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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/07/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4919/2025 promossa da:
, C.F. con il patrocinio dell'avv. PUSCEDDU CORA CP_1 C.F._1
e
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANUNZA ISABELLA CP_2 C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio nella quale hanno esposto:
Pag. 1 a 5 “- Con sentenza n. 3138/2018 pubblicata il 10.12.2018 nel procedimento distinto al n. R.G. 9403 del
2017, il Tribunale Civile di Cagliari dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Serdiana tra il sig. e la sig.ra , trascritto nel CP_1 CP_2
registro degli atti di matrimonio del Comune di Serdiana, atto n. 7 parte II , Serie A , per l'anno 1998,
alle seguenti condizioni :2) disporre che il sig. tenuto conto dei guadagni e degli CP_1
esborsi dei coniugi, contribuisca al mantenimento dei figli con la somma di euro 100,00 (cento/00)
mensili, da corrispondersi alla signora entro il giorno cinque di ogni mese, oltre ad CP_2
accollarsi il pagamento del mutuo della abitazione adibita a casa familiare, sita in Selargius nella
via Delle Viole n. 196, di esclusiva proprietà del sig. e che rimarrà assegnata alla signora CP_1
fino a quando persisteranno le condizioni di legge per tale assegnazione e dove è stabilito il CP_2
domicilio prevalente e la residenza anagrafica dei figli e;
quest'ultimo, ancora Per_1 Per_2
minorenne, rimarrà affidato ad entrambi i genitori;
3) disporre che il sig. ontribuisca al 50% CP_1
delle spese straordinarie che si elencano di seguito, che la sig.ra dovrà sostenere per i figli non CP_2
economicamente indipendenti: a) spese straordinarie da rifondersi al 50% da senza CP_1
accordo tra i genitori: libri di testo e materiale didattico;
abbonamento annuale CTM;
tasse
scolastiche/universitarie annuali;
viaggi di istruzione e gite scolastiche senza pernottamento;
iscrizione annuale e pagamento mensile attività di taekwondo svolta da e relativa Parte_1
attrezzatura una volta deteriorata la precedente;
lenti occhiali qualora le precedenti si
deteriorassero o aumentassero le diottrie;
visite specialistiche prescritte dal medico curante ed
erogate in regime di convenzione;
farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
trattamenti
sanitari urgenti non erogati dal SSN;
ticket sanitari;
cure dentistiche nel limite di euro 500,00
(cinquecento/00) annui;
b) spese straordinarie da rifondersi al 50% da previo CP_1
accordo: interventi chirurgici, anche con la consulenza del medico di base;
viaggi di istruzione e gite
scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
attività sportive diverse e/o
ulteriori rispetto a quelle attualmente praticate e relativa attrezzatura;
abbigliamento costoso
Pag. 2 a 5 stagionale quali cappotti, piumoni, scarpe costose;
acquisto di computer;
visite mediche
specialistiche non coperte da ASL;
montature occhiali;
cure dentistiche che superino il costo di euro
500,00 (cinquecento/00) annui;
apparecchi dentistici. Con riguardo alle spese straordinarie da
concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato
dissenso per iscritto nel termine massimo di dieci giorni dalla richiesta ovvero, in caso di urgenza,
nel minor termine fissato nella richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla
richiesta. Tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate. Il genitore che avrà anticipato
le spese straordinarie dovrà presentare all'altro genitore i relativi documenti giustificativi entro il
giorno cinque del mese successivo a quello in cui le spese sono state sostenute. Il genitore tenuto al
rimborso, dovrà provvedervi entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.
Le spese non elencate saranno da considerarsi ordinarie e comprese nel mantenimento, salvo che
debbano considerarsi “straordinarie” per il loro carattere di eccezionalità, imprevedibilità,
gravosità della spesa o necessità di realizzare interessi primari e rilevanti dei figli. In tale ipotesi,
esse dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori;
concordatario contratto in Serdiana
tra il sig. e la sig.ra , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del CP_1 CP_2
Comune di Serdiana, atto n. 7 parte II, Serie A , per l'anno 1998.6) dichiarare compensate tra le parti
le spese del giudizio.”.
********
Ora è accaduto che i figli delle parti siano divenuti maggiorenni ed economicamente indipendenti e pertanto, su richiesta del sig. in data 13 aprile 2025, sia stata rilasciata spontaneamente dalla CP_1
sig.ra e dai figli e , in favore del signor la casa coniugale CP_2 Per_1 Per_2 CP_1
assegnata alla stessa in sede di divorzio. CP_2
É, pertanto, intendimento delle parti richiedere la modifica delle condizioni di cui alla sentenza n.
3138/2018 del Tribunale Ordinario di Cagliari.
Pag. 3 a 5 Per quanto sopra esposto i Sig.ri e , come sopra rappresentati e difesi, CP_1 CP_2
concordemente
DICHIARANO
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473-bis. 51, 2 co, c.p.c che intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte
RICORRONO
all'Ill.mo Tribunale adito, affinché Voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale di Cagliari, a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 3138
del 2018:
a) revocare l'assegnazione della casa coniugale sita in Selargius via delle Viole n. 198, Piano T,
distinta al Foglio 28, Particella 734, sub 54, Cat. A/2, Classe 4, Consistenza 6,5 vani, con annessa cantina distinta al Foglio 28, Particella 734, subalterno 31, Categoria C/2, Classe 9,
consistenza 9, mq, alla sig.ra con effetto dal 13 aprile 2025; CP_2
b) revocare a far data da luglio 2025 l'assegno di mantenimento di € 100,00 che i sig. CP_1
versa entro il 5 di ogni mese alla sig.ra per il mantenimento dei figli e CP_2 Per_1 Parte_1
[...]
c) dare atto che il sig. si obbliga corrispondere € 500,00 al figlio e € 500,00 al CP_1 Per_1
figlio , entro sette giorni dal rogito relativo alla vendita della casa familiare, a mezzo Per_2
bonifico bancario sui conti correnti ai medesimi intestati;
d) dare atto che il sig. arà obbligato a corrispondere alla signora il 50% delle tasse CP_1 CP_2
universitarie per il figlio sino a dicembre 2025, entro 5 giorni dalla richiesta;
Per_1
e) il signor si obbliga a rimborsare alla signora l'importo di euro 1.435,00 a titolo CP_1 CP_2
di spese legali, a mezzo bonifico sul conto alla stessa intestato (IBAN:
[...]), contestualmente alla firma del presente accordo.”
Pag. 4 a 5 Il ricorso congiunto deve essere accolto.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, a modifica di quanto disposto con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 3138/2018 del 06.11.2018 nel procedimento
RG 9403/2017, così dispone:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Cagliari, 04.07.2025
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
Pag. 5 a 5