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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/05/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2432/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1
ATTORE/I e
Parte_2
CONVENUTO/I
Oggi 28 maggio 2025, innanzi al dott. Mariaelena Cunati, sono comparsi:
Per l'avv. SCAGLIONE ROSA;
Parte_1
Per l'avv. PIRRO ANTONELLA, oggi sostituito dall'avv. Parte_2
MANUELA MAGISTRELLI;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Scaglione chiede che venga dichiarata l'estinzione del giudizio, con condanna alle spese della parte avversaria, anche in ragione del fatto che aveva aderito Pt_1 alla proposta transattiva formulata dal giudice. In subordine, insiste per l'accoglimento delle conclusioni già precisate in atti.
L'avv. Magistrelli si oppone alla dichiarazione di estinzione, ritenendo che il contraddittorio sia stato integrato, e sottolinea che il verbale del 23.01.2025 non indicava la parte gravata da tale incombente. Insiste per l'accoglimento delle conclusioni già precisate in atti.
A domanda, i difensori che il credito contestato mediante l'opposizione ammonta ad €
9.208,79.
A questo punto, il giudice
PRONUNCIA sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo.
I difensori rinunciano alla lettura della motivazione.
Il Giudice
dott. Mariaelena Cunati REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE PRIMA nella persona del giudice unico Dott. Mariaelena Cunati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al N. 2432/2024 R.G. tra:
(C.F. ) con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio degli avv. SCAGLIONE ROSA e domicilio eletto in INDIRIZZO
TELEMATICO presso avv. SCAGLIONE ROSA;
ATTORE IN RIASSUNZIONE
e
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_2 C.F._1
PIRRO ANTONELLA e domicilio eletto in INDIRIZZO TELEMATICO presso avv.
PIRRO ANTONELLA;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come a verbale d'udienza del 28.05.2025.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che le questioni sollevate dalle parti – assieme alla documentazione prodotta
– verranno esaminate se e nell'ordine in cui saranno ritenute utili ai fini della decisione.
Il fatto storico e quello processuale sono ben riassunti negli atti introduttivi, ai quali, sul punto, si fa rinvio.
Ciò che preme preliminarmente rilevare è che il presente giudizio risulta ormai estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 101 e 307 c.p.c.: è invero documentato che le parti non hanno proceduto all'integrazione del contraddittorio nel termine assegnato a verbale del 23.01.2025 (inoltro dell'atto di citazione al terzo pignorato entro il 10.02.2025), posto che ha sì provveduto all'incombente, ma soltanto Parte_2 in data 19.02.2025; poco importa che, nel provvedimento, tale onere non sia stato nominativamente disposto a carico dell'una o dell'altra parte, dovendosi quella interessata alla prosecuzione del giudizio – ben appunto, quella “più diligente” – attivarsi affinché il termine venisse rispettato, onde evitare gli effetti di cui all'art. 307 c.p.c.
Nonostante l'eccezione avversaria di estinzione del processo, ha poi Parte_2 insistito per la sua prosecuzione, rifiutando – ancora una volta – di accettare la proposta transattiva, invero ragionevole, formulata dalla controparte (1): il che comporta la necessità di condannare la parte convenuta al pagamento delle spese di lite utilizzando i parametri applicabili ex D.M. 55/2024 e s.m.i. applicabili in base al valore della controversia (da € 5.201,00 a € 26.000,00), perlomeno relativamente alla fase decisionale, che avrebbe potuto essere evitata.
Considerato il mancato deposito di note conclusive, esse vengono parametrate ai minimi di scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA il processo estinto e, per l'effetto,
CONDANNA a rimborsare ad le Parte_2 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 851,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a., come per legge, e spese forfettarie nella misura del 15%;
DICHIARA assorbita ogni altra domanda e/o eccezione da chiunque formulata.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Pavia, 26/05/2025.
Il Giudice
Mariaelena Cunati
(1) Cfr. verbale ud. 6.05.2025.
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1
ATTORE/I e
Parte_2
CONVENUTO/I
Oggi 28 maggio 2025, innanzi al dott. Mariaelena Cunati, sono comparsi:
Per l'avv. SCAGLIONE ROSA;
Parte_1
Per l'avv. PIRRO ANTONELLA, oggi sostituito dall'avv. Parte_2
MANUELA MAGISTRELLI;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Scaglione chiede che venga dichiarata l'estinzione del giudizio, con condanna alle spese della parte avversaria, anche in ragione del fatto che aveva aderito Pt_1 alla proposta transattiva formulata dal giudice. In subordine, insiste per l'accoglimento delle conclusioni già precisate in atti.
L'avv. Magistrelli si oppone alla dichiarazione di estinzione, ritenendo che il contraddittorio sia stato integrato, e sottolinea che il verbale del 23.01.2025 non indicava la parte gravata da tale incombente. Insiste per l'accoglimento delle conclusioni già precisate in atti.
A domanda, i difensori che il credito contestato mediante l'opposizione ammonta ad €
9.208,79.
A questo punto, il giudice
PRONUNCIA sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo.
I difensori rinunciano alla lettura della motivazione.
Il Giudice
dott. Mariaelena Cunati REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE PRIMA nella persona del giudice unico Dott. Mariaelena Cunati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al N. 2432/2024 R.G. tra:
(C.F. ) con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio degli avv. SCAGLIONE ROSA e domicilio eletto in INDIRIZZO
TELEMATICO presso avv. SCAGLIONE ROSA;
ATTORE IN RIASSUNZIONE
e
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_2 C.F._1
PIRRO ANTONELLA e domicilio eletto in INDIRIZZO TELEMATICO presso avv.
PIRRO ANTONELLA;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come a verbale d'udienza del 28.05.2025.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che le questioni sollevate dalle parti – assieme alla documentazione prodotta
– verranno esaminate se e nell'ordine in cui saranno ritenute utili ai fini della decisione.
Il fatto storico e quello processuale sono ben riassunti negli atti introduttivi, ai quali, sul punto, si fa rinvio.
Ciò che preme preliminarmente rilevare è che il presente giudizio risulta ormai estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 101 e 307 c.p.c.: è invero documentato che le parti non hanno proceduto all'integrazione del contraddittorio nel termine assegnato a verbale del 23.01.2025 (inoltro dell'atto di citazione al terzo pignorato entro il 10.02.2025), posto che ha sì provveduto all'incombente, ma soltanto Parte_2 in data 19.02.2025; poco importa che, nel provvedimento, tale onere non sia stato nominativamente disposto a carico dell'una o dell'altra parte, dovendosi quella interessata alla prosecuzione del giudizio – ben appunto, quella “più diligente” – attivarsi affinché il termine venisse rispettato, onde evitare gli effetti di cui all'art. 307 c.p.c.
Nonostante l'eccezione avversaria di estinzione del processo, ha poi Parte_2 insistito per la sua prosecuzione, rifiutando – ancora una volta – di accettare la proposta transattiva, invero ragionevole, formulata dalla controparte (1): il che comporta la necessità di condannare la parte convenuta al pagamento delle spese di lite utilizzando i parametri applicabili ex D.M. 55/2024 e s.m.i. applicabili in base al valore della controversia (da € 5.201,00 a € 26.000,00), perlomeno relativamente alla fase decisionale, che avrebbe potuto essere evitata.
Considerato il mancato deposito di note conclusive, esse vengono parametrate ai minimi di scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA il processo estinto e, per l'effetto,
CONDANNA a rimborsare ad le Parte_2 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 851,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a., come per legge, e spese forfettarie nella misura del 15%;
DICHIARA assorbita ogni altra domanda e/o eccezione da chiunque formulata.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Pavia, 26/05/2025.
Il Giudice
Mariaelena Cunati
(1) Cfr. verbale ud. 6.05.2025.