Articolo 5 della Legge 1 dicembre 1952, n. 2465
Articolo 4
Versione
18 gennaio 1953
Art. 5.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Entrata in vigore il 18 gennaio 1953