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Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/07/2024, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
N. 1858/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare de Sapia Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 25/03/2024 da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Simone Giuseppe Parte_1 C.F._1
GRASSI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Immacolata TANSELLA, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per e : congiuntamente, come da verbale di udienza del 2 Parte_1 Controparte_1
luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il 6 febbraio 2015 nel Parte_1 Controparte_1
Comune di Afragola (Na). Dalla loro unione sono nati (2 settembre 2015) e (30 maggio 2020), entrambi Per_1 Per_2
minorenni.
Con ricorso regolarmente depositato, la SI ha domandato la separazione personale dal Pt_1 coniuge e l'adozione dei provvedimenti in tema di affido, collocamento e mantenimento della prole, oltre all'assegnazione della casa coniugale, con pagamento dell'intero canone di locazione a carico del resistente.
Regolarmente costituitosi in giudizio, il signor ha aderito alla domanda sullo status e ha CP_1
precisato le proprie domande in parziale opposizione alla moglie quanto al resto.
All'udienza del 2 luglio 2024, le parti, comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo e il
Giudice relatore ha provveduto in via temporanea ed urgente in conformità alle condizioni pattuite e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento.
La natura delle doglianze esposte delle parti e le dichiarazioni rese sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Tanto premesso, questo Collegio ritiene che le condizioni di separazione pattuite siano conformi alla legge e non contrarie all'ordine pubblico e che appaiano rispondenti all'interesse dei figli.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c, data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale e tenuto conto della tenera età dei bambini.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la separazione personale dei coniugi e , i quali Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio il 6 febbraio 2015 nel Comune di Afragola (Na); ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Afragola di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015, parte II, serie C, n. 5; provvede in conformità alle condizioni pattuite dalle parti, di seguito trascritte: affido condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la mamma, alla quale viene assegnata la casa coniugale;
le parti concordano che, fino a quando il padre non avrà reperito un alloggio idoneo ad ospitare i figli, verrà escluso il pernotto;
il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, compatibilmente coi propri impegni lavorativi:
- il lunedì dall'uscita da scuola ovvero dalle ore 9 fino alle ore 20.30 dopo cena;
quando il padre avrà trovato un alloggio idoneo ad ospitare i bambini li terrà fino al mattino seguente con accompagnamento a scuola ovvero nel periodo extrascolastico presso l'abitazione materna alle ore
9.00, salvo diverso accordo;
- un secondo giorno infrasettimanale, da individuarsi in base ai turni lavorativi del padre e tenuto conto degli impegni lavorativi della SI , la mattina nel periodo extrascolastico o il Pt_1
pomeriggio nel periodo scolastico;
- durante le vacanze natalizie, i minori trascorreranno col padre il 24 dicembre e il 31 dicembre dalle ore 18 alle ore 23, con introduzione del pernotto quando avrà reperito un'abitazione idonea ad ospitare i figli;
- durante le vacanze pasquali, i minori trascorreranno col padre, se non impegnato in turni lavorativi, il lunedì dell'Angelo dalle ore 18 alle ore 23, con introduzione del pernotto quando avrà reperito un'abitazione idonea ad ospitare i figli;
- durante le vacanze estive, per 15 giorni da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
per l'anno
2024, il padre trascorrerà coi figli una settimana dal 26 agosto al 3 settembre;
le parti concordano che quando il padre sarà libero la domenica, potrà prelevare e tenere con sé i figli fino al giorno seguente ovvero fino alle ore 20.30 dopo cena, fin quando non avrà reperito un alloggio idoneo ad ospitarli;
le parti si impegnano a formulare condizioni migliorative rispetto ai modi e ai tempi di frequentazione con la prole di cui sopra, se assunte di comune accordo;
il signor si impegna a contribuire al mantenimento dei figli versando alla moglie entro il CP_1
15 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2024, l'importo di 300 euro mensili per ciascun figlio
(600 euro complessivi), somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze. prende atto dei seguenti accordi: il marito si impegna a lasciare la casa coniugale, prelevando i propri effetti personali, entro 7 giorni dalla data odierna;
il signor si impegna a versare alla moglie, a titolo di contributo per il pagamento del CP_1 canone di locazione relativo all'immobile nel quale vive coi figli, l'importo di 250 euro mensili, da versare entro il 15 di ogni mese a decorrere dal mese di luglio 2024;
l'assegno unico verrà integralmente percepito dalla SI . Pt_1
spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio dell'11 luglio 2024.
Il Presidente dott. Cesare de Sapia
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare de Sapia Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 25/03/2024 da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Simone Giuseppe Parte_1 C.F._1
GRASSI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Immacolata TANSELLA, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per e : congiuntamente, come da verbale di udienza del 2 Parte_1 Controparte_1
luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il 6 febbraio 2015 nel Parte_1 Controparte_1
Comune di Afragola (Na). Dalla loro unione sono nati (2 settembre 2015) e (30 maggio 2020), entrambi Per_1 Per_2
minorenni.
Con ricorso regolarmente depositato, la SI ha domandato la separazione personale dal Pt_1 coniuge e l'adozione dei provvedimenti in tema di affido, collocamento e mantenimento della prole, oltre all'assegnazione della casa coniugale, con pagamento dell'intero canone di locazione a carico del resistente.
Regolarmente costituitosi in giudizio, il signor ha aderito alla domanda sullo status e ha CP_1
precisato le proprie domande in parziale opposizione alla moglie quanto al resto.
All'udienza del 2 luglio 2024, le parti, comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo e il
Giudice relatore ha provveduto in via temporanea ed urgente in conformità alle condizioni pattuite e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento.
La natura delle doglianze esposte delle parti e le dichiarazioni rese sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Tanto premesso, questo Collegio ritiene che le condizioni di separazione pattuite siano conformi alla legge e non contrarie all'ordine pubblico e che appaiano rispondenti all'interesse dei figli.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c, data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale e tenuto conto della tenera età dei bambini.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la separazione personale dei coniugi e , i quali Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio il 6 febbraio 2015 nel Comune di Afragola (Na); ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Afragola di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015, parte II, serie C, n. 5; provvede in conformità alle condizioni pattuite dalle parti, di seguito trascritte: affido condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la mamma, alla quale viene assegnata la casa coniugale;
le parti concordano che, fino a quando il padre non avrà reperito un alloggio idoneo ad ospitare i figli, verrà escluso il pernotto;
il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, compatibilmente coi propri impegni lavorativi:
- il lunedì dall'uscita da scuola ovvero dalle ore 9 fino alle ore 20.30 dopo cena;
quando il padre avrà trovato un alloggio idoneo ad ospitare i bambini li terrà fino al mattino seguente con accompagnamento a scuola ovvero nel periodo extrascolastico presso l'abitazione materna alle ore
9.00, salvo diverso accordo;
- un secondo giorno infrasettimanale, da individuarsi in base ai turni lavorativi del padre e tenuto conto degli impegni lavorativi della SI , la mattina nel periodo extrascolastico o il Pt_1
pomeriggio nel periodo scolastico;
- durante le vacanze natalizie, i minori trascorreranno col padre il 24 dicembre e il 31 dicembre dalle ore 18 alle ore 23, con introduzione del pernotto quando avrà reperito un'abitazione idonea ad ospitare i figli;
- durante le vacanze pasquali, i minori trascorreranno col padre, se non impegnato in turni lavorativi, il lunedì dell'Angelo dalle ore 18 alle ore 23, con introduzione del pernotto quando avrà reperito un'abitazione idonea ad ospitare i figli;
- durante le vacanze estive, per 15 giorni da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
per l'anno
2024, il padre trascorrerà coi figli una settimana dal 26 agosto al 3 settembre;
le parti concordano che quando il padre sarà libero la domenica, potrà prelevare e tenere con sé i figli fino al giorno seguente ovvero fino alle ore 20.30 dopo cena, fin quando non avrà reperito un alloggio idoneo ad ospitarli;
le parti si impegnano a formulare condizioni migliorative rispetto ai modi e ai tempi di frequentazione con la prole di cui sopra, se assunte di comune accordo;
il signor si impegna a contribuire al mantenimento dei figli versando alla moglie entro il CP_1
15 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2024, l'importo di 300 euro mensili per ciascun figlio
(600 euro complessivi), somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze. prende atto dei seguenti accordi: il marito si impegna a lasciare la casa coniugale, prelevando i propri effetti personali, entro 7 giorni dalla data odierna;
il signor si impegna a versare alla moglie, a titolo di contributo per il pagamento del CP_1 canone di locazione relativo all'immobile nel quale vive coi figli, l'importo di 250 euro mensili, da versare entro il 15 di ogni mese a decorrere dal mese di luglio 2024;
l'assegno unico verrà integralmente percepito dalla SI . Pt_1
spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio dell'11 luglio 2024.
Il Presidente dott. Cesare de Sapia
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo