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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/02/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33152 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 6342/2016 promossa da: nata in [...] in data [...] (CF ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio degli avv. ti Alberto Guariso, Livio Neri ed Erika Colombo, elettivamente domiciliata in
Milano, Via G. Uberti 6 presso lo studio dei difensori
Ricorrente contro
, in persona del Sindaco Pro tempore, con il patrocinio degli avvocati Controparte_1
Antonello Mandarano, Angela Bartolomeo, Annalisa Pelucchi, Sabrina Maria Licciardo e Mariarosa
Autieri dell'Avvocatura comunale di Milano, come da procura generale alle liti in data 15.3.2023 rep.
75374- racc. 15798 notaio;
Persona_1
in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Alessandra Zimmitti, dell'Avvocatura regionale, con domicilio eletto presso la sede di quest'ultima, in
Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, come da procura rilasciata su foglio separato unito telematicamente alla comparsa.
Resistenti
OGGETTO: Discriminazione
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc e 28 d. lgs 150/2011 RY LE ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il chiedendo ( contestualmente a ricorso Controparte_3
1 ex artt. 669 bis e 700 cpc poi non più coltivato a seguito della preliminare dichiarazione di inammissibilità dell'istanza contenuta nello stesso atto introduttivo):
- In via preliminare, ove necessario, a) dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 40, comma 6, TU immigrazione nella parte in cui limita l'accesso agli alloggi di edilizia pubblica ai cittadini non UE titolari di un permesso almeno biennale, anziché ai titolari di un permesso di soggiorno o di un permesso unico lavoro ai sensi della direttiva 2011/98/UE CE, per contrasto con gli artt. 3 Cost. e 117 Cost. in relazione all'art. 34 CDFUE;
o in subordine del medesimo art. 40, comma 6 cit. e dell'art. 23, comma 13 L.R.
Lombardia 16/2016 nella parte in cui dette nome prevedono il requisito del permesso di soggiorno biennale per l'accesso ai servizi abitativi transitori di cui al medesimo art. 23, comma 13 cit. e all'esito del predetto (eventuale) giudizio di costituzionalità: b) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio dell'art. 7 del Regolamento Regionale 4/2017 e della DGR Regione Lombardia
2063/2019 nella parte in cui limitano l'accesso agli alloggi di edilizia pubblica ai cittadini non
UE titolari di un permesso almeno biennale, anziché ai titolari di un permesso di soggiorno o di un permesso unico lavoro ai sensi della direttiva 2011/98/UE CE;
o in subordine delle medesime norme di cui sopra nella parte in cui prevedono il requisito del permesso di soggiorno biennale per l'accesso ai servizi abitativi transitori di cui al medesimo art. 23, comma 13, LR 16/2016;
- e conseguentemente il carattere discriminatorio del provvedimento del Comune di Milano che ha rifiutato la domanda della ricorrente di accesso ai SAT.
- e ai fini della rimozione della discriminazione c) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, la sig.ra ad avere accesso ai Servizi Abitativi Transitori di cui all'art. 23, comma Parte_1
13 L. R. n. 16/2016 e della DGR Regione Lombardia 2063/2019, e ordinare al Comune di Milano di ammettere la ricorrente a detti SAT;
- adottare, ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 150/2011 un idoneo piano di rimozione finalizzato ad evitare il reiterarsi della discriminazione, che comprenda l'ordine alla Regione di modificare CP_2
il Regolamento Regionale 4/2017 e la DGR Regione Lombardia 2063/2019 nelle parti sopra richiamate.
- Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Ha dedotto:
2 di essere beneficiaria di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, di durata biennale, emesso in data 12.6.2018 con scadenza in data 11.6.2020 e che analogo permesso era stato rilasciato alla figlia minorenne alla scadenza del permesso era stata fatta domanda di rinnovo alla quale, Per_2
dopo una serie di rinvii, aveva fatto seguito il rilascio di un nuovo permesso in rinnovo;
che per errore della Questura il permesso era stato rilasciato alla ricorrente con scadenza inferiore al biennio (permesso rilasciato in data 21.7.2022 e con scadenza al 18.5.2024); che la ricorrente beneficiava di un contratto di accoglienza temporanea di durata semestrale rinnovato per due volte e con scadenza finale a giugno 2023; che il lavoro svolto (in ultimo con contratto di apprendistato stipulato in data 31.3.2022 di durata triennale) non le consentiva di avvalersi del mercato locativo e che dunque aveva proposto domanda di accesso al Servizio Abitativo Transitorio
( SAT) ai sensi dell'art. 23, comma 13 della legge Regionale 16/2016 e della DRG Regione
Lombardia 2063/2019 (domanda depositata in data 30.3.2023 – doc. 12 delle produzioni della parte ricorrente); che il Comune, con provvedimento del 31.8.2023, aveva rigettato l'istanza della ricorrente allegando l'assenza del requisito di cui all'art. 7 comma 1 lettera a) del RR n. 4/2019 e cioè della disponibilità di un permesso di soggiorno di durata almeno biennale.
Allegando l'esperibilità della azione civile contro la discriminazione in coerenza con la consolidata giurisprudenza, anche di legittimità, secondo la quale, qualora la condizione di svantaggio connessa a un fattore vietato (in questo caso, la nazionalità) sia legittimata da una norma di legge, parte ricorrente è abilitata a chiedere che la norma “autorizzatrice” della disparità di trattamento venga rimossa mediante l'incidente di costituzionalità, al fine di ripristinare una parità di trattamento conforme ai principi costituzionali (cosi, per tutte, Cass. Sez. Un., Ordinanza del 20 aprile 2016, n.
7951, in tema di accesso degli stranieri al servizio civile), ha quindi eccepito la illegittimità costituzionale dell'art 40, comma 6 TU Immigrazione nella parte in cui non consente agli stranieri extra UE di accedere alla edilizia agevolata in mancanza di un permesso biennale per contrasto con gli artt 3 e 117 Cost elencandone i diversi profili.
Ha in ogni caso indicato anche alcune possibili interpretazioni adeguatrici tali da eliminare l'effetto discriminatorio lamentato;
ha quindi chiesto di accertare il carattere discriminatorio della esclusione della ricorrente in quanto non titolare di un permesso di soggiorno biennale ad accedere agli alloggi di edilizia popolare transitoria e per essa il carattere discriminatorio dell'art. 7 del Regolamento
3 Regionale 4/017 e della DGR Regione Lombardia 2063/2019 nella parte in cui limitano l'accesso agli alloggi di edilizia pubblica ai cittadini non UE titolari di un permesso di soggiorno almeno biennale anziché ai titolari di un permesso di soggiorno o di un permesso unico di lavoro ai sensi della direttiva 2011/98/UE CE;
in subordine accertare il carattere discriminatorio delle medesime norme nella parte in cui prevedono il requisito del permesso di soggiorno biennale per l'accesso ai servizi abitativi transitori di cui al medesimo art. 23, comma 13 L.Regionale 16/2016 e conseguentemente il carattere discriminatorio del provvedimento del Comune di Milano che ha rifiutato la domanda della ricorrente di accesso ai SAT;
ai fini della rimozione della discriminazione accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere accesso ai servizi abitativi transitori di cui all'art. 23 comma 13 LR 16/2016 e della DGR Regione
Lombardia e ordinare al di Milano di ammettere la ricorrente a detti SAT;
CP_1 adottare ai sensi dell'art. 28 d. lgs 150/2011 un idoneo piano di rimozione finalizzato ad evitare il reiterarsi della discriminazione che comprende l'ordine alla di modificare il Controparte_2
Regolamento Regionale 4/2017 e la DGR Regione Lombardia 2063/2019 nelle parti sopra richiamate.
Ritualmente citati, si sono costituiti il e Controparte_1 Controparte_2
Il primo ha chiesto in via preliminare di dichiarare inammissibile il ricorso nei confronti del CP_1
per difetto di legittimazione passiva e per difetto di giurisdizione dell'AGO; nel merito ha quindi
[...]
chiesto il rigetto delle domande svolte dalla parte ricorrente in quanto infondate.
La seconda ha pure eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata previa impugnazione del permesso di soggiorno rilasciato con durata inferiore al periodo biennale di legge;
ha quindi chiesto il rigetto del ricorso evidenziando come il requisito del permesso di soggiorno biennale fosse previsto anche dalla legge statale alla quale la Regione si era uniformata senza possibilità di provvedere CP_2 diversamente;
ha quindi osservato come l'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare, ed in particolare quelli di residenza temporanea, fosse frutto della applicazione di una serie di criteri in relazione ai quali la “richiesta di assegnazione” dell'alloggio da parte della ricorrente non potesse operare d'ordine della Autorità Giudiziaria.
Acquisiti i documenti prodotti, svolto il tentativo di conciliazione, il Giudice ha preso atto della circostanza, rappresentata in primo luogo dal Comune e quindi dalla stessa difesa di parte ricorrente, che
4 l'originario permesso di soggiorno, rilasciato alla sig.ra per una durata inferiore a quella di Parte_1
legge, era poi stato rilasciato dalla Questura con la corretta durata biennale.
Infatti il Comune ha dapprima documentato il rilascio in favore della ricorrente di un permesso di soggiorno di durata biennale ( dal 19.5.2022 al 19.5.2024 – doc. 5 delle produzioni del Comune) e quindi che l'originario provvedimento di diniego della richiesta di assegnazione dell'alloggio era stato annullato e la richiesta nuovamente presa in carico dalla Amministrazione (doc. 6 del comune e n. 22 della difesa di parte ricorrente, provvedimento del Comune adottato in data 20.12.2023).
All'esito di tale circostanza il Giudice con ordinanza del 14.2.2024 ha osservato che il residuo, in ipotesi, profilo di possibile controversia allegato dalla difesa di parte ricorrente e precisato nelle note scritte con riguardo alla domanda formulata sub c) delle originarie conclusioni, ritenendo per tale capo ancora non interamente eliminato l'interesse ad agire della sig.ra al fine di far accertare il contenuto Parte_1
discriminatorio delle norme indicate e del conseguente operato del Comune ( da esaminarsi sotto il profilo del raggiungimento del risultato utile finale di assegnazione dell'alloggio SAT in favore della ricorrente in assenza di discriminazione) riguardava un tema sul quale era mancato il contraddittorio tecnico con le parti resistenti ed impregiudicata la decisione in ordine al rilievo – in termini discriminatori
- della diversa situazione in fatto verificatasi in esito all'annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di assegnazione di alloggio SAT da parte del Comune, ed alla competenza di questo Tribunale
a valutare il diritto della ricorrente ad essere assegnataria dell'alloggio a fronte di altre domande da parte di soggetti in ipotesi vertenti in condizioni consimili in situazione limitata di alloggi, aveva fissato nuova udienza per la discussione anche osservando che le espressioni utilizzate dalla difesa di parte ricorrente in termini possibilisti ( “ove la ricorrente venisse esclusa per un motivo illegittimo” o “la sua domanda venisse esaminata non in sequenza cronologica”) fossero già di per sé sintomo dalla conclusione positiva del procedimento di assegnazione.
Alla udienza così fissata si prendeva atto invece della mancanza di una assegnazione in attualità e di una situazione di valutazione ancora in atto;
la difesa della ricorrente chiedeva ulteriore rinvio, evidenziando la permanenza dell'interesse della ricorrente all'esame della domanda sub C); le resistenti insistevano per la dichiarazione di carenza dell'interesse della ricorrente a tutte le domande.
Il Tribunale riservava nuovamente la decisione.
Va preliminarmente osservato che la riserva assunta nel corso della udienza del 17.4.2024, costituisce una riserva decisoria, seguendo ad analoga riserva assunta alla udienza del 29.12.2023, di tal chè, in
5 assenza di istanze istruttorie ed avendo le difese lungamente interloquito su ogni possibile profilo del ricorso, a detta riserva deve ritenersi conseguente la sola decisione del ricorso.
Quest'ultimo va respinto per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
La ricorrente ha posto a base della domanda il fatto che il permesso di soggiorno a lei rilasciato, non integrando la fattispecie della durata biennale richiesta dalla legge, presenta profili di discriminatorietà avuto riguardo al fattore nazionalità, rispetto al quale la norma prevede una condizione di svantaggio nell'accesso all'alloggio abitativo laddove richiede che il richiedente sia in possesso di un permesso di soggiorno di durata biennale.
La peculiarità della fattispecie sottoposta all'attenzione del Tribunale si apprezza considerando che l'incipit della lamentela è costituito dal fatto di essersi vista negare l'accesso alla possibilità di entrare nelle graduatorie comunali per il fatto di non possedere un permesso di soggiorno biennale ma di durata leggermente inferiore. Ciò ha costituito poi l'occasione per lamentare il carattere discriminatorio della norma che prevede tale requisito (permesso di soggiorno di durata biennale) al fine di accedere alle graduatorie ( art. 40 comma 6 TU immigrazione e dell'art. 23, comma 13 LR Regione Lombardia
16/2016 con riferimento all'accesso ai servizi abitativi transitori), norma della quale si è contestata la legittimità rispetto ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 117 Cost. in relazione all'art. 34
CDFUE.
Tuttavia la lamentata discriminazione non può che essere apprezzata alla luce della situazione di fatto in concreto propria della ricorrente non potendosi che congiungere la allegata discriminazione ad una situazione in fatto riferita alla persona della ricorrente, straniera e dotata di un permesso di soggiorno che non consente l'accesso alla graduatoria per l'assegnazione degli alloggi SAT in ragione della sua durata, inferiore a quella di legge.
Appare opportuno premettere alcuni cenni generali relativi alla fattispecie in esame.
La nozione di discriminazione si ricava dalle disposizioni contenute negli art. 43 del D.Lgs. 286/1998 e
2 del D.Lgs. 215/2003. La prima disposizione introduce, in attuazione dei precetti costituzionali, una sorta di clausola generale di non discriminazione e definisce discriminatorio qualunque comportamento che – direttamente od indirettamente - abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.
L'art. 2 del D.Lgs. 215/2003 definisce, poi, la nozione di discriminazione, stabilendo che “ai fini del
6 presente decreto, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica” (facendo salva, al secondo comma, la più ampia nozione di discriminazione per nazionalità, prevista dal citato D.Lgs. 286/1998).
La definizione di discriminazione (artt. 43 del D.Lgs. 286/1998 e art. 2 del D.Lgs. 215/2003) - nella parte in cui si definisce discriminatorio quel comportamento che, direttamente o indirettamente, abbia l'effetto
(solo l'effetto e quindi non anche lo scopo) di vulnerare (distruggendolo o compromettendolo) il godimento, in condizioni di parità, dei diritti umani - porta a ritenere che l'imputazione della responsabilità non possa essere ancorata solo al tradizionale criterio della colpa (vedi in questo senso la giurisprudenza comunitaria e, in particolare, la sentenza della Corte di Giustizia, 8.11.1990, Dekker c.
causa C-177/88, in Racc., 1990, p. 3941 e la Controparte_4
giurisprudenza nazionale in tema di comportamento antisindacale, Cass. Civ. sez. lav. 26.2.2004 n.
3917). Secondo la disposizione legislativa, infatti, costituisce condotta discriminatoria anche quella che, pur senza essere animata da uno “scopo” di discriminazione, produca comunque un "effetto" di ingiustificata pretermissione per motivi razziali, etnici ecc.
In particolare, per quel che rileva nel presente procedimento, l'art. 43 del D.Lgs. 286/1998 dispone che:
“ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore,
l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”. Alla stregua della normativa sopra citata è discriminatorio ogni comportamento che provochi una distinzione anche in ragione dell'origine nazionale e quindi della cittadinanza.
Quanto alla prova della discriminazione, l'art. 28 del D.Lgs. 150/2001– che, per disposizione dell'art. 8 sexies del d.l. n. 59/2008 contenente disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi comunitari, ha introdotto un'agevolazione probatoria maggiore di quella originariamente contenuta nel comma 9 dell'art. 44 del D.Lgs. 286/1998, che consentiva solo la possibilità per l'istante di offrire elementi presuntivi anche di natura statistica - prevede un'evidente “alleggerimento” (così, Cass. Sez. lav.
5.6.2013 n. 14206) del relativo onere.
7 Chi chiede tutela deve offrire elementi idonei a far dedurre l'esistenza della condotta vietata dalla norma, mentre la parte convenuta ha l'onere di dimostrare non soltanto il fatto posto a base dell'eventuale eccezione, ma, in positivo, tutte le circostanze idonee a giustificare il trattamento differenziato o ad escludere l'esistenza stessa di una differenziazione di trattamento (vedi Tribunale di Roma, Sez. III lavoro, ord. 21.6.2012).
Tanto premesso il Tribunale osserva che in ragione dell'intervenuto rilascio alla ricorrente di un permesso di soggiorno di durata biennale e del documentato annullamento del diniego alla partecipazione alla graduatoria per l'assegnazione di un alloggio SAT, cui è pacificamente conseguita la presa in carico della originaria domanda della ricorrente, sia venuta meno la situazione in fatto allegata quale posizione soggettiva di svantaggio rispetto alla quale la condotta della PA può costituire discriminazione.
Infatti, la condotta che si prospetta discriminatoria deve connotarsi da una pertinenza ed attualità di compromissione del diritto della parte istante collegato alla fonte da cui si allega provenire la discriminazione.
Ora, l'intervenuto adeguamento della durata del permesso di soggiorno cui la ricorrente aveva ab origine diritto, pur a seguito di lunga interlocuzione con la Questura attivata dapprima dalla parte personalmente e poi anche dal Comune, qualifica la situazione in fatto in cui si colloca la ricorrente in termini di coerenza con i requisiti richiesti dalla norma, rispetto alla quale, dunque, la singola ricorrente non ha interesse a protestare alcun trattamento discriminatorio, versando in una situazione di fatto corrispondente a quanto richiesto dalle disposizioni di cui si lamenta il contenuto discriminatorio di odo che nessun comportamento discriminatorio ( legato al possesso di un permesso di soggiorno di durata non coerente) può essere ora ravvisato.
E' dunque corretta l'impostazione della difesa del e della Regione in base alla quale, una volta CP_1
“regolarizzata” la durata del permesso di soggiorno cui la ricorrente aveva diritto ab origine, è venuto meno l'interesse ad agire.
Tale carenza di interesse si prospetta avuto riguardo a tutte le domande di parte ricorrente, anche quelle di cui al punto “c” del ricorso specificatamente volte ad ottenere che la sig.ra abbia Parte_1
accesso ai Servizi Abitativi Transitori di cui all'art. 23, comma 13 LR 16/2016; infatti l'annullamento del provvedimento di diniego adottato dal Comune determina l'accesso della ricorrente alla graduatoria.
L'assegnazione concreta dell'alloggio costituisce invece atto amministrativo che deve tenere conto delle disponibilità degli alloggi e delle altre posizioni soggettive concorrenti, in relazione agli specifici stati di
8 bisogno, che non può essere sindacato in questa sede ( in assenza del resto di documenti relativi alle posizioni concorrenti).
La ricorrente non ha formulato domande risarcitorie di tal chè ogni ulteriore deduzione ed eccezione rimane assorbita nella dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto alla regolamentazione delle spese si osserva che da un lato la sopravvenuta carenza di interesse consegue ad un atto di annullamento proprio del al quale dunque deve ricollegarsi l'originaria CP_1
doglianza della ricorrente.
Trattandosi di atto sopravvenuto alla introduzione del giudizio esso determina il riconoscimento delle spese in favore della ricorrente e a carico del Comune di Milano;
del resto le doglianze iniziali in relazione alla fattispecie sono scaturite proprio dal mancato riconoscimento del presupposto di legge benchè in chiara carenza di rispondenza a legge del permesso rilasciato con minor durata di quella biennale da parte della Questura.
Dall'altro anche ha assunto una difesa volta a contestare l'ammissibilità della Controparte_2
domanda sotto il preliminare profilo della mancata impugnazione del permesso di soggiorno rilasciato per durata inferiore a quella di legge ed alla carenza del potere dell'Ago di provvedere sulla domanda.
Gli argomenti dedotti non hanno pregio se si considera che a fronte della sussistenza del requisito sostanziale ed in mancanza di un provvedimento immediato di adeguamento della Questura l'unico strumento utilizzabile al fine di far valere la lesione del diritto soggettivo non poteva che svolgersi dinnanzi alla Autorità Giudiziaria ordinaria e che proprio la natura discriminatoria della condotta della
PA costituisce oggetto di sindacato dinanzi all'AGO. Del resto la ricorrente ha anche chiesto di essere inserita nelle graduatorie e che la sua domanda venisse presa in carico, ciò rispondendo invece, in ragione della incidenza sui requisiti di accesso alle graduatorie, preciso ambito di indagine dell'AGO.
Sussistono quindi plurimi profili di soccombenza a carico di entrambe le parti resistenti sulle quali dunque grava, in via solidale, l'obbligo alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente.
Le spese si liquidano come da dispositivo, sul valore indeterminabile di media complessità, valori minimi, tenuto conto della attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
9 1) Dichiara la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso proposto da;
Parte_1
2) Condanna il e in solido alla refusione delle spese di lite Controparte_1 Controparte_2
sostenute dalla ricorrente che si liquidano in euro 5.431,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratosi antistatari.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di Sua competenza.
Milano, 10 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Valentina Boroni
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 6342/2016 promossa da: nata in [...] in data [...] (CF ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio degli avv. ti Alberto Guariso, Livio Neri ed Erika Colombo, elettivamente domiciliata in
Milano, Via G. Uberti 6 presso lo studio dei difensori
Ricorrente contro
, in persona del Sindaco Pro tempore, con il patrocinio degli avvocati Controparte_1
Antonello Mandarano, Angela Bartolomeo, Annalisa Pelucchi, Sabrina Maria Licciardo e Mariarosa
Autieri dell'Avvocatura comunale di Milano, come da procura generale alle liti in data 15.3.2023 rep.
75374- racc. 15798 notaio;
Persona_1
in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Alessandra Zimmitti, dell'Avvocatura regionale, con domicilio eletto presso la sede di quest'ultima, in
Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, come da procura rilasciata su foglio separato unito telematicamente alla comparsa.
Resistenti
OGGETTO: Discriminazione
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc e 28 d. lgs 150/2011 RY LE ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il chiedendo ( contestualmente a ricorso Controparte_3
1 ex artt. 669 bis e 700 cpc poi non più coltivato a seguito della preliminare dichiarazione di inammissibilità dell'istanza contenuta nello stesso atto introduttivo):
- In via preliminare, ove necessario, a) dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 40, comma 6, TU immigrazione nella parte in cui limita l'accesso agli alloggi di edilizia pubblica ai cittadini non UE titolari di un permesso almeno biennale, anziché ai titolari di un permesso di soggiorno o di un permesso unico lavoro ai sensi della direttiva 2011/98/UE CE, per contrasto con gli artt. 3 Cost. e 117 Cost. in relazione all'art. 34 CDFUE;
o in subordine del medesimo art. 40, comma 6 cit. e dell'art. 23, comma 13 L.R.
Lombardia 16/2016 nella parte in cui dette nome prevedono il requisito del permesso di soggiorno biennale per l'accesso ai servizi abitativi transitori di cui al medesimo art. 23, comma 13 cit. e all'esito del predetto (eventuale) giudizio di costituzionalità: b) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio dell'art. 7 del Regolamento Regionale 4/2017 e della DGR Regione Lombardia
2063/2019 nella parte in cui limitano l'accesso agli alloggi di edilizia pubblica ai cittadini non
UE titolari di un permesso almeno biennale, anziché ai titolari di un permesso di soggiorno o di un permesso unico lavoro ai sensi della direttiva 2011/98/UE CE;
o in subordine delle medesime norme di cui sopra nella parte in cui prevedono il requisito del permesso di soggiorno biennale per l'accesso ai servizi abitativi transitori di cui al medesimo art. 23, comma 13, LR 16/2016;
- e conseguentemente il carattere discriminatorio del provvedimento del Comune di Milano che ha rifiutato la domanda della ricorrente di accesso ai SAT.
- e ai fini della rimozione della discriminazione c) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, la sig.ra ad avere accesso ai Servizi Abitativi Transitori di cui all'art. 23, comma Parte_1
13 L. R. n. 16/2016 e della DGR Regione Lombardia 2063/2019, e ordinare al Comune di Milano di ammettere la ricorrente a detti SAT;
- adottare, ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 150/2011 un idoneo piano di rimozione finalizzato ad evitare il reiterarsi della discriminazione, che comprenda l'ordine alla Regione di modificare CP_2
il Regolamento Regionale 4/2017 e la DGR Regione Lombardia 2063/2019 nelle parti sopra richiamate.
- Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Ha dedotto:
2 di essere beneficiaria di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, di durata biennale, emesso in data 12.6.2018 con scadenza in data 11.6.2020 e che analogo permesso era stato rilasciato alla figlia minorenne alla scadenza del permesso era stata fatta domanda di rinnovo alla quale, Per_2
dopo una serie di rinvii, aveva fatto seguito il rilascio di un nuovo permesso in rinnovo;
che per errore della Questura il permesso era stato rilasciato alla ricorrente con scadenza inferiore al biennio (permesso rilasciato in data 21.7.2022 e con scadenza al 18.5.2024); che la ricorrente beneficiava di un contratto di accoglienza temporanea di durata semestrale rinnovato per due volte e con scadenza finale a giugno 2023; che il lavoro svolto (in ultimo con contratto di apprendistato stipulato in data 31.3.2022 di durata triennale) non le consentiva di avvalersi del mercato locativo e che dunque aveva proposto domanda di accesso al Servizio Abitativo Transitorio
( SAT) ai sensi dell'art. 23, comma 13 della legge Regionale 16/2016 e della DRG Regione
Lombardia 2063/2019 (domanda depositata in data 30.3.2023 – doc. 12 delle produzioni della parte ricorrente); che il Comune, con provvedimento del 31.8.2023, aveva rigettato l'istanza della ricorrente allegando l'assenza del requisito di cui all'art. 7 comma 1 lettera a) del RR n. 4/2019 e cioè della disponibilità di un permesso di soggiorno di durata almeno biennale.
Allegando l'esperibilità della azione civile contro la discriminazione in coerenza con la consolidata giurisprudenza, anche di legittimità, secondo la quale, qualora la condizione di svantaggio connessa a un fattore vietato (in questo caso, la nazionalità) sia legittimata da una norma di legge, parte ricorrente è abilitata a chiedere che la norma “autorizzatrice” della disparità di trattamento venga rimossa mediante l'incidente di costituzionalità, al fine di ripristinare una parità di trattamento conforme ai principi costituzionali (cosi, per tutte, Cass. Sez. Un., Ordinanza del 20 aprile 2016, n.
7951, in tema di accesso degli stranieri al servizio civile), ha quindi eccepito la illegittimità costituzionale dell'art 40, comma 6 TU Immigrazione nella parte in cui non consente agli stranieri extra UE di accedere alla edilizia agevolata in mancanza di un permesso biennale per contrasto con gli artt 3 e 117 Cost elencandone i diversi profili.
Ha in ogni caso indicato anche alcune possibili interpretazioni adeguatrici tali da eliminare l'effetto discriminatorio lamentato;
ha quindi chiesto di accertare il carattere discriminatorio della esclusione della ricorrente in quanto non titolare di un permesso di soggiorno biennale ad accedere agli alloggi di edilizia popolare transitoria e per essa il carattere discriminatorio dell'art. 7 del Regolamento
3 Regionale 4/017 e della DGR Regione Lombardia 2063/2019 nella parte in cui limitano l'accesso agli alloggi di edilizia pubblica ai cittadini non UE titolari di un permesso di soggiorno almeno biennale anziché ai titolari di un permesso di soggiorno o di un permesso unico di lavoro ai sensi della direttiva 2011/98/UE CE;
in subordine accertare il carattere discriminatorio delle medesime norme nella parte in cui prevedono il requisito del permesso di soggiorno biennale per l'accesso ai servizi abitativi transitori di cui al medesimo art. 23, comma 13 L.Regionale 16/2016 e conseguentemente il carattere discriminatorio del provvedimento del Comune di Milano che ha rifiutato la domanda della ricorrente di accesso ai SAT;
ai fini della rimozione della discriminazione accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere accesso ai servizi abitativi transitori di cui all'art. 23 comma 13 LR 16/2016 e della DGR Regione
Lombardia e ordinare al di Milano di ammettere la ricorrente a detti SAT;
CP_1 adottare ai sensi dell'art. 28 d. lgs 150/2011 un idoneo piano di rimozione finalizzato ad evitare il reiterarsi della discriminazione che comprende l'ordine alla di modificare il Controparte_2
Regolamento Regionale 4/2017 e la DGR Regione Lombardia 2063/2019 nelle parti sopra richiamate.
Ritualmente citati, si sono costituiti il e Controparte_1 Controparte_2
Il primo ha chiesto in via preliminare di dichiarare inammissibile il ricorso nei confronti del CP_1
per difetto di legittimazione passiva e per difetto di giurisdizione dell'AGO; nel merito ha quindi
[...]
chiesto il rigetto delle domande svolte dalla parte ricorrente in quanto infondate.
La seconda ha pure eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata previa impugnazione del permesso di soggiorno rilasciato con durata inferiore al periodo biennale di legge;
ha quindi chiesto il rigetto del ricorso evidenziando come il requisito del permesso di soggiorno biennale fosse previsto anche dalla legge statale alla quale la Regione si era uniformata senza possibilità di provvedere CP_2 diversamente;
ha quindi osservato come l'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare, ed in particolare quelli di residenza temporanea, fosse frutto della applicazione di una serie di criteri in relazione ai quali la “richiesta di assegnazione” dell'alloggio da parte della ricorrente non potesse operare d'ordine della Autorità Giudiziaria.
Acquisiti i documenti prodotti, svolto il tentativo di conciliazione, il Giudice ha preso atto della circostanza, rappresentata in primo luogo dal Comune e quindi dalla stessa difesa di parte ricorrente, che
4 l'originario permesso di soggiorno, rilasciato alla sig.ra per una durata inferiore a quella di Parte_1
legge, era poi stato rilasciato dalla Questura con la corretta durata biennale.
Infatti il Comune ha dapprima documentato il rilascio in favore della ricorrente di un permesso di soggiorno di durata biennale ( dal 19.5.2022 al 19.5.2024 – doc. 5 delle produzioni del Comune) e quindi che l'originario provvedimento di diniego della richiesta di assegnazione dell'alloggio era stato annullato e la richiesta nuovamente presa in carico dalla Amministrazione (doc. 6 del comune e n. 22 della difesa di parte ricorrente, provvedimento del Comune adottato in data 20.12.2023).
All'esito di tale circostanza il Giudice con ordinanza del 14.2.2024 ha osservato che il residuo, in ipotesi, profilo di possibile controversia allegato dalla difesa di parte ricorrente e precisato nelle note scritte con riguardo alla domanda formulata sub c) delle originarie conclusioni, ritenendo per tale capo ancora non interamente eliminato l'interesse ad agire della sig.ra al fine di far accertare il contenuto Parte_1
discriminatorio delle norme indicate e del conseguente operato del Comune ( da esaminarsi sotto il profilo del raggiungimento del risultato utile finale di assegnazione dell'alloggio SAT in favore della ricorrente in assenza di discriminazione) riguardava un tema sul quale era mancato il contraddittorio tecnico con le parti resistenti ed impregiudicata la decisione in ordine al rilievo – in termini discriminatori
- della diversa situazione in fatto verificatasi in esito all'annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di assegnazione di alloggio SAT da parte del Comune, ed alla competenza di questo Tribunale
a valutare il diritto della ricorrente ad essere assegnataria dell'alloggio a fronte di altre domande da parte di soggetti in ipotesi vertenti in condizioni consimili in situazione limitata di alloggi, aveva fissato nuova udienza per la discussione anche osservando che le espressioni utilizzate dalla difesa di parte ricorrente in termini possibilisti ( “ove la ricorrente venisse esclusa per un motivo illegittimo” o “la sua domanda venisse esaminata non in sequenza cronologica”) fossero già di per sé sintomo dalla conclusione positiva del procedimento di assegnazione.
Alla udienza così fissata si prendeva atto invece della mancanza di una assegnazione in attualità e di una situazione di valutazione ancora in atto;
la difesa della ricorrente chiedeva ulteriore rinvio, evidenziando la permanenza dell'interesse della ricorrente all'esame della domanda sub C); le resistenti insistevano per la dichiarazione di carenza dell'interesse della ricorrente a tutte le domande.
Il Tribunale riservava nuovamente la decisione.
Va preliminarmente osservato che la riserva assunta nel corso della udienza del 17.4.2024, costituisce una riserva decisoria, seguendo ad analoga riserva assunta alla udienza del 29.12.2023, di tal chè, in
5 assenza di istanze istruttorie ed avendo le difese lungamente interloquito su ogni possibile profilo del ricorso, a detta riserva deve ritenersi conseguente la sola decisione del ricorso.
Quest'ultimo va respinto per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
La ricorrente ha posto a base della domanda il fatto che il permesso di soggiorno a lei rilasciato, non integrando la fattispecie della durata biennale richiesta dalla legge, presenta profili di discriminatorietà avuto riguardo al fattore nazionalità, rispetto al quale la norma prevede una condizione di svantaggio nell'accesso all'alloggio abitativo laddove richiede che il richiedente sia in possesso di un permesso di soggiorno di durata biennale.
La peculiarità della fattispecie sottoposta all'attenzione del Tribunale si apprezza considerando che l'incipit della lamentela è costituito dal fatto di essersi vista negare l'accesso alla possibilità di entrare nelle graduatorie comunali per il fatto di non possedere un permesso di soggiorno biennale ma di durata leggermente inferiore. Ciò ha costituito poi l'occasione per lamentare il carattere discriminatorio della norma che prevede tale requisito (permesso di soggiorno di durata biennale) al fine di accedere alle graduatorie ( art. 40 comma 6 TU immigrazione e dell'art. 23, comma 13 LR Regione Lombardia
16/2016 con riferimento all'accesso ai servizi abitativi transitori), norma della quale si è contestata la legittimità rispetto ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 117 Cost. in relazione all'art. 34
CDFUE.
Tuttavia la lamentata discriminazione non può che essere apprezzata alla luce della situazione di fatto in concreto propria della ricorrente non potendosi che congiungere la allegata discriminazione ad una situazione in fatto riferita alla persona della ricorrente, straniera e dotata di un permesso di soggiorno che non consente l'accesso alla graduatoria per l'assegnazione degli alloggi SAT in ragione della sua durata, inferiore a quella di legge.
Appare opportuno premettere alcuni cenni generali relativi alla fattispecie in esame.
La nozione di discriminazione si ricava dalle disposizioni contenute negli art. 43 del D.Lgs. 286/1998 e
2 del D.Lgs. 215/2003. La prima disposizione introduce, in attuazione dei precetti costituzionali, una sorta di clausola generale di non discriminazione e definisce discriminatorio qualunque comportamento che – direttamente od indirettamente - abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.
L'art. 2 del D.Lgs. 215/2003 definisce, poi, la nozione di discriminazione, stabilendo che “ai fini del
6 presente decreto, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica” (facendo salva, al secondo comma, la più ampia nozione di discriminazione per nazionalità, prevista dal citato D.Lgs. 286/1998).
La definizione di discriminazione (artt. 43 del D.Lgs. 286/1998 e art. 2 del D.Lgs. 215/2003) - nella parte in cui si definisce discriminatorio quel comportamento che, direttamente o indirettamente, abbia l'effetto
(solo l'effetto e quindi non anche lo scopo) di vulnerare (distruggendolo o compromettendolo) il godimento, in condizioni di parità, dei diritti umani - porta a ritenere che l'imputazione della responsabilità non possa essere ancorata solo al tradizionale criterio della colpa (vedi in questo senso la giurisprudenza comunitaria e, in particolare, la sentenza della Corte di Giustizia, 8.11.1990, Dekker c.
causa C-177/88, in Racc., 1990, p. 3941 e la Controparte_4
giurisprudenza nazionale in tema di comportamento antisindacale, Cass. Civ. sez. lav. 26.2.2004 n.
3917). Secondo la disposizione legislativa, infatti, costituisce condotta discriminatoria anche quella che, pur senza essere animata da uno “scopo” di discriminazione, produca comunque un "effetto" di ingiustificata pretermissione per motivi razziali, etnici ecc.
In particolare, per quel che rileva nel presente procedimento, l'art. 43 del D.Lgs. 286/1998 dispone che:
“ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore,
l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”. Alla stregua della normativa sopra citata è discriminatorio ogni comportamento che provochi una distinzione anche in ragione dell'origine nazionale e quindi della cittadinanza.
Quanto alla prova della discriminazione, l'art. 28 del D.Lgs. 150/2001– che, per disposizione dell'art. 8 sexies del d.l. n. 59/2008 contenente disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi comunitari, ha introdotto un'agevolazione probatoria maggiore di quella originariamente contenuta nel comma 9 dell'art. 44 del D.Lgs. 286/1998, che consentiva solo la possibilità per l'istante di offrire elementi presuntivi anche di natura statistica - prevede un'evidente “alleggerimento” (così, Cass. Sez. lav.
5.6.2013 n. 14206) del relativo onere.
7 Chi chiede tutela deve offrire elementi idonei a far dedurre l'esistenza della condotta vietata dalla norma, mentre la parte convenuta ha l'onere di dimostrare non soltanto il fatto posto a base dell'eventuale eccezione, ma, in positivo, tutte le circostanze idonee a giustificare il trattamento differenziato o ad escludere l'esistenza stessa di una differenziazione di trattamento (vedi Tribunale di Roma, Sez. III lavoro, ord. 21.6.2012).
Tanto premesso il Tribunale osserva che in ragione dell'intervenuto rilascio alla ricorrente di un permesso di soggiorno di durata biennale e del documentato annullamento del diniego alla partecipazione alla graduatoria per l'assegnazione di un alloggio SAT, cui è pacificamente conseguita la presa in carico della originaria domanda della ricorrente, sia venuta meno la situazione in fatto allegata quale posizione soggettiva di svantaggio rispetto alla quale la condotta della PA può costituire discriminazione.
Infatti, la condotta che si prospetta discriminatoria deve connotarsi da una pertinenza ed attualità di compromissione del diritto della parte istante collegato alla fonte da cui si allega provenire la discriminazione.
Ora, l'intervenuto adeguamento della durata del permesso di soggiorno cui la ricorrente aveva ab origine diritto, pur a seguito di lunga interlocuzione con la Questura attivata dapprima dalla parte personalmente e poi anche dal Comune, qualifica la situazione in fatto in cui si colloca la ricorrente in termini di coerenza con i requisiti richiesti dalla norma, rispetto alla quale, dunque, la singola ricorrente non ha interesse a protestare alcun trattamento discriminatorio, versando in una situazione di fatto corrispondente a quanto richiesto dalle disposizioni di cui si lamenta il contenuto discriminatorio di odo che nessun comportamento discriminatorio ( legato al possesso di un permesso di soggiorno di durata non coerente) può essere ora ravvisato.
E' dunque corretta l'impostazione della difesa del e della Regione in base alla quale, una volta CP_1
“regolarizzata” la durata del permesso di soggiorno cui la ricorrente aveva diritto ab origine, è venuto meno l'interesse ad agire.
Tale carenza di interesse si prospetta avuto riguardo a tutte le domande di parte ricorrente, anche quelle di cui al punto “c” del ricorso specificatamente volte ad ottenere che la sig.ra abbia Parte_1
accesso ai Servizi Abitativi Transitori di cui all'art. 23, comma 13 LR 16/2016; infatti l'annullamento del provvedimento di diniego adottato dal Comune determina l'accesso della ricorrente alla graduatoria.
L'assegnazione concreta dell'alloggio costituisce invece atto amministrativo che deve tenere conto delle disponibilità degli alloggi e delle altre posizioni soggettive concorrenti, in relazione agli specifici stati di
8 bisogno, che non può essere sindacato in questa sede ( in assenza del resto di documenti relativi alle posizioni concorrenti).
La ricorrente non ha formulato domande risarcitorie di tal chè ogni ulteriore deduzione ed eccezione rimane assorbita nella dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto alla regolamentazione delle spese si osserva che da un lato la sopravvenuta carenza di interesse consegue ad un atto di annullamento proprio del al quale dunque deve ricollegarsi l'originaria CP_1
doglianza della ricorrente.
Trattandosi di atto sopravvenuto alla introduzione del giudizio esso determina il riconoscimento delle spese in favore della ricorrente e a carico del Comune di Milano;
del resto le doglianze iniziali in relazione alla fattispecie sono scaturite proprio dal mancato riconoscimento del presupposto di legge benchè in chiara carenza di rispondenza a legge del permesso rilasciato con minor durata di quella biennale da parte della Questura.
Dall'altro anche ha assunto una difesa volta a contestare l'ammissibilità della Controparte_2
domanda sotto il preliminare profilo della mancata impugnazione del permesso di soggiorno rilasciato per durata inferiore a quella di legge ed alla carenza del potere dell'Ago di provvedere sulla domanda.
Gli argomenti dedotti non hanno pregio se si considera che a fronte della sussistenza del requisito sostanziale ed in mancanza di un provvedimento immediato di adeguamento della Questura l'unico strumento utilizzabile al fine di far valere la lesione del diritto soggettivo non poteva che svolgersi dinnanzi alla Autorità Giudiziaria ordinaria e che proprio la natura discriminatoria della condotta della
PA costituisce oggetto di sindacato dinanzi all'AGO. Del resto la ricorrente ha anche chiesto di essere inserita nelle graduatorie e che la sua domanda venisse presa in carico, ciò rispondendo invece, in ragione della incidenza sui requisiti di accesso alle graduatorie, preciso ambito di indagine dell'AGO.
Sussistono quindi plurimi profili di soccombenza a carico di entrambe le parti resistenti sulle quali dunque grava, in via solidale, l'obbligo alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente.
Le spese si liquidano come da dispositivo, sul valore indeterminabile di media complessità, valori minimi, tenuto conto della attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
9 1) Dichiara la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso proposto da;
Parte_1
2) Condanna il e in solido alla refusione delle spese di lite Controparte_1 Controparte_2
sostenute dalla ricorrente che si liquidano in euro 5.431,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratosi antistatari.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di Sua competenza.
Milano, 10 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Valentina Boroni
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