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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 8800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8800 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito della scadenza del termine del 4.11.2025 per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, applicabile dal 1.1.2023, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 14281 R.G. 2024 TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli, presso lo studio legale dell'avv. Rosario Schiano Lomoriello, da cui è rapp.to e difeso giusta mandato in atti RICORRENTE
E in persona del Controparte_1 Controparte_2
p.t. rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui ope legis domiciliano alla via Diaz n. 11 RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento progressione economica e differenze retributive e contributive;
risarcimento perdita di chance
FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO
Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce che con sentenza n. 2674\2007 del Tribunale di Napoli, confermata in grado di appello, era stata accertata l'illegittimità del provvedimento della del 1.12.2002, comunicato il 9.5.2003, con il quale Controparte_1 si disponeva il suo trasferimento dal Ruolo della a Controparte_1 quello del e era stato dichiarato il suo diritto a prestare servizio nel Controparte_3 ruolo del Dipartimento civile della con Controparte_4 Controparte_1 la qualifica di inquadramento B2 e nella posizione di fatto ricoperta sino alla data del trasferimento e, per l'effetto, era stato ordinato alle amministrazioni convenute di reintegrare il ricorrente in tale posizione nel ruolo organico della Controparte_1 Deduce che in esecuzione della sentenza era stato reintegrato provvisoriamente nei ruoli dell'Amministrazione convenuta. Deduce quindi che nelle more del predetto giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del 24 marzo 2006, aveva bandito una procedura di selezione per lo sviluppo economico all'interno delle Aree II e III dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli artt. 79 e 80 del CCNL del 17 maggio 2004 e dell'art. 4 del CCNL Integrativo del 15 settembre 2004 e che, in data 14 aprile 2006, aveva presentato istanza di ammissione, formulando sin da allora riserva di agire per i danni subiti e per la ricostruzione della carriera sotto il profilo giuridico ed economico, senza tuttavia avere alcun riscontro.
Deduce che, con provvedimento del 18.06.2008 la Presidenza del Consiglio aveva bandito una nuova procedura di selezione per lo sviluppo economico, ai sensi della medesima normativa di cui sopra, e che lui aveva presentato nuova istanza con la richiesta di poter partecipare alla prima procedura espletata (che gli avrebbe consentito di accedere alla categoria B parametro retributivo F5) nonché a domanda di partecipazione alla seconda e che, dopo essere stato reintegrato, con decreto del 31 luglio 2008, nel ruolo speciale della Protezione Civile, con inquadramento nell'Area B II – Posizione economica F2, con effettivo reintegro il successivo 10 dicembre del medesimo anno, venendo quindi ammesso, a seguito di ulteriore missiva del 28 settembre 2009, con riserva solo alla seconda delle due procedure di progressione economica sopra citate. Deduce ancora che con decreto del 30 settembre 2010, la del Consiglio dei CP_1
Ministri – a seguito della rimodulazione della graduatoria della selezione del 18 giugno 2008 ad opera del decreto del Segretario Generale del 23 novembre 2009– ricostruiva sotto il piano giuridico ed economico la carriera dell'odierno ricorrente reinquadrandolo, secondo la nuova disciplina dei livelli nel comparto di appartenenza, nella categoria B F5 con decorrenza dal 1 gennaio 2007, senza però in alcun modo tener conto dell'illegittima esclusione dalla prima selezione (del 24 marzo 2006) e che, solo a seguito di ulteriore istanza, analoga alle precedenti, l'amministrazione convenuta ha dato riscontro, con nota del 4 giugno 2015, ritenendo infondata la richiesta perché il ricorrente, nel periodo considerato, era inserito nei ruoli del , con preclusione alla Controparte_3 partecipazione alla selezione e senza che su tale esclusione fosse intervenuto il dictum della sentenza del tribunale di Napoli sopra citata. Asserisce che l'annullamento dei provvedimenti amministrativi conseguenti alla predetta sentenza spiega i suoi effetti ex tunc, con conseguente ammissibilità della pretesa ad essere ammesso alla selezione e illegittimità della esclusione. Chiede pertanto di accertare e dichiarare il suo diritto alla selezione per lo sviluppo economico all'interno delle Aree II e III dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, bandita con decreto del Segretario Generale del 24 marzo 2006 ed allo ottenimento della ricostruzione, ai fini normativi, economici e previdenziali, della carriera, con attribuzione della categoria B F5 a far data dal 01 gennaio 2005, della categoria B F6 a far data dal 01 gennaio 2007 e B F7 a far data dal 01 gennaio 2009 sino al collocamento in quiescenza verificatosi in data 1 febbraio 2020, con conseguente diritto alla rideterminazione del trattamento di fine rapporto e dei versamenti contributivi e ricostruzione sia del trattamento di fine rapporto che del trattamento pensionistico;
e per l'effetto condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento delle somme specificate nelle conclusioni del ricorso, a titolo di differenze retributive per ciascuno dei periodi sopra considerati nonché a titolo di rideterminazione del trattamento di fine rapporto e dei versamenti contributivi;
in via subordinata, chiede condannare la al risarcimento Controparte_1 del danno per la perdita della chance di partecipare alla procedura di selezione del 24 marzo 2006, da liquidarsi, in via equitativa, in un importo pari alle differenze retributive di cui sopra ovvero a somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
LA COSTITUZIONE DELLA CONVENUTA Si è costituita l'Amministrazione convenuta, resistendo al ricorso con vari argomenti. Eccepisce la prescrizione quinquennale delle pretese per differenze retributive. Deduce l'infondatezza del ricorso, sia in relazione alla mancanza di effetto ex tunc della sentenza del tribunale di Napoli, richiamata in ricorso, circa il reinserimento nei ruoli dell'amministrazione deducente sia, ove ritenuto sussistente tale efficacia retroattiva, in relazione al fatto di non aver partecipato alla selezione, senza aver formulato istanza di ammissione con riserva, nonché tenuto conto che la predetta sentenza e la richiesta della parte in quel procedimento non contiene alcun riconoscimento del diritto alla ricostruzione di carriera. Deduce ancora che, anche in caso di partecipazione alla selezione, il ricorrente non avrebbe conseguito automaticamente e con certezza il parametro retributivo superiore, essendo ciò condizionato dal superamento positivo della prova e che il conseguimento del predetto parametro superiore avrebbe potuto influire negativamente sul riconoscimento successivo del parametro avvenuto con decorrenza dal 1 gennaio 2007. Deduce, quindi, l'infondatezza della richiesta subordinata di risarcimento del danno da perdita di chance, ritenendo insussistente la condotta illecita dell'amministrazione e comunque non allegate né provate le circostanze di fatto per dimostrare che il ricorrente, con un elevato grado di probabilità prossimo alla certezza, avrebbe superato la procedura di selezione e ottenuto il trattamento retributivo superiore. Conclude pertanto per il rigetto del ricorso.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituito regolarmente il contraddittorio, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione e, all'esito, è stato fissato un termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., alla cui scadenza e depositate le note scritte, viene decisa con la presente sentenza. Deve ritenersi infondata la pretesa azionata in via principale e volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla selezione per la progressione economica, bandita nell'anno 2006, nonché il diritto alla ricostruzione di anzianità di carriera, ad ogni effetto economico e giuridico- e quindi alle differenze retributive maturate - con decorrenza dal 2005. Dalle allegazioni di cui al ricorso introduttivo si evince in maniera univoca che il presupposto fattuale e giuridico a fondamento della pretesa azionata siano gli effetti della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2674 del 2007, confermata in appello. Dall'esame di tale sentenza si evince, tuttavia, che con le statuizioni in essa contenute è stata accertata l'illegittimità del trasferimento del ricorrente dal ruolo della
[...] a quello del e dichiarato il suo diritto a prestare Controparte_1 CP_3 CP_3 servizio nel ruolo del Dipartimento della protezione civile della Controparte_1
con la qualifica di inquadramento B2 e nella posizione di fatto ricoperta sino alla
[...] data del trasferimento, con ordine di reintegra in tale posizione. Nessuna statuizione della citata sentenza ha, pertanto, riguardato la questione del diritto alla selezione per la progressione economica, bandita nelle more del processo nell'anno 2006, né gli effetti conseguenti sulla ricostruzione di carriera del ricorrente, in coerenza con la pretesa ivi azionata e nel rispetto del principio di cui all'art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato). Né risulta dalle allegazioni attoree e dalle risultanze in atti che la esclusione dalla procedura di selezione predetta sia stata impugnata in diversa sede giudiziaria ai fini di ottenere l'ammissione alla stessa, sia pure in via cautelare e con riserva. Deve pertanto ritenersi infondata la pretesa attorea che si fonda sulla estensione degli effetti della sentenza menzionata ai fini di ottenere il riconoscimento del diritto azionato in questa sede. Deve, del resto, osservarsi sotto altro profilo che parte ricorrente non ha compiutamente allegato le circostanze di fatto e di diritto che, sia pur in tesi, avrebbero consentito la partecipazione alla selezione e il superamento con esito positivo della stessa, non risultando indicato il contenuto del bando di selezione, neppure depositato in atti, né risultando specificato, né documentato, i titoli e altra documentazione comprovanti il possesso dei requisiti richiesti ai fini della progressione di carriera. Come correttamente evidenziato dalla difesa erariale, va invero ritenuto che la progressione economica orizzontale si configura come strumento organizzativo cardine del lavoro alle dipendenze della P.A. e persegue l'obiettivo del miglioramento e dell'efficienza dell'azione amministrativa e dei servizi offerti e che l'attribuzione del parametro superiore è il risultato di una procedura selettiva nella quale, considerati i posti disponibili in una certa area e per una determinata fascia, si deve tener conto del possesso di requisiti specifici che valgono non solo ai fini della partecipazione alla selezione ma, anche e soprattutto, a far sì che il candidato possa occupare un posto utile in graduatoria con attribuzione del relativo punteggio per anzianità, titoli culturali, esperienza lavorativa, incarichi, percorsi formativi ecc.. Quanto sopra induce a ritenere infondata la pretesa attorea di accertamento del diritto alla selezione e alla conseguente ricostruzione di carriera. Le medesime considerazioni circa il difetto di allegazione e prova del possesso di titoli e documentazione circa i requisiti richiesti ai fini di ottenere un esito positivo dalla selezione inducono a ritenere priva di fondamento la domanda di risarcimento del danno per perdita di chance, proposta in via subordinata dal ricorrente. Ritiene lo Scrivente che il danno da perdita di chance è un danno da perdita di una possibilità di conseguire un risultato, distinta ed autonoma rispetto al risultato perduto, costituente una situazione giuridica a sé stante, suscettibile di autonoma valutazione a condizione che ne sia provata la sussistenza da parte di chi agisce per il risarcimento. secondo gli ordinari criteri in tema di riparto degli oneri probatori. La giurisprudenza di legittimità ha precisato, con argomentazioni a cui si presta piena e convinta adesione - che, “a fronte di una domanda di risarcimento del danno da perdita di chance il giudice del merito è chiamato ad effettuare una valutazione che si svolge su due diversi piani in quanto occorre innanzitutto che, sulla base di elementi offerti dal lavoratore, venga ritenuta sussistente una concreta e non meramente ipotetica probabilità dell'esito positivo della selezione e solo qualora detto accertamento si concluda in termini positivi vi potrà essere spazio per la valutazione equitativa del danno, da effettuare in relazione al canone probabilistico riferito al risultato utile perseguito (Cass. n. 26694/2017). Nel caso in esame, sarebbe stato onere del ricorrente allegare e dimostrare che, ove avesse partecipato alla selezione, avrebbe avuto delle concrete possibilità di ottenere l'incarico, prevalendo sugli altri potenziali concorrenti - (vedi, Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 11058 del 27/04/2025). Tale onere non risulta soddisfatto per quanto sopra già ritenuto, non avendo parte ricorrente prospettato compiutamente con le allegazioni di cui al ricorso introduttivo, la probabilità concreta di superare la selezione con esito positivo, omettendo di indicare il concreto contenuto del bando di selezione, neppure depositato in atti, nonché omettendo di specificare e documentare il possesso di titoli e altra documentazione comprovanti il possesso dei requisiti richiesti ai fini della progressione di carriera, nonché omettendo ogni necessaria comparazione degli stessi con quelli valutati per gli altri partecipanti risultati vittoriosi ai fini della configurabilità della concreta probabilità di conseguire un risultato utile. Né può ritenersi che la predetta prova del nesso causale tra condotta del datore di lavoro e danno da perdita di chanche sia desumibile dal fatto che il ricorrente ha superato la successiva selezione, bandita nell'anno 2008, tenuto conto che si tratta di procedure selettive distinte e autonome e che, in ogni caso, nessun dato concreto viene offerto alla valutazione del giudicante circa la piena comparabilità delle situazioni verificatesi per ciascuna delle due procedure di selezione, al fine di indurre a ritenere, almeno in termini di presumibile ragionevolezza, la piena sovrapposizione di esse ai fini che rilevano per quanto sopra. Per quanto sopra, il ricorso va integralmente rigettato. La complessità delle questioni esaminate e la sussistenza di orientamenti non univoci in tema di nesso causale ai fini del risarcimento del danno da perdita di chance, nella giurisprudenza di legittimità, induce a compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge il ricorso;
compensa le spese. Napoli 27.11.2025 Il giudice del lavoro dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito della scadenza del termine del 4.11.2025 per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, applicabile dal 1.1.2023, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 14281 R.G. 2024 TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli, presso lo studio legale dell'avv. Rosario Schiano Lomoriello, da cui è rapp.to e difeso giusta mandato in atti RICORRENTE
E in persona del Controparte_1 Controparte_2
p.t. rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui ope legis domiciliano alla via Diaz n. 11 RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento progressione economica e differenze retributive e contributive;
risarcimento perdita di chance
FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO
Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce che con sentenza n. 2674\2007 del Tribunale di Napoli, confermata in grado di appello, era stata accertata l'illegittimità del provvedimento della del 1.12.2002, comunicato il 9.5.2003, con il quale Controparte_1 si disponeva il suo trasferimento dal Ruolo della a Controparte_1 quello del e era stato dichiarato il suo diritto a prestare servizio nel Controparte_3 ruolo del Dipartimento civile della con Controparte_4 Controparte_1 la qualifica di inquadramento B2 e nella posizione di fatto ricoperta sino alla data del trasferimento e, per l'effetto, era stato ordinato alle amministrazioni convenute di reintegrare il ricorrente in tale posizione nel ruolo organico della Controparte_1 Deduce che in esecuzione della sentenza era stato reintegrato provvisoriamente nei ruoli dell'Amministrazione convenuta. Deduce quindi che nelle more del predetto giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del 24 marzo 2006, aveva bandito una procedura di selezione per lo sviluppo economico all'interno delle Aree II e III dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli artt. 79 e 80 del CCNL del 17 maggio 2004 e dell'art. 4 del CCNL Integrativo del 15 settembre 2004 e che, in data 14 aprile 2006, aveva presentato istanza di ammissione, formulando sin da allora riserva di agire per i danni subiti e per la ricostruzione della carriera sotto il profilo giuridico ed economico, senza tuttavia avere alcun riscontro.
Deduce che, con provvedimento del 18.06.2008 la Presidenza del Consiglio aveva bandito una nuova procedura di selezione per lo sviluppo economico, ai sensi della medesima normativa di cui sopra, e che lui aveva presentato nuova istanza con la richiesta di poter partecipare alla prima procedura espletata (che gli avrebbe consentito di accedere alla categoria B parametro retributivo F5) nonché a domanda di partecipazione alla seconda e che, dopo essere stato reintegrato, con decreto del 31 luglio 2008, nel ruolo speciale della Protezione Civile, con inquadramento nell'Area B II – Posizione economica F2, con effettivo reintegro il successivo 10 dicembre del medesimo anno, venendo quindi ammesso, a seguito di ulteriore missiva del 28 settembre 2009, con riserva solo alla seconda delle due procedure di progressione economica sopra citate. Deduce ancora che con decreto del 30 settembre 2010, la del Consiglio dei CP_1
Ministri – a seguito della rimodulazione della graduatoria della selezione del 18 giugno 2008 ad opera del decreto del Segretario Generale del 23 novembre 2009– ricostruiva sotto il piano giuridico ed economico la carriera dell'odierno ricorrente reinquadrandolo, secondo la nuova disciplina dei livelli nel comparto di appartenenza, nella categoria B F5 con decorrenza dal 1 gennaio 2007, senza però in alcun modo tener conto dell'illegittima esclusione dalla prima selezione (del 24 marzo 2006) e che, solo a seguito di ulteriore istanza, analoga alle precedenti, l'amministrazione convenuta ha dato riscontro, con nota del 4 giugno 2015, ritenendo infondata la richiesta perché il ricorrente, nel periodo considerato, era inserito nei ruoli del , con preclusione alla Controparte_3 partecipazione alla selezione e senza che su tale esclusione fosse intervenuto il dictum della sentenza del tribunale di Napoli sopra citata. Asserisce che l'annullamento dei provvedimenti amministrativi conseguenti alla predetta sentenza spiega i suoi effetti ex tunc, con conseguente ammissibilità della pretesa ad essere ammesso alla selezione e illegittimità della esclusione. Chiede pertanto di accertare e dichiarare il suo diritto alla selezione per lo sviluppo economico all'interno delle Aree II e III dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, bandita con decreto del Segretario Generale del 24 marzo 2006 ed allo ottenimento della ricostruzione, ai fini normativi, economici e previdenziali, della carriera, con attribuzione della categoria B F5 a far data dal 01 gennaio 2005, della categoria B F6 a far data dal 01 gennaio 2007 e B F7 a far data dal 01 gennaio 2009 sino al collocamento in quiescenza verificatosi in data 1 febbraio 2020, con conseguente diritto alla rideterminazione del trattamento di fine rapporto e dei versamenti contributivi e ricostruzione sia del trattamento di fine rapporto che del trattamento pensionistico;
e per l'effetto condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento delle somme specificate nelle conclusioni del ricorso, a titolo di differenze retributive per ciascuno dei periodi sopra considerati nonché a titolo di rideterminazione del trattamento di fine rapporto e dei versamenti contributivi;
in via subordinata, chiede condannare la al risarcimento Controparte_1 del danno per la perdita della chance di partecipare alla procedura di selezione del 24 marzo 2006, da liquidarsi, in via equitativa, in un importo pari alle differenze retributive di cui sopra ovvero a somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
LA COSTITUZIONE DELLA CONVENUTA Si è costituita l'Amministrazione convenuta, resistendo al ricorso con vari argomenti. Eccepisce la prescrizione quinquennale delle pretese per differenze retributive. Deduce l'infondatezza del ricorso, sia in relazione alla mancanza di effetto ex tunc della sentenza del tribunale di Napoli, richiamata in ricorso, circa il reinserimento nei ruoli dell'amministrazione deducente sia, ove ritenuto sussistente tale efficacia retroattiva, in relazione al fatto di non aver partecipato alla selezione, senza aver formulato istanza di ammissione con riserva, nonché tenuto conto che la predetta sentenza e la richiesta della parte in quel procedimento non contiene alcun riconoscimento del diritto alla ricostruzione di carriera. Deduce ancora che, anche in caso di partecipazione alla selezione, il ricorrente non avrebbe conseguito automaticamente e con certezza il parametro retributivo superiore, essendo ciò condizionato dal superamento positivo della prova e che il conseguimento del predetto parametro superiore avrebbe potuto influire negativamente sul riconoscimento successivo del parametro avvenuto con decorrenza dal 1 gennaio 2007. Deduce, quindi, l'infondatezza della richiesta subordinata di risarcimento del danno da perdita di chance, ritenendo insussistente la condotta illecita dell'amministrazione e comunque non allegate né provate le circostanze di fatto per dimostrare che il ricorrente, con un elevato grado di probabilità prossimo alla certezza, avrebbe superato la procedura di selezione e ottenuto il trattamento retributivo superiore. Conclude pertanto per il rigetto del ricorso.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituito regolarmente il contraddittorio, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione e, all'esito, è stato fissato un termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., alla cui scadenza e depositate le note scritte, viene decisa con la presente sentenza. Deve ritenersi infondata la pretesa azionata in via principale e volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla selezione per la progressione economica, bandita nell'anno 2006, nonché il diritto alla ricostruzione di anzianità di carriera, ad ogni effetto economico e giuridico- e quindi alle differenze retributive maturate - con decorrenza dal 2005. Dalle allegazioni di cui al ricorso introduttivo si evince in maniera univoca che il presupposto fattuale e giuridico a fondamento della pretesa azionata siano gli effetti della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2674 del 2007, confermata in appello. Dall'esame di tale sentenza si evince, tuttavia, che con le statuizioni in essa contenute è stata accertata l'illegittimità del trasferimento del ricorrente dal ruolo della
[...] a quello del e dichiarato il suo diritto a prestare Controparte_1 CP_3 CP_3 servizio nel ruolo del Dipartimento della protezione civile della Controparte_1
con la qualifica di inquadramento B2 e nella posizione di fatto ricoperta sino alla
[...] data del trasferimento, con ordine di reintegra in tale posizione. Nessuna statuizione della citata sentenza ha, pertanto, riguardato la questione del diritto alla selezione per la progressione economica, bandita nelle more del processo nell'anno 2006, né gli effetti conseguenti sulla ricostruzione di carriera del ricorrente, in coerenza con la pretesa ivi azionata e nel rispetto del principio di cui all'art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato). Né risulta dalle allegazioni attoree e dalle risultanze in atti che la esclusione dalla procedura di selezione predetta sia stata impugnata in diversa sede giudiziaria ai fini di ottenere l'ammissione alla stessa, sia pure in via cautelare e con riserva. Deve pertanto ritenersi infondata la pretesa attorea che si fonda sulla estensione degli effetti della sentenza menzionata ai fini di ottenere il riconoscimento del diritto azionato in questa sede. Deve, del resto, osservarsi sotto altro profilo che parte ricorrente non ha compiutamente allegato le circostanze di fatto e di diritto che, sia pur in tesi, avrebbero consentito la partecipazione alla selezione e il superamento con esito positivo della stessa, non risultando indicato il contenuto del bando di selezione, neppure depositato in atti, né risultando specificato, né documentato, i titoli e altra documentazione comprovanti il possesso dei requisiti richiesti ai fini della progressione di carriera. Come correttamente evidenziato dalla difesa erariale, va invero ritenuto che la progressione economica orizzontale si configura come strumento organizzativo cardine del lavoro alle dipendenze della P.A. e persegue l'obiettivo del miglioramento e dell'efficienza dell'azione amministrativa e dei servizi offerti e che l'attribuzione del parametro superiore è il risultato di una procedura selettiva nella quale, considerati i posti disponibili in una certa area e per una determinata fascia, si deve tener conto del possesso di requisiti specifici che valgono non solo ai fini della partecipazione alla selezione ma, anche e soprattutto, a far sì che il candidato possa occupare un posto utile in graduatoria con attribuzione del relativo punteggio per anzianità, titoli culturali, esperienza lavorativa, incarichi, percorsi formativi ecc.. Quanto sopra induce a ritenere infondata la pretesa attorea di accertamento del diritto alla selezione e alla conseguente ricostruzione di carriera. Le medesime considerazioni circa il difetto di allegazione e prova del possesso di titoli e documentazione circa i requisiti richiesti ai fini di ottenere un esito positivo dalla selezione inducono a ritenere priva di fondamento la domanda di risarcimento del danno per perdita di chance, proposta in via subordinata dal ricorrente. Ritiene lo Scrivente che il danno da perdita di chance è un danno da perdita di una possibilità di conseguire un risultato, distinta ed autonoma rispetto al risultato perduto, costituente una situazione giuridica a sé stante, suscettibile di autonoma valutazione a condizione che ne sia provata la sussistenza da parte di chi agisce per il risarcimento. secondo gli ordinari criteri in tema di riparto degli oneri probatori. La giurisprudenza di legittimità ha precisato, con argomentazioni a cui si presta piena e convinta adesione - che, “a fronte di una domanda di risarcimento del danno da perdita di chance il giudice del merito è chiamato ad effettuare una valutazione che si svolge su due diversi piani in quanto occorre innanzitutto che, sulla base di elementi offerti dal lavoratore, venga ritenuta sussistente una concreta e non meramente ipotetica probabilità dell'esito positivo della selezione e solo qualora detto accertamento si concluda in termini positivi vi potrà essere spazio per la valutazione equitativa del danno, da effettuare in relazione al canone probabilistico riferito al risultato utile perseguito (Cass. n. 26694/2017). Nel caso in esame, sarebbe stato onere del ricorrente allegare e dimostrare che, ove avesse partecipato alla selezione, avrebbe avuto delle concrete possibilità di ottenere l'incarico, prevalendo sugli altri potenziali concorrenti - (vedi, Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 11058 del 27/04/2025). Tale onere non risulta soddisfatto per quanto sopra già ritenuto, non avendo parte ricorrente prospettato compiutamente con le allegazioni di cui al ricorso introduttivo, la probabilità concreta di superare la selezione con esito positivo, omettendo di indicare il concreto contenuto del bando di selezione, neppure depositato in atti, nonché omettendo di specificare e documentare il possesso di titoli e altra documentazione comprovanti il possesso dei requisiti richiesti ai fini della progressione di carriera, nonché omettendo ogni necessaria comparazione degli stessi con quelli valutati per gli altri partecipanti risultati vittoriosi ai fini della configurabilità della concreta probabilità di conseguire un risultato utile. Né può ritenersi che la predetta prova del nesso causale tra condotta del datore di lavoro e danno da perdita di chanche sia desumibile dal fatto che il ricorrente ha superato la successiva selezione, bandita nell'anno 2008, tenuto conto che si tratta di procedure selettive distinte e autonome e che, in ogni caso, nessun dato concreto viene offerto alla valutazione del giudicante circa la piena comparabilità delle situazioni verificatesi per ciascuna delle due procedure di selezione, al fine di indurre a ritenere, almeno in termini di presumibile ragionevolezza, la piena sovrapposizione di esse ai fini che rilevano per quanto sopra. Per quanto sopra, il ricorso va integralmente rigettato. La complessità delle questioni esaminate e la sussistenza di orientamenti non univoci in tema di nesso causale ai fini del risarcimento del danno da perdita di chance, nella giurisprudenza di legittimità, induce a compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge il ricorso;
compensa le spese. Napoli 27.11.2025 Il giudice del lavoro dott. Luigi Ruoppolo