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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 01/12/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 953/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Enna, nella persona del Giudice Dott.ssa Eleonora Lo Nardo,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 953/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1
residente in [...], C.F. , in CodiceFiscale_1
proprio e nella qualità di Legale rappresentante della “ Controparte_1
”, con sede legale e operativa in Piazza Armerina (En), Via Santetta n. 32,
[...]
C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv. Orazio Marazzotta. P.IVA_1
-ATTORI-
Contro
:
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2 [...]
, residente in [...], rappresentato C.F._2
e difeso dagli Avv.ti Francesco Seminara e Francesco Savoca.
- CONVENUTO –
Avente a oggetto: Responsabilità professionale. CONCLUSIONI
Parte attrice “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis:
1) accertare che il convenuto abbia svolto la sua attività di consulenza contabile,
amministrativa e fiscale in favore della senza alcuna diligenza Controparte_1
richiesta ai professionisti a norma dell'art. 1176 comma 2° c.c.;
2) accertare che il danno subito dalle qui parti attoree sia conseguenza dell'operato del
convenuto per i fatti descritti;
3) condannare il professionista, Dott. , al risarcimento dei danni tutti Controparte_2
cagionati nello svolgimento della sua attività in favore della Controparte_1
nella misura di Euro 21.206,00 ovvero nella misura maggiore o minore che risulterà
provata in corso di causa o in subordine che verrà determinata in via equitativa dal
Giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre ad interessi e rivalutazione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Parte convenuta: “
1. rigettarsi integralmente la domanda attorea perché infondata in
fatto e in diritto;
2. accertarsi l'insussistenza di responsabilità professionale in capo al
convenuto;
3. in via subordinata, accertarsi il concorso di colpa dell'attore ex art.
1227 c.c.; 4. rigettarsi la domanda risarcitoria per mancanza di prova dell'an e del
quantum;
5. con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. in proprio e n.q. di legale rapp.te della Parte_1 Parte_2
ha citato in giudizio il Sig. (Dottore commercialista), per ivi sentirlo Controparte_2
condannare al risarcimento di tutti i danni dallo stesso cagionati nello svolgimento della sua attività di consulenza contabile, amministrativa e fiscale svolta in favore della
[..
[...] nella misura di Euro 21.206,00, ovvero nella misura maggiore Parte_3
o minore che risulterà provata in corso di causa o in subordine che verrà determinata in via equitativa dal Giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre ad interessi e rivalutazione.
A sostegno della domanda parte attrice deduceva di aver nel 2015 conferito incarico al
Dottore Commercialista per la gestione contabile della cooperativa. Controparte_2
Che a causa della cattiva gestione da parte del professionista, nell'Ottobre 2018 la aveva ricevuto un accertamento fiscale per l'anno di imposta 2015 effettuato Pt_2
dagli Agenti della Guardia di Finanza di Piazza Armerina dal quale emergeva che il professionista, Dott. , non aveva provveduto ad una serie di Controparte_2
adempimenti fiscali e tributari, per il periodo che andava dall'1 gennaio 2015 al 26
ottobre 2018 in favore della Cooperativa.
Che a seguito dell'inadempimento posto in essere dal Dottore Commercialista, la cooperativa si ritrovava a dover affrontare un procedimento tributario per il CP_1
pagamento di Euro 49.150,19, di cui Euro 21.206,80 per sanzioni tributarie per il solo anno di imposta 2015.
Si costituiva in giudizio il Sig. negando ogni addebito di responsabilità Controparte_2
per aver correttamente espletato il proprio mandato, deducendo di aver trasmesso regolarmente entro i termini di legge il Modello Unico/Iva/Irap 2016 relativo all'anno di imposta 2015 e il Modello Unico/Iva/Irap 2017 relativo all'anno di imposta 2016.
Addebitava la responsabilità dell'accertamento alla mancata consegna da parte dell'attrice della documentazione contabile, finanziaria e fiscale dallo stesso reiteratamente richiesta, per cui concludeva che nessun risarcimento era dovuto trattandosi di danni che l'attrice avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza ex art. 1227 c.c. secondo comma e 1176 c.c.
3 In subordine, chiedeva accertarsi la sussistenza del fatto colposo della CP_1
, in quanto, non comunicava la documentazione fiscale contabile e finanziaria,
[...]
nonostante le ripetute richieste di invio, per cui in caso di accoglimento della domanda attorea chiedeva che il danno venisse proporzionalmente diminuito secondo la gravità
della colpa di essa attrice.
Contestava infine la sussistenza dei danni lamentati ex adverso, in quanto mai quantificati nè provati.
Istruita la causa e depositate le memorie ex art. 171 ter cpc, all'udienza del 06/03/2024
le parti chiedevano rinvio all'udienza di rimessione della causa in decisione.
Con ordinanza del 06/03/2024 il Giudice Istruttore fissava l'udienza del giorno 17
dicembre 2024 per la rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 cpc.
Parte attrice depositava nota di precisazione delle conclusioni in data 16/10/2024 e comparsa conclusionale in data 14/11/2024. Nessun atto depositava parte convenuta.
Seguiva un ulteriore rinvio della trattazione della causa per i medesimi incombenti all'udienza dell'11 novembre 2025, con assegnazione a ciascuna parte di termine sino alla predetta data per il deposito telematico delle note contenenti le istanze e conclusioni.
Entrambe le parti depositavano le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'11/11/2025, precisando ciascuna le proprie conclusioni.
Con provvedimento del 12/11/2025 questo Giudice, a cui nel frattempo è stata delegata la definizione del presente giudizio, rimetteva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 1. L'attività del dottore commercialista rientra nell'alveo tipologico del contratto d'opera intellettuale regolato dagli artt. 2222-2229 c.c. e, come tale, comporta, in caso di inadempimento, la responsabilità contrattuale tipica del professionista intellettuale.
Ne consegue che il professionista commercialista è responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli articoli 2236 e 1176 del c.c., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza,
imprudenza o imperizia, comprometta la posizione del proprio assistito nei confronti dell'Erario, operando anche per il detto professionista il limite di cui all'articolo 2236
del c.c., ove l'incarico in concreto conferito implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare complessità.
Sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova, spetta al cliente provare l'esistenza del mandato, il danno ed il nesso eziologico tra la condotta del professionista ed il pregiudizio subito (Cass. Civ., Sez. III, n. 9917/2010); grava invece sul professionista l'onere di provare, per andare indenne da responsabilità, di aver adempiuto alle proprie obbligazioni rispettando lo standard di diligenza normativamente imposta.
Ciò posto, nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato di norma dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'Amministrazione quale conseguenza, causalmente rilevante, dell'errore commesso dal commercialista. In tal caso, l'esame del fondamento dell'azione risarcitoria impone di verificare, oltre che la sussistenza degli inadempimenti professionali, anche la loro efficacia causale rispetto all'evento di danno che è stato prospettato dal contribuente,
5 vale a dire la perdita patrimoniale, ossia sanzioni, interessi e spese, derivanti dall'inadempimento del professionista.
Pertanto, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica in forza della quale se il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il cliente, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe potuto conseguire un risultato per sé più favorevole.
2. Così delineato il quadro normativo, ritiene questo Giudice che non sia stata raggiunta nel caso a mani la prova della responsabilità professionale dedotta dall'attore.
Ed infatti, ferma, perchè incontestata, l'esistenza del mandato, parte attrice non ha preliminarmente assolto il proprio onere assertorio laddove in modo assai generico ha affermato nel proprio atto introduttivo una responsabilità del commercialista per non aver questi “provveduto ad una serie di adempimenti fiscali e tributari, per il periodo
che andava dal 01 gennaio 2015 al 26 ottobre 2018 in favore dell'Assistita
cooperativa”, senza però mai specificare ed allegare il tipo di inadempimento oggetto di contestazione.
Per contro, il Dottore Commercialista , nell'eccepire la propria Controparte_2
irreprensibile condotta, ha documentalmente provato di aver trasmesso regolarmente entro i termini di legge il Modello Unico/Iva/Irap 2016 relativo all'anno di imposta 2015
e il Modello Unico/Iva/Irap 2017 relativo all'anno di imposta 2016 (vedi Doc. da 2 a 4
della comparsa), precisando che l'irregolarità riscontrata in sede di accertamento nella dichiarazione 2015 “era da attribuire ad esclusiva responsabilità dell'attore che non
comunicava al Dott. la documentazione fiscale contabile e finanziaria, CP_2
nonostante le ripetute richieste di invio”.
6 In sede di accertamento, lo stesso professionista ha ulteriormente precisato di aver tenuto le scritture contabili relative all'anno 2015 e precisamente il registro IVA degli acquisti e il registro IVA delle vendite (pag. 4 dell'avviso di accertamento prodotto in seno all'atto introduttivo).
Al riguardo ha chiarito che tutti i documenti di acquisto erano numerati dall'1 al 114 e che erano state emesse nell'anno n. 31 fatture la cui numerazione era irregolare, in quanto alcune fatture riportavano lo stesso numero.
Ha precisato, ancora, che gli adempimenti fiscali dell'anno 2015 non erano stati assolti regolarmente in quanto la dichiarazione era stata presentata con i quadri in bianco a causa della irregolare gestione contabile del legale rapp.te della Società Coop.va che era solito integrare e modificare i documenti che erano già stati consegnati, con altri dati diversi da quelli che erano stati precedentemente elaborati, sicchè “alle scadenze degli
obblighi di dichiarazione, non ritenevo completa e attendibile la documentazione in mio
possesso. Per l'anno 2016 sono in possesso solamente delle fatture di acquisto, non
numerate progressivamente, consegnatemi in maniera saltuaria, per cui non sono in
grado di riconoscere che fossero tutte quelle dell'annualità”(pag. 4 dell'avviso di accertamento).
Parte attrice, per contro, con la memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc ha contestato l'addebito mosso dal convenuto nei suoi confronti, producendo la mail del 2/08/2016 (doc. 6) con la quale provava di aver inviato al commercialista le fatture richieste.
Ebbene, così delineate le posizioni delle parti ed esaminata la documentazione in atti ed in particolare l'avviso di accertamento eseguito dalla Guardia di Finanza e le dichiarazioni ivi rese dal Dottore Commercialista e mai contestate dal in sede Pt_1
penale (ragion per cui le stesse assurgono a piena fonte di prova nel presente giudizio),
7 emerge in tutta evidenza una gestione contabile e fiscale particolarmente disordinata ed
I ”, odierna attrice. Controparte_1 Parte_2
Tali evidenti irregolarità sono state riscontrate dai militari verbalizzanti i quali da una ricognizione tra le fatture prodotte e rinvenute in fase di controllo e quelle registrate nel registro IVA delle vendite, hanno constatato che i documenti fiscali erano stati registrati solo in parte mentre per altri non risultava la loro annotazione nel citato registro, in quanto alcune fatture riportavano lo stesso numero.
Dalla detta ricognizione è emerso un imponibile di € 43.695,00 (vedi tabella riportata a pag. 5 e 6 dell'avviso di accertamento), assolutamente non corrispondente con il minor imponibile risultante dalle fatture inviate dal al professionista con mail del Pt_1
02/08/2016 (doc. 6 della memoria 171 ter n. 2 cpc di parte attrice) a seguito della sua esplicita richiesta di inviargli le fatture definitive e numerate correttamente emesse nel
2015 (vedi messaggio whatsapp del 28/07/2016, doc. 5 della comparsa di costituzione e risposta).
Detto messaggio whatsapp fa ben comprendere le difficoltà che il professionista ha avuto nel predisporre la documentazione necessaria per assolvere i propri adempimenti.
Giova al riguardo ulteriormente precisare che tra le fatture elencate nella tabella riportata a pag. 5 e 6 dell'avviso di accertamento sono ricomprese anche le fatture inviate dal Sig. al Dottore con la sopra richiamata e-mail Parte_1 CP_2
del 02/08/2016: dall'esame complessivo delle fatture elencate nella predetta tabella emerge in tutta evidenza la confusione nella gestione contabile della “ CP_1
” da parte del Sig. ; in particolare, alcune fatture sono Controparte_1 Parte_1
ripetute nella numerazione (vedi la fattura n. 5, la n. 8, la n. 10, la n. 16, la n. 17, la n.
18, la n. 22), intestate a soggetti diversi e riportano date diverse.
8 Ne consegue che le 18 fatture inviate dal al commercialista nell'Agosto 2016 Pt_1
non erano quelle definitive: al riguardo la Corte di Cassazione con Ordinanza del 12
dicembre 2019, ha affermato che il commercialista non è responsabile per omessa contabilizzazione e mancata dichiarazione dei ricavi qualora la società (condannata nel caso sottoposto all'esame della Corte regolatrice al pagamento delle sanzioni a seguito dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate), non provi in giudizio di aver consegnato al professionista i documenti contabili - prova che nel caso sub iudice non pare sia stata raggiunta, in quanto le fatture inviate dal non erano quelle reali e definitive-. Pt_1
In ragione di ciò il Dott. non ha compilato i relativi quadri della Controparte_2
dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2015 proprio perché ha ritenuto poco affidabile e frammentaria la documentazione in suo possesso più volte modificata nel corso dell'anno dal Sig. che così operando non ha consentito al Parte_1
commercialista l'esatto adempimento della propria prestazione professionale.
Il Dott. , tuttavia, per non aggravare la posizione del ha comunque CP_2 Pt_1
trasmesso le dichiarazioni pur senza compilare i quadri RF ed RN (così evitando che le stesse risultassero omesse), nell'attesa che parte attrice inviasse le fatture definitive che lo stesso avrebbe poi trasmesso con un'integrazione.
Al riguardo la costante giurisprudenza di legittimità impone al contribuente un preciso onere di vigilanza e controllo sul corretto svolgimento dell'incarico da parte del professionista, non bastando che egli conferisca il mandato al commercialista, ma occorre che lo stesso vigili diligentemente affinchè il mandato sia eseguito: “in tema di
sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell'assenza di colpa
grava, secondo le regole generali dell'illecito amministrativo, sul contribuente, il quale,
dunque, risponde per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte
9 del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di
aver vigilato sullo stesso, nonché il comportamento fraudolento del medesimo
professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento, mediante la
falsificazione di modelli F24 ovvero di altre modalità di difficile riconoscibilità da parte
del mandante” (ord. Cass. civile, sez. tributaria, n. 7714/2025).
La responsabilità del contribuente è dunque diretta e per liberarsene non basta indicare un altro colpevole, ma è necessario dimostrare di aver fatto tutto il possibile per prevenire l'illecito. Ne consegue che in caso di omessa, errata e ritardata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del commercialista, responsabile delle sanzioni è
e resta sempre il contribuente proprio in esecuzione di detto onere di vigilanza (Cass.,
Sez. Tributaria Civile, ordinanza 20/05/2025 n. 13358), a meno che non dimostri di aver vigilato sul puntuale adempimento del mandato conferito al professionista e,
conseguentemente, che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunziato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a un terzo (rif.
normativo art. 6 co. 3 D. Lgs. 472/1997). In tal caso, non è sufficiente la sola presentazione di una denuncia nei confronti del professionista né la mera allegazione delle ammissioni di colpa da questi rese in sede penale, dovendo il contribuente provare positivamente di aver assolto al proprio obbligo di vigilanza sull'operato del mandatario;
la sua responsabilità è esclusa solo se viene provato che il professionista si sia comportato in modo fraudolento per nascondere il proprio inadempimento.
Ebbene, dagli atti di causa non risulta che il Dott. abbia posto in essere Controparte_2
una condotta fraudolenta, né che il lo abbia mai querelato. Pt_1
Risulta, invece, una condotta negligente di parte attrice che non ha consegnato al professionista tutta la documentazione necessaria per consentirgli di adempiere al
10 proprio mandato e che ha omesso di vigilare sul suo operato, non avendogli mai contestato il mancato/incompleto invio della dichiarazione dei redditi e delle deleghe per il pagamento, se non dopo la notifica dell'avviso di accertamento.
Certo è che se il fosse stato convinto delle proprie ragioni non avrebbe esitato a Pt_1
querelare il professionista per evitare di pagare le sanzioni.
Per le ragioni fin qui esposte, ritiene questo Giudice che l'inesatto adempimento del
Dottore Commercialista (consistente nella mancata compilazione dei quadri RF ed RN
della dichiarazione dei redditi 2016 relativa all'anno di imposta 2015) sia imputabile all'attore che con la sua condotta negligente e poco affidabile nella gestione contabile della Società Coop.va e in mancanza della dovuta collaborazione e vigilanza sull'operato del commercialista ha fatto scaturire l'accertamento fiscale da parte della
Guardia di Finanza prima e l'irrogazione delle sanzioni dopo.
3. Per quanto fin qui detto, e passando all'esame del nesso di causalità, non risulta provato il nesso eziologico tra la condotta posta in essere dal professionista (mancata compilazione dei quadri RF ed RN della dichiarazione dei redditi 2016, relativa all'anno di imposta 2015, da cui è derivata l'omessa indicazione del reddito di impresa conseguito nel corso dell'esercizio 2015) e il pregiudizio subito dall'attore
(accertamento fiscale e irrogazione delle sanzioni), aspetto quest'ultimo su cui non si ritiene di doversi soffermare essendo certo in quanto documentalmente provato.
A detta conclusione si giunge in quanto - premesso che l'accertamento fiscale ha avuto origine da un'attività di polizia giudiziaria e di polizia economico-finanziaria avviata secondo quanto contemplato dal D. Lgs. 69/2001 nell'ottobre 2018 presso la struttura della in quanto indagini preliminari avevano fatto emergere presunte Parte_4
violazioni in materia autorizzativa, di utilizzo di personale dipendente non in regola, di
11 igiene e rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza che poi si sono rivelate corrispondenti alla realtà non essendo stato in grado il di esibire in sede Parte_1
ispettiva la documentazione autorizzativa e/o sanitaria rilasciata dall'Ente locale e dal competente Ufficio di Igiene Pubblica, né di precisare la presenza o meno di personale medico-sanitario, e ciò quando, qualche settimana prima, era stata notificata allo stesso l'ordinanza che disponeva la chiusura dell'attività e della struttura denominata “ CP_1
proprio a causa della mancanza delle dette autorizzazioni (pag. 3 del verbale di
[...]
accertamento) - a ben vedere le sanzioni irrogate sono conseguenza delle numerose irregolarità ed omissioni della “ ” riscontrate dai militari Controparte_1
verbalizzanti in sede ispettiva.
E infatti, da una ricostruzione del guadagno effettivo relativo all'anno 2015 effettuata attraverso presunzioni e controlli incrociati nel corso dell'accertamento, i verbalizzanti hanno accertato un ricavo di € 103.600,00 da sommarsi al ricavo constatato dalle fatture esibite e pari ad € 43.695,00, per un imponibile complessivo di € 147.295,00, totalmente omesso da parte attrice.
Ed ancora, nel corso dell'attività ispettiva i verbalizzanti hanno accertato che le fatture erano state emesse dalla Società in esenzione da IVA;
tuttavia, tenuto conto CP_1
dell'assenza delle autorizzazioni amministrative previste dalla normativa di riferimento e delle omissioni di cui al D. Lgs. 81/2008, l'attività “abusiva” (così viene definita a pag. 16 dell'avviso di accertamento) avendo perso la specificità di “assistenza
residenziale per anziani e disabili” non aveva più i requisiti per operare in esenzione
IVA, con la conseguente imponibilità delle prestazioni al 22%, per un totale dovuto di €
32.405,00 (vedi pag. 16 dell'avviso di accertamento). Successivamente, in accoglimento delle memorie inviate all'amministrazione finanziaria dal nuovo consulente nominato
12 dal l'amministrazione finanziaria ha applicato l'IVA al 4% per un totale dovuto Pt_1
di € 4.126,00.
Tali dati aiutano a ben comprendere che le sanzioni sono state irrogate alla Società
Cooperativa “I tre Pini” in conseguenza delle numerose e gravi irregolarità fiscali,
contabili ed amministrative dalla stessa poste in essere e riscontrate in sede ispettiva;
le sanzioni, infatti, secondo un giudizio prognostico sarebbero state comunque irrogate anche se il professionista convenuto avesse regolarmente compilato i quadri RF ed RN,
atteso che la documentazione in suo possesso era incompleta ed in parte errata, con la conseguenza che i dati che lo stesso avrebbe inserito non avrebbero comunque avuto corrispondenza con quelli reali ed effettivamente accertati in sede ispettiva.
Per quanto fin qui detto la domanda attorea deve essere rigettata.
Ogni altra questione sollevata dalle parti rimane assorbita dal rigetto della domanda.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano secondo le vigenti tariffe forensi (ex d.m. 55/14 e successive modifiche), avuto riguardo allo scaglione di riferimento (scaglione relativo alle cause di valore ricompreso tra euro 5.201,00 e euro
26.000,00), con applicazione dei valori minimi, in considerazione dell'attività difensiva in concreto svolta e, segnatamente, della natura solo documentale dell'istruttoria, in complessivi € 2.540,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nel giudizio n. R.G. 953/2023, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita, così provvede:
- RIGETTA la domanda proposta da parte attrice.
13 - AN parte attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Enna, 01 Dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Eleonora Lo Nardo
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Enna, nella persona del Giudice Dott.ssa Eleonora Lo Nardo,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 953/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1
residente in [...], C.F. , in CodiceFiscale_1
proprio e nella qualità di Legale rappresentante della “ Controparte_1
”, con sede legale e operativa in Piazza Armerina (En), Via Santetta n. 32,
[...]
C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv. Orazio Marazzotta. P.IVA_1
-ATTORI-
Contro
:
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2 [...]
, residente in [...], rappresentato C.F._2
e difeso dagli Avv.ti Francesco Seminara e Francesco Savoca.
- CONVENUTO –
Avente a oggetto: Responsabilità professionale. CONCLUSIONI
Parte attrice “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis:
1) accertare che il convenuto abbia svolto la sua attività di consulenza contabile,
amministrativa e fiscale in favore della senza alcuna diligenza Controparte_1
richiesta ai professionisti a norma dell'art. 1176 comma 2° c.c.;
2) accertare che il danno subito dalle qui parti attoree sia conseguenza dell'operato del
convenuto per i fatti descritti;
3) condannare il professionista, Dott. , al risarcimento dei danni tutti Controparte_2
cagionati nello svolgimento della sua attività in favore della Controparte_1
nella misura di Euro 21.206,00 ovvero nella misura maggiore o minore che risulterà
provata in corso di causa o in subordine che verrà determinata in via equitativa dal
Giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre ad interessi e rivalutazione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Parte convenuta: “
1. rigettarsi integralmente la domanda attorea perché infondata in
fatto e in diritto;
2. accertarsi l'insussistenza di responsabilità professionale in capo al
convenuto;
3. in via subordinata, accertarsi il concorso di colpa dell'attore ex art.
1227 c.c.; 4. rigettarsi la domanda risarcitoria per mancanza di prova dell'an e del
quantum;
5. con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. in proprio e n.q. di legale rapp.te della Parte_1 Parte_2
ha citato in giudizio il Sig. (Dottore commercialista), per ivi sentirlo Controparte_2
condannare al risarcimento di tutti i danni dallo stesso cagionati nello svolgimento della sua attività di consulenza contabile, amministrativa e fiscale svolta in favore della
[..
[...] nella misura di Euro 21.206,00, ovvero nella misura maggiore Parte_3
o minore che risulterà provata in corso di causa o in subordine che verrà determinata in via equitativa dal Giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre ad interessi e rivalutazione.
A sostegno della domanda parte attrice deduceva di aver nel 2015 conferito incarico al
Dottore Commercialista per la gestione contabile della cooperativa. Controparte_2
Che a causa della cattiva gestione da parte del professionista, nell'Ottobre 2018 la aveva ricevuto un accertamento fiscale per l'anno di imposta 2015 effettuato Pt_2
dagli Agenti della Guardia di Finanza di Piazza Armerina dal quale emergeva che il professionista, Dott. , non aveva provveduto ad una serie di Controparte_2
adempimenti fiscali e tributari, per il periodo che andava dall'1 gennaio 2015 al 26
ottobre 2018 in favore della Cooperativa.
Che a seguito dell'inadempimento posto in essere dal Dottore Commercialista, la cooperativa si ritrovava a dover affrontare un procedimento tributario per il CP_1
pagamento di Euro 49.150,19, di cui Euro 21.206,80 per sanzioni tributarie per il solo anno di imposta 2015.
Si costituiva in giudizio il Sig. negando ogni addebito di responsabilità Controparte_2
per aver correttamente espletato il proprio mandato, deducendo di aver trasmesso regolarmente entro i termini di legge il Modello Unico/Iva/Irap 2016 relativo all'anno di imposta 2015 e il Modello Unico/Iva/Irap 2017 relativo all'anno di imposta 2016.
Addebitava la responsabilità dell'accertamento alla mancata consegna da parte dell'attrice della documentazione contabile, finanziaria e fiscale dallo stesso reiteratamente richiesta, per cui concludeva che nessun risarcimento era dovuto trattandosi di danni che l'attrice avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza ex art. 1227 c.c. secondo comma e 1176 c.c.
3 In subordine, chiedeva accertarsi la sussistenza del fatto colposo della CP_1
, in quanto, non comunicava la documentazione fiscale contabile e finanziaria,
[...]
nonostante le ripetute richieste di invio, per cui in caso di accoglimento della domanda attorea chiedeva che il danno venisse proporzionalmente diminuito secondo la gravità
della colpa di essa attrice.
Contestava infine la sussistenza dei danni lamentati ex adverso, in quanto mai quantificati nè provati.
Istruita la causa e depositate le memorie ex art. 171 ter cpc, all'udienza del 06/03/2024
le parti chiedevano rinvio all'udienza di rimessione della causa in decisione.
Con ordinanza del 06/03/2024 il Giudice Istruttore fissava l'udienza del giorno 17
dicembre 2024 per la rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 cpc.
Parte attrice depositava nota di precisazione delle conclusioni in data 16/10/2024 e comparsa conclusionale in data 14/11/2024. Nessun atto depositava parte convenuta.
Seguiva un ulteriore rinvio della trattazione della causa per i medesimi incombenti all'udienza dell'11 novembre 2025, con assegnazione a ciascuna parte di termine sino alla predetta data per il deposito telematico delle note contenenti le istanze e conclusioni.
Entrambe le parti depositavano le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'11/11/2025, precisando ciascuna le proprie conclusioni.
Con provvedimento del 12/11/2025 questo Giudice, a cui nel frattempo è stata delegata la definizione del presente giudizio, rimetteva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 1. L'attività del dottore commercialista rientra nell'alveo tipologico del contratto d'opera intellettuale regolato dagli artt. 2222-2229 c.c. e, come tale, comporta, in caso di inadempimento, la responsabilità contrattuale tipica del professionista intellettuale.
Ne consegue che il professionista commercialista è responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli articoli 2236 e 1176 del c.c., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza,
imprudenza o imperizia, comprometta la posizione del proprio assistito nei confronti dell'Erario, operando anche per il detto professionista il limite di cui all'articolo 2236
del c.c., ove l'incarico in concreto conferito implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare complessità.
Sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova, spetta al cliente provare l'esistenza del mandato, il danno ed il nesso eziologico tra la condotta del professionista ed il pregiudizio subito (Cass. Civ., Sez. III, n. 9917/2010); grava invece sul professionista l'onere di provare, per andare indenne da responsabilità, di aver adempiuto alle proprie obbligazioni rispettando lo standard di diligenza normativamente imposta.
Ciò posto, nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato di norma dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'Amministrazione quale conseguenza, causalmente rilevante, dell'errore commesso dal commercialista. In tal caso, l'esame del fondamento dell'azione risarcitoria impone di verificare, oltre che la sussistenza degli inadempimenti professionali, anche la loro efficacia causale rispetto all'evento di danno che è stato prospettato dal contribuente,
5 vale a dire la perdita patrimoniale, ossia sanzioni, interessi e spese, derivanti dall'inadempimento del professionista.
Pertanto, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica in forza della quale se il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il cliente, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe potuto conseguire un risultato per sé più favorevole.
2. Così delineato il quadro normativo, ritiene questo Giudice che non sia stata raggiunta nel caso a mani la prova della responsabilità professionale dedotta dall'attore.
Ed infatti, ferma, perchè incontestata, l'esistenza del mandato, parte attrice non ha preliminarmente assolto il proprio onere assertorio laddove in modo assai generico ha affermato nel proprio atto introduttivo una responsabilità del commercialista per non aver questi “provveduto ad una serie di adempimenti fiscali e tributari, per il periodo
che andava dal 01 gennaio 2015 al 26 ottobre 2018 in favore dell'Assistita
cooperativa”, senza però mai specificare ed allegare il tipo di inadempimento oggetto di contestazione.
Per contro, il Dottore Commercialista , nell'eccepire la propria Controparte_2
irreprensibile condotta, ha documentalmente provato di aver trasmesso regolarmente entro i termini di legge il Modello Unico/Iva/Irap 2016 relativo all'anno di imposta 2015
e il Modello Unico/Iva/Irap 2017 relativo all'anno di imposta 2016 (vedi Doc. da 2 a 4
della comparsa), precisando che l'irregolarità riscontrata in sede di accertamento nella dichiarazione 2015 “era da attribuire ad esclusiva responsabilità dell'attore che non
comunicava al Dott. la documentazione fiscale contabile e finanziaria, CP_2
nonostante le ripetute richieste di invio”.
6 In sede di accertamento, lo stesso professionista ha ulteriormente precisato di aver tenuto le scritture contabili relative all'anno 2015 e precisamente il registro IVA degli acquisti e il registro IVA delle vendite (pag. 4 dell'avviso di accertamento prodotto in seno all'atto introduttivo).
Al riguardo ha chiarito che tutti i documenti di acquisto erano numerati dall'1 al 114 e che erano state emesse nell'anno n. 31 fatture la cui numerazione era irregolare, in quanto alcune fatture riportavano lo stesso numero.
Ha precisato, ancora, che gli adempimenti fiscali dell'anno 2015 non erano stati assolti regolarmente in quanto la dichiarazione era stata presentata con i quadri in bianco a causa della irregolare gestione contabile del legale rapp.te della Società Coop.va che era solito integrare e modificare i documenti che erano già stati consegnati, con altri dati diversi da quelli che erano stati precedentemente elaborati, sicchè “alle scadenze degli
obblighi di dichiarazione, non ritenevo completa e attendibile la documentazione in mio
possesso. Per l'anno 2016 sono in possesso solamente delle fatture di acquisto, non
numerate progressivamente, consegnatemi in maniera saltuaria, per cui non sono in
grado di riconoscere che fossero tutte quelle dell'annualità”(pag. 4 dell'avviso di accertamento).
Parte attrice, per contro, con la memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc ha contestato l'addebito mosso dal convenuto nei suoi confronti, producendo la mail del 2/08/2016 (doc. 6) con la quale provava di aver inviato al commercialista le fatture richieste.
Ebbene, così delineate le posizioni delle parti ed esaminata la documentazione in atti ed in particolare l'avviso di accertamento eseguito dalla Guardia di Finanza e le dichiarazioni ivi rese dal Dottore Commercialista e mai contestate dal in sede Pt_1
penale (ragion per cui le stesse assurgono a piena fonte di prova nel presente giudizio),
7 emerge in tutta evidenza una gestione contabile e fiscale particolarmente disordinata ed
I ”, odierna attrice. Controparte_1 Parte_2
Tali evidenti irregolarità sono state riscontrate dai militari verbalizzanti i quali da una ricognizione tra le fatture prodotte e rinvenute in fase di controllo e quelle registrate nel registro IVA delle vendite, hanno constatato che i documenti fiscali erano stati registrati solo in parte mentre per altri non risultava la loro annotazione nel citato registro, in quanto alcune fatture riportavano lo stesso numero.
Dalla detta ricognizione è emerso un imponibile di € 43.695,00 (vedi tabella riportata a pag. 5 e 6 dell'avviso di accertamento), assolutamente non corrispondente con il minor imponibile risultante dalle fatture inviate dal al professionista con mail del Pt_1
02/08/2016 (doc. 6 della memoria 171 ter n. 2 cpc di parte attrice) a seguito della sua esplicita richiesta di inviargli le fatture definitive e numerate correttamente emesse nel
2015 (vedi messaggio whatsapp del 28/07/2016, doc. 5 della comparsa di costituzione e risposta).
Detto messaggio whatsapp fa ben comprendere le difficoltà che il professionista ha avuto nel predisporre la documentazione necessaria per assolvere i propri adempimenti.
Giova al riguardo ulteriormente precisare che tra le fatture elencate nella tabella riportata a pag. 5 e 6 dell'avviso di accertamento sono ricomprese anche le fatture inviate dal Sig. al Dottore con la sopra richiamata e-mail Parte_1 CP_2
del 02/08/2016: dall'esame complessivo delle fatture elencate nella predetta tabella emerge in tutta evidenza la confusione nella gestione contabile della “ CP_1
” da parte del Sig. ; in particolare, alcune fatture sono Controparte_1 Parte_1
ripetute nella numerazione (vedi la fattura n. 5, la n. 8, la n. 10, la n. 16, la n. 17, la n.
18, la n. 22), intestate a soggetti diversi e riportano date diverse.
8 Ne consegue che le 18 fatture inviate dal al commercialista nell'Agosto 2016 Pt_1
non erano quelle definitive: al riguardo la Corte di Cassazione con Ordinanza del 12
dicembre 2019, ha affermato che il commercialista non è responsabile per omessa contabilizzazione e mancata dichiarazione dei ricavi qualora la società (condannata nel caso sottoposto all'esame della Corte regolatrice al pagamento delle sanzioni a seguito dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate), non provi in giudizio di aver consegnato al professionista i documenti contabili - prova che nel caso sub iudice non pare sia stata raggiunta, in quanto le fatture inviate dal non erano quelle reali e definitive-. Pt_1
In ragione di ciò il Dott. non ha compilato i relativi quadri della Controparte_2
dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2015 proprio perché ha ritenuto poco affidabile e frammentaria la documentazione in suo possesso più volte modificata nel corso dell'anno dal Sig. che così operando non ha consentito al Parte_1
commercialista l'esatto adempimento della propria prestazione professionale.
Il Dott. , tuttavia, per non aggravare la posizione del ha comunque CP_2 Pt_1
trasmesso le dichiarazioni pur senza compilare i quadri RF ed RN (così evitando che le stesse risultassero omesse), nell'attesa che parte attrice inviasse le fatture definitive che lo stesso avrebbe poi trasmesso con un'integrazione.
Al riguardo la costante giurisprudenza di legittimità impone al contribuente un preciso onere di vigilanza e controllo sul corretto svolgimento dell'incarico da parte del professionista, non bastando che egli conferisca il mandato al commercialista, ma occorre che lo stesso vigili diligentemente affinchè il mandato sia eseguito: “in tema di
sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell'assenza di colpa
grava, secondo le regole generali dell'illecito amministrativo, sul contribuente, il quale,
dunque, risponde per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte
9 del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di
aver vigilato sullo stesso, nonché il comportamento fraudolento del medesimo
professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento, mediante la
falsificazione di modelli F24 ovvero di altre modalità di difficile riconoscibilità da parte
del mandante” (ord. Cass. civile, sez. tributaria, n. 7714/2025).
La responsabilità del contribuente è dunque diretta e per liberarsene non basta indicare un altro colpevole, ma è necessario dimostrare di aver fatto tutto il possibile per prevenire l'illecito. Ne consegue che in caso di omessa, errata e ritardata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del commercialista, responsabile delle sanzioni è
e resta sempre il contribuente proprio in esecuzione di detto onere di vigilanza (Cass.,
Sez. Tributaria Civile, ordinanza 20/05/2025 n. 13358), a meno che non dimostri di aver vigilato sul puntuale adempimento del mandato conferito al professionista e,
conseguentemente, che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunziato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a un terzo (rif.
normativo art. 6 co. 3 D. Lgs. 472/1997). In tal caso, non è sufficiente la sola presentazione di una denuncia nei confronti del professionista né la mera allegazione delle ammissioni di colpa da questi rese in sede penale, dovendo il contribuente provare positivamente di aver assolto al proprio obbligo di vigilanza sull'operato del mandatario;
la sua responsabilità è esclusa solo se viene provato che il professionista si sia comportato in modo fraudolento per nascondere il proprio inadempimento.
Ebbene, dagli atti di causa non risulta che il Dott. abbia posto in essere Controparte_2
una condotta fraudolenta, né che il lo abbia mai querelato. Pt_1
Risulta, invece, una condotta negligente di parte attrice che non ha consegnato al professionista tutta la documentazione necessaria per consentirgli di adempiere al
10 proprio mandato e che ha omesso di vigilare sul suo operato, non avendogli mai contestato il mancato/incompleto invio della dichiarazione dei redditi e delle deleghe per il pagamento, se non dopo la notifica dell'avviso di accertamento.
Certo è che se il fosse stato convinto delle proprie ragioni non avrebbe esitato a Pt_1
querelare il professionista per evitare di pagare le sanzioni.
Per le ragioni fin qui esposte, ritiene questo Giudice che l'inesatto adempimento del
Dottore Commercialista (consistente nella mancata compilazione dei quadri RF ed RN
della dichiarazione dei redditi 2016 relativa all'anno di imposta 2015) sia imputabile all'attore che con la sua condotta negligente e poco affidabile nella gestione contabile della Società Coop.va e in mancanza della dovuta collaborazione e vigilanza sull'operato del commercialista ha fatto scaturire l'accertamento fiscale da parte della
Guardia di Finanza prima e l'irrogazione delle sanzioni dopo.
3. Per quanto fin qui detto, e passando all'esame del nesso di causalità, non risulta provato il nesso eziologico tra la condotta posta in essere dal professionista (mancata compilazione dei quadri RF ed RN della dichiarazione dei redditi 2016, relativa all'anno di imposta 2015, da cui è derivata l'omessa indicazione del reddito di impresa conseguito nel corso dell'esercizio 2015) e il pregiudizio subito dall'attore
(accertamento fiscale e irrogazione delle sanzioni), aspetto quest'ultimo su cui non si ritiene di doversi soffermare essendo certo in quanto documentalmente provato.
A detta conclusione si giunge in quanto - premesso che l'accertamento fiscale ha avuto origine da un'attività di polizia giudiziaria e di polizia economico-finanziaria avviata secondo quanto contemplato dal D. Lgs. 69/2001 nell'ottobre 2018 presso la struttura della in quanto indagini preliminari avevano fatto emergere presunte Parte_4
violazioni in materia autorizzativa, di utilizzo di personale dipendente non in regola, di
11 igiene e rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza che poi si sono rivelate corrispondenti alla realtà non essendo stato in grado il di esibire in sede Parte_1
ispettiva la documentazione autorizzativa e/o sanitaria rilasciata dall'Ente locale e dal competente Ufficio di Igiene Pubblica, né di precisare la presenza o meno di personale medico-sanitario, e ciò quando, qualche settimana prima, era stata notificata allo stesso l'ordinanza che disponeva la chiusura dell'attività e della struttura denominata “ CP_1
proprio a causa della mancanza delle dette autorizzazioni (pag. 3 del verbale di
[...]
accertamento) - a ben vedere le sanzioni irrogate sono conseguenza delle numerose irregolarità ed omissioni della “ ” riscontrate dai militari Controparte_1
verbalizzanti in sede ispettiva.
E infatti, da una ricostruzione del guadagno effettivo relativo all'anno 2015 effettuata attraverso presunzioni e controlli incrociati nel corso dell'accertamento, i verbalizzanti hanno accertato un ricavo di € 103.600,00 da sommarsi al ricavo constatato dalle fatture esibite e pari ad € 43.695,00, per un imponibile complessivo di € 147.295,00, totalmente omesso da parte attrice.
Ed ancora, nel corso dell'attività ispettiva i verbalizzanti hanno accertato che le fatture erano state emesse dalla Società in esenzione da IVA;
tuttavia, tenuto conto CP_1
dell'assenza delle autorizzazioni amministrative previste dalla normativa di riferimento e delle omissioni di cui al D. Lgs. 81/2008, l'attività “abusiva” (così viene definita a pag. 16 dell'avviso di accertamento) avendo perso la specificità di “assistenza
residenziale per anziani e disabili” non aveva più i requisiti per operare in esenzione
IVA, con la conseguente imponibilità delle prestazioni al 22%, per un totale dovuto di €
32.405,00 (vedi pag. 16 dell'avviso di accertamento). Successivamente, in accoglimento delle memorie inviate all'amministrazione finanziaria dal nuovo consulente nominato
12 dal l'amministrazione finanziaria ha applicato l'IVA al 4% per un totale dovuto Pt_1
di € 4.126,00.
Tali dati aiutano a ben comprendere che le sanzioni sono state irrogate alla Società
Cooperativa “I tre Pini” in conseguenza delle numerose e gravi irregolarità fiscali,
contabili ed amministrative dalla stessa poste in essere e riscontrate in sede ispettiva;
le sanzioni, infatti, secondo un giudizio prognostico sarebbero state comunque irrogate anche se il professionista convenuto avesse regolarmente compilato i quadri RF ed RN,
atteso che la documentazione in suo possesso era incompleta ed in parte errata, con la conseguenza che i dati che lo stesso avrebbe inserito non avrebbero comunque avuto corrispondenza con quelli reali ed effettivamente accertati in sede ispettiva.
Per quanto fin qui detto la domanda attorea deve essere rigettata.
Ogni altra questione sollevata dalle parti rimane assorbita dal rigetto della domanda.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano secondo le vigenti tariffe forensi (ex d.m. 55/14 e successive modifiche), avuto riguardo allo scaglione di riferimento (scaglione relativo alle cause di valore ricompreso tra euro 5.201,00 e euro
26.000,00), con applicazione dei valori minimi, in considerazione dell'attività difensiva in concreto svolta e, segnatamente, della natura solo documentale dell'istruttoria, in complessivi € 2.540,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nel giudizio n. R.G. 953/2023, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita, così provvede:
- RIGETTA la domanda proposta da parte attrice.
13 - AN parte attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Enna, 01 Dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Eleonora Lo Nardo
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