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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/09/2025, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa OB AR, ha pronunciato in esito alla scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10/09/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 9001/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento” e vertente
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. Silvio Sasso ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio del proprio difensore in Sessa Aurunca (CE), alla via Seggetiello n.20 RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., - rapp.to e difeso Controparte_1 dall'avvocati Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale in Caserta via Arena Località S. Benedetto
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 11/12/2024, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, aventi ad oggetto il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere l'indennità di accompagnamento e l'handicap con connotazione di gravità e chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase. Depositava altresì nuova documentazione medica e insisteva per il rinnovo delle operazioni peritali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l concludendo come in atti e, CP_1 segnatamente, per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
Acquisita nuova documentazione medica, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e richiesti i chiarimenti al consulente tecnico nominato nella fase di a.t.p. all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.
****
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 01/01/2012, avendo ad oggetto la 1 pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante.
Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum,
i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell CP_1 all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità
e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in
2 esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di
Cassazione. 6085/14).
****
Il CTU nominato nella fase di a.t.p., esaminata la documentazione medica allegata e sottoponendo a visita medico legale la parte ricorrente, nelle considerazioni medico legali, ha chiarito che parte ricorrente risulta affetta dalle seguenti patologie: “ Leucemia Linfatica cronica in trattamento con farmaco monoclonale. Cardiopatia ipertensiva con pregresso fibrillazione atriale parossistica trattata con ablazione. Diabete
Mellito tipo 2 in terapia mista. Esiti di colecistectomia. Poliartrosi” ed ha pertanto concluso che le patologie cui
è affetto il ricorrente non determinano la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Il ctu ha chiarito che “ Il soggetto ha avuto a presentare di recente di una Malattia linfoproliferativa cronica, in attuale terapia con farmaco monoclonale , con buona risposta terapeutica. La Cardiopatia ipertensiva è in buon compenso farmacologico e l'attività cardiaca è ritmica, sinusale, dopo ablazione di focolaio fibrillante. Il Diabete Mellito è di tipo 2, non dichiarato complicato, in buon compenso glicometabolico. La poliartrosi è conforme all'età e non si accompagna a significative limitazioni funzionali. Nel complesso trattasi di soggetto con conservate buone capacità intellettive e buona capacità deambulatoria. In grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore” .
Ciò premesso, nel corso del giudizio di merito, è stata acquisita, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., nuova documentazione medica esibita dalla parte ricorrente e convocato il consulente tecnico nominato nella fase di a.t.p. per esame della stessa.
Tali conclusioni sono state ribadite dal consulente tecnico il quale ha chiarito che la nuova documentazione medica non evidenzia un aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente e né
è idonea a modificare la valutazione medica già espressa nell'elaborato peritale reso in sede di a.t.p. (cfr. integrazione peritale in atti depositata in data 27.05.2025).
Analoghe considerazioni sono state raggiunte dal consulente nel successivo supplemento di perizia.
Sul punto appare esaustivo quanto riportato dal ctu “ il soggetto in esame rimane affetto da una malattia linfoproliferativa appunto cronica, che però è stata controllata farmacologicamente e che dopo la terapia richiede solo controlli clinicostrumentali periodici e che non comporta una significativa compromissione dello stato fisico generale. Egli infatti versa in buone condizioni fisiche generali, è perfettamente autonomo sia nella deambulazione che nel compimento degli atti quotidiani della vita, quindi non necessita di assistenza continua. Le altre affezioni presentate sono assolutamente ininfluenti ai fini della domanda: il Diabete Mellito è di tipo 2, in terapia mista, non scompensato o complicato: l'apparato cardiovascolare è in buon compenso emodinamico. La ulteriore documentazione esibita non dimostra quindi nessun peggioramento dello stato fisico generale, rispetto a quello già rilevato in corso di ATP;
quindi non mi rimane che confermare il precedente giudizio espresso in tale sede” confermando, pertanto, l'insussistenza dei
3 requisiti sanitari propri per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (cfr. interazione peritale del 27.05.2025)
Rileva il Tribunale che le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico traggono origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Per quanto concerne l'handicap grave, il CTU nominato nella fase dell'ATP, dall'analisi dei documenti sanitari prodotti e dall'esame obiettivo ha ritenuto che il quadro patologico della ricorrente non determina un deficit che limita in modo significativo e permanente la capacità della ricorrente a manifestare liberamente la sua personalità nell'ambito della vita di relazione e sociale in genere, realizzandosi solo lo stato di portatore di handicap previsto dall'art 3 comma 1, già accertato in via amministrativa.
E' noto che la norma di cui all'art. 3 legge n. 104/1992 riconosce come avente diritto “…1. è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione ed integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale ed emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3.
Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici…”.
La parte ricorrente, sul punto, si limita a contestazioni generiche, non apportando elementi valutativi tali da far ritenere la sussistenza dell' handicap grave. Infatti non motiva specificamente con riguardo alla sussistenza dei requisiti integranti la condizione di handicap grave ovvero minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali tali da causare difficoltà di apprendimento, di vita di relazione o di integrazione lavorativa e tali da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, limitandosi ad indicare un complesso morboso suscettibile di valutazione nell'ambito dell'invalidità civile.
Il C.T.U. ha, quindi, ritenuto che la patologia accertata non è tale da far ritenere sussistente lo stato di handicap grave. Infatti non può desumersi, in maniera automatica e senza adeguate motivazioni, che dalle patologie della ricorrente derivi una riduzione dell'autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
A fronte di tale accertamento, l'istante non ha dimostrato che l'ausiliare è incorso in un vizio di indagine.
4 Si deve, invece, ritenere che le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, anche in relazione a tale status, sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Per tali ragioni il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Sono poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza che si liquidano come da separato decreto,
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso e dichiara che la parte ricorrente NON si trova nelle Parte_1 condizioni medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 legge 104/1992
2) nulla per le spese di lite;
CP_
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu liquidate come da separato decreto.
Si comunichi.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento.
5 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa OB AR
6
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. Silvio Sasso ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio del proprio difensore in Sessa Aurunca (CE), alla via Seggetiello n.20 RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., - rapp.to e difeso Controparte_1 dall'avvocati Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale in Caserta via Arena Località S. Benedetto
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 11/12/2024, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, aventi ad oggetto il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere l'indennità di accompagnamento e l'handicap con connotazione di gravità e chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase. Depositava altresì nuova documentazione medica e insisteva per il rinnovo delle operazioni peritali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l concludendo come in atti e, CP_1 segnatamente, per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
Acquisita nuova documentazione medica, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e richiesti i chiarimenti al consulente tecnico nominato nella fase di a.t.p. all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.
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La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 01/01/2012, avendo ad oggetto la 1 pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante.
Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum,
i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell CP_1 all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità
e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in
2 esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di
Cassazione. 6085/14).
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Il CTU nominato nella fase di a.t.p., esaminata la documentazione medica allegata e sottoponendo a visita medico legale la parte ricorrente, nelle considerazioni medico legali, ha chiarito che parte ricorrente risulta affetta dalle seguenti patologie: “ Leucemia Linfatica cronica in trattamento con farmaco monoclonale. Cardiopatia ipertensiva con pregresso fibrillazione atriale parossistica trattata con ablazione. Diabete
Mellito tipo 2 in terapia mista. Esiti di colecistectomia. Poliartrosi” ed ha pertanto concluso che le patologie cui
è affetto il ricorrente non determinano la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Il ctu ha chiarito che “ Il soggetto ha avuto a presentare di recente di una Malattia linfoproliferativa cronica, in attuale terapia con farmaco monoclonale , con buona risposta terapeutica. La Cardiopatia ipertensiva è in buon compenso farmacologico e l'attività cardiaca è ritmica, sinusale, dopo ablazione di focolaio fibrillante. Il Diabete Mellito è di tipo 2, non dichiarato complicato, in buon compenso glicometabolico. La poliartrosi è conforme all'età e non si accompagna a significative limitazioni funzionali. Nel complesso trattasi di soggetto con conservate buone capacità intellettive e buona capacità deambulatoria. In grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore” .
Ciò premesso, nel corso del giudizio di merito, è stata acquisita, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., nuova documentazione medica esibita dalla parte ricorrente e convocato il consulente tecnico nominato nella fase di a.t.p. per esame della stessa.
Tali conclusioni sono state ribadite dal consulente tecnico il quale ha chiarito che la nuova documentazione medica non evidenzia un aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente e né
è idonea a modificare la valutazione medica già espressa nell'elaborato peritale reso in sede di a.t.p. (cfr. integrazione peritale in atti depositata in data 27.05.2025).
Analoghe considerazioni sono state raggiunte dal consulente nel successivo supplemento di perizia.
Sul punto appare esaustivo quanto riportato dal ctu “ il soggetto in esame rimane affetto da una malattia linfoproliferativa appunto cronica, che però è stata controllata farmacologicamente e che dopo la terapia richiede solo controlli clinicostrumentali periodici e che non comporta una significativa compromissione dello stato fisico generale. Egli infatti versa in buone condizioni fisiche generali, è perfettamente autonomo sia nella deambulazione che nel compimento degli atti quotidiani della vita, quindi non necessita di assistenza continua. Le altre affezioni presentate sono assolutamente ininfluenti ai fini della domanda: il Diabete Mellito è di tipo 2, in terapia mista, non scompensato o complicato: l'apparato cardiovascolare è in buon compenso emodinamico. La ulteriore documentazione esibita non dimostra quindi nessun peggioramento dello stato fisico generale, rispetto a quello già rilevato in corso di ATP;
quindi non mi rimane che confermare il precedente giudizio espresso in tale sede” confermando, pertanto, l'insussistenza dei
3 requisiti sanitari propri per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (cfr. interazione peritale del 27.05.2025)
Rileva il Tribunale che le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico traggono origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Per quanto concerne l'handicap grave, il CTU nominato nella fase dell'ATP, dall'analisi dei documenti sanitari prodotti e dall'esame obiettivo ha ritenuto che il quadro patologico della ricorrente non determina un deficit che limita in modo significativo e permanente la capacità della ricorrente a manifestare liberamente la sua personalità nell'ambito della vita di relazione e sociale in genere, realizzandosi solo lo stato di portatore di handicap previsto dall'art 3 comma 1, già accertato in via amministrativa.
E' noto che la norma di cui all'art. 3 legge n. 104/1992 riconosce come avente diritto “…1. è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione ed integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale ed emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3.
Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici…”.
La parte ricorrente, sul punto, si limita a contestazioni generiche, non apportando elementi valutativi tali da far ritenere la sussistenza dell' handicap grave. Infatti non motiva specificamente con riguardo alla sussistenza dei requisiti integranti la condizione di handicap grave ovvero minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali tali da causare difficoltà di apprendimento, di vita di relazione o di integrazione lavorativa e tali da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, limitandosi ad indicare un complesso morboso suscettibile di valutazione nell'ambito dell'invalidità civile.
Il C.T.U. ha, quindi, ritenuto che la patologia accertata non è tale da far ritenere sussistente lo stato di handicap grave. Infatti non può desumersi, in maniera automatica e senza adeguate motivazioni, che dalle patologie della ricorrente derivi una riduzione dell'autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
A fronte di tale accertamento, l'istante non ha dimostrato che l'ausiliare è incorso in un vizio di indagine.
4 Si deve, invece, ritenere che le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, anche in relazione a tale status, sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Per tali ragioni il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Sono poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza che si liquidano come da separato decreto,
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso e dichiara che la parte ricorrente NON si trova nelle Parte_1 condizioni medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 legge 104/1992
2) nulla per le spese di lite;
CP_
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu liquidate come da separato decreto.
Si comunichi.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento.
5 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa OB AR
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