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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 12/08/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. n. 11/2025 R. G
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Marialuisa Tezza Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio in grado d'appello proposto con atto di citazione depositato in data 7.01.2025
da
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
C.U.I. , con dimora in Terno d'Isola (BG) in via Trieste n. 26, rappresentato C.F._2
e difeso dall'Avv. Uljana Gazidede del Foro di Bari. appellante
, in persona del Ministro pro tempore, e Parte_2
, in persona del Questore pro tempore, entrambi Controparte_1 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso il cui studio è legalmente domiciliato.
appellate
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia.
Oggetto: appello per l'annullamento previa sospensiva della sentenza n. 4177/2024, emessa l'11/10/2024 nel procedimento n. 7108/2023 RG C.C. dal Tribunale di Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. n. 11/2025 R. G
Brescia, pubblicata e comunicata a mezzo P.E.C. l'11/10/2024 con la quale veniva rigettato il ricorso ex art. 20 del D.lgs. 150/2011 avverso il diniego del rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE:
“1) annullare la sentenza e, conseguentemente annullare il provvedimento,
, di rigetto dell'istanza tesa al rilascio del Controparte_2 permesso di soggiorno per familiari, emesso dal Questore della Provincia di in data 27.12.2022 e notificato a mani in data 02.05.2023 e CP_1 dell'intimazione in esso contenuta, ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 394/99, a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni lavorativi dalla data di notifica del provvedimento;
2) Ordinare il rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare in sede o ad altro titolo;
3) condannare le amministrazioni intimate al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio oltre IVA e CPA e spese generali come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario. In base all'art. 283 c.p.c., si chiede che sia sospesa in tutto (o in parte) l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per le ragioni sopra esposte. In via istruttoria: si chiede voler disporre l'audizione dell'appellante nei modi e nei termini opportuni”.
PER PARTE APPELLATA:
“In via principale, rigettare l'appello, con vittoria di spese;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui fosse accolto l'appello, compensare le spese di lite.
PER IL PROCURATORE GENERALE: Visto l'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di Brescia Parte_1 che rigettava l'istanza di annullamento, previa sospensiva, del provvedimento col quale il Questore di Bergamo negava al predetto il permesso di soggiorno per motivi familiari per coesione in sede con la figlia, dalla quale sarebbe mantenuto ed in assenza di altre fonti di sostentamento nel Paese di origine. Ritenuto di condividere la decisione del Tribunale, per le ragioni indicate in motivazione, e di fare proprie le argomentazioni esposte nella comparsa di risposta dall'Avvocatura dello Stato, chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 20 del D.Lgs. 150/2011, depositato il 01/06/2023 innanzi Tribunale di Bergamo, il ricorrente impugnava il provvedimento della Questura di Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. n. 11/2025 R. G
Bergamo di diniego e l'intimazione in esso contenuta, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.P.R. n. 394/99, a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni lavorativi dalla data di notifica del provvedimento, evidenziando che la Questura aveva fondato il diniego al permesso di soggiorno per motivi di famiglia sulla circostanza relativa alla titolarità di pensione di anzianità e dell'esistenza di un figlio residente nel Paese di provenienza. A sostegno della sua richiesta il ricorrente esponeva che:
-era giunto in Italia con passaporto biometrico in esenzione di visto e con dichiarazione di ospitalità della figlia , nata a [...] - Shkoder Persona_1
(Albania) il 10.11.1992, residente a [...];
-in data 18.05.2022, aveva inviato alla Questura di l'istanza volta ad CP_1 ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari per coesione in sede con la figlia, non potendo più vivere in Albania a causa delle precarie condizioni economiche, essendo percettore di una pensione di 8588 Lek pari ad € 78,00 e non potendo contare sul sostegno economico dell'altro figlio, sposato con due bambini, ma disoccupato;
-dopo circa 10 giorni dal suo ingresso, in data 20.05.2022 si era recato presso il pronto soccorso dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di per un dolore al CP_1 petto;
a seguito ad accertamenti, gli era stato riscontrato un versamento pleurico e sospetta neoplasia pleurica. Per tale ragione, era stato immediatamente ricoverato presso la clinica di nel reparto di oncologia per Controparte_3 CP_1 ulteriori accertamenti ed ivi dimesso in data 30.05.2022 con la diagnosi “neoplasia polmonare Adenocarcinoma”, da allora erano seguite diverse visite, ricoveri e cure salva vita, presso la stessa struttura, da ultimo quella dell'11.05.2023;
-in data 17.11.2022 gli era stato comunicato il preavviso di rigetto ex art. 10 L. 241/90 dove si rappresentava la carenza di idonea documentazione rilasciata dal paese d'origine dalla quale risultasse la condizione economica del richiedente, e che lo stesso non percepisse pensione o altro reddito;
-in risposta alla predetta comunicazione la figlia aveva prodotto la dichiarazione notarile con la quale il fratello che viveva in Albania dichiarava di essere in precarie condizioni economiche, con due figli piccoli da mantenere, e di non potersi occupare economicamente del padre;
-in data 02.05.2023, la di comunicava il provvedimento di rigetto CP_1 CP_1 dell'istanza tesa al rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare in sede.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 29/06/2023 si costituiva l'Avvocatura di Stato di Brescia per il . Parte_2
Evidenziava che la documentazione depositata dal ricorrente a seguito di regolare avvio al procedimento aveva dimostrato non solo la presenza di fonti di sostentamento sotto forma di pensione di anzianità, bensì aveva attestato anche la presenza di familiari (figlio, nuora e nipoti) nel proprio Paese di origine. Precisava inoltre che le condizioni di salute del ricorrente non erano mai state rappresentate all'Amministrazione, né all'atto della spedizione del kit postale né Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. n. 11/2025 R. G
all'atto dell'acquisizione delle impronte digitali né tantomeno allegate alle memorie difensive, quale fatto extra procedimentale, a seguito di avvio al procedimento.
3. Alla prima udienza del 16/10/2023, il difensore del ricorrente faceva presente che il proprio assistito non era comparso per problemi gravi di salute e chiedeva di integrare la documentazione allegata al ricorso con i certificati emessi dall'ente previdenziale albanese dal quale risultava che il figlio del ricorrente residente in Albania, non percepiva sussidi o indennità di disoccupazione. All'udienza del 04/12/2023, il GOP preso atto della documentazione depositata dal ricorrente, e ritenuta la necessità di dovere sentire la figlia di quest'ultimo, sig.ra
, rinviava la causa all'udienza del 25 gennaio 2024. La figlia ascoltata Persona_1 in udienza dichiarava di essere l'unica della famiglia in grado di poter sostenere economicamente il proprio padre (in quanto il fratello in Albania era disoccupato e doveva mantenere due figli) e confermava che il proprio padre aveva scoperto solo una volta giunto in Italia di essere affetto da un tumore ai polmoni. Con nota del 24.9.2024 l'amministrazione resistente produceva relazione dell'autorità che aveva emesso il provvedimento e i documenti in essa indicati. In particolare, in detta relazione si affermava che dalle banche dati e conto assicurativo risultava CP_4 che la figlia del ricorrente non svolgeva attività lavorativa dall'11.4.2023 e aveva percepito indennità di maternità e NASPI fino dal 19.2.2024; che quest'ultima e il genero del ricorrente avevano ricevuto “reddito di emergenza”; che il reddito del genero del ricorrente era insufficiente, in quanto lo stesso aveva dato ospitalità ai propri genitori che avevano presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 30 decreto legislativo 286/1998; e infine che l'immobile, idoneo all'alloggio di 5 persone, era attualmente abitato da 4.
4. Il Giudice, dopo aver constatato il mancato deposito delle note conclusive del ricorrente, emetteva la sentenza ivi impugnata con cui rigettava il ricorso e condannava al pagamento a favore del delle spese Parte_1 Parte_2 processuali liquidate in euro 2.356, oltre alle spese generali previste per legge. Osservava il Tribunale che il ricorrente aveva fatto valere il diritto previsto dall'articolo 30 del citato decreto. A tal riguardo secondo il Primo Giudice era sufficiente esaminare l'istanza amministrativa in cui il ricorrente faceva riferimento al rapporto con la figlia senza rappresentare le sue condizioni di salute eventualmente rilevanti ai sensi dell'articolo 19 comma 2 lettera d-bis del citato decreto. Di conseguenza, le affermazioni contenute negli atti del ricorrente riguardanti tali circostanze non erano pertinenti all'oggetto del giudizio. Rilevava inoltre che l'amministrazione resistente contestava l'affermazione che il ricorrente fosse a carico della figlia residente in Italia. Sotto tale profilo, evidenziava le considerazioni svolte nelle note dell'amministrazione resistente dell'11.6.2024 e del 24.9.2024, supportate dai documenti e dai dati indicati nelle relazioni della Questura di la figlia, anche con l'aiuto del marito, non era in grado di CP_1 assistere economicamente il padre. Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. n. 11/2025 R. G
Inoltre, rilevava che il ricorrente non aveva fornito prova che il figlio residente in [...]fosse impossibilitato al sostentamento del genitore per documentati gravi motivi di salute (articolo 29 richiamato dall'articolo 30 del decreto legislativo 286/1998).
5. Avverso la suddetta sentenza con atto depositato in data 7.01.2025 ha proposto appello che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e di Parte_1 ordinare il rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare in sede o ad altro titolo.
6. Con memoria depositata in data 19.06.2025, il ha chiesto di Parte_2 respingere l'appello confermando la sentenza impugnata con condanna alle spese dell'appellante, e in subordine, nella denegata ipotesi in cui fosse accolto l'appello, compensare le spese di lite.
7. In data 14.7.2025 il P.G. ha espresso il parere sopra riportato. L'udienza collegiale del 15.7.2025 si è svolta con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.c e parte appellante ha depositato note di udienza insistendo nelle domande. La Corte ha infine trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. L'appellante, in via preliminare, ha evidenziato che in realtà il mancato deposito in primo grado nel fascicolo telematico delle note conclusionali è stato causato da un errore del sistema, sottolineando che è stato fuorviante il messaggio di accettazione del deposito inviato dalla cancelleria che non ha consentito al difensore del ricorrente di comprendere che il deposito era avvenuto nel fascicolo sbagliato, diversamente sarebbe stato possibile inviare nuovamente la nota conclusionale nel fascicolo telematico corretto. Ciò premesso, l'appellante lamenta innanzitutto la violazione e falsa applicazione dell'artt. 5 comma 6 e 19 comma 2 lett. d-bis del D.Lgs. 286 e art. 32 Cost. Rappresenta che il Giudice non ha ricevuto le note conclusionali del ricorrente per le ragioni sopra esposte e non ha fatto buon governo delle norme sopra indicate. Rileva, soprattutto, che il Tribunale non ha tenuto conto delle soglie di reddito previste dal per il ricongiungimento familiare. Infatti, anche considerando Parte_2 tre familiari da ricongiungere, il ricorrente e i due consuoceri, così come ha ritenuto il giudicante, le soglie di reddito del 2023 “€ 16.356,28 per n. 3 familiari da ricongiungere” e del 2024 “€ 17.386,33 per n. 3 familiari da ricongiungere” sono comunque inferiori al reddito prodotto dal marito della figlia pari ad euro 20.768,00. Evidenzia, inoltre, che già prima del deposito delle note dell'amministrazione del 24/09/2024, il consuocero era deceduto, in data 8/9/2024, e per tale Persona_2 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. n. 11/2025 R. G
ragione la consuocera aveva fatto definitivamente ritorno in Albania, Persona_3 con la conseguenza che l'unico familiare da ricongiungere era ed è il ricorrente. L'appellante lamenta inoltre, contrariamente a quanto affermato dal Primo Giudice, che con la documentazione depositata con il ricorso, (cfr. doc. n. 4 fsc. I°), e quella successivamente depositata con nota di deposito del 10/11/2023, è stato documentato e provato lo stato di grave difficoltà economica del figlio che gli impedivano di provvedere e sostenere economicamente il ricorrente. Inoltre, ritiene che dette circostanze non siano state contestate dall'amministrazione, pertanto, in virtù del principio di non contestazione devono ritenersi ampiamente provate. L'appellante ribadisce che il provvedimento di rigetto contiene anche l'ordine di lasciare il territorio entro 15 giorni lavorativi dalla sua notifica. Da ciò discende che, qualora il provvedimento non fosse sospeso, il ricorrente sarebbe costretto ad interrompere le cure salvavita per recarsi in Albania o, peggio ancora, sarebbe espulso dal territorio dello Stato, in violazione dell'art. 19 comma 2 let. d-bis con grave lesione ed ingiusta compressione dei suoi diritti alla salute e all'unità familiare. Ne conseguirebbe per l'appellante la sussistenza per il presupposto dell'urgenza che consente la sospensione dell'efficacia del provvedimento per cui è causa anche inaudita altera parte. In ogni caso si oppone all'ordine di allontanamento rivolto al ricorrente perché ritiene sia stato adottato in violazione delle norme sopra citate e dei presupposti di cui all'art. 19 co. 2 lett. c) D.Lgs. 286/98.
9. Il Ministero appellato ritiene che il Tribunale abbia correttamente applicato la normativa relativa alla materia, in quanto, in primo luogo, la Questura di CP_1 aveva rigettato l'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno, perché il ricorrente non aveva prodotto documentazione idonea a dimostrare il requisito della vivenza dell'odierno appellante a carico della figlia nonché l'impedimento da parte dell'altro figlio soggiornante in Albania ad occuparsi del sostentamento del padre per documentati, gravi motivi di salute, previste quali condizioni necessarie dal summenzionato art. 29 del T.U. Immigrazione. Evidenziava che, conclusa la fase istruttoria, con decreto del giorno 26/02/2024, il Giudice di primo grado, rilevato che “Unico profilo controverso tra le parti riguarda la valutazione di parte resistente secondo cui tali circostanze escludono che il ricorrente sia a carico della figlia residente in Italia.”, rinviava l'udienza di discussione anche al fine di “agevolare la definizione bonaria della controversia tramite un riesame amministrativo della decisione alla luce degli elementi emersi nel corso del giudizio”. Senonché, a fronte dell'invito da parte del Tribunale e della specifica istanza ricevuta dall'appellante di riesaminare la propria posizione, la Questura di rilevava CP_1 che, da un lato, la figlia del signor - contrariamente a quanto allegato - non Pt_1 svolgeva attività lavorativa regolare sin dall'Aprile 2023, e, dall'altro lato, che nemmeno il genero possedeva redditi a sufficienza per sostenere economicamente l'interessato. Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. n. 11/2025 R. G
In merito poi alle considerazioni fatte dall'appellante nel proprio atto di appello, il appellato evidenzia che: Parte_2
“1) in primo luogo, è palese che si tratta di circostanza del tutto nuova rispetto a quella dedotta a fondamento del ricorso in primo grado, ove il ricorrente aveva sostenuto che era la figlia a garantire il suo mantenimento in virtù dell'attività lavorativa svolta (circostanza confermata dalla stessa in qualità di testimone), e, in quanto tale, inammissibile.
2) in secondo luogo, qualora si dovesse dare ingresso ad accertamento in merito ai redditi del genero dell'appellante, il documento prodotto riguardando l'anno 2023 risulta inadeguato;
3) in terzo luogo, al fine di verificare la capacità reddituale del genero dell'appellante, non si comprende perché non si dovrebbe tener conto del fatto che lo stesso provveda già al mantenimento della moglie e dei figli, a maggior ragione se di tenerissima età”.
10. L'appello è fondato e merita accoglimento. Con decreto emesso il 27.12.2022, Cat , la Questura CodiceFiscale_3 della Provincia di ha rigettato l'istanza presentata da nato il CP_1 Parte_1
10.1.1956, cittadino albanese, tesa al rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari. L'istanza veniva avanzata in qualità di padre della cittadina albanese
[...]
nata il [...], titolare di permesso di soggiorno e residente in [...]Per_1
d'Isola (BG) via Trieste 26. A sostegno della domanda il richiedente aveva prodotto documentazione diretta a provare che la figlia era l'unica che poteva mantenerlo economicamente, documentazione ritenuta non idonea dalla Amministrazione, come si legge nel provvedimento di rigetto, ove si evidenzia che l'interessato percepiva pensione di anzianità nel Paese di origine a far data dal 10.1.2021 e che in Albania viveva un altro figlio. L'appellante ha prodotto in primo grado certificato pensionistico da cui risulta che percepisce una pensione per “anzianità urbana” pari a 8588 Leke al mese Parte_3
(corrispondenti a 88,30 euro mensili) somma all'evidenza del tutto inidonea per mantenersi anche in Albania. Ha inoltre prodotto:
‣ una dichiarazione notarile (tradotta e apostillata) del figlio residente in [...], BA BL, che dichiara di vivere con la moglie e con i loro due bambini nella città di e di avere una difficile situazione economica per cui non riesce a Per_4 mantenere anche il padre;
‣ una dichiarazione (tradotta e apostillata) della banca Credins Bank che attesta che BA BL, pur essendo cliente della Banca ed essendo registrato con il n. 00731621, non possiede un conto corrente individuale oppure un conto sullo stipendio individuale. ‣ una dichiarazione (tradotta e apostillata) del Sindaco del Municipio Vau Dejes, Villaggio Mjede, dove risiede BA BL, che attesta che quest'ultimo “non esercita attività privata nel territorio del nostro municipio”; Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. n. 11/2025 R. G
‣ una dichiarazione (tradotta e apostillata) del Sindaco del Municipio Vau Dejes che certifica che BA BL non percepisce sussidio economico;
‣ una dichiarazione del 3.11.2023 della signora , con allegato Parte_4 documento di identità, vicina di casa del nucleo familiare che dichiara che da Per_1 due anni il signor vive con la figlia, il genero e il nipote che lo Parte_1 mantengono e lo assistono in tutto, anche per i suoi gravi problemi di salute accertati in Italia e che lo costringono a continui accessi ospedalieri. L'appellante ha inoltre prodotto certificazione unica 2024 di , marito Persona_5 della figlia del richiedente, che attesta un reddito, nel 2023, di euro 20.768,00. Va evidenziato che il testo originario dell'art. 29 TU 286/98 prevedeva che lo straniero potesse chiedere il ricongiungimento “per genitori a carico” e non vi era alcun riferimento all'eventualità che fruissero di mezzi di sussistenza o di un sostegno familiare nel Paese d'origine. Intervenne poi la Direttiva CE 2003/86 che evidenzia, nei “considerando” introduttivi, che il ricongiungimento familiare dovrebbe riguardare in ogni caso i membri della famiglia nucleare (coniuge e figli minorenni) – n. 9 – mentre, in relazione agli ascendenti, prevede: “dipende dagli Stati membri decidere se autorizzare la ricongiunzione familiare per parenti in linea diretta ascendente” – n. 10 - , prevedendo poi, in conformità a tale principi, all'art. 4 I comma che gli Stati membri debbano autorizzare l'ingresso e il soggiorno della prima categoria di familiari (coniuge, figli minorenni) e prevedendo al II comma che invece gli Stati membri possono in via legislativa o regolamentare autorizzare l'ingresso e il soggiorno degli “ascendenti diretti di primo grado del soggiornante o del suo coniuge quando sono a carico di questi ultimi e non dispongono di adeguato sostegno familiare nel paese di origine”. Il capo IV della Direttiva, nel disciplinare le condizioni richieste per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare prevede, all'art. 6, che gli Stati membri
“possono respingere una domanda di ingresso e soggiorno dei familiari per ragioni di ordine pubblico di sicurezza pubblica o di sanità pubblica”. A tale direttiva seguì, per effetto del Decreto Legsl. 5/2007, una modifica dell'art. 29 lettera D) volta a adeguare la normativa nazionale alla Direttiva CE prevedendo che il ricongiungimento familiare poteva essere chiesto per i “genitori a carico che non dispongono di adeguato sostegno familiare nel paese di origine o di provenienza”. Venne anche introdotto l'art. 29 bis che ha esteso, sempre in attuazione della direttiva CE, la previsione specifica del ricongiungimento anche agli ascendenti dello straniero al quale era stato riconosciuto lo status di rifugiato. In seguito, con il Decreto Legislativo 160/2008 l'art. 29 venne nuovamente modificato, questa volta in modo restrittivo, prevedendo che lo straniero possa chiedere il ricongiungimento per “i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute. Ciò posto, l'appellante ha documentato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 29 e pertanto la domanda va accolta e il provvedimento emesso dal Questore della Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. n. 11/2025 R. G
Provincia va disapplicato in quanto illegittimo, con conseguente CP_1 accertamento del diritto del richiedente a ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari. Il , soccombente, va condannato a Controparte_5 rifondere alla controparte le spese dei due gradi di giudizio secondo i parametri dei giudizi avanti al Tribunale e alla Corte di Appello, spese che si liquidano come d dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sull'appello proposto da nato a [...] il Parte_1
10.01.1956, in riforma della sentenza emessa l'11.10.2024 dal Tribunale di Brescia, nel contraddittorio delle parti e sentito il P.G., in accoglimento dell'appello:
- DICHIARA la illegittimità del decreto Cat , CodiceFiscale_3 emesso dal Questore della Provincia di il 27.12.2022 disapplicandolo e CP_1 dando atto che a diritto al titolo di soggiorno per motivi familiari. Parte_5
- CONDANNA il – Questura della Provincia di a Controparte_6 CP_1 rifondere all'appellante le spese del primo e del secondo grado di giudizio, che liquida in euro 1.453 oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA quanto al primo grado ed euro 3473,00 oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA quanto al secondo grado.
Brescia, così deciso nella Camera di Consiglio del 15.7.2025
Il Presidente Maria Grazia Domanico
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Marialuisa Tezza Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio in grado d'appello proposto con atto di citazione depositato in data 7.01.2025
da
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
C.U.I. , con dimora in Terno d'Isola (BG) in via Trieste n. 26, rappresentato C.F._2
e difeso dall'Avv. Uljana Gazidede del Foro di Bari. appellante
, in persona del Ministro pro tempore, e Parte_2
, in persona del Questore pro tempore, entrambi Controparte_1 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso il cui studio è legalmente domiciliato.
appellate
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia.
Oggetto: appello per l'annullamento previa sospensiva della sentenza n. 4177/2024, emessa l'11/10/2024 nel procedimento n. 7108/2023 RG C.C. dal Tribunale di Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. n. 11/2025 R. G
Brescia, pubblicata e comunicata a mezzo P.E.C. l'11/10/2024 con la quale veniva rigettato il ricorso ex art. 20 del D.lgs. 150/2011 avverso il diniego del rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE:
“1) annullare la sentenza e, conseguentemente annullare il provvedimento,
, di rigetto dell'istanza tesa al rilascio del Controparte_2 permesso di soggiorno per familiari, emesso dal Questore della Provincia di in data 27.12.2022 e notificato a mani in data 02.05.2023 e CP_1 dell'intimazione in esso contenuta, ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 394/99, a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni lavorativi dalla data di notifica del provvedimento;
2) Ordinare il rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare in sede o ad altro titolo;
3) condannare le amministrazioni intimate al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio oltre IVA e CPA e spese generali come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario. In base all'art. 283 c.p.c., si chiede che sia sospesa in tutto (o in parte) l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per le ragioni sopra esposte. In via istruttoria: si chiede voler disporre l'audizione dell'appellante nei modi e nei termini opportuni”.
PER PARTE APPELLATA:
“In via principale, rigettare l'appello, con vittoria di spese;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui fosse accolto l'appello, compensare le spese di lite.
PER IL PROCURATORE GENERALE: Visto l'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di Brescia Parte_1 che rigettava l'istanza di annullamento, previa sospensiva, del provvedimento col quale il Questore di Bergamo negava al predetto il permesso di soggiorno per motivi familiari per coesione in sede con la figlia, dalla quale sarebbe mantenuto ed in assenza di altre fonti di sostentamento nel Paese di origine. Ritenuto di condividere la decisione del Tribunale, per le ragioni indicate in motivazione, e di fare proprie le argomentazioni esposte nella comparsa di risposta dall'Avvocatura dello Stato, chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 20 del D.Lgs. 150/2011, depositato il 01/06/2023 innanzi Tribunale di Bergamo, il ricorrente impugnava il provvedimento della Questura di Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. n. 11/2025 R. G
Bergamo di diniego e l'intimazione in esso contenuta, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.P.R. n. 394/99, a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni lavorativi dalla data di notifica del provvedimento, evidenziando che la Questura aveva fondato il diniego al permesso di soggiorno per motivi di famiglia sulla circostanza relativa alla titolarità di pensione di anzianità e dell'esistenza di un figlio residente nel Paese di provenienza. A sostegno della sua richiesta il ricorrente esponeva che:
-era giunto in Italia con passaporto biometrico in esenzione di visto e con dichiarazione di ospitalità della figlia , nata a [...] - Shkoder Persona_1
(Albania) il 10.11.1992, residente a [...];
-in data 18.05.2022, aveva inviato alla Questura di l'istanza volta ad CP_1 ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari per coesione in sede con la figlia, non potendo più vivere in Albania a causa delle precarie condizioni economiche, essendo percettore di una pensione di 8588 Lek pari ad € 78,00 e non potendo contare sul sostegno economico dell'altro figlio, sposato con due bambini, ma disoccupato;
-dopo circa 10 giorni dal suo ingresso, in data 20.05.2022 si era recato presso il pronto soccorso dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di per un dolore al CP_1 petto;
a seguito ad accertamenti, gli era stato riscontrato un versamento pleurico e sospetta neoplasia pleurica. Per tale ragione, era stato immediatamente ricoverato presso la clinica di nel reparto di oncologia per Controparte_3 CP_1 ulteriori accertamenti ed ivi dimesso in data 30.05.2022 con la diagnosi “neoplasia polmonare Adenocarcinoma”, da allora erano seguite diverse visite, ricoveri e cure salva vita, presso la stessa struttura, da ultimo quella dell'11.05.2023;
-in data 17.11.2022 gli era stato comunicato il preavviso di rigetto ex art. 10 L. 241/90 dove si rappresentava la carenza di idonea documentazione rilasciata dal paese d'origine dalla quale risultasse la condizione economica del richiedente, e che lo stesso non percepisse pensione o altro reddito;
-in risposta alla predetta comunicazione la figlia aveva prodotto la dichiarazione notarile con la quale il fratello che viveva in Albania dichiarava di essere in precarie condizioni economiche, con due figli piccoli da mantenere, e di non potersi occupare economicamente del padre;
-in data 02.05.2023, la di comunicava il provvedimento di rigetto CP_1 CP_1 dell'istanza tesa al rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare in sede.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 29/06/2023 si costituiva l'Avvocatura di Stato di Brescia per il . Parte_2
Evidenziava che la documentazione depositata dal ricorrente a seguito di regolare avvio al procedimento aveva dimostrato non solo la presenza di fonti di sostentamento sotto forma di pensione di anzianità, bensì aveva attestato anche la presenza di familiari (figlio, nuora e nipoti) nel proprio Paese di origine. Precisava inoltre che le condizioni di salute del ricorrente non erano mai state rappresentate all'Amministrazione, né all'atto della spedizione del kit postale né Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. n. 11/2025 R. G
all'atto dell'acquisizione delle impronte digitali né tantomeno allegate alle memorie difensive, quale fatto extra procedimentale, a seguito di avvio al procedimento.
3. Alla prima udienza del 16/10/2023, il difensore del ricorrente faceva presente che il proprio assistito non era comparso per problemi gravi di salute e chiedeva di integrare la documentazione allegata al ricorso con i certificati emessi dall'ente previdenziale albanese dal quale risultava che il figlio del ricorrente residente in Albania, non percepiva sussidi o indennità di disoccupazione. All'udienza del 04/12/2023, il GOP preso atto della documentazione depositata dal ricorrente, e ritenuta la necessità di dovere sentire la figlia di quest'ultimo, sig.ra
, rinviava la causa all'udienza del 25 gennaio 2024. La figlia ascoltata Persona_1 in udienza dichiarava di essere l'unica della famiglia in grado di poter sostenere economicamente il proprio padre (in quanto il fratello in Albania era disoccupato e doveva mantenere due figli) e confermava che il proprio padre aveva scoperto solo una volta giunto in Italia di essere affetto da un tumore ai polmoni. Con nota del 24.9.2024 l'amministrazione resistente produceva relazione dell'autorità che aveva emesso il provvedimento e i documenti in essa indicati. In particolare, in detta relazione si affermava che dalle banche dati e conto assicurativo risultava CP_4 che la figlia del ricorrente non svolgeva attività lavorativa dall'11.4.2023 e aveva percepito indennità di maternità e NASPI fino dal 19.2.2024; che quest'ultima e il genero del ricorrente avevano ricevuto “reddito di emergenza”; che il reddito del genero del ricorrente era insufficiente, in quanto lo stesso aveva dato ospitalità ai propri genitori che avevano presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 30 decreto legislativo 286/1998; e infine che l'immobile, idoneo all'alloggio di 5 persone, era attualmente abitato da 4.
4. Il Giudice, dopo aver constatato il mancato deposito delle note conclusive del ricorrente, emetteva la sentenza ivi impugnata con cui rigettava il ricorso e condannava al pagamento a favore del delle spese Parte_1 Parte_2 processuali liquidate in euro 2.356, oltre alle spese generali previste per legge. Osservava il Tribunale che il ricorrente aveva fatto valere il diritto previsto dall'articolo 30 del citato decreto. A tal riguardo secondo il Primo Giudice era sufficiente esaminare l'istanza amministrativa in cui il ricorrente faceva riferimento al rapporto con la figlia senza rappresentare le sue condizioni di salute eventualmente rilevanti ai sensi dell'articolo 19 comma 2 lettera d-bis del citato decreto. Di conseguenza, le affermazioni contenute negli atti del ricorrente riguardanti tali circostanze non erano pertinenti all'oggetto del giudizio. Rilevava inoltre che l'amministrazione resistente contestava l'affermazione che il ricorrente fosse a carico della figlia residente in Italia. Sotto tale profilo, evidenziava le considerazioni svolte nelle note dell'amministrazione resistente dell'11.6.2024 e del 24.9.2024, supportate dai documenti e dai dati indicati nelle relazioni della Questura di la figlia, anche con l'aiuto del marito, non era in grado di CP_1 assistere economicamente il padre. Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. n. 11/2025 R. G
Inoltre, rilevava che il ricorrente non aveva fornito prova che il figlio residente in [...]fosse impossibilitato al sostentamento del genitore per documentati gravi motivi di salute (articolo 29 richiamato dall'articolo 30 del decreto legislativo 286/1998).
5. Avverso la suddetta sentenza con atto depositato in data 7.01.2025 ha proposto appello che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e di Parte_1 ordinare il rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare in sede o ad altro titolo.
6. Con memoria depositata in data 19.06.2025, il ha chiesto di Parte_2 respingere l'appello confermando la sentenza impugnata con condanna alle spese dell'appellante, e in subordine, nella denegata ipotesi in cui fosse accolto l'appello, compensare le spese di lite.
7. In data 14.7.2025 il P.G. ha espresso il parere sopra riportato. L'udienza collegiale del 15.7.2025 si è svolta con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.c e parte appellante ha depositato note di udienza insistendo nelle domande. La Corte ha infine trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. L'appellante, in via preliminare, ha evidenziato che in realtà il mancato deposito in primo grado nel fascicolo telematico delle note conclusionali è stato causato da un errore del sistema, sottolineando che è stato fuorviante il messaggio di accettazione del deposito inviato dalla cancelleria che non ha consentito al difensore del ricorrente di comprendere che il deposito era avvenuto nel fascicolo sbagliato, diversamente sarebbe stato possibile inviare nuovamente la nota conclusionale nel fascicolo telematico corretto. Ciò premesso, l'appellante lamenta innanzitutto la violazione e falsa applicazione dell'artt. 5 comma 6 e 19 comma 2 lett. d-bis del D.Lgs. 286 e art. 32 Cost. Rappresenta che il Giudice non ha ricevuto le note conclusionali del ricorrente per le ragioni sopra esposte e non ha fatto buon governo delle norme sopra indicate. Rileva, soprattutto, che il Tribunale non ha tenuto conto delle soglie di reddito previste dal per il ricongiungimento familiare. Infatti, anche considerando Parte_2 tre familiari da ricongiungere, il ricorrente e i due consuoceri, così come ha ritenuto il giudicante, le soglie di reddito del 2023 “€ 16.356,28 per n. 3 familiari da ricongiungere” e del 2024 “€ 17.386,33 per n. 3 familiari da ricongiungere” sono comunque inferiori al reddito prodotto dal marito della figlia pari ad euro 20.768,00. Evidenzia, inoltre, che già prima del deposito delle note dell'amministrazione del 24/09/2024, il consuocero era deceduto, in data 8/9/2024, e per tale Persona_2 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. n. 11/2025 R. G
ragione la consuocera aveva fatto definitivamente ritorno in Albania, Persona_3 con la conseguenza che l'unico familiare da ricongiungere era ed è il ricorrente. L'appellante lamenta inoltre, contrariamente a quanto affermato dal Primo Giudice, che con la documentazione depositata con il ricorso, (cfr. doc. n. 4 fsc. I°), e quella successivamente depositata con nota di deposito del 10/11/2023, è stato documentato e provato lo stato di grave difficoltà economica del figlio che gli impedivano di provvedere e sostenere economicamente il ricorrente. Inoltre, ritiene che dette circostanze non siano state contestate dall'amministrazione, pertanto, in virtù del principio di non contestazione devono ritenersi ampiamente provate. L'appellante ribadisce che il provvedimento di rigetto contiene anche l'ordine di lasciare il territorio entro 15 giorni lavorativi dalla sua notifica. Da ciò discende che, qualora il provvedimento non fosse sospeso, il ricorrente sarebbe costretto ad interrompere le cure salvavita per recarsi in Albania o, peggio ancora, sarebbe espulso dal territorio dello Stato, in violazione dell'art. 19 comma 2 let. d-bis con grave lesione ed ingiusta compressione dei suoi diritti alla salute e all'unità familiare. Ne conseguirebbe per l'appellante la sussistenza per il presupposto dell'urgenza che consente la sospensione dell'efficacia del provvedimento per cui è causa anche inaudita altera parte. In ogni caso si oppone all'ordine di allontanamento rivolto al ricorrente perché ritiene sia stato adottato in violazione delle norme sopra citate e dei presupposti di cui all'art. 19 co. 2 lett. c) D.Lgs. 286/98.
9. Il Ministero appellato ritiene che il Tribunale abbia correttamente applicato la normativa relativa alla materia, in quanto, in primo luogo, la Questura di CP_1 aveva rigettato l'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno, perché il ricorrente non aveva prodotto documentazione idonea a dimostrare il requisito della vivenza dell'odierno appellante a carico della figlia nonché l'impedimento da parte dell'altro figlio soggiornante in Albania ad occuparsi del sostentamento del padre per documentati, gravi motivi di salute, previste quali condizioni necessarie dal summenzionato art. 29 del T.U. Immigrazione. Evidenziava che, conclusa la fase istruttoria, con decreto del giorno 26/02/2024, il Giudice di primo grado, rilevato che “Unico profilo controverso tra le parti riguarda la valutazione di parte resistente secondo cui tali circostanze escludono che il ricorrente sia a carico della figlia residente in Italia.”, rinviava l'udienza di discussione anche al fine di “agevolare la definizione bonaria della controversia tramite un riesame amministrativo della decisione alla luce degli elementi emersi nel corso del giudizio”. Senonché, a fronte dell'invito da parte del Tribunale e della specifica istanza ricevuta dall'appellante di riesaminare la propria posizione, la Questura di rilevava CP_1 che, da un lato, la figlia del signor - contrariamente a quanto allegato - non Pt_1 svolgeva attività lavorativa regolare sin dall'Aprile 2023, e, dall'altro lato, che nemmeno il genero possedeva redditi a sufficienza per sostenere economicamente l'interessato. Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. n. 11/2025 R. G
In merito poi alle considerazioni fatte dall'appellante nel proprio atto di appello, il appellato evidenzia che: Parte_2
“1) in primo luogo, è palese che si tratta di circostanza del tutto nuova rispetto a quella dedotta a fondamento del ricorso in primo grado, ove il ricorrente aveva sostenuto che era la figlia a garantire il suo mantenimento in virtù dell'attività lavorativa svolta (circostanza confermata dalla stessa in qualità di testimone), e, in quanto tale, inammissibile.
2) in secondo luogo, qualora si dovesse dare ingresso ad accertamento in merito ai redditi del genero dell'appellante, il documento prodotto riguardando l'anno 2023 risulta inadeguato;
3) in terzo luogo, al fine di verificare la capacità reddituale del genero dell'appellante, non si comprende perché non si dovrebbe tener conto del fatto che lo stesso provveda già al mantenimento della moglie e dei figli, a maggior ragione se di tenerissima età”.
10. L'appello è fondato e merita accoglimento. Con decreto emesso il 27.12.2022, Cat , la Questura CodiceFiscale_3 della Provincia di ha rigettato l'istanza presentata da nato il CP_1 Parte_1
10.1.1956, cittadino albanese, tesa al rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari. L'istanza veniva avanzata in qualità di padre della cittadina albanese
[...]
nata il [...], titolare di permesso di soggiorno e residente in [...]Per_1
d'Isola (BG) via Trieste 26. A sostegno della domanda il richiedente aveva prodotto documentazione diretta a provare che la figlia era l'unica che poteva mantenerlo economicamente, documentazione ritenuta non idonea dalla Amministrazione, come si legge nel provvedimento di rigetto, ove si evidenzia che l'interessato percepiva pensione di anzianità nel Paese di origine a far data dal 10.1.2021 e che in Albania viveva un altro figlio. L'appellante ha prodotto in primo grado certificato pensionistico da cui risulta che percepisce una pensione per “anzianità urbana” pari a 8588 Leke al mese Parte_3
(corrispondenti a 88,30 euro mensili) somma all'evidenza del tutto inidonea per mantenersi anche in Albania. Ha inoltre prodotto:
‣ una dichiarazione notarile (tradotta e apostillata) del figlio residente in [...], BA BL, che dichiara di vivere con la moglie e con i loro due bambini nella città di e di avere una difficile situazione economica per cui non riesce a Per_4 mantenere anche il padre;
‣ una dichiarazione (tradotta e apostillata) della banca Credins Bank che attesta che BA BL, pur essendo cliente della Banca ed essendo registrato con il n. 00731621, non possiede un conto corrente individuale oppure un conto sullo stipendio individuale. ‣ una dichiarazione (tradotta e apostillata) del Sindaco del Municipio Vau Dejes, Villaggio Mjede, dove risiede BA BL, che attesta che quest'ultimo “non esercita attività privata nel territorio del nostro municipio”; Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. n. 11/2025 R. G
‣ una dichiarazione (tradotta e apostillata) del Sindaco del Municipio Vau Dejes che certifica che BA BL non percepisce sussidio economico;
‣ una dichiarazione del 3.11.2023 della signora , con allegato Parte_4 documento di identità, vicina di casa del nucleo familiare che dichiara che da Per_1 due anni il signor vive con la figlia, il genero e il nipote che lo Parte_1 mantengono e lo assistono in tutto, anche per i suoi gravi problemi di salute accertati in Italia e che lo costringono a continui accessi ospedalieri. L'appellante ha inoltre prodotto certificazione unica 2024 di , marito Persona_5 della figlia del richiedente, che attesta un reddito, nel 2023, di euro 20.768,00. Va evidenziato che il testo originario dell'art. 29 TU 286/98 prevedeva che lo straniero potesse chiedere il ricongiungimento “per genitori a carico” e non vi era alcun riferimento all'eventualità che fruissero di mezzi di sussistenza o di un sostegno familiare nel Paese d'origine. Intervenne poi la Direttiva CE 2003/86 che evidenzia, nei “considerando” introduttivi, che il ricongiungimento familiare dovrebbe riguardare in ogni caso i membri della famiglia nucleare (coniuge e figli minorenni) – n. 9 – mentre, in relazione agli ascendenti, prevede: “dipende dagli Stati membri decidere se autorizzare la ricongiunzione familiare per parenti in linea diretta ascendente” – n. 10 - , prevedendo poi, in conformità a tale principi, all'art. 4 I comma che gli Stati membri debbano autorizzare l'ingresso e il soggiorno della prima categoria di familiari (coniuge, figli minorenni) e prevedendo al II comma che invece gli Stati membri possono in via legislativa o regolamentare autorizzare l'ingresso e il soggiorno degli “ascendenti diretti di primo grado del soggiornante o del suo coniuge quando sono a carico di questi ultimi e non dispongono di adeguato sostegno familiare nel paese di origine”. Il capo IV della Direttiva, nel disciplinare le condizioni richieste per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare prevede, all'art. 6, che gli Stati membri
“possono respingere una domanda di ingresso e soggiorno dei familiari per ragioni di ordine pubblico di sicurezza pubblica o di sanità pubblica”. A tale direttiva seguì, per effetto del Decreto Legsl. 5/2007, una modifica dell'art. 29 lettera D) volta a adeguare la normativa nazionale alla Direttiva CE prevedendo che il ricongiungimento familiare poteva essere chiesto per i “genitori a carico che non dispongono di adeguato sostegno familiare nel paese di origine o di provenienza”. Venne anche introdotto l'art. 29 bis che ha esteso, sempre in attuazione della direttiva CE, la previsione specifica del ricongiungimento anche agli ascendenti dello straniero al quale era stato riconosciuto lo status di rifugiato. In seguito, con il Decreto Legislativo 160/2008 l'art. 29 venne nuovamente modificato, questa volta in modo restrittivo, prevedendo che lo straniero possa chiedere il ricongiungimento per “i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute. Ciò posto, l'appellante ha documentato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 29 e pertanto la domanda va accolta e il provvedimento emesso dal Questore della Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. n. 11/2025 R. G
Provincia va disapplicato in quanto illegittimo, con conseguente CP_1 accertamento del diritto del richiedente a ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari. Il , soccombente, va condannato a Controparte_5 rifondere alla controparte le spese dei due gradi di giudizio secondo i parametri dei giudizi avanti al Tribunale e alla Corte di Appello, spese che si liquidano come d dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sull'appello proposto da nato a [...] il Parte_1
10.01.1956, in riforma della sentenza emessa l'11.10.2024 dal Tribunale di Brescia, nel contraddittorio delle parti e sentito il P.G., in accoglimento dell'appello:
- DICHIARA la illegittimità del decreto Cat , CodiceFiscale_3 emesso dal Questore della Provincia di il 27.12.2022 disapplicandolo e CP_1 dando atto che a diritto al titolo di soggiorno per motivi familiari. Parte_5
- CONDANNA il – Questura della Provincia di a Controparte_6 CP_1 rifondere all'appellante le spese del primo e del secondo grado di giudizio, che liquida in euro 1.453 oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA quanto al primo grado ed euro 3473,00 oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA quanto al secondo grado.
Brescia, così deciso nella Camera di Consiglio del 15.7.2025
Il Presidente Maria Grazia Domanico