Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 10/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere-relatore
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nei procedimenti rispettivamente iscritti ai nn. 261 e 263 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, successivamente riuniti, promossi da
(P.VA , che ha incorporato a seguito di atto di Controparte_1 P.IVA_1
fusione (c.f. ) e Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
(P.VA , rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Sgobbo, come da procura in
[...] P.IVA_3
atti.
Appellanti
CONTRO
(c.f. ) e ( e per essa quale Controparte_4 P.IVA_4 Controparte_5 P.IVA_5
mandataria ( ) rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_6 P.IVA_6
Marco Di Cencio, come da procura in atti.
Appellato
Oggetto: opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Tralasciando le complesse vicende sostanziali sulla validità ed efficacia dei trasferimenti immobiliari in favore delle società appellanti dei terreni in Olbia, località Cala Saccaia, censiti in catasto al fg. 33, part. 1007 e 1008 (ora distinte in catasto al fg. 33 particelle 1326 sub 1 sub 2 e sub
3 via Madagascar), oggetto delle procedure esecutive, intraprese ex art. 602 c.p.c. da CP_4
nei confronti delle cedenti e del in
[...] Parte_1 Controparte_7 CP_8
qualità di terzo proprietario, per quel che ancora interessa in questa sede, il presente giudizio ha ad
né il terzo proprietario pignorato per far valere il proprio CP_7 Controparte_7 CP_9
diritto di proprietarie dei terreni oggetto della procedura esecutiva.
Ora, come anticipato con l'ordinanza del 13.9.2024, la Corte non può ignorare il recente e ormai univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, a partire da Cassazione sentenza n 13533 del 19.2.2021, sulla natura necessaria del litisconsorzio del terzo pignorato nelle opposizioni esecutive. In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato. (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021).
A maggior ragione nel caso di specie, di esecuzione contro il terzo proprietario di bene CP_8
gravato da ipoteca a garanzia dei finanziamenti contratti dalle cedenti e Parte_1
Controparte_7
L'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c, ossia il giudizio di merito con il quale il terzo opponente chiede di accertare la propria qualità di proprietario sul bene ipotecato, assoggettato ad esecuzione forzata nelle forme dell'art. 602 c.p.c., non potrebbe infatti svolgersi senza la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nella procedura esecutiva, destinatari degli effetti che un possibile accertamento dei diritti del terzo è destinato a produrre nelle rispettive sfere giuridiche, che sono pertanto tutti litisconsorti necessari delle eventuali opposizioni esecutive.
“In sede di espropriazione promossa dal creditore contro il terzo proprietario, nei casi e modi di cui agli artt. 602 e ss. c.p.c., sono parti tanto il terzo assoggettato all'espropriazione, quanto il debitore, per cui, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all'esecuzione, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo
e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l'accertamento della ricorrenza o meno dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti;
ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposizione all'esecuzione promossa nei confronti di beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono "inutiliter datae" e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, va rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità, con remissione della causa al giudice di primo grado. (Cass. sez. 6 -
3, Ordinanza n. 4763 del 19/02/2019).
La pretermissione dei litisconsorti necessari ha comportato la nullità dell'intero giudizio, sino alla sentenza che lo ha definito. Nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, sottoposta al contraddittorio delle parti ai fini del rispetto dell'art. 101 c.p.c.. Conseguentemente le sentenze impugnate devono essere dichiarate nulle per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del e dei debitori esecutati con rimessione della causa al CP_8
Tribunale di Tempio Pausania ai sensi dell'art. 354 c.p.c..
Vista la soluzione in rito della controversia, peraltro su questione sollevata dal giudice d'ufficio, le spese di lite sono compensate tra tutte le parti.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
- v. l'art. 354 c.p.c. dichiara la nullità delle sentenze rispettivamente n. 184/2022 e n. 185/2022, emesse dal Tribunale di Tempio Pausania in data 10.5.2022 per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del , di e e CP_8 Parte_1 Controparte_7
rimette la causa al Tribunale di Tempio Pausania;
- spese compensate.
Così deciso in Sassari, all'udienza del 10.1.2025.
Il Consigliere est.
Dott. Cristina Fois Il Presidente
Dott. Maria Grixoni