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18 gennaio 1953
18 gennaio 1953
Art. 5.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.