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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 19/06/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 668/2017 in materia di solo danni a cose
T R A
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
in via Asiago 29 rappresentata e difesa dall' Avv. MARLETTA GIOACCHINO parte attrice
CONTRO
, CF: residente in [...], erede di CP_1 C.F._2
, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 04/02/2023, rappresentato e Persona_1 difeso dall'avv. LANA RICCARDO FABIO V. parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con l'atto introduttivo del giudizio ha adito questo Tribunale al fine di vedere Parte_1
dichiarata la responsabilità di relativamente ai fatti verificatisi nell'immobile sito Controparte_2
in Gela in via Butera, 87, con conseguente condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'evento.
Parte attrice assume che il , con il proprio operato nella terrazza dell'immobile, ha Controparte_2
causato delle infiltrazioni di liquidi e liquami danneggiando l'immobile oltre che le unità immobiliari poste al primo piano e al piano terra;
per tali eventi parte attrice documenta di aver istaurato procedimento di Atp e che il ctu appositamente designato ha accertato i danni così come lamentati dall'attrice, addebitandoli al convenuto nella misura di euro 7.665,00. Controparte_2
Con il presente giudizio di merito, parte attrice chiede la condanna del al pagamento della CP_2
somma accertata in sede di Atp, oltre alle spese sostenute per lo spurgo del pozzetto fognario e mano d'opera di muratore, oltre alla rifusione dei compensi corrisposti al ctu e al proprio procuratore costituito in giudizio nella fase di atp a cui vanno aggiunti i compensi corrisposti al proprio ctp in fase di Atp, il tutto per una somma pari ad euro 11.026,10.
Si è costituito in giudizio , contestando la pretesa di parte attrice, respingendo Controparte_2
l'addebito di responsabilità per i danni lamentati e ritenendo che la causa degli stessi sia da ricondurre al vano WC posto al primo piano dell'immobile condominiale di proprietà dell'attrice che avrebbe invece causato danni all'appartamento del convenuto posto a piano terra;
a sostegno delle proprie domande il convenuto chiede disporsi la rinnovazione della ctu tecnica.
A seguito della concessione dei termini ex art.183 comma 6 c.p.c. la causa è stata istruita con la prova dichiarativa ritenuta utile ai fini dell'accertamento dell'an; espletata la prova e a seguito alcuni rinvii dovuti all'emergenza pandemica, previo rigetto di ogni altra istanza istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
in data 05.10.2023 il giudizio veniva dichiarato interrotto per il decesso del convenuto e riassunto nelle forme di legge. Controparte_2
Si è costituita quale erede dell'originario convenuto;
in data 04.06.2024 le parti CP_1
hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa assegnata in decisione con i termini ex art.190
c.p.c.
Parte attrice ha prodotto la comparsa conclusionale e la memoria di replica mentre parte convenuta risulta aver depositato in telematico unicamente una memoria di replica.
Sull'an dell'evento e sulla relativa imputazione.
Questo tribunale ritiene che parte attrice abbia assolto agli obblighi derivanti dall'art. 2697 c.c. il quale impone all'attore, che intende far valere in giudizio un proprio diritto, l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa.
Tale regola fa sì che l'attore che invochi la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, debba fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità descritta dall'art. 2043 c.c., e cioè: a) della sussistenza del fatto commissivo od omissivo che si assume illecito;
b) del dolo o della colpa, quali coefficienti soggettivi che devono caratterizzare il fatto;
c) della sussistenza di un "danno ingiusto", e cioè di una lesione non giustificata di un proprio interesse meritevole di tutela (c.d. danno evento) d) del nesso di causalità tra fatto doloso o colposo e danno evento;
e) della sussistenza di un pregiudizio che consegua direttamente e immediatamente alla lesione (c.d. danno conseguenza: art. 1223 c.c.).
I suddetti elementi sono invero rimasti integrati a seguito dell'espletata consulenza resa nel procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al nrg. 782/2016 instaurato da
[...]
nel contraddittorio col convenuto. Pt_1
Al riguardo deve rilevarsi che l'elaborato del consulente tecnico, che contiene le risposte ai quesiti commissionati dal giudice del procedimento di ATP, corrobora e qualifica il nesso causale tra danno occorso e cause esegetiche, nonché conduce, con le valutazioni contenute, alla determinazione e quantificazione del danno.
Entrambi i suddetti aspetti possono essere considerati dal giudice come fonte di prova, ai fini della decisione da assumere (Cass. Civile, sez. II, sentenza 21/09/2016, n. 18521; Cass. Civile, sez. VI, sentenza 26/10/2015 n. 21756).
E invero, l'ing. , nel corso dei sopralluoghi effettuati nell'immobile Testimone_1 CP_3
ed al fine di individuare i punti di scarico dei servizi igienici, ha accertato che a valle dello scarico condominiale vi era “un pozzetto non accessibile e non visibile in quanto coperto da una banchina in cemento e per tale ultima ragione mai oggetto di manutenzione (leggasi a pag. 6 e 7 della relazione).
E' rimasta altresì accertata l'esistenza di ulteriore pozzetto di scarico a servizio del piano terra di proprietà dell'attrice che non presentava alcuna problematica di otturazione e/o perdite di liquami
(vedasi le foto 5 di pag. 7 relative ai pozzetti).
Sempre in sede di operazioni peritali l'ausiliare del giudice ha concretamente accertato l'occlusione del pozzetto a seguito del versamento di notevole quantità d'acqua nei servizi igienici CP_3
del secondo piano. Tale stato di cose è rimasto conclamato dallo scavo effettuato per portare alla luce il pozzetto dello scarico condominiale che, alla presenza dei consulenti di parte, appariva colmo di detriti e materiale fognario. Il conseguente espurgo ha quindi consentito il regolare deflusso dei liquidi ( a tal riguardo leggasi pagg. 9 e 10 della relazione in atp).
Sulla scorta delle suddette attività peritali l'ing. ha quindi ben potuto formulare le Tes_1
conclusioni finali in risposta ai quesiti commissionati dal giudice affermando che:
• L'origine dello sversamento è da imputare all'occlusione della colonna di scarico all'altezza del pozzetto di raccordo posto alla base della stessa ed CP_3
originariamente inaccessibile
• Tale occlusione è conseguenza esclusiva della normale sedimentazione dei detriti di scarico che negli anni ed in mancanza di periodica manutenzione si sono accumulati nello stesso fino al riempimento
• Detta occlusione ha determinato la fuoriuscita di liquami e liquidi maleodoranti al primo piano dello stabile di proprietà della ricorrente invadendo i vari ambienti confinati. Le infiltrazioni hanno generato nel tempo un importante allagamento del piano terra della ricorrente………………
• Le infiltrazioni si sono propagate fino ad essere visibili nel piano terra del resistente sotto forma di umidità sia nella parte di tetto confinante con i locali della ricorrente…….. Ad abundantiam si dica che anche in sede di prova dichiarativa (vedi teste escusso Tes_2
all'udienza del 24.6.2021) è rimasto provato che la causa delle otturazioni del pozzetto erano dovute a detriti di varia natura (tra cui piumaggio e guano di volatili e financo CP_3
assorbenti igienici) ; così come provata è rimasta la circostanza che l'appartamento a primo piano di proprietà dell'attrice fosse, al momento del sopralluogo, allo stato grezzo e mai abitato (cosa, questa, che conduce ad escludere l'utilizzo periodico e costante nel tempo dei servizi igienici ivi installati ed a cui parte resistente addebita le infiltrazioni nel proprio vano terrano giungendo financo a considerare tale ultima circostanza integrante l'esimente del caso fortuito nell'ipotesi di eventuale addebito di responsabilità ex art. 2051 c.c.).
Ma anche sotto tale specifico crinale, qualora non bastasse l'addebito di responsabilità ex art. 2043
c.c., deve ritenersi che il comportamento tenuto dal convenuto nella vicenda oggetto di causa integra la violazione degli obblighi di custodia
Ed invero, l'essere proprietario di metà del vano terrazza dell'immobile, di aver occupato e detenuto senza titolo anche l'ulteriore porzione spettante all'attrice e di aver effettuato opere che hanno convogliato le acque bianche e nere nello scarico comune dell'edificio e, soprattutto, di non aver mai provveduto alla manutenzione del pozzetto condominiale non possono che deporre per il totale inadempimento agli obblighi gravanti su coloro che hanno la disponibilità giuridica e materiale della res.
A tal riguardo si ritiene di aderire all'interpretazione esegetica della Suprema Corte laddove si afferma che “…ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere – dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore.” (Cass. Civ. Sez. 2, n. 15096/2013)
Non pare superfluo rammentare che la regolare periodica effettuazione delle opere conservative è preordinata ad evitare che il malfunzionamento o il deterioramento delle strutture o degli impianti, e dei loro elementi, comprese le tubazioni, possano essere causa di danni ai condomini stessi o a terzi.
Ne deriva che il sarà chiamato e tenuto a rispondere, nella sua veste di custode, per tutti CP_4
i danni che scaturiscono dai beni comuni, per il fatto stesso di esserne proprietario, prescindendo da ogni indagine sulla colpa in considerazione del dovere di vigilanza che ha sugli stessi, ritenuto che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e sussistite in ragione del potere sulla cosa e della disponibilità della stessa.
Com'è noto, il custode, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno, che può essere costituito anche dal fatto di un terzo o del danneggiato stesso, che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità» (Tribunale
Mantova, 11/01/2023, n.15).
Nel caso di specie nessun elemento ha fornito il convenuto che possa addebitare lo sversamento dei liquami a qualsivoglia attività realizzata dalla stessa parte attrice danneggiata e/o che, comunque abbia le caratteristiche dell'imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il nesso causale con quanto invece accertato in sede di atp.
Proprio l'esaustività dell'elaborato peritale realizzato in atp nonché la prova dichiarativa ha indotto l'odierno giudicante a non dar corso alla rinnovazione della CTU ritenendo la richiesta così come le altre formulate con le memorie istruttorie superflue e inconferenti ai fini del decidere.
Sul quantum debeatur
Per quanto già esposto , il CTU, a pag. 12 dell'elaborato peritale, ha effettuato una dettagliata elencazione delle opere da realizzarsi per la restitutio in integrum della conduttura condominiale e delle unità abitative di proprietà dell'attrice quantificando in €. 7.665,00 le somme occorrenti per la proprietà attrice oltre alla somma di €. 397,55 per la conduttura condominiale oltre IVA per ogni singola voce di danno.
Il danno patrimoniale da liquidare a parte attrice ammonta quindi a complessivi €. 7.907,50 per i danni materiali.
Su detta somma vanno calcolati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Il cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria è indubbio atteso che, per costante giurisprudenza di legittimità, in caso di danno da illecito aquiliano (c.d. responsabilità extracontrattuale), bisogna tenere conto della rivalutazione monetaria (Cass. Civ. 28.12.1994, n.
11257, in Mass., 1103 ove si afferma che la ratio della rivalutazione è quella di “reintegrare il patrimonio del creditore di una somma pari, al momento della liquidazione (taxatio) al potere d'acquisto espresso da quella equivalente entità del danno al momento del suo verificarsi
(aestimatio)”.
Per il calcolo degli interessi c.d. “compensativi” si fa riferimento al criterio stabilito da S.U.
Cassazione sent. n. 1712 del 1995. Dalla sentenza al saldo vanno corrisposti gli interessi al tasso legale
Sulle spese legali
Le spese seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei valori tabellari di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dell'integrale accoglimento della domanda, dell'attività istruttoria espletata e dell'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto. Ricorrono le condizioni per apportare un ulteriore aumento dei compensi di lite ex art. 4, comma 8 del D.M. 55/2014 attesa la manifesta fondatezza della domanda
Le spese e compensi di lite del procedimento di ATP andranno altresì poste a carico della parte soccombente per gli importi liquidati in dispositivo, così come i compensi professionali dovuti e corrisposti per l'ATP stante che i suoi costi rientrano fra le spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite (Cass. civ., ordinanza n. 21975/2019)
Allo stesso modo vanno risarciti i compensi professionali corrisposti al CT di parte attrice nel procedimento di ATP propedeutico alla odierna fase di merito.
P Q M
Il Tribunale di Gela, quale giudice unico, in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe Vacirca, nella causa in epigrafe definitivamente pronunciando, così decide:
Accerta e dichiara la responsabilità di e per esso l'odierna convenuta erede Controparte_2
per i danni oggetto di causa. CP_1
Accerta e dichiara che il danno patrimoniale subìto da parte attrice è pari a €. 7.907,50 e condanna la convenuta al pagamento di detta somma a favore dell'attrice, oltre interessi e CP_1
rivalutazione per come in motivazione. Con ulteriori interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Condanna alla rifusione dei compensi di causa a favore di parte attrice nella misura CP_1 di €. 5.000,00 (€.919,00 fase di studio;
€. 700,00 fase introduttiva;
€.1.680,00 fase istruttoria;
€.1.701,00 fase decisionale) + €. 1.650,00 a titolo di aumento art. 4, comma 8 D.M. 55/2014) oltre spese generali 15%, CAP e IVA come per legge + spese vive per C.U. e notifica atti documentati;
Condanna alla rifusione dei compensi professionali del procedimento di ATP a CP_1
favore di parte attrice nella misura di €. 1.150,00 come da fattura in atti.
Condanna alla rifusione a parte attrice dei compensi professionali corrisposti al CP_1
CTU in ATP in €. 1.200,00 così come documentati.
Condanna alla rifusione a parte attrice dei compensi di CTP nel procedimento di CP_1
ATP nella misura di €. 768,60 così come documentati.
Così deciso in Gela 19.6.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 668/2017 in materia di solo danni a cose
T R A
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
in via Asiago 29 rappresentata e difesa dall' Avv. MARLETTA GIOACCHINO parte attrice
CONTRO
, CF: residente in [...], erede di CP_1 C.F._2
, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 04/02/2023, rappresentato e Persona_1 difeso dall'avv. LANA RICCARDO FABIO V. parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con l'atto introduttivo del giudizio ha adito questo Tribunale al fine di vedere Parte_1
dichiarata la responsabilità di relativamente ai fatti verificatisi nell'immobile sito Controparte_2
in Gela in via Butera, 87, con conseguente condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'evento.
Parte attrice assume che il , con il proprio operato nella terrazza dell'immobile, ha Controparte_2
causato delle infiltrazioni di liquidi e liquami danneggiando l'immobile oltre che le unità immobiliari poste al primo piano e al piano terra;
per tali eventi parte attrice documenta di aver istaurato procedimento di Atp e che il ctu appositamente designato ha accertato i danni così come lamentati dall'attrice, addebitandoli al convenuto nella misura di euro 7.665,00. Controparte_2
Con il presente giudizio di merito, parte attrice chiede la condanna del al pagamento della CP_2
somma accertata in sede di Atp, oltre alle spese sostenute per lo spurgo del pozzetto fognario e mano d'opera di muratore, oltre alla rifusione dei compensi corrisposti al ctu e al proprio procuratore costituito in giudizio nella fase di atp a cui vanno aggiunti i compensi corrisposti al proprio ctp in fase di Atp, il tutto per una somma pari ad euro 11.026,10.
Si è costituito in giudizio , contestando la pretesa di parte attrice, respingendo Controparte_2
l'addebito di responsabilità per i danni lamentati e ritenendo che la causa degli stessi sia da ricondurre al vano WC posto al primo piano dell'immobile condominiale di proprietà dell'attrice che avrebbe invece causato danni all'appartamento del convenuto posto a piano terra;
a sostegno delle proprie domande il convenuto chiede disporsi la rinnovazione della ctu tecnica.
A seguito della concessione dei termini ex art.183 comma 6 c.p.c. la causa è stata istruita con la prova dichiarativa ritenuta utile ai fini dell'accertamento dell'an; espletata la prova e a seguito alcuni rinvii dovuti all'emergenza pandemica, previo rigetto di ogni altra istanza istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
in data 05.10.2023 il giudizio veniva dichiarato interrotto per il decesso del convenuto e riassunto nelle forme di legge. Controparte_2
Si è costituita quale erede dell'originario convenuto;
in data 04.06.2024 le parti CP_1
hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa assegnata in decisione con i termini ex art.190
c.p.c.
Parte attrice ha prodotto la comparsa conclusionale e la memoria di replica mentre parte convenuta risulta aver depositato in telematico unicamente una memoria di replica.
Sull'an dell'evento e sulla relativa imputazione.
Questo tribunale ritiene che parte attrice abbia assolto agli obblighi derivanti dall'art. 2697 c.c. il quale impone all'attore, che intende far valere in giudizio un proprio diritto, l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa.
Tale regola fa sì che l'attore che invochi la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, debba fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità descritta dall'art. 2043 c.c., e cioè: a) della sussistenza del fatto commissivo od omissivo che si assume illecito;
b) del dolo o della colpa, quali coefficienti soggettivi che devono caratterizzare il fatto;
c) della sussistenza di un "danno ingiusto", e cioè di una lesione non giustificata di un proprio interesse meritevole di tutela (c.d. danno evento) d) del nesso di causalità tra fatto doloso o colposo e danno evento;
e) della sussistenza di un pregiudizio che consegua direttamente e immediatamente alla lesione (c.d. danno conseguenza: art. 1223 c.c.).
I suddetti elementi sono invero rimasti integrati a seguito dell'espletata consulenza resa nel procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al nrg. 782/2016 instaurato da
[...]
nel contraddittorio col convenuto. Pt_1
Al riguardo deve rilevarsi che l'elaborato del consulente tecnico, che contiene le risposte ai quesiti commissionati dal giudice del procedimento di ATP, corrobora e qualifica il nesso causale tra danno occorso e cause esegetiche, nonché conduce, con le valutazioni contenute, alla determinazione e quantificazione del danno.
Entrambi i suddetti aspetti possono essere considerati dal giudice come fonte di prova, ai fini della decisione da assumere (Cass. Civile, sez. II, sentenza 21/09/2016, n. 18521; Cass. Civile, sez. VI, sentenza 26/10/2015 n. 21756).
E invero, l'ing. , nel corso dei sopralluoghi effettuati nell'immobile Testimone_1 CP_3
ed al fine di individuare i punti di scarico dei servizi igienici, ha accertato che a valle dello scarico condominiale vi era “un pozzetto non accessibile e non visibile in quanto coperto da una banchina in cemento e per tale ultima ragione mai oggetto di manutenzione (leggasi a pag. 6 e 7 della relazione).
E' rimasta altresì accertata l'esistenza di ulteriore pozzetto di scarico a servizio del piano terra di proprietà dell'attrice che non presentava alcuna problematica di otturazione e/o perdite di liquami
(vedasi le foto 5 di pag. 7 relative ai pozzetti).
Sempre in sede di operazioni peritali l'ausiliare del giudice ha concretamente accertato l'occlusione del pozzetto a seguito del versamento di notevole quantità d'acqua nei servizi igienici CP_3
del secondo piano. Tale stato di cose è rimasto conclamato dallo scavo effettuato per portare alla luce il pozzetto dello scarico condominiale che, alla presenza dei consulenti di parte, appariva colmo di detriti e materiale fognario. Il conseguente espurgo ha quindi consentito il regolare deflusso dei liquidi ( a tal riguardo leggasi pagg. 9 e 10 della relazione in atp).
Sulla scorta delle suddette attività peritali l'ing. ha quindi ben potuto formulare le Tes_1
conclusioni finali in risposta ai quesiti commissionati dal giudice affermando che:
• L'origine dello sversamento è da imputare all'occlusione della colonna di scarico all'altezza del pozzetto di raccordo posto alla base della stessa ed CP_3
originariamente inaccessibile
• Tale occlusione è conseguenza esclusiva della normale sedimentazione dei detriti di scarico che negli anni ed in mancanza di periodica manutenzione si sono accumulati nello stesso fino al riempimento
• Detta occlusione ha determinato la fuoriuscita di liquami e liquidi maleodoranti al primo piano dello stabile di proprietà della ricorrente invadendo i vari ambienti confinati. Le infiltrazioni hanno generato nel tempo un importante allagamento del piano terra della ricorrente………………
• Le infiltrazioni si sono propagate fino ad essere visibili nel piano terra del resistente sotto forma di umidità sia nella parte di tetto confinante con i locali della ricorrente…….. Ad abundantiam si dica che anche in sede di prova dichiarativa (vedi teste escusso Tes_2
all'udienza del 24.6.2021) è rimasto provato che la causa delle otturazioni del pozzetto erano dovute a detriti di varia natura (tra cui piumaggio e guano di volatili e financo CP_3
assorbenti igienici) ; così come provata è rimasta la circostanza che l'appartamento a primo piano di proprietà dell'attrice fosse, al momento del sopralluogo, allo stato grezzo e mai abitato (cosa, questa, che conduce ad escludere l'utilizzo periodico e costante nel tempo dei servizi igienici ivi installati ed a cui parte resistente addebita le infiltrazioni nel proprio vano terrano giungendo financo a considerare tale ultima circostanza integrante l'esimente del caso fortuito nell'ipotesi di eventuale addebito di responsabilità ex art. 2051 c.c.).
Ma anche sotto tale specifico crinale, qualora non bastasse l'addebito di responsabilità ex art. 2043
c.c., deve ritenersi che il comportamento tenuto dal convenuto nella vicenda oggetto di causa integra la violazione degli obblighi di custodia
Ed invero, l'essere proprietario di metà del vano terrazza dell'immobile, di aver occupato e detenuto senza titolo anche l'ulteriore porzione spettante all'attrice e di aver effettuato opere che hanno convogliato le acque bianche e nere nello scarico comune dell'edificio e, soprattutto, di non aver mai provveduto alla manutenzione del pozzetto condominiale non possono che deporre per il totale inadempimento agli obblighi gravanti su coloro che hanno la disponibilità giuridica e materiale della res.
A tal riguardo si ritiene di aderire all'interpretazione esegetica della Suprema Corte laddove si afferma che “…ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere – dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore.” (Cass. Civ. Sez. 2, n. 15096/2013)
Non pare superfluo rammentare che la regolare periodica effettuazione delle opere conservative è preordinata ad evitare che il malfunzionamento o il deterioramento delle strutture o degli impianti, e dei loro elementi, comprese le tubazioni, possano essere causa di danni ai condomini stessi o a terzi.
Ne deriva che il sarà chiamato e tenuto a rispondere, nella sua veste di custode, per tutti CP_4
i danni che scaturiscono dai beni comuni, per il fatto stesso di esserne proprietario, prescindendo da ogni indagine sulla colpa in considerazione del dovere di vigilanza che ha sugli stessi, ritenuto che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e sussistite in ragione del potere sulla cosa e della disponibilità della stessa.
Com'è noto, il custode, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno, che può essere costituito anche dal fatto di un terzo o del danneggiato stesso, che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità» (Tribunale
Mantova, 11/01/2023, n.15).
Nel caso di specie nessun elemento ha fornito il convenuto che possa addebitare lo sversamento dei liquami a qualsivoglia attività realizzata dalla stessa parte attrice danneggiata e/o che, comunque abbia le caratteristiche dell'imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il nesso causale con quanto invece accertato in sede di atp.
Proprio l'esaustività dell'elaborato peritale realizzato in atp nonché la prova dichiarativa ha indotto l'odierno giudicante a non dar corso alla rinnovazione della CTU ritenendo la richiesta così come le altre formulate con le memorie istruttorie superflue e inconferenti ai fini del decidere.
Sul quantum debeatur
Per quanto già esposto , il CTU, a pag. 12 dell'elaborato peritale, ha effettuato una dettagliata elencazione delle opere da realizzarsi per la restitutio in integrum della conduttura condominiale e delle unità abitative di proprietà dell'attrice quantificando in €. 7.665,00 le somme occorrenti per la proprietà attrice oltre alla somma di €. 397,55 per la conduttura condominiale oltre IVA per ogni singola voce di danno.
Il danno patrimoniale da liquidare a parte attrice ammonta quindi a complessivi €. 7.907,50 per i danni materiali.
Su detta somma vanno calcolati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Il cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria è indubbio atteso che, per costante giurisprudenza di legittimità, in caso di danno da illecito aquiliano (c.d. responsabilità extracontrattuale), bisogna tenere conto della rivalutazione monetaria (Cass. Civ. 28.12.1994, n.
11257, in Mass., 1103 ove si afferma che la ratio della rivalutazione è quella di “reintegrare il patrimonio del creditore di una somma pari, al momento della liquidazione (taxatio) al potere d'acquisto espresso da quella equivalente entità del danno al momento del suo verificarsi
(aestimatio)”.
Per il calcolo degli interessi c.d. “compensativi” si fa riferimento al criterio stabilito da S.U.
Cassazione sent. n. 1712 del 1995. Dalla sentenza al saldo vanno corrisposti gli interessi al tasso legale
Sulle spese legali
Le spese seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei valori tabellari di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dell'integrale accoglimento della domanda, dell'attività istruttoria espletata e dell'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto. Ricorrono le condizioni per apportare un ulteriore aumento dei compensi di lite ex art. 4, comma 8 del D.M. 55/2014 attesa la manifesta fondatezza della domanda
Le spese e compensi di lite del procedimento di ATP andranno altresì poste a carico della parte soccombente per gli importi liquidati in dispositivo, così come i compensi professionali dovuti e corrisposti per l'ATP stante che i suoi costi rientrano fra le spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite (Cass. civ., ordinanza n. 21975/2019)
Allo stesso modo vanno risarciti i compensi professionali corrisposti al CT di parte attrice nel procedimento di ATP propedeutico alla odierna fase di merito.
P Q M
Il Tribunale di Gela, quale giudice unico, in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe Vacirca, nella causa in epigrafe definitivamente pronunciando, così decide:
Accerta e dichiara la responsabilità di e per esso l'odierna convenuta erede Controparte_2
per i danni oggetto di causa. CP_1
Accerta e dichiara che il danno patrimoniale subìto da parte attrice è pari a €. 7.907,50 e condanna la convenuta al pagamento di detta somma a favore dell'attrice, oltre interessi e CP_1
rivalutazione per come in motivazione. Con ulteriori interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Condanna alla rifusione dei compensi di causa a favore di parte attrice nella misura CP_1 di €. 5.000,00 (€.919,00 fase di studio;
€. 700,00 fase introduttiva;
€.1.680,00 fase istruttoria;
€.1.701,00 fase decisionale) + €. 1.650,00 a titolo di aumento art. 4, comma 8 D.M. 55/2014) oltre spese generali 15%, CAP e IVA come per legge + spese vive per C.U. e notifica atti documentati;
Condanna alla rifusione dei compensi professionali del procedimento di ATP a CP_1
favore di parte attrice nella misura di €. 1.150,00 come da fattura in atti.
Condanna alla rifusione a parte attrice dei compensi professionali corrisposti al CP_1
CTU in ATP in €. 1.200,00 così come documentati.
Condanna alla rifusione a parte attrice dei compensi di CTP nel procedimento di CP_1
ATP nella misura di €. 768,60 così come documentati.
Così deciso in Gela 19.6.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca