio 2002 al mese di ottobre 2019, ammontava ad euro 289.806,82, così suddiviso: 8a) relativamente a e Parte_1 Parte_2
, per l'occupazione indebita dell'immobile sito in Roma, Via Cimego n. 26, la somma
[...] complessiva di euro 82.894,42; 8b) relativamente a e per Parte_3 Parte_4
l'occupazione indebita dell'immobile sito in Roma, Via Cimego s.n.c.
Con sentenza parziale del 15/09/2021, veniva dichiarata l'improcedibilità delle domande degli attori e veniva ordinato all'Agenzia delle Entrate-Ufficio del territorio di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. Ritenuto doversi rimettere la causa sul ruolo per l'esame delle domande riconvenzionali della cooperativa convenuta, con decreto emesso in pari data, veniva fissata l'udienza del 10/03/2022 per la prosecuzione del giudizio.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e, con ordinanza del 16/01/2025, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19/03/2025, da svolgersi in modalità cartolare.
Con ordinanza del 19/03/2025, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 11/07/2025, la depositava formale rinuncia agli Controparte_7 atti nei confronti di , , e Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_2 Parte_1
[...]
Premesso che era “rimasta in contenzioso la sola posizione dei sig.ri e Parte_3 Parte_4 per effetto di una loro mancata capacità contributiva, che non gli permette di perfezionare la
[...] transazione”, in data 15/10/2025, gli attori dichiaravano di accettare l'indicata rinuncia agli atti, come dichiarata da controparte, e rilevavano, altresì, di accettare “l'eventuale rinuncia anticipata da effettuarsi anche nei confronti di e sotto la condizione del Parte_3 Parte_4 perfezionamento della compravendita, stante le loro difficoltà economiche, l'incapacità di avere nell'immediato l'intero prezzo”.
Con ordinanza del 20/10/2025, premesso che “quanto alla possibile estinzione per rinuncia agli atti, tale forma di conclusione è preclusa dal fatto che per alcuni attori non è intervenuta conciliazione e per economia processuale non ha senso disporne la separazione”, veniva rigettata l'istanza di rimessione sul ruolo per dichiarare l'estinzione del giudizio, riservando la decisione della cessazione della materia del contendere alla presente sentenza.
Occorre anzitutto rilevare che, per effetto dell'accordo transattivo concluso dalla società convenuta con , e , deve Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_2 Parte_1 dichiararsi la cessazione della materia del contendere nei confronti degli stessi, dovendo proseguire il giudizio, limitatamente alla domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, nei confronti di e . Parte_3 Parte_4
Deve essere accolta la domanda riconvenzionale avanzata nei confronti di e Parte_3 all'immediato rilascio dell'immobile sito in Roma, Via Cimego s.n.c., identificato Parte_4 catastalmente al foglio n. 1118-Part. 1277 (già part. 737), libero da cose e da persone.
Tale domanda, fondata sulla natura abusiva dell'occupazione del terreno, non ha formato oggetto di specifica contestazione da parte di e che nulla hanno dedotto al Parte_3 Parte_4 riguardo per cui i fatti che ne costituiscono il fondamento, ex art. 115, comma 1 c.p.c., sono sottratti all'onere probatorio dell'attrice in via riconvenzionale. E' infatti pacifica e incontestata da parte di e l'occupazione abusiva del terreno e dell'immobile soprastante Parte_3 Parte_4 da parte degli stessi. Invero, nell'atto di accettazione della rinuncia agli atti del 15/10/2025, i predetti attori hanno riconosciuto l'altruità dell'immobile de quo, avendo dichiarato di aver partecipato alla trattativa intercorsa tra le parti in data 10/07/2025 e di non aver potuto perfezionare la transazione soltanto a causa della loro mancata capacità contributiva. Ciò appare sufficiente a riconoscere che i convenuti in riconvenzionale hanno avuto la detenzione del bene a far data dall'anno 2002, dovendosi quindi escludere che gli stessi abbiano mai conseguito l'animus possidendi, avendo manifestato l'intenzione di acquistare i predetti beni ed avendo precisato di non avendo potuto perfezionare l'acquisto, a differenza degli altri soci, solo per la loro “incapacità di avere nell'immediato l'intero prezzo”. Le predette considerazioni possono essere desunte anche dalla sentenza n. 21098/2014 (cfr. doc. 8 comparsa di costituzione), con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato che “la situazione soggettiva dei soci che abbiano la disponibilità materiale di beni della cooperativa proprietaria è qualificabile come detenzione e non come possesso utile ad usucapire”.
Deve invece essere rigettata, per carenza di prova, la domanda riconvenzionale di condanna degli attori al risarcimento del danno da occupazione del bene immobile sine titulo.
A tal riguardo, si evidenzia che, in caso di occupazione illegittima dell'immobile, non appare sufficiente, ai fini risarcitori, ex art. 2043 c.c., allegare l'astratta idoneità dell'immobile a produrre reddito e la conseguente intenzione del proprietario di godere del bene o di impiegarlo per finalità redditizie. Invero, dovendosi escludere l'esistenza di un danno in re ipsa da liquidarsi sulla base della durata dell'occupazione, l'azione risarcitoria costituisce il rimedio per la perdita subita a causa della violazione del diritto. “Se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è danno-conseguenza, non vi è obbligazione risarcitoria” (Cass. Sez. U. n. 576 del 2008).
Pertanto, “la fattispecie del fatto illecito si perfeziona con il danno conseguenza: ciò vuol dire che la perdita subita e il mancato guadagno (art. 1223) non sono un posterius rispetto al danno ingiusto, ma sono i criteri di determinazione di quest'ultimo, secondo la lettera dell'art. 2056…se non c'è danno conseguenza non c'è danno ingiusto (Cass. Sez. U. n. 33645 del 2022). La perdita subita e/o il mancato guadagno devono, quindi, rappresentare conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso di cui si avanza pretesa risarcitoria, ex art. 2043 c.c.
Pertanto, la sussistenza del fatto lesivo (illegittima occupazione), in mancanza di prova del danno- conseguenza, non giustifica l'accoglimento della domanda risarcitoria, ex art. 2043 c.c., formulata da parte attrice in riconvenzionale.
La società cooperativa si è limitata, infatti, a dedurre genericamente che l'esistenza di un nesso di causalità tra l'occupazione dei terreni e degli immobili soprastanti ed un presunto insuccesso nelle vendite all'asta degli immobili medesimi, senza fornirne alcuna prova. Non potendo presupporsi un danno in re ipsa, in assenza di documentazione che dimostri che lo stato occupazione dell'immobile abbia osteggiato le operazioni di vendita all'asta ed abbia “cagionato danni alla procedura liquidatoria”, non può riconoscersi alcun danno da occupazione sine titulo, ex art. 2043 c.c.
Inoltre, deve evidenziarsi che, avendo parte convenuta fondato la propria richiesta di risarcimento del danno [non sull'occupazione e sulla conseguente preclusione della possibilità di mettere all'asta dei terreni oggetto di occupazione ma] sulla occupazione e sulla conseguente impossibilità di mettere in vendita gli immobili ivi edificati, realizzati dai singoli soci a loro spese, non può giustificarsi l'affermazione che “l'occupazione indebita è la ragione della perdita di valore degli immobili posti all'asta” poiché, in assenza di occupazione dei terreni, gli immobili non sarebbero stati realizzati;
in ogni caso, qualora fosse stato provato il danno da occupazione, nella sua quantificazione si sarebbe dovuto tener conto delle spese sostenute dai soci per la costruzione degli stessi, come presumibilmente si è tenuto conto di esse nella determinazione del prezzo di vendita degli altri immobili occupati, considerato l'esiguo importo corrisposto in favore della dagli altri CP_1 soci transanti (cfr. doc. allegati all'atto di accettazione di rinuncia agli atti di parte attrice).
In ogni caso, poiché per effetto della condanna al rilascio la convenuta ha riacquistato la disponibilità del terreno - per giunta migliorato dall'attività di edificazione di fabbricati che, per quanto abusivi e per il momento incommerciabili, ne hanno comunque incrementato il valore – essa ha ancora la possibilità di conseguire dalla vendita del bene il valore di cui chiede il risarcimento, e non ha in alcun modo dimostrato che se l'avesse venduta, peraltro all'asta, nel periodo antecedente avrebbe conseguito un guadagno maggiore.
Quanto alla richiesta di danno identificato nella diminuzione di valore dal primo prezzo di “vendita”
a quello dell'ultima asta, nell'avviso di vendita (cfr. doc. 12 comparsa di costituzione) era stato espressamente riportato: “gli immobili descritti, attualmente occupati da soggetti privi di idoneo titolo di proprietà, verranno venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano che, gli eventuali partecipanti alla gara devono espressamente dichiarare di conoscere ed accettare”; da ciò consegue che nelle proposte di acquisto formulate si è tenuto conto della predetta circostanza. In ogni caso la presunta diminuzione di valore non è stata provata. A parte il fatto che non è stato dimostrato che l'immobile, anche se non fosse stato occupato, sarebbe stato venduto al “primo prezzo di vendita” , meramente ipotetico e calcolato già tenendo conto della costruzione dell'immobile, deve più a monte considerarsi paradossale che la convenuta identifichi il danno subito nell'impossibilità di trarre profitto dall'immobile costruito proprio durante e per effetto dell'occupazione abusiva che essa lamenta, dato che se non vi fosse stato il fatto generativo del preteso danno non vi sarebbe stato neppure l'immobile il cui valore locativo essi chiedono a titolo di risarcimento.
La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande riconvenzionali, tenendo conto che è già intervenuta sentenza non definitiva con riferimento alle domande attoree, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta nei confronti di Controparte_7 Parte_5 [...]
, , e;
Parte_6 Parte_7 Parte_2 Parte_1
2. Condanna e all'immediato rilascio dell'immobile e del Parte_3 Parte_4 terreno di proprietà della siti in Roma, Via Cimego Controparte_7
s.n.c. (piano terra, identificato catastalmente al foglio n. 1118- Part. 1277 (già part. 737);
3. Rigetta le domande risarcitorie, ex art. 2043 c.c., formulate dalla Controparte_7 nei confronti di e;
[...] Parte_3 Parte_4
4. Compensa le spese di lite.
Roma, 26/11/2025
Il Giudice
Dott. Ettore Favara