Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 04/03/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5252/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 5252/2024, promossa con ricorso depositato il 13/12/2024 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]n con l'Avv. Elisabetta Bertani
e
1) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino Italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]n con l'Avv. Stefano Lucarelli
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Varese (Va), in data 27 gennaio 2007
(anno 2007 atto n. 1 parte II serie C) senza figli.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Dichiarare la separazione dei coniugi IG.ra e (matrimonio Parte_1 Parte_2 contratto in Varese, in data 27.01.2007, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di al n. 1, anno 2007, parte II, serie C);
2- Ordinare al Comune di Varese di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Omologare le seguenti condizioni di separazione:
3- Assegnazione alla IG.ra della casa coniugale, gravata da mutuo ipotecario, Parte_1 comprensiva di tutti i beni mobili che l'arredano sita in 21035 Cunardo, via Castelvecchio
16/n;;
4- Dare atto che il signor a seguito di questa decisione, ad agosto 2024 ha già lasciato Pt_2 la casa coniugale e che lo stesso finirà di asportare tutti i propri beni ed effetti personali entro 15 giorni dal deposito del presente ricorso;
5- I restanti ratei del mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale e fino alla scadenza dello stesso, prevista in sei anni, continueranno ad essere a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
6- Le spese per le utenze domestiche, per le tasse ed oneri comunali relativi all'utilizzo dell'immobile e quelle di ordinaria manutenzione relative alla casa coniugale saranno ad esclusivo carico della IG.ra fino a quando la stessa vi abiterà mentre rimarranno Parte_1
a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno le spese di straordinaria manutenzione dell'immobile;
7- Entro tre mesi dal deposito della sentenza di separazione consensuale coniugi, il IG. Pt_2 si impegna a trasferire alla IG.ra il 50% della piena proprietà dell'immobile, casa Parte_1 coniugale senza nulla pretendere a tale titolo dalla moglie, sito nel Comune di Cunardo, via
Castelvecchio 16/n, e così rubricato al catasto urbano:
foglio 4, mappale 5770, sub 501, piano S1-T-1, cat A/2, cl 5, vani 7,5, superficie catastale totale mq. 174, totale escluse le aree scoperte mq. 151, Rendita Cat. €639,12;
foglio 4, mappale 5770, sub 2, piano S1, cat C/6, cl 4, mq 37, superficie catastale mq. 41,
€ 68,79; CP_1 foglio 9, mappale 5770, ente urbano, are 3, centiare 94, senza redditi.
8- La NO per il trasferimento di proprietà beneficerà delle esenzioni fiscali di cui Parte_1 alla legge n. 74 del 6 marzo 1987.
9- Allo scadere del mutuo, ossi fra 6 anni, la IG.ra , salvo diverso accordo tra le parti, Parte_1 potrà continuare ad abitare il predetto immobile fino ad un massimo di 4 anni, versando al
IG. la somma mensile di € 300,00- netti, corrispondenti ad indennità di occupazione Pt_2 del predetto sostenendo sempre ogni spesa ivi relativa alle utenze domestiche, alle tasse ed oneri comunali relativi all'utilizzo dell'immobile ed a quelle di ordinaria manutenzione dello stesso.
10- Salvo diverso accordo tra le parti, entro il termine del quarto anno dall'estinzione del mutuo,
l'immobile verrà messo in vendita al valore di mercato corrente in quel periodo, come da perizia che verrà effettuata una volta estinto il mutuo.
11- La IG.ra avrà un diritto di prelazione nell'acquisto della quota pari al 50% del IG. Parte_1
Pt_2
12- Nel caso in cui la IG.ra non fosse interessata ad esercitare la prelazione, di cui Parte_1 sopra, l'immobile verrà liberato da persone e cose, salvo diverso accordo tra le parti, entro sei mesi dal rifiuto o dalla mancata risposta a tale invito, per essere venduto e il ricavato verrà equamente diviso pro quota tra le parti;
13- Il predetto immobile potrà essere messo in vendita prima dei 10 anni, indicati al punto 10, qualora vi fosse accordo dei coniugi;
14- Entrambi i ricorrenti sono economicamente indipendenti ragion per cui non verrà corrisposto alcun contributo per il rispettivo mantenimento;
15- Il Conto corrente comune n. 00736 acceso presso la banca Banca Popolare di Novara -filiale di Gallarate- verrà utilizzato solo per pagare i ratei del mutuo, terminati i quali verrà estinto con eventuali spese di chiusura conto a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno;
16- Il cane verrà gestito da entrambi i coniugi e sarà collocato presso la casa coniugale in
Cunardo, via Castelvecchio 16/n mentre tutte le spese, ivi comprese quelle per la cura, la toilettatura ed il mantenimento del cane così come le spese medico-veterinarie saranno a carico di entrambi i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno;
17- I ricorrenti danno reciproco assenso per il rilascio di documenti e per pratiche personali (a titolo esemplificativo trapasso delle autovetture, rilascio di documenti);
18- Il IG. consegnerà le chiavi dell'immobile alla sottoscrizione del presente ricorso;
Pt_2
19- Le parti sin d'ora prestano assenso al rilascio dell'autorizzazione per i passaporti e i documenti d'identità dei figli validi per l'espatrio, senza alcuna riserva;
20- Le parti danno atto di aver già definito ogni rapporto e questione di natura economica tra le stesse e di avere già regolato le questioni patrimoniali inerenti l'autovettura cointestata ad entrambe le parti ma in uso al signor marca Mitsubishi 2000 tg EZ120TZ a favore Pt_2 esclusivo del signor mentre per l'autovettura Volkswagen T-Rock tg. GP048TP Pt_2 anch'essa cointestata ad entrambi ma in uso alla NO , il signor presta Parte_1 Pt_2 sin d'ora il consenso affinchè la proprietà esclusiva dell'autovettura venga trasferita a quest'ultima entro 15 giorni dal deposito del presente ricorso e, se necessario si impegna a firmare il realtivo trapasso, e per l'effetto dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro;
21- Spese legali interamente compensate tra le parti;
22- I ricorrenti sottoscrivono congiuntamente il presente ricorso e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono, ivi compresa la compensazione delle spese legali. Sottoscrivono i difensori per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 LPF.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Spese di lite compensate come da domanda.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 27.01.2007, in Varese (va ), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese (anno 2007 atto n.1 parte II Serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza. MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.